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Il Direttore regionale

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Academic year: 2022

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Determina

Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: revoca della determina a contrarre n 221 del 3.4.2019 “ accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria lotto 4”. CIG 7851084778

Il Direttore Regionale

Viste le "Norme sull’Ordinamento amministrativo contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione dell’Istituto";

Vista la determinazione del 12.12.2018 n 521 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera del 9.1.2019 n 1;

Visto l’elenco annuale 2019 della Programazione triennale 2019-2021 di questa Direzione Regionale che include l’accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria del lotto 4 presso gli edifici Inail d Pavia, Vigevano, Lodi, Crema, Vecchia Sede Vigevano, Questura di Pavia, Caserma dei Carabinieri di Crema, Studentato di Cascina Colombarone Malaspina

Visto il D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e la relativa disciplina in materia, nonché la L. 241/1990 s.m.i.;

Vista la determinazione a contrarre n. 221 del 3.4.2019, con la quale è stato disposto l'espletamento della procedura negoziata, ex art. 36 comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

per l'affidamento dei lavori di riqualificazione manutenzione ordinaria per la sede Inail di Pavia, Vigevano, Lodi, Crema, Vecchia Sede Vigevano, Questura di Pavia, Caserma dei Carabinieri di Crema, Studentato di Cascina Colombarone Malaspina”. CIG 7851084778;

Considerato che il potere di revoca in autotutela delle procedure amministrative in corso rientra nella potestà discrezionale della Stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano opportuna o sconsigliabile la prosecuzione della procedura;

Vista la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere alla revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990 e s.m.i.;

Vista l’allegata relazione dell’Ufficio Poas – Processo Lavori;

DETERMINA

di revocare in autotutela la determina a contrarre n 221 del 3.4.2019, con la quale è stato disposto l'espletamento della procedura negoziata, ex art. 36 comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria sede Inail di Pavia, Vigevano, Lodi, Crema, Vecchia Sede Vigevano, Questura di Pavia, Caserma dei Carabinieri di Crema, Studentato di Cascina Colombarone Malaspina”, CIG 7851084778

- di annullare, di conseguenza, la registrazione dell’impegno di spesa di € 4.735,05 per incentivi funzioni tecniche, di cui all’art 113 del D Lgs 50/2016 e s.m.i., per il tramite della procedura Oracle;

- di annullare la prenotazione della spesa complessiva, comprensiva degli imprevisti, pari ad € 303.279,97 iva inclusa sul capitolo U.2.02.01.09.008, "fabbricati ad uso istituzionale” del bilancio di previsione 2019;

- di autorizzare le comunicazioni ai sensi di legge;

Con riserva di indire, a breve, con apposito atto di determinazione, una nuova procedura di accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria sede Inail di Pavia, Vigevano, Lodi, Crema, Vecchia Sede Vigevano, Questura di Pavia, Caserma dei Carabinieri di Crema, Studentato di Cascina Colombarone Malaspina da espletare con la procedura più idonea che sarà individuata in accordo con il Rup.

Il Direttore regionale Dot.ssa Alessandra Lanza

Responsabile Direzione Regionale ALESSANDRA LANZA

814 07.10.2019

F.to

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MILANO,02/10/2019 RELAZIONE

Oggetto: revoca della determina a contrarre n 221 del 3.4.2019 “ accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria lotto 4”. CIG 7851084778

In data 03.04.2019 veniva approvata la determina a contrarre n° 221 del 03.4.2019- per l’indizione della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto “accordo quadro dei lavori di manutenzione ordinaria della sede Inail di Pavia, Vigevano, Lodi, Crema, Vecchia Sede Vigevano, Questura di Pavia, Caserma dei Carabinieri di Crema, Studentato di Cascina Colombarone Malaspina”, da espletarsi sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

In data 03.04.2019 veniva pubblicato avviso di manifestazione di interesse sul sito Inail, con termine ultimo per la presentazione dell’istanza di partecipazione fissato al 2.5.2019.

Entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature da parte degli operatori economici, risultavano pervenute n 39 (trentanove) domande di partecipazione; di queste, ad esito della disamina condotta dall'Ufficio, sono stati ammesse alla fase successiva solamente le domande di 9 operatori economici .

Si riporta l'elenco degli Operatori economici ammessi.

IMPRESA INDIRIZZO CITTA' codife fiscale data prot. Protocollo

1 Tacchini Albino

& C

Via A.

Salvadeo 30

Scaldasole (PV)

01163800186 18/04/2019 0010239

2 ICET SRL Via Montenero

10/C

Tromello (PV) 00315330183 18/04/2018 0010257

3 C.T.I. SRL Via Monsignor

Angelini 10

San Martino Siccomario (PV)

01646750180 19/04/2019 0010328

4 ENENSO SRL Via Aldo Moro

17

Casalpusterlen go (LO)

06131270966 24/04/2019 0010478 5 C.E.F.E.R. Srl Via C. Abba 13 Vigevano (PV) 00185040185 26/04/2019 0010584

6 Edil Rosa di

Rosa Vincenzo

Via G. Marconi 8

Terranova dei Passerini (LO)

03572950966 30/04/2019 0010901

7 Imm.

Edilprogetti di Pezzotti F

Via F. Cossa 24Pavia 02063030189 30/04/2019 0010915

8 Sclavi

Costruzioni Generali Srl

Via Repubblica 81

Stradella (PV) 01009190180 02/05/2019 0010947

9 Trecentoundici

Srl

C.so Pavia 73 Vigevano (PV) 02324510185 02/05/2019

Nel frattempo, per effetto delle modifiche normative intervenute sul Codice dei contratti pubblici, a seguito della pubblicazione del Decreto sblocca-cantieri – D.L. n 32 del 18.4.2019,- è stato

soppresso il disposto normativo dell’art. 36 comma 2 lett. c) che prevedeva, per le gare di lavori da

€ 150.000 a € 1.000.000, l’invito di almeno 15 operatori economici.

La prima modifica dell’art. 36 comma 2 lett c) avvenuta, come detto, dopo l’adozione della determina a contrarre n 221 del 3.4.2019, è rimasta in vigore dal 18.4.2019 sino al 17.6.2019

(3)

compreso.

Tale situazione normativa si è ulteriormente evoluta e modificata, con la pubblicazione della legge di conversione con modifiche (l. 55 del 14.6.2019) del D.Lgs 32/2019 che ha reintrodotto, la lettera c) dell’art. 36 comma 2 D.lgs 50/2016 (in un primo momento abrogata), modificata rispetto al testo previgente all'emanazioneone del decreto sblocca cantieri.

Secondo il disposto della art. 36 comma 2 lettera c) del Codice attualmente vigente, reintrodotta con modifiche dalla legge 55/2019, è previsto:

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;…(omissis)

In base al disposto della norma in vigore al momento dell’adozione della determina di spesa, il testo della norma era il seguente:

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.

Come si evince dal confronto delle norme succedutesi nel tempo, è variato lo scaglione dei lavori da affidare con la lettera c), riducendosi il limite massimo della soglia di affidamento con procedura negoziata da € 1.000.000 a € 350.000 .

E’ inoltre mutato il numero minimo di operatori economici da invitare: da 15 si è passato a 10 operatori.

Premesso quanto sopra e considerato:

• Che non è stato raggiunto ,in fase di acquisizione delle manifestazioni di interesse, un numero sufficiente di operatori economici da invitare (sono solo 9 gli operatori ammessi);

• Che alla data del 2.5.2019, termine di scadenza per la manifestazione di interesse, il decreto 32/2019 non era ancora stato convertito in legge;

• che si sarebbe potuto verificare che il decreto decadesse, senza essere convertito in legge dopo i 60 giorni, lasciando in tal modo rivivere la norma dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2019 nel testo vigente al momento dell’adozione della determina n 221 del 3.4.2019 8, in tal modo sanando validando l’iter di gara sin qui espletato;

• Che la prosecuzione della procedura sarebbe stata in insanabile contrato con l'intento della Stazione appaltante, dichiarato nella determina a contrarre, di invitare almeno 25 Imprese;

• Che non essendoci le condizioni necessarie ed i presupposti per l’invio delle lettere di invito, non si è potuto dare corso agli ulteriori atti finalizzati alla conclusione della procedura di gara per le ragioni che di seguito verranno esposte;

• Che nel frattempo era scaduto il CIG n 7851084778 preso dal Rup per l’avvio della gara , in quanto non perfezionato nel termine di 90 giorni dall’assunzione;

• Che secondo il disposto del decreto 32 /2019 , per il periodo dal 18.4.2019 al 17.6.2019, non si poteva procedere ad inviare le lettere di invito , in quanto “le nuove modifiche del Codice Appalti entrano in vigore per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, di cui alla data del

19.4.2019, non siano già stati stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte ,

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• Che , le modifiche normative definitivamente consolidate con legge55/2019 all’art. 36 comma 2 lett. c), sulla base di quanto previsto dall’art. 216 del codice attuale , soggiacciono alle seguente disciplina:

“ Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.”

• che l’interesse pubblico ed il buon andamento dell’azione amministrativa, rivalutato anche alla luce delle più recenti normative e consolidamenti giurisprudenziali, porta a ritenere inopportuno il mantenimento ed il conseguente completamento della procedura negoziata avente CIG.

7851084778 per i motivi che di seguito si riassumono:

• 1. Difetto del numero minimo di Imprese da invitare;

• 2. Mancato invio delle lettere di invio prima dell’emanazione del decreto sblocca cantieri;

• 3 modifiche normative intervenute sull’art. 36 coma 2 lett. c) del Codice l. 55/2019;

Visti gli atti di gara, in particolare la determina a contrarre n 221 del 3.4.2019,

Considerato che il potere di revoca in autotutela delle procedure amministrative in corso rientra nella potestà discrezionale della Stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici, che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della procedura.

Ritenuto, quindi, necessario – in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, nonché ai principi di matrice comunitaria - addivenire alla revoca della procedura in oggetto;

Ritenuto che, allo stato, il ricorso all’autotutela non sia precluso dalla posizione di soggetti terzi – nemmeno dei nove Operatori economici ammessi - anche in considerazione del fatto che non vi è il numero legale minimo dei 10 operatori da invitare e nemmeno il numero minimo di 25 operatori che l’Amministrazione aveva determinato in modo vincolante , di invitare alla gara;

Accertato che, come era stato precisato nell’avviso pubblicato da Inail sul sito istituzionale,

l’Amministrazione si riservava di revocare/annullare la procedura di gara per sopravenuti motivi di interesse pubblico, tra cui rientra anche la situazione di intervenute modifiche normative che non rendano possibile, come nel caso di specie, l’espletamento delle fasi successive della procedura ;

Per tutto quanto sopra esposto, si propone:

la revoca in autotutela, ai sensi dell’art 21 comma nonies della Legge 241/90, della determina a contrarre n° 221 del 3.4.2019 per procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett c) del D. Lgs.

50/2016 da espletarsi sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto

“accordo quadro dei lavori di manutenzione ordinaria della sede Inail di Pavia, Vigevano, Lodi, Crema, Vecchia Sede di Vigevano, Questura di Pavia, Caserma dei Carabinieri di Crema, Studentato di Cascina Colombarone Malaspina”;

• di eliminare gli impegni contabili di cui alla richiamata determina a contrarre;

• l’indizione a breve, con apposito provvedimento, di una nuova procedura sul MEPA, avente ad oggetto “accordo quadro dei lavori di manutenzione ordinaria della sede Inail di Pavia, Vigevano, Lodi, Crema, Vecchia Sede di Vigevano, Questura di Pavia, Caserma dei Carabinieri di Crema,

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Studentato di Cascina Colombarone Malaspina” con le modalità che verranno definite dal RUP tenuto conto delle modifiche introdotte dal decreto sblocca cantieri D.lgs 32/2019 convertito con legge n 55/2019 del 14.6.2019.

Il Responsabile del processo Lavori:

Dario D’Amore

Responsabile Struttura Dirigenziale ELVIRA GOGLIA f.to

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