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Corte dei Conti - Banca dati delle Decisioni

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Corte dei Conti - Banca dati delle Decisioni

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REPUBBLICA ITALIANA Sent. n231/2006/E.L.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Adriano FESTA FERRANTE Presidente Dott. Carlo GRECO Consigliere

Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità n.6401/E.L. promosso ad istanza del Procuratore Regionale nei confronti di Maria Grazia Stigliano, rappresentata e difesa, per procura a margine della memoria di costituzione, dall'avv. Vincenzo MONTAGNA e presso il cui studio sito in Policoro alla Via Resia, n.3, elettivamente domiciliata; e Eduardo Francesco Viviani e Vincenzo Mattia Pascale, rappresentati e difesi per procura a margine della memoria di costituzione dall'avv. Francesco Antonio Rizzo con domicilio eletto in Potenza, presso lo studio dell'avv. Aldo Melchionda, ubicato in Potenza, al P.le Rizzo, n.12, questi ultimi convenuti a seguito di atto integrativo di citazione del 19.12.2006;

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE BASILICATA Sentenza 231 2006 Responsabilità 18-12-2006

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avente ad oggetto: richiesta di risarcimento danni in favore del Comune di

Rotondella.

Visto l'atto introduttivo del presente giudizio, la precedente sentenza-ordinanza

di questa Corte dei conti n.260/2005/E.L. del 15.11/15.12.2005, l'atto integrativo di citazione e tutti gli atti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 26 settembre 2006, il Consigliere relatore dr.

Giuseppe TAGLIAMONTE, il P.M. nella persona del Procuratore Regionale dr. Michele ORICCHIO, nonché, in rappresentanza degli odierni convenuti l'avv. Rocco MONTAGNA presente su delega del difensore costituito avv.

Vincenzo MONTAGNA, che concludevano come da relativo verbale d'udienza.

Con l'assistenza del segretario sig.ra Maria Anna CATUOGNO.

Considerato in

FATTO

Con atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 17.5.2005 e preceduto da rituale invito a dedurre ex art.

5, comma 1 della legge 14.1.94, n.20, il Procuratore Regionale conveniva in giudizio innanzi a questa Corte dei Conti Maria Grazia STIGLIANO e Teresa GIACOBINO, nella rispettiva qualità di responsabile del servizio economato del Comune di Rotondella e responsabile della riscossione dei proventi mensa e refezione scolastica, per quivi sentirle condannare al pagamento, sempre rispettivamente, in favore dello stesso Comune di Rotondella delle somme di €.

56.988,51 ed € 1.298,94 oltre accessori di legge, somme costituenti, secondo la prospettazione attorea, danno derivante da irregolare gestione dei suddetti servizi.

La presunta responsabilità amministrativo contabile contestata alle odierne

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convenute nell'atto di citazione in giudizio da parte della Procura regionale, emergeva dalla relativa “notitia damni” segnalata alla locale Procura Regionale da parte degli organi di revisione e controllo del Comune di Rotondella che avevano accertato l'esistenza di notevoli ammanchi di denaro a seguito di specifiche verifiche di cassa poste in essere nel settembre del 2003 ed aventi ad oggetto gli esercizi finanziari ricompresi nel periodo 1995-2003.

Le indagini disposte dalla locale Procura regionale facevano emergere l'esistenza di una situazione di notevole gravità consistente nella sottrazione di danaro pubblico alle casse dell'Ente locale ed attribuibile essenzialmente alle condotte dolose delle odierne convenute.

L'originaria situazione debitoria dei fondi relativi alla gestione del servizio economato risultava essere pari ad € 58.154,96, mentre quella relativa dalla gestione del servizio mensa e di refezione scolastica ascendeva ad € 5.695,15;

nel corso dei successivi anni tali fondi non risultavano rimborsati, non apparivano nella disponibilità dell'Ente, né, della utilizzazione degli stessi veniva data alcuna giustificazione.

In conseguenza di tale discrasia di dati, l'Amministrazione comunale aveva provveduto a comunicare alla competente Procura della Repubblica la intervenuta configurazione di specifici reati, contestualmente notificando ai suddetti dipendenti, titolari delle gestioni in argomento, specifici e formali atti di messa in mora: la sig.ra STIGLIANO veniva ritenuta responsabile dell'ammanco di € 42.526,21 a titolo di sorta capitale e di € 11.376,21 a titolo di interessi sino ad allora maturati; la GIACOBINO veniva, invece, ritenuta responsabile dell'ammanco di € 5.695,15 a titolo di sorta capitale e di € 1.298,94 a titolo di interessi maturati fino alla data di messa in

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mora.

Successivamente, alla stessa sig.ra STIGLIANO veniva contestato ulteriore addebito, con conseguente atto di messa in mora, di € 14.462,30 e riferito all'omesso versamento nelle casse comunali degli introiti per gli anni 1999/2002 relativi al servizio di lampade votive.

Nella ricostruzione dei fatti, emergeva, anche, che la sig.ra

GIACOBINO aveva provveduto nel maggio del 2004 a restituire al Comune di Rotondella la somma pari al capitale in contestazione, impegnandosi, altresì, alla restituzione degli interessi maturati entro il medesimo anno.

In conseguenza di tali risultanze fattuali, la Procura Regionale emetteva invito a dedurre nei confronti di Maria Grazia STIGLIANO che, in qualità di economo del Comune di Rotondella, aveva l'obbligo di custodia e di corretta gestione del danaro affidatole in virtù della funzione ricoperta, e nei confronti di Teresa GIACOBINO che, quale incaricata del servizio mensa e refezione scolastica, risultava essere titolare dei compiti gestionali relativi a quelle specifiche somme di denaro di cui si registrava la mancanza.

Parte attrice precisava, inoltre, come l'intervenuta notifica di atti di messa in mora da parte dell'Ente nei confronti delle odierne convenute avesse superato ogni questione relativa alla pur prospettata prescrizione dell'azione di responsabilità e del correlato diritto al risarcimento del danno.

Veniva rimarcato, nell'atto di citazione, come le condotte serbate dalle odierne convenute, consistite nei rilevanti e continui ammanchi realizzati a “piccole dosi” nel corso degli anni, avessero originato un grave danno per il Comune di Rotondella: l'esistenza del danno era da ravvisarsi “ per tabulas”.

La incontestabilità dello stesso era altresì provata, secondo l'assunto attoreo,

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dall'ammissione che dei fatti accaduti era stata dichiarata dalle convenute stesse: le decisioni di condanna emesse dal Tribunale penale di Matera, avevano accertato, del resto, l'indubitabile nesso di causalità tra l'evento dannoso oggi contestato e le condotte tenute nel tempo dalle impiegate titolari dei servizi in argomento.

Parte attrice concludeva l'atto di citazione richiedendo la condanna delle odierne convenute al pagamento delle somme sopra indicate ed aumentate degli accessori di legge a favore del Comune di Rotondella, con conseguente affermazione della rispettiva responsabilità amministrativo contabile.

L'avv. Vincenzo MONTAGNA, costituitosi per la sig.ra STIGLIANO, sosteneva nella memoria difensiva depositata in data 19.10.2005, come vi fossero irregolarità contabili nella gestione dell'ufficio economato prima ancora che la propria assistita fosse responsabile di quell'incarico: tanto veniva confermato, secondo la tesi difensiva, dal contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal prof. CUCARI ex sindaco del Comune di Rotondella, sostanzialmente coincidente con quanto dedotto dalla sig.ra STIGLIANO a propria discolpa; dalle stesse predette dichiarazioni si ricavava, anche, come fosse frutto di abitudinaria consuetudine procedere al versamento delle somme in tesoreria con sensibile ritardo rispetto al momento della effettiva riscossione delle stesse.

Dall'esame congiunto di tali affermazioni il patrono della sig.ra STIGLIANO traeva argomenti per sostenere la limitazione del contestato danno alla somma di € 20.000,00 conseguentemente respingendo gli addebiti riferiti alla parte di denaro eccedente la predetta somma.

La sig.ra GIACOBINO, in prossimità della precedente discussione del giudizio,

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chiedeva a questa Corte di dichiarare cessata la materia del contendere nei suoi confronti, avendo provveduto a versare in data 20.10.2005, a favore del Comune di Rotondella, la somma di € 1.296,94 a titolo di interessi, e residuante dal pagamento in restituzione originariamente effettuato, allegando alla richiesta copia della comunicazione di avvenuto pagamento.

Si celebrava, quindi la pubblica udienza del 15.11.2005, nel corso della quale l'avv. Rocco MONTAGNA, presente su delega dell'avv. Vincenzo MONTAGNA, difensore costituito della sig.ra Maria Grazia STIGLIANO, richiamando le tesi difensive precedentemente formulate in memoria, insisteva per il rigetto della domanda attorea.

Il Pubblico Ministero, dal suo canto, ribadendo ed ulteriormente sviluppando il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ne confermava le conclusioni di condanna ivi contenute, con eccezione riferita alla posizione della sig.ra Teresa GIACOBINO , per la quale, accertata l'intervenuta soddisfazione delle pretese creditorie fatte valere nell'originario atto di citazione, chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.

All'esito della precedente udienza di discussione del giudizio, celebratasi, come detto, in data 15.11.2005, il Collegio evidenziava innanzitutto come dall'esame dei fatti illustrati, emergesse, inequivocabilmente, lo stato di grave disordine e confusione in cui versava la “fase gestionale” e di rendicontazione dei movimenti finanziari afferenti alla gestione economale ed alla gestione del servizio mensa, servizi rispettivamente curati dalle convenute signore Maria Grazia STIGLIANO e Teresa GIACOBINO.

Nel prendere atto che la denuncia degli eventi dannosi di cui all'odierno esame era scaturita dal risultato di una verifica di cassa istituzionalmente e

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normativamente demandata dalla legge all'organo di revisione contabile dell'Ente locale, il Collegio osservava come, nel rispetto dell'art.239, co.1, lettera f del T.U. Enti locali n.267 del 2000, interpretato in combinazione con l'art.223 del medesimo corpo normativo (verifiche ordinarie di cassa), in tale parte riproduttivo - senza modifica alcuna - dell'art.64 del D.lgs n.77 del 1995, compito essenziale ed inderogabile dell'organo di revisione contabile dell'Ente fosse quello di procedere, evidentemente al compimento di ogni esercizio finanziario, alla puntuale e prescritta verifica di cassa, onde accertare la regolarità, la correttezza e la trasparenza dei rapporti debito-credito in essere tra il soggetto responsabile del servizio e l'Ente per conto del quale questi svolgeva il relativo compito.

L'omissione di tale inderogabile adempimento, si ripete: normativamente imposto da una legge dello Stato, in vigore già con l'art.64 del D.lgs n.77 del 1995 riprodotto poi fedelmente nell'art.223 del surrichiamato T.U., si rivelava certamente idonea a costituire momento genetico concausativo del contestato ed accertato danno.

I fatti per cui oggi è causa, pertanto, apparivano intimamente collegati all'attività omissiva dell'organo di revisione contabile del Comune di Rotondella, alla cui condotta, conseguentemente la contestazione si palesava come riconducibile.

Una giusta ed effettiva decisione, pertanto, si riteneva utilmente adottabile solo in presenza di elementi conoscitivi riferiti all'operato ed alla condotta tenuta nel caso di specie dall'organo di revisione contabile dell'Ente.

Pertanto, il Collegio provvedeva ad emettere una “sentenza-ordinanza” nella quale, richiamati gli artt. 26 del R.D. n.1038 del 1933 e 102 e 279 del c.p.c.

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veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti titolari dei compiti di revisione contabile dell'ente locale danneggiato - Comune di Rotondella - negli anni di riferimento, e che risultavano essere i sigg.ri dott.ri Eduardo Francesco Viviani e Vincenzo Mattia Pascale.

Inoltre, nel corpo dello stesso provvedimento, il Collegio prendeva anche atto dell'intervenuto adempimento, da parte della convenuta, sig.ra Teresa GIACOBINO della pretesa creditoria vantata dalla Procura Regionale a favore del Comune di Rotondella, conseguentemente pronunciando, in favore di questa, provvedimento di non luogo a procedere per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Il Comune di Rotondella, infatti, risultava, da quanto poteva ricavarsi dalla nota allegata al fascicolo processuale, soddisfatto del proprio credito, frutto della debenza a titolo di interessi sulla somma alla medesima sig.ra GIACOBINO contestata e già precedentemente versata relativamente al solo capitale, la cui legittimità, per essere stata sanata in fatto ogni controversia economica, non veniva esaminata da questo Giudice, che si determinava, come detto, nel dichiarare cessata la materia del contendere.

Con successivo atto integrativo di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 19.1.2006, il Procuratore Regionale, in esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio disposto da questa Sezione Giurisdizionale con la suddetta “sentenza-ordinanza”, citava in giudizio gli odierni ulteriori convenuti - dott.ri Eduardo Francesco Viviani e Vincenzo Mattia Pascale, succedutisi nella titolarità dell'organo di revisione contabile del Comune di Rotondella tra il 1995 (data in cui avevano iniziato a verificarsi gli ammanchi) ed il 2003 (data in cui si era proceduto alla formale

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ricognizione della situazione contabile dell'Ente comunale), per quivi sentirli condannare al pagamento della somma complessiva di € 56.988,51 oltre accessori di legge in favore del Comune di Rotondella, configurando, in capo agli stessi, una ipotesi di concorso, connotato da colpa grave serbata nella contestata omissione delle dovute verifiche istituzionali.

Gli stessi venivano, così, chiamati a rispondere della somma sopra indicata, in via concorrente e a titolo di responsabilità amministrativa perché, nella loro qualità di revisori dei conti, omettendo i regolari e tempestivi controlli di legge sulla contabilità del Comune di Rotondella, avevano, secondo parte attrice, certamente agevolato l'attività illecita della Stigliano e della Giacobino, con colpa grave consistita nella palese e protratta violazione degli obblighi derivanti dal “munus publicum” ricoperto.

Una volta citati in giudizio, i convenuti si costituivano per patrocinio dell'avv.

Francesco Antonio Rizzo, il quale, nella memoria di costituzione, contestava recisamente l'assunto accusatorio della Procura Regionale; attraverso una puntuale e dettagliata ricostruzione della vicenda, il patrono dei convenuti “in integrazione”, dopo aver contestato l'esattezza e la puntualità dei criteri utilizzati ed adottati (tanto dall'Amministrazione comunale danneggiata, quanto dalla Procura Regionale attrice) per la quantificazione del danno risultante dagli ammanchi di cassa, evidenziava come alcuna responsabilità specifica e, soprattutto riconducibile ad una condotta “gravemente colposa” potesse essere ascritta ai propri assistiti, i quali, sempre secondo l'assunto difensivo, si erano mostrati attenti e diligenti nell'espletamento del proprio mandato, rivelandosi l'intera attività posta in essere per la consumazione degli ammanchi abilmente mascherata da soluzioni ed artifici amministrativo contabili che ne

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suffragavano la legittimità. In ogni caso, lo stesso avv. Rizzo, provvedeva ad eccepire l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno sì come azionato dalla Procura Regionale, almeno con riferimento a quegli esercizi finanziari definiti con l'approvazione dei conti consuntivi aventi data antecedente al quinquennio da calcolarsi in relazione alla emissione dell'atto di citazione, vale a dire dal 19.1.2006.

Nel corso della odierna pubblica udienza, l'avv. Francesco Antonio Rizzo, l'avv. Rocco Montagna, presente su delega del difensore costituito avv.

Vincenzo Montagna da un lato, ed il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dall'altro, ribadivano, ulteriormente dispiegandole, le ragioni delle rispettive posizioni di causa, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato oggi a decidere sull'esistenza della responsabilità amministrativa contestata dalla Procura Regionale alla sig.ra Maria Grazia Stigliano che, nella qualità di responsabile del servizio economato del Comune di Rotondella, risulta essersi appropriata di non irrilevanti somme di denaro pubblico da essa gestite “ratione officii”, e della correlata responsabilità dei revisori dei conti - dott.ri Eduardo Francesco Viviani e Vincenzo Mattia Pascale - che “ratione temporis”non adottarono alcuna utile iniziativa volta ad evitare la perpetrata consumazione dell'indebita appropriazione.

Trattasi, dunque, evidentemente, di una ipotesi di concorso di persone nella verificazione di un danno erariale, caratterizzata da una diversa valenza dell'apporto causale, riguardato, questo, sotto il profilo della qualificazione soggettiva dello stesso, recato dai soggetti oggi qui convenuti a seguito della

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precedente ordinanza di integrazione del contraddittorio, emessa da questa Sezione nella precedente udienza del 15.11.2005.

Questo Giudice ritiene, alla luce della documentazione processuale acquisita e disponibile, che alcun dubbio possa sussistere sulla responsabilità amministrativa della sig.ra Stigliano, essendo evidente l'emergenza di un danno pubblico certo ed attuale, economicamente valutabile, cagionato da una condotta dolosamente preordinata a sottrarre alle risorse finanziarie comunali somme di denaro indiscutibilmente riconducibili alla titolarità pubblica dell'Ente locale.

I fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria azionata dalla Procura Regionale attrice risultano ampiamente provati, nella propria dimensione

“ontologica”, dalla documentazione contabile prodotta in atti.

E', infatti, evidente che la sig.ra Stigliano, esercitando in modo illecito i propri poteri discendenti dalla funzione e dalla carica di cui era titolare, si sia intenzionalmente sottratta all'obbligo di rendicontare, e di offrire adeguata giustificazione, e, conseguentemente di restituire, somme di denaro di cui la stessa era detentrice in ragione del proprio ufficio. Ciò in aperta violazione delle norme di contabilità pubblica in materia di obblighi di restituzione degli economi e degli agenti contabili, e di quelle regolamentari, ugualmente cogenti, contemplate nell'art. 53, comma 3, 73, 76 e 79 del Regolamento di Contabilità del Comune di Rotondella, approvato con Delibera n.41 del 1996.

Al riguardo, appare significativa e rilevante la circostanza della dichiarata ammissione di responsabilità della sig.ra Stigliano, resa nella memoria difensiva depositata il 19.10.2005, “in ordine al mancato versamento di € 20.000,00” - somma di certo inferiore a quella oggetto di odierna contestazione

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- ma comunque indicativa di una conclamata illiceità derivante da una precisa

“voluntas agendi”.

Il Collegio aderisce, così, alla richiesta di affermazione della responsabilità amministrativa della sig.ra Stigliano, e reputa la stessa , di conseguenza, titolare di un vero e proprio obbligo restitutorio di quanto illecitamente sottratto all'Erario comunale.

In ordine, poi, alla quantificazione della pretesa risarcitoria azionata da parte attrice, il Collegio osserva come alla corretta definizione della stessa non possano non concorrere valutazioni di dati oggettivi e soggettivi ricavabili, per come ora si dirà, dalle risultanze della documentazione contabile prodotta e dalle condotte serbate nel caso in esame da soggetti comunque istituzionalmente coinvolti nella gestione corretta di siffatte risorse pubbliche, alcuni dei quali - i revisori dei conti in carica negli anni 1995-2002 - sono stati convenuti nel giudizio odierno a seguito di specifica sollecitazione processuale di questo stesso Giudicante (sentenza-ordinanza n.260/2005/E.L. del 15.11/15.12.2005).

Sotto il primo profilo, infatti, accanto ad una “disomogenea” scoperta dell'esistenza degli ammanchi relativi al servizio di economato, culminante nel pur denunciato ritardo del disvelamento del mancato versamento degli introiti relativi al servizio delle lampade votive cimiteriali, concretizzatosi nel febbraio del 2004, e dunque dopo circa 5 mesi dalla “decisiva” verifica di cassa del settembre del 2003, si registra, effettivamente, come anche evidenziato dalla difesa dei revisori dei conti oggi convenuti, una sorta di “confusa e indistinta gestione” di somme incassate dal Comune di Rotondella attraverso ordinativi che, seppure riconducibili alla gestione economale e dunque sussumibili nella

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dinamica operativa di movimenti di rimborso di spese anticipate, non sembrano aver determinato alcuna riduzione delle somme contestate alla sig.ra Stigliano, e tanto per effetto dell'automatica imputazione di tali rimborsi ai movimenti dell'esercizio finanziario 2003, non costituente, peraltro, oggetto di specifica contestazione da parte degli organi verificatori, in quanto trattavasi di esercizio finanziario che, all'atto della verifica, non era ancora concluso: tale operazione di imputazione di somme aveva così, di fatto, eliminato ogni beneficio sulla partita debitoria accumulatasi nei precedenti esercizi a carico della sig.ra Stigliano.

In altre parole, se la somma di € 15.638,75 versata al Comune di Rotondella con ordinativi nn. 803, 804, 805, 806,808, 791, 809, 849, 850, 851, 852 del 2003 fosse stata imputata a debiti della sig.ra Stigliano formatisi, ed ormai definitisi, negli anni 1995, 1997, 1998 e 1999, e pari ad € 44.777,95 (cfr. pag. 4 del verbale dell'organo di Revisione del 24.9.2003), il debito di questa sarebbe stato rideterminato non nella misura di € 42.526,21, come sostenuto nell'atto di costituzione in mora del 3.2.2004, bensì nella minore somma di € 29.139,20, sì da escludere ogni riferimento ai pagamenti del 2003, il cui esito, attesa

“l'attualità” dell'esercizio finanziario in essere e in divenire, risultava impregiudicato.

Il Collegio ritiene, invece, perfettamente definita e quantificata la somma di € 14.462,30 contestata alla sig.ra Stigliano a causa del mancato versamento nelle casse comunali dei canoni derivanti dalle lampade votive cimiteriali, mancati versamenti riferiti agli anni 1999, 2000, 2001 e 2002: su tale somma grava - indiscutibilmente - l'obbligo restitutorio della sig.ra Stigliano, non essendo stata a tale riguardo eccepita o rappresentata alcuna giustificazione dell'accertata

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omissione.

In ordine, poi, al secondo dei richiamati profili, e relativo al contributo causale recato alla determinazione del danno oggi in contestazione da parte di altri soggetti comunque istituzionalmente coinvolti nella ordinaria gestione finanziaria dell'Ente locale danneggiato, è convincimento di questo Giudicante che esso sussista e vada ravvisato nella violazione delle competenze, intese come insieme di obblighi e facoltà di natura eminentemente verificatoria, dalla legge e dalla norme regolamentari “ut supra”individuate demandate al responsabile del servizio finanziario ed ai revisori dei conti in carica nel periodo, invero consistente, in cui la sig.ra Stigliano ha avuto modo di preordinare e definire l'accertata illecita appropriazione.

Trattasi di condotte non connotate dalla intenzionale volontà di contribuire alla verificazione dell'evento dannoso, e tuttavia improntate a negligente omissione che appare integrare agevolmente la soglia qualificatoria della condotta gravemente colposa.

A mente, infatti, dell'art. 29 del richiamato Regolamento, il responsabile del Servizio finanziario di ragioneria, tra i vari compiti, risulta anche essere titolare della “vigilanza, controllo, coordinamento e gestione dell'attività finanziaria dell'Ente, “nonché “della verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese”: tali funzioni risultano esplicitazioni dettagliate del contenuto della “competenza” cui fa riferimento il comma 1 del predetto art. 29 quando riconduce alla Unità organizzativa denominata “Ufficio di Ragioneria”

il servizio di economato.

E' opportuno anche sottolineare, al riguardo, come l'art. 53, comma 3, del regolamento stabilisca tempo e modalità puntuali e dettagliate in ordine al

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versamento di entrate riscosse direttamente da soggetti debitamente autorizzati a tanto.

A fronte di tale minuziosa disciplina “operativa”, appare quanto meno stravagante e grossolana la mancata - e reiterata - predisposizione di ogni pur minima forma di vigilanza, o di elementare riscontro, volta a verificare l'intervenuta effettiva attuazione, da parte di chi vi era tenuto, delle restituzioni o dei versamenti di somme di conosciuta e conclamata pertinenza erariale.

Di non minor rilievo, anzi segnato da maggiore spessore “istituzionale”, appare il ruolo dei revisori dei conti succedutisi nella carica nell'arco temporale ricompresso tra il 1995 e 2002, periodo nel quale, come si è detto nella narrativa “in fatto” che precede, si sono consumate le indebite appropriazioni da parte della sig.ra Stigliano, attraverso le mancate restituzioni o i mancati versamenti più o meno abilmente mascherate da artifici contabili formalmente legittimi.

Alle funzioni, ai compiti ed agli obblighi del revisore dei conti il Regolamento di Contabilità del Comune di Rotondella dedica l'intero Titolo IX: in esso sono descritti e regolamentati i requisiti di nomina e le caratteristiche “teleologiche”

della carica, volte ad assicurare attività di collaborazione con l'Organo assembleare (art.91), di vigilanza, controllo e referto sulla gestione contabile e finanziaria dell'Ente (artt. 93 e segg.). Trattasi di norme che richiamano fedelmente il contenuto e le finalità che, nel corpo normativo “generale” del T.U. degli Enti locali n.267 del 2000, modellano e delineano struttura e funzioni della revisione economico finanziaria. Trattasi, dunque, di prescrizioni normative di conosciuta ed ormai affinata operatività da parte di chi svolge tale delicato mandato.

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Pertanto, anche a voler considerare il non trascurabile “fatto” della preordinata e dolosamente occultata elusione degli obblighi restitutori in argomento attraverso la creazione di artificiosi “residui attivi” da parte della principale parte danneggiante oggi qui convenuta - sig.ra Stigliano -, non può a questo Giudice sfuggire che il precetto di riscontrare “il regolare ed efficace perseguimento delle entrate”, richiamato dall'art.93 del Regolamento quale specificazione di dettaglio del compito di vigilare “sulla regolarità finanziaria”

sia stato dai revisori dei conti - dott.ri Viviani e Pascale - odierni convenuti, disatteso platealmente nel corso degli anni in cui gli stessi ricoprirono la rispettiva carica.

Del resto, non può omettersi di sottolineare come ad un Revisore dei conti, soggetto istituzionalmente preposto a vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente locale, in ragione ed in vista di ciò dotato di un bagaglio di conoscenze tecniche e professionali costituenti il momento distintivo e qualificatorio dei requisiti richiesti dalla legge, la disamina dell'effettivo perseguimento delle entrate debba necessariamente articolarsi nella compiuta attuazione delle fasi - accertamento, riscossione e versamento - di cui quelle si compongono.

L'effettiva e compiuta definizione del riscontro su importanti momenti gestori - cassa economale e ricevimento di somme pubbliche - avrebbe richiesto ed esigito che, a fronte delle continue postergazioni della sistemazione dei dati contabili, operati con la ricordata creazione dei residui attivi, si fossero attivate adeguate ed efficaci iniziative volte a cogliere la ragione della permanenza di tale situazione creditoria dell'Ente (id est: residuo attivo) e non accettare, come invece accaduto, supinamente il dato contabile come dotato di “inevitabile” ed

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indiscutibile verità. E tanto non in ragione di una postuma ed agevole disapprovazione di una condotta comunque realizzata, bensì in virtù del principio di effettività che deve sempre segnare l'ottimale ed adeguato espletamento di mansioni istituzionali intestate a soggetti titolari di cariche pubbliche, e la cui compiuta - e non riprovevole - attuazione va sempre commisurata al grado di esigibilità ricavabile ed enucleabile dalla qualità e dall'autorevolezza del ruolo istituzionale rivestito nel caso di specie.

In tale esigenza di “effettività comportamentale”, discendente da precisi e dettagliati obblighi di Istituto, non soddisfatta né adempiuta, risiede la responsabilità amministrativa dei revisori dei conti oggi convenuti.

La condotta omissiva da questi serbata è caratterizzata da colpa grave in quanto ha tradito e disatteso obblighi di vigilanza, di verifica e di riscontro il cui corretto adempimento era ad essi richiesto in forza della specifica professionalità di cui risultavano essere titolari, e che ne imponeva la doverosa esigibilità adempitiva.

Del resto, la stessa memoria difensiva dell'avv. Rizzo, i cui pregevoli spunti ricostruttivi della vicenda hanno contribuito non poco a fare ulteriore luce sull'endemico stato di confusione e disordine gestionale delle finanze del Comune di Rotondella, non nega l'esistenza dei richiamati doveri in capo ai convenuti dal medesimo assistiti, curandosi di evidenziare come il mancato adempimento degli stessi sia dipeso dalla materiale impossibilità di fare luce su un ordito truffaldino che aveva avuto modo di compiersi e definirsi abilmente in un generale clima di riprovevole indifferenza.

Osserva il Collegio sul punto come tali ostacoli, anche accettati come esistenti, non avrebbero potuto e dovuto impedire, per le ragioni poco sopra richiamate,

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un maggiore e più incisivo sforzo di diligenza da parte dei revisori contabili

“ratione temporis” in carica, consistente nella utilizzazione e nel dispiegamento dei poteri istituzionali e delle prerogative professionali ricompresi tutti nella qualificata carica ricoperta.

Tuttavia, una volta affermata la concorrente responsabilità nei termini e nei modi sopra specificati, dei revisori dei conti in carica negli anni in cui gli ammanchi in contestazione vennero perpetrati, il Collegio deve prendere atto, come peraltro puntualmente eccepito dalla difesa dei convenuti revisori, che il termine prescrizionale fissato dalla legge per l'efficace contestazione del danno risulta essersi consumato, almeno con riferimento alla posizione del dott.

Viviani, il quale ha svolto le proprie funzioni di revisore dei conti nel periodo 1995-1999; mentre, con riferimento alla posizione del dott. Pascale, il quale ha ricoperto la medesima carica dall'anno 2000 al 2002, le contestazioni possono essere riferite all'intervenuta approvazione dei rendiconti del 2000 e del 2001, avvenendo questa, come è noto, entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

Pertanto, essendo stati gli atti di citazione integrativi notificati al dott. Viviani in data 6.3.2006, ed al dott. Pascale in data 26.3.2006, risulta essere ogni contestazione riferibile al primo dei convenuti caduta in prescrizione; mentre al secondo, può essere stata contestata, per quanto sopra descritto, la condotta negligente omissiva da questi serbata in occasione della fase di approvazione dei rendiconti relativi agli esercizi 2000 e 2001, i quali presentano un mancato versamento - rispettivamente - di € 6.836,20, relativo ai canoni delle lampade votive cimiteriali per l'anno 2000, e di € 779,86, sempre riferito agli stessi canoni per il successivo anno 2001.

Di tale mancato versamento, per le motivazioni illustrate in precedenza, il

(19)

Collegio ritiene che il dott. Pascale sia responsabile per omessa vigilanza, gravemente colposa, in una misura che appare equo definire di 1/3 ed in chiave di sussidiarietà rispetto alla obbligazione principale comunque riconducibile alla titolarità della sig.ra Stigliano, e della quale si è detto sopra.

Riassumendo, dunque, la individuazione e la quantificazione degli addebiti derivanti dalla vicenda in esame, il Collegio perviene alle seguenti definizioni di responsabilità:

- la sig.ra Stigliano risulta essere, in ragione della funzione economale esercitata senza alcuna soluzione di continuità nel periodo di verificazione degli ammanchi denunciati ed accertati, principale responsabile degli stessi, essendo venuta meno dolosamente ad un preciso obbligo restitutorio: la stessa va, conseguentemente, condannata, per quanto spiegato “infra”, alla restituzione della somma di € 43.601,50 (€ 29.139,20 + 14.462,30, rispettivamente ammanchi di cassa economale e mancato versamento di canoni per lampade votive);

- il dott. Pascale, revisore dei conti nel periodo 2000-2002, risulta essere responsabile, in via sussidiaria ed a titolo di colpa grave, del mancato versamento nelle casse comunali dei canoni per lampade votive cimiteriali riferibili agli esercizi finanziari 2000 e 2001 nella misura di 1/3 dell'accertato mancato introito, e quindi nella misura di € 2.538,68 (1/3 di € 6.836,20 + 779,86); il Collegio osserva come tale affermazione di responsabilità si collochi agevolmente nell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, fatto proprio anche dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti con decisione n.4/QM del 19.1.1999, secondo il quale l'agente il quale agisce a titolo di colpa, in concorso con coloro che abbiano agito con dolo, risponde solo per una quota

(20)

del danno, e resti conseguentemente obbligato solo in via eventuale dopo l'infruttuosa escussione di coloro che abbiano agito con dolo;

- il dott. Viviani, quivi convenuto quale revisore del Comune di Rotondella nel periodo 1995-1999, viene prosciolto da ogni addebito per intervenuta prescrizione.

Per quanto, poi, attiene al rimborso delle spese legali sostenute dalle parti convenute nel presente giudizio, di cui vi è richiesta nella memoria prodotta dall'avv. Rizzo, il Collegio, premettendo che la questione si pone solo per il dott. Viviani, convenuto in giudizio e poi assolto; e richiamando il contenuto della giurisprudenza della Corte dei conti (Sez. Lombardia del 13.1.2005 e II^

Centrale d'Appello del 26.4.2005) che riconosce piena operatività al potere - dovere di statuizione sulle spese di giudizio - intese sia come spese di giustizia (esborsi di cancelleria e simili), sia come spese di parte (essenzialmente, gli onorari dei difensori) - ne dispone la compensazione.

Tanto nel rilievo che la disposizione normativa - art.3, co.2bis della L.

n.639 del 1996 - che prevede il rimborso delle spese legali sostenute dal convenuto poi assolto dal Collegio, trova applicazione solo nel caso di sentenze ampiamente assolutorie, che escludano la responsabilità (col “definito proscioglimento” nel merito dei soggetti chiamati in giudizio) sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo.

Poiché l'assoluzione per intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità, pronunciata nella vicenda in esame, non integra un proscioglimento nel merito, il Viviani non ha titolo per ottenere il richiesto rimborso.

In ragione dei quanto sopra esposto si dispone, così, la compensazione delle spese legali per il dott. Viviani.

(21)

Per quanto, invece, riguarda la posizione della sig.ra Stigliano e del dott.

Pascale, condannati in via principale e sussidiaria, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte:

a) condanna la sig.ra Maria Grazia Stigliano alla restituzione in favore del Comune di Rotondella della complessiva somma di € 43.601,50;

b) condanna il dott. Vincenzo Mattia Pascale al risarcimento, in via sussidiaria ed eventuale, della somma di € 2.538,68 in favore del Comune di Rotondella;

c) assolve, per intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità, il dott.

Eduardo Francesco Viviani dall'addebito contestatogli.

Le spese di giudizio riferite alla vicenda processuale dei primi due convenuti condannati seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di € 496,80 =

Euro Quattrocentonovantase,80 ;

le spese legali, riferite, invece, alla vicenda processuale del dott.

Viviani - convenuto e poi assolto per intervenuta prescrizione - vengono compensate.

Sulle somme oggetto di condanna sono altresì da calcolarsi gli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'integrale soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'Amministrazione.

(22)

Così deciso in Potenza, nelle Camere di Consiglio del 26 settembre e 17 ottobre 2006.

Il Relatore Il Presidente

dott. Giuseppe Tagliamonte dott. Adriano Festa Ferrante F.to Giuseppe Tagliamonte F.to Adriano Festa Ferrante

Depositata in Segreteria il 18.12.2006

Il Dirigente ( dott. Tommaso Panza) F.to Tommaso Panza

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE BASILICATA Sentenza 231 2006 Responsabilità 18-12-2006

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