• Non ci sono risultati.

PUBLIC. Bruxeles,2giugno2014 (OR.en) CONSIGLIO DELL'UNIONEEUROPEA. 9828/14 Fascicolointeristituzionale: 2014/0083(NLE) LIMITE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "PUBLIC. Bruxeles,2giugno2014 (OR.en) CONSIGLIO DELL'UNIONEEUROPEA. 9828/14 Fascicolointeristituzionale: 2014/0083(NLE) LIMITE"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

PU BLI C

9828/14 DT/ff

CONSIGLIO

DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles,2 giugno 2014 (OR. en)

Fascicolointeristituzionale:

2014/0083 (NLE)

9828/14

LIMITE COEST 170 PESC 512 JAI 320 WTO 169 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell'accordo di associazionetral'Unione europea ela Comunità europea dell'energia atomica eiloro Stati membri, da una parte, ela Repubblica di Moldova, dall’altra

(2)

DECISIONE N. …/2014/UE DEL CONSIGLIO del

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte,

e la Repubblica di Moldova, dall’altra

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo1,

1 GU C

(3)

considerando quanto segue:

(1) Il 15 giugno 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Moldova per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione e la

Repubblica di Moldova destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione1. (2) Tali negoziati si sono conclusi positivamente e l'accordo di associazione tra l'Unione

europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("l'accordo"), è stato siglato il 29 novembre 2013.

(3) Conformemente alla decisione n. …/2014/UE del Consiglio2*, l'accordo è stato firmato il

**, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

1 Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Moldavia (GU L 181 del 24.6.1998, pag. 3).

2 Decisione n. .../2014/UE del Consiglio, del …, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la

Repubblica di Moldova, dall’altra (GU L …).

* GU: inserire nel testo il numero della decisione di cui al doc. st 9155/2014 e nella nota a piè di pagina 2 il numero, la data e gli estremi di pubblicazione della GU di tale decisione.

** GU: inserire la data della firma dell'accordo di cui al documento 17903/2013.

(4)

(4) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare le modifiche dell'accordo che devono essere adottate dal comitato di associazione, riunito nella formazione

"Commercio", di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, in base a proposte del sottocomitato per le indicazioni geografiche a norma dell'articolo 306 dell'accordo.

(5) È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che a norma dell'accordo sono oggetto di tale protezione.

(6) L'accordo non dovrebbe essere inteso in modo da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

(7) L'accordo dovrebbe essere approvato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(5)

Articolo 1

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("l'accordo"), è approvato a nome dell'Unione1*.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 464, paragrafo 1, dell'accordo2.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 306 dell'accordo, le modifiche dell'accordo mediante decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un'indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio3.

1 L'accordo è stato pubblicato nella GU... unitamente alla decisione relativa alla firma.

* GU: inserire nella nota a piè di pagina 1 gli estremi di pubblicazione della GU dell'accordo di cui al doc. 17903/2013.

2 La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

3 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(6)

Articolo 4

1. Le denominazioni protette a norma della sottosezione 3 "Indicazioni geografiche" del capo 9 del titolo V dell'accordo possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commerci prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla specifica corrispondente.

2. A norma dell'articolo 301 dell'accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione applicano la protezione di cui agli articoli da 297 a 300 dell'accordo, anche su richiesta di una parte interessata.

Articolo 5

L'accordo non è inteso in modo da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a …, il

Per il Consiglio Il presidente

Riferimenti

Documenti correlati

Una delle spiegazioni più frequenti della scarsa presenza delle donne a posti elevati nella carriera scientifica è che le donne sono meno numerose perché hanno abbracciato la

Molte elezioni nazionali: calo affluenza al voto, aumento partiti sovranisti, in alcuni paesi questi partiti sono al governo. United Kingdom: un paese dell’UE ha votato per

Come partecipano le regioni alla costruzione delle regole e delle politiche europee e come le attuano. • Partecipazione indiretta: attraverso il Governo e il Parlamento

Sono beneficiarie della Sottomisura anche le imprese agroindustriali, impre- se agricole singole o associate e società cooperative che svolgono attività di

Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Marco Simonelli, Esperto Team del Futuro Esteri ed Unione Europea. SUDDIVISIONE IN STANZE - Tavoli

Il Trattato di Lisbona ha modificato anche la procedura di revisione: è previsto, infatti, che il Consiglio si pronunci a maggioranza semplice su una proposta di revisione

La progressiva giuridificazione del rule of law nel processo di integra- zione europea e nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in particolare, di cui la violazione sistemica

 Quale paradigma e quale modello per le future relazioni tra Regno Unito e Unione Europea.  Nessuno dei modelli visti sopra può essere replicato tout court, per la specificità