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Il trattamento fiscale ai fini IVA dei servizi di gestione dei fondi comuni d investimento

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1. Introduzione

Con una recentissima sentenza – la sentenza del 2 luglio 2020, causa C – 231/19 (BlackRock Investment Management Ldt) - la Corte di Giustizia dell’Unione europea (breviter, CGUE) è tornata ad occuparsi1 di un tema che da tempo dà luogo ad interessanti spunti di rifles- sione, quello della disciplina Iva applicabile alle operazioni c.d. complesse, ossia a quelle operazioni caratterizzate normalmente da una combinazione di più cessioni di beni o prestazioni di servizi.

Come noto, si tratta di una questione già sottoposta all’attenzione della Corte, chiamata ripetutamente ad intervenire sul tema in assenza di una normativa ad hoc che consenta di stabilire quando più operazioni scaturenti da un unico accordo contrattuale possano (rectius, debbano) considerarsi un unicum, ovvero operazioni autonome e distinte.

In particolare, la pronuncia in oggetto verte intorno alla corretta interpretazione dell’art.

135, par. 1, lett. g), della direttiva Iva2 e mira a verificare se il principio ribadito in prece-

1 CGUE, 29 marzo 2007, C-111/15, Aktiebolaget; Id., 17 gennaio 2013, C- 224/11, BGZ Leasing; Id., 18 ottobre 2018, C-153/17, Volkswagen Financial Services (UK) Ltd; Id., 18 gennaio 2018, C- 463/16, Stadio Amsterdam.

2 Direttiva 2006/112 del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. In parti- colare, la norma recita testualmente: “Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione;

b) la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;

c) la negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi;

d) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti;

e) le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d’oro, d’argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici;

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza resa nell’ambito della causa C-231/19, è tornata a pronun- ciarsi sulla enigmatica questione relativa alla disciplina Iva delle operazioni complesse, affermando che la prestazione resa attraverso una piattaforma elettronica da un terzo a favore di una società di gestione di fondi, che comprende nel contempo sia fondi comuni d’investimento sia altri fondi, deve essere considerata, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, economi-

camente inscindibile, sicché essa deve essere assoggettata ad un unico trattamento impositivo che non può essere determinato in funzione della natura dei fondi prevalentemente gestiti dalla società. Ne consegue che, per beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 135, par. 1, lett. g), della Direttiva 2006/112/CE, i servizi forniti da un terzo devono avere l’effetto di adempiere alle specifiche ed essenziali funzioni del servizio di gestione di un fondo comune d’investimento.

di Clara Farella

Il trattamento fiscale ai fini IVA dei servizi di gestione dei fondi comuni d’investimento

Brevi note a margine di una recente interpretazione

della CGUE

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denti arresti3 debba considerarsi applicabile anche in un contesto che, come quello oggetto della vicenda in esame, presenta sia prestazioni imponibili (servizi di gestione di “altri”

fondi) sia prestazioni assoggettate al regime di esenzione Iva (servizi di gestione di fondi comuni d’investimento).

L’analisi di tale sentenza, dunque, appare di notevole interesse soprattutto alla luce dell’attuale realtà economica, ove sovente si assiste all’offerta di “pacchetti” di operazioni, rispetto ai quali sorgono non poche difficoltà ed incertezze circa la corretta applicazione del tributo.

2. La vicenda esaminata dalla CGUE: imponibilità o esenzione dei servizi di supporto resi a favore di una società di gestione di fondi comuni d’investimento e di altri fondi

Come anticipato, a fondamento della decisione della Corte di Giustizia vi è l’interpreta- zione dell’art. 135, paragrafo 1, lett. g). della direttiva Iva, norma che riconduce nell’ambito delle operazioni esenti la “gestione di fondi comuni d’investimento quali sono definiti dagli Stati membri”.

In particolare, la materia del contendere riguarda essenzialmente la possibilità di rico- noscere detta esenzione ai servizi di supporto (monitoraggio delle prestazioni, analisi dei mercati, valutazione dei rischi, controllo del rispetto della normativa) resi, mediante piattaforme informatiche, da terzi a favore di società che gestiscono nel contempo fondi comuni d’investimento ed altri fondi.

In specie, la questione nasce dinanzi all’autorità britannica e vede contrapposti l’Ammini- strazione finanziaria del Regno Unito ed una società di diritto inglese, la BlackRock Investment Management Ldt4, la quale, riteneva che l’imposta dovesse essere assolta unicamente in re- lazione ai servizi forniti per la gestione di fondi diversi da quelli rientranti nella nozione di fondi comuni d’investimento, rispetto ai quali, invece, doveva trovare applicazione l’esenzione da Iva prevista dalla sopra richiamata disposizione.

Di diverso avviso era, invece, l’Amministrazione fiscale britannica, secondo la quale, al contrario, l’imposta doveva essere assolta in relazione all’insieme delle prestazioni beneficiate dalla società inglese, in considerazione del fatto che quest’ultima gestiva prevalentemente fondi non rientranti nella nozione di fondi comuni d’investimento. Di conseguenza, secondo il Fisco inglese, non poteva dirsi applicabile l’esenzione accordata dalla normativa comunitaria.

Per tali ragioni, dunque, venivano emessi avvisi di accertamento, avverso i quali il ricor- rente presentava dapprima ricorso, poi rigettato, dinanzi al First-tier Tribunal (Tax Chamber),

f) le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all’articolo 15, paragrafo 2;

g) la gestione di fondi comuni d’investimento quali sono definiti dagli Stati membri;

h) le cessioni, al valore facciale, di francobolli validi per l’affrancatura nel loro rispettivo territorio, di bolli fiscali e di altri simili valori;

i) le scommesse, le lotterie e altri giochi d’azzardo con poste di denaro, salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro;

j) le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi pertinente, diversi da quelli di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a);

k) le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni di terreni edificabili di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lett. b);

l) l’affitto e la locazione di beni immobili.

3 Il riferimento è innanzitutto alla sentenza della CGUE, 25 febbraio 1999, C- 349/96, CPP.

4 CGUE, 2 luglio 2020, C-231/19, BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Per le prime osservazioni sulla pronuncia nella dottrina straniera si rimanda a P. Gamito, European Union – A look back at EU VAT Developments in 2019 Regarding Insurance and Financial Services : Part 2, in International VAT Monitor, XXXI, 2020.

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e successivamente appello davanti al giudice del rinvio, il quale investiva della questione la Corte di Giustizia, sottoponendole una questione pregiudiziale, con la quale si chiedeva alla stessa “se, in base alla corretta interpretazione dell’art. 135, paragrafo 1, lett. g), della direttiva 2006/112/CE5, quando un’unica prestazione di servizi di gestione ai sensi di tale articolo è effettuata da un fornitore terzo a un gestore di fondi ed è utilizzata da detto gestore sia nella gestione di fondi comuni di investimento sia nella gestione di altri fondi che non sono fondi comuni di investimento (“altri fondi”): i) tale prestazione unica debba essere assoggettata a un’aliquota d’imposta unica e, in caso affermativo, in che modo vada determinata detta aliquota unica; ii) il corrispettivo di tale prestazione unica debba essere ripartito in funzione dell’uso dei servizi di gestione (ad esempio, in base agli importi dei fondi gestiti rispettivamente nei fondi comuni di investimento e negli altri fondi) in modo da trattare una parte della prestazione unica come esente e l’altra parte come imponibile”6.

3. Brevi cenni sul regime di esenzione Iva applicabile alla gestione dei fondi comuni d’investimento

Per comprendere al meglio la posizione assunta dalla Corte di Giustizia nella sentenza BlackRock Investment Management Ldt, che qui si commenta, si ritiene opportuno fare un breve accenno al regime di esenzione Iva previsto dall’articolo 135, paragrafo 1, lett. g), della direttiva 2006/112/CE, la cui interpretazione è stata oggetto di rinvio pregiudiziale da parte dei giudici inglesi.

Come poc’anzi anticipato, sotto il profilo Iva, la gestione dei fondi comuni d’investimento è definita esente dalla lettera g) del primo paragrafo della sopra citata disposizione7, in forza della quale, affinché possa dirsi applicabile il regime di esenzione, devono ricorrere due requisiti: i) sotto il profilo “oggettivo”, le prestazioni devono rientrare nella nozione di “gestione”; ii) sotto il profilo “soggettivo”, le prestazioni di servizio devono avere come destinatari “i fondi comuni d’investimento, quali sono definiti dagli Stati membri”8. È evidente, dunque, come attraverso quest’ultimo inciso il legislatore europeo abbia vo- luto conferire a ciascuno Stato membro il potere di determinare l’ambito di applicazione dell’esenzione in discorso; potere che, tuttavia, incontra taluni limiti, dovendo lo stesso essere comunque esercitato nel rispetto dei principi affermati nella medesima direttiva, tra cui, in primis, il principio di neutralità9.

5 Tale disposizione è stata recepita nel nostro ordinamento all’interno dell’art. 10, comma 1, n. 1, del d.p.r., 26 ottobre 1972, n. 633, che accorda il regime di esenzione alla “gestione di fondi comuni d’investimento e di fondi pensione di cui al D.Lgs.

21 aprile 1993, n. 124”.

6 CGUE, 2 luglio 2020, C- 231/19, BlackRock Investment Management (UK) Ltd, punto 19.

7 L’art. 135, paragrafo 1, lett. g), della Direttiva Iva riproduce, senza alcuna modifica, il contenuto della disposizione prece- dentemente contenuta nell’art. 13, lett. b), punto d), della Sesta Direttiva comunitaria 77/388/CEE del 17 maggio 1977, che stabiliva quanto segue: “Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sotto elencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso … la gestione di fondi comuni d’investimento quali sono definiti dagli Stati membri”.

8 s. massarotto - a. Porro, «Regime Iva applicabile alla gestione di fondi comuni di investimento alternativi», in Corr. trib., 2019, p. 878 ss.

9 Invero, il potere discrezionale di definire cosa costituisce un “fondo comune di investimento” deve essere esercitato entro i limiti definiti dalla Corte di Giustizia. In particolare, quest’ultima ha precisato che “Gli Stati membri, in sede di definizione dei termini di un’esenzione, non possono pregiudicare gli scopi perseguiti dalla sesta Direttiva o ledere i principi generali alla base di tale Direttiva, con particolare riguardo al principio di neutralità, il quale si oppone a che gli operatori economici che effettuano le stesse operazioni siano trattati diversamente in materia di riscossione dell’Iva”. Si veda CGUE, 28 giugno 2007, C-363/05, Claverhouse, punto 22. Per un ulteriore approfondimento sul tema si vedano: l. rossi – G. Ficai, «Regime Iva applicabile alla gestione di fondi comuni di investimento alternativi», in Corr. trib., 2014, p. 3479 ss.; F. caPello, «La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di IVA», in Dir. prat. trib., 2015, p. 20143 ss.; e. Van kastereN, «Internatio- nal – The VAT exepmtion for the management of special investment funds: a never journet ending?», in Finance and Capital Markets, Vol. XVIII, 2016; a. alBano, Corte di Giustizia, Sezione I, causa C-231/19. Imponibilità ed esenzione dei servizi resi mediante (o dalle?) piattaforme digitali ai gestori di fondi comuni di investimento e di altri fondi, in Strumenti finanziari e fiscalità, 2020, 49, 125 ss.

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Al tal proposito, è oramai pacifico che il rinvio alle definizioni degli Stati membri at- tenga unicamente la nozione di “fondi comuni d’investimento” e non anche quella di

“gestione” di tali fondi, essendo quest’ultima una nozione autonoma del diritto comuni- tario, non soggetta a modifiche da parte dei singoli Stati. Invero, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria10, ai fini dell’applicazione dell’esenzione in esame, rilevano unicamente le nozioni contenute nell’ambito del diritto comunitario, non assumendo, a tal fine, alcun rilievo le disposizioni vigenti nella legislazione interna di ciascun Stato membro11.

Più in particolare, la Corte ha precisato che, in assenza di una nozione espressa in ordine al significato da attribuire alla nozione di “gestione di fondi comuni d’investimento”, tale disposizione “deve essere interpretata alla luce del contesto nel quale si inserisce, nonché della finalità e della struttura di tale direttiva, tenendo conto particolarmente della ratio legis dell’esenzione che essa prevede”12.

In altre parole, i giudici europei hanno ritenuto che la questione relativa al significato da attribuire all’espressione “gestione di fondi comuni d’investimento”, impiegata, ancor- ché non definita, nell’ambito del regime di esenzione de quo, debba essere risolta avuto riguardo unicamente al diritto comunitario, e, in particolare, agli scopi perseguiti dalla direttiva stessa13.

Ciò posto, particolarmente significativa, ai fini della presente indagine, è una sentenza14, ove si affronta sia la questione relativa all’individuazione dei servizi riconducibili all’atti- vità di gestione dei fondi comuni di investimento, sia la questione relativa all’applicazione dell’esenzione Iva nell’ipotesi in cui i servizi relativi alla gestione dei fondi siano affidati ad un soggetto esterno.

In tale occasione, la Corte di Giustizia ha innanzitutto chiarito che le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’esenzione in parola sono quelle che attengono specificatamente alle attività degli organismi di investimento collettivo, come le funzioni di gestione di portafogli, di amministrazione e quelle indicate all’Allegato II della direttiva UCITS15.

Con riguardo, invece, alle caratteristiche dei servizi in cui si sostanzia la gestione del fon- do, la Corte di Giustizia ha poi precisato che, in linea di principio, il regime di esenzione da Iva non viene meno per il sol fatto che la gestione di fondi comuni di investimento sia frazionata in diversi servizi, resi da un soggetto terzo esterno al fondo.

Tuttavia, la Corte sottolinea che, per poter essere esenti, i servizi forniti dal terzo in

“outsourcing” devono formare un insieme distinto che, valutato globalmente, abbia l’effetto di adempiere alle specifiche ed essenziali funzioni del servizio di gestione di un fondo comune d’investimento16.

10 CGUE, 25 febbraio 1999, C-349/96, cit., punto 15; Id, 26 maggio 2016, C-607/14, Bookit, punto 33; Id., 25 luglio 2018, C-5/17, DPAS, punto 28;

11 Secondo una costante giurisprudenza, le esenzioni di cui all’art. 13 della Sesta Direttiva costituiscono nozioni autonome che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione del regime Iva da uno Stato ad un altro. In tal senso, si vedano: CGUE, 12 settembre 2000, C-358/97, Commissione/Irlanda, punto 51; Id., 3 marzo 2005, C-428/02, Fonden Marselisborg Lystbåde- havn, punto 27; Id., 1° dicembre 2005, C-394/04 e C-395/04, Ygeia, punto 15.

12 In senso conforme, CGUE, 18 novembre 2004, C- 284/03, Tecmo Europe, punto 18.

13 CGUE, 18 novembre 2004, C-284/08, cit.; Id., 3 marzo 2005, C-428/02, cit.

14 CGUE, 4 maggio 2006, C- 169/04, Abbey National pcl.

15 Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, rego- lamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). In particolare, l’art. 1 della citata Direttiva definisce gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari come “gli organismi il cui oggetto esclusivo è l’investimento dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari e/o altre attività finanziarie liquide, e il cui finanziamento è soggetto al principio della ripartizione del rischio e, le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi”.

16 In tal senso, si è espressa anche la prassi amministrativa interna, che ha sostanzialmente recepito gli orientamenti giuri- sprudenziali della CGUE. A tal proposito, si vedano: Ris. 20 aprile 2007, n. 75/E; Ris. 17 dicembre 2013, n. 97/E; Ris. 18

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Ebbene, dal principio appena richiamato emerge con chiarezza l’intento del giudice europeo di riconoscere l’esenzione da Iva ai soli servizi qualificabili come essenziali e specifichi nella gestione dei fondi comuni d’investimento.

Come si vedrà nel prosieguo della trattazione, l’aspetto senza dubbio più interessante, nonché rilevante della pronuncia oggetto del presente commento attiene proprio alle caratteristiche dei servizi resi dal terzo, per mezzo della piattaforma digitale, alla società di gestione.

Invero, come sottolineato dall’Avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni17, il procedimento principale solleva una questione più ampia, ossia la sussistenza o meno della condizione di specificità a cui devono necessariamente rispondere i prestatori di servizi esterni.

4. I precedenti e la soluzione interpretativa fornita dalla CGUE

Come anticipato in premessa, con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia è tornata ad occuparsi di una questione ampiamente dibattuta da tempo: l’assoggettamento ad Iva delle operazioni c.d. “complesse” o “composite”.

Prima di addentrarci nel percorso giurisprudenziale avviato dai giudici europei, è bene partire dal dato normativo, ossia dall’art. 1, paragrafo 2, comma 2, della direttiva 2006/112/

CE18, a mente del quale “a ciascuna operazione, l’IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell’ammontare dell’imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo”.

Da tale disposizione, considerata il fondamento di tutto il sistema dell’imposta, si fa discen- dere generalmente il principio della unicità dell’operazione, nonché la nascita frazionata e singola (cioè, operazione per operazione) della debenza dell’imposta19.

Tuttavia, l’esperienza quotidiana ci dimostra come l’operazione può anche non riferirsi ad un singolo oggetto, bensì ad una pluralità di oggetti, connessi tra loro e unitariamente considerati nell’effettuazione dell’unica operazione, che può essere definita per l’appunto

“complessa”.

In tali casi, dunque, si pone il problema di stabilire se l’operazione può considerarsi scin- dibile, in quanto i diversi elementi oggetto di scambio conservano la propria autonomia ed indipendenza, ovvero unica.

La premessa da cui muovono i giudici comunitari è che dal principio atomistico, su cui si fonda l’intero sistema d’imposta, discende non solo che ogni singola prestazione di servi- zio deve essere considerata come autonoma e indipendente, ma anche che la prestazione

agosto 2018, n. 61/E. Da ultimo si segnala la Ris. 29 dicembre 2020, n. 628, annotata da a. alBano, «L’esenzione IVA dei servizi in materia bancaria e finanziaria: profili evolutivi alla luce della prassi dell’Amministrazione finanziaria (con postilla sul principio di proporzionalità)», in questa Rivista, p.105. In particolare, in tale occasione, l’Amministrazione conferma che la norma di esenzione assume valenza “oggettiva”, rendendosi così applicabile a tutte le operazioni che “attengono specifica- tamente all’attività degli organismi di investimento collettivo a nulla rilevando la qualifica soggettiva del prestatore dei servizi che può, pertanto, essere soggetto terzo rispetto alla società di gestione”.

17 Conclusioni dell’Avvocato generale presentate l’11 marzo 2020.

18 Norma che ripropone il principio già contenuto nell’art. 2, comma 2, della Direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, n. 67/227/

CEE.

19 Tale principio costituisce il punto di partenza della critica all’odierno metodo di determinazione annuale dell’imposta. Difatti, il legislatore, uniformando la dichiarazione Iva a quella reddituale, ha dimenticato che l’Iva, a differenza delle imposte sui redditi, che si fondano su masse di operazioni individuate convenzionalmente nell’arco del c.d. periodo d’imposta, si fonda su singole operazioni, tra di loro frazionate e singolarmente rilevanti. Per un ulteriore approfondimento si rimanda ai contributi di a. comelli, IVA comunitaria e IVA nazionale, Contributo alla teoria generale dell’imposta sul valore aggiunto, op. cit., p.

852 ss.; P. centore, IVA europea, Ipsoa, 2006, p. 848 ss.; Id., «Operazioni complesse e operazioni accessorie nel regime di territorialità», in Corr. trib., 2007, p. 1711 ss.

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costituita da un unico servizio sotto il profilo economico non deve essere artificiosamente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’Iva.

Occorre allora valutare, di volta in volta, gli elementi caratteristici di un’operazione al fine di stabilire se il soggetto passivo fornisca ad un consumatore, considerato come consumatore medio, più prestazioni principali distinte, ovvero un’unica prestazione, sus- sistente quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale20.

Ricorrendo quest’ultimo caso, pertanto, la prestazione deve ritenersi complessa e, di conseguenza, soggetta ad un solo regime Iva21.

Una volta accertata l’esistenza di un’operazione unica, lo step22 successivo individuato dalla Corte di Giustizia concerne l’individuazione della prestazione predominante, inten- dendosi per tale l’operazione “faro” che, facendo luce sull’obiettivo che il cliente intende ottenere per mezzo della stipula del contratto, attira e assorbe nella sua sfera giuridica le altre cessioni o prestazioni (marginali o subordinate), le quali, grazie alla loro specifica funzione ancillare, consentono alla clientela una migliore fruizione del servizio offerto dal prestatore23.

Dunque, ove sia possibile identificare le due categorie di operazioni (principale ed ac- cessoria), la reductio ad unum si concretizza nell’assorbimento delle cessioni/prestazioni marginali o subordinate in quella predominante che, in quanto tale, determina il regime Iva applicabile all’operazione complessa24.

Viceversa, laddove non sia possibile individuare un’operazione che prevalga sulle altre, l’attività di riduzione si estrinseca non nell’assorbimento degli elementi minori, ma nell’ag- gregazione delle operazioni, dalla quale deriva la nascita di un oggetto nuovo e diverso che, in quanto tale, è soggetto al regime Iva ordinario25.

20 Ex multis, CGUE, 27 ottobre 2005, C- 41/04, Levob Verzekeringen e OV Bank, punto 22, con nota di m. loGozzo, «La qualificazione unitaria dell’operazione ai fini Iva», in GT- Riv. giur. trib., 2006, p. 210; Id., 27 marzo 2007, C- 111/05, cit., punto 23, con nota di P. centore, Operazioni complesse e operazioni accessorie nel regime di territorialità, cit., p. 1711 ss.

21 Si rimanda a n. Galleani d’aGliano, «L’enigmatico regime Iva delle operazioni complesse: possibili soluzioni interpretative», in Corr. trib., 2020, p. 887 ss. Secondo l’Autore, la scomposizione della prestazione unica è un criterio eccezionale e, quindi, residuale rispetto alla regola generale sintetizzata nell’equazione operazione complessa = operazione unica = un solo regime Iva.

22 n questi termini, n. Galleani d’aGliano, L’enigmatico regime Iva delle operazioni complesse: possibili soluzioni interpretative, op.cit., p. 888.

23 Il canone ermeneutico da seguire appare riconducibile all’utilità delle prestazioni o cessioni per colui che le riceve, con un approccio per così dire di tipo oggettivo- finalistico, secondo il quale un’operazione si considera accessoria ad un’altra, definibile principale, “quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, ma un mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”. In tal senso, CGUE, 22 ottobre 1998, C-308/96 e C-94/97, cit., punto 24; Id., 25 febbraio 1999, C-349/96, cit., punto 30; Id., 11 gennaio 2001, C- 76/99, Commissione – Francia, punto 27; Id., 3 luglio 2001, C- 380/99, Bertelsmann, punto 20.

24 In tal caso, dunque, la reductio ad unum si fonda sul principio accessorium sequitur principale, disciplinato dall’art. 78, paragrafo 1, lett. b), della Direttiva 2006/112/CE, secondo il quale i corrispettivi relativi alle operazioni accessorie, anche se addebitati separatamente dal prezzo, non assumono autonoma rilevanza ai fini dell’applicazione del tributo. Per quanto concerne l’individuazione dei confini dell’accessorietà, occorre rifarsi ai principi generali, secondo cui può considerarsi acces- soria, l’operazione che assume una posizione secondaria rispetto a quella principale e che sia collegata a quest’ultima da un nesso di condizionalità necessaria, per cui quella accessoria, seppur apprezzabile uti singoli, non può prescindere da quella principale. Ai fini della determinazione dell’operazione preminente, non assume rilevanza la comparazione economica delle due operazioni, ma costituisce un valido strumento di indagine l’individuazione del risultato che le parti intendono raggiun- gere. Sicché, è chiaro che, al di là del prezzo, l’accessorietà è data dalla posizione subordinata dell’operazione accessoria rispetto a quella principale. Per un maggior approfondimento sul tema si vedano: m. Peirolo, «Il principio di unicità della base imponibile per le prestazioni “complesse”», in Corr. trib., 2003, 2720; m. sirri - r. zaVatta, «Il concetto di accessorietà alla luce dei principi di diritto comunitario», in Corr. trib., 2003, p. 2384 ss.; P. centore, «I confini dell’accessorietà nelle operazioni IVA», in Corr. trib., 2006, p. 2773 ss; Id., «Regole di attrazione nella qualificazione delle operazioni IVA», in Corr trib., 2009, 2272 ss.; M. Logozzo, «Le prestazioni accessorie seguono il regime IVA dell’operazione principale: il caso delle

“slot machine”», in GT – Riv. giur. trib., 2010, p. 526 ss.

25 P. centore, «La trans-oggettività delle operazioni complesse ai fini Iva», in GT - Riv. giur. trib., 2011, p. 373.

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In particolare, si tratta dell’ipotesi in cui i diversi elementi di cui si compone un’opera- zione abbiano uguale importanza per il cliente, che dunque li ritiene tutti necessari per il soddisfacimento del suo desiderio di acquisto di un bene o di un servizio.

Ebbene, nel caso oggetto della causa in esame, si verifica proprio questa seconda fattispe- cie, in quanto non è dato individuare un elemento principale ed un elemento accessorio della prestazione di cui trattasi, dal momento che i servizi di analisi di mercato, di monito- raggio delle prestazioni, di valutazione dei rischi, di controllo del rispetto della normativa costituiscono fasi successive, ma parimenti necessarie alla realizzazione delle operazioni di investimento. Dunque, la prestazione è stata considerata unica e, di conseguenza, unica deve essere la disciplina Iva applicabile.

A tal proposito, la Corte precisa che il trattamento fiscale unico di una prestazione di questo tipo non può essere determinato in funzione della natura dei fondi prevalente- mente gestiti dalla società, in quanto l’applicazione di un’aliquota Iva unica in funzione della destinazione principale dei servizi forniti avrebbe come effetto quello di estendere l’applicazione del beneficio dell’esenzione della gestione di fondi comuni d’investimento ad altri fondi. Inoltre, un’interpretazione contraria a quella proposta dai giudici europei contrasterebbe altresì con l’obbligo d’interpretazione restrittiva, a cui si deve necessaria- mente ricorrere con riguardo alle esenzioni comunitarie26.

Ciò posto, la Corte ricorda che, per poter essere esenti, ai sensi dell’art. 135, paragrafo 1, lett. g), della direttiva 2006/112/CE, i servizi forniti da un terzo devono formare un insieme distinto che, nella sua globalità, sia destinato a soddisfare funzioni specifiche ed essenziali della gestione di fondi comuni d’investimento. Dunque, è proprio il difetto della suddetta condizione di specificità – precisa la Corte – a far venire meno il beneficio dell’esenzione.

Infatti, seguendo l’iter argomentativo della sentenza in commento, il fatto che il servizio sia utilizzato indifferentemente sia per i fondi qualificati, sia per quelli non qualificati, inciderebbe non tanto sulla corretta applicazione della disciplina agevolativa, quanto piuttosto sulla natura del servizio stesso, che per l’appunto non risulta essere specifico ed essenziale per la gestione dei fondi comuni d’investimento.

Tale conclusione - sottolinea la Corte - non può essere messa in discussione neanche dall’assunto vertente sul principio di neutralità, in virtù del quale gli operatori devono poter scegliere il modello organizzativo per loro più conveniente dal punto di vista stret- tamente economico, senza incorrere nel rischio di non poter fruire dell’esenzione di cui all’art. 135, par. 1, lett. g), della direttiva Iva.

Il principio di neutralità fiscale è infatti una regola d’interpretazione della direttiva Iva e non una norma di rango superiore alle disposizioni della medesima, sicché essa non può essere invocata al fine di ampliare l’ambito di applicazione di un’esenzione, di modo da renderla applicabile ad una prestazione che non ne soddisfi le condizioni27.

Sulla base delle argomentazioni sopra brevemente riportate, dunque, la Corte di giustizia ha pronunciato il seguente principio di diritto: “L’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una prestazione unica di servizi di gestione fornita da una piattaforma informatica, appartenente a un fornitore terzo, a favore di una società di gestione di fondi, che comprende nel contempo fondi comuni d’investimento e altri fondi, non rientra nell’esenzione prevista da tale disposizione”.

26 Cfr. CGUE, 19 dicembre 2018, C-17/18, Mailat, punto 37, ove viene chiarito che le esenzioni di cui all’art. 135, paragrafo 1, della Direttiva Iva devono essere interpretate restrittivamente in considerazione del fatto che le stesse costituiscono deroghe al principio generale, contemplato dall’art. 2, n. 1, lett. a) e c), Direttiva 2006/112, secondo cui l’Iva deve essere riscossa per ogni cessione di beni o prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.

27 Si veda in tal senso CGUE, 19 luglio 2012, C- 44/11, Deutsche Bank, punto 45.

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www.strumentifinanziariefiscalità/IVA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO

5. Conclusioni

La sentenza della Corte di Giustizia qui in commento offre l’occasione per effettuare talune brevi riflessioni conclusive in merito alle difficoltà scaturenti dall’assenza –nel contesto europeo – di una disciplina fiscale armonizzata che regoli espressamente le operazioni c.d. complesse.

Come appena visto, la conclusione del giudice europeo, tra l’altro in linea con le osserva- zioni addotte dall’Avvocato generale, è nel senso di ritenere applicabile un’aliquota Iva unica ai servizi utilizzati “promiscuamente” dal gestore di fondi comuni d’investimento e di altri fondi.

Fondamentale, almeno secondo la visione dei giudici, è l’inscindibilità del “pacchetto”

di prestazioni acquistato dalla società inglese, diretto indifferentemente alla gestione di fondi comuni d’investimento e di altri fondi.

La soluzione offerta dalla Corte, seppur abbastanza rigida, può dirsi logica e coerente con le precedenti ricostruzioni interpretative dalla stessa proposte, nelle quali è stato peraltro sottolineato come, in materia Iva, la scomposizione elementi imponibili/elementi esenti sia possibile esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge28. Nonostante la rigorosa applicazione delle norme fiscali che dispongono esenzioni e/o agevolazioni, sarebbe ad ogni modo opportuno introdurre un nuovo criterio, che in deroga a quello di riduzione per assorbimento e riduzione per aggregazione, consenta di “scomporre” la prestazione unica composta da elementi che beneficiano di esenzioni.

Tuttavia, tralasciando quelli che possono essere i singoli risvolti della pronuncia in esame nelle varie legislazioni nazionali, la sentenza in commento pare non assumere particolare rilevanza nel nostro ordinamento.

Difatti, come si ricorderà, l’art. 10 del d.p.r. n. 633 del 1972 include tra le prestazioni esenti le prestazioni di servizi relative “alla gestione di fondi comuni di investimento”29, per tale intendendosi l’OICR costituito in forma “di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, istituito e gestito da un gestore”30.Di conse- guenza, in considerazione della natura unitaria e qualificata degli OICR, i servizi acquisiti dall’esterno e impiegati per la gestione di tali organismi devono considerarsi sempre esenti ai fini Iva, in quanto rientranti nella nozione di gestione collettiva del risparmio31. Al contrario, il beneficio dell’esenzione potrebbe venir meno allorquando il servizio sia indifferentemente utilizzato dalla SGR tanto per la gestione di fondi d’investimento quan- to per la gestione degli interessi patrimoniali dei singoli investitori, dal momento che le operazioni di “gestione individuale di portafoglio” sono divenute imponibili32 per effetto della Legge finanziaria per il 2013.

28 Si pensi, a titolo esemplificativo, alle “prestazioni di servizio effettuate dalle associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi”.

29 Con riguardo alla nozione di "fondo comune d'investimento", si rimanda a G. corasaniti, Diritto tributario delle attività finan- ziarie, Milano, 2012, p. 515 ss.

30 Articolo 1, comma 1, lett. j), del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.)

31 Si veda s. cacace, «Gestione collettiva del risparmio: la Corte di Giustizia interviene nuovamente sul trattamento Iva dei servizi esternalizzati», in Diritto Bancario, 13 luglio 2020.

32 L’esenzione di tale operazione è venuta meno per effetto della modifica operata dalla L. 228/2012.

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