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2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni. nella vertenza di diritto amministrativo

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S 07 139

2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni

SENTENZA

dell’11 settembre 2007

nella vertenza di diritto amministrativo

concernente rendita AI

1. X., doveva a 16 anni interrompere la formazione di aiuto veterinario a causa di allergie a sostanze disinfettanti. Anche il progetto di frequentare la scuola infermieri non poteva essere attuato a causa di una gravidanza. Dopo la separazione dal marito e la necessità di un reinserimento nel modo del lavoro, X. iniziava una riqualifica professionale, portata a termine con successo nel 2001 e lo stesso anno iniziava un’attività in proprio. Già nel 1991, all’assicurata veniva diagnosticata un’infezione HIV, il cui trattamento antiretrovirale andava ripetutamente interrotto a causa dei gravi effetti collaterali. Nel 1992, X. era vittima di un incidente, nel quale riportava la frattura della diafisi del femore e della rotula destri e, il 23 dicembre 2002, subiva la sezione completa del tendine flessore lungo del pollice della mano destra. Il decorso di quest’ultima affezione veniva complicato dall’insorgere di una tendesi e da una nuova rottura del tendine. Dall’ottobre 2003, l’assicurata riprendeva la propria attività in ragione del 50%. Nell’agosto del 2004, X. faceva formale domanda di prestazioni da parte dell’assicurazione per l’invalidità (AI).

2. Durante il mese di gennaio 2006 la richiedente veniva sottoposta a una visita pluridisciplinare da parte del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM). Con decisione del 25 maggio 2007, all’assicurata veniva negato il diritto ad una rendita d’invalidità, essendo il grado d’invalidità accertato del 38%.

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3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo il 2 luglio 2007, X. chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato e, in via principale, il riconoscimento di una mezza rendita d’invalidità o, eventualmente, di un quarto di rendita. In primo luogo, non sarebbe nelle concrete circostanze ammissibile pretendere dall’assicurata un cambiamento occupazionale.

Inoltre, nel calcolo operato per rifiutare il diritto alla rendita d’invalidità, l’ufficio AI avrebbe fatto un uso arbitrario di dati statistici, ignorando deliberatamente le attuali qualifiche della ricorrente.

4. Il 23 luglio 2007, l’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, rinunciava a prendere posizione sul ricorso, richiamandosi alle conclusioni della perizia SAM e alle allegazioni contenute nella decisione impugnata.

Considerando in diritto:

1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 della legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) in relazione con l’art. 8 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), per invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Giusta l’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1. gennaio 2004, l’assicurata ha diritto ad una rendita intera se è invalida almeno al 70%, a tre quarti di rendita se è invalida almeno al 60%, ad una mezza rendita se è invalida almeno al 50% o a un quarto di rendita se è invalida almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d’invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurata conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell’invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lei in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalida) e il reddito del lavoro che essa avrebbe potuto conseguire se non fosse diventata invalida (reddito da valida). Il grado d’invalidità dell'assicurata deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che essa ancora può

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conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatrice (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 e 104 V 136).

2. a) Sul danno alla salute è competente a pronunciarsi il medico (DTF 114 V 314 cons. 3c e 105 V 158 cons. 1). A questi spetta descrivere la menomazione fisica o psichica di cui l'assicurata è portatrice e specificare quali impedimenti funzionali ne derivano. Solitamente al medico si chiede un giudizio sintetico, in termini percentuali, sull'idoneità parziale o totale a compiere l'attività finora svolta. Se l'attività precedentemente svolta dall'assicurata non è più da questa esigibile, il medico è tenuto a dire di quali disfunzioni ed impedimenti fisici o psichici soffre la paziente (DTF 115 V 134 cons. 2, 114 V 314 cons. 3c). È a questo punto compito dell'amministrazione stabilire e valutare quali sono, alla luce dei dati medici raccolti, le reali possibilità di lavoro di cui l'assicurata dispone e poter così stabilire quale potrebbe ancora essere il reddito conseguibile da invalida (DTF 125 V 261 cons. 4).

b) Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurata incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 cons. 3c, 117 V 278 cons. 2b; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, essa deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lucrativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 cons. 4a e riferimenti).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengono conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la residua abilità, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 cons. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 cons. 5a/aa e 5a/bb). Occorre in altri termini che i provvedimenti che entrano in considerazione, in particolare il cambiamento di occupazione, siano anche

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socialmente esigibili (vedi su detta nozione Peter Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 2002 ss.). La situazione sociale di un’assicurata è, infatti, in larga misura influenzata dalla propria attività. Per evitare cambiamenti radicali è pertanto importante che la riabilitazione professionale avvenga, per quanto possibile, nella professione appresa, laddove l’interessata dispone già di conoscenze professionali specifiche e della necessaria esperienza, giacché simili aspetti hanno generalmente anche una positiva ripercussione in termini economici.

3. a) In una valutazione medica d’insieme, per i disturbi a livello infettivo, ortopedico e psicologico, la ricorrente è considerata inabile nell’attuale attività indipendente in ragione del 50%. Infatti, il trattamento antiretrovirale riduce chiaramente il rendimento dell’istante a causa di difficoltà di concentrazione, irritabilità, insonnia, incubi, sensazioni vertiginose mattutine, disturbi dell’equilibrio, stanchezza con ridotta resistenza agli sforzi ecc.

L’istante non è considerata in grado d’iniziare la propria attività già il mattino presto e deve poter intercalare delle pause durante la giornata. I dolori nella regione del pollice e dell’arto inferiore destri comportano l’impossibilità di eseguire lavori fini tra il pollice e l’indice della mano destra o attività che richiedono un’apertura completa della spanna. In generale l’impiego della mano è soggetto a irritazioni tendinee. Per i disturbi alla gamba è controindicata un’attività che richiede la prolungata stazione eretta o seduta e la caricabilità dell’arto è da considerarsi diminuita. I medici escludono che ulteriori provvedimenti d’integrazione possano migliorare la capacità lucrativa. Sul piano puramente teorico, l’assicurata è ritenuta in grado di svolgere altre attività - che non richiedono manipolazioni fini tra il pollice e l’indice della mano dominante, un’apertura massima della spanna, l’uso della forza nella manipolazione di oggetti o attrezzi pesanti e il dover mantenere in modo prolungato la posizione retta e/o seduta - in ragione del 70%. Questa valutazione era comunque dai medici considerata puramente teorica, in quanto questi non ritenevano vi fossero delle ragioni per cambiare l’orientamento lavorativo della paziente che era riuscita ad inserirsi nel mondo del lavoro in modo indipendente (perizia SAM del 29 marzo 2006 pag. 17 e 18).

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b) In effetti, dall’ottobre 2003, la ricorrente continua a lavorare al 50% nel negozio che gestisce in proprio, dove occupa due dipendenti. Da un punto di vista medico l’impedimento in detta attività è stato unanimemente quantificato al 50%. Si pone pertanto in primo luogo la questione di sapere se un cambiamento di occupazione, come proposto dall’ufficio convenuto nell’ottica di una (pretesa) minimizzazione del danno sia in concreto proponibile. Come si è detto, il danno alla salute va in primo luogo analizzato in base all’attività finora svolta e che continua a svolgere l’interessata. Solo qualora l’attività svolta non possa più essere considerata esigibile (sia perché incompatibile con il danno alla salute sia perché foriera di uno scapito economico troppo elevato rispetto ad un’attività confacente) è dato procedere nel senso proposto da controparte e valutare quali siano, alla luce degli impedimenti riscontrati dal medico, le reali possibilità di lavoro di cui l'assicurata ancora dispone. Nell’evenienza, medicalmente, l’assicurata è idonea a svolgere la precedente attività di gerente di un negozio in ragione del 50%. Del resto, nessun reperto medico permette di considerare che la precedente attività non sia più esigibile o che l’impedimento riscontrato dall’istante si ripercuota in modo particolarmente drastico sulla residua capacità lavorativa. In verità, dalla documentazione all’incarto non è dato concludere alla necessità di un cambiamento di occupazione, anzi questo sembra comportare più svantaggi che vantaggi. Contrariamente a quanto pretende l’ufficio convenuto, nella loro valutazione globale anche i medici del SAM non considerano sussistano ragioni per un cambiamento di lavoro (vedi citata perizia pag. 18 in fine). Dello stesso pare è pure il curante che nella relazione del 17 ottobre 2006 elenca i motivi per cui considera addirittura contro produttivo un cambiamento occupazionale, “avendo (la ricorrente) già avuto esperienze molto negative prima di intraprendere la strada dell’apprendistato” intrapresa. Per il medico curante, in queste condizioni,

“un cambiamento di professione in altre attività semplici e ripetitive le porterebbe un alto rischio di scompenso psichico nella direzione di una sindrome ansioso depressiva severa con prognosi riservata” (relazione del 17 ottobre 2006). Dello stesso parere era pure lo specialista in psichiatria, che escludeva nella relazione del 27 gennaio 2006, senza però meglio

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motivare, la possibilità di un cambiamento di occupazione. La tesi di controparte stando alla quale gli altri specialisti non si sarebbero espressi contro un cambiamento di occupazione e che pertanto l’esplicazione di attività semplici e ripetitive dovrebbe essere nell’evenienza senz’altro esigibile, non va esente da critiche.

c) Che da un punto di vista puramente ortopedico o virologico sia indifferente quale delle attività ancora esigibili l’assicurata svolga è del tutto logico, in quanto in quest’ottica vanno considerate idonee le attività che permettono un risparmio della mano e della gamba destri (per l’aspetto ortopedico), rispettivamente l’inizio del lavoro non di primo mattino e la possibilità di intercalare delle pause (per l’aspetto virologico e l’intolleranza alla relativa cura). Limitatamente a questi due ambiti sono pertanto esigibili sia la continuazione del lavoro finora svolto sia un’altra attività idonea. Il problema di un cambiamento d’occupazione si pone invece essenzialmente sul piano psichico-sociale, per cui è evidente che sono stati il curante e lo psichiatra a escludere la possibilità di un cambiamento di occupazione, proprio perché la problematica si poneva nei rispettivi campi di competenza. Il dott. med. G.

era infatti lo psichiatra che visitava la paziente nell’ambito dell’esame pluridisciplinare. Dal canto suo, il curante sosteneva da tempo la paziente anche sul piano psicologico (vedi perizia SAM pag. 10, 4. paragrafo). Era propriamente questo ottimo rapporto tra paziente e medico curante, che permetteva allo psichiatra di non ritenere indicato un intervento psicoterapeutico o psichiatrico (perizia SAM pag. 15, 71 e 72). Questa constatazione e la relativa conclusione da parte dello psichiatra non fanno altro che accrescere il valore probatorio della valutazione fatta dal medico curante in merito alla questione del cambiamento di occupazione. Era infatti il curante a meglio conoscere il grado di sopportabilità psichica dell’istante dopo i numerosi anni di sostegno psicologico prestati.

d) Nell’evenienza, anche volendo prescindere dagli aspetti medici esposti in precedenza, pure in termini di esigibilità sociale non è dato concludere alla necessità di un cambiamento d’occupazione. Non va dimenticato che l’istante ha iniziato un’attività in proprio dopo una riformazione professionale

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iniziata molto tardi e conclusasi con successo nel 2001, dopo il subentrare di una lunga serie di fattori che le avevano impedito di acquisire conoscenze professionali specifiche. Non da ultimo anche in considerazione del tipo di patologia presentata, degli innumerevoli ricoveri ospedalieri, della prognosi per quanto riguarda l’affezione virale e degli impedimenti riscontrati sul lavoro è pertanto indubbio che le prospettive professionali dell’assicurata vengono al meglio salvaguardate nell’ambito dell’attività d’indipendente intrapresa. In termini medici e sociali non sono pertanto dati elementi che permettano di concludere alla necessità di una cambiamento d’occupazione.

Ne consegue che nell’attività finora svolta il grado d’impedimento del 50%

corrisponde pure al grado d’invalidità.

4. a) Del resto anche volendo concludere alla necessità di un cambiamento di occupazione, l’incidenza del danno alla salute sulla residua capacità lucrativa sarebbe lo stesso. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, per la determinazione del reddito ipotetico conseguibile dall’assicurata senza il danno alla salute (reddito da valida), occorre stabilire quanto la stessa guadagnerebbe - secondo il grado della verosimiglianza preponderante - quale persona sana (DTF 129 V 224 cons. 4.3.1 e riferimenti). Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute o comunque sul salario che l’assicurata avrebbe potuto conseguire in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile. Soltanto in circostanze particolari è dato scostarsi da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall’inchiesta svizzera sulla struttura salariale (ISS) edita dall’Ufficio federale di statistica. Ciò avviene, ad esempio, quando non si dispone d’informazioni sull’ultima attività professionale dell’assicurata (sentenza TF dell’11 aprile 2007, no. I 927/05 ed i numerosi riferimenti).

b) Nell’evenienza, la necessità di ricorrere a dei dati statistici non viene come tale messa in dubbio, essendosi la ricorrente messa in proprio da troppo poco tempo per poter disporre di dati concreti attendibili in merito al reddito conseguibile senza il danno alla salute. Nella determinazione del reddito da

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valida, in base alla tabella TA 1 dell’ISS sotto la voce 52 “vendita al dettaglio”, è nell’evenienza determinante il livello di formazione 2. Infatti, la ricorrente non solo dispone di una formazione specifica, ma ha pure un negozio in proprio con due dipendenti. Ne consegue che, accanto alla tipica attività appresa, l’istante è tenuta a gestire anche altre attività legate alla conduzione del negozio, a tenere delle registrazioni contabili anche se semplici, a dirigere e formare il personale ecc. Ne consegue che una catalogazione secondo il livello 3, come operato dall’ufficio convenuto, non può essere considerata corrispondere alle qualifiche professionali che la gestione del negozio comporta. Per questo Giudice, l’attività svolta corrisponde ad un livello di qualifica 2. In cifre, secondo la tabella TA1 dell’ISS riferita al 2004, voce 52, lo stipendio lordo mensile (40 ore settimanali) di una donna per attività qualificate e con funzioni dirigenziali (livello di qualifica 2) nel settore privato era di fr. 4'908.--. Poiché i dati si riferiscono ad un tempo di lavoro di 40 ore settimanali, mentre il tempo di lavoro medio del settore era nel 2004 di 41.9 ore settimanali, ne risulta un reddito annuo da valida di fr. 61'693.55 (fr. 4'908.-- :40 x 41.9 x 12) e, operando con il reddito conseguibile nel 2005, come proposto da controparte e tenendo in considerazione il relativo rincaro dell’1%, di fr.

62'161.80 (fr. 4908.-- : 40 x 41.8 x 1.01 x 12).

c) In un’attività conforme, l’abilità medico teorica sarebbe per i medici del SAM del 70%. Il reddito ipotetico da invalida va pure stabilito in base alla TA1 dell’ISS concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato, essendo solo in questo modo possibile garantire un uguale trattamento di tutti gli interessati (DTF 126 V 76 cons. 3b e riferimenti, 124 V 323 cons. 3b bb; DAS AI 1999 ni. 6 e 11 e 1998 ni. 8 e 15 nonché per i Grigioni sentenze non pubblicate del 21 febbraio 2003, no. I 750/02, 13 marzo 2003, no. I 103/02 e del 30 gennaio 2004, no. I 325/02). Concretamente, secondo la tabella TA1 dell’ISS riferita al 2004, lo stipendio lordo mensile (40 ore settimanali) di una donna per attività semplici e ripetitive (livello di qualifica 4) nel settore privato era di fr. 3'893.--. Anche qui i dati si riferiscono ad un tempo di lavoro di 40 ore settimanali, mentre il tempo di lavoro medio del settore è di 41.6 ore settimanali per cui risulta un reddito annuo per il 2004 di

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fr. 48'584.65. Tenendo in considerazione un incremento dei salari per il 2005 rispetto al 2004 dell’1%, per il 2005 risulta un reddito annuo di fr. 49'070.50, di cui il 70% corrisponde a fr. 34’009.25 nel 2004 e a fr. 34'349.35 nel 2005.

Operando la riduzione proposta del 10%, si ottiene un reddito ancora conseguibile da invalida pari a fr. 30'608.30 per il 2004 e fr. 30'914.50 per l’anno successivo. Dal raffronto dei redditi risulta per il 2004 un grado d’invalidità del 50.4% e per l’anno successivo del 50.27%, ciò che accorda all’assicurata il diritto ad una mezza rendita d’invalidità.

5. a) In conclusione, il ricorso è accolto, la decisione impugnata è annullata è alla ricorrente viene riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d’invalidità.

Giusta la perizia SAM, il danno alla salute persiste in ragione del 100% dalla fine di dicembre 2002 e del 50% dall’ottobre del 2003. In conformità all’art.

29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita d’invalidità nasce il più presto nel momento in cui l’assicurata è stata per un anno senza notevoli interruzioni incapace al lavoro per almeno il 40% in media. Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurata subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurata non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159). In casu, considerato il periodo di attesa di un anno (tutto il 2003), il diritto nasce dal 1. gennaio 2004, motivo per cui i rilevamenti salariali determinanti per il presente giudizio sono quelli riferiti al 2004, anche se il risultato non cambierebbe comunque.

b) In deroga all’art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata tra fr. 200.-- e fr. 1000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). Per questo all’ufficio convenuto vengono accollati fr. 700.-- di spese, mentre la ricorrente che vince la causa e che si è avvalsa della collaborazione di una consulente giuridica, il cui onorario rimane inferiore a quello di un

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rappresentante legale, ha diritto alla rifusione delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Il Tribunale decide:

1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. A X. viene riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d’invalidità a partire dal 1.

gennaio 2004, sulla base di un grado d’invalidità del 50%.

2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.--, il cui importo sarà versato dall’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3. L’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, versa a X. fr. 1'637.50 a titolo di ripetibili.

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