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Nella giornata di oggi, mercoledì 24 giugno, in Commissione Igiene e Sanità del Senato è iniziato l’esame dei disegni di legge n. 1634 Stabile (FI) e del disegno di legge

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Analisi

Nella giornata di oggi, mercoledì 24 giugno, in Commissione Igiene e Sanità del Senato è iniziato l’esame dei disegni di legge n. 1634 Stabile (FI) e del disegno di legge

n. 1715 Castellone (M5S) per la riforma del Sistema di emergenza sanitaria territoriale 118. Il relatore dei testi è il Sen. Marinello (M5S). Dopo lo svolgimento della relazione illustrativa è stato scelto come testo base il disegno di legge della Senatrice Castellone. La Commissione ha poi autorizzato lo svolgimento di audizioni informative per la cui richiesta è stata fissata scadenza nella giornata di martedì 7 luglio ore 18. Nel pomeriggio vi

invieremo la richiesta di audizione da sottoporre, ricevuta vostra validazione, alla presidenza della Commissione.

Stando a quanto emerge dalla scheda di seduta odierna, le audizioni si svolgeranno anche riguardo l’indagine conoscitiva “sull’impatto in ambito sanitario del numero unico

d’emergenza 112, nonché sull'efficacia, efficienza ed omogeneità dell’assistenza di emergenza-urgenza sul territorio nazionale”, deliberata dalla Commissione a marzo 2019 (fonte).

Di seguito riporto invece l’analisi dei due disegni di legge:

Disegno di legge a firma della Sen. Castellone (M5S) – scelto come testo base per il prosieguo dell’esame

Sistema di emergenza sanitaria territoriale 118: il sistema nel gestire le

emergenze e le urgenze sanitarie sul territorio, risponde adeguatamente in termini clinici, assistenziali e organizzativi alle richieste di intervento garantendone la tempestività in caso di gravi criticità. Medici e infermieri sono specificamente addestrati e stabilmente inquadrati nell’organico del sistema. La centrale operativa effettua il coordinamento e il controllo di qualità in tempo reale di tutti gli interventi, con la revisione sistematica successiva della loro qualità (art. 1).

Struttura SET 118: è organizzato in dipartimento provinciale e dipartimento regionale. Entrambe le strutture sono strutturate in dipartimento, direzione, consiglio (provinciale e di direzione per il dipartimento regionale)

Dipartimento provinciale: nello specifico il dipartimento provinciale è così strutturato:

o

Centrale operativa provinciale: è diretta da un dirigente medico di II livello ed è il centro di responsabilità del dipartimento e centro direzionale del sistema;

o

Sala operativa: si occupa di ricevere e interpretare le richieste di soccorso comunicando le istruzioni salvavita prima dell’arrivo del personale.

o

Postazioni territoriali di soccorso: postazioni mobili e fisse strategicamente collocate sul territorio (art. 2)

Il dipartimento provinciale è posto sotto un’unica direzione salva diversa

esigenza legata all’estensione territoriale/densità abitativa (a quel punto si

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parla di dipartimento interaziendale), ed è ricompreso in un’ASL. A capo del Dipartimento provinciale è posto il direttore dell’unità operativa complessa (UOC) del Sistema di emergenza territoriale della stessa provincia che dirige anche la centrale operativa. Il Dipartimento provinciale prevede una pianta organica medico-infermieristica dedicata e di ruolo, assegnata in

postazioni territoriali, fisse e mobili, costituenti, in un contesto aggregato per macroarea, unità operative semplici, che si integrano funzionalmente alla centrale operativa al fine di assicurare l’appropriatezza e la qualità degli in- terventi di soccorso sul territorio. Previsto inoltre un Consiglio a supporto delle attività di governo clinico del Dipartimento provinciale e della Direzione

provinciale (art. 3 comma 2).

Dipartimento regionale: I dipartimenti provinciali afferiscono ai dipartimenti di emergenza territoriale regionali ricompresi nell’assessorato alle politiche della salute. La pianificazione dei dipartimenti provinciali è predisposta dal direttore del dipartimento regionale, alla cui direzione è posto uno dei direttori dei dipartimenti provinciali e la cui nomina viene effettuata a maggioranza, con carattere di rotazione periodica, dai direttori di dipartimento provinciali e quindi approvata dall’assessore regionale alle politiche della salute.

o

Consiglio di direzione: è un organo con funzioni consultive (composto da medici, infermieri e autisti soccorritori) a supporto delle attività di

governo clinico del dipartimento provinciale e della direzione provinciale, in relazione alle aree funzionali di qualità di gestione, rischio clinico, formazione, maxiemergenze e trasporti speciali (art. 3 comma 9).

Personale: il personale è distinto da quello ospedaliero. I relativi contratti di lavoro sono stipulati dalle ASL competenti per territorio con le modalità previste dai CCNL (sono inoltre riconosciute specifiche indennità di rischio ambientale):

o

Infermieri: sono assunti mediante procedure concorsuali pubbliche e devono possedere una formazione professionale nell’area

dell’emergenza.

o

Medici: i medici sono assunti secondo le procedure previste per i MMG e mediante le procedure previste per la dirigenza. I medici svolgono anche compiti di coordinamento e di supervisione delle attività.

o

Soccorritori: per i mezzi mobili di soccorso il SET 118 si avvale di

personale formato per le funzioni di autista soccorritore. Per tali funzioni il SET 118 può altresì stipulare apposite convenzioni con le

organizzazioni di volontariato (art. 4).

Tempi di reazione: il cittadino, per la richiesta di soccorso, accede direttamente attraverso il numero telefonico “118” alla sala operativa del SET 118: la risposta deve essere attivata in 45 secondi. Nello specifico, se il paziente è critico, il

soccorso effettuato dalle postazioni mobili di soccorso avanzato (una ogni 60 mila e una ogni 100 mila se in area metropolitana) composte da personale medico e infermieristico dedicato, nonché da personale formato e addestrato per le funzioni di autista soccorritore, deve essere svolto entro 8 minuti (urbana) 20 minuti

(extraurbana). Il numero dei mezzi di soccorso del SET 118, sia quelli con medico,

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infermiere e soccorritori, sia quelli con infermiere e soccorritori che quelli con soli soccorritori, è stabilito dalla programmazione regionale sulla base dei tempi di percorrenza (nelle aree a bassa intensità abitativa è sempre assicurata la presenza di mezzi di soccorso con a bordo un medico e un infermiere (art. 2 comma 4).

Mezzi: il numero dei mezzi (sia quelli con medico, infermiere e soccorritori, sia quelli con infermiere e soccorritori che quelli con soli soccorritori) è rimesso alla programmazione regionale. Nelle aree a bassa intensità abitative il mezzo con a bordo medico e infermiere è sempre assicurata. L’attività di trasporto può essere affidata alle associazioni di volontariato sanitario attraverso specifiche

convenzioni (art. 2 comma 7, e 5 comma 1).

Attuazione ministeriale:

o

un decreto (emanato entro 60 gg dall’entrata in vigore della legge) stabilirà i princìpi e i criteri per definire l’attività di soccorso territoriale, il numero e i criteri di allocazione delle postazioni di soccorso fisse e mobili, sulla base delle specificità orografiche dei territori, in modo da prevedere un numero complessivo di

postazioni con a bordo personale medico e infermieristico in grado di assicurare un intervento di soccorso sanitario potenzialmente salvavita e in grado di

effettuare ai pazienti con patologia acuta tempo dipendente, già sulla scena degli eventi, una dia gnosi e una terapia di emergenza tempestive (art. 2 comma 8).

o

un ulteriore decreto stabilità i criteri per l’affidamento del servizio di trasporto in convenzione e stabiliti i criteri di fornitura e di idoneità dei mezzi di soccorso del SET 118 e degli equipaggi composti da autisti-soccorritori, prevedendo in ogni caso soccorritori volontari in affiancamento e supporto al personale in

servizio (art. 5 comma 2).

Disegno di legge della Sen. Stabile (FI)

Sistema operativo 118: il Sistema 118 è costituito dalla centrale operativa “118”, con annessa sala operativa, dalle postazioni territoriali, dalle risorse umane e professionali ad esso assegnate; è una struttura operativa complessa a direzione medica e afferisce funzionalmente al Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA) (art. 1).

Organizzazione territoriale: di norma è organizzato su base provinciale;

nell’ambito della programmazione regionale sono individuate le centrali operative a cui attribuire funzioni operative sovrazonali per l’elisoccorso, il trasporto di organi, di farmaci e di équipe sanitarie e le maxiemergenze (art. 3)

Mezzi di soccorso: il numero e la tipologia dei mezzi di soccorso operativi sono stabiliti dalla programmazione regionale in modo da assicurare tempi di intervento nei casi di emergenza e urgenza di massimo 8 minuti in area urbana e 20 minuti in area extraurbana, salvo particolari situazioni di complessità operativa.

Gestione chiamate: l’accesso telefonico al Sistema di emergenza sanitaria avviene componendo il numero telefonico 118 che afferisce direttamente alla centrale operativa provinciale 118. L’accesso telefonico per il soccorso tecnico urgente avviene componendo il numero telefonico 115 che afferisce diretta mente alla centrale operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco (art. 6).

Dipartimenti regionali: presso ogni regione è istituito un Dipartimento regionale

del Sistema 118, di tipo funzionale, al fine di assicurare l’azione di coordinamento

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dei sistemi provinciali idonea a perseguire omogeneità organizzativa e di prestazione fornita nell’intero ambito regionale. Il Comitato di dipartimento è costituito dai direttori dei sistemi 118 provinciali, dai coordinatori infermieristici di detti sistemi e da una rappresentanza elettiva delle professionalità operanti

nell’ambito del Sistema 118 regionale. Il Comitato di dipartimento ha la funzione di

proporre le linee di indirizzo di sistema, di produrre e aggiornare i protocolli operativi

a valenza regionale nell’ambito dell’attività ordinaria di risposta e soccorso e delle

maxiemergenze, di stabilire gli standard di formazione del personale, di definire la

tipologia delle risorse e delle tecnologie di supporto (art. 7).

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