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IL SALDO 2016 E L ACCONTO 2017 DEI CONTRIBUTI IVS / GESTIONE SEPARATA

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INFORMATIVA N. 183 – 14 GIUGNO 2017

DICHIARAZIONI

IL SALDO 2016 E L’ACCONTO 2017 DEI CONTRIBUTI IVS / GESTIONE SEPARATA

• Circolari INPS 31.1.2017, nn. 21 e 22

• Istruzioni mod. REDDITI 2017 PF

• Informativa SEAC 2.2.2016, n. 38

I soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS sono tenuti al versamento del saldo 2016 e dell’acconto 2017 dei contributi previdenziali, entro il prossimo 30.6 ovvero il 31.7.2017 con la maggiorazione dello 0,40%.

(2)

Come noto, entro i termini fissati per il versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI 2017, ossia entro il prossimo 30.6 ovvero 31.7.2017 con la maggiorazione del 0,40% (il 30.7 cade di domenica) va versato il saldo dei contributi dovuti per il 2016 e l’acconto 2017 da parte di:

• artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS (imprenditori individuali, collaboratori di imprese familiari, soci di società di persone o di srl);

• lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS.

Ai fini del versamento dei contributi previdenziali va considerato quanto segue.

Imprenditore individuale Socio di società di persone

che è anche socio di srl (anche se non in regime di

trasparenza)

Per la determinazione della base imponibile IVS va considerata anche la quota di reddito prodotto dalla srl a prescindere dallo svolgimento o meno nella stessa di un’attività lavorativa (Circolare INPS 12.6.2003, n. 102).

Si rammenta che su tale aspetto si è espressa la Corte d’Appello di L’Aquila, secondo la quale la contribuzione è giustificata solo se la partecipazione prevede anche l’apporto di lavoro.

Diversamente, in caso di partecipazione in una srl con apporto di solo capitale, secondo i Giudici, l’interpretazione dell’INPS non è condivisibile (Informativa SEAC 23.10.2015, n. 293).

Perdita conseguita da srl non in regime di trasparenza

Rimane in capo alla società che beneficia del riporto della stessa negli anni successivi e pertanto non può essere utilizzata dal socio in “compensazione” di altri redditi.

Mera locazione di immobili di proprietà

Come affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 11.2.2013, n. 3145, non costituisce attività commerciale ai fini previdenziali e, pertanto, non fa scattare l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS.

La locazione configura attività commerciale a detti fini se è esercitata nell’ambito di un’attività più ampia di prestazioni di servizi, quale quella di intermediazione immobiliare.

Socio lavoratore di srl commerciale, amministratore della stessa

È tenuto all’iscrizione alla Gestione IVS in qualità di socio lavoratore (al ricorrere della prevalenza e dell’abitualità dell’attività), nonché alla Gestione separata INPS per il reddito derivante dall’attività di amministratore, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 26.1.2012, n. 15.

In merito l’INPS, nella Circolare 14.5.2013, n. 78, ha precisato che per un soggetto esercente 2 attività di cui una soggetta alla Gestione separata e l’altra iscrivibile alla Gestione IVS, l’obbligo di contribuzione a tale gestione è collegato alla sussistenza dei requisiti di abitualità dell’apporto conferito e della personalità della prestazione lavorativa, “da valutarsi in base al tipo di attività ed all’impegno che essa richiede”, non assumendo rilevanza il rispetto del requisito della prevalenza.

Si rammenta inoltre che sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata, anche i soggetti che:

• svolgono un’attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale;

• pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa (per disposizione statutaria o per scelta).

Come specificato nella Circolare 22.7.2011, n. 99, infatti, “l’eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo non correlato all’erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata”.

(3)

Tale posizione è stata ribadita dall’Istituto nel Messaggio 12.1.2012, n. 709, nel quale è chiarito che l’esonero dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti in esame viene meno se la Cassa professionale prevede l’esclusione dall’obbligo assicurativo o di iscrizione.

Si rammenta altresì che alla determinazione del contributo dovuto alla Gestione separata possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista, soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie. In particolare, per individuare la base imponibile previdenziale su cui calcolare i contributi da versare ed evitare versamenti indebiti, va considerato che possono incidere sulla formazione del reddito imponibile e concorrere alla formazione del massimale annuo (€ 100.324) i redditi che il professionista deve indicare nello specifico campo contenuto nel quadro RR del mod. REDDITI 2017 PF con i seguenti codici:

• “2” per redditi erogati agli amministratori locali di cui all’art. 1, DM 25.5.2001 sui quali il competente Ente ha versato i contributi alla Gestione separata utilizzando i flussi UNI-EMENS;

• “3” per i redditi percepiti ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR; per le partecipazioni agli utili da associazioni in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro ex art. 53, comma 2, lett. c), TUIR; per i redditi da lavoro autonomo occasionale ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR;

• “4” per i redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, compensi per i medici specialisti in formazione (trattasi di redditi che non concorrono alla base imponibile ai fini fiscali ma per i quali vige l’obbligo contributivo alla Gestione separata) .

Tali redditi concorrono al massimale contributivo in quanto sono già stati assoggetti a Gestione separata, in qualità di “parasubordinati” e denunciati tramite i flussi UNI-EMENS.

L’eventuale reddito da lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, TUIR, per il quale sono dovuti i contributi previdenziali obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione separata (ad esempio, un architetto che per una parte dell’anno svolge la sola professione e per la restante parte svolge sia attività professionale che lavoro dipendente o ex Enpals), contraddistinto con il codice “5”, non va assoggettato a (ulteriore) contribuzione e non concorre alla formazione del massimale contributivo.

In più occasioni l’INPS ha chiarito che l’indennità di maternità percepita dal professionista va dichiarata tra i componenti positivi che concorrono alla formazione del reddito imponibile e il relativo importo non può essere detratto dalla base imponibile previdenziale da indicare nel quadro RR.

SALDO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2016

Il saldo dei contributi 2016 dovuto dai soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS va calcolato, rispettivamente, sulla base:

• della totalità dei redditi d’impresa conseguiti nel 2016;

• del reddito di lavoro autonomo conseguito nel 2016.

I contributi dovuti a saldo:

• sono individuati dalla differenza tra quanto dovuto in base al reddito conseguito nel 2016 e quanto versato a titolo di acconto;

• vanno determinati nel quadro RR del mod. REDDITI 2017 PF ed in particolare:

Iscritto alla Gestione IVS Sezione I “Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti”

Iscritto alla Gestione separata INPS

Sezione II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L.

335/95”

Preme evidenziare che nel quadro RR del mod. REDDITI 2017 PF il credito dell’anno precedente (2015) va esposto separatamente da quello sorto in anni precedenti in quanto:

• il primo può essere utilizzato in compensazione / chiesto a rimborso;

• il secondo può essere soltanto chiesto a rimborso / utilizzato in “autoconguaglio” (in compensazione con debiti contributivi senza utilizzo del mod. F24).

(4)

SALDO CONTRIBUTO IVS

I contributi IVS 2016 vanno determinati utilizzando le aliquote di seguito riportate.

ALIQUOTE 2016 – GESTIONE IVS

Reddito

Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni

Collaboratore di età non superiore a 21 anni Artigiani Commercianti (***) Artigiani Commercianti (***)

fino a € 46.123 (*) 23,10% 23,19% 20,10% 20,19%

da € 46.124 a € 76.872 ovvero

da € 46.124 a € 100.324 (**)

24,10% 24,19% 21,10% 21,19%

(*) Per il 2016 va considerato che il reddito minimo contributivo è pari a € 15.548 (**) Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996

(***) A carico dei commercianti permane l’aliquota aggiuntiva dello 0,09% per la copertura dell’indennizzo spettante per la cessazione dell’attività, di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 207/96, prorogato fino al 31.12.2018 dall’art. 1, comma 490, lett. b), Legge n. 147/2013.

Esempio 1 Il sig. Rossi, commerciante, presenta la seguente situazione:

• reddito d’impresa 2016 € 32.000

• acconto IVS 2016 € 4.900

I contributi IVS 2016 sono così determinati.

Contributo sul minimale 15.548 x 23,19% € 3.605,58

Contributo maternità 0,62 x 12 € 7,44

Contributo eccedente il minimale (32.000 – 15.548) x 23,19% € 3.815,22

Totale € 7.428,24

Il versamento a saldo sarà quindi pari a € 2.528 (7.428 – 4.900).

Esempio 2 Il sig. Verdi, artigiano e socio di una sas, presenta la seguente situazione:

• reddito d’impresa 2016 € 30.000

• reddito da partecipazione 2016 € 19.000

• acconto IVS 2016 € 7.850

Relativamente al reddito complessivamente conseguito, pari a € 49.000 (30.000 + 19.000), i contributi IVS 2016 sono così determinati.

Contributo sul minimale 15.548 x 23,10% € 3.591,59

Contributo maternità 0,62 x 12 € 7,44

Contributo eccedente il minimale (46.123 – 15.548) x 23,10% € 7.062,83 (49.000 – 46.123) x 24,10% € 693,36

Totale € 11.355,22

Il versamento a saldo sarà quindi pari a € 3.505 (11.355 – 7.850).

Esempio 3 Il sig. Gialli, commerciante, presenta la seguente situazione:

• perdita d’impresa 2016 € 12.000

• acconto IVS 2016 € 1.900

Per il 2016 risultano dovuti solo i contributi sul minimale pari a € 3.613,02 (15.548 x 23,19% + 7,44 di contributo maternità).

Poiché i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale sono pari a zero, il soggetto in esame evidenzia un credito contributivo pari a € 1.900.

(5)

SALDO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA INPS

I contributi alla Gestione separata 2016 vanno determinati utilizzando le seguenti aliquote.

(*) Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale fissato per il 2016 a € 100.324 Esempio 4 Il sig. Neri, consulente informatico, presenta la seguente situazione:

• reddito lavoro autonomo 2016 € 48.000

• acconto contributi 2016 € 7.800

I contributi dovuti per il 2016 sono pari a € 13.305,60 (48.000 x 27,72%) e il versamento a saldo sarà quindi pari a € 5.506 (13.306 – 7.800).

CONTRIBUENTI FORFETARI – REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

Come noto, i contribuenti forfetari esercenti attività d’impresa possono optare per il regime contributivo agevolato in base al quale, dal 2016, alla contribuzione ordinariamente determinata si applica la riduzione del 35% (Informativa SEAC 8.2.2017, n. 45). I soggetti in esame, nel quadro RR del mod. REDDITI 2017 PF, indicano il codice “C” a colonna 7 “Tipo riduzione”. In merito si rammenta che l’opzione:

• va esercitata entro il 28.2 dell’anno di decorrenza dell’agevolazione, con le modalità stabilite dall’INPS nella Circolare 10.2.2015, n. 29 (apposita comunicazione telematica all’INPS);

• ha effetto anche per gli anni successivi a quello di adesione (in assenza di revoca / decadenza per il venir meno dei requisiti richiesti). In altre parole, quindi, l’opzione esercitata per il 2016 ha effetto anche per il 2017 senza porre in essere ulteriori adempimenti.

AFFITTACAMERE E PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE

I soggetti che svolgono l’attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo sono tenuti al versamento dei contributi alla Gestione IVS senza applicazione del minimale contributivo. La contribuzione va quindi determinata in base al reddito “effettivo”.

A tal fine, nel quadro RR del mod. REDDITI 2017 PF:

• nella casella “Attività particolari” di rigo RR1 va indicato:

- il codice “1” per gli affittacamere;

- il codice “2” per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo;

• va compilata soltanto la Sezione “Contributo sul reddito che eccede il minimale” (colonne da 23 a 36) e non anche la Sezione “Contributo sul reddito minimale” (colonne da 10 a 22).

ACCONTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2017

I soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS sono tenuti altresì al versamento dell'acconto per il 2017 dei contributi previdenziali.

ALIQUOTE 2016 (*) – GESTIONE SEPARATA INPS

• Pensionato

• Iscritto ad altra gestione obbligatoria 24%

Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato

Titolare di partita IVA 27,72%

Non titolare di partita IVA

Nella Circolare 4.2.2014, n. 18 l’INPS ha specificato che devono applicare tale aliquota tutti gli iscritti alla Gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l’obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (co.co.co., venditore porta a porta, ecc.).

31,72%

(6)

ACCONTO CONTRIBUTO IVS

L'acconto contributivo dovuto per il 2017 va determinato considerando, quale base di riferimento, la totalità dei redditi d’impresa dichiarati per il 2016 ai fini IRPEF (al netto delle perdite pregresse), risultanti dal mod. REDDITI 2017 PF ai seguenti righi.

Soggetto iscritto all’IVS Rigo mod. REDDITI PF Soggetto tenuto al versamento

Titolare RF101

Titolare

Titolare RG36

Socio di società di persone

RH14, campo 2 Socio

Socio di srl trasparente

Collaboratore di impresa familiare Titolare impresa familiare Per il titolare di una ditta individuale nonché socio, analogamente al passato, va utilizzata la seguente “formula”:

(RF63 – RF98 – RF100, campo 1) ovvero

(RG31 – RG33 – RG35, campo 1)

Come in passato, la base imponibile contributiva va assunta al lordo dell’ACE (risultante a campo 15 di rigo RS37). In particolare, i soci di società di persone devono sommare al reddito d’impresa attribuito nel quadro RH la quota di ACE di loro spettanza “utilizzata” dalla società.

Da detti riferimenti si può inoltre desumere che la base imponibile contributiva tiene conto dell’agevolazione riconosciuta applicando il c.d. “maxi-ammortamento”.

Come accennato, l’imprenditore individuale / socio di una società di persone che è anche socio di una srl (ancorché non in regime di trasparenza), deve tener conto anche della quota di reddito prodotto dalla srl.

Per i contribuenti minimi / forfetari i righi di riferimento del mod. REDDITI 2017 PF sono i seguenti.

Regime applicato Quadro LM, mod. REDDITI 2017 PF

Minimi rigo LM6 – rigo LM9

Va fatto riferimento al reddito lordo ridotto delle perdite pregresse.

Forfetari

rigo LM34 – rigo LM37

Va fatto riferimento al reddito lordo ridotto delle perdite pregresse.

Sono state introdotte le nuove colonne 1 e 2 nelle quali evidenziare il reddito / le perdite pregresse in campi diversi a seconda della contribuzione di riferimento.

In particolare per i soggetti iscritti alla Gestione IVS rileva quanto indicato a colonna 1 dei righi LM34 / LM37.

Come sopra accennato, dal 2016 il regime contributivo agevolato applicabile dai contribuenti forfetari esercenti attività d’impresa consiste nella riduzione del 35% dei contributi dovuti alla Gestione IVS “ordinariamente” determinati. Detti soggetti sono quindi tenuti a versare i contributi sia sul reddito minimale che sul reddito (forfetariamente determinato) eccedente il minimale applicando le aliquote previste per il 2017 e riducendo l’importo così ottenuto del 35%

(Informativa SEAC 8.2.2017, n. 45). L’acconto 2017 va quindi così determinato:

(reddito d’impresa 2016 – reddito minimale 2017) x aliquota contributiva x 65%

L’ulteriore 0,09% a carico dei commercianti non dovrebbe essere ridotto del 35% e quindi dovrebbe essere determinato sulla differenza tra reddito 2016 e minimale 2017.

L’acconto è determinato sul reddito d’impresa conseguito nel 2016:

• eccedente il minimale contributivo 2017 pari a € 15.548;

• fino al reddito massimale 2017 pari a € 76.872 (frazionabile a mese) ovvero a € 100.324 (non frazionabile a mese) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti dal 1996.

(somma algebrica di campo 4 dei righi da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e campo 4 dei righi RH5 e RH6) – RH12 + RS37, campo 15

+

(7)

Aliquote applicabili

Per il calcolo dell'acconto 2017 vanno applicate le aliquote previste per il 2017 che, come specificato dall’INPS nella Circolare 31.1.2017, n. 21, sono le seguenti.

ALIQUOTE 2017 – GESTIONE IVS

Reddito

Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni

Collaboratore di età non superiore a 21 anni Artigiani Commercianti Artigiani Commercianti

fino a € 46.123 23,55% 23,64% 20,55% 20,64%

da € 46.124 a € 76.872 ovvero

da € 46.124 a € 100.324 (*)

24,55% 24,64% 21,55% 21,64%

(*) Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996

Termini di versamento

Il versamento va effettuato in 2 rate di pari importo entro gli stessi termini previsti per l'acconto IRPEF.

Acconto contributi IVS

prima rata 30.6 ovvero 31.7.2017 + 0,40% (il 30.7 cade di domenica) seconda rata 30.11.2017

Esempio 5 La sig. ra Viola, commerciante, ha conseguito un reddito d’impresa 2016 di € 33.520.

La prima rata dell’acconto IVS 2017 sul reddito eccedente il minimale è così determinata.

Reddito eccedente il minimale 33.520 – 15.548 € 17.972 Prima rata IVS dovuta (17.972 x 23,64%) : 2 € 2.124,29 Esempio 6 Il sig. Rosi, artigiano, esercente l’attività in forma di impresa familiare con il figlio di 20

anni, ha conseguito un reddito d’impresa pari a € 54.000 di cui:

• titolare (51%) € 27.540

• collaboratore (49%) € 26.460

Il titolare, oltre alla propria rata dell’acconto 2017, deve versare anche quella del collaboratore (da indicare su righi distinti nel mod. F24).

Titolare

Reddito eccedente il minimale 27.540 – 15.548 € 11.992 Prima rata IVS dovuta (11.992 x 23,55%) : 2 € 1.412,06

Collaboratore

Reddito eccedente il minimale 26.460 – 15.548 € 10.912 Prima rata IVS dovuta (10.912 x 20,55%) : 2 € 1.121,21 Esempio 7 Il sig. Blu, commerciante, nel 2016 ha conseguito una perdita pari a € 16.000.

Lo stesso non è tenuto ad effettuare alcun versamento a titolo di acconto contributivo per il 2017.

ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA INPS

L’acconto 2017 è determinato in misura pari all’80% del contributo dovuto sul reddito 2016 desumibile a rigo RE25 del mod. REDDITI 2017 PF ovvero a rigo LM6 ridotto delle eventuali perdite pregresse (rigo LM9) per i contribuenti minimi ovvero a rigo LM34 ridotto delle eventuali perdite pregresse (rigo LM37) per i contribuenti forfetari.

(8)

Nei predetti righi LM34 e LM37 sono state introdotte le nuove colonne 1 e 2 nelle quali evidenziare il reddito / le perdite pregresse in campi diversi a seconda della contribuzione di riferimento.

In particolare per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS rileva quanto indicato a colonna 2 dei righi LM34 / LM37.

In caso di attività esercitata in forma associata va fatto riferimento a rigo RH17 e/o RH18, colonna 1.

Aliquote applicabili

Relativamente all’aliquota applicabile per la determinazione dell’acconto 2017 va considerato che:

• l’art. 2, comma 57, Legge n. 92/2012, modificando l’art. 1, comma 79, Legge n. 247/2007 ha previsto che per gli “iscritti alla gestione separata … che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica … è stabilita in misura pari … al 30 per cento per l’anno 2015, al 31 per cento per l’anno 2016, al 32 per cento per l’anno 2017 e al 33 per cento dall'anno 2018. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l’aliquota contributiva pensionistica … [è stabilita] in misura pari … al 22 per cento per l’anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall’anno 2016”;

• l’art. 1, comma 744, Finanziaria 2014 ha differenziato, per il 2014, l’aliquota applicabile ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita IVA, fissandola al 27% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA e al 28% per quelli non titolari di partita IVA (associati in partecipazione con apporto di lavoro);

• l’art. 1, comma 165, Finanziaria 2017, ha fissato al 25% l’aliquota applicabile dai soggetti privi di altra cassa previdenziale titolari di partita IVA.

Da quanto sopra deriva quindi che le aliquote per il 2017 sono così individuate.

(*) Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale fissato per il 2017 a € 100.324.

Termini di versamento

L’acconto va versato in 2 rate di pari importo (40% ciascuna del contributo dovuto) entro i termini dell’acconto IRPEF. Conseguentemente:

Acconto Gestione separata INPS

prima rata 30.6 ovvero 31.7.2017 + 0,40% (il 30.7 cade di domenica)

seconda rata 30.11.2017

Esempio 8 Il sig. Amaranto, consulente informatico, ha conseguito un reddito di lavoro autonomo 2016 pari a € 34.700.

La prima rata dell’acconto 2017 del contributo alla Gestione separata INPS risulta pari a

€ 3.569,94 ed è così determinata: (34.700 x 25,72%) x 40%.

ACCONTO SU BASE PRESUNTA

Anche l’acconto dovuto alla Gestione IVS / Gestione separata INPS può essere determinato su base previsionale, effettuando una stima del reddito che sarà dichiarato per il 2017.

ALIQUOTE 2017 (*) – GESTIONE SEPARATA INPS

• Pensionato

• Iscritto ad altra gestione obbligatoria 24,00%

Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato

Titolare di partita IVA 25,72%

Non titolare di partita IVA

Nella Circolare 4.2.2014, n. 18 l’INPS ha specificato che devono applicare tale aliquota tutti gli iscritti alla Gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l’obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (co.co.co., venditore porta a porta, ecc.).

32,72%

(9)

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento del saldo 2016 / acconto 2017 dei contributi previdenziali in esame va effettuato con il mod. F24. In particolare, nella Sezione INPS sono richiesti:

• il codice della competente sede INPS;

• il numero di matricola del contribuente (solo per i soggetti iscritti alla Gestione IVS);

• il periodo di riferimento (01/2016 - 12/2016 per il saldo e 01/2017 - 12/2017 per l’acconto);

• la “causale contributo”, per la quale vanno utilizzati i seguenti codici.

Soggetti Causale Descrizione

IVS

Artigiani

AP Contributi sul reddito eccedente il minimale APR (*) Contributi sul reddito eccedente il minimale - rate API Interessi su rate o per differimento

Commercianti

CP Contributi sul reddito eccedente il minimale CPR (*) Contributi sul reddito eccedente il minimale - rate CPI Interessi su rate o per differimento

GESTIONE SEPARATA

Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione

P10 Contributi dovuti P10R (*) Contributi dovuti - rate

DPPI Interessi su rate o per differimento Non iscritti ad altre forme

di previdenza obbligatorie

PXX Contributi dovuti PXXR (*) Contributi dovuti - rate

DPPI Interessi su rate o per differimento

(*) Il saldo 2016 e la prima rata dell’acconto 2017 può essere rateizzato analogamente alle imposte sui redditi. Per i relativi interessi va utilizzata la causale API/CPI per gli iscritti alla Gestione IVS e DPPI per gli iscritti alla Gestione separata INPS.

In caso di versamento rateale vanno applicati gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

Nel mod. F24 gli importi vanno esposti all’unità di euro con riferimento al saldo 2016, salvo la scelta per la rateizzazione ovvero al centesimo di euro con riferimento all'acconto 2017, alla maggiorazione dello 0,40% (nell'ipotesi di versamento al 31.7) e agli interessi per la rateizzazione.

Nella Circolare 8.6.2016, n. 97 l’INPS ha ribadito che in caso di versamento differito (nel 2017 al 31.7) è sempre necessario applicare la maggiorazione dello 0,40% sulle somme dovute.

Il credito può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 solo se sorto nel 2016 (2015 fino al termine di presentazione della dichiarazione). I crediti sorti precedentemente possono essere soltanto richiesti a rimborso ovvero utilizzati in “autoconguaglio”.

Esempio 9 Il sig. Grigi, commerciante a Mantova, deve versare:

• € 2.150 a titolo di saldo contributi IVS 2016;

• € 3.754,42 a titolo di acconto contributi IVS 2017.

Per il versamento in unica soluzione entro il 30.6.2017, il mod. F24 va così compilato.

Si rammenta infine che per i titolari di partita IVA il versamento dei contributi non può essere effettuato con il mod. F24 “cartaceo” e sussiste l’obbligo, in caso di compensazione “orizzontale”

con crediti tributari, di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Informative SEAC 8.5.2017, n. 146 e 13.6.2017, n. 181). 

45004500 CP CP

80065432….

80065432….

01 2016 12 2016

01 2017 12 2017 2.150 00 3.754 42

5.904 42 + 5.904 42

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