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OGGETTO: ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - LIMITI MINIMI E MASSIMI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER L ANNO 2016.

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Lavoro

Reggio Emilia, 17 marzo 2016 GP/lp

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OGGETTO: ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - LIMITI MINIMI E MASSIMI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER L’ANNO 2016.

Sommario

L’I.n.a.i.l. ha reso noti i limiti minimi e massimi della retribuzione imponibile giornaliera validi per il calcolo dei premi assicurativi ordinari e per i premi speciali unitari.

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi

L'I.n.a.i.l., con la Circolare n. 7 del 7 marzo 2016 (allegato 1), ha reso noti i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi ordinari e per i premi speciali unitari, validi per l'anno 2016. Con tale Circolare l’Istituto riepiloga i valori imponibili per i diversi settori ed indica i criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime e delle retribuzioni convenzionali. Il limite minimo di retribuzione imponibile giornaliera, relativo alla generalità dei lavoratori dipendenti, per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale è infatti stabilito annualmente dall’ I.n.a.i.l..

Conseguentemente, vengono indici i valori retributivi da prendere in considerazione per la determinazione dei:

- premi assicurativi ordinari, - premi speciali unitari,

con riferimento all’anno 2016 e vengono infine analizzati i profili risarcitori.

a) Premi assicurativi ordinari

Per la determinazione del premio assicurativo ordinario si fa riferimento:

- al tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata;

- all’ammontare delle retribuzioni.

Il premio assicurativo viene calcolato applicando, sull’ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori assicurati, ovvero sulle retribuzioni convenzionali, uno specifico tasso reso noto dall’I.n.a.i.l. ai datori di lavoro, con modalità telematica, nel proprio sito istituzionale(1), entro il 31 dicembre di ogni anno(2).

La base imponibile retributiva (art. 51 D.P.R. n. 917/1986 e artt. 29 e 30, D.P.R. n. 1124/1965) su cui verrà calcolato il premio si distingue in tre diverse tipologie:

retribuzione effettiva, costituita da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo maturati dal lavoratore nel periodo di riferimento anche sotto forma di erogazioni liberali, in occasione del rapporto di lavoro e al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta;

1 Si veda Circolare Ufficio Legislazione lavoro L26/2016.

2 D.M. 12/12/2000 “Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione”.

(2)

retribuzione convenzionale, che costituisce, per alcune categorie di lavoratori, l’eccezione che prevale sulla regola dell’imponibile “effettivo” ed è stabilita con decreti ministeriali o con legge;

retribuzione di ragguaglio, applicabile nei casi in cui i prestatori d’opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la medesima non sia accettabile; in tale evenienza si utilizza, qualora non siano fissati salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite(3).

Il limite minimo giornaliero per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti(4) deve essere ragguagliato agli importi giornalieri non inferiori a quelli stabiliti da leggi e contratti, scegliendo, nei casi in cui risulti inferiore, l’importo più elevato tra quello contrattuale e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera rivalutato in base all’indice I.s.t.a.t. del costo della vita.

Come noto, per la determinazione della base imponibile, i soci di cooperative con l’ulteriore rapporto di lavoro subordinato (art. 4, commi 1 e 2, L. n. 142/2001(5)) sono equiparati ai lavoratori dipendenti (art. 4, D.Lgs. n. 423/2001), quindi se per gli stessi non sono applicabili retribuzioni convenzionali o premi speciali, i loro compensi varranno come retribuzioni effettive ragguagliate ai minimali.

Tenuto conto che la Legge di Stabilità per il 2016(6) ha stabilito che: “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero” e tenuto, altresì, conto del fatto che la variazione percentuale citata è risultata negativa, ovvero pari a -0,10%, il limite minimo di retribuzione giornaliera, per la generalità dei lavoratori dipendenti, con riferimento all’anno 2016, risulta invariato rispetto allo scorso anno ed è quindi pari ad euro 47,68 e, rapportato a mese, è pari ad euro 1.239,68.

Sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero:

- le retribuzioni degli operai agricoli per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera è annualmente aggiornato solo in base all’indice Istat non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale(7); pertanto nel 2016 il limite minimo di retribuzione giornaliera continua ad essere pari ad euro 42,41;

- i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali quali: infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc. che la legge o la contrattazione collettiva pone direttamente a carico del datore di lavoro. In tale evenienza l’imponibile è rappresentato dalle somme indicate, poste, come detto, a carico dei datori di lavoro anche se di importo inferiore al minimale giornaliero;

3 D.P.R. n. 1124/1965 - art. 116, co. 3: “In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata per ogni anno, a partire dal 1° luglio 1983, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso”.

4 Costituito dall’ammontare del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli art. 51 TUIR e art. 29 del TU 1124/1965.

5 Art. 4, L. n. 142/2001: “1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6.

2.I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente”.

6 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda la circolare dell’Ufficio legislazione lavoro L19/2016.

7 In base all’art.7, comma 5 della Legge 638/1983, la retribuzione giornaliera degli Operai agricoli non è soggetta all’adeguamento di cui all’art.7 co.1 della medesima L. 638/1983.

(3)

- le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente, sulle quali i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, ai sensi dell’art. 16, comma 3 del D.lvo. n. 81/2015(8).

Il limite minimo giornaliero per le retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera è pari, anche per l’anno 2016, ad euro 26,49; specifica inoltre l’Istituto che alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero previsto per la generalità delle retribuzioni effettive.

Per i lavoratori imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima(9) a seguito della sottoscrizione dell’ipotesi di accordo per il CCNL del 16.12.2014, sono state aggiornate le retribuzioni convenzionali che costituiscono base di calcolo sia per i premi assicurativi che per le prestazioni economiche dell’I.n.ai.l., si rinvia per i dettagli alla tabella contenuta nella Circolare in commento.

Per le categorie di lavoratori di seguito elencate la retribuzione convenzionale annuale è stabilita con decreto a livello nazionale, pari al minimale di rendita che dal 1° luglio 2015 corrisponde a una giornaliera di € 53,98 e mensile di €.1.349,60:

o detenuti ed internati;

o allievi dei corsi di istruzione professionale;

o lavoratori occupati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;

o lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;

o lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale.

Altre categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale sono:

o gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi per i quali, se soci di cooperative per l’anno 2016, l’imponibile giornaliero corrisponde ad € 26,49 e mensile ad € 662,00, diversamente, se i lavoratori non sono soci della cooperativa, la retribuzione convenzionale corrisponde ad euro 47,68 giornalieri e ad euro 1.192 mensili;

o i soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 381/1992 art. 2(10), per i quali l’imponibile giornaliero per l’anno 2016, continua ad essere pari ad euro 47,68.

8 L'indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.

9 Art. 32 del D.P.R. 1124/1965: “Per gli equipaggi arruolati in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, sono stabilite, sentite le associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e l'autorità marittima, retribuzioni convenzionali da valere sia per il calcolo dei premi e dei contributi, sia per il calcolo delle indennità per inabilità temporanea assoluta e per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o ai superstiti.

Nella determinazione delle retribuzioni convenzionali deve tenersi conto sia della paga fissa, sia delle percentuali di compartecipazione, sia del valore della panatica tanto se somministrata in natura quanto se corrisposta in denaro.

Il decreto di approvazione delle retribuzioni suddette è emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la marina mercantile.

Le retribuzioni convenzionali hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente nella Gazzetta Ufficiale e sono rivedute normalmente ogni triennio.”

10 Art. 2, L. n. 381/1991: “1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4”.

(4)

Per la trattazione completa delle ulteriori categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale stabilita con decreto si rinvia alla Circolare in commento.

Per lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale la base imponibile convenzionale è basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria, che è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo(11).

A titolo esemplificativo se l’orario settimanale normale previsto dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo pieno è pari a 40 ore, la retribuzione oraria minimale per l’anno 2016 sarà pari ad

€ 7,15 (47,68 x 6 giorni settimanali diviso l’orario settimanale normale contrattuale es: 40).

La predetta retribuzione oraria minimale deve essere raffrontata con la retribuzione oraria tabellare che si ottiene:

l’importo della retribuzione annua tabellare(12) (prevista dalla contrattazione collettiva nazionale).

ore annue stabilite dalla medesima contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo pieno

Ne consegue che deve essere scelta, ai fini della determinazione dell’imponibile, la retribuzione oraria più elevata tra la retribuzione oraria minimale e quella tabellare e moltiplicare detto valore per le ore complessive che devono essere retribuite.

Per i lavoratori dell’area dirigenziale la base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita che dal 1° luglio 2015 corrisponde a:

- € 12,53, retribuzione convenzionale oraria;

- € 100,26, retribuzione convenzionale giornaliera;

- € 2.506,40, retribuzione convenzionale mensile.

Per i lavoratori parasubordinati la base imponibile è costituita dai “compensi effettivamente percepiti”, da determinare secondo l’articolo 51 del DPR 917/1986 (TUIR), nel rispetto del minimale e massimale di rendita, rapportati a mese, che dal 1° luglio 2015 corrisponde ai seguenti valori:

Minimale Annuale € 16.195,20 Mensile € 1.349,60 Massimale Annuale € 30.076,80 Mensile € 2.506,40

In caso di collaborazioni coordinate e continuative occasionali, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita rapportato a giorni, che dal 1° luglio 2015, è pari ai valori di € 53,98 ed € 100,26, ovvero rapportato a mese che, con decorrenza dalla medesima data del 1° luglio 2015, è pari ad € 1.349,60 ed € 2.506,40.

La base imponibile degli sportivi professionisti è costituita dalla retribuzione effettiva, nel rispetto del minimale e massimale di rendita su base annua, che dal 1° luglio 2015 è pari ai valori di €.

16.195,20 ed € 30.076,80.

b) Premi assicurativi speciali unitari

Quando la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa ed altre circostanze rendono difficile l’accertamento degli elementi necessari ai fini del calcolo del premio ordinario, si sostituisce il premio da applicare sull’importo delle retribuzioni con dei premi speciali unitari. Questi premi vengono fissati in base ad elementi idonei diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa(13) e sono generalmente calcolati in rapporto ad una retribuzione minima giornaliera.

11 Si veda la circolare dell’Ufficio legislazione lavoro L74/2015.

12 La retribuzione annua tabellare, ovvero paga base o minimo tabellare, è comprensiva anche delle mensilità aggiuntive, ma non della contingenza (anche se conglobata nella paga base), scatti di anzianità, eventuali trattamenti economici stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale.

13 Come, a titolo esemplificativo, il numero delle persone, la durata della lavorazione, ecc.

(5)

gli importi della retribuzione minima, giornaliera ed annuale, dei corrispondenti premi annuali per l’anno 2016 per le seguenti categorie di lavoratori:

o titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati dell’imprenditore artigiano;

o addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive;

o pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

o insegnanti di scuole o istituti di istruzione;

o alunni e studenti di scuole ed istituti, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche;

o medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi;

o facchini, birocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperativa.

Per tali ultimi lavoratori, come noto, è fissato un premio trimestrale, a persona, tenuto conto della retribuzione effettiva giornaliera, a condizione sempre che questa non sia inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliero previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti e, con riferimento ai facchini, del settore di lavorazione.

Precisa l’I.n.a.i.l. che il premio speciale in esame è dovuto indipendentemente delle giornate di lavoro effettivamente svolte dal socio lavoratore; inoltre, il premio è divisibile in tre mesi nell’ipotesi in cui il socio receda o sia ammesso in cooperativa nel corso del trimestre.

Ricordando che la retribuzione minima giornaliera, anche per l’anno 2016, ammonta ad euro 47,68, si indicano di seguito i premi trimestrali, valevoli per il medesimo anno 2016:

Categorie di soci

Premi minimi trimestrali a persona

Euro

a) Facchini(14)

I settore 103,20

II settore 206,50

III settore (15)

b) Barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori 186,10

Per quanto riguarda il profilo risarcitorio, infine, la Circolare in commento alla Sezione Terza precisa che l’indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per cui è intervenuta la variazione salariale dovrà essere adeguata alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° luglio 2015, mentre ai fini delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, relative ad eventi verificatisi dal 1° luglio 2015, sono stabilite le misure del minimale e del massimale di rendita, che corrispondono ai seguenti importi:

Minimale di rendita: a) annuale - € 16.195,20 b) giornaliero - € 53,98 Massimale di rendita: a) annuale - € 30.076,80

b) giornaliero - € 100,26

Cordiali saluti

Uff. Legislazione del Lavoro

Allegato: Circolare I.n.a.i.l. n. 7 del 7 marzo 2016, completa degli allegati.

14 I settore: facchinaggio di generei ortofrutticoli o di bagagli.

II settore: facchinaggio di altra merce e materiale.

III settore: facchinaggio promiscuo (rischi del I e del II settore).

15 Il premio minimo del III settore si determina in relazione all’effettiva incidenza dei rischi del I e del II settore.

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