PROVINCIA SUD SARDEGNA
GESTIONE STRALCIO EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”
AREA AMBIENTE
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DETERMINAZIONE n° 148/AMB del 30.11.2016
Oggetto: Autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti n. 18/2016, ai sensi del Regolamento (CE) n.
1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.
Notificatore società Ireos S.p.A. Notifica generale n. IT 018483.
ILDIRIGENTE Premesso:
- che la Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989, ratificata dall’Italia in data 7 febbraio 1994 e della quale la Comunità Europea è parte dal 1994, detta per gli Stati partecipanti la disciplina sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento, al fine di salvaguardare la salute umana e l’ambiente;
- che il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, istituisce le procedure ed i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione ed itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione;
- che il citato Regolamento (CE) n. 1013/2006 si applica alle spedizioni di rifiuti effettuate sia all’interno dell’Unione Europea che in entrata e/o uscita dalla stessa, nonché alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri ma che transitano in uno o più Stati terzi ed, infine, alle spedizioni di rifiuti tra paesi terzi ma che transitano in uno o più Stati membri;
- che tale Regolamento integra le disposizioni della Convenzione di Basilea - nonché la revisione della decisione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, adottata nel 2001 dall’OCSE - e sostituisce la precedente disciplina dettata dal Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio, per cui i riferimenti normativi all’abrogato Regolamento devono intendersi quali richiami al nuovo Regolamento (CE) n. 1013/2006;
- che l’art. 196, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” prevede che le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al Regolamento (CEE) n. 259/93 sono di competenza delle Regioni;
- che l’art. 59, comma 5, lett. c), della L. R. 9/2006 attribuisce alle Province compiti e funzioni relativi alle attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;
Vista la nota datata 17.05.2016 presentata dal notificatore società Ireos S.p.A - con sede legale a Genova in Via Turr 165, partita IVA 01111510101 - ed acquisita al protocollo dell’Ente in data 26.05.2016 con il n. 9184, con la quale è stata trasmessa a questa Amministrazione Provinciale - quale Autorità competente di spedizione - la notifica generale n. IT 018483 volta alla richiesta di autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti prodotti dalla stessa società presso il sito ex Alumix, ubicato in località Portovesme - Portoscuso, individuati con il codice CER 19.13.01*, per un quantitativo di 20.000 tonnellate suddiviso in n. 750 spedizioni, destinati alle operazioni di smaltimento intermedio (D9) e smaltimento non intermedio (D1) presso l’impianto del destinatario dei rifiuti società ECODEAL – Gestão Integral de Resìduos Industriais, S.A., ubicato in Eco Parque do Relvão – Rua Pinhal do Duque, 2140-671 Carregueira (Portogallo);
Dato atto che tale notifica generale si compone del documento di notifica e del documento di movimento, di cui agli allegati IA e IB al Regolamento (CE) n. 1013/2006 e s.m.i., e di un dossier contenente le informazioni ed i documenti di cui all’allegato II al citato Regolamento, tra i quali:
- contratto per lo smaltimento dei rifiuti notificati, stipulato tra la società Ireos S.p.A. (notificatore/produttore) e la società ECODEAL – Gestão Integral de Resìduos Industriais (destinatario dei rifiuti);
- licenza ambientale n. 31/2006 del 28.09.2006, licenza operativa n. 16/2008 del 18.03.2009 e relative clausole integrative, rilasciata dall’Autorità portoghese al destinatario dei rifiuti, SA, per l’impianto abilitato alle operazioni di smaltimento D9/D1 sito a Carregueira;
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- itinerario del percorso relativo alla spedizione dei rifiuti: sito ex Alumix in località Portovesme, Portoscuso (CI) – Porto di Portovesme, Portoscuso > per camion – Porto di Portovesme, Portoscuso (Mar Mediterraneo – Oceano Atlantico) - Porto di Figueria da Foz (PT) > per nave / Porto di Figueria da Foz – impianto del destinatario dei rifiuti sito a Carregueira (PT) > per camion;
- dichiarazione del notificatore con la quale si impegna a costituire una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente prima dell’inizio della spedizione notificata;
- dichiarazione del notificatore sui motivi che giustificano la spedizione transfrontaliera dei rifiuti, anche in relazione alla conformità della stessa con i principi di cui all’art. 11, paragrafo 1, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1013/2006;
Riscontrato che la società Ireos S.p.A. figura come produttore iniziale del rifiuto, in virtù del contratto stipulato tra la società Ligestra S.r.l. (ex Alumix S.p.A.) ed il R.T.I. - del quale la società Ireos S.p.A. è parte – in qualità di esecutore dell’appalto di bonifica del sito ex Alumix in località Portovesme del Comune di Portoscuso, ed è autorizzata alla bonifica del suddetto sito ex Alumix in base alla deliberazione di Giunta Municipale n. 216 del 29.08.2001, relativa all’approvazione del progetto definitivo di bonifica del sito in oggetto, così come modificato nell’anno 2009;
Dato atto che con nota prot. n. 9224 del 27.05.2016 questa Amministrazione Provinciale ha provveduto a trasmettere all’Autorità competente di destinazione del Portogallo “Agéncia Portuguesa do Ambiente” copia del documento di notifica n. IT 018483 e del relativo dossier, e ad informare il notificatore dell’avvenuta trasmissione, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (CE) n. 1013/2006;
Preso atto che l’Autorità competente di destinazione ha provveduto a trasmettere, con nota rif. S038278-201607- DRES.DGIR (ns. prot. n. 12430 del 22.07.2016), unitamente alla conferma di ricevimento del documento di notifica n. IT 018483, la propria autorizzazione per la spedizione transfrontaliera dei rifiuti in oggetto, rilasciata ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento, con validità dal 06.07.2016 al 06.07.2017;
Vista la polizza fideiussoria n. 944586 del 19.09.2016 e relativa appendice n. 1 del 21.11.2016 – rispettivamente trasmesse dal notificatore con nota rif. P0802-16-GP del 22.09.2016 (Ns. prot. n. 14774 del 28.09.2016) e nota rif.
P0958-16-MM del 22.11.2016 (Ns. prot. n. 10 del 28.11.2016), - emesse dalla società Elba Assicurazioni S.p.A., con sede legale a Milano in via Mecenate n. 90 (Codice ISVAP n. A480S; iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00167), per conto del notificatore società Ireos S.p.A. e a favore del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulata a garanzia di n. 260 spedizioni - dal sito ex Alumix, ubicato in località Portovesme, Portoscuso (CI), all’impianto di smaltimento del destinatario dei rifiuti sito a Carregueira (PT) -, di cui ai documenti di movimento IT018483 dal n.
1/750 al n. 260/750, per un quantitativo di rifiuti pari a 7.010 tonnellate e per un importo massimo di € 14.772.147,58, con decorrenza dal 19.09.2016;
Riscontrato che la sopra menzionata garanzia finanziaria è stata redatta in conformità agli schemi di cui agli allegati 1 e 3 al D.M. 370/1998 ed all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, e che la stessa copre la spedizione dei rifiuti di cui alla notifica generale in oggetto fino al compimento delle operazioni di smaltimento non intermedio (D1) presso l’impianto del destinatario dei rifiuti sito a Carregueira (PT);
Dato atto che il notificatore ha provveduto a corrispondere alla Provincia Sud Sardegna le somme dovute a titolo di diritti amministrativi per la procedura di notifica in oggetto e per la relativa attività di sorveglianza, in misura corrispondente al rilascio dei documenti di movimento IT 018483, dal n. 1/750 al n. 260/750, e quantificate in € 6.584,10, ai sensi dell’Allegato 4 al D.M. 370/1998;
Rilevato che la notifica generale n. IT 018483 risulta essere debitamente compilata e completa di tutti i suoi elementi, e che dall’attività istruttoria e dalle verifiche effettuate non sono emerse obiezioni, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, al rilascio dell’autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale in oggetto, con validità fino al 06.07.2017;
Visti:
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- il Regolamento (CE) n. 1013/2006 e s.m.i., e in particolare il Titolo II dedicato alla disciplina delle spedizioni all’interno della Comunità con o senza transito attraverso Paesi terzi;
- il D. Lgs. 152/2006, e in particolare l’articolo 194 in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
- il D. Lgs. 205/2010, di attuazione della Direttiva comunitaria 98/2008/CE in materia di rifiuti;
- il Decreto Ministeriale 370/1998 “Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti”;
- la Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
- il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 4;
- il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e in particolare l’art. 107;
- il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 9 del 25.07.2016 con il quale è stato conferito al sottoscritto, dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale Sud Sardegna, l’incarico ad interim di dirigente dell'Area Ambiente dell'Ente.
Tutto ciò premesso
DET ERM INA
1. di autorizzare, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e per la parte di competenza dell’Autorità di spedizione, il notificatore società Ireos S.p.A. ad effettuare la spedizione transfrontaliera di 20.000 tonnellate di rifiuti solidi speciali, classificati pericolosi e costituiti da “Rifiuti solidi prodotti dalla bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose” (CER 19.13.01*) di cui al documento di notifica n. IT 018483, per un totale di n. 750 spedizioni e secondo l’itinerario indicato in premessa, destinati alle operazioni di smaltimento intermedio (D9) e smaltimento non intermedio (D1) presso lo stabilimento del destinatario società ECODEAL – Gestão Integral de Resìduos Industriais, S.A., ubicato in Eco Parque do Relvão – Rua Pinhal do Duque, 2140-671 Carregueira (Portogallo);
2. di stabilire che la presente autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti è valida – previo consenso di tutte le autorità interessate – fino al 06.07.2017, a far data dalla presente determinazione;
3. di approvare, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e del D.M. 370/1998, polizza fideiussoria n. 944586 del 19.09.2016 e relativa appendice n. 1 del 21.11.2016, emesse dalla società Elba Assicurazioni S.p.A., con sede legale a Milano in via Mecenate n. 90 (Codice ISVAP n. A480S; iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00167), per conto del notificatore società Ireos S.p.A. e a favore del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulata a garanzia di n. 260 spedizioni - dal sito ex Alumix, ubicato in località Portovesme, Portoscuso (CI), all’impianto di smaltimento del destinatario dei rifiuti sito a Carregueira (PT) -, di cui ai documenti di movimento IT018483 dal n. 1/750 al n. 260/750, per un quantitativo di rifiuti pari a 7.010 tonnellate e per un importo massimo di € 14.772.147,58, con decorrenza dal 19.09.2016;
4. di precisare che le spedizioni previste possono aver luogo solo a seguito dell’assolvimento di tutte le prescrizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006, ed in particolare degli obblighi previsti dall’art. 9, paragrafo 6, nonché di quelle imposte dall’Autorità competente di destinazione, e che le stesse possono essere effettuate durante il periodo di validità delle autorizzazioni scritte o tacite rilasciate da tutte le autorità interessate;
5. di prescrivere che il trasporto dei rifiuti venga eseguito esclusivamente con contenitori e/o imballaggi ammessi a tale scopo; che i veicoli utilizzati siano contrassegnati con i relativi segnali di pericolo e che il personale incaricato del trasporto sia messo a conoscenza dei pericoli connessi al maneggio dei rifiuti e sia in grado di prendere le dovute misure in caso di incidenti. I rifiuti dovranno essere trasportati direttamente presso lo stabilimento del destinatario, senza stoccaggio intermedio e nel rispetto delle indicazioni contenute nella notifica quanto al percorso da seguirsi ed ai mezzi di trasporto da utilizzare, che dovranno essere a ciò abilitati e provvisti di adeguata copertura assicurativa sia nei confronti di persone che di cose;
6. di precisare che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti ed organismi nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia. La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove
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risulti la pericolosità o la dannosità dell’attività esercitata e nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.
Carbonia, 30 novembre 2016
IL DIRIGENTE Dott. Mariano Cabua
f.to