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PROVINCIA SUD SARDEGNA

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PROVINCIA SUD SARDEGNA

GESTIONE STRALCIO EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

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DETERMINAZIONE n° 200 del 12.07.2016

Oggetto: Autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti n. 13/2016, ai sensi del Regolamento (CE) n.

1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.

Notificatore società Enki S.r.l.. Notifica generale n. IT 018485.

ILDIRIGENTE Premesso:

- che la Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989, ratificata dall’Italia in data 7 febbraio 1994 e della quale la Comunità Europea è parte dal 1994, detta per gli Stati partecipanti la disciplina sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento, al fine di salvaguardare la salute umana e l’ambiente;

- che il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, istituisce le procedure ed i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione ed itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione;

- che il citato Regolamento (CE) n. 1013/2006 si applica alle spedizioni di rifiuti effettuate sia all’interno dell’Unione Europea che in entrata e/o uscita dalla stessa, nonché alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri ma che transitano in uno o più Stati terzi ed, infine, alle spedizioni di rifiuti tra paesi terzi ma che transitano in uno o più Stati membri;

- che tale Regolamento integra le disposizioni della Convenzione di Basilea - nonché la revisione della decisione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, adottata nel 2001 dall’OCSE - e sostituisce la precedente disciplina dettata dal Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio, per cui i riferimenti normativi all’abrogato Regolamento devono intendersi quali richiami al nuovo Regolamento (CE) n. 1013/2006;

- che l’art. 196, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” prevede che le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al Regolamento (CEE) n. 259/93 sono di competenza delle Regioni;

- che l’art. 59, comma 5, lett. c), della L. R. 9/2006 attribuisce alle Province compiti e funzioni relativi alle attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;

Vista la nota datata 20.04.2016 presentata dal notificatore società Enki S.r.l. - con sede legale a Milano in Via Montefeltro n. 6, partita IVA 02545140168 - ed acquisita al protocollo dell’Ente in data 20.04.2016 con il n. 6617, con la quale è stata trasmessa a questa Amministrazione Provinciale - quale Autorità competente di spedizione - la notifica generale n. IT 018485 volta alla richiesta di autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti prodotti dalla Società Portovesme Srl con stabilimento ubicato in località Portovesme - Portoscuso, individuati con il codice CER 11.02.07*, per un quantitativo di 3.200 tonnellate suddiviso in n. 128 spedizioni, destinati alle operazioni di smaltimento intermedio (D9) e smaltimento non intermedio (D1) presso lo stabilimento del destinatario dei rifiuti società Ecodeal – Gestao Integral de Residuos Industriais SA, ubicato in Eco Parque do Relvão, Rua Pinhal do Duque, 2140-671 Carregueira – Chamus (Portogallo);

Dato atto che tale notifica generale si compone del documento di notifica e del documento di movimento, di cui agli allegati IA e IB al Regolamento (CE) n. 1013/2006 e s.m.i., e di un dossier contenente le informazioni ed i documenti di cui all’allegato II al citato Regolamento, tra i quali:

- contratto per lo smaltimento dei rifiuti notificati, stipulato tra la società Enki S.r.l. (notificatore) e la società Ecodeal – Gestao Integral de Residuos Industriais SA (destinatario dei rifiuti);

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Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

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- licenza ambientale n. 31/2006 del 28.09.2006, licenza operativa n. 16/2008/DOGR del 12.11.2008 e relative clausole integrative, rilasciata dall’Autorità portoghese alla società Ecodeal – Gestao Integral de Residuos Industriais SA, per l’impianto abilitato alle operazioni di smaltimento D9/D1 sito a Carregueira;

- itinerario del percorso relativo alla spedizione dei rifiuti: stabilimento Portovesme srl in località Portovesme, Portoscuso (CI) – Porto di Portovesme, Portoscuso > per camion – Porto di Portovesme, Portoscuso (Mar Mediterraneo – Oceano Atlantico) - Porto di Figueria da Foz (PT) > per nave / Porto di Figueria da Foz – impianto del destinatario dei rifiuti sito a Carregueira (PT) > per camion;

- calcolo garanzia finanziaria o assicurazione equivalente;

- dichiarazione del notificatore sui motivi che giustificano la spedizione transfrontaliera dei rifiuti, anche in relazione alla conformità della stessa con i principi di cui all’art. 11, paragrafo 1, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1013/2006;

Dato atto che con nota prot. n. 7303 del 02.05.2016 il notificatore ha trasmesso delle integrazioni al dossier di cui alla notifica generale IT 018485, e che con nota prot. n. 7370 del 02.05.2016 questa Amministrazione Provinciale ha provveduto a trasmettere all’Autorità competente di destinazione del Portogallo “Agéncia Portuguesa do Ambiente”

copia del documento di notifica n. IT 018485 e del relativo dossier, e ad informare il notificatore dell’avvenuta trasmissione, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (CE) n. 1013/2006;

Preso atto che l’Autorità competente di destinazione ha provveduto a trasmettere, con nota datata 23.05.2016 (Ns. prot.

n. 9048 del 25.05.2016), la conferma di ricevimento del documento di notifica n. IT 018485, ai sensi dell’art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1013/2006;

Dato atto che l’Autorità competente di destinazione ha provveduto a trasmettere, con nota datata 20.06.2016 (ns. prot.

n. 10976 del 23.06.2016), la propria autorizzazione alla spedizione transfrontaliere dei rifiuti di cui alla notifica generale IT 018485, rilasciata ai sensi degli artt. 9 e 14 del citato Regolamento, con validità dal 15.06.2016 al 14.06.2017;

Vista la polizza fideiussoria n. 20160926040307511 del 04.07.2016 - trasmessa dal notificatore con nota del 04.07.2016, Ns. prot. n. 11642 del 05.07.2016, - emessa dalla società Gable Insurance A.G., con sede in Bergstrasse n.

10, 9490, Vaduz, Liechtenstein (Codice IVASS n. 10865; iscrizione Albo delle imprese n. II.00640), per conto del notificatore società Enki S.r.l. e a favore del Ministero dell’Ambiente, stipulata a garanzia di n. 128 spedizioni, di cui ai documenti di movimento IT 018485 dal n. 1/128 al n. 128/128, per un quantitativo di rifiuti pari a 3.200 tonnellate e per un importo massimo di € 6.753.611,67, con decorrenza dal 27.06.2016;

Vista la richiesta di inserimento di un nuovo vettore, trasmessa dal notificatore con nota del 28.06.2016, Ns. prot. n.

11318 del 29.06.2016;

Dato atto che il notificatore ha provveduto a corrispondere alla Provincia di Carbonia Iglesias le somme dovute a titolo di diritti amministrativi per la procedura di notifica in oggetto e per la relativa attività di sorveglianza, in misura corrispondente al rilascio dei documenti di movimento IT 018485, dal n. 1/128 al n. 128/128, e quantificate in € 3.304,97, ai sensi dell’Allegato 4 al D.M. 370/1998;

Rilevato che la notifica generale n. IT 018485 risulta essere debitamente compilata e completa di tutti i suoi elementi, e che dall’attività istruttoria e dalle verifiche effettuate non sono emerse obiezioni, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, al rilascio dell’autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale in oggetto, con validità dal 12.07.2016 al 14.06.2017;

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1013/2006 e s.m.i., e in particolare il Titolo II dedicato alla disciplina delle spedizioni all’interno della Comunità con o senza transito attraverso Paesi terzi;

- il D. Lgs. 152/2006, e in particolare l’articolo 194 in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti;

- il D. Lgs. 205/2010, di attuazione della Direttiva comunitaria 98/2008/CE in materia di rifiuti;

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- il Decreto Ministeriale 370/1998 “Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti”;

- la Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;

- il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 4;

- il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e in particolare l’art. 107;

- il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 13 del 27.05.2016 con il quale è stato prorogato al sottoscritto, dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale Sud Sardegna Gestione Stralcio Ex Provincia di Carbonia Iglesias, l’incarico di dirigente dell'Area dei “Servizi Ambientali” dell'Ente.

Tutto ciò premesso

DET ERM INA

1. di autorizzare, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e per la parte di competenza dell’Autorità di spedizione, il notificatore società Enki S.r.l. ad effettuare la spedizione transfrontaliera di 3.200 tonnellate di rifiuti solidi speciali, classificati pericolosi e costituiti da “altri rifiuti contenenti sostanze pericolose” (CER 11.02.07*) di cui al documento di notifica n. IT 018485, per un totale di n. 128 spedizioni e secondo l’itinerario indicato in premessa, destinati alle operazioni di smaltimento intermedio (D9) e smaltimento non intermedio (D1) presso lo stabilimento del destinatario società Ecodeal – Gestao Integral de Residuos Industriais SA, ubicato in Eco Parque do Relvão, Rua Pinhal do Duque, 2140-671 Carregueira – Chamus (Portogallo);

2. di stabilire che la presente autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti è valida – previo consenso di tutte le autorità interessate – dal 12.07.2016 al 14.06.2017;

3. di approvare, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1013/2006, la polizza fideiussoria n.

20160926040307511 del 04.07.2016 emessa dalla società Gable Insurance A.G., con sede in Bergstrasse n. 10, 9490, Vaduz, Liechtenstein (Codice IVASS n. 10865; iscrizione Albo delle imprese n. II.00640), per conto del notificatore società Enki S.r.l. e a favore del Ministero dell’Ambiente, stipulata a garanzia di n. 128 spedizioni, di cui ai documenti di movimento IT 018485 dal n. 1/128 al n. 128/128, per un quantitativo di rifiuti pari a 3.200 tonnellate e per un importo massimo di € 6.753.611,67, con decorrenza dal 27.06.2016;

4. di approvare la richiesta di modifica dell’allegato 3 al dossier e di provvedere all’inserimento nello stesso della società di trasporto navale LBH Shipbrokers B.V. con sede in Parklaan 26, 3016 BC Rotterdam – The Netherlands;

5. di stabilire che l’autorizzazione si considera revocata se la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente, da prestare ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e del D. M. 370/1998, non è applicabile entro la data in cui ha inizio la spedizione notificata cui la garanzia si riferisce;

6. di precisare che le spedizioni previste possono aver luogo solo a seguito dell’assolvimento di tutte le prescrizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006, ed in particolare degli obblighi previsti dall’art. 9, paragrafo 6, nonché di quelle imposte dall’Autorità competente di destinazione, e che le stesse possono essere effettuate durante il periodo di validità delle autorizzazioni scritte o tacite rilasciate da tutte le autorità interessate;

7. di prescrivere che il trasporto dei rifiuti venga eseguito esclusivamente con contenitori e/o imballaggi ammessi a tale scopo; che i veicoli utilizzati siano contrassegnati con i relativi segnali di pericolo e che il personale incaricato del trasporto sia messo a conoscenza dei pericoli connessi al maneggio dei rifiuti e sia in grado di prendere le dovute misure in caso di incidenti. I rifiuti dovranno essere trasportati direttamente presso lo stabilimento del destinatario, senza stoccaggio intermedio e nel rispetto delle indicazioni contenute nella notifica quanto al percorso da seguirsi ed ai mezzi di trasporto da utilizzare, che dovranno essere a ciò abilitati e provvisti di adeguata copertura assicurativa sia nei confronti di persone che di cose;

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8. di precisare che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti ed organismi nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia. La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti la pericolosità o la dannosità dell’attività esercitata e nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Iglesias, 12 luglio 2016

IL DIRIGENTE f.to Ing. Fulvio Bordignon

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