AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’
SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE
N. 222/ES del 06/05/2013
Oggetto: Annullamento in sede di autotutela della Determinazione n. 54/ES del 30-01-2013 e conseguente approvazione Convenzione n. 04 del 06.05.2013 – Azienda SAR-MED srl
IL DIRIGENTE
Visto l’art.1 della L. 59 del 16.03.1997 ed il D.Lgs. n. 469 del 23.12.1997 recanti il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;
Vista la Legge Regionale n. 20 del 05.12.2005 concernente la “Disciplina dei Servizi e delle Politiche del Lavoro”;
Vista la legge n. 68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in particolare:
- gli artt. 11, 12 e 14 che regolano le convenzioni e l’accesso alle agevolazioni per le assunzioni tramite collocamento mirato;
- l’art. 11 che prevede la possibilità, da parte di datori di lavoro obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L. 68/99;
- il co. 2 del medesimo art. 11 che consente nell'ambito della convenzione di convenire anche il ricorso alla scelta nominativa dei soggetti da assumere, la previsione di tirocini con finalità formative (o di orientamento), l'assunzione con contratti a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi;
- l'art.13 inerente le agevolazioni per le assunzioni;
Vista la L.R. 28.10.2002 n 20 “Istituzione del Fondo Regionale per l’occupazione dei diversamente abili”;
Vista
- la delibera n. 72 del 15/07/2008 della Giunta Provinciale con la quale sono stati approvati i Criteri di attuazione delle Convenzioni ex art 11 legge 68/99;
- la determinazione n. 54 del 30.01.2013 con la quale veniva approvata la convenzione n. 02 del 30.01.2013 art. 11 legge 68/99 avente per oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L. 68/99 per n. 5 lavoratori disabili da avviare secondo il programma di inserimento concordato;
Considerato
- che il programma di inserimento concordato prevedeva l’inserimento di una unità lavorativa c/o la Coop. Soc. San Lorenzo mediante convenzione ex art. 12 bis L. 68/99;
- che l’azienda SAR-MED srl, con nota successiva ns. prot. n. 7999 del 20-03-2013, ha comunicato che non è stato possibile raggiungere un accordo con la Coop. San Lorenzo presentando, contestualmente, richiesta di computabilità di n. 1 lavoratore disabile (art. 4 co. 4 L. 68/99)
- la richiesta di sostituzione della convenzione n. 02 del 30-01-2013, già approvata, con una nuova convenzione che prevede modalità diverse di reclutamento del personale disabile da assumere;
- che si rende opportuno procedere all’annullamento in sede di autotutela della determinazione n. 54 del 30-01-2013 e della conseguente approvazione della convenzione;
Considerato che la Convenzione proposta con nota ns. prot. n. 11411 del 24-04-2013 è conforme agli obiettivi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, ai sensi della Legge succitata;
Considerato altresì, che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
DETERMINA
Di annullare in sede di autotutela la determinazione n. 54 del 30-01-2013;
Di ritenere la nuova proposta di Convenzione conforme alle norme succitate;
Di approvare la Convenzione n. 04 del 06/05/2013 presentata dall' Azienda SAR-MED srl, con sede legale a Iglesias (CI), località Sa Stoia, avente ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L. 68/99 per n. 5 lavoratori disabili, disponibile agli atti d'Ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Donatella Rubiu F.to Dott.ssa Speranza Schirru