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SENTENZA R a Camera. del 23 aprile nella vertenza di diritto amministrativo. concernente opposizione edilizia

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R 13 73

5a Camera

SENTENZA

del 23 aprile 2013

nella vertenza di diritto amministrativo

concernente opposizione edilizia

1. Dal 12 al 31 ottobre 2012 il Comune di … procedeva alla pubblicazione sotto il no. 2946 della domanda di costruzione presentata da ... nonché … (detti in seguito committenza) per la costruzione di una palazzina residenziale di 6 appartamenti sulla loro particella no. 2362 in zona residenziale R2 nella frazione di ... Contro la stessa …, (detti in seguito opponenti), comproprietari della contigua particella 1558, in data 26 ottobre 2012 presentavano opposizione chiedendo che la licenza edilizia richiesta venisse respinta essendo la documentazione inoltrata già di primo acchito carente ad esempio di piani della situazione ufficiale con indicazione ad esempio degli accessi previsti, dei servizi tecnologici e della sistemazione della situazione esterna, del calcolo energetico, della relazione tecnica presentata in modo eccessivamente succinto, del conteggio corretto delle superfici computabili (SPc) e dell’indice di sfruttamento (IS) per i due fondi considerati 2362 e 1557. Ritenevano inoltre lesi i dettami dell’art. 93 della legge edilizia comunale (LE) in merito alle zone protette di …, … e …, dell’art. 89 LE riguardante l’obbligatoria area di svago e di gioco per bambini oltre i 4 appartamenti, dell’art. 75 e 86 cpv. 2 LE con per la zona R2 di un massimo di due piani e non di tre come progettato, dell’art. 85 cpv. 3 LE concernente l’altezza massima, dell’art. 83 LE con una distanza dal bosco di alto fusto di 10 m (previsti 5 m) nonché dell’art. 87 LE con un superamento dei posteggi prescritti (invece di 6 ben 9 interni e 3 esterni).

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2. In seguito all’opposizione la committenza con scritto del 19 novembre 2012 e 8 nuovi allegati comprendenti alla cifra 5 pure 10 nuovi piani prendeva posizione sui punti contestati nell’opposizione in gran parte presentando gli atti richiesti e per il resto motivando il fatto di ritenerli adempiti, irrilevanti oppure infondati.

Con scritto del 27 novembre 2012 al Comune di … e copia alla committenza, gli opponenti ritenevano palese la necessità di una nuova pubblicazione, non ritenendo sufficiente un nuovo invio unicamente a loro senza pubblica informazione. Citavano inoltre una serie di elementi a loro giudizio difformi dal diritto applicabile, per cui avrebbero mantenuto la loro opposizione alla domanda di costruzione no. 2396.

3. Il Comune di … in data 4 dicembre 2012 procedeva, ritenendola indispensabile sulla base di tutta la nuova documentazione ricevuta, alla pubblicazione della domanda di costruzione no. 2396-A per il periodo dal 4 al 23 dicembre 2012, menzionando esplicitamente che la stessa avrebbe annullato e sostituito il progetto no. 2396. Con scritto separato del 4 dicembre 2012 informava inoltre gli oppositori in riferimento alla loro presa di posizione del 27 novembre 2012 in conclusione testualmente nel modo seguente: “Considerando le importanti modifiche al progetto originale apportate con comunicazione del 19 novembre 2012 dall’Avv. … in rappresentanza dei Signori … e susseguenti osservazioni da parte vostra, il Municipio ha deciso di procedere alla ripubblicazione dell’istanza. La vostra opposizione, inoltrata il 26 ottobre 2012, è quindi considerata priva di oggetto.” Con scritto del 20 dicembre 2010, anticipato per fax e e-mail, al Comune di … gli opponenti dichiaravano, considerato che la documentazione, i calcoli delle superfici e degli indici, così come le lacune riscontrate sarebbero rimasti identici a quelli censurati nelle loro osservazioni del 27 novembre 2012, di mantenere le obiezioni formulate in quello scritto, allegato assieme alla loro opposizione del 26 ottobre 2012 e al quale verrebbe rinviato esplicitamente, a valere – la presente con quelle motivazioni – quale tempestiva opposizione ai sensi della legge edilizia comunale. La committenza si esprimeva in merito in data 21 dicembre 2012 chiedendo che l’opposizione, per quanto ricevibile venisse respinta e rilasciata la richiesta licenza edilizia per

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la sua nuova domanda di costruzione 2946-A, che avrebbe superata quella no.

2396 e la rispettiva opposizione del 26 ottobre 2012 pertanto irricevibile.

4. Con decisione del 27 dicembre 2012 il Municipio di …, ritenendo di non poter prendere in considerazione i riferimenti alle procedure precedenti, considerava l’opposizione di … del 26 ottobre 2012 priva d’oggetto (cifra 1), quand’anche si entrasse nel merito della stessa la respingeva con le rispettive motivazioni punto per punto (cifra 2) e rilasciava alla committenza con atto separato la licenza edilizia no. 2946-A comprensiva di rispettivi vincoli e condizioni (cifra 3).

5. Contro questa decisione … in data 25 gennaio 2013 inoltravano ricorso al Tribunale amministrativo chiedendone l’annullamento e in via principale il rinvio dell’incarto all’autorità comunale per nuova decisione, in via subordinata il rifiuto della richiesta licenza edilizia no. 2946-A per una palazzina di 6 appartamenti, 3 primari e 3 secondari a ... Lo loro opposizione del 20 dicembre 2012 rinviante pure alle loro osservazioni del 27 novembre 2012, che sarebbero successive alla nuova documentazione degli istanti, risponderebbe completamente alle esigenze dell’art. 106 LE richiedente un’opposizione scritta e motivata. Si sarebbero quindi espressi in modo pertinente sui nuovi piani e il comune a torto non avrebbe esaminato in dettaglio le loro censure, per cui la decisione impugnata mancherebbe di sufficiente motivazione (art. 22 cpv. 1 LGA) e andrebbe cassata. Il comune convenuto si sarebbe espresso in modo superficiale sui punti materiali da loro contestati. Mancherebbero sempre ancora i piani di situazione ufficiali con la posizione e la regolamentazione degli accessi, in particolare veicolari ex art. 103 lett. a LE. Mancante sarebbe pure la documentazione tecnica relativa al previsto sistema di riscaldamento, che il comune stesso richiederebbe a posteriori. La palazzina prevista verrebbe a trovarsi nelle vicinanze del bosco fitto di … apparendo senz’altro sovradimensionata e di difficile inserimento in quel contesto ambientale e quindi in contrasto con l’art. 93 LE. Continuerebbero a non essere chiari i calcoli della superficie computabile del fondo (ScF) e il calcolo dell’IS dei due fondi presi in considerazione. Per il fondo 2362 dovrebbero essere prese in considerazione le

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scale d’accesso e il locale seminterrato dotato di finestra e luce naturale. Non sarebbero rispettati i due piani prescritti nella zona e le altezze ammesse. Infine essendo previsti tre appartamenti secondari risulterebbe pure leso l’art. 75b della Costituzione Federale (Cost.), accettato dal Popolo l’11 marzo 2012 e direttamente applicabile alle domande di costruzione inoltrate dopo questa data.

6. Nella sua presa di posizione il Comune chiedeva che il ricorso venisse respinto.

Rimandare genericamente ai contenuti di un’opposizione precedente, per un progetto che non sarebbe più quello allora esposto, ma sostituito esplicitamente da uno nuovo a sua volta esposto pubblicamente, sarebbe un esercizio inammissibile e contrario all’art. 45 cpv. 4 OPTC, secondo il quale le opposizioni andrebbero inoltrate al comune durante il periodo di esposizione.

Avrebbe comunque trattato a titolo cautelativo tutte le questioni materiali dell’opposizione e della domanda di costruzione. Ciò sarebbe avvenuto non solo sulla base dell’istanza inviata dai richiedenti tramite il loro legale il 19 novembre 2012, ma pure sulla base degli atti (piani e calcoli) completati su richiesta comunale in data 4 dicembre 2012 e poi subito esposti pubblicamente, di cui i ricorrenti manifestamente non avrebbero preso conoscenza contestando esplicitamente la mancanza di piani sia inoltrati che esposti. Materialmente il progetto in merito a tutti i punti contestati dai ricorrenti risponderebbe pienamente alle esigenze legali, cosa dimostrata dalle motivazioni contenute in dettaglio sia nel permesso edilizio che nella dettagliata presa di posizione.

7. La committenza nella propria presa di posizione chiedeva che il ricorso per quanto ricevibile fosse respinto. Essa avrebbe in effetti dovuto presentare ulteriori piani e calcoli al comune convenuto all’inizio di dicembre 2012, il quale con la sua nuova pubblicazione dal 4 al 23 dicembre 2012 della nuova domanda edilizia no. 2946-A informandone direttamente gli oppositori avrebbe interrotto integralmente la precedente procedura che avrebbe riguardato appunto un’altra domanda di costruzione. Mancando completamente all’opposizione del 20 dicembre 2012 una motivazione riferita alla specifica domanda no. 2946-A oggetto di pubblicazione, il municipio avrebbe a giusta

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ragione dichiarato la stessa irricevibile. Non sarebbero comunque nemmeno materialmente riscontrabili difformità della nuova domanda di costruzione con il diritto vigente, né in merito a tutti i singoli punti sollevati che vengono menzionati e motivati singolarmente, né in merito al nuovo articolo costituzionale 79b, dichiarato dal Tribunale amministrativo in STA R 12 77 esplicitamente applicabile unicamente ai permessi edilizi rilasciati dai comuni grigionesi a partire dal 1. gennaio 2013.

8. Nel secondo scambio di scritti le parti si riconfermavano nelle loro pretese e argomentazioni. I ricorrenti precisavano in particolare che in ogni caso il comune convenuto avrebbe d’ufficio dovuto applicare le determinanti prescrizioni edilizie, per cui la loro legittimazione in merito sarebbe comunque in secondo piano. Il comune convenuto sottolineava di aver a ogni momento eseguito un dettagliato esame dei punti materiali dei progetti inoltrati. Di tutto ciò si dirà – ove occorresse – in appresso.

Considerando in diritto:

1. Oggetto della presente vertenza è la licenza edilizia no. 2946-A rilasciata dal comune convenuto in data 27 dicembre 2012 alla committenza in uno con il decreto sull’opposizione dei ricorrenti, in esplicito annullamento della precedente domanda di costruzione inoltrata dalla committenza e pubblicata sotto il no. 2946. Infatti il comune convenuto aveva in occasione della seconda pubblicazione menzionato esplicitamente che la stessa avrebbe annullato e sostituito il progetto no. 2396 con comunicazione separata pure ai primi oppositori.

2. In merito al secondo progetto no. 2946-A pubblicato dal 4 al 23 dicembre 2012 risulta che gli atti definitivi e completi per lo stesso sono stati consegnati al comune convenuto all’inizio di dicembre 2012, che li ha poi subito pubblicati.

Mentre quindi per la pubblicazione risultavano determinanti unicamente gli

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stessi, l’opposizione inoltrata dai ricorrenti in data 20 dicembre 2012, che formalmente portava l’indicazione esplicita di opposizione edilizia e che quindi andava sicuramente considerata come tale e per principio pertanto almeno formalmente presa in considerazione dal comune convenuto, essa stessa rinviava materialmente sia alla loro opposizione del 26 ottobre 2012 che al loro scritto del 27 novembre 2012. Ora queste due istanze risultavano però essere materialmente superate dai nuovi atti e dalla nuova esposizione pubblica citati, che a quanto sembra quindi i ricorrenti non avevano nemmeno consultati e che non potevano essere contestatati con argomenti largamente superati dagli eventi determinanti manifestamente e molto superficialmente lasciati da parte.

Già per queste ragioni l‘opposizione del 20 dicembre 2012 risultava manifestamente infondata, per cui il comune convenuto, come del resto ha fatto in via cautelativa, doveva respingere materialmente l’opposizione.

3. Sia infine comunque rilevato che, anche se gli oppositori e oggi ricorrenti per quanto detto in precedenza non potrebbero appellarsi unicamente al principio dell’esame d’ufficio da parte della competente autorità comunale in materia edilizia per ovviare alle loro evidenti omissioni, contrariamente a quanto da loro sostenuto l’esame materiale è avvenuto in ogni suo punto e in ogni dettaglio in modo encomiabile, per cui basta a questo Giudice fare diretto riferimento alle rispettive motivazioni già contenute nella decisione su opposizione e di licenza edilizia impugnata che alle motivazioni di presa di posizione e di replica, nelle quali ogni singolo punto di critica risulta esaminato, motivato e correttamente respinto nel dettaglio. Ciò vale pure per l’obiezione concernente l’applicazione del nuovo art. 79b Cost., sul quale questo Giudice si è espresso in innumerevoli sentenze, partendo quale referenza per tutte dalla STA R 12 77, alla quale viene qui fatto esplicito riferimento. In sintesi quindi il presente ricorso deve essere respinto.

4. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 73 LGA), per cui vanno messe a carico dei ricorrenti. Questi ultimi devono inoltre a mente dell’art. 78 cpv. 1 LGA rifondere alla committenza, rappresentata da un avvocato, le spese

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necessarie occasionate dal presente procedimento decurtate delle spese di cancelleria di fr. 290.-- comprese nella tariffa oraria.

Il Tribunale decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. Vengono prelevate

- una tassa di Stato di fr. 4'000.--

- e le spese di cancelleria di fr. 219.--

totale fr. 4'219.--

il cui importo sarà versato dei …, responsabili in solido, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3. … versano a … nonché … in totale fr. 3'734.30 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

L’interposto ricorso al Tribunale federale è ancora pendente.

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