PROCEDURA APERTA IN AMBITO COMUNITARIO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 35 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’APPALTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – IN VAPRIO D’ADDA (MI) – EX AREA FABBRICA TESSILE TAVAZZANI COMPRESA TRA PIAZZA TRIESTE, VIALE VITTORIA, VIA S. NICOLO’ E VIA DON MOLETTA. (GARA N° 18/2018) CIG 7708350BA4
CHIARIMENTI
Domanda n. 1
Quale è la temperatura d’ingresso e quella di uscita dello scambiatore di calore indicato nel Computo Metrico Estimativo impianti meccanici, alla pag. 7, voce 37/425 Art. M.043?
Risposta n. 1
I dati richiesti si desumono dall’elaborato WT188K03 a pag. 6/32 cap. 1.2.3. della Relazione di calcolo Impianti Meccanici a corredo del progetto esecutivo.
Domanda n. 2
In riferimento al criterio b.3, in coerenza con il DM 11/10/2017, le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti possono essere dimostrate attraverso le seguenti opzioni?
- dichiarazione ambientale di prodotto di tipo III (EPD);
- certificazione di prodotto come Remade in Italy, FSC, Marchio Ecolabel
- una dichiarazione ambientale autodichiarata validata da Ente Terzo conforme alla ISO 14021.
Inoltre, qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, si può presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un Organismo di Ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto, procedendo in tale caso ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere, col contestuale rilascio di tutta la documentazione richiesta alla Stazione Appaltante?
Risposta n. 2
Il criterio b.3 indicato nel disciplinare di gara riguarda il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto così come indicato all’art. 95 comma 6 punto b e ribadito nelle Linee guida n.2 ANAC.
Peraltro, come indicato al comma 2 dell’art. 69 del Codice, le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti (da intendersi, nella fattispecie, equivalenti all’Ecolabel UE).
Di conseguenza, ai fini dell’acquisizione del punteggio, sarà onere del concorrente dimostrare per ogni prodotto privo di etichettatura Ecolabel UE il possesso di requisiti equivalenti a quelli della etichettatura Ecolabel UE, mediante apposita scheda che riporti la descrizione generale del prodotto stesso e che ne indichi le caratteristiche fisiche, i marchi, le etichettature ambientali e le certificazioni (es. EPD o DAP, ecc.) attestanti che si tratti di materiali riciclati o ecocompatibili.