Limitazioni consentite per i vice procuratori onorari dall'art. 71 bis dell'O.G..
(Risposta a quesito del 16 gennaio 2002)
Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 gennaio 2002, o s s e r v a:
con nota del 5 ottobre 2001, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro,
sottoponeva al Consiglio Superiore della Magistratura un quesito “in ordine alle limitazioni consentite per i vice procuratori onorari dall’art. 71 bis dell’O.G.”; il quesito investe la portata del termine
“ufficio” contemplato dalla normativa in materia di incompatibilità dei vice procuratori onorari e, segnatamente, la questione se tale termine debba intendersi o meno riferito al solo “ufficio del giudice monocratico penale presso il quale il vice procuratore svolge le sue funzioni” ovvero a tutti gli uffici giudiziari, civili e penali.
L’art. 42 quater cpv. O.G. – introdotto dall’art. 7 del D. L.vo n. 51 del 1998 – stabilisce, in tema di incompatibilità dei giudici onorari di tribunale, che “gli avvocati e i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successiva, in procedimenti voltisi dinanzi ai medesimi uffici.”
Per quanto concerne i vice procuratori onorari, la disposizione ora trascritta risulta applicabile in forza dell’art. 71 cpv. O.G., introdotto dall’art. 21 del D. L.vo n. 51 del 1998; inoltre, sempre in tema di vice procuratori onorari, la norma di cui all’art. 71 bis O.G., introdotta dall’art. 22 D. L.vo. cit., stabilisce quanto segue: “Il procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice
procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni di pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate. In questo caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense, l’incompatibilità di cui all’art. 42 quater, secondo comma, è riferita unicamente all’ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni.”
Ricostruito il quadro della normazione primaria in materia e richiamate le disposizioni contenute nel paragrafo VI della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-11356 approvata nella seduta del 18 maggio 2000, al quesito formulato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro deve darsi risposta nel senso indicato nella seconda delle due alternative dallo stesso prospettate.
Il dettato della norma di cui all’art. 42 quater cit. fa espressamente riferimento, nel delineare la fattispecie di incompatibilità ivi disciplinata, agli “uffici giudiziari compresi nel circondario del
tribunale” in cui il g.o.t. esercita le sue funzioni: nessuna distinzione, dunque, risulta sostenibile con riferimento al carattere monocratico/collegiale ovvero penale/civile dell’ufficio.
In tema di vice procuratori onorari, il rinvio all’art. 42 quater cit. impone di giungere alla medesima conclusione, non smentita dalla disposizione di cui all’art. 71 bis cit., che – circoscrivendo la portata della fattispecie di incompatibilità in ragione della possibilità che il v.p.o. sia assegnato in via esclusiva alla sede principale e/o ad una o più sezioni distaccate, non giustifica la – ulteriore – riduzione di tale portata ai soli uffici monocratici ovvero ai soli uffici penali.
La lettera della normativa legislativa - in uno con la ratio sottesa alla previsione delle fattispecie in esame, ratio finalizzata a preservare la giurisdizione dai condizionamenti che potrebbero derivare dalla sovrapposizione e dall’intreccio, nell’ambito del medesimo ufficio giudiziario, dell’esercizio delle funzioni onorario e dello svolgimento dell’attività forense – impone di adottare la soluzione
interpretativa indicata.
Tutto ciò premesso
d e l i b e r a
di rispondere al quesito inviato con nota del 5 ottobre 2001 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro nei sensi di cui in motivazione.