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COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

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COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

Corso Paolino d’Aquileia, 2 – C.A.P. 33043 (ud) www.comune.cividale- del- friulil.ud.it

UNITA’ OPERATIVA URBANISTICA/ED. PRIVATA/AMBIENTE

REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI,

FOTOVOLTAICI ED EOLICI

INTEGRATO CON MODIFICHE

APPROVATO CON DCC N. 8 DD. 28/03/2022

(2)

1 Indice

Art. 1 Principi generali

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Limiti dimensionali

Art. 4 Procedura

Art. 5 Indirizzi in merito alla dislocazione degli impianti a pannelli nei tetti di copertura

Art. 6 Indirizzi in merito alla dislocazione degli impianti a pannelli a terra

Art. 7 Indirizzi in merito alla dislocazione degli impianti a pannelli su strutture pertinenziali minori

Art. 8 Specifiche in merito al Centro Storico e borghi Storici

Art. 8bis Specifiche in merito all ’Ambito di Tutela Paesaggistica (D.M. 01/07/1955 – art. 136, comma 1, lett. c), D.lgs 42/2004 e s.m.i.)

Art. 8ter Specifiche in merito all ’ulteriore contesto dei beni culturali – sito UNESCO di Cividale – I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.) (2011) e zone di interesse archeologico.

Art. 9 Specifiche in merito alle aree a tutela paesaggistica ed alla Zoma Omogenea E.2

Art. 10 Specifiche in merito agli impianti eolici

Art. 11 Norme particolari

Art. 12 Procedure sanzionatorie

Art. 13 Abrogazioni

Quadro normativo

Riquadri virtuali

(3)

2 Art. 1 - Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina, nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, le modalità d’installazione di impianti per la produzione di energia attraverso le fonti rinnovabili quali pannelli per solare termico, pannelli fotovoltaici e superfici fotovoltaiche radianti.

2. La crescente domanda d’impiego di energia auto-prodotta da parte dei cittadini ha reso necessario dettare la presente disciplina da intendersi come specificatamente mirata alla tutela dei caratteri storici -architettonici - paesaggistici del territorio comunale.

3. Gli atti amministrativi necessari per l’installazione degli impianti disciplinati dal presente regolamento sono quelli previsti da specifica normativa regionale e nazionale.

Art. 2 - Definizioni

1. Nel territorio del Comune di Cividale del Friuli è ammessa l’installazione degli impianti di cui all’art.

1 con i limiti dimensionali di cui all’art. 3, con modalità istruttorie differenti per ognuno degli ambiti di territorio che seguono:

a) Centro storico: s’intende la porzione di territorio definita dalla tavola di zonizzazione del vigente P.R.G.C. come “Ambito del Centro Storico del Capoluogo”;

b) Borghi storici: s’intendono le porzioni di territorio che compredono antichi nuclei sia urbani, sia sparsi nel territorio, che conservano alcuni elementi di valore architettonico – ambientale – sono individuate dalla tavola di zonizzazione del vigente P.R.G.C. nelle seguenti zone omogenee:

- A0 – A7 (Ambiti urbani storici frazionali) - A1 (Edifici storico artistici)

- B0 (centri frazionali minori e nuclei storici);

- B.01 (edifici e piccoli nuclei antichi isolati).

c) Aree residenziali miste: s’intendono le porzioni di territorio interessate da costruzioni recenti o di futura edificazione ed individuate nella tavola di zonizzazione del vigente P.R.G.C. con le lettere B, C, O, H (D3/H3 compresa), S ad esclusione della Zona Omogenea B0;

d) Aree industriali: s’intendono le porzioni di territorio interessate da costruzioni recenti o di futura edificazione ad uso artigianale / industriale individuate nella tavola di zonizzazione del vigente P.R.G.C. con la lettera D;

e) Aree agricole: s’intendono le porzioni di territorio individuate nella tavola di zonizzazione del vigente P.R.G.C. con la lettera E, ad esclusione della Zona Omogenea E2;

f) Aree a tutela paesaggistica: sono gli ambiti sottoposti alla tutela dell’Ex Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 e D.M. 01.07.1955;

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3 g) Area SIC: è la porzione di territorio individuata nella tavola di zonizzazione del

vigenteP.R.G.C. come Zona Omogenea A.R.I.A. n. 17 (del fiume Natisone e aree contigue di decelerazione trasformativa e S.I.C.).

Si specificano inoltre le seguenti definizioni tecniche:

a) copertura principale: trattasi della falda di copertura del fabbricato maggiormente evidente nella percezione complessiva del sito medesimo anche se articolata su più livelli;

b) copertura secondaria: trattasi di coperture di volumi secondari aggregati al corpo di fabbrica principale o strutture pertinenziali a questo contigue;

c) azione di mitigazione: qualsiasi ntervento relativo ad attenuare la percezione visiva degli impianti;

d) cortina funzionale: barriera visiva che, pur coprendo gli impianti alla percezione, ne consente il pieno funzionamento;

e) superficie radiante: superficie complessiva occupata da elementi e/o pannelli fotovoltaici, solari termici e tegole e/o coppi fotovoltaici;

f) mini eolico: generatore eolico con altezza complessiva non superiore a mt. 12.00 misurata a partire dalla quota del terreno circostante fino al centro dello stesso con pale del raggio massimo di mt. 3.00, entro il limite di potenza di cui all'art.3 del presente regolamento;

g) micro eolico:

• generatore eolico con altezza complessiva non superiore a mt. 1.50 e diametro non superiore a mt. 1.00 (art. 16, 1° comma, lettera r) della L.R. 19/2009 e successive modificazioni ed integrazioni);

• generatore eolico non ricadente nella definizione di cui al precedente punto, entro il limite di potenza massimo di 3 Kwp*.

Art. 3 - Limiti dimensionali

Sono disciplinati dal presente Regolamento esclusivamente impianti commisurati ai seguenti parametri:

a) solari termici per un massimo di 50 mq;

b) pannelli fotovoltaici come disciplinati dall’art. 16, primo comma, lett. q) della L.R. 11.11.2009, n. 19 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 5-6-7-8-8 bis-8 ter e 9 del presente Regolamento;

c) tegole e/o coppi fotovoltaici cromaticamente simili ai coppi tradizionali di tipo “invisibile”

(nessun limite);

d) mini eolico massimo 20 kwp*;

e) micro eolico massimo 3Kwp*, purchè non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse

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4 equiparati, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali.

* Kwp = Kw picco

Art. 4 - Procedura

1. Fatto salvo il preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione ove previsti dalla legge in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, si indicano i seguenti iter procedurali.

2. interventi in Attività edilizia libera (art. 16 L.R. 19/2009 e successive modificazioni ed integrazioni):

a) installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purchè non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali;

b) gli impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso.

3. interventi soggetti ad attività edilizia libera asseverata (art. 16 bis L.R. 19/2009):

a) impianti mini eolici;

b) tutti gli impianti solari termici e fotovoltaici aventi caratteristiche diverse da quelli previsti al punto 2);

c) micro eolico ricadente delle Zone Omogenee A dei Borghi e B0 e microeolico non rispondente alle caratteristiche di cui all'art.2, lett.g), punto 2.

4. la documentazione da presentare per gli interventi soggetti a Attività edilizia libera asseverata è la seguente:

a) estratto di mappa catastale con raggio non inferiore a mt. 200, con evidenziato l’edificio oggetto d’intervento;

b) simulazione fotografica attestante il posizionamento dell’impianto nel rispetto del presente Regolamento;

c) nel caso di pannelli a terra, relazione corredata da puntuale planimetria che evidenzi il posizionamento di adeguate essenze arboree per la mitigazione di cui al comma 3°, dell’art. 6 del presente Regolamento nel rispetto del vigente Codice Civile;

d) autocertificazione di proprietà o atto equivalente;

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5 Art. 5 - Indirizzi in merito alla dislocazione degli impianti a pannelli sui tetti di copertura

1. Gli impianti dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

a) limitatamente alle zone omogenee “A”, “B0”, B0.1 A1, A0 ed A7 e nelle Aree a tutela paesaggistica previo parere della Soprintendenza ove previsto:

− il posizionamento dei pannelli dovrà essere di norma equidistante ai bordi della falda e, nel caso questa insista su una parete verticale in appoggio (muro in comunione, abbaino, terrazza a vasca, etc.), qualora le condizioni di irraggiamento lo rendano possibile, i pannelli si dovranno accostare a tale innesto murario;

b) sulla falda dovrà essere inserito un unico agglomerato di pannelli che potranno essere disposti anche su più file;

c) nel caso di obbiettive impossibilità all’inserimento dei pannelli, certificata dal progettista, con le modalità di cui punti precedenti, è ammissibile prevedere anche più agglomerati che dovranno essere preventivamente concordati con l’ufficio tecnico comunale;

d) per le Aree Industriali, nel caso di edifici a copertura piana, gli impianti solari termico o fotovoltaici potranno essere installati sulla stessa a distribuzione inclinata alle seguenti condizioni:

1) l’altezza massima del piano impianti non dovrà superare i 130 cm dal piano della copertura;

2) nel caso di edificio con pannellatura frangivento o similare di altezza superiore al limite di cui al punto a), l’altezza del piano impianti non potrà superare quella del pannello.

Art. 6 - Indirizzi in merito alla dislocazione degli impianti a pannelli a terra

1. E’ fatto divieto nella Zone Omogenee “A” (Ambito del Centro Storico del Capoluogo) –

“B0” (Centri frazionali minori e nuclei storici isolati) – “ E2” (Ambiti boschivi) –

“E4.1” (Ambiti agricolo-paesaggistici collinari) – “E4.2” (Ambiti di interesse paesaggistico a protezione del Natisone) – “E4.4” (Ambiti di protezione delle aree umide), nella Zona A.R.I.A., nell’Ambito del Bosco Romagno e nelle Aree a tutela paesaggistica (Ex Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 e D.M. 01.07.1955) l’installazione dei pannelli a terra;

2. Per le restanti aree i pannelli a terra dovranno essere collocati nell’area di pertinenza del fabbricato e preferibilmente il più vicino possibile ad uno dei volumi presenti qualora non sia possibile collocarli sulle coperture degli edifici esistenti per ragioni di carattere tecnico strutturale;

3. La superficie massima dei pannelli fotovoltaici non potrà superare i 70 mq.;

4. La distribuzione a terra dei pannelli dovrà avvenire:

a) nel caso di distribuzione piana creando un dislivello massimo di 50 cm tra il piano di campagna ed il piano impianti, con struttura di sostegno dimensionata al carico dei pannelli ed ai carichi accidentali;

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6 b) nel caso di distribuzione inclinata l’altezza massima del piano impianti non dovrà superare i

150 cm;

c) tolleranze a suddetti limiti di 50 cm e 150 cm sono ammesse solamente in relazione alla dimensione dei pannelli e comunque in misura non superiore al 10%;

5. Sia le strutture piane che quelle inclinate dovranno prevedere una cortina funzionale al loro intorno di arbusti vegetativi e di fusti alberati tali da non interferire con la pannellatura radiante (coni d’ombra, orientamenti, etc.).

Art. 7 - Indirizzi in merito alla dislocazione degli impianti a pannelli su strutture pertinenziali minori

1. La posa dei pannelli solari termici o fotovoltaici potrà essere consentita al di sopra di strutture leggere, anche di nuova realizzazione, in legno o metallo (pergolati, tettoie o similari).

2. In tal caso, i pannelli costituiranno gli elementi di copertura di tali strutture e saranno soggetti alle procedure previste dalla L.R. 11.11.2009, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 - Specifiche in merito al centro storico e borghi storici (zone A0, A7, A1, B0 e B0.1,)

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, negli ambiti del Centro Storico e dei Borghi Storici (zone omogenee A0, A7, A1, B0 e B0.1) si applicano le seguenti disposizioni:

a) nel centro storico, come delimitato dal vigente Piano Attuativo Comunale “Ambito del Centro Storico”, non è consentito installare impianti fotovoltaici e solari sulle falde delle coperture inclinate rivolte sul fronte stradale pubblico se visibili dalla pubblica via, da spazi pubblici e da punti emergenti panoramici (belvedere, torri, ecc.);

b) per quanto concerne gli edifici esistenti, così come architettonicamente definiti, sono ammessi impianti solari termici nel ripetto di quanto prescritto dai precedenti commi; sono ammessi altresì coppi fotovoltaici di tipo “invisibile” cromaticamente simili ai coppi tradizionali senza alcun limite;

c) ove possible, nei borghi storici (zone A0, A7, A1, B0 e B0.1) gli impianti non dovranno essere visibili da spazi pubblici né da punti emergenti panoramici (belvedere, torri, ecc.);

d) non è consentito altresì posizionare i pannelli in facciata su tali fabbricati.

2. E' consentita l’installazione di impianti fotovoltaici qualora:

a) siano posizionati su coperture piane in modo che non siano visibili dal piano stradale sottostante;

b) siano integrati e posizionati sulle falde interne delle coperture che presentino per loro conformazione parti convenientemente defilate, in modo che la loro presenza non alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi;

c) la cromia dei pannelli fotovoltaici dovrà essere simile a quella del manto di copertura

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7 esistente al fine di ridurre l’impatto rispetto al contesto paesaggistico circostante;

c1) i pannelli dovranno essere del tipo “a lastra piana” con superficie non riflettente;

c2) la superficie captante dovrà essere compresa entro un perimetro regolare, dovrà essere uniforme per forma, aspetto e colore così come la struttura, l’intelaiatura ed i supporti, che dovranno essere trattati con tinte opache nel colore del manto di copertura;

d) in caso di impianti a pannelli posizionati su coperture, i pannelli devono essere complanari alla copertura stessa, senza dare origine a sbalzi incongrui di quote e/o di inclinazioni;

e) eventuali serbatoi di accumulo devono essere posizionati all’interno degli edifici stessi;

f) non è consentita la posa di impianti a pannelli solari fotovoltaici e tegole e/o coppi fotovoltaici sugli edifici storico monumentali vincolati con Decreto Ministeriale; potrà, peraltro, essere valutata una collocazione su falde di edifici di servizio in posizioni non disturbanti le visioni del monumento;

g) è fatto divieto l’installazione sia degli impianti mini eolici nonché dei micro eolici limitatamente alla Zona Omogenea “A” dell’Ambito del centro Storico;

h) nel caso dell’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di impianti preesistenti non conformi a quanto prescritto dal presente articolo e dall’art. 5 dovranno essere adeguati agli stessi articoli.

Art. 8 bis - Specifiche in merito all’Ambito di Tutela Paesaggistica (D.M. 01/07/1955 – art. 136, comma 1, lett. c), D.lgs 42/2004 e s.m.i.).

1. Per gli interventi all’interno di tale Ambito si richiamano le prescrizioni di cui ai precedenti art. 5 e 8 nel rispetto delle prescrizioni d’uso contenute nell’allegato Df) “Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico con l’individuazione di ulteriori contesti”, ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 4 delle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano Paesaggistico Regionale, relativo agli immobili e aree di notevole interesse pubblico quali le “Sponde del Natisone”.

2. Per gli interventi ricadenti sia nell’Ambito di Tutela Paesaggistica di cui al D.M. 01/07/1955 che all’interno del sito UNESCO di Cividale, valgono le prescrizioni d’uso di cui all’Allegato B5

“Schede dei siti inclusi nella lista del patrimonio dell’UNESCO” unitamente ai dettami dell’art.

23 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

Art. 8 ter - Specifiche in merito all’ulteriore contesto dei beni culturali – sito UNESCO di Cividale – I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.) (2011) e zone di interesse archeologico.

1. Per gli interventi all’interno di tali ambiti, così come recepiti dal vigente Piano Paesaggistico Regionale si richiamano le prescrizioni di cui ai precedenti art. 5 e 8 nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 31- 40 e 41 delle Norme tecniche di attuazione del suddetto P.P.R. e della normativa

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8 d’uso contenuta nell’allegato B5 “Schede dei Siti inclusi nella lista del Patrimonio dell’umanità dell’Unesco” e nell’allegato B1 “Schede delle zone di interesse archeologico tutelate per legge e

“ulteriori contesti” espressivi del paesaggio archeologico”.

Art. 9 - Specifiche in merito alle aree a tutela paesaggistica ed alla Zona Omogenea E.2

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 5 e 10, nelle aree a tutela paesaggistica si applicano le seguenti disposizioni:

a) per le aziende agricole, fermi restando i limiti di cui all’art. 3, è consentita sulle coperture l’installazione di impianti a pannelli fotovoltaici e tegole e/o coppi fotovoltaici per un’estensione massima di 100 mq. con riferimento all’ambito del vincolo ex D.M.

01/07/1955 del Natisone, così come recepito dal Piano Paesaggistico Regionale;

b) i pannelli devono essere complanari alla copertura stessa, senza dare origine a sbalzi incongrui di quote e/o di inclinazioni, deve inoltre essere lasciata libera una fascia di almeno quattro file di coppi lungo i lati verticali di falda e di due file di coppi tra il colmo del tetto- pannelli e tra limite di gronda-pannelli;

b1) i pannelli dovranno essere del tipo “a lastra piana” con superficie, non riflettente;

c) eventuali serbatoi di accumulo devono essere posizionati all’interno degli edifici stessi;

d) è ammessa l’installazione di impianti del tipo “microeolico”;

e) è ammessa l’installazione degli impianti del tipo mini eolico a condizione che il palo a supporto venga tinteggiato nella gamma dei colori dei verdi e delle terre naturali;

f) dovrà essere richiesta all’ufficio competente preventiva autorizzazione ambientale ai sensi dell’art. 146 del Decreto legislativo n. 42/2004;

g) nel caso dell’esecuzione d’interventi di manutenzione straordinaria degli impianti preesistenti non conformi a quanto prescritto dal presente articolo, dovranno essere adeguati allo stesso.

Art. 10 - Specifiche in merito agli impianti micro e mini eolici

1. Nel caso di supporto verticale ancorato a terra, sono ammissibili esclusivamente impianti eolici costituiti da un solo elemento di supporto e comunque ubicati al di fuori dei centri storici e dei borghi storici.

2. Su tutto il territorio comunale è fatto divieto l’uso di supporti del tipo “tralicciato”.

3. Il sostegno dovrà essere ubicato più vicino possibile a corpi di fabbrica esistenti e nel rispetto delle seguenti distanze:

a) dai confini di proprietà non inferiore all'altezza del palo e comunque non inferiore a mt. 5,00 misurati dal punto più esterno delle pale;

b) dagli edifici confinanti non inferiore a 3 volte l'altezza del palo e comunque non inferiore a mt. 10,00 misurati dal punto più esterno delle pale;

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9 c) nel caso d’impianto posizionato parallelamente alla linea di confine di proprietà o

alla facciata dell’edificio confinante, tale distanza viene misurata dal punto più esterno del palo;

d) dalle strade di pubblico accesso (comunali, provinciali e statali): minimo pari al raggio del rotore e nel rispetto di quanto disposto dal D.L.gs. 285/1992 e del relativo regolamento di esecuzione, in merito alle fasce di rispetto stradale;

e) qualora posto in prossimità di aviosuperfici, le turbine dovranno essere posizionate all'esterno delle aree di protezione al volo in relazione alla loro altezza ed opportunamente segnalate, anche mediante segnalatori luminosi.

4. Il proponente dovrà comunque garantire il rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico, pena il "fermo" dell'impianto.

5. Il rumore dell’impianto non potrà superare i 40 dB (A) per le aree residenziali e i 60 dB (A) per le altre zone.

6. A dimostrazione del rispetto dei limiti sopracitati gli impianti dovranno essere certificati con generatore a velocità massima misurata ad una distanza minima di mt. 5.00 a partire dal palo.

7. Si precisa che per le zone all’interno delle aree SIC e Zone A.R.I.A., è fatto divieto l’installazione di impianti mini eolici.

8. Dovranno essere rispettate le norme vigenti sulla sicurezza, in modo tale da garantire la salvaguardia dell’incolumità di persone o cose, ed il cui rispetto dovrà essere asseverato dal progettista dell’impianto.

Art. 11 - Norme particolari

Pannelli solari termici e fotovoltaici

1. L'installazione di pannelli per la captazione dell’energia solare potrà essere ammissibile, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli, a condizione che il posizionamento dell'impianto garantisca di minimizzarne la visibilità ed assicurarne il miglior inserimento nell'ambiente circostante.

2. Per gli edifici di nuova costruzione o per gli interventi di recupero edilizio in cui sia previsto il rifacimento del tetto, i pannelli dovranno essere inseriti in falda, all’interno del pacchetto costruttivo, così da risultare complanari, nella superficie del pannello, al manto di copertura.

3. Per gli edifici prospettanti su piazze o spazi aperti del tessuto edilizio storico e di valore, la non visibilità degli impianti dalla pubblica via, dovrà essere dimostrata mediante documentazione/simulazione fotografica eseguita con riprese effettuate da più angolazioni, che attesti la non percettibilità degli stessi.

4. E’ fatto divieto l’installazione d’impianti fotovoltaici sulle facciate degli edifici ad esclusione

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10 delle Zone residenziali miste come definite dall’art. 2, lettera c) del presente Regolamento.

5. Alle prescrizioni di cui ai commi precedenti può derogarsi solo in casi particolari e con puntuale e specifica motivazione documentata con immagini e materiali che dimostrino il risultato migliore conseguibile.

Art. 12 - Procedure sanzionatorie

1. Per gli interventi di cui all’art. 4, punto 2) eseguiti in difformità dalle norme del presente regolamento, si applica la procedura prevista dall’art. 51 della L.R. 11.11.2009, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Per gli interventi di cui all’art. 4, punto 3), eseguiti in assenza, o in difformità dalla Attività edilizia libera asseverata o in contrasto con i vigenti strumenti urbanistici comunali, si applicano la procedura e le sanzioni stabilite dall’art. 51 della L.R. 11.11.2009, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13 - Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunali contenuti nel presente Regolamento s’intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

2. Le modifiche di norme regionali, statali e comunitarie, anche non espressamente citate, intervenute successivamente e le disposizioni di pianificazione urbanistica derivate dalla conformazione del P.R.G.C. al Piano Paesaggistico Regionale prevalenti rispetto al presente regolamento integrano le disposizioni di quest’ultimose senza necessità di un formale atto di recepimento.

Quadro normativo

Qui di seguito si elencano, in ordine cronologico, le norme relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

D.P.C.M. 14.11.1997 “determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore;

decreto legislativo 29.12.2003 n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

D. Lgs. 03/03/2011 n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

D.P.R. 06/06/2001 N. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

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11 edilizia;

L.R. 05/12/2008, n. 16 - Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica;

D.P.R. 02/04/2009, n. 59 – Regolamento di Attuazione dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192;

L.R. 11.11.2009, n. 19 – Codice regionale dell’edilizia.

Allegato - Riquadri virtuali

1) esempio di tetto su cui si intende installare un impianto a pannelli (prospetto)

2) generazione dei riquadri virtuali (prolungamenti, qui tratteggiati, delle linee di colmo e di gronda);

3) posizionamenti auspicabili di impianti a pannelli;

4) posizionamenti non auspicabili di impianti a pannelli.

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ALLEGATO

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