EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’
SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE
N.235/ES del 17.07.2015
Oggetto: Convenzione art. 11 L. 68/99 n. 11 del 04.06.2014 con l’azienda EURALCOOP– autorizzazione alle modifiche richieste
IL DIRIGENTE
Visto l’art.1 della L. 59 del 16.03.1997 ed il D.Lgs. n. 469 del 23.12.1997 recanti il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;
Vista la Legge Regionale n. 20 del 05.12.2005 concernente la “Disciplina dei Servizi e delle Politiche del Lavoro”;
Vista la legge n. 68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in particolare:
- gli artt. 11, 12 e 14 che regolano le convenzioni e l’accesso alle agevolazioni per le assunzioni tramite collocamento mirato;
- l’art. 11 che prevede la possibilità, da parte di datori di lavoro obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L. 68/99;
- il co. 2 del medesimo art. 11 che consente nell'ambito della convenzione di convenire anche il ricorso alla scelta nominativa dei soggetti da assumere, la previsione di tirocini con finalità formative (o di orientamento), l'assunzione con contratti a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi quelli previsti dai contratti collettivi;
- l'art.13 inerente le agevolazioni per le assunzioni;
Vista la L.R. 28.10.2002 n. 20 “Istituzione del Fondo Regionale per l’occupazione dei diversamente abili”;
Viste
- la delibera n. 72 del 15/07/2008 della Giunta Provinciale con la quale sono stati approvati i Criteri di attuazione delle Convenzioni ex art 11 legge 68/99;
- la determinazione n. 227 del 05.06.2014 con la quale veniva approvata la convenzione n.
11 del 04.06.2014 avente per oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L. 68/99 per n. 1 lavoratore disabile da avviare secondo il programma di inserimento concordato;
- la determinazione n. 44 del 04/02/2015 di autorizzazione alla proroga della convenzione n.
11 del 04.06.2014;
Preso atto della nota ns. prot. n. 13975 del 14-07-2015, con la quale l’azienda richiede la modifica della convenzione rispetto alla tipologia di contratto che, da tempo determinato part time 21 ore, passerà a tempo indeterminato part time 24 ore;
Considerato che, con la stessa nota su citata, l’azienda dichiara di avere individuato il lavoratore da assumere e, pertanto, non necessità più della procedura di preselezione richiesta con nota prot.
N. 12860 del 29.06.2015;
Valutate accoglibili le richieste dell’azienda in quanto conformi agli obiettivi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità e migliorative rispetto alla precedente proposta di assunzione;
Dato atto che si provvederà contestualmente al rilascio del nulla osta per l’assunzione del signor M.M. a tempo indeterminato part time 24 ore settimanali;
Considerato altresì, che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
DETERMINA
Di approvare la modifica alla Convenzione n. 11 del 04/06/2014 richiesta dall' Azienda Euralcoop, con sede legale a Carbonia (CI), dando atto che l’assunzione per il completamento dell’obbligo previsto dalla L. 68/99 riguarderà un aiuto commesso di quinto livello mediante assunzione a tempo indeterminato part time 24 ore settimanali da assumere con richiesta nominativa e non con procedura di preselezione;
Di dare mandato all’Ufficio per il Sostegno della Disabilità per l’adozione degli atti amministrativi necessari al rilascio del nulla osta all’assunzione in favore del signor M.M..
IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Speranza Schirru