Rinuncia al mandato avvocato:
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Autore: Redazione | 23/01/2021
Comunicazione al ricorrente in prossimità dell’udienza; obblighi necessari al fine di non pregiudicare la difesa dell’assistito; nomina del difensore d’ufficio.
Rinuncia al mandato non seguita dalla nomina di un nuovo avvocato
La rinuncia al mandato da parte dell’avvocato difensore, non seguita dalla nomina di un nuovo avvocato, non ha effetto interruttivo nel processo amministrativo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 301 comma 3, c.p.c. e 79 c.p.a., giacché, in ossequio al principio della perpetuatio dell’ufficio defensionale, consacrato negli artt. 85 e 301 c.p.c., il difensore rinunciante, fino alla sua sostituzione, conserva lo ius postulandi con riguardo al processo in corso, sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell’interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nell’interesse di quest’ultimo.
Il giudizio, quindi, nonostante la rinuncia del difensore, può essere proseguito ai sensi degli artt. 85 e 301 comma 3, c.p.c., applicabili al processo amministrativo in virtù degli artt. 39 e 79 c.p.a..
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 21/07/2021, n.5061
Avvocato e cliente: il conflitto di interessi
Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del vigente codice deontologico forense (già art.37 del codice deontologico forense approvato dal CNF in data 17 aprile 1996) non va riferita, restrittivamente, alla sola ipotesi in cui l’avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un consenso da parte di quest’ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, come quando, nell’ambito di una procedura esecutiva, chieda l’attribuzione di somme del proprio assistito senza sostanzialmente cessarne la difesa, potendo essere il conflitto anche solo potenziale.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del CNF che aveva sanzionato un avvocato, il quale, con il patrocinio di un collega di studio, era intervenuto per il recupero di un proprio credito professionale nella procedura esecutiva iniziata contro il suo assistito, la cui difesa aveva affidato ad altro collega di studio, circostanza ritenuta sintomatica di una rinuncia solo fittizia al mandato).
Cassazione civile sez. un., 12/03/2021, n.7030
Rinuncia del difensore al mandato: ha effetto interruttivo del processo?
Nel processo amministrativo, la rinuncia al mandato da parte del difensore, non seguita dalla nomina di un nuovo avvocato, non ha effetto interruttivo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 301, comma 3, c.p.c. e 79 c.p.a., giacché, in ossequio al principio della perpetuatio dell’ufficio defensionale, consacrato negli artt. 85 e 301 c.p.c., il rinunciante, fino alla sua sostituzione, conserva lo ius postulandi con riguardo al processo in corso, sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell’interesse del mandante, che per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nell’interesse di quest’ultimo.
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 11/11/2020, n.2337
La rinuncia al mandato da parte del difensore
La rinuncia al mandato da parte del difensore, così come la revoca da parte del conferente, non fa perdere al difensore rinunciante (o revocato) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo, fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro difensore, in virtù del principio della cosiddetta perpetuatio dell’ufficio del difensore.
T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna) sez. I, 26/06/2020, n.123
Rinuncia al mandato: ha effetto interruttivo del processo?
Nel processo amministrativo la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato difensore, non seguita dalla nomina di un nuovo avvocato, non ha effetto interruttivo nel processo amministrativo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 301 comma 3, c.p.c. e 79 c.p.a. – giacché in ossequio al principio della perpetuatio dell’ufficio defensionale, consacrato negli artt. 85 e 301 c.p.c. – il difensore rinunciante, fino alla sua sostituzione, conserva lo ius postulandi con riguardo al processo in corso, sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere
gli atti nell’interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nell’interesse di quest’ultimo.
Consiglio di Stato sez. IV, 23/03/2020, n.2017
Rinuncia al mandato e nomina di un nuovo avvocato
La rinuncia al mandato da parte dell’avvocato difensore, non seguita dalla nomina di un nuovo avvocato, non ha effetto interruttivo, in quanto, in ossequio al principio della perpetuatio dell’ufficio defensionale, consacrato negli artt. 85 e 301 c.p.c., il difensore rinunciante, fino alla sua sostituzione, conserva lo ius postulandi con riguardo alla causa in corso.
Tribunale Trani, 05/02/2019, n.312
La cessazione di fatto dell’attività professionale
È solo la cancellazione dall’albo a determinare la decadenza del professionista dall’ufficio di procuratore e avvocato e a far quindi cessare lo “ius postulandi”, il cui venir meno comporta, altresì, la perdita da parte del difensore della legittimazione a compiere e ricevere atti processuali per conto del cliente; in mancanza della stessa non può assumere alcun rilievo la cessazione di fatto dell’attività professionale anche quando ha come conseguenza la rinuncia al mandato.
Cassazione civile sez. un., 10/01/2019, n.487
Rinuncia difensore di fiducia e nomina avvocato d’ufficio
In tema di giudizio minorile, in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, non integra causa di nullità la nomina, quale difensore d’ufficio, di un avvocato non iscritto nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, difettando una espressa previsione normativa in tal
senso.
Cassazione penale sez. V, 04/02/2019, n.15050
I doveri di informazione e di comunicazione dell’avvocato
I doveri di informazione e di comunicazione dell’avvocato nei confronti della persona già assistita persistono sia nell’ipotesi di rinuncia che di revoca del mandato, anche se il codice deontologico della professione forense disciplina solo la prima fattispecie, atteso che la revoca del mandato costituisce, al pari della rinuncia, una soluzione di continuità nell’assistenza tecnica e, pertanto, deve ritenersi fonte dei medesimi obblighi necessari al fine di non pregiudicare la difesa dell’assistito.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sanzione dell’ammonimento irrogata dal C.N.F. ad un avvocato che aveva omesso di comunicare al cliente la propria rinuncia al mandato ed il rinvio di udienza, precludendogli una più opportuna difesa a mezzo di memoria istruttoria con eventuale nuovo difensore).
Cassazione civile sez. un., 30/01/2019, n.2755
La rinuncia al mandato non ha effetto interruttivo del processo
Nel processo amministrativo la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato difensore, non seguita dalla nomina di un nuovo avvocato, non ha effetto interruttivo nel processo amministrativo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 301 comma 3, c.p.c. e 79 c.p.a. – giacché in ossequio al principio della perpetuatio dell’ufficio defensionale, consacrato negli artt. 85 e 301 c.p.c. – il difensore rinunciante, fino alla sua sostituzione, conserva lo ius postulandi con riguardo al processo in corso, sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell’interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nell’interesse di quest’ultimo.
Consiglio di Stato sez. V, 11/06/2018, n.3597
Imputato rimasto privo di difesa
È legittima la nomina, in qualità di difensore di ufficio dell’imputato rimasto privo di difesa a seguito di rinuncia all’incarico del difensore di fiducia, di un avvocato non individuato nell’elenco di cui al secondo comma dell’art. 97 cod.
proc. pen. ma immediatamente reperibile. (Nel caso di specie, nel corso del giudizio d’appello, dopo la rinuncia al mandato del difensore di fiducia era stato nominato difensore d’ufficio un avvocato presente in aula).
Cassazione penale sez. V, 21/10/2008, n.1133
La rimessione della causa sul ruolo
La rinuncia al mandato da parte di uno dei difensori, comunicata al ricorrente in prossimità dell’udienza, rende opportuno disporre la rimessione della causa sul ruolo, con rinvio della trattazione ad altra udienza, onde consentire al ricorrente stesso di assumere le proprie valutazioni difensive.
Consiglio di Stato sez. IV, 19/11/2004, n.7570
Comportamento deontologicamente rilevante
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, il professionista che assuma l’incarico contro un suo ex- cliente non comunicandogli peraltro la rinuncia al mandato. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento).
Cons. Naz.le Forense, 05/03/2001, n.23
Prosecuzione dell’assistenza legale
Pone in essere un comportamento rilevante deontologicamente l’avvocato che condizioni la prosecuzione dell’assistenza legale al versamento di somme particolarmente elevate ed addebiti al cliente, dopo la rinuncia al mandato, una ingente spesa per attività non richiesta svolta da società fiduciaria avente sede presso il proprio studio. (Nella specie è stata confermata la sanzione della
censura).
Cons. Naz.le Forense, 11/12/1997