• Non ci sono risultati.

PROVINCIA SUD SARDEGNA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "PROVINCIA SUD SARDEGNA "

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

PROVINCIA SUD SARDEGNA

GESTIONE STRALCIO EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

1/ 3

DETERMINAZIONE

n° 182 del 23.06.2016

Oggetto: Polizze fideiussorie n. 878140 del 07.04.2016 e n. 880939 del 12.04.2016, inerenti alla terza e quarta parte della spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale n. IT 018482 - documenti di movimento rispettivamente da n. 226/750 a n. 350/170 e da n. 351/750 a n. 475/170 -, autorizzata al notificatore Ireos S.p.A. con determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 42 del 23.02.2016. Svincolo ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e del Decreto Ministeriale 370/1998.

ILDIRIGENTE Premesso:

- che con propria determinazione n. 42 del 23.02.2016 è stata rilasciata dalla ex Provincia di Carbonia Iglesias – in qualità di Autorità competente di spedizione - al notificatore società Ireos S.p.A., con sede legale a Genova in Via Turr n. 165, partita IVA 01111510101, l’autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale n. IT018482, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006, con validità dal 23.02.2016 al 17.02.2017;

- che con la determinazione sopra richiamata è stato autorizzato il notificatore alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti prodotti dallo stesso ed individuati con il codice CER 19.13.01*, per un quantitativo di 20.000 tonnellate suddiviso in n. 750 spedizioni, destinati alle operazioni di smaltimento intermedio (D9) e smaltimento non intermedio (D1) presso lo stabilimento del destinatario società SISAV – Sistema Integrado de Tratamento e Eliminação de Resìduos, SA, ubicato in Rua Cabeço de seixo – Eco Parque do Relvão, 2140-671 Carregueira (Portogallo);

- che l’Autorità competente di destinazione del Portogallo “Agência Portuguesa do Ambiente” ha provveduto a trasmettere, con nota datata 11.02.2016 (ns. prot. n. 2836 del 22.02.2016), la propria autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale IT018482, rilasciata ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento, con validità dal 18.02.2016 al 17.02.2017;

- che per la terza e quarta parte della spedizione transfrontaliera dei rifiuti in oggetto sono state prestate, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e del D.M. 370/1998, le seguenti polizze fideiussorie:

 n. 878140 del 7.04.2016, emessa dalla società Elba Assicurazioni S.p.A. – con sede Sociale e Direzione Generale a Milano, in via Mecenate n. 90 (Codice IVASS n. A480S; iscrizione Albo delle imprese n.

1.00167) - per conto del notificatore società Ireos S.p.A. e a favore del Ministero dell’Ambiente, stipulata a garanzia di complessive n. 125 spedizioni - dal sito ex Alumix, ubicato in località Portovesme, Portoscuso (CI), all’impianto di smaltimento del destinatario dei rifiuti sito a Carregueira (PT) -, di cui ai documenti di movimento IT018482 dal n. 226/750 al n. 350/750, per un quantitativo di rifiuti pari a 3.350 tonnellate e per un importo massimo di € 7.059.829,64, con decorrenza dal 07.04.2016;

 n. 880939 del 14.04.2016, emessa dalla società Elba Assicurazioni S.p.A. – con sede Sociale e Direzione Generale a Milano, in via Mecenate n. 90 (Codice IVASS n. A480S; iscrizione Albo delle imprese n.

1.00167) - per conto del notificatore società Ireos S.p.A. e a favore del Ministero dell’Ambiente, stipulata a garanzia di complessive n. 125 spedizioni - dal sito ex Alumix, ubicato in località Portovesme, Portoscuso (CI), all’impianto di smaltimento del destinatario dei rifiuti sito a Carregueira (PT) -, di cui ai documenti di movimento IT018482 dal n. 351/750 al n. 475/750, per un quantitativo di rifiuti pari a 3.350 tonnellate e per un importo massimo di € 7.059.829,64, con decorrenza dal 14.04.2016;

- che le sopra menzionate garanzie finanziarie sono state approvate da questa Amministrazione Provinciale con determinazione n. 89 del 18.04.2016, in quanto conformi agli schemi di cui agli Allegati 1 e 3 al D.M. 370/1998 ed all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1013/2006;

Visti i documenti di movimento IT 018482, dal n. 226/750 al n. 347/750 e dal n. 351/750 al n. 472/750, trasmessi alla PEC di questa Amministrazione Provinciale - ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n.

(2)

PROVINCIA SUD SARDEGNA

GESTIONE STRALCIO EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

2/ 3

1013/2006 - dal destinatario dei rifiuti società SISAV – Sistema Integrado de Tratamento e Eliminação de Resìduos, SA, nei quali si attesta l’avvenuto ricevimento e smaltimento presso il medesimo impianto, dei quantitativi di rifiuti indicati nei documenti di movimento sopra menzionati;

Visti i certificati di smaltimento, trasmessi a questa Amministrazione Provinciale - ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (CE) n. 1013/2006 - con note Ns. prot. n. 9181 del 26.05.2016 e n. 10221 del 14.06.2016, dal notificatore società Ireos S.p.A, per conto del destinatario dei rifiuti società SISAV – Sistema Integrado de Tratamento e Eliminação de Resìduos, SA, nelle quali si attesta l’avvenuto smaltimento non intermedio (D1) dei rifiuti di cui alla notifica generale IT 018482 presso lo stesso impianto;

Visti, altresì, i documenti di movimento IT 018482 non utilizzati, dal n. 348/750 al n. 350/750 e dal n. 473/750 al n.

475/750, restituiti in originale dal notificatore a questa Autorità con lettere di trasmissione Ns. prot. n. 9181 del 26.05.2016 e n. 10221 del 14.06.2016;

Preso atto che con le sopra richiamate note il notificatore richiede, altresì, lo svincolo delle sopra citate garanzie finanziaria prestate per la spedizione transfrontaliera dei rifiuti in oggetto;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1013/2006, la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente è svincolata quando l’Autorità competente interessata ha ricevuto i certificati di cui agli articoli 15, paragrafo 1, lettera e), e 16, paragrafo 1, lettera e), del sopra citato Regolamento;

Dato atto, altresì, che, ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 4, comma 3, degli schemi di cui agli Allegati 1 e 2 al D.M.

370/1998, la garanzia finanziaria è prestata fino al ricevimento da parte della Provincia del certificato di avvenuto corretto smaltimento relativo all’ultimo trasporto dei rifiuti garantito e che la società garante rimane obbligata anche dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 2, purché entro quattro mesi dal predetto termine la Provincia oppure il Ministero dell’Ambiente abbiano notificato al notificatore o alla società garante la richiesta di attivazione della garanzia;

Preso atto, dalle verifiche effettuate e dalla documentazione acquisita agli atti, che la spedizione è stata regolarmente eseguita ed i rifiuti smaltiti presso il sopra indicato impianto del destinatario dei rifiuti società SISAV – Sistema Integrado de Tratamento e Eliminação de Resìduos, SA, ubicato in Rua Cabeço de Seixo – Eco Parque do Relvão, 2140-671 Carregueira (Portogallo);

Dato atto, pertanto, che nulla osta allo svincolo delle sopra citate polizze fideiussorie, prestate a garanzia della spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale n. IT 018482, documenti di movimento dal n. 226/750 al n. 350/750 e dal n. 351/750 al n. 475/750;

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e ss.mm.ii.;

- il D.M. 370/1998 “Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti”;

- il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, e in particolare l’articolo 196, comma 1, lettera f), il quale prevede che le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al Regolamento (CEE) n. 259/93 sono di competenza delle Regioni;

- la L. R. 9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, e in particolare l’articolo 59, comma 5, lettera c), il quale attribuisce alle Province compiti e funzioni relativi alle attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;

- il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’articolo 4;

- il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e in particolare l’articolo 107;

- il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 13 del 27.05.2016 con il quale è stato prorogato al sottoscritto, dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale Sud Sardegna Gestione Stralcio Ex Provincia di Carbonia Iglesias, l’incarico di dirigente dell'Area dei “Servizi Ambientali” dell'Ente.

(3)

PROVINCIA SUD SARDEGNA

GESTIONE STRALCIO EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

3/ 3

Tutto ciò premesso

DET ERM INA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di svincolare, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e del D.M. 370/1998, le seguenti polizze fideiussorie:

 n. 878140 del 7.04.2016, emessa dalla società Elba Assicurazioni S.p.A. – con sede Sociale e Direzione Generale a Milano, in via Mecenate n. 90 (Codice IVASS n. A480S; iscrizione Albo delle imprese n. 1.00167) - per conto del notificatore società Ireos S.p.A. e a favore del Ministero dell’Ambiente, stipulata a garanzia di complessive n. 125 spedizioni - dal sito ex Alumix, ubicato in località Portovesme, Portoscuso (CI), all’impianto di smaltimento del destinatario dei rifiuti sito a Carregueira (PT) -, di cui ai documenti di movimento IT018482 dal n. 226/750 al n. 350/750, per un quantitativo di rifiuti pari a 3.350 tonnellate e per un importo massimo di € 7.059.829,64, con decorrenza dal 07.04.2016;

 n. 880939 del 14.04.2016, emessa dalla società Elba Assicurazioni S.p.A. – con sede Sociale e Direzione Generale a Milano, in via Mecenate n. 90 (Codice IVASS n. A480S; iscrizione Albo delle imprese n. 1.00167) - per conto del notificatore società Ireos S.p.A. e a favore del Ministero dell’Ambiente, stipulata a garanzia di complessive n. 125 spedizioni - dal sito ex Alumix, ubicato in località Portovesme, Portoscuso (CI), all’impianto di smaltimento del destinatario dei rifiuti sito a Carregueira (PT) -, di cui ai documenti di movimento IT018482 dal n. 351/750 al n. 475/750, per un quantitativo di rifiuti pari a 3.350 tonnellate e per un importo massimo di € 7.059.829,64, con decorrenza dal 14.04.2016.

IL DIRIGENTE f.to Ing. Fulvio Bordignon

Riferimenti

Documenti correlati

Richiesta iscrizione al registro regionale delle Guide Turistiche Legge Regionale numero 20 del 2006 -

DE 2774 / 079969 e l’allegato dossier, relativo alla richiesta di autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti, individuati con il codice CER

128 spedizioni, destinati alle operazioni di smaltimento intermedio (D9) e smaltimento non intermedio (D1) presso lo stabilimento del destinatario dei rifiuti società

152/2006 e s.m.i., che prevede il divieto di abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e prescrive inoltre l’obbligo, per

Determinazione n. 1 di pari data, inerente la spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale n. con determinazione del dirigente dell’Area dei

275 spedizioni - dal sito ex Alumix, ubicato in località Portovesme, Portoscuso (CI), all’impianto di smaltimento del destinatario dei rifiuti sito a Carregueira (PT) -, di cui

1013/2006, per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all’obbligo di notifica deve essere costituita una garanzia finanziaria che copra le spese di trasporto,

I soggetti legittimati sono, ai sensi degli articoli 7 e 8 del Regolamento Comunale per la disciplina della gestione, concessione e alienazione di beni