• Non ci sono risultati.

30 giugno 1965, n

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "30 giugno 1965, n"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 94 del 18 novembre 1975

Oggetto: Retribuzioni medie convenzionali dei lavoratori agricoli infortunatisi nelle attività previste dall'articolo 209 del Testo Unico approvato con D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 3 settembre 1975 é stato pubblicato il D.M. 14 agosto 1975 (v. allegato) con il quale, a norma dell'articolo 118 del Testo Unico approvato con D .P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono state fissate, per tutto il territorio nazionale, le retribuzioni medie convenzionali per le categorie di lavoratori indicate in oggetto.

Periodo 30 giugno 1974 - 31 dicembre 1974

Atteso che l'articolo 1 stabilisce per i lavoratori anzidetti la retribuzione unica giornaliera di lire 6.000 valevole per il periodo indicato, occorre procedere ai seguenti adempimenti:

1) adeguamento dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta per gli eventi verificatisi dal 30 giugno al 31 dicembre 1974 nonché per quelli avvenuti anteriormente al 30 giugno 1974 per i quali, a quest'ultima data, l'assistito era ancora in trattamento di temporanea;

2) riliquidazione, con effetto dal 1 luglio 1974, delle rendite in corso di godimento alla data stessa sulla retribuzione annua convenzionale di L 1.800.000 (L. 6.000x300);

3) adeguamento al suddetto nuovo limite retributivo annuo delle rendite costituite da 1 luglio 1974 per infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatesi entro il 31 dicembre 1974.

Le operazioni di conguaglio dell'indennità per inabilità temporanea assoluta saranno effettuate dalle Sedi che, per l'individuazione dei casi, utilizzeranno il tabulato all'uopo inviato da questa Direzione generale.

All'atto della corresponsione del citato conguaglio, il relativo titolo sarà notificato agli interessati, mediante l'apposizione a timbro sul cedolino del modulo ch.16/speciale, riservato alle comunicazioni del traente, ovvero sulla quietanza di pagamento modulo 6/bis-C della seguente dicitura.

D.M. 14.8.1975. conguaglio indennità temporanea dal... al...

Alla riliquidazione delle rendite di cui ai punti 2) e 3) provvederà questa Direzione generale che ne darà comunicazione agli interessati.

Periodo successivo al 31 dicembre 1974

L'articolo 2 del citato decreto fissa, con effetto dal 1 gennaio 1975, le seguenti retribuzioni convenzionali giornaliere.

L'inquadramento nelle suddette qualifiche deve essere effettuato per i lavoratori di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 205 Testo Unico sulla base delle norme contenute nei vigenti contratti collettivi di lavoro provinciali, che le unità dovranno acquisire, avvalendosi ove occorra della collaborazione degli Istituti di patronato e delle Organizzazioni sindacali di categoria. Per i salariati fissi potranno essere utilmente consultati, presso gli Uffici provinciali del Servizio contributi agricoli unificati, gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti.

Ai sensi del secondo comma del citato articolo 2, i proprietari, mezzadri ed affittuari di cui alla lettera b) dell'articolo 205 Testo Unico sono assimilati ai lavoratori specializzati e i coadiuvanti e familiari ai lavoratori qualificati.

a) lavoratori specializzati L. 8.500 b) lavoratori qualificati L. 8.000 c) lavoratori comuni L. 7.500

(2)

In base a quest'ultima previsione sono da ritenere lavoratori specializzati e persone assicurate di cui ai codici 21, 22, 23, 25, 60 e 80; lavoratori qualificati quelle di cui ai codici 40, 50, 61, 70 e 81 (vedi allegato B-6 codice 3 alla circolare n. 26/1973 ed allegato A) codice 3 alla circolare n. 23/1974).

A seguito della determinazione delle nuove basi retributive dovrà procedersi:

1) all'adeguamento dell'indennità per inabilità temporanea assoluta per gli eventi verificatisi dal 1 gennaio 1975 e per quelli avvenuti anteriormente per i quali alla data anzidetta era in corso il trattamento di temporanea;

2) alla riliquidazione delle rendite costituite per infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatesi dal 1 gennaio 1975.

Agli incombenti di cui al punto 1) provvederanno le Sedi con le stesse modalità innanzi descritte per l'attuazione dell'articolo 1 del decreto in oggetto, tenendo presente che la dicitura da stampigliare mediante timbro sul modulo ch.16/speciale o sul modulo 6/bis-C dovrà essere completata con l'indicazione della qualifica attribuita all'assicurato.

La riliquidazione delle rendite, la cui gestione risulti accentrata alla data di emanazione della presente normativa, sarà operata da questa Direzione generale che ne darà comunicazione ai beneficiari sulle nuove basi retributive che dovranno essere indicate, a cura delle Sedi, su tabulati che a tal fine questa Direzione generale medesima invierà appena possibile.

Si avverte che nei segnalare la costituzione di rendite per eventi successivi al 31 dicembre 1974, le Sedi dovranno indicare oltre la misura della classe di retribuzione convenzionale, il relativo codice come appresso specificato:

551 per i lavoratori specializzati

552 per i lavoratori qualificati

553 per i lavoratori comuni.

Qualora sorgessero incertezze in merito all'attribuzione agli assicurati delle singole classi di retribuzione, a scopo cautelativo andrà applicata la classe inferiore; eventuali contestazioni non risolvibili in loco dovranno essere sottoposte alle decisioni dell'Ispettorato regionale.

Per quanto applicabili, rimangono in vigore le disposizioni emanate con la circolare n. 90/1973. Le difficoltà che dovessero incontrarsi nella pratica attuazione delle presenti istruzioni saranno segnalate a questa Direzione generale.

Allegato alla circ. n. 94/1975

3-9-1975 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 234

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1975.

Retribuzioni medie convenzionali dei lavoratori agricoli infortunatisi nelle attività previste dall'art. 209 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 209 del testo unico delle disposizioni sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al quale alle persone elencate all'art. 205 spettano le prestazioni ai termini del titolo primo del testo unico quando siano colpite da infortunio nelle attività previste dallo stesso art. 209;

Atteso che per le persone anzidette esistono obiettive difficoltà di accertamento degli elementi di determinazione della retribuzione giornaliera ed annua, di cui agli articoli 116, primo e secondo comma, e

(3)

117 del citato testo unico

Visto l'art. 118 del testo unico in parola, che dà facoltà al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di stabilire in tali circostanze, con decreto, tabelle di retribuzioni medie o convenzionali ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche in caso di infortunio;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative,

Decreta:

Art. 1.

Dal 30 giugno 1974 fino al 31 dicembre 1974 per tutte le persone previste dall'art. 205 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, infortunatisi nelle attività indicate dall'art. 209 dello stesso testo Unico, si applica la retribuzione convenzionale, giornaliera di L.

6.000 (seimila).

Art. 2.

A decorrere dal 1 gennaio 1975 le retribuzioni convenzionali giornaliere, da valere per le persone elencate ll'art. 205 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai fini della liquidazione delle indennità in caso di infortunio occorso nelle attività di cui al primo e secondo comma dell'art. 209 dello stesso Testo unico, sono le seguenti:

I proprietari, mezzadri, affittuari di cui alla lettera b) del precitato art. 205 sono assimilati, ai fini dell'applicazione del comma precedente, ai lavoratori specializzati ed i coadiuvanti e familiari ai lavoratori qualificati.

Art. 3.

La retribuzione da assumere a base per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta é uguale alle retribuzioni convenzionali giornaliere come sopra stabilite; la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte le stesse retribuzioni convenzionali giornaliere, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma, art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

a) lavoratori specializzati L. 8.500 b) lavoratori qualificati L. 8.000 c) lavoratori comuni L. 7.500

Riferimenti

Documenti correlati

10 del citato Decreto Legislativo n.150/2009, ove è disposto che le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale denominato “Piano

- a seguito dell’autorizzazione da parte delle sede Inail, l’assistito accede per il ricovero presso la struttura convenzionata e quest’ultima invia entro 3 giorni alla sede

Si tengono presenti, in particolare, le difficoltà connesse ai "tempi tecnici" richiesti dalla procedura per l'acquisizione dei versamenti (sia dell'INAIL

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1998 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1998, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il

Nelle ipotesi previste dal combinato disposto dei commi 16 e 17 del citato articolo 5 (part-time senza la stipula di contratto di lavoro per particolari

A seguito di tale provvedimento, le rendite per inabilità permanente erogate dall'Istituto indipendentemente dal loro ammontare annuo, saranno pagate a rate

31) Malattie causate da nitro derivati alifatici, esteri dell'acido nitrico e loro conseguenze dirette Lavorazioni che espongono all'azione del nitro derivati alifatici,

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza dell’Ente. In aggiunta, il citato articolo 6 dispone che il Modello riporti almeno