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FATTURA ELETTRONICA PASSO DOPO PASSO a cura di Benedetto Santacroce

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Academic year: 2022

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Aggiornato in data 29/04/2019

FATTURA ELETTRONICA

PASSO DOPO PASSO a cura di Benedetto Santacroce

FAQ e i casi già risolti Trasmissione 1. Possibilità di avere più canali di trasmissione

Domanda

L’impresa, anziché utilizzare l’indirizzo PEC iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo PEC da destinare esclusivamente alla fatturazione elettronica (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale?

Risposta

Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più “indirizzi telematici”, quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata - www.inipec.gov.it).

Inoltre, così come chiarito dall’Agenzia dell’entrate attraverso la pubblicazione di apposita faq sul proprio sito, l’operatore IVA residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l’indirizzo telematico (es. PEC) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna “delega” in tal senso all’Agenzia delle entrate. Il Sistema di Interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all’indirizzo telematico (es. PEC) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l’operatore IVA che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente “registrato” nel portale “Fatture e Corrispettivi” l’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori. Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida sulla fatturazione elettronica pubblicata nell’area tematica della home page del sito dell’Agenzia delle entrate.

Ovviamente tale altro indirizzo PEC avrà lo stesso valore legale e fiscale.

2. Accreditamento al SdI Domanda

L’accreditamento al portale fatturepa.gov.it, per avere il codice destinatario, è ancora utile dal 01/01/19? Oppure ci sono altre soluzioni?

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Risposta

Per l’attivazione del canale di trasmissione ovvero per la ricezione della fattura le forme ad oggi in uso: Posta Elettronica Certificata, servizi informatici dell’Agenzia delle Entrate (procedura web ovvero l’app), sistema di cooperazione applicativa su rete Internet (web service) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP. In relazione agli ultimi due canali è necessario un accreditamento al SdI. I canali accreditati sono più complessi da gestire, ma offrono una maggiore efficienza nello scambio informatico con il SdI.

3. Preregistrazione e indirizzo telematico Domanda

Che cos’è la preregistrazione e la creazione dell’indirizzo telematico?

Risposta

Nel caso in cui il destinatario della fattura voglia ricevere tutte le fatture in un unico punto senza preoccuparsi di cosa inserirà il fornitore nel codice destinatario o nella PEC destinatario, potrà usufruire del servizio di registrazione nell’area fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate e potrà creare il proprio indirizzo telematico. La registrazione dell’indirizzo telematico non consente di avere altri indirizzi per la ricezione delle fatture.

4. Registrazione e consultazione fatture elettroniche Domanda

Quali servizi forniti dall’Agenzia delle Entrate vanno delegati e come ad un intermediario abilitato ex Dpr 322/98 e quali no?

Risposta

Come chiarito dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate i servizi da delegare ad un intermediario abilitato sono:

• Consultazione delle fatture elettroniche

• Registrazione dell’indirizzo telematico

• Consultazione dati fatture transfrontaliere

I servizi delegabili anche ad intermediari non abilitati sono:

• La trasmissione e la ricezione di fatture elettroniche

• Utilizzo del servizio di conservazione

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5. Data documento Domanda

Il provvedimento del 30 aprile 2018, paragrafo 4.1, afferma che per data di emissione si intende quella riportata nel campo «Data» del file. Quanti giorni possono passare tra la data inserita nel documento e quella di inserimento nello SdI? La regola da seguire è di natura generale o ci sono deroghe a cavallo del mese o dell’anno?

Risposta

I tempi per l’emissione delle fatture sono individuati dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Ai sensi delle disposizioni del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sino al 30 giugno 2019, le fatture c.d. “immediate”, ossia contestuali ad un’operazione o al suo pagamento, devono riportare la data dell’operazione e potranno essere trasmesse al Sistema di Interscambio entro i termini di liquidazione. Nessuna deroga è prevista per le operazioni a cavallo del mese o dell’anno.

Chiarimento reso dall’Agenzia delle entrate nell’incontro “Telefisco” 2019

6. Data di emissione Domanda

Si possono usare date fisse, 15 e 30 del mese, per l’emissione della fattura o la data della fattura è quella del giorno in cui la fattura viene spedita al Cliente ed al SdI?

Risposta

L’emissione della fattura in base all’art. 6 e 21 del Dpr 633/72 deve avvenire entro il giorno di effettuazione dell’operazione. Ciò significa che la fattura deve essere predisposta e inviata al cliente e quindi prima al SdI entro le ore 24 del giorno di effettuazione (e a partire dal 1° luglio 2019 entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione). Questa regola pone dei problemi perché sia per ragioni organizzative che di processo non sempre si riesce a inviare il documento per tempo. Proprio per questo l’Agenzia delle Entrate con la circolare 13/E/2018 ha chiarito che un ritardo minimale (direi fisiologico) non è punibile se la fattura partecipa alla liquidazione dell’imposta del mese di effettuazione dell’operazione e soprattutto, successivamente, il Dl 119/2018 ha previsto un periodo di moratoria delle sanzioni per l’invio in ritardo delle fatture per il primo semestre 2019 (ora esteso ai primi nove mesi del 2019 per i contribuenti mensili). In particolare, se il contribuente invia la fattura elettronica in ritardo ma entro il termine di presentazione della liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale), non subisce sanzioni. Se invece il ritardo supera il termine della liquidazione IVA del periodo successivo, si paga la sanzione ridotta dell’80%.

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Comunque ciò non toglie che la prassi che si vuole introdurre (emissione di tutte le fatture il 15 e il 30 del mese) non ci sembra proprio conforme. Ovviamente tale possibilità è sicuramente concessa se il contribuente utilizzerà la fatturazione differita di cui all’art. 21 comma 4 del Dpr 633/72.

7. Fattura non trasmessa elettronicamente Domanda

Dal 2019 se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente perderà la possibilità di detrarre l’Iva? Sarà comunque tenuto a pagare l’importo pattuito?

Risposta

Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l’IVA relativa.

Le disposizioni di cui all’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.

Faq sito Agenzia delle entrate – Fatturazione elettronica – pubblicata il 27 novembre 2018

8. La procedura per l’invio al circolo senza partita Iva Domanda

Si chiedono chiarimenti circa l’emissione di e-fattura a carico di un circolo ricreativo o associazione sportiva dilettantistica che non possiede la partita Iva bensì solo il codice fiscale.

Risposta

Dal 1° gennaio 2019 se il rapporto con un soggetto che non è titolare di partita Iva e che opera solo con il codice fiscale viene certificato con fattura sarà soggetto a fattura elettronica. Quest’ultima dovrà essere predisposta e inviata al SdI seguendo le regole previste per i consumatori finali. In effetti, la norma (articolo 1 comma 909 della legge 205/2017, di Bilancio 2018) prevede che la fattura sia messa a disposizione nell’area riservata dell’agenzia delle Entrate; che il cliente ha diritto, a meno che rinunci, ad ottenere, oltre alla fattura elettronica, un documento analogico (cartaceo) ovvero un documento via email; il consumatore potrà sempre accedere nell’area riservata dell’Agenzia, attraverso il sistema di identità digitale Spid oppure l’utilizzo della Carta nazionale dei servizi (Cns) o, ancora, con le credenziali di Fisconline, e consultare o scaricare la fattura elettronica trasmessa dal cedente/prestatore.

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9. Non è possibile l’invio in copia allo studio Domanda

L’e-fattura passiva che arriva all’indirizzo telematico del cliente può essere indirizzata automaticamente anche a un indirizzo telematico dello studio? Idem per l’e-fattura attiva che il cliente invia ai suoi clienti?

Risposta

Il Sistema di interscambio non contiene questo automatismo. In effetti l’indirizzo del destinatario è unico. La problematica può essere risolta in varie maniere. In primo luogo, l’agenzia delle Entrate mette a disposizione tutte le copie delle fatture emesse e ricevute nell’area consultazione del portale “Fatture e corrispettivi”, il cui accesso è consentito, previa delega, anche all’intermediario (articolo 3, comma 3, del Dpr 322/98); il servizio verrà implementato con una funzionalità di consultazione massiva multipla per consentire al commercialista di poter visionare con facilità tutte le fatture dei propri clienti direttamente con le proprie credenziali. In secondo luogo, il cliente del professionista può concordare con quest’ultimo di far recapitare all’indirizzo telematico del professionista stesso le sue fatture elettroniche. In questo modo, il commercialista riceverà direttamente la fattura e sarà lui a elaborarla e a rimetterla al cliente, dopo preventive verifiche. In terzo luogo, il risultato si può ottenere delegando l’attività di smistamento a un provider che, ricevendo direttamente la fattura, potrà operare una prima cernita con invio della stessa a più utenti preventivamente prescelti.

10. Operazioni prive di controparte Domanda

I nuovi obblighi 2019 di fatturazione elettronica regolamentati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30/04/2018 riguardano anche le operazioni prive di controparte? Ci si riferisce, ad esempio, al caso dell’autoconsumo dell’imprenditore individuale, ovvero all’autofattura per passaggi interni fra contabilità separate.

Risposta

Le fatture utilizzate per documentare l’autoconsumo o il passaggio tra contabilità separate devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.

Faq sito Agenzia delle entrate – Fatturazione elettronica – pubblicata il 27 novembre 2018

11. Codice autofatture Domanda

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Le autofatture da omaggio, da autoconsumo o relative ad operazioni destinate a finalità estranee all’attività dell’impresa debbono essere inviate in elettronico al sistema d’interscambio. Ma questi documenti possono essere inviati con il codice «TD20 Autofattura» previsto per l’autofattura di cui all’articolo 6, comma 8 del D. Lgs. 471/1997?

Risposta

L’Agenzia ha recentemente sottolineato in un incontro con la stampa specializzata che questo codice può essere utilizzato solo per le autofatture di regolarizzazione. La precisazione porta come conseguenza che le autofatture per omaggi, autoconsumo e simili vanno inviate al SdI con il codice

«TD01 fattura».

12. Codici da utilizzare per la tipologia di documento: Parcella e Fattura Domanda

Quali sono le conseguenze nel caso in cui un professionista utilizzi il codice TD06 “Parcella” anziché TD01 “Fattura” (o TD02 “Acconto/Anticipo su fattura” invece di TD03 “Acconto/Anticipo su parcella”)? Ci sono delle differenze?

Risposta

Nel corso dell’incontro del 23 gennaio 2019 con la stampa specializzata è stato precisato che non ci sono differenze sostanziali nell’utilizzo delle codifiche TD01 “Fattura” e TD06 “Parcella” (e, analogamente, tra TD02 “Acconto/Anticipo su fattura” e TD03 “Acconto/Anticipo su parcella”), in quanto fanno tutte riferimento a tipologie di documenti riconducibili alla più generica voce

“fattura”, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. In generale, una descrizione più precisa rende migliore la qualità dell’informazione e dei servizi.

Documento di ricerca del CNDCEC del 5 aprile 2019

13. Autofattura agricoltori Domanda

Un agricoltore che si avvale del regime di esonero che splafona è soggetto a sanzioni per omessa fatturazione perché non ha trasmesso le fatture al SdI?

Risposta

L’articolo 34, comma 6, del d. P.R. n. 633 del 1972 prevede, in caso di superamento del limite dei 7.000 euro di volume d’affari annuo, la cessazione del regime speciale d’imposta successivo, a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli cui si applica il regime speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 34. In tale ultimo caso occorre, invece, annotare tutte le fatture emesse e ricevute in apposito registro. In nessun caso, tuttavia, muta in

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corso d’anno il regime Iva applicabile ai prodotti agricoli, di cui alla Tab. A, parte I, del d. P.R. n. 633 del 1972, che rimangono soggetti alla c.d. aliquota di compensazione, mentre alle cessioni di prodotti diversi si applica l’aliquota IVA propria del bene. Peraltro, atteso che le “autofatture”

emesse dai committenti/cessionari e le fatture di acquisto dei soggetti in parola transitano comunque dal Sistema di Interscambio, si ritiene che nessuna ulteriore emissione di fattura debba essere effettuata dagli operatori agricoli che fuoriescono dal regime speciale.

Faq sito Agenzia delle entrate – Fatturazione elettronica – pubblicata il 27 novembre 2018

14. Corrispettivi telematici Domanda

In tema di corrispettivi telematici, solo le società di revisione sono abilitate a certificare il bilancio di esercizio?

Risposta

Con riferimento all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi da parte degli esercenti con più punti cassa per singolo punto vendita, che impiegano un unico registratore telematico (RT) o un Server-RT, le “specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.

127” (versione 6.0, agosto 2018) stabiliscono che tali soggetti che “effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT o un Server-RT devono fare certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio e devono altresì dotarsi del processo di controllo di cui al presente paragrafo, che deve essere coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al ‘Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo’

del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, laddove previsto” .

Il riferimento alla necessità, per la fattispecie in oggetto, di “certificare” il bilancio di esercizio ingenera il dubbio che soggetti abilitati a quest’ultimo fine siano unicamente le “società di revisione”

e non anche i “revisori legali” iscritti nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Al riguardo, va tuttavia rilevato che l’art. 2409-bis c.c. stabilisce, come è noto, che “La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro”.

Tale norma – unitamente al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante l’”Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE” – stabilisce dunque la

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sostanziale equipollenza tra la revisione contabile svolta da un revisore legale dei conti e quella esercitata da una società di revisione.

Alla luce di tali considerazioni, il CNDCEC, nell’ambito del Tavolo istituzionale intrattenuto con l’Agenzia delle entrate, ha chiesto conferma di tale interpretazione, nonché la modifica delle predette specifiche tecniche.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la certificazione in argomento può essere effettuata dai soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, in applicazione del D.Lgs. n. 39/2010, e che, onde evitare incertezze interpretative, sarà valutata l’opportunità di modificare in tal senso le specifiche tecniche.

Per gli esercenti con più punti cassa per singolo punto vendita, che impiegano un unico RT o un Server-RT, le specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (versione 6.0, agosto 2018) stabiliscono altresì che “Il processo di controllo interno deve essere dichiarato conforme alle prescrizioni indicate nel presente paragrafo sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili sia con riferimento ai sistemi informatici dell’azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. La conformità dei processi amministrativi e contabili deve essere effettuata da una Società di Revisione; per la conformità dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti possono rivolgersi sia a Società di Revisione che agli Enti (Istituti Universitari e CNR) abilitati a rilasciare le certificazioni di cui al punto 2.2 delle presenti specifiche tecniche. Le predette verifiche di conformità sono eseguite almeno ogni 3 anni”.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, con la risposta alla istanza di consulenza giuridica n. 13 del 20 marzo 2019, ha precisato, in merito alla fase di prima applicazione delle nuove regole, che la certificazione dei processi amministrativi e contabili e dei sistemi informatici dell’azienda deve essere preventiva o, al più, contestuale alla loro entrata in funzione.

Documento di ricerca del CNDCEC del 5 aprile 2019

15. Opposizione alla trasmissione dati al Sistema TS Domanda

Nel caso in cui un soggetto neghi l'autorizzazione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema Tessera Sanitaria, la fattura deve essere emessa in formato elettronico? E nel caso manifesti il suo diniego dopo qualche giorno?

Risposta

Nel 2019 per nessuna operazione sanitaria effettuata da soggetti tenuti a inviare a TS si deve emettere FE, come previsto dalla legge di Bilancio 2019.

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Chiarimento reso dall’Agenzia delle entrate nell’incontro con il CNDCEC del 15 gennaio 2019

16. Documento riepilogativo Domanda

Come verranno gestiti i documenti riepilogativi per fatture d’importo non superiore a 300 euro: cosa dovrà essere consegnato al cliente?

Risposta

Nulla cambia rispetto al passato. Il cliente deve sempre ricevere le singole fatture. Il documento riepilogativo è previsto per la “registrazione” di più fatture emesse o ricevute.

Chiarimento reso dall’Agenzia delle entrate nell’incontro con il CNDCEC del 15 gennaio 2019

17. Vendita porta a porta Domanda

Venditore porta a porta con partita Iva. La fattura viene emessa/trasmessa dalla società mandante per conto del venditore: quale indirizzo telematico va indicato? Quello del venditore (in questo caso come riceve la fattura il committente?) o quello del committente (in questo caso il venditore che copia di fattura dispone?)?

Risposta

SdI consegna all’indirizzo riportato in FE, salvo che il committente/cessionario abbia registrato l’indirizzo telematico sul portale “Fatture e Corrispettivi”.

Chiarimento reso dall’Agenzia delle entrate nell’incontro con il CNDCEC del 15 gennaio 2019

18. Ricevute fiscali artigiano Domanda

Un artigiano (una officina meccanica o un giardiniere, etc.) che fino al 31/12/2018 emetteva ricevute fiscali ai clienti privati (privato consumatore) e ricevute fiscali con dicitura “segue fattura” al momento della consegna dell'auto o al termine del lavoro eseguito per le sole ditte/aziende con partita iva per le quali poi emetteva regolare fattura cartacea, ora nel 2019 può continuare ad emettere per i soli clienti privati le ricevute fiscali cartacee come prima, senza emettere per loro le fatture elettroniche. E solo per le ditte/aziende con partita iva emettere ed inviare allo SDI le fatture elettroniche? È corretto il suddetto comportamento?

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Risposta

Sì è corretto, salvo che il cliente privato non richieda la fattura: in tal caso occorrerà comunque emettere la fattura elettronica (con codice destinatario 0000000) e fornirne copia analogica o elettronica al cliente.

Chiarimento reso dall’Agenzia delle entrate nell’incontro con il CNDCEC del 15 gennaio 2019

19. Dicitura da riportare sulla copia cartacea della FE Domanda

Sulla copia cartacea/pdf della fattura elettronica consegnata a mano o inviata via mail ad un privato (non soggetto passivo iva) deve essere inserita una specifica frase per connotare il fatto che si tratta solo di una mera “visualizzazione” dell’originale xml valido ai fini fiscali ed inviato allo SDI?

Risposta

È possibile e consigliabile riportare una dicitura del tipo “copia analogica della fattura elettronica inviata al SdI”. Al riguardo si ricorda che, come specificato dal provvedimento del 21.12.18 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il consumatore finale potrà consultare le fatture elettroniche nella sua area riservata del sito dell’Agenzia solo dal secondo semestre 2019 a seguito di accettazione del servizio di consultazione.

Chiarimento reso dall’Agenzia delle entrate nell’incontro con il CNDCEC del 15 gennaio 2019

20. Trasmissione FE Domanda

È possibile trasmettere al SdI la fattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione iva periodica? Ad esempio, incasso il corrispettivo il 20 gennaio 2019, trasmetto la fattura entro il 15 febbraio 2019, con data documento (data emissione) 20 gennaio, registro la fattura nel registro Iva acquisti con competenza gennaio, verso l’Iva pagata correttamente il 16 febbraio.

Risposta

Come chiarito ufficialmente dall’Agenzia mediante pubblicazione di apposita faq, l’esempio riportato nel quesito è corretto limitatamente alle operazioni effettuate nel primo semestre 2019 per le quali non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n.127 del 2015. La moratoria consente quindi di emettere tardivamente nel primo semestre 2019 (più nello specifico fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili a seguito delle novità introdotte dagli emendamenti al Dl 119/2018) una fattura elettronica entro il termine di liquidazione. Il chiarimento è importante sia per l'emittente che per il cessionario che possono più facilmente gestire la liquidazione e la detrazione dell'imposta.

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21. Trasmissione FE semplificata Domanda

Con l'entrata in vigore della fattura elettronica dal prossimo 01/01/2019, è possibile continuare ad omettere l'indicazione del codice fiscale del soggetto consumatore finale (persona fisica privo di Partita IVA) avendo i requisiti per l'emissione della fattura semplificata così come previsto dall'art.

21-bis DPR 633/1972?

Risposta

Al fine della corretta trasmissione della fattura elettronica semplificata al SdI è sempre obbligatorio indicare la partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario, rispettivamente nei campi

<1.3.1.1> e <1.3.1.2> del tracciato XML, nonostante l’articolo 21 bis del Decreto IVA non disponga un obbligo in tal senso.

Difatti, la lettera e) dell’art. 21 bis prevede che i dati identificativi del cessionario/committente, relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, possono essere sostituiti in via facoltativa dall’indicazione della sola partita Iva o del codice fiscale. Tuttavia, nella fattura elettronica semplificata non è possibile omettere uno dei due dati e pertanto non solo dovranno essere inseriti i dati obbligatoriamente previsti dal decreto Iva ma dovrà anche essere necessariamente valorizzato il campo codice destinatario, pena lo scarto della fattura con il codice 00417.

22. Fattura scartata Domanda

In caso di “fattura scartata” (considerata non emessa), come ci dobbiamo comportare? Nel frattempo siamo andati avanti con la numerazione dei registri e sono passati alcuni giorni (emettiamo circa 1000/1200 fatture al giorno). Possiamo riemetterla con lo stesso numero e data?

Come possiamo sanare una fattura emessa, contabilizzata e scartata? Quali sono le motivazioni di scarto?

Ad esempio per fatture datate 31/05 e scartate dal SDI, se dobbiamo emettere documento di storno e non siamo più nei tempi per metterlo con data 31/05, possiamo datarlo il mese successivo? Che valenza ha lo scarto dal SDI ai fini IVA e ai fini civilistici?

Risposta

La fattura scartata da SdI si ha per non emessa. Il documento scartato può essere trasmesso, entro 5 giorni dallo scarto, nuovamente con lo stesso numero e la stessa data. Con sistemi informatici di contabilità automatizzata spesso questo non è possibile, per cui la fattura viene riemessa con un’altra data e un altro numero.

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La circolare 13/E /2018 ci ha chiarito che in caso di scarto il contribuente dovrebbe ritrasmettere la stessa fattura con la stessa data ovvero se ciò a seguito di storno interno non è possibile potrà (i) emettere una nuova fattura per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata oppure (ii) emettere la fattura, ricorrendo ad una specifica numerazione da cui si desume che è rettificativa della precedente. In questo ultimo caso la circolare specifica che sarà possibile avere un protocollo 1/R o 1/S con la creazione di un apposito sezionale. Si deve quindi predisporre un sezionale di gestione oppure identificare chiaramente che si tratta di una fattura rettificativa, facendo riferimento al suo interno alla fattura precedente.

23. Fattura scartata e possibile asimmetria liquidazione/detrazione Domanda

Nel caso in cui il 30 settembre 2018 il cedente emette fattura e la invia al SdI, il 1° ottobre il SdI scarta la fattura e il 4 ottobre il cedente la riemette con un nuovo numero e data e lo stesso giorno il cessionario/committente riceve la fattura, come deve comportarsi il cedente/prestatore ai fini della liquidazione e il cessionario ai fini della detrazione?

Risposta

Sul piano della liquidazione Iva, il cedente deve inserire la fattura nella liquidazione di settembre. In effetti, qui c’è un problema del gestionale che, provvedendo allo storno interno e alla riemissione del documento, provvede anche a spostare la liquidazione dell’Iva da settembre a ottobre. Come precisa la circolare 13/E, in questo caso è necessario intervenire sul gestionale emettendo una fattura rettificativa della precedente e introducendo una procedura che non modifichi la liquidazione.

Inoltre, in tema di detrazione, sulla base della precedente normativa, il cessionario/committente riceveva la fattura il 4 ottobre e poteva detrarre l’Iva dalla liquidazione di ottobre (in base alla lettura rigida data con la circolare 1/E/2018). Tale impostazione non consentiva però di rispettare la simmetria tra l’esigibilità e la detrazione dell’imposta.

Sul punto tuttavia è stata introdotta una importante novità dal Dl 119/2018, già in vigore dal 24 ottobre 2018, secondo cui entro il 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto a detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Ne consegue che, allineando l’esempio prospettato alla normativa attuale, una fattura datata fine ottobre 2018, ricevuta il 4 novembre e registrata entro il 15 novembre 2018, potrà essere inserita nella liquidazione con riferimento al mese di ottobre 2018 (la modifica normativa difatti rileva già per la liquidazione 16.11.2018).

24. Codice fiscale errato: il Sistema scarta la fattura

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Domanda

In caso di emissione di una fattura con codice fiscale errato, il Sistema di Interscambio scarta la fattura; qualora non fosse possibile recuperare i dati e il codice fiscale corretti del cliente, come ci si deve comportare?

Risposta

Nel caso in cui l’emittente trasmetta al SdI una fattura contenente un codice fiscale errato, il sistema scarta la fattura stessa e invia un messaggio al fornitore. A questo punto, il fornitore dovrebbe intervenire sul cliente per verificare e per acquisire il codice fiscale corretto. L’efficacia di questo intervento dipende dalla tipologia di collegamento che c’è tra il cliente il fornitore; dal tempestivo e costante aggiornamento delle anagrafiche; dall’acquisizione in contemporanea all’effettuazione della cessione del bene e/o del servizio del codice fiscale attraverso anche la tessera sanitaria. Un suggerimento da dare ai commercianti al minuto di beni e servizi è quello di dotare l’esercizio di un lettore ottico per le tessere sanitarie, come avviene ora nelle farmacie.

25. L’invio al cessionario errato Domanda

Se si riceve una fattura per operazione inesistente, oppure emessa a cessionario errato, come bisogna comportarsi?

Risposta

La procedura di invio e ricezione della fattura elettronica B2B e B2C non consente di rifiutare tramite Sdi una fattura elettronica ricevuta, seppure non corretta, a differenza di quanto accade per la Pa.

In particolare, come chiarito dall’agenzia delle Entrate con la pubblicazione di una Faq sul proprio sito, il cessionario-committente, destinatario della fattura errata, potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente solo tramite i canali tradizionali (ad esempio via email, telefono, servizio postale). Pertanto, il destinatario dovrà necessariamente attivarsi e chiedere al fornitore l'emissione di una nota di credito, anch’essa elettronica, a storno della fattura erroneamente emessa. L’ipotesi del cessionario errato può verificarsi, dato che lo Sdi non effettua alcun controllo di coerenza tra partita Iva-codice fiscale e gli altri dati identificativi del soggetto destinatario. Di conseguenza, se il fornitore indica erroneamente nella fattura il numero di partita Iva di un altro soggetto, lo Sdi non procederà allo scarto della fattura; quest’ultimo avrà luogo, invece, in caso di partita Iva o codice fiscale inesistente in anagrafe tributaria.

26. Senza indirizzo del cliente sempre possibile l’invio

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Domanda

Se invio della merce ad un cliente ma non mi comunica gli estremi del suo indirizzo/mi comunica dati errati per emettere fattura elettronica, come mi devo comportare?

Risposta

Una delle prime operazioni da fare è quello di aggiornare le anagrafiche dei clienti chiedendogli di comunicarci l’indirizzo telematico (PEC destinatario ovvero codice ID Destinatario) per l’invio della fattura. Se non mi viene rilasciato, potrò comunque ricercare tale indirizzo in INIPEC. Ovvero se non riesco a trovarlo potrò, comunque, emettere la fattura inserendo nel codice destinatario il codice convenzionale “0000000” (formato da 7 zeri).

27. Codice destinatario Domanda

Il campo Codice destinatario deve essere sempre compilato anche in presenza di casella PEC?

Risposta

Sì, il campo codice destinatario nel tracciato xml va sempre compilato altrimenti la fattura viene scartata dal sistema di interscambio. Quindi andrà popolato con il codice identificativo SdI, ove conosciuto, ottenuto previo accreditamento al sistema da parte del cliente o dell’intermediario che riceve per suo conto. Negli altri casi deve essere indicato il codice convenzionale a sette zeri sia se si dispone e popola il campo della casella PEC destinatario, sia per fatture emesse nei confronti dei consumatori finali, di contribuenti in regime di vantaggio, forfetario e produttori agricoli oppure in tutti i casi di mancata comunicazione di codice SdI o PEC.

28. Indirizzo PEC Domanda

Voglio usare la mia PEC per inviare le mie fatture elettroniche ai miei clienti: come devo procedere?

Quale indirizzo email devo inserire quando compilo la PEC, quello del cliente o quello del Sistema di Interscambio?

Risposta

Per inviare la fattura elettronica ai propri clienti occorre sempre trasmettere il file (XML) della fattura (predisposto con uno dei programmi gratuiti offerti dall’Agenzia delle entrate o con un software di mercato) al Sistema di Interscambio che, esattamente come un postino, provvederà a consegnare in modo sicuro il file della fattura all’indirizzo telematico che il cliente (partita IVA) avrà comunicato. La fattura elettronica che viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il SdI, si ha per non emessa.

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Se si usa la PEC per inviare il file della fattura elettronica al SdI, si dovrà:

1. predisporre il messaggio di PEC

2. inserire il file XML della fattura elettronica come allegato del messaggio di PEC

3. inserire e inviare, la prima volta, il messaggio di PEC all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it.

Una volta ricevuta la PEC, il SdI comunicherà – con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuta la email – un nuovo indirizzo PEC-SdI a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elettroniche.

Faq sito Agenzia delle entrate – Fatturazione elettronica – pubblicata il 21 dicembre 2018

29. E-fattura e consumatori Domanda

Dovendo emettere una fattura elettronica nei confronti di un consumatore sprovvisto di Pec e registrazione SdI, si può compilare il campo “Pec” inserendo un indirizzo email ordinario?

Risposta

Assolutamente no. Il codice destinatario, ovvero la Pec destinatario, costituisce l’indirizzo a cui i1l sistema d’interscambio invia la fattura ed è disciplinato in modo puntuale dal provvedimento dell’agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018. In effetti, nel caso i cui il cliente non abbia una Pec (cosa che per legge dovrebbe avere se è una partita Iva), l’emittente della fattura può inserire nel codice destinatario il codice convenzionale “0000000” e non compilare la Pec destinatario.

30. Sdi e fatture tra privati Domanda

Come è possibile inviare allo Sdi una fattura elettronica indirizzata ad un privato se quest’ultimo è privo di posta elettronica certificata o codice univoco/destinatario?

Risposta

Nel caso in cui l’operazione sia effettuata nei confronti di un consumatore finale, la fattura verrà inviata al Sistema di interscambio inserendo il codice di default a sette zeri (“0000000”). Inoltre, il cedente/prestatore dovrà consegnare direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate.

Si segnala poi che l’articolo 1 comma 354 della Legge di Bilancio ha modificato l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al quarto periodo, che nella sua formulazione

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aggiornata recita: “Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili su richiesta a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura”.

Tuttavia, ciò non esclude che il consumatore finale possa volontariamente comunicare al proprio fornitore un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dove ricevere direttamente la fattura elettronica. Si tratta infatti di una possibilità, così come recentemente chiarito dall’agenzia delle Entrate attraverso la pubblicazione di una Faq, di cui possono avvalersi tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali.

31. Fattura elettronica emesse verso i privati Domanda

I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf?

Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell’indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI?

Risposta

Come stabilito dall’art. 1 del D. Lgs. n. 127/15, l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i privati consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia, della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

Faq sito Agenzia delle entrate – Fatturazione elettronica – pubblicata il 27 novembre 2018

32. E-fattura verso i privati e servizio di consultazione Domanda

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Sono un privato cittadino senza partita IVA: se voglio e chiedo la fattura all’esercente o al professionista che mi vende un prodotto o mi offre un servizio, sono costretto a fornire un indirizzo PEC? Se ho le credenziali Fisconline posso accedere alla consultazione delle fatture elettroniche che i fornitori hanno emesso nei miei confronti? In che modo?

Risposta

Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.

A partire dal secondo semestre di quest’anno, come previsto dall’ultima legge di Bilancio, l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche; con tale servizio il consumatore finale potrà consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso. Queste regole sono state stabilite per garantire il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali. Pertanto, al momento per il primo semestre, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo.

Faq sito Agenzia delle entrate – Fatturazione elettronica – pubblicata il 22 gennaio 2019

33. Servizio di consultazione Domanda

Gli enti non commerciali e i condomìni non titolari di P. Iva possono già utilizzare il servizio di consultazione predisposto dall’Agenzia delle entrate?

Risposta

A partire dal 25 marzo 2019 l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile il servizio di consultazione delle fatture in formato elettronico, transitate mediante lo SdI, relative agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali e dai condomìni non in possesso di partita IVA. La consultazione può essere eseguita accedendo all’area riservata del sito di assistenza Entratel e Fisconline, tramite i propri rappresentanti incaricati in possesso di credenziali Entratel/Fisconline o di identità digitale Spid o Carta Nazionale dei Servizi. Per le modalità di accesso si rimanda alla sezione “Assistenza on line”

del portale “Fatture e Corrispettivi”.

34. Fattura elettronica emesse verso i privati dalle strutture sanitarie Domanda

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Le strutture sanitarie (laboratori analisi e poliambulatori) dal 2019 saranno obbligate ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il paziente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell’indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI?

Risposta

La fattura elettronica è obbligatoria anche nei rapporti con i privati consumatori finali (B2C), nel caso di specie i pazienti. Il cedente/prestatore residente in Italia emettendo la fattura nei confronti di un consumatore finale non titolare di partita Iva deve, su richiesta del cliente, rilasciare un documento cartaceo o elettronico al momento della conclusione dell’operazione. Inoltre deve inviare allo Sdi la fattura, indicando il codice fiscale e valorizzando per l’indirizzo di consegna il solo codice destinatario del cliente con 7 zeri “0000000” e non anche la pec destinatario.

35. Controlli preventivi Domanda

Per evitare gli scarti viene detto che è necessario effettuare dei controlli preventivi. Quali sono?

Risposta

Il sistema d’interscambio effettua al momento della ricezione della fattura una serie ben definita di controlli che sono espressamente e tassativamente previsti e indicati nell’appendice 1 delle specifiche tecniche, tra cui il controllo dei dati fiscali.

36. Partita Iva inesistente o cessata Domanda

Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura?

Risposta

Le due ipotesi vanno distinte.

Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633/72.

Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l’Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.

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Faq sito Agenzia delle entrate – Fatturazione elettronica – pubblicata il 27 novembre 2018

37. Fino a 5 giorni per lo scarto Domanda

I 5 giorni che il SdI si terrà per il controllo del file XML sono di calendario o lavorativi?

Risposta

L’Agenzia delle entrate ha recentemente chiarito che il reinvio dell’e-fattura in caso di scarto deve avvenire entro 5 giorni effettivi e non lavorativi.

38. Firma e regole di integrità del contenuto Domanda

La normativa consente di non firmare la fattura elettronica se l'autenticità, l'integrità e la leggibilità della stessa sono garantite, come recita l'art. 21 c. 3 del DPR 633/72, mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile.

Che caratteristiche di "ufficialità" devono avere tali sistemi di controllo di gestione, ovvero devono essere certificati da qualche Ente od offerti da piattaforme on line, oppure possono essere anche gestiti internamente all'azienda? Esistono dei protocolli comuni/pubblici che permettono di implementare un sistema affidabile e coerente con quanto richiesto dalla legge?

Risposta

L’utilizzo della firma elettronica qualificata nei rapporti tra privati, a differenza che nella fattura elettronica verso la PA, non è obbligatoria. Ma può essere opportuno utilizzarla per garantire la genuinità, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura stessa. In luogo, come evidenziato nella domanda, è possibile garantire i predetti elementi medianti sistemi di controllo di gestione.

Per questi le linee guida del 2011 della UE forniscono una serie di indicazioni che possono essere certificate da terzi.

39. Firma digitale Domanda

Per trasmettere le fatture elettroniche tramite lo Sdi, una Srl può usare una qualsiasi firma digitale o è necessaria la firma dell’amministratore o di persone opportunamente delegate?

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Risposta

Si premette che per trasmettere una fattura elettronica tra privati, a differenza di quanto accade per la trasmissione di fatture elettroniche alle pubbliche amministrazioni, non è necessario firmare digitalmente la fattura. Ovviamente può essere giuridicamente opportuno. Comunque se si vuole firmare le fatture la firma del rappresentante legale è sicuramente idonea. Dall’entrata in vigore del regolamento Eidas si può anche utilizzare un sigillo d’impresa.

40. Esercizio di più attività Domanda

Le fatture relative ai passaggi interni ai sensi dell’articolo 36 del decreto Iva, seguono le regole ordinarie e quindi vengono trasmessi all’emittente mediante SdI?

Risposta

Sì, le fatture relative a passaggi interni devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.

Faq sito Agenzia delle entrate – Fatturazione elettronica – pubblicata il 27 novembre 2018

41. Fatture fuori campo Iva Domanda

Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?

Risposta

La risposta fornita in merito dall’Agenzia delle entrate, ufficializzata con pubblicazione di apposita faq sul proprio sito, consente ai contribuenti di operare in modo molto flessibile.

In effetti se, da una parte, l’Agenzia sottolinea che le operazioni fuori campo che non devono essere fatturate non devono essere trasmesse allo Sdi, dall’altra per le operazioni soggette a fatturazione, il contribuente trasformarle in fatture elettroniche e trasmetterle allo Sdi, indicando in fattura la natura dell’operazione con codice «N2».

Questo significa che le operazioni fuori campo di cui all’articolo 21, 6 bis del Dpr 633/72 soggette a fattura devono transitare dallo Sdi. Al contrario, le certificazioni diverse, quali le ricevute emesse dagli enti non commerciali per le attività istituzionali o i documenti emessi per le operazioni monofase non soggette a fattura, non vanno inviate allo Sdi e potranno continuare a essere trasmesse in modo tradizionale. Ovviamente, se il contribuente decide di fatturare anche operazioni fuori campo per le quali l’obbligo dell’emissione della fattura non esiste, si ritiene che possa sempre inviarle allo Sdi.

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42. Sistemi EDI Domanda

Posso trasmettere al SdI le fatture elettroniche in EDI?

Risposta

Posso sicuramente continuare ad utilizzare i sistemi di scambio dei dati in EDI con il mio cliente, ma al SdI lo devo trasmettere con il formato XML previsto dalle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate. Quindi quello che posso fare è utilizzare, nel caso in cui chi trasmette è anche chi riceve, un invio semplificato.

43. Pagamenti mancanti e documenti di trasporto Domanda

Per consegna merci si emette un documento di trasporto (Ddt) con causale pagamento “completo alla consegna delle merci”. Il cessionario ritira la merce, ma non effettua il pagamento previsto, annotando e sottoscrivendo sul Ddt il mancato pagamento. All’emissione della e-fattura quale modalità di pagamento dovremmo indicare? Il Ddt, così sottoscritto per mancato pagamento, abbinato alla e-fattura è opponibile in sede di giudizio per recupero del credito?

Risposta

Quella di pagamento alla consegna della merce è un’ulteriore clausola possibile per fissare un termine di pagamento. Ora, nel momento in cui la merce viene ricevuta e il cliente non paga si crea una situazione di inadempimento contrattuale, a meno che il cliente non dimostri un precedente inadempimento del fornitore e lo attesti sul Ddt. Al momento dell’emissione della fattura elettronica si ritiene che sia corretto riportare il termine di pagamento originario. A questo punto sarà possibile, utilizzando entrambi i documenti, adire la giustizia civile per richiedere il pagamento dovuto anche attraverso l’emissione di un atto ingiuntivo.

44. Per il pagamento fa fede la data riportata su Xml Domanda

Per quanto riguarda il pagamento delle fatture, solitamente a 30/60 giorni, quale data si deve utilizzare: la data del documento nel tag Xml o la data di trasmissione?

Risposta

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Dal contenuto della domanda si evince che il lettore di regola richiede il pagamento al cliente con l’apposizione di una clausola che fissa il termine di pagamento a 30/60 giorni dalla data di fattura.

Questa clausola, che si ritiene che dal 1° gennaio è di particolare importanza, fa sì che il pagamento dovrà essere effettuato tenendo conto del lasso di tempo che intercorre dalla data che ritroviamo sulla fattura emessa. Questa data corrisponde con la data che il gestionale dell’emittente inserisce nell’Xml della fattura nella fase di predisposizione del documento. Al contrario, la data di trasmissione al Sdi non ha, in genere, a meno che la clausola venga collegata a tale evento.

45. Fattura per conto Domanda

Qual è il codice da utilizzare nel caso in cui è la fattura emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente o da un terzo? E a chi va indirizzata la fattura elettronica emessa dal cessionario/committente o da un terzo per conto del cedente/prestatore?

Risposta

Per l’emissione di tali fatture, anche con il tracciato xml si seguono le regole stabilite dall’articolo 21, comma 2, lettera n), del Dpr 633/1972 che impongono di indicare se la fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente o da un terzo. Come avviene oggi per i flussi analogici, quindi, le fatture per conto del fornitore riporteranno nel tracciato xml i dati dell’emittente e i codici CC - cessionario/committente oppure TZ soggetto terzo. Per l’indirizzamento della fattura, tuttavia, l’Agenzia ha chiarito che l’indirizzo del destinatario da indicare può essere quello del cliente, del terzo e del fornitore. È infatti una scelta del contribuente quella di far consegnare la fattura al fornitore, inserendo il suo indirizzo, inviarla a sé stesso mettendo il proprio indirizzo e comunicando la messa a disposizione della fattura sul portale web.

Tuttavia, in caso di inserimento dell’indirizzo del fornitore e di utilizzo da parte di questi del servizio di registrazione, la fattura sarà comunque recapitata all’indirizzo registrato.

46. Fattura per conto: soggetti emittenti al contempo destinatari della fattura Domanda

In presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti come nel caso delle cooperative che la emettono per conto dei propri soci (articolo 34, comma 7, D.P.R. n. 633/72), i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura. Si chiede se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l’acquirente-emittente glielo comunica con modalità estranee allo SdI.

Risposta

Il SdI consegna la fattura all’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del

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cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico del cedente/prestatore il SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi.

Faq sito Agenzia delle entrate – Fatturazione elettronica – pubblicata il 27 novembre 2018

47. Fatture elettroniche emesse dalla società cooperativa agricola per conto dei soci Domanda

L’art. 34, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 dispone che: “I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo”.

In caso di emissione della fattura elettronica ai sensi del citato art. 34, comma 7, del d.P.R. n.

633/1972, si chiede di conoscere come debba comportarsi una società cooperativa agricola di conferimento per conto del socio ai fini del rispetto della emissione e della progressività della fattura prevista dall’art. 21 del d.P.R. n. 633/72.

Inoltre, essendo le cooperative agricole - che emettono la fattura per conto dei soci - i destinatari della fattura elettronica, si chiede di sapere in che modo il cedente (socio) possa ricevere la fattura, e se la cooperativa emittente debba comunque inviargliela con modalità differenti dal processo SdI.

Risposta

Circa il primo quesito, si ritiene che, la società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es.

1/Cop__, 2/Cop__, ecc). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.).

Si ricorda che nel caso di emissione della fattura da parte del cessionario/committente (nel caso di specie, la società cooperativa) per conto del socio occorre valorizzare i blocchi “Terzo intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”, inserendo i dati della cooperativa e indicando che l’emittente è il “Cessionario/committente” (punto 2.2.8 dell’allegato “A” al provvedimento 30 aprile 2018), come esemplificato nella schermata della procedura web dell’Agenzia delle entrate qui di seguito (…) (Esempio: Blocco Terzo intermediario o Soggetto emittente: Partita IVA: IT 12345678901; Denominazione: Società cooperativa Alfa; Blocco Soggetto emittente: Soggetto emittente: Cessionario/Committente).

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In merito al secondo quesito, nel predisporre la fattura elettronica la cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura: in tal caso, affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare al produttore agricolo socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Faq sito Agenzia delle entrate – Fatturazione elettronica – pubblicata il 21 dicembre 2018

48. Fattura emessa dall’agenzia di viaggi organizzatrice ex art. 74ter, co. 8, d.P.R. n. 633/1972 Domanda

Sono un’agenzia viaggi organizzatrice ed emetto la fattura ai sensi dell’art. 74ter, comma 8, del d.P.R. n. 633/1972: come devo compilare la fattura elettronica? Sono obbligato a richiedere una delega, da inviare all’Agenzia delle entrate, all’agenzia viaggi intermediaria per emettere la fattura per suo conto?

Risposta

L’agenzia di viaggi organizzatrice deve compilare la fattura elettronica ordinaria (“Tipo Documento”

TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria (valorizzando i blocchi “Terzo Intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”) ed inserendo – in luogo dell’aliquota IVA – il codice natura

• N6 se la fattura riguarda operazioni imponibili;

• N3 se la fattura riguarda operazioni non imponibili.

L’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art. 21 del d.P.R. n. 633/72 non prevede alcuna predisposizione e invio all’Agenzia delle entrate di delega.

Faq sito Agenzia delle entrate – Fatturazione elettronica – pubblicata il 21 dicembre 2018

49. Spese mediche per minori Domanda

In caso di spese mediche sostenute per i figli minorenni le fatture elettroniche emesse a loro nome, sono disponibili nell’area riservata dei genitori esercenti la patria potestà oppure, per la loro consultazione e recupero, è necessario provvedere a richiedere le credenziali per Fisconline?

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Risposta

Ai sensi dell’articolo 21 del Dpr 633/1972 la fattura deve contenere obbligatoriamente il nome e cognome del soggetto cui è intestata; ciò vale anche per le prestazioni sanitarie, fiscalmente esenti Iva. Sul punto occorre però distinguere le seguenti ipotesi. Difatti, il paziente minorenne in quanto dotato di capacità giuridica può comunque essere intestatario di una fattura nel caso sia effettivamente lui a ricevere la prestazione e potrà ottenere le credenziali per Fisconline (servizio dedicato a tutti i contribuenti maggiori di anni 16).

Tuttavia, se il conto per le spese mediche viene pagato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, è possibile intestare la fattura a quest'ultimo, indicando però nella <Descrizione> nome e cognome dell'effettivo beneficiario della prestazione medica. Pertanto, a seconda dell'intestatario, la fattura verrà destinata nella diversa area riservata. Comunque la soluzione ottimale è quella per cui la fattura venga intestata al genitore, soggetto che normalmente paga le spese mediche per il figlio, in modo da poter permettere a questi di dedurre fiscalmente le spese mediche sostenute nel periodo d'imposta nell'interesse di familiari a carico conformemente all'art.

15, comma 2, del Tuir.

Infine, si ricorda che nel caso in cui l'operazione sia effettuata nei confronti di un consumatore finale, il cedente/prestatore dopo avere emesso la fattura attraverso il SdI, consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.

50. Divieto emissione e-fattura nel Sistema TS Domanda

I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria?

Risposta

No, non devono e non possono emettere le fatture elettroniche.

La legge di bilancio per il 2019 ha modificato l’articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Considerato l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.

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Faq sito Agenzia delle entrate – Fatturazione elettronica – pubblicata il 29 gennaio 2019

51. Opposizione paziente alla trasmissione dei dati al Sistema TS Domanda

Nel caso in cui un cittadino eserciti l’opposizione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema tessera sanitaria, il soggetto che effettua la prestazione sanitaria deve emettere la fattura elettronica dal momento che i dati non vengono inviati al Sistema TS?

Risposta

No, non deve emettere la fattura elettronica. Le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al Sistema TS per effetto dell’opposizione manifestata dall’interessato. La legge di bilancio per il 2019 ha, infatti, modificato l’articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Considerato l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo anche nel caso in cui i dati non siano trasmessi al Sistema tessera sanitaria per effetto dell’opposizione esercitata dal cittadino.

Faq sito Agenzia delle entrate – Fatturazione elettronica – pubblicata il 29 gennaio 2019

52. Spese sanitarie miste ad altre spese Domanda

Nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie - da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente -sia altre voci di spesa non sanitarie, occorre emettere la fattura elettronica?

Risposta

No, in generale non deve essere emessa la fattura elettronica.

Occorre, però, distinguere due diverse fattispecie.

1) Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con le seguenti modalità:

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• l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;

• l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA “altre spese”.

2) Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con la tipologia “altre spese” (codice AA).

In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.

Faq sito Agenzia delle entrate – Fatturazione elettronica – pubblicata il 29 gennaio 2019

53. Fatture emesse da fisioterapisti: cartacee o elettroniche?

Domanda

I soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (ad esempio podologi, fisioterapisti, logopedisti) devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche?

Risposta

No, per l’anno 2019 non devono emettere le fatture elettroniche.

L’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, ha esteso infatti il divieto di fatturazione elettronica, per l’anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che “Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.

Pertanto, tali operatori sanitari devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.

Faq sito Agenzia delle entrate – Fatturazione elettronica – pubblicata il 26 febbraio 2019

54. Obblighi invio dati per dichiarazione precompilata Domanda

Per i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, permane l’obbligo di invio dei dati per la dichiarazione precompilata (es. spese funebri) ovvero alla luce dello statuto dei diritti del contribuente (art. 6, co. 4, L. 212/2000 secondo cui il contribuente non è tenuto a fornire

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nuovamente all’Amministrazione finanziaria dati già in possesso di quest’ultima) il predetto invio deve ritenersi non più necessario?

Risposta

Le disposizioni normative hanno previsto esclusioni specifiche dall’obbligo di fatturazione elettronica solo con riferimento alle prestazioni sanitarie per le quali si è tenuti ad inviare i dati al sistema TS.

Chiarimento reso dall’Agenzia delle entrate nell’incontro con il CNDCEC del 15 gennaio 2019

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