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Cass. 4821/2012 - Judicium

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Corte di cassazione – Sez. III – 26 marzo 2012 n. 4821. Pres. Amatucci, est. De Stefano; P.M. Patrone (conf.)

“Sono parti del giudizio, nei cui confronti fa stato l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, non soltanto quelle contro le quali la domanda si stata formalmente proposta, ma anche quelle che, pur non dirette destinatarie della domanda stessa, non siano estranee alle questioni decise ed abbiano partecipato al giudizio con piena possibilità di far valere eccezioni e deduzioni contrarie a tutela dei propri interessi” (fattispecie in cui, separato il cumulo in primo grado con sentenza di rigetto della domanda nei confronti di una parte, rimessione in istruttoria della causa nei confronti di altre e successivo accoglimento nei confronti di queste ultime, nel giudizio di appello contro la seconda sentenza era stato opposto il giudicato asseritamente formatosi in sede di impugnazione contro la prima sentenza in virtù della partecipazione ad esso delle parti del giudizio pendente in primo grado).

(Omissis) 8. Ciò posto, in merito alla sola questione residua - dell'estensione del giudicato - la corte territoriale così espressamente motiva: "Questo collegio ritiene di condividere la giurisprudenza di legittimità che, conformemente alla ratio dell'art. 2909 cod. civ., che tende ad evitare giudicanti in contrasto, sono parti del giudizio non solo quelle contro le quali la domanda sia stata formalmente proposta, ma anche quelle che, pur non destinatarie della domanda stessa, non siano estranee alle questioni decise ed abbiano partecipato al giudizio con piena possibilità di far valere eccezioni e deduzioni contrarie a tutela dei propri interessi (Cass. Sez. 2^, n. 5166/1990).

Alla luce di quanto sopra la decisione che ha rigettato la domanda di danni contro l'ente territoriale escludendo che possa configurarsi a carico dei suoi funzionari l'illecito penale posto a fondamento dell'azionata responsabilità da fatto illecito fa ritenere che gli stessi fossero ben lungi dall'essere estranei alla questione decisa e non fossero quindi dal punto di vista processuale dei meri convitati di pietra come erroneamente affermato dal giudice di primo grado. Esclusa la configurabilità a carico dei componenti dell'organo collegiale del reato doloso contestato in forza del richiamato giudicato la domanda non poteva che essere rigettata".

9. E' convinta opinione del Collegio che, sia pure con adeguate puntualizzazioni, se del caso da intendersi quali correzioni alla riportata motivazione, la conclusione cui giunge la corte territoriale sia conforme a diritto e che pertanto il ricorso debba essere definitivamente rigettato, una volta ricordato che, per stabilire la portata del giudicato, non importa se interno od esterno, sono possibili l'accesso ed il riesame diretti agli atti del processo (per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 25 maggio 2001, n. 226; Cass. Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24664; Cass. 5 ottobre 2009, n.

21200). Infatti:

9.1. nel processo relativo alla domanda dell'attore e dell'interventrice nei confronti del Comune il titolo di responsabilità azionato era incontestabilmente la prospettata sua responsabilità aquiliana per fatto di soggetti ad esso legati da rapporto organico suscettivo di essere qualificato come reato, alla stregua delle risultanze probatorie acquisite: e tanto in base alla prima sentenza di questa Corte, n. 12186 del 29.10.99 (v. sopra, 6.2.C);

9.2. a fondamento della loro pretesa verso il Comune, quindi, il G. e M.A. I. pongono: quale premessa maggiore, che la P.A. risponde dei reati commessi, nell'esercizio di funzioni amministrative, da parte di soggetti ad essi legati da rapporto di immedesimazione organica; quale premessa minore, che effettivamente alcuni soggetti, legati al Comune convenuto da tale rapporto ed in special modo i componenti della sua commissione edilizia, hanno commesso reati;

9.3. la premessa maggiore è data per acquisita e definitiva fin dalla sentenza del giudice del rinvìo (v. sub 6.2.d, richiamata dalla sentenza 10026 del 2005 di questa Suprema Corte, di cui sub 6.2.e);

9.4. la premessa minore è pure accertata, ma nel senso dell'insussistenza, nel corso del giudizio di rinvio dalla Suprema Corte (concluso con la sentenza di cui sub 6.2.d): infatti, è escluso, nonostante l'oggettìva illegittimità dei dinieghi, l'elemento psicologico dei reati, sia per il carattere

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dubbio delle questioni risolte (come l'applicabilità delle prescrizioni di un P.R.G. in pendenza delle procedure d'approvazione), su cui persistevano contrasti giurisprudenziali, sia per l'inidoneità di mere insufficienze motivazionali, sia per la carenza di prova su differenti condotte serbate in casi invece analoghi;

9.5. ed a nulla rileva, comunque non essendo stato adempiuto l'onere dell'art. 2697 cod. civ., dagli attori, che la prova del dolo sia mancata o sia ritenuta inidonea o insufficiente;

9.6. è poi pacifico che pure dopo la separazione delle cause, originariamente proposte in modo unitario, abbiano continuato a prendere parte, con pienezza di poteri, agli sviluppi processuali relativi alla domanda tra attore-interventrice e Comune anche i componenti della commissione edilizia e fino alla seconda delle sentenze rese in sede di legittimità, risultando costoro intimati nel relativo giudizio, concluso con la sentenza n. 10026 del 2005 di questa Corte: in essa figurano indicati appunto, oltre al controricorrente Comune di S. Elia Fiumerapido, anche P. G., F.M., I.G.G., Pa. A., Fa.Be., Fa.Sa., F. C., V.A., D.C.L., Pe. M., R.A. e Pe.Da.; sicchè costoro hanno avuto la possibilità di interloquire sul decisivo presupposto della domanda svolta contro il Comune, consistente nella pretesa loro responsabilità diretta per fatto personale nell'esercizio di funzioni organiche;

9.7. pertanto, sul ricordato fatto costitutivo della pretesa verso i componenti della commissione edilizia, cioè sulla commissione - da parte loro - di fatti costituenti reato, si forma un giudicato esplicito negativo in un processo in cui anche questi rimangono formalmente e sostanzialmente parti ed anzi, tecnicamente ed a stretto rigore, controparti dei G. - I.;

9.8. tale antecedente logico-giuridico della statuizione di rigetto della pretesa verso il Comune è quindi vincolante nel prosieguo del giudizio, originariamente unitario, che lo ha quale presupposto della pretesa diretta nei confronti dei singoli componenti della commissione edilizia: ed è noto che il giudicato si estende ad ogni necessario antecedente logico-giuridico della pronuncia finale (per tutte: Cass. 17 febbraio 2011, n. 3909; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21232; Cass. 28 agosto 2009, n.

18791; Cass. 3 dicembre 2008, n. 28727; Cass. 13 gennaio 2006, n. 495; Cass. 18 luglio 2002, n.

10420; ovvero, a contrario: Cass. 21 ottobre 2010, n. 21649);

9.9. in questo contesto ed alla stregua di tali puntualizzazioni, correttamente la corte territoriale ha fatto, per quanto con succinta motivazione, applicazione del principio già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, per il quale sono parti del giudizio, nei cui confronti fa stato l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, non soltanto quelle contro le quali la domanda sia stata formalmente proposta, ma anche quelle che, pur non dirette destinatarie della domanda stessa, non siano estranee alle questioni decise ed abbiano partecipato al giudizio con piena possibilità di far valere eccezioni e deduzioni contrarie a tutela dei propri interessi (Cass. 2 giugno 1990, n. 5166; Cass. 10 dicembre 1979, n. 6378);

9.10. nè può interferire con la soluzione del caso concreto il richiamo alla disciplina delle sentenze non definitive, come operato dai ricorrenti: infatti, il giudizio che ha definito la domanda nei confronti del Comune non ha certo esorbitato dal suo oggetto, che comprendeva proprio l'accertamento, quale fatto costitutivo della pretesa, della perpetrazione di condotte penalmente rilevanti da parte dei componenti della commissione edilizia; l'autorità di tale accertamento deriva allora dai principi generali in tema di giudicato appena ricordati.

10. In definitiva, correttamente la domanda dei G. - I. è stata definitivamente rigettata anche nei confronti dei componenti della commissione edilizia del Comune di S. Elia Fiumerapido diversi dal Pe. e dal Pa. e quindi di Fa.Ma. (ed ora dei suoi eredi V.A., Fa.Be., Fa.Cr., Fa.Er. e F. S.), di P.G., di F.M., di I.G.G. e di D.C.L., in applicazione del seguente principio di diritto: costituisce antecedente logico- giuridico del rigetto di una domanda rivolta contro una P.A. per il risarcimento di danni da pretesa condotta penalmente rilevante di soggetti ad essa legati da rapporto di immedesimazione organica (nella specie: componenti di commissione edilizia comunale in relazione al rigetto di istanze di privati) l'accertamento dell'esclusione di una tale condotta, operato all'esito di processo cui abbiano preso parte anche costoro: con la conseguenza che, proseguito il processo sulla connessa domanda rivolta direttamente nei soli confronti di quei soggetti per i danni

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prospettati come derivati dalle stesse condotte penalmente rilevanti, il giudicato sull'esclusione di tale condotta, la quale costituiva il presupposto della domanda contro la P.A. poi rigettata, si estende anche a detta domanda e ne determina il rigetto.

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