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Procedura scritta ordinaria del 11 giugno 2018

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Procedura scritta ordinaria del 11 giugno 2018

OSSERVAZIONI DA PARTE DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE EUROPEA pervenute tramite mail del 22 giugno 2018

Proposta di modifica del PSR:

 Misura 2. Si invita l’Autorità di Gestione a verificare se la modifica proposta possa riguardare anche la sottomisura 2.3 (formazione dei consulenti);

 Misura 3. Ai fini di una maggior chiarezza, l’introduzione della possibilità di concedere l’aiuto previsto dalla sottomisura 3.1 (sostegno ai regimi di qualità e di certificazione) anche a beneficiari che hanno partecipato a regimi di qualità nei cinque anni precedenti, richiederebbe anche l’introduzione, nella sezione degli importi/aliquote di sostegno e/o del tipo di aiuto, della seguente condizione: qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione di una domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno (articolo 1(5)b, regolamento omnibus n. 2017/2393).

 Sottomisure 5.2 e 8.4. Ai fini di una maggior chiarezza, sarebbe opportuno esplicitare la condizione di ammissibilità della spesa o fare esplicito riferimento al punto del capitolo 8.1 (condizioni generali delle misure) dove viene descritta la condizione stessa.

Relazione Annuale di Attuazione (RAA) 2017:

 verificare la completezza e la congruenza dei dati delle tabelle di monitoraggio, anche alla luce di quanto riportato nella RAA 2016, in particolare per quanto riguarda la tabella C.2.1 - Monitoraggio dei prodotti ripartiti per genere ed età - DATI CUMULATIVI;

 verificare che eventuali messaggi di errore generati nel sistema SFC siano risolti prima dell’invio della RAA o vengano trattati nella RAA stessa;

le conclusioni della sezione 1.d) - Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F non sembrano dare conto di tutte le criticità indicate nelle informazioni di dettaglio riportate nella sezione stessa (per esempio, per la Priorità 3, le conclusioni indicano un rischio concreto di mancato raggiungimento per il numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio, relativo alla FA3B; le informazioni di dettaglio sulla priorità P3, però, indicano una situazione critica anche per i restanti indicatori relativi alla priorità 3). A questo proposito, per le priorità che risultano a rischio di mancato raggiungimento delle milestones a fine 2018, si invita la Regione ad indicare nella RAA non solo le ragioni dei ritardi per ciascun indicatore, ma anche le azioni intraprese o da intraprendere per recuperare tali ritardi, accompagnate da un cronoprogramma per la loro realizzazione;

con riferimento anche alla nota riportata nella sezione 1.d) - Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F relativa al calcolo del tasso di realizzazione del valore obiettivo intermedio 2018 dell’indicatore Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C) per la priorità P4, si segnala che in effetti il valore dell’indicatore del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione realizzato (così come i relativi obiettivi) dovrebbe essere un dato annuale.

(2)

 Si ricorda di tener conto del paragrafo 9 dell'articolo 50 del regolamento (UE) n.1303/2013 che prevede che venga redatta una sintesi dei contenuti della RAA e che sia la RAA che il documento di sintesi vengano resi pubblici.

 Si ricorda che per essere considerata ammissibile, la RAA deve comprendere, oltre la relazione vera e propria e le tabelle degli indicatori (Monitoring Annex), anche il report finanziario.

I servizi della Commissione si riservano, in ogni caso, di verificare l'ammissibilità e di formulare eventuali ulteriori osservazioni a seguito di un'analisi dettagliata sia della proposta di modifica del PSR che della Relazione Annuale di Attuazione 2017, come previsto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1305/2013, dopo la ricezione su SFC2014 dei documenti approvati dal Comitato di Sorveglianza.

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