• Non ci sono risultati.

Via Martiri d Istia, Scarlino (GR) Partita Iva Codice Fiscale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Via Martiri d Istia, Scarlino (GR) Partita Iva Codice Fiscale"

Copied!
12
0
0

Testo completo

(1)

Guida per i contribuenti

all’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)

Il Comune di Scarlino in attesa dell’approvazione della Delibera che determinerà le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2012 e dell’approvazione dell’eventuale Regolamento comunale intende fornire una guida al contribuente per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU).

Si informa che tali delibere saranno disponibili presso il Servizio Tributi oppure potranno essere scaricate dal sito internet comunale: www.comune.scarlino.gr.it – Sezione Ufficio Tributi.

Rimandando ai suddetti atti per ogni particolare, riepiloghiamo di seguito brevemente i principali elementi che caratterizzano la disciplina secondo la normativa attualmente vigente.

Presupposto impositivo: proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli con le seguenti precisazioni:

• il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

• l’area è considerata fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune e indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo; sono tuttavia considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti.

• nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario;

(2)

• per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

• il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all’imposta. Nelle more dell’iscrizione al catasto fabbricati il contribuente provvederà a pagare sulla base di una rendita catastale presunta. L’imposta versata sarà oggetto di conguaglio con quella effettivamente dovuta a seguito dell’attribuzione della rendita catastale.

Base imponibile:

 fabbricati iscritti in catasto: la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5 %, deve essere moltiplicata per i coefficienti riportati nella tabella allegata alla presente guida;

 fabbricati privi di rendita, non iscritti in catasto: la base imponibile è costituita dalla rendita catastale presunta, rivalutata del 5 % e moltiplicata per i coefficienti riportati nella tabella allegata, con possibilità di conguaglio dell’imposta versata con quella effettivamente dovuta successivamente all’attribuzione della rendita catastale;

 fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: utilizzo del criterio dei “valori contabili”;

 aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

 utilizzazione edificatoria dell'area, demolizione di fabbricato, interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della

(3)

dell'area, che viene in ogni caso considerata fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;

 terreni agricoli: il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1°

gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del 25 %, deve essere moltiplicato per i coefficienti riportati nella tabella allegata alla presente guida. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- del 70 % dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

- del 50 % dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

- del 25 % dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Aliquote e detrazioni: alla base imponibile, ottenuta secondo le indicazioni di cui al punto precedente, devono essere applicate le aliquote e le detrazioni riportate nella tabella allegata alla presente guida.

Il Comune ha facoltà di determinare le aliquote e le detrazioni da applicare per l’anno d’imposta 2012 entro il termine del 30.09.2012. Tenuto conto che il versamento in acconto dovrà essere effettuato entro il 16 Giugno di ogni anno, in assenza delle aliquote determinate dal Comune, si potrà versare la rata in acconto sulla base delle aliquote stabilite dalla legge e riportate nella tabella allegata, con la possibilità di conguaglio dell’imposta con il versamento della rata a saldo da effettuare entro il 16 Dicembre.

(4)

Quota statale: è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l’aliquota di base a tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonchè dei fabbricati rurali ad uso strumentale. Tale quota deve essere versata allo Stato contestualmente a quella comunale mediante l’utilizzo del modello F24 e dei relativi codici tributo.

Abitazione principale e pertinenze: per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

In caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, per cui il soggetto passivo è esclusivamente il coniuge assegnatario.

Hanno diritto alla detrazione prevista per l’abitazione principale anche le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

(5)

Esenzioni: sono esenti dal pagamento dell’imposta i seguenti immobili:

 fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

 fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr n. 601/1973 e successive modificazioni;

 terreni agricoli rientranti nelle particelle elencate nella tabella disponibile e scaricabile dal sito internet comunale;

 immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, c. 1, lettera c), del Dpr n.

917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione o di culto);

Agevolazioni:

 è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

 è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico;

Versamenti: l’imposta deve essere versata tramite modello F24 utilizzando il codice Comune: I510 ed i codici tributo sono indicati nella tabella allegata alla presente guida; dal 1° dicembre 2012 sarà possibile l’utilizzo anche del bollettino postale.

Scadenze 2012: → 18 giugno (acconto o versamento in unica soluzione) → 17 dicembre (saldo)

Per quanto concerne l’abitazione principale e le relative pertinenze, il contribuente ha facoltà di effettuare il versamento in tre rate, aggiungendo un secondo versamento in acconto con scadenza 17 settembre.

(6)

Relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale, l’acconto viene versato nella misura del 30 % anziché del 50 %, mentre i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni che hanno obbligo di accatastamento entro il 30 novembre effettuano il versamento in un’unica soluzione entro il 17 dicembre.

Per l’anno 2012, si consiglia di evitare il versamento in un’unica soluzione a giugno, nonché di attendere il mese di dicembre prima di effettuare il versamento a saldo, in quanto lo Stato si è riservato di variare le aliquote IMU di propria competenza fino al 10 dicembre 2012.

Dichiarazioni: i contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU entro 90 gg. dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando un apposito modello che verrà approvato per decreto; non appena emanato tale decreto, la modulistica e le istruzioni saranno disponibili presso il Servizio Tributi ovvero saranno scaricabili dal sito internet comunale.

Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per gli immobili per i quali l’obbligo

dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

***Aggiorneremo il testo non appena emanato il decreto attuativo in oggetto, che dovrà anche chiarire le casistiche di presentazione***

Rimborsi: il contribuente deve presentare richiesta delle somme versate e non dovute entro 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; il Servizio Tributi provvederà ad effettuare il rimborso entro 180 gg. dalla data di presentazione dell'istanza.

(7)

Differenze rispetto all’ICI e aspetti particolari:

 Concessione in uso gratuito dell’abitazione a parenti: in base alla Legge che disciplina l’IMU non è più possibile beneficiare delle agevolazioni previste precedentemente dal Regolamento ICI per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado e destinate ad abitazione principale, per le quali si applicherà pertanto l’aliquota prevista per le abitazioni a disposizione;

 Abitazioni utilizzate da soci di cooperative o assegnate da IACP: sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica la detrazione per abitazione principale ma non è prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta;

 Abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all’estero: salvo espressa previsione regolamentare di assimilazione all’abitazione principale, con l’introduzione dell’IMU, non è più prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta per abitazione principale e relativa detrazione, per tali immobili si applicherà l’aliquota prevista per le abitazioni a disposizione;

 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata: salvo espressa previsione regolamentare di assimilazione all’abitazione principale, non spetta né l’aliquota ridotta né la detrazione per abitazione principale;

 Fabbricati rurali: la nuova normativa IMU cancella l’esenzione ICI per per i fabbricati rurali. Risultano pertanto assoggettati all’IMU sia i fabbricati rurali ad uso abitativo (con l’applicazione dell’aliquota prevista per l’abitazione principale se ivi residenti) sia ad uso strumentale.

 Coniugi separati: la normativa IMU stabilisce che in caso di separazione o divorzio l’imposta è dovuta dall’assegnatario dell’abitazione precisando che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione (Art. 4 D.L. 16/2012 comma 12 quinquies)

(8)

Esempi di calcolo:

Attenzione: gli esempi di calcolo sono stati effettuati considerando le aliquote base fissate dallo Stato, si precisa che il Comune può variare le aliquote fino al 30 settembre e lo Stato fino al 10 dicembre.

Abitazione principale:

categoria catastale = A/2 rendita catastale = € 500 quota possesso = 50 %

n. 2 comproprietari abitanti + 1 figlio convivente < 26 anni

Calcolo base imponibile → € 500 x 1,05 x 160 x 50 % = € 42.000 Calcolo IMU al lordo detrazione → € 42.000 x 0,4 % = € 168 Calcolo detrazione → (€ 200 + € 50) x 50 % = € 125

Calcolo IMU da versare → € 168 - € 125 = € 43 (per ciascun comproprietario)

Trattandosi di IMU interamente versata al Comune e riferita all’abitazione principale, nel modello F24 verrà utilizzato il codice 3912

Abitazione principale + 2 pertinenze:

categoria catastale abitazione = A/2 rendita catastale = € 800

categoria catastale pertinenze = C/2 e C/6 rendita catastale pertinenze = € 108 quota possesso = 100 %

n. 1 proprietario abitante

Calcolo base imponibile → € 908 x 1,05 x 160 x 100 % = € 152.544 Calcolo IMU al lordo detrazione → € 152.544 x 0,4 % = € 610,17 Calcolo detrazione → (€ 200) x 100 % = € 200,00

Calcolo IMU da versare → € 610,17 - € 200 = € 410,17

Trattandosi di IMU interamente versata al Comune e riferita all’abitazione principale, nel modello F24 verrà utilizzato il codice 3912

(9)

Abitazione principale + 2 pertinenze:

categoria catastale abitazione = A/4 rendita catastale = € 350

categoria catastale pertinenze = C/2 e C/6 rendita catastale = € 90

quota possesso = 100 % n. 1 proprietario abitante

Calcolo base imponibile → € 440 x 1,05 x 160 x 100 % = € 73.920 Calcolo IMU al lordo detrazione → € 73.920 x 0,4 % = € 295,68 Calcolo detrazione → (€ 200) x 100 % = € 200,00

Calcolo IMU da versare → € 295,68 - € 200 = € 95,68

Trattandosi di IMU interamente versata al Comune e riferita all’abitazione principale, nel modello F24 verrà utilizzato il codice 3912

Abitazione a disposizione:

cat.egoria catastale = A/2 rendita catastale = € 700 quota possesso = 100 %

Calcolo base imponibile → € 700 x 1,05 x 160 = € 117.600

Calcolo IMU Stato da versare → € 117.600 x 0,38 % = € 446,88=€. 447,00 Calcolo IMU Comune da versare → € 117.600 x 0,38 % = € 446,88=€. 447,00

Nel modello F24 verrà utilizzato il codice 3919 per la quota statale ed il codice 3918 per la quota comunale

Negozio:

cat.egoria catastale = C/1 rendita catastale = € 1.200 quota possesso = 100 %

Calcolo base imponibile → € 1.200 x 1,05 x 55 = € 69.300

Calcolo IMU Stato da versare → € 69.300 x 0,38 % = € 263,34 = €. 263,00 Calcolo IMU Comune da versare → € 69.300 x 0,38 % = € 263,34 = €. 263,00

Nel modello F24 verrà utilizzato il codice 3919 per la quota statale ed il codice 3918 per la quota comunale

(10)

Ufficio/studio privato:

cat.egoria catastale = A/10 rendita catastale = € 1.200 quota possesso = 100 %

Calcolo base imponibile → € 1.200 x 1,05 x 80 = € 100.800

Calcolo IMU Stato da versare → € 100.800 x 0,38 % = € 383,04 = €. 383,00 Calcolo IMU Comune da versare → € 100.800 x 0,38 % = € 383,04 = €. 383,00

Nel modello F24 verrà utilizzato il codice 3919 per la quota statale ed il codice 3918 per la quota comunale

Capannone industriale:

cat.egoria catastale = D/8 rendita catastale = € 11.200 quota possesso = 100 %

Calcolo base imponibile → € 11.200 x 1,05 x 60 = € 705.600 Calcolo IMU da versare → € 705.600 x 0,76 % = € 5.362,56

Calcolo IMU Stato da versare → € 705.600 x 0,38 % = € 2.681,28 = €. 2.681,00 Calcolo IMU Comune da versare → € 705.600 x 0,38 % = € 2.681,28 = €. 2.681,00

Nel modello F24 verrà utilizzato il codice 3919 per la quota statale ed il codice 3918 per la quota comunale

(11)

TABELLA MOLTIPLICATORI IMU

Tipologia immobile Moltiplicatore

Categorie catastali: A (esclusi A/10) + C/2 + C/6 + C/7 160

Categoria catastale: A/10 80

Categoria catastale: B 140

Categoria catastale: C/1 55

Categorie catastali: C/3 + C/4 + C/5 140

Categoria catastale: D (esclusi D/5) 60

(65 da 1/1/2013)

Categoria catastale: D/5 80

Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

110

Altri terreni agricoli 135

TABELLA ALIQUOTE IMU BASE - 2012

Tipologia imponibile Aliquota Possibili variazioni /manovra tariffaria Abitazioni principali e relative pertinenze 0,4 % + / - 0,2 % Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis,

del D.L. 557/1993

0,2 % - 0,1 %

Altri fabbricati 0,76 % + / - 0,3 %

TABELLA DETRAZIONI IMU – 2012

Tipologia imponibile Detrazione

Abitazioni principali e relative pertinenze  € 200

 aggiunta di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a max € 400

(12)

TABELLA CODICI TRIBUTO PER F24

Codice Comune: I510

Codice tributo

Tipologia immobile Quota Comune Quota Stato

Abitaz. principale e pertinenze 3912 -

Rurali strumentali 3913 -

Terreni 3914 3915

Aree fabbricabili 3916 3917

Altri fabbricati 3918 3919

ULTERIORI INFORMAZIONI:

CALL CENTER TRIBUTARIO n. 800459746

SITO INTERNET COMUNE: www.comune.scarlino.gr.it

E-MAIL: tributi@comune.scarlino.gr.it

IL RESPONSABILE DI IMPOSTA D.ssa Lizio Bruno Chiara

Riferimenti

Documenti correlati

Il prontuario raccoglie i valori utilizzati da questo Ufficio per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e

OGGETTO: Atto di citazione promosso dalla sig.ra Mangiameli Maria avanti il giudice di pace di Gela .Costituzione in giudizio - Conferimento incarico.. Che, nel

Qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall’art. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento

d) il Consorzio SPeRA per raggiungere tali fini, promuove attività e strumenti per il coordinamento tra le Associazioni, per poter offrire ai beneficiari un servizio integrato,

Il concessionario è tenuto a curare nel migliore dei modi la conservazione dei locali, degli infissi, degli impianti, dei mobili, degli arredi, delle

2961 dell’elenco dei Soggetti Proponenti le singole DIT, nel rispetto dell’ordine temporale di invio - Avviso pubblico a sportello per la concessione di una

Il Comune di Bresso (d’ora in poi solo Comune) è proprietario di una struttura sportiva denominata “pallone tensostatico” in Via Don Minzoni adibita a campo

L'istante, erede e beneficiaria della rendita che deriva dall'onere posto a carico del legatario, ritiene che, ai fini della presentazione della dichiarazione di successione,