CONTRATTO DI LOCAZIONE
L’anno duemilaventidue , il giorno _____del mese di __________, tra
la Coginvest S.r.l. Unipersonale con sede in Acireale (CT), via Merì n. 7/B, numero di iscrizione al Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia Codice Fiscale e Partita IVA 01327930895, capitale sociale versato € 26.000,00, R.E.A. CT - 351069, nella persona dell’Amministratore Unico Dott. Nicola Sezzi, nato a
************** (in seguito: “Promittente Locatore"), e
il Comune di Noto, con sede in Noto (SR), Piazza Municipio n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 00195880893, rappresentato dal Dott. Corrado Figura nato a *******
*************** , nella qualità di Sindaco del Comune di Noto: “Promissario Conduttore”);
Premesso che:
il Comune di Noto, per le esigenze di servizio del Centro per l’Impiego di Siracusa (Dipartimento Regionale del lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative – Servizio XV), ha determinato di acquisire in locazione passiva l’immobile sito in Noto (SR), Contrada Santa Croce, per adibirlo a sede del Centro per l’Impiego di Noto, secondo il locale assetto organizzativo territoriale;
- l’intero fabbricato, intestato alla ditta Coginvest S.r.l. Unipersonale, risulta essere stato realizzato con Concessione Edilizia del 08/01/2001 n° 005/01 e variante in corso d’opera del 25/07/2001 n° 218/01 rilasciata dal Comune di Noto (SR), compresa l’istanza di variante in corso d’opera del 06/06/2003,
prot. gen. n° 14527, comportante lievi modifiche interne ed esterne con riguardo principalmente ai locali igienico-sanitario; l’autorizzazione di Agibilità per uffici pubblici è stata rilasciata dal Comune di Noto (SR) in data 13/12/2004;
l’immobile risulta attualmente condotto in locazione dall’INPS – Direzione regionale Sicilia per le esigenze di servizio della Direzione provinciale di Siracusa e, tenuto conto delle mutate esigenze funzionali dell’ufficio in questione, il Coordinamento regionale tecnico edilizio dell’INPS ha redatto un apposito progetto di riduzione degli attuali spazi attualmente occupati e di adeguamento dei locali alle esigenze dell’Istituto, comprensivo di elaborati grafici e del Disciplinare Tecnico e d’Oneri;
dopo le necessarie interlocuzioni, a seguito di specifica richiesta del conduttore, la Società Coginvest S.r.l. Unipersonale ha manifestato la propria disponibilità a consentire ad INPS la riduzione delle superfici locate, mediante il frazionamento dell’immobile in due distinte unità immobiliari, secondo i suddetti elaborati tecnici;
il progetto di frazionamento dell’immobile e il conseguente eventuale rilascio di parte delle superfici locate da parte di INPS, hanno consentito al Comune di Noto di manifestare interesse per la locazione della parte di immobile disponibile;
il Comune di Noto e Coginvest S.r.l. hanno pertanto avviato una trattativa per la locazione delle superfici che INPS rilascerebbe e, a seguito del buon esito dei pregressi incontri e della volontà delle parti di addivenire alla conclusione del negoziato in corso, si è giunti alla determinazione di procedere con la stipula di un preliminare di contratto di locazione;
gli elaborati tecnici e il Disciplinare Tecnico e d’Oneri sopra citati, condivisi nel merito dalla proprietà, si allegano quali parti integranti del presente contratto preliminare (Allegati 1 e 2);
tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Premessa
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto;
Articolo 2 - Oggetto
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Promittente Locatore, nella qualità di proprietario, si obbliga a concedere in locazione “a corpo” al Promissario Conduttore, che si obbliga ad accettare “a corpo”, la porzione di immobile sito nel comune di Noto (SR), Contrada Santa Croce snc, Cap 96017, al momento identificato al Catasto Fabbricati di Siracusa con Foglio 254 particella 4651 categoria A10 classe U R.C. euro 11.883,67– avente la superficie attuale
complessiva lorda coperta di mq. 2.568,00, di cui mq. 1.141,00 di superficie lorda da locare; pertanto, il subalterno è da attribuire dopo la presentazione della richiesta di variazione catastale per frazionamento per la nuova consistenza di superficie lorda mq 1.141,00/superficie netta mq 1.038,00 - piani 3 (di cui 1 interrato, oltre 1 piano rialzato ed il primo), per come individuata nei disegni di progetto nelle parti evidenziate con il colore verde sulla base dell’intesa raggiunta tra le parti (come da
Allegato 1);
2. Il canone di locazione è sin d’ora stabilito secondo l’importo di € 64.400,00 (sessantaquattromilaquattrocento/00) annui, oltre IVA, a cui si applicherà la percentuale di riduzione del canone (attualmente pari al 15%) nella misura e con la periodicità prevista dalla normativa di riferimento, fermo restando che tale canone
decorrerà dal termine dei lavori di frazionamento che dovranno definirsi entro mesi 6 (sei) dalla stipula del presente contratto;
3. Le parti reciprocamente si obbligano a stipulare il contratto definitivo di locazione entro 30 giorni dal termine per il completamento dei lavori di frazionamento di cui al precedente comma;
4. Il Promittente Locatore garantisce che sull’immobile in oggetto non insistono diritti reali o personali di terzi che possano limitarne il libero godimento; inoltre, la proprietà assume l’onere di eseguire i lavori necessari secondo quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e d’Oneri, di effettuare il frazionamento urbanistico e catastale nonché di fornire dopo la stipula del contratto di locazione la sotto elencata documentazione:
a. autorizzazioni rilasciate dagli organi preposti (Comune, A.S.L., etc.) per l’esecuzione dei lavori di frazionamento, adeguamento e di adattamento alle esigenze del Comune;
b. nuovo certificato di agibilità e atti prodromici necessari all’ottenimento del certificato stesso;
c. nuovo accatastamento/frazionamento ad ufficio pubblico, secondo la categoria pertinente;
d. nuova visura e planimetria catastale successive al frazionamento;
e. la documentazione e le certificazioni previste nel Disciplinare Tecnico e d’Oneri;
f. l’Attestato di Prestazione Energetica (APE);
I locali individuati sono ubicati al piano interrato, al piano rialzato e al primo piano di una palazzina di tre elevazioni fuori terra ed un piano interrato; gli uffici del Centro per l’Impiego occuperanno parte del piano interrato e del piano rialzato e
tutto il piano primo; i predetti piani sono serviti da una scala comune con la restante porzione dell’immobile;
5. Il Promissario Conduttore assume in locazione l’Immobile “a corpo” e nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà a conclusione dei lavori di frazionamento, di cui agli elaborati progettuali citati in premessa e secondo quanto specificato e chiarito nei vari incontri istituzionali; resta inteso che i predetti interventi di adattamento saranno eseguiti dal Locatore in piena conformità alla normativa edilizia ed urbanistica vigente nonché nel pieno rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza; il Promittente Locatore, inoltre, si assume ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole e/o danno causato allo stabile e/o a terze persone o cose, durante l’esecuzione dei lavori stessi;
6. Le Parti espressamente convengono che la locazione dell’immobile sopra descritto includa tutte le parti e gli impianti comuni, le pertinenze, gli accessori ed ogni altro elemento necessario per la piena e completa fruibilità e godimento dello stesso, ivi espressamente inclusi, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli impianti elettrici, gli impianti di distribuzione di acqua, gli impianti di climatizzazione, gli ascensori, gli impianti antincendio (esclusi gli estintori portatili), etc. (d’ora in avanti dette le “Parti Accessorie”);
Dopo il frazionamento dovranno essere adeguati e definiti, secondo il progetto concordato ed il relativo Disciplinare Tecnico e d’Oneri, gli ambienti di seguito elencati:
- piano interrato: locali archivio per una superficie netta di mq. 259,00 ed una superficie lorda di mq. 283,00;
- piano rialzato: sportelli pubblico, reception, sala attesa e servizi igienici per una superficie netta di mq. 234,00 ed una superficie lorda di mq. 252,00;
- piano primo: uffici e servizi igienici per una superficie netta di mq. 545,00 ed una superficie lorda di mq. 606,00;
Per quanto riguarda le parti comuni, segnatamente il cortile esterno, l’ingresso di servizio, il vano scala, nonché gli impianti comuni quali l’ascensore, la climatizzazione, l’impianto idrico e di illuminazione, la Proprietà si impegna a predisporre un apposito Regolamento per la disciplina delle modalità di ripartizione delle quote correlate alle effettive spese sostenute;
7. Il Promittente Locatore dichiara che attualmente il fabbricato risulta in buona manutenzione ed è dotato di tutti gli impianti necessari, e precisamente:
- impianto elettrico;
- impianto di trasmissione dati;
- climatizzazione caldo/freddo a pompa di calore a singole unità;
- serbatoi di riserva idrica con relativa autoclave;
E’ disponibile inoltre, per l’immobile in questione, la seguente documentazione:
- certificato di prevenzione incendi;
- autorizzazione per allaccio alla rete fognante n° 73/01;
- accatastamento dell’intero immobile del 11/06/2003 – Catasto fabbricati Comune di Noto, foglio 254, particella 4651 – cat. A/10;
- certificato di collaudo statico rilasciato in data 17/02/2004 dall’Ufficio del Genio Civile di Siracusa registrato al n° 23229;
- certificato di conformità del Genio Civile di Siracusa del 21/04/2004;
- agibilità rilasciata dal comune di Noto in data 13/12/2004 per essere adibito a Uffici Pubblici “INPS”;
- certificazione carichi utili dei solai del 10/03/2005;
- autorizzazione sanitaria per l’attività dell’Ufficio Sanitario del 11/12/2006;
Tutte le certificazioni sopra citate si intendono accertate allo stato attuale; dopo l’adeguamento dei locali sarà necessario rivedere le suddette certificazioni per la modifica/integrazione delle stesse;
8. Il locatore potrà ispezionare, a mezzo di persona provveduta di idonea credenziale, con modalità da concordare e previo congruo preavviso, i locali concessi in locazione;
Articolo 3 - Destinazione d’uso dell’immobile
1. Il Promissario Conduttore dichiara che, per tutta la durata del presente contratto di locazione, l’immobile oggetto della locazione, così come individuato ed indicato all’art. 2, sarà destinato a sede del Centro per l’Impiego di Noto o ad altro Ufficio del Comune di Noto aperto al pubblico; dichiara di trovarlo rispondente alle proprie esigenze ed idoneo all’uso cui è destinato, attesa la realizzazione degli interventi di adeguamento e ridimensionamento funzionale previsti nel presente atto e relativi allegati;
2. Il Promittente Locatore dichiara che, in relazione agli strumenti urbanistico- edilizi ed alle autorizzazioni necessarie nonché alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, l’immobile sarà ritenuto idoneo, dopo apposita verifica con sopralluogo congiunto, all’uso a cui il Conduttore intende destinarlo e che i relativi impianti tecnologici saranno adeguati in osservanza a quanto previsto da tutte le disposizioni di legge;
Articolo 4 – Durata
1. La durata della locazione dell’immobile in oggetto è di anni 6 (sei) con inizio dalla data di consegna dell’immobile a seguito del frazionamento – attestata da apposito verbale - conseguente alla sottoscrizione del contratto preliminare, rinnovabile tacitamente per altri sei anni e così di sei anni in sei anni; alla prima
scadenza, il presente Contratto si rinnoverà agli stessi termini e condizioni, per l’intero immobile o porzione dello stesso, per un periodo aggiuntivo di sei anni, salvo che una della Parti comunichi la propria disdetta con lettera raccomandata consegnata all’Ufficio Postale o con PEC almeno sei mesi prima dalla data della predetta scadenza da parte del Promissario Conduttore e almeno 12 mesi prima dalla data della predetta scadenza da parte del Promittente Locatore;
Per quanto attiene le comunicazioni di disdetta e recesso, le parti espressamente manifestano la volontà di derogare e rinunciare all’applicazione del principio generale della ricettizietà, di modo che ai fini della determinazione della data farà fede il timbro postale di accettazione o, in caso di utilizzo della PEC, la ricevuta di consegna della stessa;
2. Al termine della locazione la riconsegna sarà effettuata dagli incaricati delle Parti con apposito verbale di riconsegna; il Promissario Conduttore, al termine della locazione, si obbliga alla remissione in pristino dei locali per gli eventuali interventi in corso di conduzione, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso come per Legge;
3. Per il caso di ritardato rilascio, il Promissario Conduttore è tenuto a pagare al Promittente Locatore un’indennità di occupazione corrispondente all’ultimo canone applicato in misura proporzionale ai mesi del periodo di occupazione, da pagarsi con cadenza trimestrale posticipata fino alla riconsegna dell’immobile;
Articolo 5 – Divieto di Cessione del contratto e Sublocazione
1. Il Promissario Conduttore è autorizzato a far utilizzare l’immobile, anche in parte, nel rispetto della durata contrattuale e previa comunicazione scritta al Promittente Locatore esclusivamente ad altri Enti o Uffici della Pubblica Amministrazione o a soggetti esercenti attività accessoria alla propria;
2. Non è consentita la cessione in tutto o in parte del presente contratto a terzi in
qualsiasi forma o mezzo; è fatto espresso divieto al Promissario Conduttore di cedere il presente contratto ovvero di dare in comodato o sublocare in tutto o in parte a terzi privati gli spazi oggetto del presente contratto, pena la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 c.c. per fatto e colpa del Promissario Conduttore che si obbliga al risarcimento dei danni subiti dal Promittente Locatore;
Articolo 6 - Canone – Domiciliazione bancaria e fatturazione
1. Il canone annuo di locazione dovuto dal Comune di Noto, per l’utilizzo della porzione immobiliare sita in contrada Santa Croce snc, Noto (SR), è stabilito in Euro 64.400,00 (euro sessantaquattromilaquattrocento/00), oltre IVA; sul predetto valore si applicherà la percentuale di riduzione del canone (attualmente pari al 15%) nella misura e con la periodicità prevista dalla normativa di riferimento; il Promittente Locatore ha comunicato di voler assoggettare il contratto al regime di imposizione IVA;
2. A partire dal secondo anno, su richiesta scritta del locatore, e salvo quanto previsto da norme specifiche, il canone di locazione verrà aggiornato annualmente per eventuali variazioni del potere di acquisto nella misura del 75% delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati accertate dall’ISTAT; l’aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne verrà fatta richiesta scritta dal locatore;
3. Il canone sarà corrisposto in n. 2 rate semestrali anticipate con scadenza al primo giorno di ogni semestre a partire dalla data di sottoscrizione del contratto definitivo, compreso il primo canone in misura proporzionale alla decorrenza del contratto; i canoni saranno corrisposti a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente del Promittente Locatore di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 al
momento della sottoscrizione del contratto definitivo ed in ogni caso entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento; a tal fine il Promittente Locatore si impegna a comunicare un’unica domiciliazione di pagamento, da qualificarsi espressamente come tale nella comunicazione, e le relative coordinate bancarie necessarie per effettuare il pagamento (IBAN);
4. Ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati dovrà essere comunicata al Comune di Noto entro la scadenza del semestre di riferimento mediante PEC indirizzata presso il domicilio eletto ai sensi del successivo art. 17; fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta al Comune, i pagamenti da quest’ultima effettuati avranno pieno effetto liberatorio; la comunicazione dovrà contenere a pena di invalidità l’espressa revoca della precedente domiciliazione di pagamento;
5. Il canone sarà liquidato dal Comune di Noto previa presentazione di fatture elettroniche semestrali intestate a: Comune di Noto, Piazza Municipio 1 – codice fiscale e partita IVA 00195880893; il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione delle fatture e comunque entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 3; ai fini della compilazione della fattura elettronica, disciplinata dalla legge 244/2007, art. 1, commi 209 – 213, e del D.M. 55/2013, andrà indicato il codice univoco N0R9L7 del Comune di Noto;
6. Nei limiti di quanto consentito dall’art. 1462 c.c., il Promissario Conduttore non potrà per alcuna ragione o motivo ritardare, dilazionare e/o sospendere il
pagamento del canone, salvo sopravvenute disposizioni normative nazionali di riduzione della spesa pubblica che consentano tali interruzioni o variazioni;
Articolo 7 - Cessione del credito
Le Parti convengono che è ammessa la cessione in garanzia dei canoni di locazione regolati dal presente contratto in favore di Istituti Bancari alle seguenti condizioni:
1. il Comune di Noto, in caso di notificazione della cessione, potrà opporre al/ai cessionario/i tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto;
2. il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato al Comune;
3. l’atto di cessione faccia espresso riferimento al presente contratto di locazione;
4. l’atto di cessione sia notificato ai fini della sua efficacia ex art. 1264 c.c. presso la sede del Comune di Noto – Piazza Municipio 1, 96017 Noto;
Per consentire la verifica ex art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73, l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso del locatore cedente al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel su citato articolo, in conformità a quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
Articolo 8 - Oneri Accessori e Spese
1. Oltre al Canone indicato al precedente articolo 6, saranno a carico del
Conduttore tutti gli oneri accessori quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, spese per forniture di elettricità, acqua, gas, tasse di smaltimento rifiuti, costi di sicurezza e vigilanza, costi di pulizia e custodia); gli ulteriori oneri accessori relativi alle parti comuni saranno ripartiti in proporzione alla superficie occupata, sulla scorta della fatturazione a consuntivo dei fornitori dei relativi servizi, secondo
Locatore, che sarà consegnato al Promissario Conduttore;
2. Il Comune di Noto corrisponderà le spese di propria competenza esclusiva direttamente ai fornitori dei relativi servizi, con particolare riferimento alle spese di manutenzione e gestione impianti ad uso esclusivo; parimenti provvederà
direttamente al pagamento delle imposte e tasse locali (TARI, TASI, passi carrabili, etc..) per quanto di propria competenza;
3. Per le utenze, i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti “non divisibili” (quali, a titolo esemplificativo, autoclave, ascensore, illuminazione spazi comuni, automazione cancello carrabile), con la sola esclusione dell’impianto di climatizzazione (chiller/pompa di calore e distribuzione primaria e secondaria) di cui si dirà appresso, la Proprietà si farà carico della stipula/gestione dei relativi contratti; il Centro del Primo Impiego corrisponderà la quota di propria competenza secondo le modalità di cui al comma 1 e del Regolamento di
condominio; sono altresì a carico del Centro del primo Impiego, le spese di cablaggio degli uffici, la eventuale vigilanza e pulizia dei locali, le spese telefoniche, energetiche e per il servizio Idrico Integrato;
4. I consumi di energia elettrica per l’alimentazione dell’impianto di climatizzazione e le relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico della Proprietà la quale, pertanto, sarà onerata della stipula/gestione dei relativi contratti; per tale servizio, la Società Coginvest S.r.l. si riserva di proporre al Centro del Primo Impiego apposito contratto di rendimento energetico con il quale verrà garantita una determinata performance in termini di confort ambientale (“gestione calore a forfait” o “gestione calore a gradi -giorno”), tenuto conto delle specifiche norme di settore e della necessità di ridurre le
le previsioni dell’istituendo Regolamento condominiale a cura del Promittente
emissioni in atmosfera;
Articolo 9 – Modifiche, Miglioramenti, Addizioni, Insegne
1. Al Promissario Conduttore è concessa la facoltà di eseguire a cura e spese proprie eventuali lavori di sistemazione dell’immobile finalizzati ad adeguare lo stesso alle proprie esigenze specifiche, nonché di eseguire opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi (quali, a titolo esemplificativo, inferriate, reti, para sassi, sistemi di allarme);
2. Resta peraltro inteso che il Promissario Conduttore dovrà sottoporre all’approvazione preventiva del Locatore il progetto relativo ai lavori indicati nel precedente comma suscettibili di alterare in misura significativa la configurazione funzionale e strutturale dell’immobile; in tali casi non è previsto l’obbligo di ripristino a fine locazione;
Alla cessazione per qualsiasi causa della locazione, le eventuali migliorie, addizioni, riparazioni, ecc., effettuate ed approvate in accordo a quanto disposto al precedente punto 2, resteranno acquisite dal Promittente Locatore senza che quest’ultimo debba pagare rimborsi o indennità alcuni, ma anche senza la possibilità di pretendere dal Promissario Conduttore il ripristino dell’immobile nello status quo ante;
3. Il Promittente Locatore consente che il Promissario Conduttore, nel rispetto delle norme di legge, applichi all’esterno dell’immobile insegne (anche pubblicitarie), cartelli o altri segnali inerenti alla propria attività;
4. Il Promittente Locatore autorizza fin d’ora il Promissario Conduttore a presentare istanze e domande alle competenti Autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all’esecuzione dei lavori sopra menzionati;
Articolo 10 – Manutenzione dei locali ad uso esclusivo
1. Tutte le attività di manutenzione ordinaria, così come individuate dall’art.
1609 del C.C., degli impianti e delle strutture dell’immobile ad uso esclusivo sono a carico del Promissario Conduttore;
2. Tutte le attività di manutenzione straordinaria, degli impianti e delle strutture dell’immobile necessarie al fine di conservare l’idoneità e la sicurezza dello stesso all’uso convenuto tra le Parti sono a carico del Promittente Locatore; sono altresì a carico del Promittente Locatore gli interventi di adeguamento normativo in forza di norme emanate successivamente alla data di stipula del presente contratto;
Articolo 11 – Assicurazione
1. Il Promissario Conduttore si impegna a garantire la tutela dell’immobile con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere in vigore per tutto il periodo della locazione una polizza per responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti a persone o cose, compresi i danni arrecati al fabbricato e al Promittente Locatore, comunque riconducibili al Promissario Conduttore, per l'esercizio della sua attività specifica ivi comprese le operazioni di manutenzione a carico del Promissario Conduttore, per danni da inquinamento, per le cose in consegna e custodia, per l’utilizzo delle strutture presenti nell’edificio;
2. Il Promittente Locatore si impegna a stipulare sull’immobile una polizza “All Risks” con decorrenza dal giorno medesimo di decorrenza del Contratto e a mantenerla attiva per tutta la durata del Contratto;
Articolo 12 – Stato dell’Immobile
1. Il Promittente Locatore si impegna ad eseguire nell’immobile gli interventi di adeguamento normativo e funzionale descritti nel Disciplinare Tecnico e d’Oneri (Allegato 2) da intendersi parte integrante del presente atto e qui espressamente richiamato e trascritto, entro e non oltre il termine di tre mesi dalla data di
ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
2. Le Parti convengono che, alla stipula del contratto definitivo, il Promittente Locatore consegnerà al Promissario Conduttore copia delle certificazioni di conformità dell’immobile alle normative vigenti;
3. Il Promissario Conduttore si obbliga a mantenere, a propria cura e spese, l’immobile fornito di tutti i necessari impianti e mezzi mobili di spegnimento, dei percorsi di esodo e di ogni altro impianto e dispositivo di sicurezza in perfetta efficienza e pronti all’uso;
Articolo 13 – Diritto di prelazione e di riscatto
In espressa deroga all’art. 41 della Legge n. 392 del 27/07/78, è riconosciuto al Promissario Conduttore il diritto di prelazione all’acquisto, di riscatto e di prelazione in caso di nuova locazione, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 38, 39 e 40 della citata legge;
Articolo 14 - Autorizzazioni e licenze del Promissario Conduttore
1. Il Promissario Conduttore, per le attività di propria competenza, provvederà a tutte le concessioni, licenze ed autorizzazioni necessarie per consentire il pieno godimento dell’immobile locato e l’idoneità dello stesso all’uso cui il Conduttore lo destinerà e previsto dall’art. 2 e successivi del presente contratto;
2. Il Promittente Locatore concede fin d’ora il proprio consenso per eventuali nuovi allacciamenti alla rete stradale, agli impianti del gas e di energia elettrica nonché per la rimozione, al momento di rilascio dell’immobile, di tutti gli apparecchi di illuminazione ed elettrici in genere, di riscaldamento ed altri eventualmente installati a spese del Promissario Conduttore;
Articolo 15 - Impossibilità di utilizzo
1. In caso di impossibilità di utilizzo di tutto o parte dell’immobile descritto in
premessa, che non sia dovuta a fatto o colpa del Promissario Conduttore, quest’ultimo comunicherà prontamente tale circostanza al Promittente Locatore e qualora tale impossibilità di utilizzo si protragga per un periodo superiore a 30 giorni, il Promissario Conduttore avrà diritto ad una riduzione del canone in relazione alla parte dell’immobile inutilizzabile a decorrere dal giorno in cui si è verificato l’impedimento e fino alla sua soluzione;
2. Nel caso in cui tale impossibilità di utilizzo si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, il Promissario Conduttore avrà facoltà di risolvere il contratto, ovvero di rilasciare la parte del bene affetta da tale impossibilità di utilizzo, ferma restando la riduzione del canone di cui al comma 1 del presente articolo che verrà effettuata, preferibilmente e salvo diverso accordo, in proporzione rispetto alle porzioni non utilizzabili;
Articolo 16 – Clausole risolutive espresse
1. La mancata produzione delle certificazioni richieste ai sensi del precedente articolo 2 e succ., senza giustificato motivo, costituisce inadempimento contrattuale, con conseguente risoluzione automatica del contratto;
2. Le parti promittenti convengono che la stipula del contratto definitivo di locazione è sottoposto alla condizione risolutiva del mancato rilascio da parte di INPS della parte di immobile da locare al Comune di Noto entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo preliminare; il verificarsi della condizione comporterà lo scioglimento del presente vincolo contrattuale senza che nessuna delle parti possa far valere alcunché nei confronti dell’altra;
Articolo 17 – Elezione di domicilio
Per tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in:
- il Promittente Locatore: in Acireale (CT), via Merì n. 7/B, indirizzo PEC:
- il Promissario Conduttore: in Noto (SR), Piazza Municipio 1, indirizzo PEC:
Articolo 18 – Controversie e Foro competente
Ogni controversia inerente la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Siracusa, indipendentemente dal valore della causa;
Articolo 19 – Opzione IVA e registrazione
1. Il Promittente Locatore dichiara espressamente di esercitare l’opzione per assoggettare ad IVA il presente contratto di locazione;
2. La registrazione del presente contratto e dei successivi rinnovi avverrà a cura del Promittente Locatore; le spese di registrazione sono a carico del Promittente Locatore e del Promissario Conduttore in parti uguali ai sensi dell’art. 8 della legge 392/1978;
Il Comune di Noto restituirà al Promittente Locatore la quota di sua competenza, previa esibizione della documentazione attestante l’avvenuta registrazione o i rinnovi della medesima;
Articolo 20 – Trattamento dati personali
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni, si autorizza al trattamento dei dati personali; le Parti danno atto, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito Regolamento); i dati personali necessari per la
stipulazione e l’esecuzione del contratto di locazione verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente contratto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge;
I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati, si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento;
Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
Articolo 21 - Rinvio e disciplina applicabile
Per tutto ciò che non è previsto e pattuito nel presente contratto le Parti rinviano alle disposizioni stabilite dalla Legge n. 392 del 27/07/78, recante la “Disciplina delle locazioni di immobili urbani” e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli articoli del Codice Civile e ad ogni altra norma vigente in materia di locazione;
Articolo 22 – Attestato energetico
1. Le Parti sono edotte degli obblighi, in capo al Promittente Locatore ed al Promissario Conduttore, di cui all'articolo 6 comma 1 bis e 2 ter del D. Lgs. n.
192/2005, di dotazione e consegna al Conduttore degli Attestati di Prestazione
Energetica relativi a quanto locato con il presente atto;
2. Il Promittente Locatore si impegna a presentare l’Attestato di Prestazione Energetica dopo il frazionamento dell’immobile e comunque prima della stipula del contratto definitivo;
3. In relazione a ciò, ai sensi del D. Lgs. n. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle Norme Regionali applicabili, il Promissario Conduttore, in sede di stipula del contratto definitivo, darà atto ed attesterà di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica;
Articolo 23 – Allegati
1. Elaborati tecnici: Planimetrie (con superfici lorde e nette);
2. Disciplinare Tecnico e d’Oneri;
Letto, approvato e sottoscritto.
Noto (SR) lì ____________,
Il Locatore Il Conduttore
Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. il Conduttore approva specificamente per iscritto i seguenti articoli: 3 (destinazione); 4 (durata); 5 (sublocazione); 6 (canone, domiciliazione bancaria e fatturazione); 7 (cessione del credito); 8 (oneri accessori e spese); 9 (modifiche, miglioramenti, addizioni e insegne); 10 (manutenzione); 12 (Stato dell’Immobile); 13 (diritto di prelazione e di riscatto); 14 (autorizzazioni e licenze del conduttore); 15 (impossibilità di utilizzo); 16 (clausole risolutive espresse); 17 (elezione di domicilio); 18 (controversie e foro di competenza);