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COMUNE DI FUSCALDO. (Provincia di Cosenza)

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PUBBLICAZIONE DAL 20/06/2008 AL 09/07/2008

COMUNE DI FUSCALDO

(Provincia di Cosenza)

SETTORE TERZO – SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Via Domenico Sansoni, 21 – 87024 Fuscaldo (CS)

Telefono 0982/89796 – Fax 0982/393116 - Indirizzo e-mail ufficioragioneria@comune.fuscaldo.cs.it

C C C A A A P P P I I I T T T O O O L L L A A A T T T O O O S S S P P P E E E C C C I I I A A A L L L E E E D D D O O O N N N E E E R R R I I I

P P P E E E R R R

L LA L A A C C C O ON O N N C C C E ES E S SS S SI I IO O O N N N E E E D D D E E E L L L S S SE E ER R R V V V I IZ I Z ZI I IO O O

D D D I I I

A A A C C C C C C E E E R R R T T T A A A M M M E E E N N N T T T O O O E E E R R R I I I S S S C C C O O O S S S S S S I I I O O O N N N E E E C C C O O O A A A T T T T T T I I I V V V A A A D D D E E E L L L L L L A A A T T T A A A S S S S S S A A A O O O C C C C C C U U U P P P A A A Z ZI Z I IO O ON N NE E E S S SP P PA A A Z ZI Z I I E E E D D D A A A R R R E EE E E E P P P U UB U B B B B B L LI L I IC C C H H H E E E

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e.s.m.ed.i.)

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ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

E’ oggetto del presente capitolato la gestione, con decorrenza dalla stipula contrattuale, del servi- zio di accertamento e riscossione dell’accertato in materia di tassa occupazione spazi ed aree pub- bliche.

Resta esclusa dalla concessione la gestione della riscossione spontanea; il Comune continua a ge- stire direttamente i versamenti spontanei. Per riscossione spontanea si intende quella che non de- riva da inadempimento del debitore .

ART. 2 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio di cui all’art. 1 è affidata in concessione.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi, inerenti il servizio suddetto, previsti dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Concessionario dovrà risultare iscritto all’albo dei soggetti privati, abilitati ad effettuare il servi- zio di gestione della pubblicità e delle pubbliche affissioni, istituito presso il Ministero delle Finan- ze come previsto dall’art. 53, comma 3, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.

ART. 3 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEL REGOLAMENTO

Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le dispo- sizioni di legge concernenti la materia della Tosap come disciplinate dal D.Lgs. 507/93, nonché le disposizioni contenute nei regolamenti comunali.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione avrà la durata di tre anni, naturali successivi e continui, decorrenti dal 1° giorno del mese seguente alla sottoscrizione del contratto di concessione.

ART. 5 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE

Il Concessionario incorre nella decadenza anticipata della concessione nei seguenti casi:

1. per la cancellazione dall’albo (art. 11 D.M. 289/2000);

2. per non aver iniziato il servizio alla data fissata;

3. per inosservanza degli obblighi previsti dall’atto di affidamento e dal relativo capitolato d’oneri;

4. per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l’effettuazione del servizio;

5. per aver commesso irregolarità o violazione degli obblighi contrattuali nella gestione dei tributi ;

6. per aver ceduto a terzi il contratto;

7. per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applica- zione dei contratti collettivi.

8. Per ritardi in genere nella realizzazione del progetto

Resta stabilito che la concessione si intende risoluta di diritto , senza obbligo di pagamento da par- te del Comune di alcuna indennità, qualora nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l’oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.

La sospensione dell’iscrizione nell’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997, avviene per le ragioni indicate nell’art. 12 del D.M. 289/2000.

La decadenza o la sospensione possono essere richieste dall’Ente locale interessato o, d’ufficio, dal- la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze (art. 13 comma 2 e art. 12 comma 2 del D.M. 289/2000).

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La cancellazione o la sospensione dall’albo e la decadenza dalle gestioni sono disposte con prov- vedimento della commissione di cui all’art. 53 comma 2 del D.Lgs. 446/1997, previa contestazione degli addebiti (art. 15 D.M. 289/2000).

Il gestore decaduto cessa, con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento, dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure accertamento e riscossione. Allo scopo il Comune diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore atti- vità inerente il servizio e procede all’immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso (art. 14 D.M.

289/2000).

La cancellazione, la sospensione dall’albo e la decadenza dalla gestione non attribuiscono al gesto- re alcun diritto ad indennizzo.

La sospensione dall’albo inibisce la partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi, ma non comporta decadenza dalla gestione in atto (art. 12 comma 3 D.M. 289/2000).

In caso di decadenza anticipata , il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo con l’obbligo di versare all’Ente gli importi accertati e riscossi fino alla data di decadenza .

ART. 6 - RISCOSSIONE E GESTIONE DEI VERSAMENTI

Il servizio viene affidato al Concessionario per le sole attività di accertamento e riscossione dell’accertato sulle materie in oggetto . Le attività di accertamento si riferiscono alle annualità con decorrenza dalla stipula contrattuale . Per la gestione dei servizi, il Concessionario è remunerato dall’aggio risultante dall’aggiudicazione (a lordo di IVA e di ogni altro eventuale onere di legge ), da calcolarsi sull’ammontare lordo complessivamente accertato e riscosso (ovvero a titolo di tribu- to sanzione e interessi) in merito a quanto indicato nell’art.1 del presente capitolato speciale d’oneri.

Il Concessionario non vanta alcuna pretesa sui proventi comunali da riscossione spontanea dei tri- buti oggetti della presente concessione .

In stretta applicazione della normativa, in caso di adozione di provvedimento di rimborso , pre- vio sgravio, la Concessionaria dovrà restituire l’aggio trattenuto in quanto non dovuto . In caso di adozione del provvedimento di rimborso , entro giorni trenta il Concessionario restituisce gli importi in detrazione .

Il Concessionario deve presentare un progetto finalizzato a fronteggiare l’evasione mediante una capillare attività di monitoraggio del territorio. In rate trimestrali posticipate, ovvero con scadenza 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio, il Concessionario versa alla Tesoreria Comunale l’ammontare delle riscossioni del trimestre precedente, al netto dell’aggio contrattuale.

L’affidamento sarà aggiudicato all’impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più van- taggiosa ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. a), b), c) del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163.

ART. 7 - VERSAMENTI TARDIVI

Per il tardivo versamento delle somme dovute dal concessionario si applica un’indennità di mora al tasso legale di interesse ed è fatta salvo il diritto dell’Ente di risolvere anticipatamente il rappor- to contrattuale.

Il Comune avrà pieno diritto di rivalersi sulla cauzione per la competenza del rateo scoperto. In tal caso, la reintegrazione della cauzione dovrà essere effettuata dal Concessionario, pena la decaden- za dell’appalto, entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.

ART. 8 - CAUZIONE

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell’adempimento degli oneri ed obbli- ghi, in particolare patrimoniali, derivanti dall’affidamento in concessione del servizio oggetto del presente capitolato d’oneri, specificato all’art.1, il Concessionario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza

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assicurativa di importo pari ad € 50.000,00 a copertura di eventuali danni connessi ad inadempi- menti .

La cauzione definitiva è svincolata al termine della concessione.

ART. 9 - VARIAZIONI DI TARIFFA

Il Concessionario non può apportare variazioni alle tariffe deliberate dall’Amministrazione Comu- nale o disposte dalla legge.

Qualora durante l’appalto si dovessero apportare variazioni alle tariffe, l’aggio resta invariato.

ART. 10 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto Servi- zio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario con il presente capitolato si obbliga:

 ad applicare il D.Lgs. 507/93 e tutte le altre disposizioni legislative vigenti;

 ad applicare il vigente regolamento per l’applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

 a ricevere gli eventuali reclami degli utenti provvedendo a soddisfarne le richieste e a tra- smettere la corrispondenza intercorsa all’Amministrazione Comunale;

 a predisporre le controdeduzioni agli eventuali ricorsi presentati dagli utenti;

 a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà di ese- guire e fornire al Comune stesso tutte le notizie e i dati che saranno richiesti;

 a tenere aggiornata la banca dati relativa alle occupazioni permanenti;

 a provvedere, per il tramite di personale abilitato, a fornire all’utenza chiarimenti riguar- danti la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

 alla manutenzione degli impianti in modo da garantirne la conservazione e funzionalità;

 a denunciare al Comune, per l’adozione dei provvedimenti di competenza, chiunque con- travvenga alle vigenti disposizioni del regolamento comunale in materia di TOSAP;

 a seguire tutte le direttive fornite dal Comune appaltante;

 a rispettare tutte le disposizioni previste dal presente capitolato e dal bando di gara

 partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio , previa autorizzaizone del Co- mune ed in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contri- buenti in materia e tenerne informato periodicamente il Comune;

 condurre entro dodici mesi dalla data dell’affidamento della Concessione un censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili e costruire ed aggiornare periodicamente un ar- chivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune al termine di ogni anno;

 adempiere oltre che a tutte le prestazioni, alle prescrizioni di cui al presente Capitolato ed agli oneri assunti con il progetto presentato in sede di gara.

Il Concessionario in caso di contenzioso con terzi garantisce la piena tutela legale e solleva l’Ente da ogni responsabilità patrimoniale conseguente.

Il Concessionario così subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi . ART.12 - PERSONALE

Il Concessionario, prima dell’inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il personale incari- cato per l’espletamento del servizio ed indicarne i successivi cambiamenti, che dovranno avere il consenso dell’Amministrazione Comunale.

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Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del Concessionario e potrà essere sostituito, per comprovati motivi, su richiesta dell’Amministrazione Comunale.

Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal Co- mune.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessiona- rio ed i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l’Amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.

ART.13 - SPORTELLO PER IL RICEVIMENTO DEL PUBBLICO

Per tutta la durata della gestione, il Concessionario dovrà tenere aperto, nel territorio del Comune medesimo, un ufficio o recapito decorosamente arredato ed attrezzato, dotato di idonee risorse umane e strumentazioni.

L’ufficio dovrà essere aperto al pubblico per un tempo adeguato, dettato dalle esigenze dei contri- buenti e dell’utenza, in ogni caso con orari da concordare con l’Amministrazione Comunale.

Sarà compito del Concessionario approntare tutto quanto necessario al funzionamento dell’ufficio ed al completo soddisfacimento del contribuente.

ART. 14 - STAMPATI E BOLLETTARI

Il Concessionario deve farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese la gestione di tutti gli stampati, registri e quanto altro necessario all’espletamento del servizio, ivi compreso l’obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.

Per esigenze meccanografiche il Concessionario potrà eseguire, presso sedi centrali o periferiche, l’elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica.

Detta modulistica dovrà essere visionata e approvata dall’Ente prima della distribuzione ai con- tribuenti, e non potrà essere modificata se non previa autorizzazione dell’Ente.

Ogni attività assunta dal concessionario deve essere preventivamente autorizzata dal Comune . ART. 15 - CONSERVAZIONE ATTI

I provvedimenti di accertamento devono essere preventivamente sottoposti alla valutazione dell’ufficio tributi per gli opportuni controlli e conservazione nell’archivio comunale.

Entro il 30 gennaio di ciascun anno il Concessionario deve redigere un rendiconto dei proventi dell’anno precedente e consegnarlo all’Ente.

La relativa documentazione sarà conservata dal depositario, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell’ultima operazione.

ART. 16 - RESPONSABILITA’ DEL SERVIZIO

Dal giorno dell’effettivo inizio della gestione delle attività in oggetto, il Concessionario terrà com- pletamente sollevata e indenne l’Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall’assunta concessione. L’amministrazione co- munale potrà svolgere in ogni momento attività di controllo in merito all’operato della Concessio- naria e successive attività di accertamento posti in essere .

ART. 17 - DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

La Concessionaria, in applicazione di quanto previsto dall’art. 52, comma 6 del d.lgs. 446 del 15/12/1997, è facultata a fare ricorso, oltre che ai ruoli esattoriali, alla ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/10/1910 n. 639, e a valersi dell’ufficiale di riscossione istituito con la L. 265 del 22/11/2002 ed è a carico della Concessionaria che ha eseguito gli accertamenti ogni onere conse- guente alla procedura esecutiva, anche dopo la scadenza della concessione relativamente agli atti

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notificati entro il periodo di gestione.

La concessionaria alla scadenza contrattuale è obbligata alla consegna al Comune degli atti relativi alla gestione effettuata, nonché alla consegna dell’elencazione delle procedure di riscossione coat- tiva iniziata, o da iniziare, relativamente alle imposte accertate per atti notificati o azioni intraprese in sede esecutiva, che è obbligata a proseguire fino a recupero effettuato o all’acclarata inesigibilità delle imposte ed accessori dovuti dagli utenti morosi.

E’ prevista la eventuale gestione stralcio per atti di accertamento e/o rettifica da riemettere dopo la scadenza contrattuale, dietro espressa richiesta e motivazione del Concessionario.

ART. 18 - VIGILANZA E CONTROLLI

L’Amministrazione Comunale ha il potere, per il tramite dei propri uffici, di ogni forma di control- lo e di esame di atti inerenti il servizio svolto dal Concessionario. ll dirigente del Settore Economi- co Finanziario o altro funzionario, all’uopo delegato dallo stesso, avrà sempre libero accesso negli uffici o recapiti e potrà esaminare gli atti di gestione per controllare l’andamento della medesima.

Il Concessionario dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ri- tenuto opportuno anche in relazione all’entità ed alla regolarità delle riscossioni.

ART. 19 - ESENZIONI - RIDUZIONI

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dalla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dai Re- golamenti comunali.

L’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, e con apposito atto deliberativo può prevedere esenzioni o riduzioni per particolari fattispecie nel rispetto delle norme vigenti, in tal caso, nulla è dovuto al Concessionario per il minore introito derivante.

ART. 20 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto né la cessione del contratto a terzi.

ART. 21 - GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI

E’ fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie nell’espletamento dell’incarico, applicando la disciplina in materia prevista dalla d.lgs. 196/2003.

Il Concessionario del servizio assume l’incarico di responsabile del trattamento dei dati.

ART. 22 – ASSISTENZA

Il concessionario è tenuto a prestare al Comune l’assistenza prevista dal disposto di cui alla lett. d) comma 1 dell’art. 10 della legge 448/01 e a prestare a richiesta dello stesso comune servizi e forni- ture, previa o successiva integrazione contrattuale.

Il Concessionario resta inoltre obbligato a prestare assistenza al Comune anche dopo la scadenza contrattuale, in ogni stato e grado di giudizio, in caso di contenzioso amministrativo e civile riferi- to alle imposte e tasse accertate durante il periodo di propria gestione

ART. 23 - NORME GENERALI

Il contratto d’appalto non è cedibile da parte della Società, in alcun caso e titolo, in tutto ed in par- te. Nel caso la cessione avesse comunque luogo essa resterà priva di effetto alcuno per l’Ente e co- stituirà in ogni caso clausola di risoluzione.

E’ fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla sca- denza della concessione che non siano relative al proseguimento della riscossione coattiva in rela- zione agli accertamenti notificati entro il termine della scadenza del contratto. Tutte le spese ine-

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renti e/o conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato, nonché quel- le del personale, del materiale di cancelleria e delle tasse, sono a carico del Concessionario.

Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Paola ( CS ) .

Tutto quanto non previsto dal presente capitolato s’intende disciplinato dal Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni, dal codice civile nonché dalle norme contenute nella legge 27 luglio 2000 n. 212, ove applicabili.

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Rag. Giuseppe Gamba

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