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nella vertenza di diritto amministrativo concernente sfruttamento delle forze idriche (deflussi residuali)

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U 10 4 e 5

1a Camera

SENTENZA

del 12 novembre 2010

nella vertenza di diritto amministrativo

concernente sfruttamento delle forze idriche (deflussi residuali) 1. La … SA (…) sfrutta la forza idroelettrica della Calancasca e della Moesa,

compresi i loro affluenti, in virtù di concessioni della durata di 80 anni e che verranno a scadenza nel 2041 e 2043. Il 16 febbraio 1993, il Governo del Cantone dei Grigioni affidava al Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste (DCTF) la conduzione della procedura di risanamento dei deflussi residuali per i corsi d’acqua del cantone. Infatti, con l’entrata in vigore il 1. novembre 1992 delle nuove disposizioni della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), si rendeva necessario un risanamento dei corsi d’acqua sensibilmente influenzati da prelievi. Il termine per l’adozione di misure in questo senso era inizialmente stato fissato a 15 anni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni e veniva poi prorogato fino al 31 dicembre 2012. In quest’ottica, nel 2003, su richiesta del DCTF, l’Ufficio per la natura e l’ambiente (UNA) allestiva una valutazione della situazione per le acque captate dalle … giusta le misure di risanamento oggetto dell’art. 80 cpv. 1 LPAc. Sei delle dieci captazioni non venivano dall’UNA ritenute meritevoli di risanamento, non presentando queste prese di acqua un potenziale sufficiente per disporre interventi di risanamento. Per le restanti quattro prese di Valbella, Isola, Curina e Ri de Buffalora, l’UNA definiva l’entità dei deflussi residuali essenziali dal profilo ecologico. Per la valutazione si faceva capo anche ai dati raccolti a suo tempo nell’ambito del progetto non realizzato della centrale di accumulazione stagionale Curciusa. Accanto alla problematica dei deflussi veniva pure analizzata la particolare situazione della Moesa a Cromaiò, dove avviene la restituzione dell’acqua da parte della centrale di Soazza I risultati contenuti nel rapporto del 24 marzo 2003

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dell’UNA quanto ai vantaggi ecologici e derivanti da una regolamentazione della dotazione potevano essere così riassunti:

Livello Corso d'acqua interessato

Vantaggio ecologico

nello spazio

idrico

Acqua residua secondo LPAc art.

31 cpv. 1

Regolamentazione di dotazione [l/s]

Inverno Estate Anno Punti QLPAc [l/s] [l/s] [l/s] [l/s]

Valbella Calancasca (Valbella) 263 57 / 134 60 60 60 Isola Moesa (Isola) 119 159 / 191 160 160 160 Soazza Moesa (Curina) 348 170 / 205 1701 1701 1701 Soazza Ri de Buffalora 34 50 / 50 50 1102 60 Soazza Moesa (Cromaiò)3 1210

Totale 440 500 450

1 Deflusso residuale; a causa dell'alto tasso d'infiltrazione del tratto di deflusso residuale presso Pian San Giacomo, la dotazione effettiva può superare i 170 l/s

2 Dotazione luglio/agosto: 110 l/s, negli altri mesi 50 l/s 3 Misura per la riduzione dei rapporti piena/secca

2. Chiamate a determinarsi sulle ripercussioni economiche delle portate di dotazione proposte dall’UNA, le … calcolavano una perdita di produzione di circa 19.3 mio. kWh pari all’8.1%, con il conseguente aumento dei costi di produzione del 9.6%. Gli effetti finanziari degli interventi proposti per ciascuna presa potevano essere succintamente rappresentati nel seguente modo:

Livello Corso d’acqua con prelievo

Q347 Portata di dotazione

Contenuto delle prestazioni

Perdita di produzione

[l/s] [l/s] [mio.

m3/a]

[kWh/m3] [mio.

kWh/a]

[%]

Valbell a

Calancasca (Valbella)

69 60 1.892 1.85 3.50 1.5

Isola Moesa (Isola) 226 160 5.046 0.90 4.54 1.9 Soazz

a

Moesa (Curina) (costante tutto l’anno)

251 170 5.361 1.60 8.58 3.6

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Soazz a

Ri de Buffalora (settembre – giugno)

28 50 1.300 1.60 2.09 0.9

Soazz a

Ri de Buffalora (luglio – agosto)

28 110 0.349 1.60 0.56 0.2

Totale 19.27 8.1

3. In seguito, lo studio … SRL esaminava le possibili misure per l’attenuazione dei rapporti piena/secca dopo la restituzione dell’acqua per scopi industriali alla Moesa presso Cromaiò. Per ridurre le fluttuazioni del livello delle acque e mitigare le differenze di temperatura, il rapporto proponeva tre varianti riguardanti la costruzione di uno, due o tre bacini di ritenzione mediante i quali avrebbe potuto essere restituita alla Moesa una quantità di acqua di circa 130'000 m3 temporaneamente trasferita e attutita. In questo modo sarebbe stato possibile ridurre le oscillazioni dello stato dell’acqua dovute alla piena e alla secca da circa 4 a 1. I costi preventivati di queste misure edilizie si aggiravano tra i 12 e i 14 mio. di franchi.

4. Sulla base degli accertamenti condotti, l’ufficio dell’energia e dei trasporti (UET) allestiva un rapporto di consultazione sulle misure di risanamento dei deflussi residuali, proponendo che le … fossero tenute a erigere -entro la fine del 2012 presso la stazione di prelievo di Curina - un dispositivo di dotazione, e da quel momento a dotare il corso d’acqua di una quantità d’acqua annua di 170 l/s per la restante durata della concessione. Veniva poi parimenti stabilito l’esaurimento delle misure di risanamento economicamente sostenibili giusta la LPAc.

5. In base alle risultanze della procedura di consultazione, l’UNA veniva incaricato di svolgere una valutazione ecologica di altre varianti. Nel rapporto rielaborato del 7 maggio 2009, veniva, in un primo tempo, analizzata la situazione in base alla quantità di acqua necessaria alla presa Curina per garantire alla Moesa un deflusso residuale di 170 l/s durante tutto l’anno.

Per la presa di Curina veniva allora proposta una dotazione di 170 l/s dal 1.

aprile al 31 agosto e la stessa quantità dal 1. settembre al 30 settembre - per quanto i rilievi nell’alveo fluviale fra la presa di Curina e la sorgente di acqua

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freatica a Andrana venissero rimossi meccanicamente - e di 230 l/s per il periodo al 1. ottobre al 31 marzo. Questa misura corrispondeva ad un quantitativo di dotazione di 6.30 mio. m3 e arrecava pertanto un pregiudizio tale ai diritti acquisiti di sfruttamento delle acque delle … da giustificare il versamento di un’indennità. Per questo, in un secondo tempo, l’UNA veniva incaricato di progettare un regime di dotazione ottimale dal profilo ecologico sulla base di una dotazione di soli 4.734 mio. m3, corrispondente a una perdita di utile per le … del 5.08%. Il risultato dell’indagine era oggetto di una nuova rielaborazione del precedente rapporto il 3 agosto 2009. Le perdite di produzione e di reddito per ogni variante di dotazione della presa Curina venivano dall’UET riassunte nella seguente rappresentazione grafica:

Variant e di dotazio- ne

Regolamentazione di dotazione Perdite di produzio

ne

Diminuzi one dei ricavi Inverno Estate Anno Volume di

deflusso

[l/s] [l/s] [l/s] [mio. m3/a] [%] [%]

1 170 170 170 5.365 3.59 5.35

2 230 170 200 6.312 4.23 6.25

3a1 variabile2 variabile3 150 4.734 3.17 5.08 3b4 variabile5 variabile6 150 4.734 3.17 5.08

1 Scenario di dotazione per l'ottenimento di un risanamento ittico con un volume di deflusso annuo prefissato di 4.734 mio. m3 (secondo la cifra 10.3.3, lett. b del rapporto di risanamento dell'UNA)

2 Dotazione ottobre/novembre: da 230 a 350 l/s, media 290 l/s; dotazione da dicembre a marzo: 200 l/s 3 Dotazione da aprile a settembre: da 0 a 150 l/s, media 70.5 l/s

4 Scenario di dotazione per l'ottenimento di un risanamento naturalistico e paesaggistico con un volume di deflusso annuo prefissato di 4.734 mio. m3 (secondo la cifra 10.3.3, lett. c del rapporto di risanamento dell'UNA) 5 Dotazione ottobre: 70 l/s; dotazione da novembre a marzo: 0 l/s

6 Dotazione aprile/maggio: da 100 a 350 l/s, media 150 l/s; dotazione da giugno a agosto: 450 l/s; dotazione settembre: 70 l/s

6. Il 6 agosto 2009 l’UNA allestiva infine il rapporto sulle misure di risanamento giusta l’art. 80 cpv. 2 LPAc. Per i prelievi dalla Moesa, per ragioni di priorità veniva proposta la rinuncia a un ulteriore risanamento delle prese Isola e Curina. Per contro si imponeva l’eventuale ricollocamento della dotazione invernale suggerita quale misura giusta l’art. 80 cpv. 1 LPAc qualora non fosse possibile conseguire gli obiettivi di risanamento ittico che ci si erano precedentemente proposti. Per le captazioni dalla Calancasca, non sottostando queste acque o territori a un risanamento di massima priorità,

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l’UNA raccomandava di rinunciare ad un ulteriore risanamento della presa Valbella, poiché per migliorare in modo duraturo il bilancio idrologico della zona golenale Pian de Alné sarebbero indispensabili dotazioni da dieci a venti volte superiori a quanto necessario per conseguire gli obiettivi di risanamento ittico giusta l’art. 80 cpv. 1 LPAc.

7. Dopo aver nuovamente sentiti i comuni interessati dalle concessioni, le organizzazioni ambientaliste, gli uffici cantonali e federali competenti e le …, in data 24 novembre 2009 il Governo del Cantone dei Grigioni decretava le seguenti misure di risanamento:

“1.(a) In virtù dell'art. 80 cpv. 1 LPAc la … SA sono tenute ad allestire, entro la fine del 2012 presso il punto di captazione dell'acqua a Curina, un dispositivo di dotazione e da quel momento a garantire dotazioni d'acqua pari a un volume di deflusso annuo di 4.734 mio. m3 secondo la seguente regolamentazione:

da ottobre a novembre: da 230 a 350 l/s, media 290 l/s da dicembre a marzo: 200 l/s

da aprile a settembre: da 0 a 150 l/s, media 70.5 l/s

(b) Inoltre la … SA devono rimuovere meccanicamente i rilievi nell'alveo del fiume fra la presa Curina e la sorgente di acqua freatica Andrana.

(c) La … SA sono tenute a svolgere un monitoraggio di 5 anni secondo le indicazioni dell'Ufficio per la natura e l'ambiente e dell'Ufficio per la caccia e la pesca. Il risultato del monitoraggio va sottoposto al Governo sotto forma di un rapporto. Per quanto il monitoraggio provi l'esigenza di una ridistribuzione delle portate di dotazione, gli uffici specialistici formulano una relativa richiesta al Governo. L'entità del volume di deflusso annuo di 4.734 mio. m3 resta invariata.

2. Per quanto riguarda i propri prelievi d'acqua la … SA vengono sollevate da un obbligo di risanamento secondo l'art. 80 cpv. 2 LPAc.”

Nel proprio decreto il Governo cantonale respingeva le censure in merito a presunti vizi procedurali e inutili ritardi sollevate dalle organizzazioni ambientaliste nell’ambito della procedura di consultazione, sostenendo la necessità di operare in armonia con la Confederazione e gli altri cantoni.

Anche la rinuncia al risanamento di corsi d’acqua con un valore ecologico

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inferiore a favore di quelli con maggiore rilevanza ecologica corrisponderebbe a quanto consigliato dai competenti uffici federali. Il modus operandi scelto si conformerebbe alle risultanze della perizia 1. ottobre 2007 del dott. iur. … e non darebbe adito a critiche anche in termini di solerzia e di priorità delle scelte operate. La rinuncia a misure edilizie volte a ridurre le piene si sarebbe imposta poiché la sola disposizione di questo tipo di misure quale risanamento dei deflussi residuali, pur detenendo il maggior potenziale ecologico, non sarebbe stata accettata dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Per questo il concetto relativo alla rinaturalizzazione di ampi tratti dei fiumi di valle avrebbe dovuto essere rielaborato. Anche la fattibilità di interventi edilizi a riduzione delle piene in coincidenza della restituzione d'acqua a Cromaiò, con la costruzione di un bacino di ritenuta delle piene, sarebbe entrata in conflitto con la tutela delle golene e delle acque freatiche e dal lato dei costi avrebbe prodotto, con un investimento stimato tra i 12 e i 14 mio. di franchi, considerevoli rischi finanziari. Per questi motivi, in assonanza a quanto sostenuto anche dall'UFAM, il Governo avrebbe rinunciato alla misura di risanamento. Per la portata di dotazione della presa Curina, il Governo riteneva di potersi avvalere degli accertamenti condotti per il progetto Curciusa. Poiché la misura richiesta (minimo di deflusso residuale corrente di 170 l/s durante il semestre estivo e 230 l/s durante quello invernale) avrebbe comportato una diminuzione dei ricavi delle … del 6.25%, e quindi oltre la fascia tra il 2 e il 5% che non darebbe diritto ad indennità, e ponderando, accanto all’interesse ittico, anche l’interesse pubblico ad un approvvigionamento energetico sufficiente ed a un mantenimento dei posti di lavoro in regioni periferiche, l’autorità cantonale riteneva opportuno disporre un deflusso annuo di 4'734 mio. m3, pari ad una perdita di produzione del 3.17%, ovvero una misura che non superasse una riduzione del ricavo di oltre il 5%, con un monitoraggio della popolazione ittica sull’arco di 5 anni. Evidentemente con la scelta di una dotazione con un volume di deflusso annuo di 4.734 mio. m3 non sarebbe dato conseguire i miglioramenti ecologici che si potrebbero invece ottenere con portate di dotazione di 170 l/s nel semestre estivo e di 230 l/s nel semestre invernale, la soluzione andrebbe però intesa come una normativa di transizione atta a

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coprire il periodo fino alla scadenza delle attuali concessioni negli anni 2041 e 2043.

Riguardo alle misure giusta l’art. 80 cpv. 2 LPAc, il Governo confermava la volontà di voler concentrare gli interventi di risanamento a determinate prese - anziché agire con una, dal punto di vista della proporzionalità, onerosa procedura comprendente tutti i bacini imbriferi - e tramite le portate di dotazione. Dopo un’analisi della concreta situazione, riteneva di poter rinunciare nell’evenienza a simili misure, poiché lungo la Moesa e la Calancasca non vi sarebbero captazioni di acqua al cui risanamento andrebbe data la massima priorità, fermo restando che la scelta delle priorità effettuate dall’UNA non darebbe adito a critiche. Un coordinamento tra le misure di risanamento dei deflussi residuali e la licenza di spurgo, come voluto delle organizzazioni ambientaliste, non sarebbe imperativo per cui una modifica della licenza di spurgo potrebbe avvenire senza pregiudizio anche in altra sede.

8. Tramite tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 8 gennaio 2010 dai comuni A. (U 10 4) e B. (U 10 5) veniva postulato limitatamente al punto 1a e subordinatamente al punto 1c l’annullamento del decreto governativo. In sostanza i ricorrenti ritenevano che le misure proposte nel decreto governativo - anziché tenere conto, accanto ai diritti acquisiti delle …, anche degli interessi economici dei concedenti, in particolare dei proventi a loro spettanti - avrebbero pregiudicato notevolmente la situazione dei comuni concedenti. Per questi ultimi l’aumentata portata di dotazione decisa (punto 1a del dispositivo del decreto 24 novembre 2009) non comporterebbe alcun vantaggio ecologico tangibile per la zona toccata, in quanto gli obbiettivi che le autorità cantonali si sarebbero prefissi potrebbero essere raggiunti solo tramite una dotazione tale da rendere inimmaginabile l’intervento di risanamento sotto il profilo della sua sostenibilità della LPAc. La permeabilità del terreno e l’ampiezza del bacino in zona Andrana porterebbero solo, nel caso di una restituzione, ad una dispersione di acqua con influsso negativo sui terreni circostanti. In termini finanziari, in base ai calcoli eseguiti dai comuni le misure avrebbero per conseguenza in un primo tempo una diminuzione dei canoni d’acqua a

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partire dal 2011 di fr. 35'500.-- per A. e di fr. 11'800.-- per B. ed in seguito, a partire dal 2015, di fr. 39'000.-- per l’uno e di fr. 13'000.-- per l’altro comune.

Le entrate fiscali corrisposte dalle … diminuirebbero poi di circa fr. 25'000.-- per A. e di fr. 10'000.-- per … oltre agli scapiti dovuti ad una minor quota parte di energia di partecipazione conseguente alla minor produzione e alla diminuzione del valore di mercato della concessione stessa in caso di rinnovo o assegnazione dei diritti sulle acque ad un’altra società idroelettrica.

9. Nella propria presa di posizione il Governo dei Grigioni chiedeva la reiezione dei ricorsi. Gli scapiti finanziari che le misure di risanamento comporterebbero per i comuni concessionari andrebbero interamente a loro carico, trattandosi di un caso d’applicazione della normativa federale in vigore. In quanto istituzione pubblica, i comuni non potrebbero poi far valere una violazione dei loro diritti acquisiti e l’intervento non avrebbe carattere espropriativo. Le misure di risanamento decretate per il pianoro di Pian San Giacomo sarebbero state prese in base a quanto contenuto nel rapporto sull’impatto ambientale allestito a suo tempo per il progetto Curciusa. L’UNA sarebbe stato pertanto perfettamente a conoscenza dei dati tecnici e idrologici del tratto di fiume in oggetto allorquando avrebbe proposto le misure concrete da intraprendere. La possibilità di un pregiudizio per i terreni agricoli circostanti, dopo una dotazione, a seguito della permeabilità del terreno in detta zona non sarebbe stata intravista però da nessuno.

10. Dal canto loro le …, contrariamente al parere dei comuni ricorrenti, ritenevano che le misure proposte, grazie soprattutto ad un aumento della capienza estiva della Moesa nei pressi della distesa di Pian San Giacomo, fossero proprie ad apportare degli indubbi benefici dal profilo della natura e del paesaggio. Anche se sotto l’aspetto ittico, l’utilità della misura potrebbe apparire meno evidente, non sussisterebbero comunque validi motivi per desistere dalle misure di risanamento proposte.

11. Nella presa di posizione sulle istanze promosse dai due comuni concedenti, la … (qui di seguito dette semplicemente organizzazioni ambientaliste) chiedevano la reiezione dei ricorsi. Prima di prendere materialmente

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posizione sui ricorsi, veniva ribadita la richiesta di calcolare lo scapito finanziario subito dalle … sulla base della media dei ricavi degli ultimi dieci anni. Infatti, i dati elaborati dal Governo cantonale sarebbero troppo ridotti rispetto a quanto effettivamente ricavato dalla ditta giusta le cifre apparse sulla stampa locale. Per il resto, i ricorrenti non sostanzierebbero meglio quali sarebbero i negativi influssi della misura di risanamento sui terreni circostanti. Che la misura non apporti benefici di rilievo dal profilo ittico sarebbe indubbio, per la salvaguardia di tale aspetto ecologico occorrerebbe aumentare il volume dell’acqua da restituire e inoltre verificare la situazione presso altre prese. In ogni caso, l’incertezza sugli esiti concreti degli interventi non potrebbe giustificare la richiesta dei ricorrenti di rinunciare a qualsiasi misura di risanamento. In qualità di istituzioni pubbliche, i comuni non sarebbero detentori di diritti acquisiti e non potrebbero vantare neppure dei diritti di risarcimento per le misure in oggetto. In questo senso, anche i contratti di concessione stipulati non permetterebbero di concludere alla garanzia di un determinato tornaconto finanziario. In ogni caso, le misure di risanamento prese in virtù dell’art. 80 cpv. 1 LPAc dovrebbero essere esigibili per la ditta titolare della concessione e non certo per i comuni concedenti e quelli riguardanti il secondo capoverso dello stesso articolo troverebbero la loro giustificazione nell’interesse pubblico alla misura dal profilo ecologico, interesse che decisamente andrebbe reputato prevalere su mere considerazioni di carattere economico. Con l’aumento dei canoni d’acqua decisi di recente dal parlamento federale, gli scompensi addotti dai comuni verrebbero poi in ogni caso ampiamente compensati.

12. L’Ufficio federale dell’energia (UFE) reputava conforme allo spirito della normativa sulla protezione delle acque l’intervento decretato dal Governo dei Grigioni che avrebbe rinunciato al risanamento di corsi d’acqua di minor valore a favore di un corso d’acqua d’importanza superiore dal punto di vista ecologico. Dal profilo energetico, considerato il nuovo orientamento della politica energetica della Confederazione, che attribuirebbe un ruolo essenziale alle energie rinnovabili, e l’obiettivo quantitativo introdotto con la nuova legge sull’energia (LEne), che prevederebbe entro il 2030 un aumento della produzione di energia elettrica proveniente da centrali

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idroelettriche di almeno 2'000 GWh rispetto al livello del 2000, comprese le perdite di produzione dovute all’applicazione delle disposizioni sui deflussi residuali, la decisione cantonale terrebbe adeguatamente conto di tutti gli interessi in gioco e meriterebbe conferma.

13. Gli altri convocati rinunciavano a prendere materialmente posizione sui ricorsi.

14. Mentre il comune B. rinunciava a replicare, il comune A. si riconfermava essenzialmente nelle proprie precedenti allegazioni e proposte, contestando energicamente qualsivoglia relazione - e quindi possibile compensazione - tra l’aumento dei canoni d’acqua e le misure di risanamento qui in discussione, come sostenuto dalle organizzazioni ambientaliste determinatesi sui due ricorsi.

15. Nella propria duplica il Governo cantonale confermava l’erroneità della pretesa compensazione tra l’aumento dei canoni d’acqua e gli svantaggi derivanti ai comuni concedenti dalle misure di risanamento giusta l’art. 80 LPAc, non essendo questa la volontà del legislatore federale. In data 23 novembre 2009, il parlamento federale si sarebbe infatti opposto alla proposta formulata da una minoranza di far beneficiare dell’aumento dei canoni d’acqua solo quei cantoni che avrebbero risanato entro i termini imposti dalla normativa sulla protezione delle acque i loro corsi d’acqua, regolando i deflussi residuali.

16. Dal canto loro, le organizzazioni ambientaliste insistevano in sede di duplica sull’esistenza di una relazione causale tra l’aumento dei canoni d’acqua e le modifiche delle condizioni quadro nel frattempo intervenute in materia di sfruttamento delle forze idriche. Tra queste nuove condizioni quadro andrebbero annoverati indubbiamente anche i risanamenti giusta l’art. 80 LPAc.

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Considerando in diritto:

1. a) Le due procedure oggetto di ricorso riguardano lo stesso tema e i due comuni ricorrenti propongono le stesse argomentazioni e giungono ad identiche conclusioni. Per questo, facendo uso della facoltà prevista dall’art.

6 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa (LGA) - il quale prevede che nell'interesse di un'efficace evasione, l'autorità possa unire in un unico oggetto le procedure, in caso di istanze inoltrate separatamente - questo Giudice considera opportuna la riunione dei ricorsi ni. U 10 4 e U 10 5 e l’evasione delle controversie mediante un’unica sentenza.

b) E’ controversa la legittimità delle misure di risanamento decretate dal Governo cantonale in applicazione dell’art. 80 LPAc, misure che per i comuni ricorrenti sarebbero ingiustificate e lesive dei loro interessi finanziari.

c) La legittimazione dei comuni è data in quanto questi hanno ceduto separatamente i diritti sulle acque della Moesa per la centrale Isola - Spina e Pian San Giacomo - Soazza alle … mediante i contratti di concessione in parola nel 1953 e 1956 (vedi sentenza del Tribunale federale 2P.195/2004 del 25 maggio 2005). Con la definizione di una determinata portata di dotazione per la presa Curina, la possibilità di captazione delle … viene conseguentemente ridotta e i comuni concedenti subiscono per questo fatto delle perdite finanziarie dirette, come la diminuzione dei canoni d’acqua, e indirette, come le perdite fiscali. In questo senso, le misure di risanamento decise in virtù dell’art. 80 cpv. 1 LPAc pregiudicano gli interessi economici dei comuni concedenti per cui gli stessi sono legittimati ad impugnare il provvedimento in oggetto.

2. a) Mentre la concessionaria di un diritto di utilizzazione sulle acque ha la possibilità di appellarsi ai propri diritti acquisiti per difendersi da quelle che essa considera come inammissibili ingerenze in applicazione dell’art. 80 cpv.

1 LPAc, i comuni concedenti non beneficiano di tale prerogativa e quindi se la misura di risanamento decretata è conforme al diritto, essi sono tenuti a sopportarne le conseguenze anche finanziarie senza alcuna possibilità di

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indennizzo. Infatti, in qualità di enti pubblici i comuni non possono appellarsi alla violazione di diritti acquisiti come i privati (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a edizione, marginale 1008). Anche dalla legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI), i comuni non possono dedurre diritti a loro favore. I vari tipi di risarcimento previsti per la collettività pubblica in caso di appropriazione forzata o di espropriazione da parte della Confederazione non contemplano la presente fattispecie.

Nell’ambito della parallela procedura U 10 6 promossa dalle associazioni ambientaliste in vista dell’ottenimento di dotazioni superiori a quelle decise e per tre prese, il Tribunale amministrativo ha confermato l’entità dell’ingerenza decisa dal Governo retico nel senso di una dotazione per Curina pari a 230 fino a 350 l/s per una media di 290 l/s da ottobre a novembre, a 200 l/s da dicembre a marzo e a 0 fino a 150 l/s, media 70.5 l/s, da aprile a settembre.

b) Nella propria decisione (U 10 6 cons. 6f), questo Giudice respingeva le richieste di più dotazioni e di portata superiore a quanto deciso in seguito anche ad una ponderazione dei contrapposti interessi in gioco.

Ponderazione che del resto era già stata effettuata anche dal Governo cantonale nel decreto impugnato. Nell’ambito di tale esame sono stati tenuti in debita considerazione gli interessi economici dei comuni concedenti e le particolarità delle regioni toccate dalla misura. Non è pertanto dato ritenere che gli scapiti economici che derivano ai due comuni ricorrenti dalla dotazione decisa non siano stati debitamente presi in considerazione.

c) Nei propri ricorsi, i comuni chiedono la rinuncia a misure come la dotazione a favore di altri tipi di intervento, come ad esempio la rivitalizzazione dei siti.

Non è contestato che nell’ambito delle misure di risanamento giusta l’art. 80 cpv. 1 LPAc entrino in considerazione anche altri provvedimenti che le sole dotazioni. Del resto nell’evenienza veniva analizzata la possibilità di misure edilizie per l’attenuazione dei rapporti piena/secca dopo la restituzione dell’acqua per scopi industriali alla Moesa presso Cromaiò, la rimozione di detriti dal letto del fiume presso Andrana, la costruzione di una rampa per i pesci a Valbella ecc.. Lo stesso Governo cantonale stanziava contributi pari

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a fr. 90'000.-- a favore del Comune A. e di fr. 480'000.-- al Comune di C. (cfr.

decreto governativo del 23 giugno 2009, prot. no. 619, e decreto governativo del 27 ottobre 2009, prot. no. 1044) per la rinaturalizzazione della Calancasca in zona Pian de Alné e questo nota bene nel corso della presente procedura. In questo senso, il decreto impugnato non collide minimamente con la possibilità di condurre parallele procedure di risanamento o comunque di adottare altre misure di intervento. Nell’ambito della procedura retta dall’art. 80 cpv. 1 LPAc però l’adozione di semplici interventi di rivitalizzazione come proposto in sede di ricorso è improponibile.

Come riconosciuto anche dalla dottrina (Maurus Eckert, Rechtliche Aspekte der Sicherung angemessener Restwassermengen, Diss. Zurigo 2002, pag.

151), le dotazioni di acqua sono le misure prioritarie nell’ambito del risanamento. Del resto, anche gli organi federali richiamavano al cantone la necessità di ricorrere propriamente a questo tipo di misure. Nella propria presa di posizione, l’UFAM dichiarava esplicitamente che non avrebbe mai accettato la sola disposizione di misure edilizie quale risanamento, ma che riteneva necessario agire sulle dotazioni di acqua. In questo senso, la pretesa che le misure di risanamento giusta l’art. 80 cpv. 1 LPAc facciano astrazione di dotazioni è estranea agli scopi che la normativa federale persegue e va pertanto respinta.

d) Per i comuni la misura decretata non apporterebbe alcun vantaggio ecologico alla tratta toccata dalla dotazione. Inoltre, la permeabilità del terreno e l’ampiezza del bacino in zona Andrana porterebbero solo ad una dispersione di acqua con influsso negativo sui terreni coltivi circostanti.

Giusta la valutazione fatta dall’UNA (vedi relazione iniziale sulle misure di risanamento giusta l’art. 80 cpv. 1 LPAc del 24 marzo 2003), garantendo alla presa Curina una dotazione di 170 l/s sarebbe stato possibile ottenere fra il punto di prelievo e Pian San Giacomo un deflusso d’acqua continuo atto a soddisfare anche gli aspetti ittici, compresa la libera migrazione di pesci.

Poiché il punto più critico in termini di deflusso era considerata la zona prima della sorgente di acqua freatica a Andrana, punto dove il fiume registra infiltrazioni a tratti considerevoli, l’UNA riteneva che se in detto punto il deflusso avesse raggiunto 170 l/s lo stato del deflusso sarebbe stato

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rispettato lungo tutta la tratta. La possibilità di ricreare una fauna ittica, soprattutto con la trota, grazie all’idoneità di tale parte del fiume per la fregola, avevano fatto cadere la scelta di risanamento su questa tratta della Moesa. Del resto gli interessi ittici sono sempre stati ritenuti prioritari nelle scelte delle misure in base all’art. 80 cpv. 1 LPAc (rapporto UNA del 3 agosto 2009, pag. 27). E’ vero che dopo il ridimensionamento per motivi di inesigibilità economica della portata di dotazione inizialmente prevista e l’ottimizzazione del regime di questa nuova più ridotta portata di dotazione proposta dall’UNA, il nuovo regime, pur perseguendo gli stessi scopi, lasciava alcune incertezze sull’effetto delle misure dal profilo ittico. Per questo veniva imposto il monitoraggio durante cinque anni dello sviluppo della popolazione ittica e la rimozione dei rilievi nell’alveo del fiume tra la presa Curina e la sorgente di acqua freatica ad Andrana. La prima di queste misure permetterà di eventualmente modificare l’obiettivo di risanamento a favore di esigenze paesaggistiche e naturalistiche qualora non fosse possibile raggiungere lo scopo perseguito inizialmente, ovvero il miglioramento della fauna ittica. In quest’ottica, anche con la riduzione della portata di dotazione l’obiettivo della misura restava principalmente la salvaguardia di interessi ittici (acque di riproduzione) e, secondariamente, paesaggistici. La pretesa stando alla quale con la misura non sarebbe conseguibile alcun obiettivo di salvaguardia ambientale va pertanto respinta.

e) Per la valutazione della situazione dei deflussi della Moesa lungo la piana di Pian San Giacomo e per la situazione della falda freatica presso Andrana, l’UNA ha operato i propri calcoli sul regime ottimale delle acque in base ai dati tecnici contenuti nella relazione sull’impatto ambientale fatta allestire negli anni ’90 in vista della costruzione della centrale ad accumulazione Curciusa. Motivi per dubitare della validità di questi dati in relazione alla situazione dei deflussi della Moesa lungo la piana di Pian San Giacomo e per la situazione della falda freatica presso Andrana non ve ne sono. Che la zona prima della sorgente di acqua freatica a Andrana registri infiltrazioni a tratti considerevoli è stato appurato e tenuto in considerazione anche dall’UNA nella propria elaborazione delle ottimali portate di dotazione, per cui non vi è motivo per considerare che la misura abbia fatto astrazione di un

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dato determinante che avrebbe comportato un diverso giudizio. Del resto, i comuni non sono in grado di meglio comprovare le supposizioni contenute nei ricorsi, soprattutto per quanto concerne la pretesa infiltrazione di acqua e il conseguente pregiudizio per i fondi limitrofi, per cui non vi sono elementi che lascerebbero apparire come errata la valutazione operata.

3. a) La questione di sapere se con l’aumento dei canoni d’acqua a seguito delle modifiche delle condizioni quadro nel frattempo intervenute in materia di sfruttamento delle forze idriche, tra le quali per le organizzazioni ambientaliste andrebbero annoverati anche i risanamenti giusta l’art. 80 LPAc, si volesse o meno operare una certa compensazione reale con le relative perdite subite dall’ente pubblico è a questo punto di carattere essenzialmente teorico. Infatti, i comuni concedenti sono tenuti a sopportare il pregiudizio loro derivante dalla corretta applicazione dell’art. 80 cpv. 1 LPAc senza alcuna possibilità di indennizzo. In questo senso che il pregiudizio sia o meno in parte compensabile con l’aumento dei canoni d’acqua non è determinante. Evidentemente però, se lo scapito economico subito dai comuni concedenti fosse in parte compensato dall’aumento dei canoni d’acqua, gli interessi finanziari dei ricorrenti verrebbero proporzionatamente ridotti.

b) Il canone idraulico o d’acqua è un tributo pubblico dovuto per l’utilizzazione speciale di un corso d’acqua pubblico, accordata mediante concessione: è la contropartita versata all’ente pubblico concedente per l’ottenimento di vantaggi particolari risultanti dalla messa a disposizione di un bene pubblico (RDAT I-1998 pag. 559). I cantoni sono legittimati ad adeguare i loro canoni entro i limiti stabiliti dalla legislazione federale all’art. 49 LUFI. Come giustamente ricordato dal Governo cantonale, nell’ambito dei dibattiti parlamentari del 2009, era stata bocciata a larga maggioranza dal Consiglio Nazionale la proposta di concedere l’aumento del canone solo ai cantoni che avessero adottate le misure di risanamento tenor l’art. 80 cpv. 1 LPAc entro il 2012 (FF 2009 marginale 1865). Non è pertanto dato considerare che il recente aumento del canone massimo deciso a livello federale (in

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vigore dal 1. gennaio 2011) voglia in qualche modo compensare anche le perdite subite dai comuni dall’applicazione dell’art. 80 cpv. 1 LPAc.

4. In seguito alle considerazioni che precedono, i ricorsi sono respinti. I due comuni ricorrenti sono tenuti a sopportare le spese occasionate dal procedimento. Infatti, giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA, la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. L’esito della controversia giustifica pure l’assegnazione delle ripetibili (art. 78 cpv. 1 LGA) a favore della concessionaria che è ricorsa alla collaborazione di due rappresentanti legali e alle associazioni ambientaliste pure patrocinate da un avvocato (STA R 06 107A, 108A e 109A). Per contro il Governo non ha diritto alle ripetibili, avendo agito nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA). Per quanto riguarda la nota d’onorario introdotta dalle …, dalla stessa va dedotto il supplemento per valore litigioso. Infatti, un simile supplemento è ammissibile solo se la causa è di natura patrimoniale. Per costante prassi del Tribunale federale e come recentemente confermato anche dal Tribunale amministrativo (STA U 09 100), le controversie di diritto pubblico in materia edilizia e di protezione dell’ambiente non sono di natura patrimoniale (cfr.

STF 1C_338/2007 del 24 aprile 2008, cons. 5). Per il resto, la tariffa oraria di fr. 270.-- si situa entro il limite superiore di quanto previsto all’art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sull'onorario degli avvocati (OOA) e non dà pertanto adito a critiche. Ne consegue che l’importo dovuto a titolo di ripetibili, che comprende le spese forfetarie di fr. 1'400.--, l’onorario di fr. 30'105.-- e l’IVA del 7.6% viene in questa sede confermato. Di questa indennità, i due comuni ricorrenti sono tenuti a corrispondere la metà. Dal canto loro le associazioni ambientaliste non hanno introdotto una nota d’onorario, anche se nello scritto del 9 settembre 2010 il legale quantifica il proprio impiego di tempo in 57 ore di lavoro per tutte e tre le procedure di ricorso (U 10 4, 5 e 6). Questo Giudice considera allora equo quantificare l’indennità complessiva a titolo di ripetibili a fr. 18'000.-- (IVA compresa). Ritenuto che nel procedimento U 10 6 le associazioni ambientaliste soccombono, mentre in questo procedimento che include due ricorsi il loro petito trova accoglienza, l’indennità a cui esse hanno diritto ammonta a fr. 9'000.--.

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Il Tribunale decide:

1. I ricorsi sono respinti.

2. Vengono prelevate

- una tassa di Stato di fr. 15'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 1'074.--

totale fr. 16'074.--

il cui importo sarà versato per metà dal Comune A. e per l’altra metà da quello B., entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3. Il Comune A. e quello B. versano in totale fr. 16’950.-- (IVA compresa) alla

… SA (convenuta) e in totale fr. 9'000.-- (IVA compresa) alle associazioni (convocate 1) a titolo di ripetibili.

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