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PIANO DELLA VALUTAZIONE D ISTITUTO

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Academic year: 2022

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AMBITO TERRITORIALE N. 19 NA- REGIONE CAMPANIA

Istituto Comprensivo Statale “DON LORENZO MILANI – NICOLA CAPASSO” - Cod. mecc.:NAIC8GQ00T Plesso Gescal - Sede di Scuola dell’Infanzia - Cod.mecc:NAAA8GQ01P

Plesso Don Milani - Sede di Scuola Primaria, degli Uffici di Dirigenza e di Segreteria - Cod.mecc.:NAEE8GQ01X Via Deledda, 109 - 80011 Acerra - Na - Tel. 081/5201490 – Ufficio Dirigenza 081/ 5205014

Plesso N. Capasso - Sede di Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale - Cod. mecc.:NAMM8GQ01V Via Alcide De Gasperi, snc - 80011 Acerra-NA- Tel. 081-8857431

PIANO DELLA VALUTAZIONE

D’ISTITUTO

IN EMERGENZA COVID – 19

Il presente documento integra il Piano di Valutazione d’Istituto per la valutazione di fine anno 2020/2021 e la valutazione delle attività di apprendimento-insegnamento in modalità FAD.

Approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 26.05.2021 con delibera n 6 Approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 31.05.2021 con delibera n.5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Rita CANOSA Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD Codice dell’Amministrazione Trasparente e norme ad esso connesse

CANOSA RITA

11.06.2021 16:00:08 UTC

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Sommario

PIANO DELLA VALUTAZIONE D’ISTITUTO ... 1

1. PREMESSA ... 4

2. LA VALUTAZIONE ... 4

Il senso della valutazione ... 4

3. LA VALUTAZIONE IN FAD ... 6

2. 1. Le novità sulla valutazione per l’anno scolastico 2020/2021. ... 6

2. 1. La valutazione delle competenze e degli apprendimenti inter/pluridisciplinari del singolo docente e del Consiglio di classe in modalità FAD 6 2. 2. La valutazione delle competenze e degli apprendimenti disciplinari del singolo docente e del Consiglio di classe in modalità FAD ... 7

2. 3. La valutazione dell’area conativa in relazione ai processi di apprendimento ... 7

2. 4. Attività di recupero e integrazione e le attività di approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze ... 8

2. 5. Per i diversamente abili ... 8

4. VALUTARE IL COMPORTAMENTO IN FAD ... 8

5. LA VALUTAZIONE SOMMATIVA DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO. ... 10

6. L’ESAME DI STATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ... 11

7. VALUTARE IL PROCESSO DI MATURAZIONE ... 15

ALLEGATO 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ... 19

ALLEGATO 1a – La valutazione finale degli apprendimenti e delle competenze disciplinari delle Classi prime seconde e terze della scuola primaria ... 20

ALLEGATO 1b – La valutazione finale degli apprendimenti e delle competenze disciplinari delle Classi quarte e quinte della scuola primaria ... 22

ALLEGATO 1 c – La valutazione finale degli apprendimenti e delle competenze per ogni singola disciplina delle Classi Prima seconda e terza della scuola secondaria 24 ALLEGATO 2 – La valutazione degli apprendimenti e delle competenze – GIUDIZIO GLOBALE relativo all’anno scolastico 2020/2021. ... 26

ALLEGATO 3 – La valutazione del COMPORTAMENTO della scuola primaria e scuola secondaria ... 28

ALLEGATO 4 - La valutazione del PROCESSO E IL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE - Classi quinte scuola primaria e terze della scuola Secondaria di primo grado ... 30

ALLEGATO 5- Colloquio Orale Scuola Secondaria 1 Grado - Colloquio ... 33

ALLEGATO 6 - Giudizio conclusivo al termine delle Classi Terza di Scuola Secondaria di Primo Grado ... 35

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3

Modello per la determinazione del giudizio finale delle classi terze di scuola

secondaria di primo grado ... 35

ALLEGATO 6.1- Sintesi giudizio globale triennale ... 36

Allegato 6.2 –Sintesi giudizio globale annuale ... 37

Allegato 6.3- Sintesi giudizio colloquio finale. ... 38

ALLEGATO 7.a VALUTAZIONE IN FAD degli apprendimenti inter/pluridisciplinari 39 ALLEGATO 7.b VALUTAZIONE IN FAD degli apprendimenti disciplinari ... 41

Allegato 8 VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA ... 43

ALLEGATO 9 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ... 47 Allegato 10- Piano scuola della classe………

Allegato 11-Piano scuola dell'alunno………

Allegato 12 Piano scuola per gli alunni con BES………

In allegato anche i Livelli per la valutazione degli apprendimenti disciplinari previsti nel Curricolo Orizzontale d’Istituto per la fad.

In allegato anche Le Netiquette, “Regole di convivenza in Rete e nella FAD”

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4 1. PREMESSA

Valutare gli apprendimenti è un’attività complessa: non si limita ad una semplice misurazione delle performance offerte dagli allievi, ma per ciascun docente significa innanzitutto compiere un’azione dall’alta valenza formativa, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento di ciascuno, anche a prescindere dalle modalità di insegnamento- apprendimento.

A tal proposito, di recente, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID 19 e la conseguente adozione della modalità della Formazione a distanza (FAD) come attività di insegnamento-apprendimento “ordinaria”, anche per la valutazione sono state date dal Ministero dell’istruzione indicazioni sia in relazione alla valutazione degli apprendimenti sia in relazione alla Progettazione e rimodulazione degli obiettivi e delle attività. A seguito di tali norme, anche nella nostra scuola, per orientare l’azione didattica in Formazione a Distanza (FAD) e la relativa valutazione, sono state emanate numerose Comunicazioni a cui si rimanda e i cui riferimenti sono allegati al presente PVI e che saranno aggiornati periodicamente, per dare a tutti il quadro generale del sistema di valutazione interno e gli aggiornamenti della normativa.

La valutazione, inoltre, quest’anno più degli altri anni, è condizionata dalla FAD. È stato necessario, infatti, operare innanzitutto una rimodulazione della progettazione iniziale.

Ovviamente quanto è stato realizzato non è quello effettivamente progettato ad inizio anno. C’è, infatti, una differenza tra il progetto iniziale, disciplinare e di consiglio, e la parte realizzata in Formazione in Presenza (FIP) e FAD. La differenza costituirà il punto di partenza per la progettazione delle attività che dovranno essere realizzate durante i mesi estivi oppure all’inizio del prossimo anno scolastico e dovrà essere recuperato da tutti gli alunni fin dall’inizio di settembre 2021.

La valutazione finale di quest’anno scolastico, quindi, si riferirà a quanto effettuato in presenza durante ll’anno scolastico e a quanto realizzato e documentato in FAD. Le valutazioni sia relative alle competenze/apprendimenti, sia al comportamento tenuto in FAD dagli alunni andranno riportate anche sul Registro Argo, ai fini della documentazione delle valutazioni per lo scrutinio finale. Per la valutazione del Comportamento in FAD ci si deve riferire alle Netiquette, le regole per la convivenza in rete. Tali Regole sono allegate al Presente Documento.

Facendo seguito a recenti interventi ministeriali, e in particolare all’Ordinanza MI Esami di stato I CICLO

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000052.03-03-2021, alla Nota MI m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0000699.06-05- 2021 sulla Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e secondo ciclo di istruzione a alla Nota MI 643 del 27 aprile 2021 - Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio, il PVI adattato alla FAD è stato integrato e rivisto, per rendere applicative le novità introdotte da tale normativa. Di seguito sono quindi dettagliate le modalità e i riferimenti per la valutazione non solo degli apprendimenti e del comportamento in FAD, ma anche le modalità, le procedure e le griglie per la valutazione finale.

2. LA VALUTAZIONE

Prima di descrivere gli aspetti operativi per la valutazione nella FAD, è opportuno fare alcune precisazioni sulla valutazione per evitare fraintesi ed errori.

Il senso della valutazione

La valutazione se da una parte fotografa una situazione degli apprendimenti acquisiti dall’alunno e delle relazioni avute in presenza e a distanza, non può ridursi ad una media aritmetica di numeri/voti o da una media “ponderata” di valori e percentuali. Altro, ricordiamolo, è la misurazione di una performance, altro è la valutazione. La prima misura

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dati relative a “verifiche”. L’altra, la valutazione, deve scaturire da un’attenta riflessione non solo su quanto fatto e appreso, ma anche sulle possibilità di integrazione, consolidamento e recupero dell’alunno, sulla sua possibilità di crescita, sui progressi fatti rispetto a situazioni e condizioni iniziali, rispetto a potenzialità e capacità. Non è un valore assoluto, ma relativo a situazioni, condizioni e, soprattutto, “persone”. Essa, dunque, scaturirà dal confronto in sede di scrutinio, che definirà l’interpretazione che tutti i docenti daranno al percorso fatto da ciascun alunno (nell’anno e nel triennio, per quelli di terza secondaria) e sulle possibilità di recupero di quanto non realizzato a causa della FAD e di quanto non acquisito e sviluppato per problematiche connesse al proprio impegno, alla partecipazione e all’interesse e all’attenzione tenuta in FIP e FAD.

Vale la pena ricordare a tal proposito quanto definisce il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, all’art. 1, comma 1

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenza”.

La Nota Ministeriale n. 312 del 9/1/2018, inoltre, precisava.

Alla tradizionale funzione sommativa che mira ad accertare con vari strumenti di verifica il possesso di conoscenze, abilità e competenze, concentrandosi sul prodotto finale dell’insegnamento/apprendimento, si accompagna la valutazione formativa che intende sostenere e potenziare il processo di apprendimento dell’alunno. La valutazione diventa formativa quando si concentra sul processo e raccoglie un ventaglio di informazioni che, offerte all’alunno, contribuiscono a sviluppare in lui un’azione di autoorientamento e di autovalutazione. Orientare significa guidare l’alunno ad esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a riconoscere le proprie capacità ed i propri limiti, a conquistare la propria identità, a migliorarsi continuamente.

Affinché questa azione di miglioramento possa essere intrapresa dall’alunno diventa indispensabile la funzione proattiva della valutazione, che è tale quando mette in moto gli aspetti motivazionali che sorreggono le azioni umane. La valutazione proattiva riconosce ed evidenzia i progressi, anche piccoli, compiuti dall’alunno nel suo cammino, gratifica i passi effettuati, cerca di far crescere in lui le “emozioni di riuscita” che rappresentano il presupposto per le azioni successive.

Le informazioni raccolte durante il processo sono utili anche per effettuare una verifica della qualità del lavoro svolto dall’insegnante e per attivare eventuali aggiustamenti del percorso: la valutazione in questo modo diventa formativa anche per l’insegnante.

Al termine del processo l’alunno avrà costruito dentro di sé una biografia cognitiva che non sempre l’insegnante riesce a cogliere e che si esplicita meglio se è lo stesso alunno a raccontarla. La narrazione di un percorso di apprendimento da parte dell’alunno costituisce un’occasione straordinaria per insegnare agli studenti in modo individualizzato a riflettere sui loro lavori e per sviluppare in loro una struttura cognitiva più ricca e critica. La valutazione in questo modo assume anche una funzione metacognitiva.

Insieme a questa imprescindibile funzione formativa è evidente che, al termine di una attività didattica centrata su specifici obiettivi di apprendimento, sarà opportuno effettuare prove di valutazione con funzione misurativa e sommativa. Mantenere in equilibrio le diverse funzioni della valutazione, senza trascurarne o enfatizzarne alcuna e senza confondere i diversi oggetti della valutazione (conoscenze o competenze), rappresenta, unitamente al corretto uso di diversi strumenti valutativi, un elemento di qualità dell’intera azione formativa e didattica degli insegnanti, da cui discende la qualità degli apprendimenti.

Nota Ministeriale n. 312 del 9/1/2018.

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6 3. LA VALUTAZIONE IN FAD

2. 1. Le novità sulla valutazione per l’anno scolastico 2020/2021

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento è stata di recente precisata dalle richiamate Ordinanze Ministeriali. Esse prevedono:

1. Per le attività non realizzate a causa della riduzione dei tempi e delle modalità dell’azione didattica il Consiglio di classe predispone il PIANO SCUOLA PER LA CLASSE che dovrà essere realizzato per tutta la classe quale attività didattica ordinaria con possibile inizio dal mese giugno 2021 ovvero dal 1° settembre 2021. In esso sono descritti:

- Le attività progettate ad inizio anno e non svolte;

- I nuclei fondamentali e gli obiettivi formativi e di apprendimento disciplinari previsti ad inizio anno nelle attività ovvero nelle UdA e non realizzate o che necessitano di approfondimento;

- Strategie per garantire a tutti gli alunni l’apprendimento di quanto non realizzato e progettato all’inizio dell’anno;

I modelli di PIANO SCUOLA disciplinari e dell’intera CLASSE sono allegati al presente PVI ( allegato10)

2. Tutti gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a 6/10 in una o più discipline ( art.6 comma 5 del D. Lgs 62/2017);

3. Nello scrutinio finale dovrà essere elaborato il PIANO SCUOLA DELL’ALUNNO per ciascuno degli alunni che non hanno raggiunto la sufficienza per le troppe assenze o per mancanza di impegno prima o durante la FAD. Nel PIANO SCUOLA DELL’ALUNNO sono indicati gli obiettivi di apprendimento e le strategie per il raggiungimento di livelli di valutazione almeno sufficienti per la disciplina ( allegato 11).

4. Per gli alunni con BES, certificati e non, per i quali sono stati predisposti PEI, PEP e PDP e che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti o non hanno raggiunto la sufficienza in una o più discipline o aree disciplinari, viene predisposto il PIANO SCUOLA DELL’ALUNNO,che costituirà un’integrazione a tali documenti ( ALLEGATO 12);

5. Per tutti gli alunni il PIANO SCUOLA sarà allegato alla Scheda di valutazione finale. Il PIANO SCUOLA non va predisposto per gli alunni di V primaria che passano alla prima classe della scuola secondaria di primo e di III Scuola secondaria di primo grado che passano al primo anno della secondaria di secondo grado;

6. Nello scrutinio finale dovrà essere elaborata la certificazione delle competenze ( classe V di scuola primaria e classe III di scuola secondaria di primo grado)

7. La certificazione sarà integrata dagli esiti delle prove INVALSI

8. Il Consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva nel caso in cui i docenti non siano in possesso di alcun elemento valutativo, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, ma a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico.

2. 1. La valutazione delle competenze e degli apprendimenti inter/pluridisciplinari del singolo docente e del Consiglio di classe in modalità FAD

Per la valutazione delle competenze trasversali, in particolare alle Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Parlamento europeo – Consiglio Europeo, Raccomandazione agli Stati membri relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente,18 dicembre 2006), e quelle Chiave di Cittadinanza (Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo

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7

di istruzione – Allegato 3), rilevate attraverso la realizzazione di verifiche in modalità FAD, la valutazione verrà effettuata utilizzando i seguenti indicatori:

1. Acquisizione delle conoscenze delle discipline coinvolte nelle attività interdisciplinari della FAD;

2. Acquisizione di abilità delle discipline nell’esercizio di semplici compiti, utilizzando le conoscenze acquisite.

3. Sviluppo delle competenze trasversali;

4. Organizzazione, autonomia e consapevolezza di quanto appreso (Agire in modo autonomo e responsabile);

5. Capacità di fare collegamenti (Individuare collegamenti e relazioni);

6. Utilizzo delle conoscenze/abilità per l’esercizio delle competenze;

7. Capacità critica.

Si rimanda all’Allegato per la descrizione dei Livelli.

2. 2. La valutazione delle competenze e degli apprendimenti disciplinari del singolo docente e del Consiglio di classe in modalità FAD

Per valutare le competenze “culturali” descritte nei Traguardi per lo sviluppo delle competenze riportate nelle Indicazioni Nazionali 2012, e l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità, verranno utilizzati i seguenti giudizi corrispondenti ai voti che terranno conto degli Indicatori:

1. Acquisizione delle conoscenze disciplinari previste nelle attività della FAD;

2. Acquisizione di abilità della disciplina previste nella FAD nell’esercizio di semplici compiti, utilizzando le conoscenze acquisite.

3. Sviluppo delle competenze “culturali”, in relazione ai Traguardi per lo sviluppo delle competenze della disciplina;

4. Organizzazione, autonomia e consapevolezza di quanto appreso in relazione al sapere disciplinare proposto;

5. Capacità di fare collegamenti tra i vari saperi della disciplina;

6. Utilizzo delle conoscenze/abilità per l’esercizio della competenza Culturale;

Si rimanda all’Allegato per la descrizione dei Livelli.

2. 3. La valutazione dell’area conativa in relazione ai processi di apprendimento Ciascun alunno, durante le attività di FAD dimostra impegno ed interesse per lo studio e l’approfondimento. La considerazione di tali fattori è fondamentale per comprendere e valutare in maniera più precisa i processi di apprendimento. Per la FIP gli indicatori e i descrittori sono stati ampiamente illustrati nel PVI integrale. Per la FAD sono stati elaborati i seguenti descrittori sintetici:

Area conativa Livelli Descrittori sintetici Giudizio

Sintetico

INDICATORI

Impegno e interesse nella FAD Sincrona -

Impegno nella FAD asincrona

Livello alto (A1-A2 - 10 - 9)

COSTANTE - ASSIDUO – PRODUTTIVO –

AUTONOMO E RESPONSABILE Ottimo

Livello medio

(B1-B2 - 8 - 7) ASSIDUO – PRODUTTIVO – AUTONOMO Distinto

Livello iniziale (C - 6)

Abbastanza COSTANTE e PRODUTTIVO –

non ancora del tutto AUTONOMO Sufficiente

Livello basso (D – meno di 6)

SALTUARIO e non del tutto PRODUTTIVO – poco AUTONOMO

Non ancora sufficiente

(8)

8 Area socio-

affettiva Livelli/voti Descrittori sintetici Giudizio

Sintetico

INDICATORI

Relazione con i compagni e i docenti nella FAD sincrona e

asincrona

Livello alto

(A1-A2 - 10 - 9) RELAZIONE POSITIVA e COLLABORATIVA Ottimo

Livello medio (B1-B2 - 8 - 7)

RELAZIONE POSITIVA e spesso

COLLABORATIVA Distinto

Livello iniziale

(C - 6) RELAZIONE POSITIVA anche se non

sempre COLLABORATIVA Sufficiente

Livello basso

(D – meno di 6) RELAZIONE non sempre POSITIVA e mai

COLLABORATIVA Non ancora

sufficiente

2. 4. Attività di recupero e integrazione e le attività di approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze

I singoli docenti e i Consigli di classe, utilizzando la modalità FAD, potranno prevedere attività di Recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze disciplinari, traversali e l’acquisizione di conoscenze e abilità.

In linea generale, per gli studenti che evidenziano insufficienze, il docente definisce su quali aspetti/parti/competenze della progettazione curriculare debba avvenire l’azione di recupero. In tal senso, si effettueranno ripetizioni, esercitazioni con materiali strutturati e correzione individualizzata degli errori.

Anche le attività di potenziamento, intese come attività di consolidamento- approfondimento, dovranno essere oggetto di valutazione: gli esiti registrati costituiranno valido elemento di valutazione.

Per la valutazione possono essere utilizzati i descrittori di cui all’Allegato.

2. 5. Per i diversamente abili

Dei diversamente abili si considerano i progressi, anche minimi, sempre e comunque riconducibili alle finalità generali dell’ordine di scuola e il conseguimento di competenze necessarie per affrontare e risolvere anche semplici problemi legati alla vita quotidiana. Le attività in FAD saranno organizzate e proposte dai docenti di sostegno per i D.A. e da tutti i docenti della classe per i BES. La loro realizzazione e valutazione sarà effettuata da tutti, in coerenza con PEI, PdP e PEP. Gli interventi di attività individualizzate e personalizzate saranno concordate nell’ambito dei Cdc per i BES certificati e non certificati.

Per la valutazione degli apprendimenti dei diversamente abili o DSA certificati, con difficoltà di apprendimento, si considerano i pregressi, anche minimi, sempre e comunque riconducibili alle finalità generali dell’ordine di scuola e il conseguimento di competenze necessarie per affrontare e risolvere anche semplici problemi legati alla vita quotidiana. Le indicazioni nazionali sono utilizzate come punto di riferimento per realizzare una rigorosa autovalutazione dei processi di apprendimento attivati in risposta ai bisogni formativi degli allievi e ai risultati ottenuti. La valutazione sarà frutto di una “concertazione” tra tutti i docenti della classe e l’insegnante di sostegno. La valutazione, come per tutti gli altri, sarà espressa in decimi.

Per la valutazione possono essere utilizzati i descrittori di cui all’Allegato.

4. VALUTARE IL COMPORTAMENTO IN FAD

Il D. L.vo prevede che il CdC esprima non più in un voto numerico, ma in un giudizio la valutazione comportamento. La valutazione del comportamento è espressa collegialmente

“attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione” in sede di valutazione

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9

intermedia e finale. Tale giudizio non è più determinante, conditio sine qua non, per essere ammessi alla classe successiva.

Riferimenti essenziali sono:

1. Competenze di cittadinanza

2. Statuto delle studentesse e degli studenti (scuola secondaria) 3. Patto educativo di corresponsabilità

4. PTOF

5. Regolamento d’Istituto

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) "viene espressa. per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica, Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio (Nota prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017).

Al fine di garantire uniformità nelle decisioni, il Consiglio di classe, nell’attribuzione del giudizio del comportamento, terrà conto del rispetto dei doveri scolastici, rispetto del Regolamento d’Istituto e nella FAD delle Netiquette.

In particolare gli indicatori di riferimento fanno capo all’Ambito non cognitivo e, specificatamente, all’Area socio-affettiva relazionale. Gli Indicatori presi in considerazione sono: Capacità di autocontrollo; Rispetto di sé e degli altri; Capacità di collaborare/cooperare; Rispetto delle Netiquette.

Sinteticamente si prenderanno in considerazione per la valutazione del Comportamento in FAD i seguenti parametri:

Comportamento Livelli Descrittori sintetici Giudizio

Sintetico

INDICATORI

Partecipazione e frequenza alla FAD

Sincrona Rispetto delle regole

(netiquette)

Livello alto (A1-A2)

Partecipazione ASSIDUA, RESPONSABILE e propositiva –Rispetto costante delle

REGOLE e delle Netiquette Ottimo

Livello medio (B1-B2)

Partecipazione ASSIDUA e RESPONSABILE–Rispetto quasi sempre

delle REGOLE e delle Netiquette Distinto

Livello iniziale (C) Partecipazione e frequenza abbastanza assidua,–Rispetto delle principali REGOLE

e Netiquette Sufficiente

Livello basso (D) Partecipazione saltuaria /inesistente - Poco rispetto delle REGOLE e delle Netiquette

Non ancora sufficiente

(10)

10

5. LA VALUTAZIONE SOMMATIVA DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO.

La valutazione di fine anno, nello scrutinio finale, quella che comunemente viene definita

“Valutazione sommativa”. quest’anno assume forme e significati particolari: Essa, infatti, dovrà tener conto sia delle valutazioni effettuate per le attività in FIP sia per quelle in FAD e, quindi, del percorso fatto e degli esiti raggiunti durante l’anno.

Le procedure per la valutazione dell’anno scolastico 2020/2021 per tutte le classi e sezioni (comprese le terze classi di scuola secondaria) saranno quelle consuete e si effettueranno nello scrutinio finale, secondo il calendario disposto dal Dirigente scolastico.

L’azione di valutazione sommativa dovrà prevedere una espressione unica (di voto e di giudizio) che tenga conto delle due forme di attività svolte in quest’anno.

Per le attività svolte in Formazione in Presenza (FIP), i criteri per la valutazione saranno quelli previsti nel Piano di Valutazione d’Istituto approvato in via definitiva dal Collegio dei docenti il 31.10.2019 (delibera n. 3)- prot.n. 8159 del 18.12.2019 e allegati prot.n. 8160 del 19.12.2019.

Per la valutazione del Comportamento durante le attività in modalità a distanza e dell’acquisizione da parte degli alunni degli apprendimenti e del relativo sviluppo delle competenze promosse in FAD, si terrà conto di quanto descritto nel presente documento.

In ogni caso, anche se sono previsti due diversi riferimenti “valutativi”, poiché diverse sono state le forme e le modalità dell’azione di insegnamento-apprendimento, la valutazione sommativa dovrà prevedere un voto unico per gli apprendimenti e le competenze disciplinari e un voto unico per il comportamento. Esso sarà determinato non da una media di voti né da una media ponderata, ma dalla riflessione sui dati e sulle valutazioni proposte dai singoli docenti e comunque dall’intero Consiglio di Classe. A tal proposito si richiama quanto già riportato nel PVI:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", Per queste ultime. la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico- geografica. ai sensi dell'articolo I della legge n, 169/2008. (…) La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado

I giudizi sintetici I voti devono essere descritti con un giudizio sintetico formulato dal Consiglio relativo alle competenze culturali (disciplinari), allo sviluppo degli apprendimenti e quant’altro si intende descrivere. Tali giudizi, sia quelli relativi agli apprendimenti, ma anche quelli relativi al comportamento e, per le terze classi di scuola secondaria, del processo di maturazione, dovranno illustrare e tener conto degli esiti dei percorsi in FIP e FAD, secondo i modelli di seguito riportati.

In particolare. considerata la funzione formativa di accompagnamento dci processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.) (Nota prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017)

Tutti i docenti dovranno riportare le proposte di voto sia sulla Relazione finale sia su ARGO, per consentire la stampa dei documenti di valutazione (le Pagelle). Tale operazione dovrà concludersi entro il 6 giugno.

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I giudizi relativi agli apprendimenti e al comportamento sono quelli riportati nel PVI integrale e. I descrittori di tali giudizi dovranno essere adattati inserendo, a cura dei singoli docenti, anche gli aspetti che riguardano la FAD.

PER LA SCUOLA PRIMARIA SI RINVIA ALL’INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE D’ISTITUTO – VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020- 2021 ( PROT.N. 6364 del 09.06.2021)

6. L’ESAME DI STATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (OM. 52 del 03.03.2021)

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale in presenza, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato. E’

prevista la costituzione di una Commissione e di sottocommissioni ed è prevista l’attribuzione del voto di ammissione. Le procedure da attivare sono le seguenti:

a. L’Elaborato.

L’esame consisterà nella elaborazione e presentazione di un elaborato scritto da parte degli alunni. Come già definito in sede di Collegio dei docenti, esso va proposto dai Docenti del Consiglio di classe sulla base delle potenzialità, delle attitudini e del livello di competenze raggiunto dall’alunno. Tale elaborato può essere un testo, una presentazione multimediale (power point), un filmato o una produzione artistica tale da consentire di verificare le competenze sviluppate e quindi l’utilizzo di conoscenze e abilità per la realizzazione del progetto realizzato.

b. La consegna.

Ciascun alunno dovrà inoltrare al Coordinatore del Consiglio di classe l’elaborato tramite mail naic8gq00t@istruzione.it. Ciò dovrà avvenire per tutti gli alunni entro e non oltre il giorno 7 giugno 2021.

c. Gli Scrutini finali.

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.

Secondo l’art. 2 dell’Ordinanza n. 52 del 03 marzo 2021 i momenti della valutazione per gli alunni delle classi terze sono due:

1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 2020/2021 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione (la pagella) relativo all’anno scolastico 2020/2021.

2. Terminate tali operazioni e tenuto conto delle relative valutazioni, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione, espressa in decimi, di ammissione all’esame conclusivo del I ciclo di Istruzione.

Per realizzare ciò, per le terze classi è stato stabilito il calendario di scrutini. Gli scrutini riguardano la valutazione dell’anno in corso, con la valutazione con voto e giudizio per ciascuna disciplina dello sviluppo delle competenze e dell’apprendimento e con il voto del

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comportamento. Gli scrutini finali si effettueranno nei giorni 12 14 e 15 giugno 2021 per la scuola secondaria, nei giorni 14-15-16 per la scuola primaria. Dal giorno 16 al giorno 23 giugno 2021 , si effettueranno gli esami di stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione, ovvero le presentazioni dell’elaborato per le classi terze di scuola secondaria di primo grado. Al termine di tutte le presentazioni, presumibilmente dal 24 giugno, si riunirà la commissione d’esame nella riunione plenaria finale delle classi prime e seconde di scuola secondaria di primo grado e delle classi terze per la valutazione conclusiva e l’attribuzione del voto unico finale.

d. La valutazione dell’anno scolastico

Tale valutazione avverrà secondo le consuete procedure. Come già detto in precedenza, i docenti faranno una proposta di voto per il comportamento e una proposta di voto per gli apprendimenti, che tenga conto di quanto realizzato in FID e FAD. La delibera del voto sarà comunque dell’intero Consiglio. Le valutazioni finali saranno riportati sul Verbale e sul documento di valutazione (la Pagella).

Le proposte di voto dei singoli docenti saranno riportate nella Relazione finale. Sul verbale della seduta, invece, saranno riportati i voti deliberati in sede di scrutinio da tutti i docenti del CdC.

Come per le classi intermedie, anche per le classi terze i giudizi relativi agli apprendimenti e al comportamento, sono quelli riportati nel PVI integrale. I descrittori di tali giudizi dovranno essere adattati inserendo, a cura dei singoli docenti, anche gli aspetti che riguardano la FAD

e. La presentazione dell’elaborato ( Esame conclusivo del primo ciclo di Istruzione)

Ciascun alunno dovrà presentare in presenza il proprio elaborato secondo un calendario predisposto dal DS e davanti alla Sottocommissione in seduta plenaria. Si precisa che durante l’incontro con il singolo alunno è prevista solo la presentazione dell’elaborato e nessun’altra forma di verifica. La durata dell’incontro per ciascun alunno è opportuno che non superi i 30 minuti. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato di cui all’articolo 3. L’esame di cui al comma 4 tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 3, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:

a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;

b) delle competenze logico matematiche;

c) delle competenze nelle lingue straniere.

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento,l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di

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esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno.

f. La valutazione dell’elaborato

Al termine di ogni presentazione, il Consiglio di classe valuta con votazione in decimi l’elaborato di ogni allievo, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione predisposta di seguito riportata in allegato e approvata dal Collegio dei docenti.

In caso di assenza alla presentazione, il Dirigente scolastico, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale in presenza entro i termini previsti, la commissione procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno, utilizzando sempre la griglia di valutazione predisposta. Ai sensi dell’art.4 dell’OM 52 la commissione d’ esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame tenendo a riferimento quanto indicato all’articolo 2, commi 4 e 5. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame di cui all’articolo 2, comma 4. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame. L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento.

L’attribuzione della valutazione finale, il voto unico in decimi, dovrà essere effettuata dall’intero consiglio di classe con deliberazione all’unanimità o a maggioranza trascritta sul verbale. Essa sarà determinata dalle valutazioni ottenute nelle singole discipline, della valutazione dell’elaborato e della sua presentazione, nonché del percorso triennale. Si ribadisce che il voto finale non può scaturire da una media aritmetica o ponderale. Il Consiglio terrà conto di tutti gli elementi in suo possesso e determinerà il voto sulla base di un giusto equilibrio tra i vari aspetti cognitivi e non cognitivi, l’impegno e la partecipazione, i progressi effettuati dalla “persona in formazione”, l’alunno. La valutazione di un intero percorso non è e non ha la stessa funzione della valutazione sommativa al termine di una UdA, che si concentra su un prodotto o una performance. Nella valutazione al termine di un triennio, ancora più che nelle altre occasioni valutative, va considerato quanto ricordato dalla richiamata Nota Ministeriale n. 312 del 9/1/2018: “… la valutazione ha una funzione formativa che intende sostenere e potenziare il processo di apprendimento dell’alunno, … ha una funzione proattiva in quanto evidenzia i progressi, anche piccoli, compiuti dall’alunno nel suo cammino, gratifica i passi effettuati, cerca di far crescere in lui le

“emozioni di riuscita” che rappresentano il presupposto per le azioni successive”.

In ogni caso, per dare la possibilità di effettuare una valutazione finale che tenga conto delle valutazioni conseguite nelle singole discipline al termine dell’ultimo anno, valutazione

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dell’elaborato e della sua presentazione orale, percorso scolastico triennale, sono stati definiti i criteri specifici riportati in allegato.

g. (Prove standardizzate e certificazione delle competenze)

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato. Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

h. (Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza)

I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista: a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; b) qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni. Nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.

i. Il diploma e la certificazione delle competenze

L’alunno consegue il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione con una valutazione finale di almeno 6/10. La valutazione finale espressa con la votazione di 10/10 può essere accompagnata dalla lode con deliberazione all’unanimità del Consiglio della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.

Il Consiglio di classe redige la certificazione, ai sensi del D.M. 742/2017, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, in sede di scrutinio finale.

j. L’esame dei candidati privatisti

I candidati privatisti sono assegnati ad una sottocommissione secondo quanto disposto dal Dirigente scolastico. Il candidato verrà contattato dal coordinatore di classe per la definizione dell’elaborato da presentare secondo tempi e modalità definiti dal Dirigente in accordo con il Consiglio di classe.

I Candidati trasmettono l’Elaborato, assegnato dal Consiglio di classe, e ne effettuano la presentazione orale secondo modalità e calendario individuati e comunicati dalla scuola.

Tale elaborato potrà essere un testo scritto o una presentazione multimediale, purché

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preveda una trattazione integrata su più discipline ed evidenzi il possesso delle conoscenze, abilità e traguardi previsti dalla Indicazioni Nazionali.

La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore a 6/10, comporta il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale.

7. VALUTARE IL PROCESSO DI MATURAZIONE

Il D.L.vo 62/17 prevede che sia valutato per ogni alunno il processo di maturazione. Esso deve essere descritto attraverso un giudizio globale che esprima i risultati raggiunti sul piano “culturale, personale e sociale”:

“Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale.

personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.”

(Nota prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017).

Per esprimere tale giudizio sono stati presi in considerazione indicatori e i descrittori dell’Ambito non cognitivo. Per la valutazione di tale processo si utilizzeranno le griglie previste dal PVI integrale (Allegati dal 16 bis in poi)

8. VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO

Vista la Nota del MI m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000052.03-03-2021 Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021

Vista Nota del MI m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0000699.06-05-2021 Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e secondo ciclo di istruzione

Vista Nota del Mi m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0000643.27-04-2021 Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio.

Il PVI di Istituto ordinario , nella sezione che norma la validità dell’a.s. 2020- 2021, pag. 20 si intende così modificato:

Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del Regolamento (DPR 122/09). La finalità di tale disposizione è quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

Il monte ore annuale scolastico è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione settimanale previsto dal piano di studi per la singola classe, per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré. Esso però può variare di anno in anno sulla base delle giornate effettivamente svolte.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (in GU 19 agosto 2009, n.

191) Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni (…), all’art.2 al comma 10 così recita:

Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validita' dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilita' di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilita' di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

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Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n. 59 al comma 1 dell’Art. 11 (Valutazione, scrutini ed esami), dispone:

Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. Tale disposizione è estesa anche alla scuola primaria. Per la scuola dell’Infanzia, non essendoci obbligo, non sono applicabili le disposizioni di cui sopra.

Tale disposizione è stata confermata dal D.Lvo 62/17 che all’art. 5 (Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado) così afferma:

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

La Nota prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 aggiunge:

Si segnala inoltre la necessità di fornire. secondo una periodicità definita autonomamente dalle istituzioni scolastiche e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni alunna e ad ogni alunno e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate. Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

Le Tabelle che seguono riportano il calcolo per la determinazione del monte ore annuale minimo di frequenza. Esse sono orientative, in quanto la determinazione del monte ore deve essere

“personalizzata” e quindi rilevata di anno in anno dal Registro elettronico.

Scuola Primaria Classi

Monte ore annuo complessivo obbligatorio da

ordinamento

Calcolo

Numero minimo ore di presenza a scuola richiesto per validità

anno scolastico

Numero ore assenze consentite Tutte

Tempo Normale

891 ¾ x 891= 668,25 668 223

1 D Tempo Pieno

1320 3/4x1320= 990 990 330

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17 Scuola secondaria di primo grado

Classi

Monte ore annuo complessivo obbligatorio da

ordinamento

Calcolo

Numero minimo ore di presenza a scuola richiesto per validità

anno scolastico

Numero ore assenze consentite

TN= 30 ore 990 ¾ x 990= 742,5 742 248

Strumento musicale=32 ore

1056 ¾ x 1056 = 792 792 264

Vanno conteggiate come presenze:

- la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola (progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento, ecc.),

- attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi culturali, ecc.),

- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.

In tutti questi casi, sul registro elettronico di classe e su quello personale del docente, verrà annotata la motivazione della mancata presenza in aula degli alunni. Le ore dovranno essere conteggiate anche in caso di sostituzioni o “distribuzione della classe in altre classi, per mancanza del docente”.

Nei casi di alunni portatori di handicap avviati a percorsi individuali di recupero, si fa riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano educativo personalizzato o dagli eventuali piani formativi individualmente stabiliti.

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola.

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate in ritardo, - uscite in anticipo,

- assenze per malattia inferiore a 5 giorni,

- assenze per motivi familiari non previsti dalle deroghe,

- mancata frequenza delle attività organizzate dalla scuola in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate,

- mancata partecipazione alle attività organizzate in orario curricolare.

Le entrate e le uscite fuori orario sono sommate a fine anno. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, tenuto conto delle deroghe riconosciute, comporta la non validità dell’anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Il presente PVI prevede, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del D.Lvo 62/17. Tali deroghe sono prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che esse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Di seguito sono riportati i criteri per le deroghe ai fini della validità dell’anno scolastico 2020- 2021, stabiliti dal Collegio dei docenti all’atto dell’approvazione del presente Piano:

1. motivi di salute documentati da apposita certificazione medica:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;

- assenze continuative di 5 giorni o più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN;

- assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN attestante la gravità della patologia;

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- visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);

- assenze, anche saltuarie e inferiori a 5 giorni, connesse a patologie certificate ovvero alla disabilità certificata.

2. motivi personali e/o di famiglia:

- allontanamenti temporanei disposti dall’autorità giudiziaria, assenze di più giorni per testimonianza o altri procedimenti giudiziari;

- gravi patologie e lutti certificati dei componenti del nucleo familiare entro il II grado fino a un massimo di 15 giorni;

- esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità (legge 104/92, art. 3 comma 3);

- separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza;

- rientro nel paese d’origine per motivi legali ovvero per rientro in patria in quanto di origine comunitaria ed extracomunitaria;

- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.

3. motivi sportivi, artistici e di studio per un totale complessivo di 15 ore:

- uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione Sportiva di appartenenza;

- per lezioni o esami presso Enti di formazione, ad esempio il Conservatorio Statale.

4. Specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica:

- Assenze per ricovero ospedaliero documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN per Contagio da Sars COV2

- Assenze continuative di 5 giorni o più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN per Contagio da Sars COV2;

- Provvedimento di quarantena per contatto stretto con soggetto positivo SARS COV 2 - Mancanza di strumenti tecnologici o servizi per la didattica a distanza

- Difficoltà di connessione dichiarate e dimostrabili

Non viene fatta rientrare nel computo complessivo delle assenze la tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori degli studenti.

È compito del Consiglio di classe, nella persona del Coordinatore, verificare “preventivamente”, nel rispetto di tali deroghe, se il singolo alunno abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame, va dato atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di classe.

In ogni caso, durante tutto l’anno, vanno effettuate, a cura dei Coordinatori di classe e intercalasse, le segnalazioni ai genitori, qualora si verificassero assenze continuate. Tali comunicazioni dovranno essere conservate nel registro dei verbali del CdC. All’atto del superamento del 15%

delle assenze del singolo alunno, dovrà essere tempestivamente avviata la procedura di segnalazione agli Assistenti sociali a cura del Coordinatore di classe/interclasse e dandone informazione al Responsabile dell’Area di Intervento dell’Inclusione.

All’inizio dell’anno scolastico ogni coordinatore dovrà documentare su apposito registro le comunicazioni e i colloqui effettuati con le famiglie degli alunni inadempienti, nonché tutte le segnalazioni e ogni altra procedura effettuata per eliminare ogni forma di evasione.

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ALLEGATO 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è la seguente:

1. Nota del MI m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000052.03-03-2021 Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021

2. Nota del MI m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0000699.06-05- 2021 Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e secondo ciclo di istruzione

3. Nota del Mi m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0000643.27-04- 2021 Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio.

4. m_pi.AOOGABMI.ATTI del Ministro.R.0000014.21-05-2021 PROTOCOLLO D’INTESA tra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni sindacali del settore scuola “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021”

Le comunicazioni interne:

1. REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA prot.n.

11163 del 27.10.2020

2. PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA prot.n. 12168 del 19.11.2020

3. REGOLAMENTO UTILIZZO PIATTAFORMA “GOOGLE G-SUITE FOR

EDUCATION” e il relativo allegato:Le Netiquette, le “Regole per la

convivenza in rete e nella FAD” prot.n. 4689 del 05.05.2021

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