Tiziana Amodeo
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E TRUST DI PROTEZIONE 1. TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI: STRUMENTI DI PROTEZIONE
L’ordinamento giuridico italiano si pone l’obiettivo della tutela dei soggetti deboli con tre strumenti: l’interdizione, l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno.
E’ noto che l’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2004 n. 6, attraverso l’introduzione di nuove norme artt. 404-‐ 413; la nuova disciplina modifica gli istituti dell’interdizione ed inabilitazione.
L’amministrazione di sostegno rispetto agli strumenti di interdizione ed inabilitazione costituisce un’importante novità: esso è un istituto nuovo e profondamente diverso da quelli dell’interdizione ed inabilitazione, che tende a valorizzare e promuovere l’autonomia residua della persona senza emarginare o escludere1.
Annosa e dibattuta questione è quella legata all’ambito applicativo del nuovo istituto rispetto all’interdizione o inabilitazione; la scelta inizialmente era basata sul grado di infermità del soggetto ovvero sul grado di coinvolgimento del soggetto debole nella concreta attuazione dei propri interessi, sancendo che in mancanza di autodeterminazione del soggetto la strada obbligata fosse quella della misura interdittiva.
Del resto gli orientamenti affermatisi recentemente tendono a mutare prospettiva e ritengono che: sia preferibile l’amministrazione di sostegno in ragione della duttilità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze del soggetto da proteggere, ed ancora in ragione della sua maggiore flessibilità, essendo caratterizzato da una procedura semplice e meno gravosa economicamente rispetto alla procedura dell’interdizione2.
Queste considerazioni portano alla conclusione che l’interdizione sia una misura residuale, tuttavia a volte necessaria, evidenziando come la giurisprudenza vuole che la scelta tra le misure resti ancorata al caso concreto3.
1 L’amministrazione di sostengo è conforme alla convenzione di New York 13.12.2006 sui diritti dei disabili, ratificata in Italia con legge 3.3.2009 n. 18, che riconosce l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere proprie scelte, prefigurando misure di protezione adatte e proporzionate che devono essere applicate per il più breve tempo possibile, con l’obbligo di verifica costante e concreta dell’attualità dei presupposti.
2 Cassazione civile sez. I 24 luglio 2009 n. 9628: nel giudizio di interdizione il giudice di merito nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell’art. 418 c.c. per applicare l’amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al GT, deve considerare che rispetto all’interdizione l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso grado di infermità o impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, potendo il giudice graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere attività negoziale per sé pregiudizievole.
3 Corte Costituzionale 9.12.2005 n. 440: la disciplina inserita nella legge n.6 del 2004 affida al giudice il compito di individuare l’istituto che garantisca all’incapace la tutela più adeguata alla fattispecie, e limiti nella minor misura possibile la sua capacità … commento di Rita Russo in Famiglia e diritto n. 12/2009 (pagg. 1086).
Il ragionamento della Corte fonda il proprio convincimento nel fatto che la nuova disciplina è stata anteposta nel codice civile a quella dell’interdizione, proprio a voler significare l’assoluto rilievo del principio di progressività nella tutela delle persone fragili.
Il giudice, nell’attribuire i poteri all’amministratore, deve operare eliminando (attraverso il potere della rappresentanza) ovvero attenuando (assistenza) solo quella parte di capacità di agire che se fosse libera di esplicarsi sarebbe dannosa per il soggetto agente4.
La legge n.112/2016 ha completato il quadro degli strumenti protettivi in favore di soggetti deboli5.
Tra le modalità di intervento predisposte in favore di soggetti deboli dalla citata legge emerge la figura del trust “familiare”, nonché la costituzione di vincoli di destinazione6 e di fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, anche a favore di associazioni non lucrative.
Il trust è uno strumento che consente di intraprendere percorsi individualizzati volti alla cura della persona con disabilità e del suo patrimonio; esso è un negozio programmatico che si plasma di volta in volta piegandosi alle esigenze di vita delle persone, alle diverse situazioni sociali e mediche, e garantisce un progetto di vita legato al presente ma proiettato al futuro7. L’istituzione di un trust diretto alla protezione di un soggetto debole persegue lo scopo di affidare, invece di attribuirlo al soggetto debole, al trustee un determinato bene, i cui redditi saranno destinati al mantenimento e sostegno del soggetto debole stesso8.
Il disponente può variamente regolare i poteri sia attraverso disposizioni dell’atto istitutivo che possono riservare determinate facoltà al disponente, sia attraverso la nomina di un guardiano, sia attraverso lettere di desiderio, sia attraverso la previsione di un collegio di trustees9.
4 L’amministratore si affianca all’incapace, decide insieme al beneficiario, deve essere rispettoso della sua autonomia, prevedendo che prima di decidere qualunque atto nell’interesse del beneficiario ne parli con lo stesso e se questi non è d’accordo ne informi il giudice (art. 410 1 e 2 comma c.c.).
5 Il 22 giugno 2016 è stata emanata la legge dedicata al dopo di noi ovvero disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare; la legge tende alla creazione di un progetto di vita del soggetto debole anche durante l’esistenza dei genitori, con il coinvolgimento della famiglia ed il rispetto della volontà del disabile ove possibile.
6 Il vincolo di destinazione non è un fenomeno gestorio, ma è un vincolo reale che si pone si certi beni ma che deve accedere ad un negozio: trust, donazione, vendita o altro.
7 Il progetto di vita andrà indicato nell’atto istitutivo del trust: è obbligatorio indicare i soggetti coinvolti e le obbligazioni giuridiche di natura fiduciaria che si assume il trustee nell’accettare il programma di vita in favore del soggetto debole dopo la scomparsa dei genitori.
8 L’atto istitutivo potrebbe prevedere che, in caso di necessità, il trustee possa alienare il bene per sostituirlo con altro bene, che ad esempio assicuri un reddito superiore, oppure destinare il ricavato dell’alienazione ai bisogni immediati del soggetto debole. Del pari, potrà prevedere che il reddito spetti al disabile finchè viva, e dopo la morte, sia attribuito ad altri beneficiari.
9 CONDO’, La figura del trustee, Trusts e attività fiduciarie, 2007, 228: Il trustee è titolare dei beni, le obbligazioni del trustee sono nei confronti dei beneficiari; egli non può trarre vantaggi personali dal trust, deve improntare la sua condotta alla massima buona fede, deve tenere i beni del trust distinti dai propri e fornire i rendiconti. I suoi poteri possono essere determinati dal disponente secondo il caso concreto.
In pratica, anche se i beni del disponente sono costituiti in trust e la proprietà è trasferita al trustee, essi sono vincolati alla realizzazione del programma prefissato dal disponente nell’atto istitutivo e restano indifferenti alle vicende personali del trustee.
I Giudici Tutelari negli ultimi anni hanno manifestato particolare sensibilità verso l’utilizzo del trust in favore di soggetti deboli, prevedendone l’impiego anche nell’ambito delle amministrazioni di sostegno10.
2. AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E COMPATIBILITA’ CON IL TRUST FAMILIARE
Il legislatore ha predisposto una nuova forma di tutela dei soggetti deboli, che non investa solo aspetti patrimoniali, spingendosi verso la protezione totale della persona. Una protezione giuridica di un soggetto debole deve potersi esprimere attraverso la massima valorizzazione della persona e delle sue potenzialità11.
La legge n. 6/2004 ha previsto che ads possa essere nominata un’organizzazione no profit, ad esempio un’operativa sociale, ed è questo il ponte tra questa figura e quella del trust protettivo.
Il trust nella prospettiva di protezione dei soggetti deboli, integra un programma esistenziale, che tenendo conto delle inclinazioni ed aspirazioni del beneficiario continua a garantirgli nel tempo le condizioni di vita godute fino a quel momento, assolvendo oltre che finalità protettive e conservative, compiti di promozione e sviluppo della persona12.
Attraverso il trust i genitori possono riservare una parte del patrimonio al soddisfacimento delle esigenze del proprio figlio disabile13.
Il trust è strumento duttile in grado di garantire tutela ai soggetti vulnerabili: nel trust con scopi sociali il patrimonio destinato al soggetto viene trasferito al trustee e vincolato allo scopo ovvero alle cure del soggetto debole, mentre nel caso del tutore o curatore non vi è trasferimento di beni ma solo gestione14.
10 Tribunale di Firenze GT 8.4.2014-‐ tribunale di Genova, GT 14.3.2006-‐ Tribunale di Bologna GT 12.6.2013: casi in cui il GT ha ritenuto che il trust sia strumento utile alla protezione e tutela dei soggetti deboli attraverso al cura e la gestione dei loro patrimoni.
11 La scelta dell’ads (art. 408 c.c.) avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona da tutelare; l’ads può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della sua eventuale infermità, attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata; tuttavia la scelta non è vincolante per il giudice che potrà valutare un altro interesse scegliendo una persona diversa.
Primo criterio di scelta è la cura della persona.
12 E’ certo che il – dopo di noi-‐ va costruito durante la vita dei genitori, protagonisti del cammino verso l’autonomia del figlio e della creazione di un sistema di protezione che serva a rafforzare le autonomie esistenti o a crearne di nuove laddove ne siano i requisiti e le potenzialità, sistema che prescinde dalla loro presenza fisica essendo destinato a perdurare oltre la loro esistenza.
13 Molte famiglie hanno altri figli, dunque hanno interesse a soddisfare le esigenze del figlio più debole, attribuendo i beni agli altri figli ma vincolandone la destinazione ovvero attraverso il meccanismo della segregazione patrimoniale.
14 Cassazione 2006 n. 13584 sottolinea l’alternatività degli strumenti: il legislatore ha creato uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, ciò non esclude che in presenza di patologie gravi possa farsi ricorso all’uno o all’altro istituto a seconda delle esigenze concrete con l’avvertenza che l’interdizione ha carattere residuale.
E’ noto che il tema del trust si accompagna a quello dell’abuso del diritto15, tuttavia al fine di evitare che una simile etichetta delle singole figure possa mortificare l’autonomia negoziale delle parti la giurisprudenza qualifica non abusive le seguenti fattispecie: trust protettivo-‐ in favore di soggetti deboli, avente finalità di amministrazione e impiego di beni indicati in testamento per far fronte al mantenimento di soggetti con disabilità; trust protettivo-‐ in favore di soggetti minori di età16.
Il connubio tra trust e amministrazione di sostegno può costituire una soluzione ottimale di tutela di soggetti deboli: i due istituti hanno in comune la caratteristica della duttilità, che permette loro di modellarsi in modo differente ed efficace a seconda delle situazioni concrete, e dei bisogni speciali di soggetti vulnerabili, in ragione anche dell’evolversi nel tempo delle situazioni.
Trust negozio privatistico e amministrazione di sostegno, misura legale di protezione, diventano istituti complementari, che mirano alla tutela di persone prive di autonomia completandosi a vicenda; gli stessi si caratterizzano per due elementi: la cura del patrimonio e la cura della persona17.
Non si può escludere che la veste di trustee sia rivestita dallo stesso amministratore di sostegno, evitando in tal modo interferenza di soggetti diversi18.
Accogliere l’istituto del trust per la tutela delle persone con disabilità significa garantire in favore di soggetti meritevoli di protezione speciale che il “progetto di vita” e di cura della persona iniziato dai genitori in ambito familiare possa continuare anche oltre la vita degli stessi, in un’ottica solidaristica che bada al presente proiettandosi al futuro, coinvolgendo soggetti e strutture appositamente selezionate e dedicate allo scopo.
3. CAPACITA’ DI AGIRE DEI SOGGETTI DEBOLI: LIMITAZIONI ALLA CAPACITA’ DI TESTARE
15 La magistratura penale definisce il trust come negozio con causa tipica, lecita e neutra rispetto alle ulteriori finalità, che è quella di trasferire i beni al trustee, unico soggetto titolare dei beni di gestione ed amministrazione dei beni, al contempo privando il disponente degli originari poteri di godimento e controllo che aveva come proprietario; tuttavia è strumento che si può prestare a finalità elusive, quali quella di nascondere i beni alla disponibilità dei creditori, per questo è necessario individuarne elementi caratterizzanti.
16 Il GT può autorizzare l’istituzione di un trust nel quale trasferire beni di proprietà di un minore in quanto il trust è strumento ammissibile ed efficace per salvaguardare il patrimonio del minore sottraendo detti beni alla garanzia generica (Tribunale di Sassuolo 2008).
17 PALAZZO A., Autonomia privata e trust protettivi, 2003: Può infatti verificarsi una suddivisione di compiti tra trustee ed amministratore di sostegno: attribuendo al primo l’amministrazione dei beni ed al secondo l’emanazione di provvedimenti necessari alla cura della persona. All’amministratore di sostegno può essere attribuita una funzione di controllo sull’operato del trustee, rivestendo funzione di guardiano, con eventuale potere di revoca del trustee medesimo.
18 Tribunale di Milano 2013 ha autorizzato l’amministratore di sostengo ad istituire un trust per tutelare una madre affetta dal vizio da gioco-‐ patologia compulsiva-‐ il trust è finalizzato alla conservazione del patrimonio vincolato alla gestione e cura della famiglia;
Tribunale di Genova 2006 ha previsto l’apertura di amministrazione di sostegno a favore di persona malata di Alzaheimer autorizzando l’istituzione di un trust con lo scopo di tutelare sia il beneficiario sia l’unico figlio disabile, provvedendo alla trasmissione del patrimonio da destinarsi alle cure del figlio invalido.
La ratio della legge n. 6/2004 richiede che nella tutela della persona priva in tutto o in parte di autonomia vi sia la minore limitazione possibile della capacità di agire; ciò può anche significare la non necessità, dunque l’inopportunità, della misura giudiziale di protezione.
Coerente con questa logica è l’inciso della norma art. 404 ove afferma che “ la persona priva in tutto o in parte di autonomia – può – e non deve – essere assistita da un amministratore di sostegno.
Tale interpretazione è coerente con il dettato costituzionale che ammette la limitazione della capacità e l’istituzione di rapporti di soggezione tra privati solo laddove sia necessario e funzionale al superamento di ostacoli di fatto che impediscono al soggetto lo svolgimento della sua personalità (artt. 2 e 3 Cost.)19.
Dunque, si esortano gli Stati membri ad attivare misure di protezione in favore di soggetti deboli solo se strettamente necessarie rispetto alle esigenze di tutela della persona non autonoma20.
Il principio di sussidiarietà verticale muove nell’ottica del “progetto di sostegno” delle persona con disabilità, il fine è quello di continuare l’attività domiciliare intrapresa: da qui la figura dinamica del giudice tutelare che interagisce con i servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e nell’assistenza della persona21.
Alla luce del citato principio di sussidiarietà è pacifica l’opinione dottrinale e giurisprudenziale che vede operare detto principio anche in chiave orizzontale, ovvero nel senso di contenere la limitazione della capacità di agire dei soggetti deboli solo in casi di assoluta necessità in vista della tutela del soggetto.
Non è infatti condivisibile l’idea che all’attivazione della misura di protezione corrisponda una necessaria limitazione della capacità di agire del soggetto; invero così è per l’interdizione o inabilitazione.
Per l’amministrazione di sostegno l’art. 409 c.c. prevede che il soggetto conservi la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o necessaria dell’amministratore di sostegno, o un’assistenza facoltativa rispetto agli atti indicati dal GT nel decreto; misure di protezione effettive che creano tutela senza togliere capacità.
La ratio della normativa sembrerebbe suggerire che il giudice deve privilegiare questo tipo di provvedimenti senza influire sulla capacità del soggetto da tutelare; siffatta configurazione sarebbe possibile solo in presenza di impossibilità di provvedere ai propri interessi del
19Tali principi sono in linea con la Convenzione adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite new York 2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18/2009, che ha posto il problema della capacità di agire come un problema di uguaglianza non solo formale, pertanto è indubbio l’obbligo posto a carico degli Stati membri di adottare misure appropriate per far sì che persone con disabilità possano accedere agli ausili di cui necessitano per l’esercizio della propria capacità di agire.
20 Tra le forme alternative di assistenza sono comprese le possibilità dei membri della famiglia, delle autorità pubbliche o altri strumenti di assistenza.
21 L’art. 344 c.c. conferisce al GT ampio potere di chiedere assistenza agli organi della p.a. ed agli enti che corrispondono alle sue funzioni, potendo individuare l’organo competente alla presa in carico della persona ed a precisarne i compiti di assistenza e protezione (Dell’Oro-‐ Pazè-‐ Trentanovi).
soggetto discendente da impedimento fisico, potendo solo così non svilire il principio di minore limitazione possibile della capacità di agire del soggetto stesso.
E’ significativo che l’art. 409 c.c., che lascia intendere come la rappresentanza può non essere esclusiva e l’assistenza non necessaria, disciplini al secondo comma un’ipotesi di capacità del beneficiario che è concorrente con i poteri di rappresentanza ed assistenza dell’ads.
Si potrebbe anche configurare l’ipotesi di un particolare tipo di assistenza appunto detta
“facoltativa”: nel caso di atti in cui il beneficiario chieda di essere “assistito” o accompagnato dall’ads a garanzia dei propri interessi e per la sicurezza del terzo22.
Le potenzialità applicative dell’amministrazione di sostegno non incapacitante nulla tolgono al fatto che, anche quando il decreto di nomina non incida sulla capacità di agire del beneficiario, il GT deve porsi il problema della gravosità della misura di protezione, nell’ottica della sussidiarietà delle misure di protezione.
I principi di protezione, autonomia e solidarietà, devono essere sottoposti al controllo del giudice tutelare.
Anche il requisito della “necessità” è espressione di quello della sussidiarietà23: è ad esempio il caso di un soggetto con disabilità psichica, che tuttavia non necessita di misure istituzionalizzate di sostegno, essendovi già detto sostegno in ambito familiare; ed ancora, in altra situazione simile il GT ha autorizzato l’ads all’istituzione di un trust a favore del beneficiario, nonché ai conferimenti provenienti da successione ereditaria, ritenendo che detti strumenti privatistici rafforzino la tutela del soggetto vulnerabile senza comprimerne le autonomie, ovvero rafforzando la tutela del patrimonio senza dover ridurre la capacità di agire del beneficiario24.
Altra prassi invalsa in giurisprudenza è quella di conferire all’ads compiti di nuncius rispetto alla volontà del beneficiario per sopperire ad infermità fisiche che impediscano al beneficiario la manifestazione della volontà, senza che l’ads abbia alcun potere di determinare il contenuto dell’atto da compiere25
La figura di ads-‐ nuncius potrebbe essere utile per il caso di autorizzazione o rifiuto al trattamento medico sanitario da parte di soggetto capace di autodeterminarsi, tuttavia con assoluta incapacità fisica, oppure per far si che le volontà espresse quando il soggetto è
22 In tema ad esempio di assistenza volontaria ex lege 3.2.1975 n. 18 che dà la possibilità ai ciechi di essere assistiti su espressa richiesta e nei limiti indicati dagli stessi per determinati atti ovvero nella redazione di atti scritti da parte di incaricati di fiducia.
23 Tribunale di Vercelli 16.10.2015: L’anziano consapevole ed adeguatamente assistito non necessita di ads. Con nota di Cendon – diversi sono i provvedimenti che hanno valorizzato il requisito della necessità nell’ottica della sussidiarietà: il GT rigetta l’attivazione della misura di protezione di ads quando lo spazio di vita della persona (scuola famiglia ed esperienze lavorative9 è assiduamente vigilato da varie figure di riferimento concludendo che la protezione familiare e sociale goduta dal soggetto rendo insussistenti, in relazione agli interessi concreti da tutelare, i presupposti per qualsivoglia misura di protezione.
24 Tribunale di Bologna 11.5.2009, in Corr. Merito,2009, con nota di Bartoli.
25 Tribunale di Catania, 29.6.2006, ha nominato ads la madre del beneficiario affetto da tetra paresi spastica, al fine di apporre la firma in calce ai negozi giuridici che richiedano forma scritta, prevedendo l’autorizzazione solo per gli atti di straordinaria amministrazione al solo fine di controllare l’effettiva volontà del beneficiario.
capace dei scegliere, siano rispettate nel caso di sopravvenuta incapacità; in quest’ultimo caso l’unico limite sarebbe quello dell’attualità delle condizioni che richiedono l’apertura dell’amministrazione di sostegno26
Tutelare gli interessi del soggetto debole, creando attorno al soggetto stesso una rete di protezione, non significa sacrificarne totalmente la capacità di agire, a volte è sufficiente un controllo blando della stessa, posto in essere attraverso istituti e misure che risultino idonei a fornire la necessarie tutela del soggetto e del suo patrimonio, senza dover necessariamente eliderne ogni forma di espressione o di autodeterminazione.
L’art. 409 c.c. afferma che il beneficiario conserva capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’ads.
L’art. 411 c.c. prevede che il GT nel provvedimento di nomina di ads può disporre che determinati effetti o limitazioni o decadenze previste dalla legge per l’interdetto o inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno avuto riguardo all’interesse dello stesso.
E’ giusto pertanto concludere affermando che il beneficiario ha legittimazione a testare validamente-‐ diversamente da quanto accade per il minore o per l’interdetto-‐ salvo che questa legittimazione sia esclusa dal GT espressamente nel decreto di nomina di ads ovvero a mezzo di atti successivi.
E’ bene ricordare che la capacità di testare costituisce una estrinsecazione della capacità di agire, essendo il negozio di ultima volontà espressione di autonomia privata, ne consegue che è incapace di testare colui che è incapace di agire, pertanto nel caso del soggetto meritevole di protezione attraverso l’istituto dell’amministrazione di sostegno detta capacità non può essere esclusa in assoluto e preventivamente, per tutte le ragioni finora espresse in materia, pertanto detta capacità dovrà essere oggetto di attenta valutazione avendo di mira all’interesse in concreto da tutelare del soggetto vulnerabile.
Alla luce dei rilievi che precedono è evidente che la previsione dell’art. 591 n. 2 c.c. possa chiedere tutela anche nel regime dell’amministrazione di sostegno ove il beneficiario non sia solo impedito fisicamente ma anche incapace di agire a causa di patologia invalidante o di altro stato morboso, che sarà oggetto di apposito accertamento27.
Giova ricordare che in simili casi il ministero del difensore è da ritenersi necessario in quanto l’emanando provvedimento incide fortemente sulla capacità di agire del soggetto debole, limitandola fortemente, dovendo invero ritenersi che la difesa tecnica è necessaria quando il
26 Cassazione 2012 n. 23707: è esclusa la possibilità di nomina preventiva dell’ads per ipotesi in cui il soggetto si trovi in stato di incapacità, essendo possibile soltanto che avvenga una designazione preventiva della persona scelta come ads ex art. 408 c.c. che operi solo nel caso del verificarsi dello stato di incapacità.
27 Tribunale di Varese, decreto del 19.10.2011: nel caso di specie la capacità di testare della beneficia dna deve essere esclusa in applicazione dell’art. 591 n. 2 c.c. applicato all’amministrazione di sostegno in forza dell’art. 411 c.c. rispondendo tale limitazione all’interesse del beneficiario, sul presupposto che manchi la capacità di agire del soggetto, così come accertato nel contraddittorio, anche alla presenza del difensore del soggetto vulnerabile.
decreto che il GT intende emettere incida sui diritti fondamentali dell’individuo attraverso effetti, limitazioni o decadenze analoghe a quelle previste per gli interdetti o inabilitati, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di difesa e contraddittorio28.
Non è corretto ritenere che l’estensione all’amministrazione di sostegno delle limitazioni previste per gli interdetti possa far ritenere che sia necessario ripiegare verso l’applicazione delle misure interdittive tout court, così facendo si svilirebbe l’istituto stesso dell’amministrazione di sostegno, che per sua stessa natura e struttura è adeguato ad assimilare limitazioni e decadenze previste per la tutela degli interdetto in forza della citata norma (art. 411 c.c.).
L’unico limite ad una simile estensione potrebbe ritenersi giustificato per i diritti fondamentali della persona a contenuto non patrimoniale, ad esempio per il divieto di contrarre matrimonio previsto per gli interdetti dall’art. 85 c.c. e ritenuto non applicabile al beneficiario29.
28 Cassazione civile 2006 n. 25366.
29 Tribunale di Varese, 2009 in Famiglia e diritto-‐ 2010 in Giur. Italiana.