Aspetti normativi relativi alle frequenze estremamente basse
(ELF)
(ELF)
Normativa Internazionale (ICNIRP)
Sulla protezione dai campi elettromagnetici a bassa frequenza, un importante riferimento q , p normativo è costituito dai documenti ICNIRP, risalenti agli anni ottanta. I limiti di esposizione stabiliti in questi documenti sono fondati
esclusivamente sulla considerazione di effetti esclusivamente sulla considerazione di effetti sanitari acuti: evitare effetti delle densità di
correnti indotte sul funzionamento del sistema nervoso
L’ICNIRP, pur consapevole delle indicazioni provenienti da studi epidemiologici sulla
possibilità che i campi elettromagnetici generino possibilità che i campi elettromagnetici generino effetti nocivi a lungo termine, ha ritenuto che
questi non possano essere ancora oggetto di
norme protezionistiche, proprio perché gli studi in questione sono ancora controversi.
L’esposizione della popolazione è generalmente distinta da quella dei lavoratori
distinta da quella dei lavoratori
professionalmente esposti, per i quali sono
generalmente consentiti limiti di esposizione più elevati.
La normativa italiana
Anche in Italia sono stati adottai i documenti ICNIRP come linee guida volte a limitare g
l’esposizione dei lavoratori e della popolazione a campi elettrici e magnetici.
Il primo atto legislativo è del 23 aprile 1992 Il primo atto legislativo è del 23 aprile 1992 quando fu emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) che per la prima volta introduceva normative
esplicitamente volte alla protezione (in questo senso il decreto differiva dalle normative
precedenti contenenti norme solo tecniche per la costruzione degli elettrodotti)
la costruzione degli elettrodotti).
Il decreto si applica a tutti gli elettrodotti a tensioni superiori a 132 kV. Non si applica,
invece, alle esposizioni professionali sui luoghi di lavoro.
Il DPCM più recente è quello dell’8 Luglio 2003
D.P.C.M. dell’8 luglio 2003, relativo a campi alla frequenza di rete (50 Hz) generati da
elettrodotti
Art. 3.
Limiti di esposizione e valori di attenzione
1. Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 100 µT per l'induzione di esposizione di 100 µT per l induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.
2. A titolo di misura di cautela per lap protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz) nelle aree gioco per l'infanzia in rete (50 Hz), nelle aree gioco per l infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 µT, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.
D.P.C.M. dell’8 luglio 2003, relativo a campi alla frequenza di rete (50 Hz) generati da
Art. 4.
Obiettivi di qualità
alla frequenza di rete (50 Hz) generati da elettrodotti
1. Nella progettazione di nuovi elettrodottiprogettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi progettazione dei nuovi insediamenti
insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni p
elettriche già presenti nel territorio, ai fini ai fini della progressiva minimizzazione
della progressiva minimizzazione dell'esposizione
dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla
generati dagli elettrodotti operanti alla
frequenza di 50 Hz, e' fissato l'obiettivo di qualità di 3 µT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali
condizioni di esercizio.
2 Decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Decreto 29 maggio 2008 (Gazzetta Ufficiale N 153 Decreto 29 maggio 2008 (Gazzetta Ufficiale N. 153 del 2 Luglio 2008): Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica.
ha lo scopo di fornire la proced ra per la ha lo scopo di fornire la procedura per la
determinazione e la valutazione del valore di
induzione magnetica utile ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione (10 µT) e
dell’obiettivo di qualità (3 µT);
Decreto 29 maggio 2008
(Supp ord n 160 alla Gazzetta ufficiale 5 luglio 2008 (Supp. ord. n.160 alla Gazzetta ufficiale 5 luglio 2008 n. 156): Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti
si applica agli elettrodotti esistenti e in progetto, con linee aeree o interrate, facendo riferimento
all’obiettivo di qualità di 3 µT per l’induzione
magnetica così come stabilito dall’art 6 del DPCM magnetica, così come stabilito dall art. 6 del DPCM 08.07.03. La metodologia stabilisce che sono escluse dall’applicazione alcune tipologie di linee tra cui le linee telefoniche, telegrafiche e a bassa tensione.
Normative regionali
In alcune Regioni italiane sono state proposte leggi più restrittive rispetto a quelle nazionali.
L i V t l D lib i
La regione Veneto con la Deliberazione della Giunta regionale dell’11/4/2000 introduce nell’ottica della cautela le
seguenti misure di prevenzione per i nuovi g p p elettrodotti e le nuove aeree residenziali in vicinanza di elettrodotti esistenti:
campo elettrico: 0.5 kV/m campo magnetico: 0 2 T campo magnetico: 0.2 T
distanza per linee a 132 kV: 40 - 70 m distanza per linee a 220 kV: 40 - 80 m distanza per linee a 380 kV: 70 - 150 m
La valutazione di impatto ambientale (VIA)
La direttiva impone ai paesi aderenti di adottare secondo criteri generali una procedura per il
secondo criteri generali, una procedura per il rilascio delle autorizzazioni per quelle opere che per dimensioni e caratteristiche sono in grado di perturbare pesantemente il sistema ecologico preesistente all’intervento proposto ecologico preesistente all intervento proposto.
La direttiva europea distingue i progetti, che per natura, dimensioni o ubicazione, possono
produrre sull’ambiente un impatto rilevante e
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quindi per essi prevede l’obbligatorietà alla valutazione VIA (elencati nell’allegato I della direttiva) da quelli che possono avere o meno effetti ambientali rilevanti a seconda delle
circostanze (elencati nell’allegato II).
Anche in Italia le tipologie dei progetti sono
state suddivise in due distinti elenchi contenuti state suddivise in due distinti elenchi, contenuti rispettivamente negli allegati A e B del DPR
12/4/96, a seconda della diversa potenzialità inquinante e differente incidenza sul territorio :
per i progetti di cui all’allegato A – la procedura di VIA regionale è obbligatoria;
per i progetti di cui all’allegato B essa è invece per i progetti di cui all allegato B – essa è invece eventuale, deve essere effettuata solamente
quando ricorra in determinate circostanze. In particolare se progetto ricada all’interno di aree naturali protette.
Il DPCM 3 settembre 1999 intervenne sul precedente atto del 1996 modificandone gli allegati A e B ed introducendo 12 nuove
categorie di opere; tra cui nell’allegato A – lett.u) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100kV elettrica con tensione nominale superiore 100kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km;
nell’all. B al punto 7 – lett. Z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3km.
In ogni modo per tutti i progetti di opere o
impianti (sia dell’allegato A sia dell’allegato B) impianti (sia dell allegato A, sia dell allegato B) ricadenti all’interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali devono essere ridotte del 50%.