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COMUNE DI GAZZANIGA (PROVINCIA DI BERGAMO) UFFICIO TECNICO COMUNALE LAVORI PUBBLICI AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GAZZANIGA.

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COMUNE DI GAZZANIGA

(PROVINCIA DI BERGAMO)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

LAVORI PUBBLICI

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GAZZANIGA.

Lavori di: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO GHIAIETTO E SALE.

STRADE COMUNALI E PARCHEGGI DEL TERRITORIO COMUNALE.

PERIODO 15 novembre 2020 – 15 marzo 2022.

STRADE STRETTE.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Dall’ufficio tecnico comunale il 31 Agosto 2020

IL REDATTORE

BERTOCCHI geom. Camillo

(Atto sottoscritto digitalmente)

Via G. Marconi n. 18 – 24025 GAZZANIGA (Bg) – Tel. 035/737011 – Fax. 035/720292 - E – mail: comunegazzaniga@inwind.it

Questo documento è di proprietà dell’Ufficio Tecnico del Comune di Gazzaniga ed è tutelato dalle vigenti leggi. Esso non può pertanto essere riprodotto, consegnato o svelato a terzi o essere utilizzato diversamente da come prescritto dal proprietario.

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PARTE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO Art. 1 - Oggetto dell’appalto

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

Art. 3 – Esecuzione del servizio e perimetrazione zone Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto

Art. 5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione del “SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO GHIAIETTO E SALE.

STRADE COMUNALI E PARCHEGGI DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO. 15 novembre 2020 – 15 marzo 2022 STRADE STRETTE;

2. L’esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. L’importo annuo presunto dei lavori posti a base dell’affidamento ammonta a €. 17.620,00 oltre a I.v.a., così distinto: € 6.000,00.= per prestazioni a corpo ed €. 11.620,00 per prestazioni a misura così come individuato qui sotto:

Lavorazioni da computarsi a corpo:

PERIODO ANNUALE

DESCRIZIONE IMPORTO COSTO PERIODO

Reperibilità, fermo mezzo, deposito sale in magazzino dell’impresa, dispositivi di segnalazione, allestimento automezzo (lama e spargisale) compensi da riconoscere a proprietari per occupazioni temporanee/danneggiamenti vari, ecc.

1.500 €./mese - dicembre, gennaio, febbraio 750 €./mese – Novembre e Marzo

a corpo €. 6.000,00

COSTO TOTALE PERIODO €. 6.000,00 Lavorazioni da computarsi a misura:

PERIODO ANNUALE

DESCRIZIONE LAVORI N. TOTALE PERIODO IMPORTO

UNITARIO COSTO PERIODO Macchina sgombraneve con lama spartineve, spargitore

sale ed autista compreso. (larghezza lama 2 - 2,20m) 90 ore 105,00 9.450,00

Minipala meccanica ed autista (larghezza lama 0,90m) 20 ore 70,00 1.400,00

Fornitura di sale da disgelo (t) 10t 77,00 770,00

COSTO TOTALE PERIODO 11.620,00 Elenco prezzi

DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO UNITARIO

Macchina sgombraneve con lama spartineve, spargitore sale autista compreso (larghezza lama 2 -

2,20m) (€/h) 105,00

Minipala meccanica ed autista (larghezza lama 0,90m) (€/h) 70,00

Fornitura di sale da disgelo (t) 77,00

Definizione dell’importo contrattuale.

Periodo Importo a corpo Importo a misura Importo totale

Anno 2020 (1/2 novembre e dicembre) 2.250,00 4.357,50 6.607,50

Anno 2021 (24/24) 6.000,00 11.620,00 17.620,00

Anno 2022 (gennaio, febbraio,1/2 marzo) 3.750,00 7.262,50 11.012,50

Totale 12.000,00 23.240,00 35.240,00

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, il Comune corrisponderà all'affidatario:

• per le lavorazioni a misura l’importo delle prestazioni lavorative effettivamente eseguite ai sensi dell’articolo 326, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, allegato F, calcolate applicando alle singole lavorazioni (ore lavorative per sabbiatura, sgombero, forniture varie, ecc..) i prezzi, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, relativi ad ogni singola voce indicata nell’elenco dei prezzi unitari di seguito riportati. Le cifre sopra riportate sono pertanto da considerarsi puramente indicative, in quanto il pagamento avverrà in rapporto ad ogni operazione effettivamente svolta dalla Ditta appaltatrice, ed in base al prezzo risultante in esito di gara riferito ad ogni singola operazione;

• per le lavorazioni a corpo, ai sensi dell’articolo 326, primo comma, della legge n. 2248 del 1865, allegato F, alla ditta verranno corrisposte le intere cifre sopra indicate in base al prezzo risultante in esito di gara;

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Il corrispettivo sopra indicato si intende remunerativo per tutte le opere, oneri e obblighi contrattuali vigenti e previsti nel presente Capitolato, compresi tutti gli oneri afferenti al personale utilizzato e conseguenti al Contratto Nazionale di lavoro del settore ed agli accordi integrativi locali preesistenti, con implicita ammissione che l'appaltatore ha eseguito gli opportuni calcoli estimativi.

Il corrispettivo comprende, oltre a tutte le spese dirette e indirette per il personale, compresi i contributi e gli accantonamenti, anche gli oneri di ammortamento dei materiali, delle attrezzature e degli impianti; esso comprende inoltre gli interessi sul capitale di dotazione, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i consumi e quanto necessario per l'espletamento del servizio, le spese generali dell'impresa, gli oneri accessori, le tasse, la messa a disposizione di spazio idoneo coperto per lo stoccaggio del cloruro di sodio fornito dall’Amministrazione comunale e l'utile dell'affidatario. Le operazioni di carico del sale e ghiaietto sono da includersi nel costo orario del mezzo spargisale, e l’opera è ovviamente a carico dell’appaltatore.

Art. 3 - Esecuzione del servizio e perimetrazione zone

1. Il servizio indicato nel presente documento si svolgerà esclusivamente nell'ambito del territorio cittadino e comunque su strade comunali di proprietà pubblica o uso pubblico e/o indicate nei singoli articoli del medesimo e/o individuate nei documenti progettuali allegati.

2. E’ obbligo dell'affidatario, nell'ottica di una puntuale ottimizzazione del servizio, a propria cura e spese e senza richiedere alcunché all'Amministrazione Comunale, sia nella fase di avvio del servizio stesso che durante il corso dell'appalto, attuare gli eventuali aggiustamenti o le modifiche di lieve entità necessarie, anche con l'utilizzo di mezzi, attrezzature od altro non previsti dal presente Capitolato, qualora tali materiali, in talune particolari situazioni non risultassero sufficienti o bastanti.

3. L'eventuale onere supplementare, è da intendersi compreso nel canone generale corrisposto.

4. L’amministrazione Comunale potrà pretendere la contestuale presenza e azione di almeno due mezzi spazzaneve sul territorio con relativi operatori, in caso di particolari condizioni meteorologiche. I mezzi dovranno vere le caratteristiche indicate nel presente capitolato.

Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto

1. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, potrà subire delle variazioni in aumento o diminuzione in relazione alle lavorazioni eseguite.

Art. 5 - Categoria dei lavori

1. Trattasi di un appalto di Servizi. Dette lavorazioni possono essere eseguite dall’appaltatore solo se in possesso della relativa qualificazione che andrà documentata attraverso il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’esecuzione di lavorazioni similari a quelle in argomento.

CAPO 2 – MATERIALI E MEZZI D’OPERA Art. 6 – Mezzi d’opera – dispositivi speciali

I mezzi d’opera che l’Impresa appaltatrice dovrà impiegare per il servizio, dovranno essere idonei al tipo di strada comunale da sgomberare (anche se stretta), come da elenco delle strade indicato nell’allegato al presente capitolato. In particolare di base, dovrà essere attrezzata con i seguenti mezzi:

• N. 1 macchine sgombraneve larghezza lama 2.00m 2,20m munita anteriormente di lama azionata idraulicamente, adattabile secondo le esigenze a cuneo, ad angodozer destro e/o sinistro e/o bulldozer. La lama dovrà essere applicata su idoneo mezzo meccanico il quale dovrà avere la potenza sufficiente per eseguire il servizio di pulitura del piano viabile raso al suolo e dovrà essere munita posteriormente di mulino spargisale per lo spargimento del materiale antigelo.

I mezzi auspicabili integrativi, in caso di particolari condizioni meteorologiche, sono i seguenti:

• N. 1 minipala meccanica(larghezza lama 0,90m con autista, munita di qualsiasi equipaggiamento di lavoro per lo sgombero di eventuali ambiti non accessibili alla lama sopra indicata;

Art. 7 – Materiali in genere

I materiali da impiegare per lo spargimento sulla carreggiata stradale dovranno rispondere ai requisiti appresso indicati:

• Pietrischetti – graniglie

Avranno la pezzatura da 2 mm. a 8 mm e (da fornire a carico dell’appaltatore)

• Cloruro di sodio o di calcio (da fornire a carico dell’appaltatore)

Art. 8 – Modalità di esecuzione

Lo sgombero della neve, fatta salva l’azione preventiva di spargimento di cloruri antigelo nei casi previsti dal art. 33, dovrà essere eseguito dall’Impresa appaltatrice con mezzi di potenza idonea al tipo di strada da sgomberare: dovrà essere attivato entro e non oltre 20 (venti) minuti dall’inizio delle precipitazioni nevose, ed ogni qual volta lo spessore della nevicata abbia raggiunto i 6 (sei) cm.

di altezza e comunque ogni qual volta l’amministrazione comunale e per lei l’ufficio tecnico lo ritenesse necessario, questo in qualsiasi giorno della settimana - domeniche e festività infrasettimanali (Natale e Capodanno) compresi. Nell’effettuare lo sgombero si dovrà provvedere con assoluta priorità all’apertura di passaggi, al fine di consentire la circolazione dei pedoni e degli autoveicoli per una larghezza minima di metri 4 (quattro), eccezione fatta per i tratti stradali che non consentono tale ampiezza. Qualora la nevicata avvenga nelle ore notturne i lavori di pulizia dovranno essere avviati alle prime luci dell’alba.

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Art. 9 – Pulizia del piano viabile

L’impresa appaltatrice dovrà aprire una carreggiata pari alla larghezza del piano viabile: tale larghezza dovrà essere costantemente mantenuta anche nei successivi sgomberi, indipendentemente dalla presenza degli accumuli laterali precedenti di neve.

È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di eseguire lo sgombero “RASO SUOLO” , rimuovendo tempestivamente , a propria cura e spesa, eventuali incrostazioni di ghiaccio che avessero a formarsi sulla sede stradale: nel caso non si provvedesse a tale rimozione, l’Amministrazione Comunale potrà ordinare il lavoro ad altra ditta addebitando all’Impresa appaltatrice la relativa spesa.

L’impresa appaltatrice è sempre tenuta , ed in particolar modo nei fine settimana, ad intervenire anche successivamente alla fine delle nevicate , per eliminare le incrostazioni al suolo nei tratti dove queste si sono formate , anche con trattamenti con cloruri , in modo da eliminare nel più breve tempo possibile la presenza di ghiaccio sulla carreggiata.

Lo spargimento del materiale antigelo pietrischetto antighiaccio e cloruro di calcio o di sodio) sarà eseguito dall’impresa appaltatrice unicamente con automezzi munito di mulino spargisale, a seguito di ordine del personale tecnico comunale, oppure autonomamente, previa verifica da parte dell’impresa della necessità dell’intervento previsti dall’art. 33 del capitolato.

Lo spargimento del pietrischetto e del cloruro dovrà essere sempre effettuato in forma mista rispettando il rapporto 4:1 (pietrischetto:cloruro) solo nel caso di eccezionali condizioni atmosferiche, tale rapporto potrà essere ridotto a 1:1 (pietrischetto:cloruro).

Art. 10 – Manutenzione automezzi

La composizione della squadra deve essere tale da garantire lo svolgimento del servizio in modo soddisfacente e secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

Al momento dell'avvio del lavoro, l'affidatario dovrà disporre di tutto quanto previsto dal presente Capitolato (mezzi ed attrezzature, personale, ecc.), al fine di poter svolgere perfettamente il servizio e senza alcun ritardo.

I materiali, i mezzi, le attrezzature e gli impianti dovranno essere di caratteristiche, struttura e tipologia adeguate, funzionali, rispondenti all'uso previsto, omologati a norma di Legge.

L'Amministrazione Comunale ordinerà all'affidatario la riparazione/sostituzione di quei materiali, mezzi, attrezzature, ecc.

che fossero ritenuti inidonei o che divenissero tali nel corso del contratto; l'affidatario dovrà provvedere in merito - nei termini temporali vincolanti indicati dall'Amministrazione Comunale a pena di sanzioni di cui ai precedenti articoli.

L'affidatario può proporre miglioramenti ed evoluzioni dell'attrezzatura utilizzata corredata di adeguato piano finanziario per l’investimento se lo stesso è previsto a carico dell’Amministrazione.Le attrezzature, gli automezzi ed i materiali in genere dovranno essere mantenuti, a cura e spese dell'affidatario, in stato di efficienza e funzionalità adeguato al servizio da rendere, in particolare la pulizia, il lavaggio e la manutenzione dovranno permettere ai mezzi ed alle attrezzature di presentarsi sempre in forma decorosa, di operare in piena efficienza e di svolgere il servizio nei modi e nei tempi prefissati e senza fermata alcuna.

In caso di imprevisti, guasti, manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc., l'affidatario, a sua cura e spese, dovrà disporre di ulteriori mezzi, attrezzature ecc. di sua proprietà, di tipologia e caratteristiche omogenee (uguali, tipo per tipo) con quelle dei mezzi, delle attrezzature ecc. da sostituire, a garanzia dell'immediata continuazione di tutti i servizi in modo normale e senza fermata alcuna.

L'affidatario , a propria cura e spese, nel tempo, è tenuto obbligatoriamente ad effettuare, sui propri mezzi e sulle proprie attrezzature quelle modifiche che si rendessero necessarie, che fossero richieste dall'Amministrazione Comunale o che fossero disposte da norma di Legge, al fine di migliorare e rendere più efficiente il servizio.Durante le operazioni di sgombero della neve dovranno diligentemente essere adottate tutte le precauzioni atte a garantire l'incolumità pubblica nonché del personale addetto al servizio.

CAPO 3 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 11 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'affidamento dei lavori in argomento; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 12 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati il presente capitolato speciale d’appalto e documenti progettuali allegati;

Art. 13 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 14 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a

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tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge n. 2248 del 1865.

Art. 15 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio direttore di cantiere

1. L’appaltatore è tenuto in fase di stipula del contratto ad eleggere il proprio domicilio, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2o 3 deve essere tempestivamente notificata dalla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 16 – Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione esclusivamente in Euro.

3. L’appaltatore dovrà presentare in sede di gara l’offerta denominata in Euro. Tutti i rapporti contrattuali e dipendenti dal contratto, compresa la contabilità dei lavori, i pagamenti, le penali e ogni altro valore monetario, sono espressi in Euro; tale opzione è irrevocabile per ambedue le parti contrattuali.

4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli importi in Euro debbono essere espressi con due decimali (interi e centesimi).

CAPO 4 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 17 - Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio anche nelle more della stipula del formale contratto, dalla data di aggiudicazione definitiva dell’appalto.

2. Dalla data di cui al punto 1. l’appaltatore accetta pienamente in ogni sua parte l’esecuzione delle lavorazioni descritte nel presente elaborato e nel contratto sottoscritto con l’amministrazione comunale di Gazzaniga.

Art. 18 - Termini per l'ultimazione dei lavori

L'appalto avrà la durata nel periodo 15.11.2020 – 15.03.2022. Alla scadenza naturale del contratto l'Amministrazione Comunale sarà libera di provvedere, senza diritto alcuno da parte dell'affidatario, alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato, a mezzo di affidamento ad altra impresa e, comunque, nelle forme previste dalla legislazione allora in vigore.

L’inizio di espletamento del servizio è dal giorno 15 novembre 2020 anche in pendenza della stipula contrattuale, varrà in questo caso e solo per il lasso di tempo intercorrente alla stipula del contratto, l’aggiudicazione definitiva stabilita con apposita determinazione del responsabile di settore.

Art. 19 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di inadempienze o mancanze connesse con il Capitolato, rilevate da accertamenti effettuati dal personale preposto al controllo,la Ditta Appaltatrice indipendentemente dall’obbligo di ovviare ad essa, sarà passibile di penalità pecuniarie, aventi carattere disciplinare di entità variabile, da comunicarsi dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, il quale in proporzione alla rilevanza del disservizio, oltre a ordinare la eliminazione della inadempienza, applicherà :

Relativo al mancato servizio specificato qui sotto:

1 Sospensione totale del servizio, ancorché per mezzi non sostituiti (perché

rotti) Da €. 1.000,00 a €. 3.000,00 al giorno

2 Mancato rispetto delle prescrizioni di esecuzione del servizio descritte nel

capitolato Da €. 300,00 a €. 800,00

3 Mancato sgombero di neve in singole vie o piazze Da €. 300,00 a €. 1.000,00 al giorno 4 Mancata salatura ed inghiaiatura di singole vie o piazze Da €. 300,00 a €. 1.000,00 al giorno 5 Mancata salatura, inghiaiatura o sgombero neve presso il piazzale mercato

di Gazzaniga il sabato entro le ore 6.00 Da €. 500,00 a €. 1.500,00 ogni volta La comunicazione della penalità sarà preceduta da contestazione per iscritto della inadempienza, alla quale la Ditta Appaltatrice ha la facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa.

In caso di esecuzione d’ufficio verranno addebitate le spese relative in aggiunta alla sanzione pecuniaria.

L’ammontare delle sanzioni inflitte sarà scomputato al successivo Stato di Avanzamento Lavori.

Nel caso di omissioni, deficienze ed abusi nell’ottemperanza degli obblighi contrattuali da parte del personale dipendente della Ditta aggiudicataria ove quest’ultima, nonostante regolare diffida, non ottemperasse alle prescrizioni impartite, il Comune avrà facoltà di fare eseguire d’Ufficio le prestazioni necessarie per il regolare funzionamento del servizio.

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In tal caso le spese relative, maggiorate del 15% per oneri di amministrazione, verranno addebitate alla stessa Ditta Aggiudicataria senza pregiudizio per l’applicazione delle penalità sopra indicate.

2. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 20, in materia di risoluzione del contratto.

3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 20 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Senza pregiudizio di ogni altro maggior diritto che possa competere al Comune, anche per risarcimento danni, si avrà decadenza dell'affidamento con risoluzione immediata per colpa dell'affidatario, senza che lo stesso, nulla possa eccepire per una o più delle seguenti cause:

• mancata assunzione del servizio alla data definita o mancata messa in servizio di mezzi, attrezzature, personale, ecc. nei termini stabiliti nell’atto del contratto;

• violazione del divieto di subappaltare in qualsivoglia modo ed a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, il servizio oggetto del presente Capitolato o parte di esso;

• gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento del servizio in affidamento, che abbiano arrecato o possano arrecare danni al Comune, qualora non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dall'Amministrazione Comunale;

• negligenza o deficienza nell'espletamento del servizio con frequente ripetersi di infrazioni alle disposizioni di cui al presente Capitolato;

• mancata ripresa del servizio, in caso di interruzione, entro i termini previsti dall'Amministrazione Comunale, salvo i casi di forza maggiore, come tali non imputabili all'affidatario;

• inosservanza ripetuta nel tempo delle prescrizioni fornite dall'Amministrazione Comunale relativamente alle modalità di esecuzione del servizio;

• impedimento dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale, qualora gli ostacoli non siano stati rimossi nei termini prefissati dall'Amministrazione Comunale stessa;

• utilizzo in maniera ordinaria di mezzi diversi da quelli previsti per l’espletamento del servizio;

• violazione dell'obbligo di manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi azione, pretesa, richiesta di risarcimento danni;

• morte del titolare di Ditta individuale, scioglimento della Società, colpevolezza per frode dell'affidatario, procedura concorsuale o fallimentare nonché ogni altra situazione di inadempienza qui non contemplata, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;

• condanna per inosservanza agli obblighi delle Leggi sul collocamento obbligatorio dei lavoratori;

• mancata applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente nel Settore Privato per l'Igiene Urbana e mancato rispetto, nei confronti del personale, degli obblighi di qualsiasi tipo (di natura previdenziale, assicurativa, sanitaria, ecc.);

• mancata stipula delle polizze assicurative di legge e di quella obbligatoria RCT/O che deve tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati nell'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato;

• condanna - con sentenza passata in giudicato - per reati contro la Pubblica Amministrazione;

Nel caso si riscontri la presenza di una o più delle precedenti cause di decadenza, il responsabile del procedimento, o chi per esso, provvederà all'immediato inoltro dell'apposita notifica; all'addebito l'affidatario potrà far seguire le proprie controdeduzioni nel termine tassativo di giorni 5 (cinque) dalla data di notifica.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 21 – Dichiarazione di decadenza

La dichiarazione di decadenza è oggetto di apposito atto della Amministrazione. Non spetterà all'affidatario, in caso di decadenza dell'affidamento, alcun indennizzo per nessun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

La decadenza comporterà in ogni caso l'incameramento di diritto della cauzione, senza che ciò costituisca pregiudizio dell'Amministrazione Comunale per eventuali maggiori danni.

In caso di decadenza dell'affidamento, l'affidatario è tenuto a consegnare all'Amministrazione Comunale - previa richiesta della medesima - ovvero anche ad altro soggetto che il Comune gli indicherà, gli eventuali immobili, uffici, attrezzature, materiali, impianti, ecc. di pubblica proprietà, utilizzati per l’espletamento del servizio di cui al presente capitolato.

L'affidatario si dovrà prestare per la redazione dell'apposito verbale di ricognizione e di consistenza; qualora l'appaltatore non si presti alla redazione del verbale di cui sopra ed alla consegna l'Amministrazione Comunale procederà d'Ufficio.

Ogni eventuale spesa diretta o indiretta o danno conseguente alla risoluzione del contratto sono a totale carico dell'affidatario.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 22 - Contabilizzazione del servizio - Pagamenti

1. Lo sgombero della neve e lo spargimento del materiale antigelo, verrà liquidato con il relativo prezzo di elenco in base alle ore di

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effettivo lavoro di sgombero neve eseguito e/o spargimento del materiale antigelo effettuato. E’ fatto obbligo all’Impresa appaltatrice, al termine di ogni intervento, di rilasciare regolari bollette di lavorazione con l’indicazione dei mezzi impiegati e delle ore di lavoro effettuati per ciascun mezzo: dette bollette, redatte e sottoscritte in duplice copia, verranno controfirmate dal personale della Amministrazione incaricato di effettuare il controllo qualitativo e quantitativo delle prestazioni effettuate.

2. I pagamenti del corrispettivo saranno effettuati alla fina di ogni stagione invernale con le modalità di seguito precisate.

Il pagamento delle spettanze verrà effettuato dall'Amministrazione Comunale con l'emissione di apposito mandato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della relativa fattura, previo visto del responsabile dell’ufficio tecnico comunale al quale spetterà il compito di eseguire la liquidazione successivamente alla verifica della regolarità delle cifre esposte e dei lavori eseguiti.

Art. 23 – Quota fissa

Per gli oneri a carico dell’appaltatore di cui agli artt. 33 e 8, per la reperibilità, fermo del mezzo, deposito sale in magazzino dell’impresa, dispositivi di segnalazione, allestimento automezzo (lama e spargisale) compensi da riconoscere a proprietari per occupazioni temporanee/danneggiamenti vari, ecc, di cui all’art. 6 viene riconosciuta una quota annuale di €. 6.000,00 che verrà liquidata al termine del periodo invernale, indipendentemente o meno dall’effettuazione di interventi di sgombero neve.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE Art. 24 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. A titolo di cauzione definitiva, è richiesta una garanzia fideiussoria ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale, nel caso in cui la ditta aggiudicataria fosse in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 la cauzione provvisoria sarà ridotta del 50% e quindi pari al 5 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale;

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. La cauzione definitiva viene svincolata con apposito atto della stazione appaltante, entro 60 giorni dalla data di scadenza temporale del contratto fissata per il 15.03.2022.

4. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;

l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Art. 25 - Assicurazione a carico dell’impresa

1. L’appaltatore, oltre alle Assicurazioni di legge dovrà obbligatoriamente stipulare - presso una compagnia di assicurazioni riconosciuta e di primaria importanza - apposita assicurazione RCT/O con massimale di €. 1.000.000,00.=, per tutte le attività ed i servizi svolti dalla ditta medesima a seguito dell’affidamento del servizio relativo al presente capitolato, intendendosi sollevata l’Amministrazione affidataria, da ogni responsabilità che potesse comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi suddetti. A tale scopo la Ditta affidataria presenterà copia della medesima polizza all'Amministrazione Comunale all’atto della firma del contratto e comunque almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio di espletamento dei servizio.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE Art. 26 - Nuovi prezzi

1. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco contrattuale, come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, non siano previsti prezzi per particolari tipi di lavoro, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento;

CAPO 8 - SUBAPPALTO Art. 27 - Subappalto

1. E' fatto divieto all'affidatario di appaltare o di cedere a terzi, il servizio regolato dal presente capitolato.

CAPO 9 - NORME E PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI Art. 28 – Pulizia dei marciapiedi innevati

Lo sgombero dei marciapiedi dovrà essere eseguito dai privati proprietari delle abitazioni fronteggianti gli stessi. Qualora ciò non avvenisse il sindaco potrà imporre l’esecuzione di tale servizio ai proprietari a mezzo di apposita ordinanza.

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Art. 29 – Miglioramenti, variazioni ed integrazioni

Durante la validità del presente contratto, di comune accordo fra le parti e seguendo le procedure di rito, possono essere apportate, mediante un semplice scambio di lettere, le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il suo migliore svolgimento anche al fine dell'adeguamento alle norme regolamentari di cui il Comune si doti.

Durante la validità del presente contratto, su proposta di una delle due parti e di comune accordo, potranno e dovranno essere apportate migliorie al servizio. L’incidenza di dette modifiche sul corrispettivo saranno preventivamente concordate tra le parti.

Art. 30 – Estensioni del servizio

L'Amministrazione si riserva la facoltà di estendere il servizio qualora nel periodo di affidamento risultasse necessario estendere lo sgombero a vie, strade, piazzali ecc.., diversi da quelli indicati nelle planimetrie.

Art. 31 – Osservanza di leggi – decreti - regolamenti

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato e limitatamente a quanto non in opposizione allo stesso, verranno applicate tutte le disposizioni di legge in vigore per la gestione dei servizi, con particolare riferimento a quelli similari all’appalto in argomento.

Art. 32 – Elenco strade vie piazzali aree pubbliche

Quelle indicate nelle planimetrie descrittive facenti parte integrante e sostanziale degli elaborati tecnici.

CAPO 10 - NORME FINALI

Art. 32 – Obbligo di osservanza – leggi regolamenti, disciplinare e norme di servizio

La Ditta appaltatrice dovrà attenersi a tutte le norme regolamentari ed alle ordinanze municipali già emanate e che potrebbero in seguito essere emanate, nel caso in cui abbiano rapporto con il servizio in argomento.

Alla Ditta spetta l'osservanza di tutte le norme specifiche del presente Capitolato, per tutto ciò che non è da esso espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizione del Codice Civile, ed alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.Il Sindaco potrà, in circostanze speciali, che richiedano eccezionali provvedimenti di difesa della salute ed incolumità pubblica, emanare speciali norme di funzionamento del servizio assunto in appalto.

Saranno a completo carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

- mantenere il transito lungo le strade interessate dai lavori di sgombero: l’Impresa è comunque responsabile della sicurezza del transito sia di giorno che di notte e dovrà adottare quindi tutte le cautele relative ad ogni accorgimento occorrente per evitare inconvenienti al pubblico transito.

- Pagamento di indennizzi ai proprietari dei fondi posti lungo le strade comunali per eventuali danni ai terreni od ai frutti pendenti, conseguenti ai lavori da eseguirsi ed al passaggio con materiali e mezzi di qualsiasi genere.

- Assumersi ogni responsabilità per danni a cose e persone dovute ad infortuni od incidenti nel corso dei lavori, sollevando l’Amministrazione Comunale ed i suoi preposti addetti alla sorveglianza , assistenza e direzione da qualsiasi responsabilità civile e penale.Tali responsabilità ricadranno pertanto a totale ed esclusivo carico sull’impresa appaltatrice come pure quelle derivanti da controversie con terzi per danni, occupazioni, ecc..;

- Carico e trasporto , a cura e spesa dell’appaltatore, del cloruro di calcio o sodio dal luogo di stoccaggio determinato dall’Amministrazione al luogo di spargimento da eseguirsi con i mezzi idonei dell’Impresa appaltatrice .

Art. 33 – Ordine condotta dei lavori e orari di servizio

L’appaltatore nell’eseguire gli interventi deve uniformarsi alle prescrizioni che gli verranno eventualmente comunicate o impartite dal tecnico comunale.

L’appaltatore dovrà essere sempre disponibile con i mezzi ad ogni precipitazione, compreso i giorni festivi e durante le notti ed al riguardo dovrà fornire apposito numero telefonico per il recapito del responsabile degli interventi, possibilmente tramite telefono cellulare.

A carico dell’impresa appaltatrice rimane inoltre il compito della verifica della viabilità nei fine settimana (venerdì notte sabati e domeniche), al fine di attivare gli interventi per presenza di neve e per gelate causate da nevischio , brina, gelate al suolo

conseguenti a repentini abbassamenti della temperatura connessi a presenza di umidità sulle strade per nebbia, postumi di pioggia, etc.., in tal caso l’Impresa appaltatrice è tenuta ad intervenire con la massima urgenza mediante spargimento di cloruri antigelo, dando comunicazione dell’inizio delle operazioni al personale comunale di reperibilità.

Gli oneri relativi alle verifiche nei fine settimana sono ricompresi nella quota fissa di cui all’art. 23.

E' fatto obbligo al personale di segnalare all'affidatario per il successivo inoltro all'Ufficio Tecnico Comunale tutte quelle circostanze, situazioni e fatti che possono in qualche modo impedire o dilazionare il regolare espletamento e la realizzazione del servizio.

E' inoltre fatto obbligo all'affidatario denunciare con immediatezza all'Amministrazione Comunale qualsiasi irregolarità inerente il servizio oggetto del presente Capitolato, coadiuvando l'azione del personale comunale e fornendo tutte le indicazioni utili per un'opera di vigilanza e controllo.

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Gli orari per lo svolgimento del servizio sono quelli indicati nei rispettivi articoli del presente Capitolato ed in caso di mancata precisazione dovranno essere concordati tra le parti; peraltro, durante il periodo dell'affidamento, eventuali, successive variazioni dovranno essere preventivamente concordate dall'Amministrazione Comunale.

Gli orari del servizio dovranno garantire efficienza ed un valido livello di produttività con riferimento diretto al tipo di organizzazione in atto.

Ogni variazione rilevante nell'organizzazione del servizio dovrà essere preventivamente concordata dall'Amministrazione Comunale; in caso di mancato accordo l'affidatario non potrà adottare al riguardo alcuna iniziativa autonoma.

Art. 34 – Personale

Contestualmente all'avvio del servizio, l'affidatario dovrà obbligatoriamente consegnare all'Amministrazione Comunale la dichiarazione di aver effettuato l’informazione ai sensi del D.Lgs 81_2008 al personale operante sul nostro territorio.

L'affidatario ha l'obbligo di assicurare sempre un regolare funzionamento del servizio previsto nel presente Capitolato, utilizzando per l'espletamento dello stesso tutto il personale previsto e necessario.

Situazioni di ferie, malattia, infortunio e simili non devono determinare alcun effetto negativo nell'espletamento del servizio.

In caso di contemporanea indisponibilità di personale, indipendente da cause di forza maggiore (scioperi, ecc.) in quantità tale da incidere sulla quantità del servizio da rendere, l'affidatario dovrà comunque garantire la regolare continuità di tutte le attività, a propria cura e spese a pena delle sanzioni di cui all’art. 19.

In caso di sciopero continuato, l'affidatario ha l'obbligo di assicurare comunque il servizio; il mancato rispetto di tale obbligo sarà soggetto alle penali previste negli articoli del presente documento.

L'affidatario è obbligato ad attenersi scrupolosamente a tutte le norme legislative, ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Settore ed agli accordi sindacali integrativi locali preesistenti o stipulati nel corso dell'appalto, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico del personale e sia per quanto concerne il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, la sicurezza sul lavoro, la medicina del lavoro, la prevenzione degli infortuni, ecc.

L’Affidatario deve garantire il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore anche in ordine ai diritti (salvaguardia della forza lavoro) del personale dell’impresa cessante dalla gestione del servizio, se ed in quanto dovuta.

Il personale dipenderà ad ogni effetto direttamente dall'affidatario, intendendosi con ciò l'Amministrazione Comunale del tutto estranea al rapporto di lavoro instaurato anche dopo la cessazione dello stesso e per qualsivoglia causa.

Il personale, nell'espletamento delle sue mansioni, dovrà tenere un comportamento serio e corretto.

L'affidatario è direttamente responsabile del contegno del personale verso il pubblico.

Il personale dovrà usare modi rispettosi trattenendosi con il pubblico non oltre il tempo necessario per le esigenze di servizio.

Art. 35 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di accertamento della regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

6. L'affidatario è espressamente obbligato a rimborsare al Comune (mediante l’incasso della cauzione definitiva) tutte le spese di qualsiasi tipo che il Comune dovesse sostenere per inadempimenti dell'affidatario stesso agli obblighi ad esso spettanti, oltre al pagamento degli interessi legali vigenti, il tutto senza pregiudizio per eventuali maggiori risarcimenti o diversi provvedimenti che possano essere di competenza del Comune.

Riferimenti

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