• Non ci sono risultati.

Associazione Nazionale Scuola Italiana STATUTO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Associazione Nazionale Scuola Italiana STATUTO"

Copied!
13
0
0

Testo completo

(1)

STATUTO

Associazione Nazionale Scuola Italiana

(2)
(3)

Capo I

Natura e scopi dell’A.N.S.I.

Art. 1

È costituita l’Associazione Nazionale Scuola Italiana (A.N.S.I.) con sede centrale in Roma.

Art. 2

L’A.N.S.I. è rigorosamente apartitica e non ha scopo di lucro.

Art. 3

L’A.N.S.I. ha lo scopo di:

l contribuire al rinnovamento della Scuola Italiana, inte- grandola nel campo europeo, con le sue tradizioni di educazione morale e civile e tenendo conto dei progressi conseguiti dalla psicologia e dalla pedagogia, specialmente con attività di formazione di docenti per l’istruzione e l’educazione degli alunni portatori di handicap, di forma- zione di assistenti e operatori sociali, di aggiornamento degli insegnanti, di orientamento scolastico e professionale, di formazione professionale iniziale e continua, di avvia- mento dei giovani al lavoro e con iniziative nel campo dell’istruzione superiore ed universitaria

l affermare, difendere, tradurre in atto, con la collabora-

(4)

zione dei genitori e degli insegnanti, i principi di una cristiana educazione in una scuola libera e profondamente rinnovata

l svolgere attività di utilità sociale nel campo della cultu- ra, dell’arte e dello sport.

Art. 4

Per conseguire il suo scopo l’A.N.S.I. si propone:

a)la federazione di tutte le forze del Paese che intendono collaborare ai fini propri dell’Associazione

b)la costituzione e il coordinamento di Associazioni tra genitori, insegnanti, educatori e quanti si preoccupano della educazione intellettuale e morale della gioventù c)l’inclusione nei Consigli scolastici di circolo e di istituto, distrettuali, provinciali e nazionali di rappresentanti dei genitori, perché siano collaboratori attivi nell’opera della formazione dei giovani

d)la pubblicazione di un periodico per portare nelle famiglie italiane una vasta conoscenza dei buoni metodi pedagogici e una illuminata consapevolezza dei problemi scolastici ed educativi e della loro importanza sociale e)la diffusione nella pubblica opinione della coscienza dei problemi scolastici ed educativi nonché della formazio- ne professionale

f) la realizzazione di interventi nei settori di cui all’art.

3 del presente Statuto.

Art. 5

Possono aderire all’A.N.S.I. genitori, studenti, docenti,

(5)

dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado e tutti i cittadini che condividono le finalità di cui all’art. 3.

All’A.N.S.I. possono aderire anche associazioni ed enti non profit, locali e nazionali, i quali, pur rimanendo autonomi per lo svolgimento delle attività proprie, s’im- pegnano, secondo le proprie possibilità, a realizzare le finalità comuni.

Capo II Organi dell’A.N.S.I.

Art. 6

Gli organi dell’A.N.S.I. sono:

a) il Congresso Nazionale il quale viene convocato almeno una volta l’anno dal Consiglio Nazionale. Due Congressi avranno carattere tematico, il terzo tematico- organizzativo. Nel corso di quest’ultimo si procede al rinnovo del Consiglio Nazionale ed alla elezione delle altre cariche.

È in facoltà del Congresso Nazionale designare un Presidente Nazionale Onorario dell’Associazione al quale è riconosciuto il diritto di partecipare a tutte le riunioni dei vari Organi dell’A.N.S.I.

Lo stesso Congresso Nazionale può assegnare Diplomi di Benemerenza a soci particolarmente meritevoli i quali sono poi iscritti in un apposito Albo Nazionale.

b) il Consiglio Nazionale composto dal Presidente Nazionale, da due Vice-Presidenti e da quindici Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale.

(6)

Il Consiglio Nazionale può essere integrato da un numero non superiore a tre Consiglieri a vita eletti dallo stesso Congresso Nazionale. I Consiglieri a vita e i Consiglieri cooptati partecipano a pieno titolo alle attività del Consiglio con diritto di voto.

In seno al Consiglio Nazionale vengono eletti il Segre- tario Generale ed il Tesoriere Economo.

I membri del Consiglio Nazionale durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un massimo di tre volte.

c)il Consiglio di Presidenza è, formato dal Presidente Nazionale che lo presiede, dai due Vice-Presidenti, dal Segretario Generale e dal Tesoriere-Economo d)il Congresso Nazionale elegge, inoltre, tre Probiviri e tre Sindaci, al di fuori del Consiglio Nazionale, che costituiscono rispettivamente il Collegio dei Probiviri ed il Collegio Sindacale.

Art. 7

Partecipano al Congresso Nazionale:

a)i membri uscenti del Consiglio Nazionale b)i delegati dei Comitati di Coordinamento Cittadino c)i Gruppi A.N.S.I., che non siano riuniti in Comitato, mediante propri delegati all’uopo designati.

Il Congresso Nazionale si riunisce su convocazione del Consiglio Nazionale, ordinariamente una volta l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

La convocazione del Congresso Nazionale e la parteci-

(7)

pazione allo stesso si effettuano in base alle previsioni contenute nel Regolamento dell’Associazione.

Le deliberazioni del Congresso Nazionale saranno esposte con apposito avviso presso la sede legale dell’As- sociazione entro otto giorni dalla data di stesura del processo verbale.

Art. 8

Il Consiglio Nazionale cura la presentazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del Congresso Nazionale.

Il Tesoriere-Economo predispone il bilancio di previsio- ne e redige il conto consuntivo in base alle modalità stabilite nel Regolamento.

Il bilancio con le relazioni e i documenti giustificativi devono essere a disposizione dei soci, nella sede sociale, prima del termine fissato per l’assemblea del Congresso Nazionale.

Entro quindici giorni dall’approvazione, una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e dal verbale di approvazione dell’assemblea sarà esposta con apposito avviso presso la sede centrale dell’Associazione.

Il Consiglio Nazionale, inoltre, svolge le funzioni indicate nel Regolamento dell’Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale saranno esposte con apposito avviso presso la sede dell’Associa- zione entro otto giorni dalla stesura del processo verbale.

(8)

Capo III

I Comitati di Coordinamento Cittadini e i Gruppi A.N.S.I.

Art. 9

Aderiscono all’Associazione i Comitati di Coordina- mento Cittadino (C.d.C.) costituiti da un Rappresentante di ciascun Gruppo A.N.S.I. della città e da un Rappresen- tante di ogni associazione locale aderente.

Ogni C.d.C. avrà un Presidente e un Consiglio Direttivo eletti secondo le norme emanate nel Regolamento.

I C.d.C. hanno sede in ogni città o paese che conti almeno cinque gruppi o in cui siano facilmente convocabili i rappresentanti di almeno cinque gruppi dei paesi vicini.

I C.d.C. delle città che siano sedi di Provveditorato agli Studi avranno cura di coordinare nelle questioni comuni il lavoro dei gruppi A.N.S.I. facenti parte del proprio Provveditorato.

Art. 10

I Gruppi A.N.S.I. sono costituiti ordinariamente da un numero di soci non inferiore a venti.

Ogni Gruppo A.N.S.I. elegge nel suo seno il proprio Capogruppo, il Vice-Capogruppo ed eventualmente uno o due altri soci per le mansioni di Segretario e di Cassiere.

(9)

Art. 11

Il Presidente Nazionale rappresenta l’A.N.S.I., vigila, coordina e controlla l’attività dei Comitati di Coordina- mento Cittadino e dei Gruppi A.N.S.I. di cui sono, però, direttamente responsabili a tutti gli effetti giuridici i Presidenti dei Comitati ed i Capigruppo.

Art. 12

La formulazione e le eventuali modifiche del Regola- mento di esecuzione del presente Statuto nonché le norme per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi A.N.S.I.

e dei C.d.C. sono di competenza del Consiglio Nazionale.

Il presente Statuto può essere modificato unicamente dal Congresso Nazionale.

Art. 13

L’accettazione nell’A.N.S.I. delle associazioni, di cui all’art. 5, comma secondo è di competenza del Consiglio Nazionale per le organizzazioni nazionali e dei C.d.C. per quelle locali.

Art. 14

Chiunque abbia i requisiti stabiliti dal Regolamento può organizzare un Gruppo A.N.S.I., dandone notizia al C.d.C. più vicino e/o alla Presidenza Nazionale.

(10)

Capo IV

Patrimonio dell’A.N.S.I.

Art. 15

L’A.N.S.I. trae i suoi fondi dai contributi dei soci, di Enti pubblici e privati e dalle eventuali elargizioni di organizzazioni aderenti e di terzi, nonché dalle quote sociali.

Art. 16

Il Consiglio di Presidenza provvede alla gestione del patrimonio dell’A.N.S.I. ed è investito di tutti i poteri di amministrazione dell’Associazione sul piano nazionale.

I singoli C.d.C. hanno amministrazione autonoma e gestiscono il loro patrimonio.

Ogni C.d.C. ha l’obbligo di redigere il bilancio che deve essere inviato entro il 31 gennaio di ogni anno al Consiglio Nazionale, accompagnato da una relazione sulla attività svolta.

Nei rapporti con i terzi sono rappresentati dal proprio Presidente.

Art. 17

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusiva- mente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell’Associazione medesima.

È esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili in avanzo di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.

(11)

Capo V I soci Art. 18

I soci dell’A.N.S.I. si impegnano:

a) a contribuire secondo le possibilità, al raggiungimento dei fini statutari di cui all’art. 3

b) a versare la propria quota associativa annua.

Metà delle quote associative determinate annualmente dal Congresso Nazionale resta a disposizione del Comitato di Coordinamento, l’altra metà è rimessa alla Presidenza Nazionale. I soci dell’A.N.S.I. in regola con le quote associative godono di tutti i diritti sociali.

Art. 19

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Art. 20

La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeter- minato, salvo i casi di dimissioni volontarie, morosità o radiazione.

(12)

È esclusa ogni partecipazione alla vita associativa a tempo determinato.

Art.21

Ogni socio, qualunque sia il suo rapporto con l’Asso- ciazione, ha diritto ad un voto singolo deliberativo, di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 22

La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Capo VI La rivista

Art. 23

L’A.N.S.I. ha il suo organo ufficiale di stampa nella rivista “Rinnovare la Scuola”.

Capo VII Rapporti con l’estero

Art. 24

L’A.N.S.I. mantiene regolari rapporti con le associazioni similari estere e si fa promotrice di una intesa stabile fra

(13)

loro per il miglior raggiungimento del fine comune, secondo i principi cristiani, a vantaggio di tutta la famiglia umana.

L’A.N.S.I. coltiva la sua vocazione europeistica parteci- pando alle iniziative che la comunità internazionale pro- muove negli ambiti in cui essa opera.

Per la realizzazione degli intendimenti di cui al presente articolo l’A.N.S.I. può prevedere ed attuare l’affiliazione agli organismi, comunitari e non, del settore.

Capo VIII Norme finali

Art. 25

È possibile la fondazione da parte dell’A.N.S.I. di “enti satelliti” per la formazione professionale, per le iniziative universitarie e per quant’altro si ritiene utile nell’interesse morale e culturale dell’Associazione.

Art. 26

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimo- nio dell’Associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità.

Riferimenti

Documenti correlati

[r]

[1] Farmacia Clinica, Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna - [2] Unità Operativa Malattie Infettive, Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna 7 Il farmacista Monitors in

“Innovazioni di governo e governance allargate; la valutazione degli impatti sociali generati dagli Enti di terzo settore e delle imprese sociali”. XXI Congresso Nazionale AIV

Ferrer (2015) Bacterial population and biodegradation potential in chronically crude oil-contaminated marine sediments are strongly linked to temperature... In vitro

• Ottimizzazione della gestione nel corso del 2020 al fine di garantire il mantenimento della stessa quota del 2019. • Utilizzo ulteriore dell’avanzo di

Il professionista valuta la logicità e la coerenza della prestazione professionale anche in relazione al luogo in cui si svolgono le attività del cliente e della propria

Conviene osservare come la predetta notifica, soggiacendo a tempistiche strette (30 giorni) decorrenti, in genere, dal momento in cui il “meccanismo” è reso

Roberto Callioni, ha ricordato come la linea politica dell'Associazione sia ancorata al Documento congressuale approvato all'unanimità in occasione del Congresso