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Le recenti riforme dell’arbitrato civile (d.lgs

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Academic year: 2021

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Università degli Studi di Torino Dipartimento di Management

Prof. Stefano A. Cerrato stefano.cerrato@unito.it

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Oggetto: Proposta di emendamento a disegno di legge delega C. 2953 presentato l'11 marzo 2015 «Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile»

1. Incrementare l’efficienza della giustizia attraverso il miglioramento della disciplina arbitrale Il disegno di legge delega C. 2953 presentato l'11 marzo 2015 (da ora: «DDL giustizia») pro- pone – nel quadro di un generale progetto di riforma per favorire la speditezza del processo – di intervenire anche su specifici profili della disciplina dell’arbitrato.

In particolare, il DDL giustizia, con il dichiarato obiettivo del «potenziamento dell’istituto dell’arbitrato» (si veda la relazione illustrativa, pag. 24), delega il Governo a razionalizzare la materia arbitrale mediante (i) l’eventuale estensione del meccanismo della translatio iudicii ai rapporti tra processo e arbitrato e (ii) attraverso la razionalizzazione della disciplina dell’impugnativa.

Si tratta certamente di due «campi problematici» dell’arbitrato, ma non gli unici che impat- tano sull’efficienza del processo civile.

Le recenti riforme dell’arbitrato civile (d.lgs. 40/2006) e commerciale (d.lgs. 5/2003) hanno avuto il merito di modernizzare una materia sulla quale il nostro Paese era rimasto arretrato rispetto ad altri ordinamenti (fra tutti: Francia, Germania e recentemente anche Spagna).

Si sono tuttavia registrate aporie e problematiche interpretative che, inevitabilmente, si sono tradotte in un incremento del contenzioso civile impegnando risorse umane ed economiche del processo – con scarsissima efficienza – per risolvere questioni di interpretazione delle norme procedurali di arbitrato che, con formulazione legislativa più curata si sarebbero po- tute evitare. Chi scrive segue ormai da più di dieci anni l’evoluzione della materia1 ed ha curato a partire dal 2003 una raccolta di sentenze rese in questioni di interpretazione di norme di procedura arbitrale che confermano i problemi evidenziati.

Non sono soltanto i «numeri» a dimostrare l’urgenza del problema: le incertezze sulle «re- gole del gioco» hanno purtroppo determinato un calo significativo di fiducia nell’arbitrato, spingendo imprese ed operatori a optare per la giustizia togata, aggravando il carico di la- voro anche per questioni che si sarebbero tranquillamente potute devolvere ad arbitrato.

1 Sia consentito qui richiamare le principali pubblicazioni edite dallo scrivente in materia: (a cura di) (con Emi- lio Paolo Villano), L’arbitrato societario in Spagna e in Italia. Un’analisi comparata, in Giurisprudenza ita- liana, 2014, 1522 ss.; Dieci anni dopo: ancora incertezze sull’arbitrato societario. Il caso della società sem- plice, in Riv. dir. comm., 2014, 429 ss.; Ambito di applicazione degli artt. 34 ss., d.lg. 17.1.2003, n. 5, in AA.VV., Arbitrato. Profili di diritto sostanziale e di diritto processuale, a cura di Guido Alpa e Vincenzo Vi- goriti, Torino, 2013, 1018 ss.; Le clausole arbitrali societarie «vecchio stile»: nullità, inefficacia o doppio bi- nario? Spunti di tecnica redazionale delle clausole arbitrali alla luce dei dati statistici emersi dalla ricerca ISDACI, in Osservatorio del diritto societario, L’impatto della riforma societaria sulle clausole statutarie rela- tive alla risoluzione dei conflitti, a cura di Auletta, Cerrato, Ermolli, Montalenti, Salafia, Sali, Milano, 2010, 117 ss.; Compromettibilità in arbitri dell’impugnativa di bilancio: profili problematici, in AA.VV., Il bilancio spiegato ai giuristi, Milano, 2009, 23 ss.; La compromettibilità in arbitri dell’impugnativa di bilancio: profili problematici, in Rivista dell’arbitrato, 2008, 197 ss.; Un tema senza pace: le clausole arbitrali tra vecchio e nuovo diritto, in Giurisprudenza italiana, 2007, 398 ss.; Arbitrato societario e arbitrato di diritto comune: una convivenza ancora difficile, in Giurisprudenza commerciale, 2006, II, 497 ss.; voce «Arbitrato commerciale internazionale», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002 (aggiornamento).

Torino, 8 aprile 2015

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Università degli Studi di Torino Dipartimento di Management

Prof. Stefano A. Cerrato stefano.cerrato@unito.it

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Può quindi essere l’occasione per affrontare, con il DDL giustizia, anche questi nodi e scio- glierli a beneficio del sistema giustizia.

A tal fine, chi scrive suggerisce che, in sede di esame in Commissione Giustizia sia proposto un emendamento idoneo ad estendere la delega anche alle ulteriori aree problematiche dell’arbitrato nei seguenti termini:

Art. 1 (testo del DDL giustizia) Art. 1 (proposta emendamento) 1. […].

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legi- slativi recanti il riassetto formale e sostan- ziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri diret- tivi:

a)-d) […];

e) quanto ai procedimenti speciali:

1) potenziamento dell’istituto dell’arbitrato, anche attraverso l’eventuale estensione del meccanismo della translatio iudicii ai rappor- ti tra processo e arbitrato, nonché attraverso la razionalizzazione della disciplina dell’impugnativa del lodo arbitrale;

2)-6) […].

1. […].

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legi- slativi recanti il riassetto formale e sostan- ziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri diret- tivi:

a)-d) […]

e) quanto ai procedimenti speciali:

1) potenziamento dell’istituto dell’arbitrato, anche attraverso l’ampliamento dell’area di arbitrabilità delle controversie, l’eventuale estensione del meccanismo della translatio iudicii ai rapporti tra processo e arbitrato, il coordinamento fra la discipli- na codicistica e la legislazione speciale nonché attraverso la razionalizzazione della disciplina dell’impugnativa del lodo arbi- trale e delle disposizioni, anche sostanzia- li, in materia di arbitrato societario;

2)-6) […].

* * *

Con l’auspicio che le osservazioni rese possano essere di qualche utilità.

Prof. avv. Stefano A. Cerrato

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