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FRODI E SOFISTICAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A Prodotti Vinicoli, Oli Vergini d Oliva,

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(1)

FRODI E SOFISTICAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE CON PARTICOLARE

RIFERIMENTO A

Prodotti Vinicoli, Oli Vergini d’Oliva,

Locorotondo (Ba) 7 luglio 2016

Docente: prof Andrea Ricciato

AREA:Professionalizzante:NORMATIVE

UF:SICUREZZA ALIIMENTARE

Modulo: etichettatura e sofisticazioni alimentari

(2)

Alimentazione scienza

e cultura

multidisciplinare

Agraria e

Veterinaria (Zootecnia)

Chimica

Biologia

Religione

Filosofia ed etica

Economia e sociologia Medicina

DIRITTO

(3)

IL DIRITTO AGROALIMENTARE, in estrema sintesi, prende origine dalla necessità di compendiare conoscenze

scientifiche e tecnologiche, convinzioni religiose ed etiche, tradizioni storiche in una serie di norme cogenti che

vincolino gli operatori a produrre, somministrare e distribuire alimenti nel rispetto sia dei diritti del cittadino/consumatore sia della leale concorrenza tra imprese

I principali profili tutelati per il cittadino consumatore sono: la salute (Food Safety); la coerenza con qualità dichiarata; la correttezza e la completezza dell’informazione;

Per le imprese: la lealtà commerciale; la concorrenza.

(4)

• Evoluzione del diritto agroalimentare

– dalla “Food Security” alla “Food Safety”: dalle politiche sugli

approvvigionamenti (prima metà del XX secolo) e sul sostegno diretto ed indiretto al settore primario (CE: Trattato di Roma del 1950 sino alla fine del XX secolo) agli allarmi sulla sicurezza (Mucca pazza, primi anni 2000)

– dalle legislazioni nazionali alle norme dell’Unione Europea – il coordinamento delle fonti normative di diversa origine e

gerarchia

• il Trattato dell’Unione Europea e la Costituzione nazionale (la c.d. “cessione di sovranità”, la prevalenza del diritto comunitario);

• la legislazione nazionale: applicativa (recepimento e concreta attuazione di norme comunitarie - SISTEMA SANZIONATORIO) e residuale

(sopravvivenza di norme dispositive e sanzionatorie purchè non in contrasto con le norme comunitarie)

• Gli accordi internazionali;

(5)

DEFINIZIONE DELLA FRODE ALIMENTARE

IN ITALIA storicamente le FRODI agroalimentari sono state classificate secondo la tipologia ed il danno procurato.

Il linea generale una frode può considerarsi sempre un fatto reato (di natura penale) lesiva della salute e/o dell’economia pubblica e del commercio.

Tuttavia nell’evoluzione dell’assetto normativo agroalimentare (disposizioni speciali) le fattispecie inerenti le relative violazioni sono state via via depenalizzate e inquadrate come violazioni amministrative. Queste ultime non possono considerarsi, quindi, frodi in senso proprio e sono sanzionate solo dal punto di vista pecuniario (sanzioni amministrative). La depenalizzazione ha riguardato quasi esclusivamente le violazioni di natura economica non incidenti sulla salute pubblica che continuano e rivestire prevalentemente carattere penale.

(6)

Secondo la classificazione “canonica” le frodi si distinguono quindi, in :

•FRODI SANITARIE

• Alterazione; Adulterazione;

Sofisticazione.

•FRODI COMMERCIALI

• Contraffazione.

Classificazione convenzionale delle Frodi

(7)

Classificazione convenzionale delle Frodi

• Alterazione:

si verifica quando l’alimento, per fenomeni

chimico/fisico/biologici accidentali e/o naturali, muta la sua originale composizione chimico fisica diventando insalubre. P.es: irrancidimento dei grassi; putrefazione della carne etc

• Adulterazione:

è un’operazione fraudolenta che consiste nella sottrazione di principi nutritivi e/o impoverimento del valore nutrizionale dell’alimento, pur non compromettendone la sua salubrità. P.es: sottrazione di grasso al latte venduto per intero;

• Sofisticazione:

si tratta della sostituzione, volontaria, di alcuni

componenti (nutrienti) pregiati di un alimento con altri di scarsissimo pregio p.es.:

miscelazione di olio di semi con olio di oliva; aggiunta di margarine al burro;

cioccolato ottenuto co grassi diversi dal burro di cacao etc

• Contraffazione:

consiste nella totale sostituzione della matrice alimentare con altra di minor pregio avendo riguardo non solo alle materie prime ma anche alla sua origine e provenienza. P. es: vino ricostruito da sottoprodotti e zuccheri; formaggi da latte in polvere; prodotti a DO/IG con materie prime comuni e /o vietate.

(8)

Classificazione convenzionale delle Frodi

Si tratta di una classificazione canonica che definisce la frode secondo i metodi classici usati in passato per manipolare gli alimenti genuini. In concreto spesso i vari aspetti si sovrappongono e coesistono in una fattispecie. Alcune frodi classiche di adulterazione (sottrazione del grasso come fonte nutriente/energetica) non hanno più molto senso nel presente. Sono, invece, sempre più diffuse le frodi di sofisticazione su prodotti di pregio come l’olio EVO i prodotti

“BIO” le denominazioni d’origine più prestigiose e costose. Anche le frodi di alterazione rivestono oggi una minore importanza con lo sviluppo di metodi di conservazione sempre meno invasivi per le tecnologie utilizzate.

(9)

Classificazione convenzionale delle Frodi

E’ anche molto delicato attribuire alla frode una rilevanza sulla salute se non si dimostra, in concreto, il pericolo potenziale e/o il danno effettivo procurato. Così, non avrebbe alcun senso

definire una frode di alterazione come l’acescenza di un vino pericolosa per la salute (qual è il pericolo reale??). Parimenti una frode classica di adulterazione come la sottrazione di

grasso al latte e/o ai suoi derivati come potrebbe oggi essere classificata tra le sanitarie in relazione alla sottrazione di

principi nutritivi???. Tale classificazione, quindi, certamente avrebbe un senso se riferita ad una situazione di Food

Security insoddisfacente e non ad una società che, viceversa,

si confronta con la sovrabbondanza e lo spreco di cibo.

(10)

Classificazione convenzionale delle Frodi

Nel contesto attuale, quindi, assumono particolare rilevanza le frodi di contraffazione sull’origine e/o provenienza del cibo e quelle di sofisticazione per l’uso di materie prime vietate, pur se non pericolose per la salute o costituenti un pericolo subdolo difficile da percepire e, soprattutto, da dimostrare. Situazione senz’altro complicata dallo scenario globale in cui il cibo viene oggi prodotto e commercializzato.

Chi tutela, p.es., le DO/IG ITALIANE in un mercato extra- europeo?

Ragionare in termini di FOOD SAFETY nel campo delle frodi è senz’altro complicato PUR SE, ASSOLUTAMENTE, NECESSARIO.

La vicenda della mucca pazza ne è un chiaro esempio.

(11)

Classificazione delle Frodi

SE NE DEDUCE CHE:

LA DISTINZIONE TRA

FRODE SANITARIA E FRODE COMMERCIALE

E’, QUINDI, SEMPRE DA CONSIDERARSI IN RELAZIONE AD UN

PERICOLO PER LA SALUTE

DA DIMOSTRASI IN CONCRETO ED IN RELAZIONE ALLA FATTISPECIE EVIDENZIATA.

Se questo pericolo non emerge nell’ipotesi del fatto/reato si tratta di una frode commerciale e/o di una violazione amministrativa pur se astrattamente si configura una:

alterazione; adulterazione; sofisticazione.

(12)

SCHEMA OPERATIVO controlli ufficiali

P.G.

Attiv isp.va>>> norma dispositiva>>>

(analisisi uff.le

/acc.to documentale )

Piano di controllo

“Non

conformità grave”

Qualificazio ne del fatto (individuazi one della norma

sanzionatori a

Esito regolare

Penale. A.G. >>>>

procedure ex c.p.p.

>> processo

Esito regolare (cert.ne)

Violazione amm.tiva Aut Amm.va>>>

procedure ex L 689/81>>>> Procedim.

Sanzionatorio

Se l’AG non rileva il REATO

restituisce alla PG CHE PROCEDE IN

Esito IRREGOLARE

(13)

Profilo delle Frodi e/o violazioni in materia Agroalimentare

Si è già evidenziato che la frode, per definizione, comporta una condotta fraudolenta sempre di rilievo penale che può essere:

•OMISSIVA per colpa o colpa grave (p.es nel caso delle alterazioni che di norma si verificano naturalmente e/o accidentalmente) per non aver messo in atto le misure necessarie ad impedire e/o aggravare il fenomeno (p.es crema pasticcera non adeguatamente refrigerata) ;

•COMMISSIVA per dolo, p. es nel caso di: adulterazioni;

sofisticazioni; contraffazioni che comportano, sempre, una

manipolazione volontaria della matrice alimentare al fine di

ottenere l’alimento in violazione alle norme di legge

(14)

Diverso è il caso di tutte le altre infrazioni che si configurano come violazioni amministrative; in tali fattispecie non si distingue tra dolo, colpa e/o colpa grave poiché ciò, di norma, non rileva ai fini dell’applicazione della sanzione.

Tuttavia la legge 689/81 consente, comunque, una graduazione delle sanzioni amministrative nell’individuazione di un limite minimo e massimo edittale pur se vanno considerati alcuni “automatismi” di tale procedura che escludono la discrezionalità, p. es:

•Il pagamento in misura ridotta estingue sempre la violazione e ne cancella gli effetti;

•LA DIFFIDA, una novità molto recente introdotta dalla L 116/2014, impone all’Autorità amministrativa di non applicare di primo acchito la sanzione se, chi ha commesso la violazione è in grado di sanarla eliminandone le conseguenze dannose e/o pericolose (art 1 c 3 L 116/2014)

Profilo delle Frodi e/o violazioni in materia

Agroalimentare

(15)

Sanzioni penali

per le Frodi in materia Agroalimentare

Frodi tossiche:

Il c.p. individua (artt 439 e segg.) le fattispecie classificabili come frodi tossiche (delitti di comune pericolo mediante frode) ;

L’art 5 della L 283/62 (disciplina igienico sanitaria degli alimenti e bevande) individua le altre fattispecie punite con sanzioni penali in materia di produzione e commercio di alimenti;

Frodi commerciali:

le fattispecie costituenti frodi commerciali sono riportate dagli artt 514 e segg c.p .

(delitti contro l’industria ed il commercio)

(16)

Rilievo delle Frodi e individuazione della sanzione

Uno dei problemi più rilevanti per l’U.P.G., dopo aver

accertato un fatto illecito (disposizione violata), è

l’individuazione della norma sanzionatoria corretta e delle

relative, eventuali, misure cautelari da adottare

tempestivamente durante l’attività ispettiva. Poiché il sistema

sanzionatorio amministrativo italiano prende origine,

fondamentalmente, da leggi depenalizzatrici è talvolta arduo

ricondurre un fatto alla sanzione penale (spesso originaria) o

a quella amministrativa (speciale e frequentemente derivata

dalla prima).

(17)

CONCRETAMENTE L’ORGANO DI CONTROLLO NELL’ATTIVITA’ OPERATIVA PROCEDE PER PASSI SUCCESSIVI: >>> ACCERTAMENTO DEL FATTO

>>>QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO>>>

ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN CASO DI NECESSITA’ E URGENZA>>>> CONTESTAZIONE E/O RAPPORTO ALL’AUTORITA’ (GIUDIZIARIA/

AMMINISTRATIVA COMPETENTE) >>> ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI DELEGATI DALL’AUTORITA’

SCHEMA OPERATIVO

(18)

FONTI DISPOSITIVE

NORMATIVA UE (REGOLAMENTI)/

NORMATIVA NAZIONALE

General law (p. es Reg CE 178/2002; Reg UE 1308/2013; CDC etc…);

LEGGI SPECIALI (REGOLAMENTI DI SETTORE CHE PREVEDONO SANZIONI esclusivamente in forma di restituzione/non erogazione di aiuti

oppure fanno riferimento al carattere della sanzione da adottare da parte dello Stato Membro >>> AMM.TIVA O PENALE)

NORMATIVA NAZIONALE/ APP.NE

NORMATIVA UE (DIRETTIVE)

(19)

FONTI SANZIONATORIE

PENALI

Artt. 439 e seg C.P. (frode tossica);

Artt. 5, 6 e 12 L 283/62 (igiene e salute di alimenti e bev) Artt. 515 e seg C.P. (frode commerciale);

Leggi speciali di settore (p. es L 82/2006 ex D.P.R. 162/65) laddove si prevede la sanzione penale e/o la riserva alla norma penale: “…. Salvo che il fatto costituisca reato…”;

“…. Salvo che il fatto costituisca più grave reato…”;

SANZIONI AMMINISTRATIVE

LEGGI DEPENALIZZATRICI (L 689/81; D. L.VO 507/99 ETC….);

LEGGI SPECIALI DI SETTORE CHE PREVEDONO LA SANZIONE AMM.TIVA E/O LA RISERVA ALLA NORMA PENALE

(20)

FONTI PROCEDURALI

UNIONE EUROPEA

Reg CE 882/2004;

NORMATIVA NAZIONALE APPLICATIVA IN MATERIA DI O.d.C PUBBLICO/PRIVATI E RELATIVA

“VIGILANZA” DEI MEDESIMI

PENALI

CODICE DI PROCEDURA PENALE E LEGGI COMPLEMENTARI

AMMINISTRATIVE

L 689/81 (C.D. quinto codice) E SUCC.MOD.NI: D.

L.VO 507/99 ETC….;

L 116/2014

(C.D: “CAMPOLIBERO” che istituisce la

DIFFIDA

PER VIOLAZIONI AMM.VE

SANABILI)

(21)

ART 5 LEGGE 283/62

Articolo 5: [Divieti]

È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere,

detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:

a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;

b) in cattivo stato di conservazione;

c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;

d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un

preesistente stato di alterazione;

(22)

ART 5 LEGGE 283/62

…….. Articolo 5: [Divieti]

•g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a

revisioni annuali;

•h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto,

autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.

(23)

ART 5 LEGGE 283/62

…….. Articolo 6 p B :SANZIONI]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e

dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 600.000 a lire 60.000.000. (4)

Il massimo dell'ammenda è di 90.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera h) dell'articolo 5 ed a) del presente articolo.

In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175, Cod. pen..

Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36, Cod. pen.(2) (3)

--- (1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 6, D.P.R. 19.11.1997, n. 514.

(2) L'entità della sanzione, citata nel presente articolo, è stata da ultimo così elevata dagli artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Dal 1° gennaio 1999, inoltre, ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE (D.Lgs 24.06.1998, n. 213).

(3) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 4, L. 26.02.1963, n. 441. (4) Il presenet comma è satto così sostituito dall'art. 6, D.Lgs.

30.12.1999, n. 507.

(24)

Art 439 C.P.

• Chiunque avvelena acque (1) o sostanze destinate alla alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il

consumo (2), è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica

l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena [di morte] [448, 452] (3).

Note

(1) Il reato in esame si considera configurabile anche nel caso in cui delle sostanze nocive siano state versate sul terreno in modo tale da contaminare pozzi contenenti acque che, dopo la necessaria clorazione,

sarebbero divenute potabili, nonchè nei casi di avvelenamento di acque non destinate direttamente all'alimentazione.

(2) L'avvelenamento delle sostanze alimentari deve essere compiuto prima che le stesse siano state

somministrate alle singole persone che le devono consumare, solo così può dirsi tutelata la salute pubblica, diversamente si avrebbe una lesione individuale.

(3) Tale ipotesi aggravata prevista è da ritenersi priva di valenza pratica in conseguenza della abolizione della

(25)

Art 440 C.P.

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate

all'alimentazione (1), prima che siano attinte o distribuite per il consumo (2), rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.
La pena è aumentata [64] se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali (3) [442, 443, 448, 452 2] (4).

Note

(1) Tale fattispecie viene considerata come un'ipotesi di frode, tuttavia è rimarcata la possibile la configurazione del reato in esame anche nelle ipotesi nelle quali la condotta non sia realizzata con atti occulti o fraudolenti o espressamente vietati dalla legge.

(2) La condotta deve essere compiuta prima che le sostanze alimentari siano state somministrate alle singole persone che le devono consumare, solo così può dirsi tutelata la salute pubblica, diversamente si avrebbe una lesione individuale.

(3) Si tratta di una circostanza aggravante, tuttavia alcuni autori propendono per considerarla un'ipotesi incriminatrice autonoma.

(26)

Art 441 C.P.

Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio (1), diverse da quelle indicate nell'articolo precedente (2), è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a trecentonove euro (3).

Note

(1) La fattispecie si differenzia da quanto previsto all'art. 440, in materia di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, in quanto ha per oggetto cose destinate al commercio, ovvero oggetto di scambio o circolazione dietro corrispettivo.

(2) S viene quindi a determinare per esclusione l'oggetto della tutela, che di conseguenza si riferisce a tutte le cose non previste dagli articoli precedenti da cui possa derivare un pericolo concreto per la salute pubblica, come ad esempio i presidi medico-chirurgici che non sono classificabili come medicinali.

(3) Secondo alcuni autori, dal momento che le acque non destinate direttamente all'alimentazione non integrano la tutela predisposta dagli artt. 439 e 440, la loro adulterazione o contraffazione viene qui criminalizzata.

(27)

Art 442 C.P.

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio (1), pone in

commercio (2), ovvero distribuisce per il consumo (3) acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte (4), in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli [448, 452 2, 516].

Note

(1) Detenere per il commercio significa avere la disponibilità degli alimenti o delle altre sostanze pericolose, che quindi possono essere prontamente commercializzate.

(2) S'intende l'offrire in vendita o in permuta al pubblico la sostanza pericolosa, anche per il tramite di intermediari.

(3) Rispetto al porre in commercio, la distribuzione si pone come condotta residuale, intendendosi per tale la la consegna delle cose pericolose al pubblico, al di fuori però di operazioni commerciali in senso stretto.

(4) Per sostanze contraffatte s'intendono quelle sostanze che deliberatamente e fraudolentemente presentino false dichiarazioni a proposito delle loro origine o identità.

(28)

Art 444 C.P.

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo (1) sostanze destinate

all'alimentazione, non contraffatte né adulterate (2), ma

pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a cinquantuno

euro.
La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve (3).

Note

(1) Rispetto al porre in commercio, la distribuzione si pone come condotta residuale, intendendosi per tale la la consegna delle sostanze alimentari nocive al pubblico, al di fuori però di operazioni commerciali in senso stretto.

(2) Si tratta di tutte quelle sostanze destinate all'alimentazione, di conseguenza vi rientra anche l'acqua, caratterizzate dalla genuinità. Ciò significa che non sono state modificate nella loro essenza o create con un composizione diversa, ma semplicemente per ragioni di conservazione si sono guastate, decomposte o rovinate. Non vi rientrano però i medicinali, ai quali si applicano gli artt.

441 e 443.

(3) Si ritiene necessaria per l'applicazione di tale circostanza attenuante speciale della mera consapevolezza della pericolosità in capo al soggetto che le acquista o riceve, non richiedendosi dunque la natura non fraudolenta dell condotta.

(29)

Artt 446 e 448 C.P.

ART 446

In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'art. 240 è obbligatoria.

ART 448

La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la

pubblicazione della sentenza [36].
La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere [30] nonché

l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [32bis] per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale (1).

(30)

Art 514 C.P.

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in

circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi [2563-2574] contraffatti o alterati [473, 474], cagiona un nocumento (1) all'industria

nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà

industriale, la pena è aumentata [64] e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 [518] (2).

Note

(1) Il nocumento rileva qualora abbia una rilevanza su scala nazionale, quindi non basta che abbiano subito danni singole aziende, ma occorre che il pregiudizio riguardi l'industria in generale.

(2) Si tratta di una fattispecie speciale rispetto a quelle previste rispettivamente dagli articoli 473 e 474.

(31)

Art 515 C.P.

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico (1), consegna (2) all'acquirente (3) una cosa mobile per un'altra,

ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza,

qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita (4), è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [440-445, 455-459], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasessantacinque

euro.
Se si tratta di oggetti preziosi (5), la pena è della

reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a

centotre euro.

(32)

…. Note all’Art 515 C.P.

Note

(1) Nonostante la norma si riferisca a "chiunque", si tratta di un reato proprio e nello specifico il soggetto attivo deve esercitare un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche di fatto, in quanto non è richiesta la qualifica di imprenditore.

(2) La condotta di consegna si realizza non solo quando vi è una dazione materiale della cosa, ma anche nel caso si abbia la trasmissione di un documento equipollente, quale ad esempio la polizza di carico.
Non è richiesto i compimento di atti fraudolenti o dissimulatori, in quanto la presenza di artifizi e raggiri renderebbe applicabile la disciplina della truffa.

(3) L'acquirente è colui che riceve la cosa in base ad un contratto lecito ed efficace, non necessariamente di compravendita, in quanto possono rilevare anche quello di permuta, somministrazione, estimatorio, etc. Può trattarsi poi anche di un imprenditore o di un produttore rispetto alla fornitura di materie prime.

(4) La diversità può essere diversamente intesa, in quanto può riguardare il genere o la specie, l'origine, la provenienza, la qualità e la quantità della cosa. Nel caso venga consegnato un bene completamente diverso per genere o specie da quello pattuito si parla di diversità essenziale, negli altri casi invece rileva piuttosto una difformità

(5) S'intendono oggetti preziosi quelli che hanno un valore superiore, determinato dalla loro rarità oppure da ragioni storiche o artistiche.

(33)

Art 516 C.P.

chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio (1) come genuine sostanze alimentari non genuine (2) è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a milletrentadue

euro.

Note

(1) Vengono alternativamente considerate el condotte di messa in vendita, ovvero di offerta di un bene a titolo oneroso, e di messa in commercio, la quale può essere anche a titolo gratuito. Vi rientrano dunque l'esposizione della merce, l'offerta nei listini, la detenzione in magazzino.

(2) Il presupposto del reato in esame è rappresentato dalla non genuinità degli alimenti, elemento che può essere valutato alla stregua di un criterio naturale ovvero si considerano gli alimenti che sono stati adulterati o contraffatti, ma al contempo la giurisprudenza ha riconosciuto come

operante anche un criterio cosiddetto legale, in quanto vengono considerati non genuini anche gli alimenti che non rispettano i requisiti imposti per legge e necessari per la loro qualificazione.

(34)

Art 517 C.P.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione (1) opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [2563-2574], atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto (2), è punito, se il fatto non è preveduto come reatoda altra

disposizione di legge, con la reclusione fino a due

anni o con la multa fino a ventimila euro (3).

(35)

…. Note all’Art 517 C.P.

Note

(1) Vengono alternativamente considerate el condotte di messa in vendita, ovvero di offerta di un bene a titolo oneroso, e di messa in commercio, la quale può essere anche a titolo gratuito. Vi rientrano dunque l'esposizione della merce, l'offerta nei listini, la detenzione in magazzino.

(2) Il prodotto deve quindi essere idoneo a generare equivocità a riguardo dell'origine, provenienza o qualità. Si ricordi che la norma non richiede il compimento di atti

fraudolenti o dissimulatori, ma solamente quindi un'attitudine ingannatoria, risultando sufficiente anche un'imitazione generica del prodotto, la quale deve essere valutata in riferimento al cosiddetto consumatore medio, che tendenzialmente, effettuando

acquisiti con celerità, non presta troppa attenzione alle caratteristiche dei prodotti.

(3) L'attuale trattamento sanzionatorio è il risultato di un intervento operato dal

legislatore, al fine di aumentare rispettivamente il limite edittale e l'ammontare della pena pecuniaria, dall’art. 15, comma 1, lett. d), della l. 23 luglio 2009, n. 99 e dall’art. 1, comma 10, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella l. 14 maggio 2005, n. 80.

(36)

Art 517 bis C.P.

Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica (2) o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di

particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento

dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 5, del d.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(2) Ci si riferisce a quei prodotti che hanno ottenuto le qualificazioni di “denominazione di origine protetta”

(DOP) o “indicazione geografica protetta” (IGP)”.

(37)

Art 517 ter C.P.

Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque (2), potendo conoscere

dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo

comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474bis, 474ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili

sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti

comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale(3).

•Note

•(1) Tale articolo è stato aggiunto dall’art. 15, comma 1, lett. e), della l. 23 luglio 2009, n. 99

•(2) Si tratta di un reato comune, quindi non necessariamente il soggetto attivo deve essere un imprenditore o produttore.

•(3) L'osservanza delle citate norme è considerata condizione obbiettiva di punibilità (44).

(38)

Art 517 quater C.P.

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche (2) o denominazioni di origine (3) di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio

dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (4).

(39)

…. Note all’Art 517 quater C.P.

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall’art. 15, comma 1, lett. e), della l. 23 luglio 2009, n. 99

(2) L'indicazione geografica è rappresentata da un elemento distintivo che identifica un prodotto agroalimentare con un determinato territorio, dal quale trae origine.

(3) La denominazione di origine rimanda alla catalogazione dei prodotti sulla base delle proprie caratteristiche fisiche e organolettiche.

(4) L'osservanza delle citate norme è considerata condizione obbiettiva di punibilità (44).

(40)

Art 518 C.P.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517

importa la pubblicazione della sentenza [36](1).

Note

(1) Secondo la giurisprudenza, tale pena accessoria troverebbe applicazione anche nel caso si sia verificato il tentativo (art. 56) di un dei reati tassativamente indicati.

(41)

Frodi

Rilevanza, mezzi di indagine e contrasto, danno procurato.

La frode può essere considerata tale solo se si rileva una violazione ad una norma di legge, cioè alla definizione che la legge da e/o vieta per un determinato prodotto alimentare.

Inoltre sono fondamentali le metodiche analitiche. Di norma un alimento è da considerarsi irregolare se il metodo di analisi seguito per analizazrlo è incluso tra le metodiche ufficiali.

Diversamente diventa arduo contestarlo e ciò può essere fatto solo dall’A.G. che può seguire una metodica d’analisi non ufficiale, benchè scientificamente validata, nell’ambito dell’indagine e del dibattimento penale.

Per il danno procurato bisogna sempre distinguere tra salute e lealtà commerciale (consumatore e/o concorrenza).

(42)

Frodi

Rilevanza, mezzi di indagine e contrasto, danno procurato.

Tra i mezzi d’indagine e di accertamento riveste un’importanza fondamentale la tracciabilità/rintracciabilità documentale ed informatica (sistema GIS) delle materie prime e dei prodotti.

Tale requisito, con il Reg CE 178/2002, è stato reso obbligatorio per tutti gli alimenti.

Inoltre, sia nel settore vitivinicolo che in quello degli oli vergini d’oliva - soprattutto se di qualità (Sistema DOP/IGP) – esiste un sistema di rintracciabilità basato su registri e documenti ufficiali (cartacei ed informatici con sistema GIS) che rappresenta un potente strumento d’indagine ed accertamento.

Infatti, se un prodotto non è in grado di rispettare i requisiti di rintracciabilità si configura, a vario titolo, irregolare.

(43)

3 3

PRINCIPALI FRODI DEI PRODOTTI VINICOLI E DEGLI OLI VERGINI D’OLIVA

Pur avendo natura e composizione molto differente tra loro vino e prodotti vinicoli nonché oli vergini di oliva sono accomunati da tutele di legge molto rigide sulle manipolazioni consentite e sulle loro caratteristiche al momento dell’immissione al consumo.

Si tratta cioè di prodotti tutelati, ab origine, come denominazioni semplici alle quali si aggiungono le eventuali ulteriori specificazioni di qualità territoriali (DOP e/o IGP) ovvero, nel caso dei vini, le categorie speciali del tipo: Spumante, passito etc……

In altre parole la legge in vigore (praticamente tutta di fonte Comunitaria) consente di ottenere vini ed oli d’oliva esclusivamente attraverso processi che si rifanno ai metodi tradizionali ponendo vincoli severissimi alle manipolazioni ed alla produzione di artefatti industriali.

Tale circostanza rende questi prodotti molto vulnerabili alle frodi che vengono perpetrate sia in danno della loro genuinità sia in danno di origine e provenienza.

(44)

44

Vino: definizione

Le norme europee vigenti, principalmente ascrivibili all’ex OCM vino (Reg CE 491/2009) nonché alle numerosissime disposizioni comunitarie applicative, definiscono il vino come:

“ una soluzione idroalcolica ottenuta dalla fermentazione (totale o parziale) di uve fresche o parzialmente appassite, pigiate o meno, o del mosto da esse ottenuto”.

Si tratta, cioè, di un prodotto mono-ingrediente (l’uva di sola Vitis Vinifera Sativa e per giunta dei soli vitigni autorizzati alla vinificazione) che non può essere ottenuto dalla miscelazione o aggiunta di altri ingredienti. Tutti i prodotti vinicoli, in ogni fase della produzione, devono rispondere a determinati parametri chimico-fisici ed organolettici oltreché requisiti di rintracciabilità che la stessa normativa stabilisce.

(45)

45

Vino: definizione e frodi

E’ facile comprendere come, in un perimetro di legge così restrittivo, si siano sviluppate nel corso dei secoli tecniche, più o meno evolute, di sofisticazione e contraffazione dei prodotti vinosi che possono essere sommariamente schematizzate ma che per essere comprese appieno necessitano di conoscenze profonde tanto di legislazione vinicola quanto di enologia e metodiche di analisi (sensoriale; chimico-fisica; chimico-biologica; multisotopica).

Il panorama di violazioni possibili è quindi molto ampio e va da irregolarità nelle operazioni enologiche per modificare illecitamente alcune caratteristiche dei prodotti vinosi alla frode sull’origine e provenienza dei prodotti a denominazione, sino alla vera e propria

“ricostruzione” artefatta della matrice vinosa effettuata con materie prime vietate.

(46)

Vino: caratteristiche ed operazioni enologiche

Le caratteristiche dei prodotti vinosi sono

dettagliatamente prescritte nell’ambito di

applicazione dell’ex OCM vino di cui al Reg CE

491/2009: spesso il processo naturale di

vinificazione non consente di ottenere vini con i

parametri di legge regolari per cui si interviene

con operazioni, a vario titolo, illecite (p.es

aumento del grado alcolico potenziale con

aggiunta di zuccheri estranei o alcool; correzione

dell’acidità volatile etc ….).

(47)

Vino: caratteristiche ed operazioni enologiche

Le operazioni enologiche cioè le “manipolazioni”

consentite per legge seguono, inoltre, il principio della c.d. “Lista Positiva”, cioè si possono compiere le operazioni che la norma consente esplicitamente e non quelle che la legge non vieta.

Per esempio, ai prodotti vinosi non è possibile aggiungere coloranti e/o aromi permessi in altri settori con l’uso di additivi.

Tali operazioni enologiche sono riportate nel Reg CE

606/2009 (applicativo del Reg CE 491/2009); per

ragioni analoghe a quanto detto a proposito delle

caratteristiche, si registrano interventi illeciti con

operazioni vietate poiché non previste;

(48)

Vino: uve ammesse alla vinificazione

Tutti i prodotti vinicoli, infine, possono essere ottenuti esclusivamente da varietà di uve autorizzate, denominate VITIGNI.

Anche per le materie prime vale il principio della c.d. “Lista Positiva”, cioè si possono utilizzare le uve della sp. Vitis Vinifera Sativa esplicitamente autorizzate per i singoli prodotti ed in determinate regioni vinicole.

Per i prodotti a DOP/IGP possono essere utilizzati solo i vitigni inclusi nel disciplinare di produzione con il rispetto delle relative rese di produzione (q./Ha) e di trasformazione in vino q uva/hL di vino).

In pratica è vietato utilizzare:

Le uve da mensa

a meno che non siano classificate in determinate regioni a duplice attitudine;

I c.d. Ibridi Produttori diretti;

Le uve di Genere Vitis diverse dalla V. Vinifera Sativa

(49)

Frodi più diffuse

Ricostruzione artefatta della matrice vino

(contraffazione) a partire da materie prime vietate:

1.Sottoprodotti (Vinacce e/o fecce) > coloranti e sali minerali;

2.Acqua di fonte e/o acqua di vegetazione dell’uva (ricavata da processi di osmosi del mosto e/o fabbricazione di concentrati);

3.Zuccheri estranei (Saccarosio; isoglucosio; melasso per uso zootecnico etc… ) e/o etanolo di origine vinica ;

4.Acidi organici costituenti la frazione di ac fissa del vino (Ac tartarico;

ac citrico; ac malico);

5.Acidi minerali forti (Ac cloridrico; fosforico) per favorire la rapida inversione del saccarosio;

6.Lieviti selezionati;

7.Glicerolo.

(50)

Frodi più diffuse

La ricostruzione artefatta della matrice vino

(contraffazione tout court) a partire da materie

prime vietate è la frode più classica, e forse più

antica, che si conosca. Oggi è relativamente poco

diffusa perché le attuali metodiche analitiche

consentono di svelarla in modo abbastanza certo

e rapido. Tuttavia non si può dire che appartenga

al passato, in quanto il “taglio” successivo e

ripetuto di vini contraffatti con vini naturali rende

aleatorio il risultato analitico, per quanto esso sia

svolto con tecniche all’avanguardia.

(51)

51

Frodi più diffuse

Rilevanza: La contraffazione tout court si configura come una grave frode commerciale salvo che alcune materie prime illecite possano determinare un danno alla salute (p.es contenuto anomalo di metanolo).

Mezzi d’indagine e contrasto: si tratta di una

frode normalmente svelata con indagini ufficiali

multisotopiche di NMR che sono in grado di

identificare sia la frazione acquosa che gli

zuccheri estranei alla naturale composizione

dell’uva.

(52)

Frodi più diffuse

ILLECITA VINIFICAZIONE DI UVE DA MENSA, DI VARIETA ’ NON AUTORIZZATE DAL

DISCIPLINARE DI DOP/IGP , DI IBRIDI ETC…. :

SI TRATTA DI FRODI MOLTO DIFFUSE DI GRAVITA’

CRESCENTE A SECONDA DEL PRODOTTO CONTRAFFATTO (p. es una DOCG di pregio) che si verificano quando le congiunture di mercato e di produzione determinano la scarsità e/o il costo elevato delle uve autorizzate

L’uso di UVE DA MENSA E’ MOLTO DIFFUSO IN PUGLIA E SICILIA, anche se i prodotti intermedi vengono dirotatti in regioni del Nord Italia/ Francia.

(53)

Frodi più diffuse: uve non ammesse

Rilevanza: L ’uso illecito di uve da mensa e/o vitigni non ammessi si configura come una grave frode commerciale, soprattutto se interessa prodotti di pregio (p.es Spumanti) e/o prodotti a Denominazione

d’Origine/Indicazione Geografica.

(54)

Mezzi d’indagine e contrasto: si tratta di una frode di rilevazione molto difficile con metodi analitici. Le indagini ufficiali multisotopiche di NMR non hanno sortito i risultati attesi verso gli anni 90. Oggi ci si orienta verso l’esame del DNA , che tuttavia presenta due punti deboli:

Non è un metodo d’analisi ufficiale;

I risultati non sono, ancora, affidabili per la presenza di Ac. Nucleici estranei (lieviti) , degradati dall’alcool etc

Frodi più diffuse: uve non ammesse

(55)

Mezzi d’indagine e contrasto: i risultati investigativi migliori contro queste frodi, soprattutto su prodotti a DOP/IGP, sono conseguiti con indagini documentali ed informatiche (Schedario vinicolo e GIS) che evidenziano l’illegittimità delle forniture di materie prime iscritte in contabilità ufficiale vitivinicola.

Frodi più diffuse: uve non ammesse

(56)

Tracciabilità dei prodotti vitivinicoli

(implementazione dei Reg. 178/2002 e 479/08)

Reg. 178/2002 – Tracciabilità Concetto tracciabilità e principi generali

Reg 884/2204 – Controlli e vigilanza – Definizioni dei sistemi e delle

modalità di controllo per un’effettiva garanzia di traccciabilità dei prodotti

Reg. 491/09 OCM – Regg 555/08 e 436/09

Norme sulle modalità di controllo della

produzione vitivinicola e relativi strumenti

operativi

Norme Nazionali attuative e disposizioni amministrative (la Commissione Europea ha riconosciuto le disposizioni della OCM 1493/99 come attuative del Reg 178/2002)

Realizzare la TRACCIABILITA’

(57)

•Schedario viticolo

•Fascicolo aziendale

(Controllo vigneto) Dichiarazione di vendemmia (controllo produzioni di uva)

•Dichiarazioni di produzione e giacenza

•Registri di cantina e

•Documenti di accompagnamento (controllo produzioni e stock)

Produttore controllore

(58)

Gli strumenti di controllo 1

Schedario viticolo (art 12 D. Lgs 61/2010)

– Identificazione fisica (fotogrammetrica) del vigneto e corrispondenza con i dati catastali:

Ubicazione; superficie;

Possibilità di verifica dei dati produttivi indicati nella dichiarazione di vendemmia (art 8 Reg CE 436/09- art 14 D.

Lgs. 61/ 2010) nonché nella dichiarazione delle superfici vitate e/o nelle rivendicazioni delle DD.OO./II.GG.:

corrispondenza varietale;

Parametri agronomici (sesto d’impianto, sistema di allevamento; potenzialità produttive correlate);

(59)

Gli strumenti di controllo 2

Le dichiarazioni Ufficiali

(artt 6-18 Reg CE 436/09)

Vendemmia (art 8 ed allegati II e III Reg CE 436/09 – art 14 D. Lgs 61/2010 )

- Produzione (art 9 Reg ed allegato IV Reg CE 436/09 - art 14 D. Lgs 61/2010 )

- Trattamento, Commercializzazione (art 10 Reg CE 436/09)

- Giacenza (art 11 ed allegato V Reg CE

436/09)

(60)

Gli strumenti di controllo 3

Documenti di accompagnamento

(artt

23-35 e 47-48 Reg CE 436/09; allegati da VI a IX Reg CE 436/09)

Potranno essere compilati e rilasciati anche con sistemi informatici (

art 26 p. 3 Reg CE 436/09)

Registri

(artt 36-48 Reg CE 436/09)

Potranno essere costituiti anche con

sistemi informatici, mantenendo lo stesso

contenuto dei registri cartacei (

art 38 p. 1 Reg CE 436/09)

(61)

Lo schedario in Italia:

caratteristiche fondamentali

Sovrapposizione aerofoto e reticolo catastale; Schedario fotografico: aggiornato con fotografie aeree a

cadenza periodica.

Catasto in Italia:

Geometrico;

Particellare;

non probatorio (non dimostra la proprietà ma il possesso);

Lo schedario vitivinicolo fa parte del sistema GIS. E’

contenuto in un unico data base informatico consultabile (su internet) sia dagli operatori (a pagamento) sia dalla

Pubblica Amministrazione interessata;

Per l’interrogazione del sistema GIS si parte, in genere, dai dati indicati dal produttore di uva. Essi si ricavano dalla sua

dichiarazione delle superfici vitate (dati catastali) e dalla sua dichiarazione di raccolta uve.

(62)
(63)

1 Unità Vitata NR 10 2 Iscrizione all’Albo se DOC

(vqprd) SI, Castel del Monte DOC BIANCO 3 COORDINATE CATASTALI:

Agro (COMUNE) ANDRIA

foglio di mappa nr. 200 Numero particella/e 15; 35

4 Coordinate geografiche G.I.S. X = 2634164; Y = 4548468 5 Superficie catastale Ha 3.20.00

6 Superficie G.I.S. Ha 3.21.35

1)

Dati schedario: Un esempio concreto

(dati rilevabili dal sistema informatico)

(64)

2) dati schedario: un esempio concreto

(dati rilevabili dal sopralluogo in campo)

7 Sistema di allevamento SPALLIERA

8 Sesto di impianto 2.00 m X 2.00 m

9 Giacitura Collinare, esposta a Sud Sud Est

10 Varietà Sauvignon Blanc

11 Irrigazione Si, a goccia, di soccorso

12 Età stimata impianto 15 anni

13 Condizioni colturali Discrete/Buone

14 Patologie in atto Moderato attacco oidio 15 Proiezione della produzione stimata in

vendemmia 10 ton/Ha

16 Potenziale Produttivo teorico max 12 ton/Ha

(65)

OPERAZIONI ENOLOGICHE FUORI LIMITE

PRINCIPALI OPERAZIONI ENOLOGICHE AMMESSE (REG CE 606/2009) :

TAGLIO;

AUMENTO DELLA GRADAZIONE ALCOLICA

DOLCIFICAZIONE;

ACIDIFICAZIONE;

DISACIDIFICAZIONE;

UTLIZZO E REQUISITI DI PUREZZA DI SOSTANZE AMMESSE IN ENOLOGIA;

LIMITI ALL’IMPIEGO DELL’SO2

(66)

Operazioni fuori limite e/o non consentite

Rilevanza: L ’esecuzione di operazioni enologiche fuori limite o non consentite può configurarsi come una frode commerciale salvo che alcune materie prime illecite possano determinare un danno alla salute.

Mezzi d’indagine e contrasto: si tratta di

violazioni difficilmente rilevabili a posteriori con le

metodiche analitiche ufficiali. Le norme vitivinicole

dispongono numerosi adempimenti amministrativi

e requisiti di rintracciabilità per tali operazioni che

connsentono, talvolta, di individuare operazioni

illecite. .

(67)

Oli vergini d’oliva: definizione

Le norme europee vigenti, definiscono L’OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA come: il prodotto della sola spremitura meccanica del frutto dell’olivo (Olea Europaea), senza ricorso a processi o sostanze chimiche, in condizioni che non causino alterazioni dell'olio e la cui acidità libera, espressa in acido oleico, non risulti superiore all'0,8%. SONO AMMESSE solo olive fresche che non abbiano subito altro trattamento oltre al lavaggio, alla cernita, alla centrifugazione ed alla filtrazione ”.

(68)

Oli vergini d’oliva: definizione

Anche in questo caso si tratta, cioè, di un prodotto mono- ingrediente (il frutto dell’Olea Europaea) che non può essere ottenuto dalla miscelazione o aggiunta di altri ingredienti. Tutti gli oli vergini, in ogni fase della produzione, devono rispondere a determinati parametri chimico-fisici ed organolettici oltreché requisiti di rintracciabilità che la stessa normativa stabilisce.

Nel caso non possiedano tali requisiti la legge prevede che possano classificarsi come OLI D’OLIVA LAMPANTI, e sottoposti a lavorazioni chimico fisiche per eliminarne i difetti: RETTIFICAZIONE; RAFFINAZIONE.

(69)

Oli i d’oliva: definizione

Gli OLI D’OLIVA LAMPANTI e/o di SANSA, sottoposti a lavorazioni chimico fisiche quali la RETTIFICAZIONE e la RAFFINAZIONE, producono gli oli rettificati che vengono miscelati con oli vergini d’oliva per ottenere prodotti finiti designati come:

OLIO D’OLIVA;

OLIO DI SANSA D’OLIVA

TUTTI GLI OLI D’OLIVA, SIA VERGINI CHE RAFFINATI, PER ESSERE POSTI IN COMMERCIO DEVONO RISPONDERE AI REQUISITI FISSATI DAL Reg CE 2568/91 e succ. mod.ni (Reg UE 299/2013)

(70)

PARAMETRI DI LEGGE PER GLI OLI D’OLIVA

(71)

Frodi più diffuse

Ricostruzione artefatta della matrice OLIO

VERGINE D’OLIVA (contraffazione) a partire da materie prime vietate:

1.MISCELA DI OLI DI ALTRE SPECIE (in particolare: Girasole;

Nocciola etc) con oli di oliva ;

2.CLOROFILLA e/o altri coloranti ottenuti da sottoprodotti dell’olio vergine “c,d, Verdone” ;

3.Aggiunta e/o correzione della frazione sterolica ed insaponificabile in genere

(72)

Frodi più diffuse

Rilevanza: La contraffazione tout court si configura come una grave frode commerciale con l’aggravante che si tratta di un prodotto di pregio che vanta eccellenti caratteristiche nutrizionali (è considerato il grasso di migliore qualità) .

Mezzi d’indagine e contrasto: si tratta di una frode normalmente svelata con indagini ufficiali che sono in grado di rilevare, abbastanza facilmente, le variazioni della composizioni acidica (Ac grassi) e della frazione sterolica. Tali parametri chimici sono caratteristici di ogni specie botanica a semi e/o frutti oleosi.

(73)

Frodi più diffuse

ILLECITO TRATTAMENTO DI BLANDA RETTIFICAZIONE E/O DEODORAZIONE DI OLI VERGINI AI LIMITI DI

LEGGE O CON ALCUNI PARAMETRI CHIMICO-FISICI e/o organolettici IRREGOLARI “C.D. LAMPANTINI” –

Spesso tale frode si effettua su prodotti di provenienza comunitaria (Spagna in particolare) per correggere alcuni difetti organolettici intrinseci di una c.v. spagnola la Piqual.

SI TRATTA DI FRODI MOLTO DIFFUSE, DI GRAVITA’ NOTEVOLE, poiché REIMMETTONO IN FILIERA OLI DI SCARSA QUALITA’ CHE ANDREBBERO DECLASSATI A LAMPANTI E RAFFINATI PER PRODURRE OLI D’OLIVA.

Mezzi d’indagine e contrasto: si tratta di una frode di rilevazione difficile con metodi analitici

(74)

Frodi più diffuse

ILLECITA INTRODUZIONE DI OLI VERGINI DI ORIGINE COMUNITARIA e/o Extra UE SPACCIATI PER OLI ITALIANI E/O OLI DI PREGIO DEL SUD ITALIA UTILIZZATI PER PRODURRE OLI DOP/IGP , DI REGIONI DEL NORD ITALIA

SI TRATTA DI FRODI MOLTO DIFFUSE DI GRAVITA’

CRESCENTE A SECONDA DEL PRODOTTO CONTRAFFATTO che si verificano quando le congiunture di mercato e di produzione determinano la scarsità e/o il costo elevato delle materie prime di origine lecita.

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