• Non ci sono risultati.

MODULO 1 UNITA’ DIDATTICA 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "MODULO 1 UNITA’ DIDATTICA 1"

Copied!
20
0
0

Testo completo

(1)

Università degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di Perugia Modulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONEModulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONESTEFANO VILLAMENASTEFANO VILLAMENA

MODULO 1

UNITA’ DIDATTICA 1

COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONE

(2)

Università degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di Perugia Modulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONEModulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONESTEFANO VILLAMENASTEFANO VILLAMENA

INTRODUZIONE

La Costituzione si occupa

dell’Amministrazione in alcune specifiche disposizioni costituzionali, quali:

artt. 95, 97 e 98 Cost.

(3)

Università degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di Perugia Modulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONEModulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONESTEFANO VILLAMENASTEFANO VILLAMENA

art. 95

“Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri”.

(4)

Università degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di Perugia Modulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONEModulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONESTEFANO VILLAMENASTEFANO VILLAMENA

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

(5)

Università degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di Perugia Modulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONEModulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONESTEFANO VILLAMENASTEFANO VILLAMENA

Art. 98

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

(6)

Università degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di Perugia Modulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONEModulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONESTEFANO VILLAMENASTEFANO VILLAMENA

SEGUE) Una “lettura” più ampia

Tuttavia,

il complesso delle norme

costituzionali rilevanti in tema di

Amministrazione è molto più ampio.

(7)

Università degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di Perugia Modulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONEModulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONESTEFANO VILLAMENASTEFANO VILLAMENA

Segue …

Infatti, oltre agli articoli richiamati si devono necessariamente ricollegare alla disciplina costituzionale dell’Amministrazione

artt. 5, 28, 52 e 114 Cost.

(8)

Università degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di Perugia Modulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONEModulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONESTEFANO VILLAMENASTEFANO VILLAMENA

artt. 5, 28, 52 , 114 e 118 Cost.

Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

(9)

Università degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di Perugia Modulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONEModulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONESTEFANO VILLAMENASTEFANO VILLAMENA

artt. 5, 28, 52, 114 e 118 Cost.

Art. 52. (…) L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

(…)

(10)

Università degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di Perugia Modulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONEModulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONESTEFANO VILLAMENASTEFANO VILLAMENA

artt. 5, 28, 52, 114 e 118 Cost.

Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

(…)

(11)

Università degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di Perugia Modulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONEModulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONESTEFANO VILLAMENASTEFANO VILLAMENA

SEGUE) E INOLTRE …

L’ampio spettro di riferimenti costituzionali in materia di Amministrazione, non esaurisce il quadro sommariamente descritto, infatti, si deve aggiungere

principio

d’eguaglianza

principio

di democrazia.

(12)

Università degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di Perugia Modulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONEModulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONESTEFANO VILLAMENASTEFANO VILLAMENA

Segue …

oltre, evidentemente, le norme costituzionali che interessano i servizi pubblici: artt.

32 (DIRITTO ALLA SALUTE)

33 (LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO)

38 (ASSISTENZA AGLI INABILI AL LAVORO)

41 (LIBERTA’ DELLA INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA)

43 (MONOPOLI DI STATO)

47 (TUTELA DEL RISPARMIO)

(13)

Università degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di Perugia Modulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONEModulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONESTEFANO VILLAMENASTEFANO VILLAMENA

L’insegnamento di Carlo Esposito

Il quadro iniziale sembra confermare l’idea di Esposito (1950)

“chi voglia sapere come è disciplinata l’amministrazione nella nostra Costituzione non deve leggere due soli articoli, ma l’intera Costituzione”.

(14)

Università degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di Perugia Modulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONEModulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONESTEFANO VILLAMENASTEFANO VILLAMENA

La tesi di Mario Nigro

I diversi modelli di amministrazione nella Costituzione

Aggiungendo ulteriori elementi di complessità. Il

“disegno” costituzionale in materia di Amministrazione non è unico. Da esso non emerge un’immagine di Amministrazione come

“braccio esecutivo”

del Governo

Amministrazione

completamente autonoma o

“autocefala” (NIGRO).

(15)

Università degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di Perugia Modulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONEModulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONESTEFANO VILLAMENASTEFANO VILLAMENA

Il primo modello: “legame tra amministrazione e collettività”

Ai sensi dell’art. 98 Cost. l’Amministrazione

pare direttamente legata alla collettività nazionale

ciò, sembra dimostrato anche dall’inciso secondo cui gli “impiegati sono al servizio della nazione”.

(16)

Università degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di Perugia Modulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONEModulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONESTEFANO VILLAMENASTEFANO VILLAMENA

Il secondo modello: “lo sviluppo del decentramento amministrativo”

Vi è poi il modello espresso dall’art. 5 Cost. e sviluppato nel Titolo V della Costituzione, caratterizzato

dal disegno del decentramento amministrativo e dalla promozione delle autonomie locali.

(17)

Università degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di Perugia Modulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONEModulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONESTEFANO VILLAMENASTEFANO VILLAMENA

Il terzo modello: “amministrazione autonoma e indipendente ”

Ancora diverso è lo schema presupposto dall’art. 97 Cost. il quale contiene

una riserva di legge

(che mira a sottrarre l’Amministrazione dal controllo dell’esecutivo, un’Amministrazione, dunque, indipendente che si legittima per la sua imparzialità ed efficienza).

(18)

Università degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di Perugia Modulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONEModulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONESTEFANO VILLAMENASTEFANO VILLAMENA

Segue … il terzo modello

Ma, l’art. 97 costituisce un limite non solo per il potere esecutivo ma anche per il potere legislativo

che deve limitarsi a dettare regole solo per la sua organizzazione.

(19)

Università degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di Perugia Modulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONEModulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONESTEFANO VILLAMENASTEFANO VILLAMENA

Il quarto modello: “l’amministrazione autonoma e indipendente ”

Infine, il modello che scaturisce dall’art. 95 Cost., ove si presuppone l’idea di un Amministrazione servente del Governo:

potere di indirizzo politico-amministrativo del Presidente del Consiglio dei ministri

potere di ciascun Ministro come capo di un settore dell’Amministrazione e responsabile del proprio dicastero

(20)

Università degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di PerugiaUniversità degli Studi di Perugia Modulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONEModulo n. 1 COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONESTEFANO VILLAMENASTEFANO VILLAMENA

Il principio cardine: il principio di legalità

Il principio di legalità

esprime l’esigenza che l’Amministrazione sia assoggettata alla legge. Tale principio si rinviene nell’art. 97 Cost. (“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge”)

nella sua accezione più lata, è applicabile non solo alla Amministrazione, bensì a qualsivoglia potere pubblico.

Riferimenti

Documenti correlati

Dall’apertura del simulatore e fino alla scadenza indicata nel calendario, ogni gruppo potrà accedere alla piattaforma, senza limiti, per introdurre le decisioni, modificarle

Certo, il loro rifor- mismo ignorava il termine opposto, vale a dire la rivolu- zione; il loro patriottismo veniva slargando e affinando i propri orizzonti, ma era tuttora privo

La sospensione dello stato di disoccupazione interviene al momento dell’avvio del rapporto di lavoro dipendente esclusivamente nel caso in cui non ricorrano le

e) le conseguenze delle elezioni politiche del 1953, fine della stagione degasperiana e inizio del nuovo corso fanfaniano: riorganizzazione della Dc, rilancio di

In riguardo, il valore del soggetto desoggettivato (tanto del Dio-cosa, quanto dell’ente/uomo- cosa) non può autofondarsi (il Dio è infatti cosa) né l’ente/uomo lo può

In estrema sintesi, reputiamo che –previa abrogazione degli articoli 9 e 165, comma 3, del codice penale militare di guerra- sia opportuna l’introduzione di una

E’ coinvolta invece l’Assemblea, su richiesta di un quarto dei componenti del Parlamento europeo, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici, sia per richiedere all‘Autorità

La Suprema Corte afferma che “storicamente l'inquadramento giuridico delle organizzazioni dei partiti e dei movimenti politici (...) è stato operato attraverso