GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’
SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE N. 44/ES del 04/02/2015
Oggetto: Convenzione art. 11 L. 68/99 n. 11 del 04.06.2014 con l’Azienda Euralcoop S.c. – autorizzazione alla proroga
IL DIRIGENTE
Visto l’art.1 della L. 59 del 16.03.1997 ed il D.Lgs. n. 469 del 23.12.1997 recanti il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;
Vista la Legge Regionale n. 20 del 05.12.2005 concernente la “Disciplina dei Servizi e delle Politiche del Lavoro”;
Vista la legge n. 68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in particolare:
- gli artt. 11, 12 e 14 che regolano le convenzioni e l’accesso alle agevolazioni per le assunzioni tramite collocamento mirato;
- l’art. 11 che prevede la possibilità, da parte di datori di lavoro obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L. 68/99;
- il co. 2 del medesimo art. 11 che consente anche il ricorso alla scelta nominativa dei soggetti da assumere, la previsione di tirocini con finalità formative (o di orientamento), l'assunzione con contratti a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi;
Vista
- la delibera n. 72 del 15/07/2008 della Giunta Provinciale con la quale sono stati approvati i Criteri di attuazione delle Convenzioni ex art 11 legge 68/99;
- la determinazione n. 227 del 05.06.2014 con la quale veniva approvata la convenzione n.
11 del 04.06.2014 art. 11 legge 68/99 avente per oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L.
68/99 per n. 1 lavoratore disabile da avviare secondo il programma di inserimento concordato;
Considerato che con nota ns. prot. N. 1850 del 30.01.2015 l’azienda richiede la proroga della convenzione n. 11 e il conseguente rinvio dell’assunzione per l’assolvimento dell’obbligo al 30 giugno 2015;
Valutata accoglibile la richiesta dell’azienda in quanto riferita ad un periodo di tempo circoscritto e perché giustificata dalle dichiarate difficoltà economiche e gestionali in cui versa il punto vendita;
Considerato che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
DETERMINA
Di approvare la proroga di della convenzione n. 11 e il conseguente rinvio dell’assunzione per l’assolvimento dell’obbligo al 30 giugno 2015 richieste dall’azienda Euralcoop Sc, con sede legale in Carbonia (CI);
Di dare mandato all’Ufficio per il Sostegno della Disabilità per l’adozione degli atti amministrativi conseguenti.
IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Speranza Schirru