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Testo completo

(1)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI LOMBARDIA SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

o

çt,J~.\!.!Vl.~l':IQ. . . . . .. ... .. .. C,>lt,J~J;:.1'.1'.I: J;:ZIQ . ... .. . .... 1'.~<s.i<:l ... 11.t... .

O CHIAMETII

O MONTERISI

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ha emesso la seguente

- sull'appello n. 444/2017 depositato il 27/01/2017

GUIDO Relatore

VINCENZO Giudice

SENTENZA

- awerso la pronuncia sentenza n. 6515/2016 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE Il DI MILANO

proposto dall'appellante:

ZAMPORI CARLO MARIA

CORSO CONCORDIA N. 5 20129 MILANO Ml

difeso da:

GATTI CARLO ANDREA

VIALE MAJNO 17/A 20129 MILANO Ml

Atti impugnati:

DINIEGO RIMBORSO n' 90251/2015 IRAP 2009

SEZIONE N" 3

REG.GENERALE

44412017 UDIENZA DEL

15/10/2018 ore 09:30

N4978/2018

PRONUNCIATA IL:

15/10/2018

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

16/)Ì/2018

Il i!igretarlo

D on ... ,_ resc1a /; .. B .

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R.G.A. 444/2017

I

R.G.A. 444/2017

Ricorso avverso la sentenza n. 6515, Sezione 3 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, depositata il 26 luglio 2016.

Appellante: Zampori Carlo Maria

Appellato: Agenzia Entrate DP II di Milano

* * *

La controversia traeva origine dal diniego opposto dal!' agenzia delle entrate al rimborso IRAP, anno 2009, richiesto dal contribuente in epigrafe. La sentenza del primo grado si risolveva in senso sfavorevole al contribuente, posto che il Collegio adito ha ritenuto non dimostrata, da parte del contribuente, l'insussistenza di una struttura autonomamente organizzata e produttiva di reddito e, quindi, di conseguenza la sussistenza di un reddito personale e, come tale, escluso dalla base imponibile IRAP. Il contribuente interponeva appello affidandosi ai seguenti motivi di doglianza.

Eccepiva lomessa motivazione sulla sussistenza del presupposto impositivo per l'attività di interv!)nti chirurgici e collaborazione svolte con altri chirurghi. Affermava di aver dedotto e provato come 1'89% della propria attività svolta ineriva interventi effettuati presso strutture sanitarie pubbliche e/o private, circostanza questa non contestata nemmeno dall'agenzia delle entrate e che tale attività, in forza della percentuale sopra scritta era prevalente. Ancora insisteva nell'affermare come erano queste strutture, presso le quali svolgeva la propria opera professionale, ad essere dotate di autonoma organizzazione, non certo il professionista prestatore. Citava giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3678/2009) avvalorando tale tesi. Ancora affermava di aver dimostrato e provato la insussistenza di un'autonoma organizzazione così come sancito dalla medesima Commissione tributaria adita, in relazione ali' anno 2008 che aveva disposto il rimborso rilevando l'insussistenza dell'autonoma organizzazione. Eccepiva poi l'erronea e carente motivazione sul presupposto impositivo per la residua attività svolta dal contribuente la quale era del tutto residuale e marginale. Ancora sosteneva la totale assenza di costi sostenuti per lavoro altrui sottolineando l'assenza di tutti quegli indicatori disvelatori di autonoma organizzazione quali: personale addetto all'attività; compensi a terzi; valore beni strumentali; ecc.. Tutte circostanze queste ultime riportante in sentenza ma per le quali non vi era nessuna corrispondenza documentale. Seguitava poi nello sviscerare le spese sostenute evidenziando come i costi per . compensi erogati a professionisti (commercialista e avvocato) non rilevavano ai fini della

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determinazione dell'autonoma organizzazione. Seguitava nell'affermare l'assenza di autonoma organizzazione citando della giurisprudenza conforme, ribadendo la sostanziale identicità delle modalità e condizioni di svolgimento dell'attività nell'anno 2008 come nel 2009. Ancora nel 2009 il ricorrente acquistava una partecipazione sociale di una società del settore medico, la quale, secondo i giudici di primo grado avrebbe potuto fungere come organizzazione per l'attività dell'appellante medesimo. Sul punto, il contribuente si doleva del fatto che tale società era del tutto estranea all'attività svolta dal contribuente. Ancora evidenziava come nel 2009 i suoi compensi si erano ridotti (da €. 257.940,00 per il 2008 a €. 195.859,00.=, per il 2009) a dimostrazione della totale ininfluenza della partecipazione societaria. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata. In data 22 marzo 2017, l'ufficio delle entrate si costituiva in giudizio.

Esordiva lodando la bontà della sentenza di primo grado rinvigorendo gli assunti, ivi contenuti, citando dell'altra giurisprudenza conforme. Ancora riteneva la sentenza gravata pienamente motivata e scevra da vizi logico-giuridici. Sul rapporto spese-ricavi l'ufficio insisteva sulla non irrisorietà dei costi affermando come gli stessi incidevano sui ricavi per il 24% e che tali costi accrescevano la potenzialità di produrre reddito. Sul costo degli immobili l'ufficio affermava come la presenza di uno studio nel quale svolgere l'attività era indicatore di autonoma organizzazione anche se il locale non era disponibile a titolo di proprietà. Insisteva poi sulla presenza della partecipazione societaria la quale secondo l'ufficio, era il vero elemento dirimente. Tale società denominata Codice Verde S.r.l., di cui l'appellante era socio per il 60% aveva come oggetto sociale la gestione e l'organizzazione di poliambulatorio ecc. Citando copiosa giurisprudenza lAde affermava come tale società o l'utilizzo della stessa, comportava la sussistenza dell'autonoma organizzazione. Ancora su tale partecipazione l'ufficio sottolineava la disponibilità di beni eccedenti il minimo indispensabile anche qualora gli stessi beni siano forniti da terzi (ndr.

la società). Ancora evidenziava come a nulla rilevavano lo osservazioni di natura contabile sulla situazione della società (di cui il chirurgo possedeva la quota del 60%) posto che era stata appena avviata e che la contrazione di ricavi avuta nel 2009 non era altro che la dimostrazione, secondo l'ufficio, dell'impegno profuso nel lancio della nuova attività. Sulla ripartizione dell'onere probatorio l'ufficio, citando giurisprudenza affermava come era in capo al contribuente fornire la prova dell'insussistenza degli elementi tipici disvelatori di autonoma organizzazione e che, nel caso in esame, ciò non era avvenuto. Ancora il 2008 era inconferente posto che la partecipazione societaria aveva iniziato ad essere detenuta dal 2009. Chiedeva il rigetto dell'appello facendo ~

notare un'avvenuta compensazione la quale portava l'ammontare dell'eventuale rimborso a €.

5.402,00.=.

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Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle proprie richieste ed eccezioni.

* * *

Il Collegio giudicante così decide. L'appello viene accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. La motivazione della sentenza impugnata è erronea, carente e contraria ali' art.

2 D. Lgs. 446/1997, in base al quale, come chiaramente enunciato dalla Cassazione con sentenza n. 22138/2016, "l'accertamento dei presupposti impositivi aifini IRAP, spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, solo se congruamente motivato. Senonché, seguendo /'insegnamento di Cassazione n. 123612006, ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è solo il contenuto statico della complessa dichiaraiione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza. dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa". Il giudice di merito deve svolgere una verifica in facto della presenza o meno di un'organizzazione di capitali o di lavoro altrui, autonomamente produttiva di reddito e prevalente rispetto all'attività intellettuale. Il primo collegio giudicante ha poi in facto omesso completamente di esaminare e valutare i fatti dedotti, limitandosi ad affermare in modo del tutto apodittico la sussistenza del presupposto impositivo, e ciò in piena violazione dell'art. 2 D. Lgs. n.

446/1997 e dei principi affermati in materia dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione.

L'odierno contribuente ha dedotto e provato nel corso del giudizio di essere medico chirurgo, la cui attività prevalente era quella costituita da interventi chirurgici, assistenza e/o collaborazione agli interventi effettuati da altri chirurghi, nonché alle visite primarie e successivamente alle visite preliminari e successive agli interventi. Prestazioni queste che venivano tutte effettuate dal medesimo in strutture sanitarie pubbliche o private, provviste di proprie sale operatorie e ambulatori. L'odierno appellante forniva la prova che il reddito percepito da tale prevalente attività era pari nel 2009 ad € 174.314, su un reddito complessivo di € 195.859,58, ed aveva pertanto rappresentato l' 89% del reddito complessivo del professionista. Alla luce di quanto sopra, risulta pienamente provato che il contribuente nell'anno in esame aveva esercitato in modo assolutamente prevalente la propria attività professionale ed emetteva fattura esclusivamente per la propria prestazione professionale direttamente ai pazienti, i quali, come d'uso, ricevevano}

separatamente anche la fattura di altri professionisti. Ebbene, erano pertanto le strutture, e nonf1

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certo il professionista, a disporre dell'autonoma organizzazione necessaria ai fini dell'esecuzione degli interventi chirurgici da parte del professionista che si limitava ad apportare la propria professionalità, le proprie capacità tecniche e conoscenze specifiche nel settore della chirurgia.

Con riguardo ali' altra attività, del tutto residuale svolta dal professionista, la stessa consisteva in visite specialistiche, visite di controlli e medicazioni. E' del tutto residuale, che tale attività residuale abbia generato un reddito nel 2009 pari ali' 11 % sul reddito complessivo indicato nello Studio di Settore modello UKlOU, per l'importo di€ 21.544. E' stato pure precisato che tutto questo servizio veniva svolto esclusivamente in via personale senza l'ausilio di lavoro altrui, dal professionista. Detta attività veniva altresl svolta con l'impiego di beni strumentali da ritenersi non eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale.

Pertanto la partecipazione nella società "Codice verde S.r.l." non poteva fungere come organizzazione per l'attività dell'appellante medesimo Sono queste le ragioni per quali l'appello viene accolto, in riforma della pronuncia di primo grado.

Spese del giudizio

Tenuto caso del caso di specie, si compensano le spese del doppio grado.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

accoglie l'appello del contribuente. Compensa le spese del doppio grado.

Milano, 15 ottobre 2018

Il Giudice Trib.,"1:.,,,-v·~l. est.

dott. Guido C'.hf·~ ~Ylt?

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