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Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

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Palazzo Comunale via I Maggio 20090 - Segrate Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751 segrate@postemailcertificata.it C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150 Ente certificato:

Iso 9001:2008

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

L'imposta comunale sugli immobili è stata istituita dal Decreto Legislativo n. 504/92, con decorrenza dal primo gennaio 1993, e si applicava agli immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli) siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, fino al 31 dicembre 2011. Dal primo gennaio 2012 l'ICI è sostituita dall'imposta municipale propria (IMU).

Chi deve pagare l’ICI?

Deve pagare l’ICI chi possiede nel Comune di Segrate fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli o è titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o concessionario di aree demaniali.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l’imposta è a carico del locatario.

Se l’immobile, il terreno o l’area sono posseduti da più proprietari, l’imposta deve essere ripartita tra loro proporzionalmente alla quota di possesso e deve essere versata separatamente.

Qualora sull’immobile risulti costituito un diritto reale di usufrutto, di uso o di abitazione, pagherà l’ICI il titolare del relativo diritto di godimento.

La titolarità di tali diritti deve risultare da un atto scritto e registrato.

Esenzione ICI per l’abitazione principale

Dall’anno 2008 fino all’anno 2011 sono esenti dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e una pertinenza (art. 27 del vigente Regolamento Unico delle Entrate).

L’esenzione è estesa anche alle seguenti unità immobiliari, assimilate all’abitazione principale e sua pertinenza, del soggetto passivo indicato nel Decreto Legge del 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 24/07/2008, e in base al Regolamento Unico delle Entrate del Comune di Segrate:

all’unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado o in linea collaterale entro il secondo grado, che la utilizzino come abitazione principale e abbiano la residenza anagrafica nel comune (dietro presentazione dell’apposito modello)

alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari

agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari

al soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale

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su un immobile destinato a sua abitazione situato nello stesso comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale

all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare stessa non risulti locata

Sono escluse dall’esenzione

• le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 (case di lusso, ville e castelli) per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992

• unità immobiliari e relative pertinenze locate con contratto registrato a persone che le utilizzano come abitazione principale e che hanno la residenza nel Comune

• unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti, ai sensi dell’art. 1 comma 4 bis, del D.L. n. 16/93, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per abitazione principale di cui all’art. 8, comma 2 del D.lgs 504/92, a condizione che non risultino locate

• unità immobiliari e relative pertinenze locate con contratto alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della Legge n. 431/98 e del Decreto Ministeriale del 05/03/1999

Dichiarazione ICI

A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) non deve essere più presentata quando le variazioni immobiliari dipendono da atti per i quali i notai utilizzano obbligatoriamente il modello unico informatico (MUI).

In particolare non deve essere più presentata la dichiarazione ICI quando le variazioni avvenute nel 2011 sono relative:

 agli atti di compravendita di immobili

 agli atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso di diritti reali sugli immobili

La dichiarazione ICI deve essere presentata in tutti i casi in cui si verifichino variazioni oggettive e soggettive che hanno dato luogo a una diversa determinazione dell’imposta nel corso dell’anno 2011 e non sono applicabili le procedure telematiche relative al modello unico informatico (MUI).

Il modello della dichiarazione (scaricabile dal sito www.finanze.it) è stato approvato con D.M.

12/05/2009 e nelle istruzioni sono elencati i casi in cui permane l’obbligo dichiarativo.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione dei redditi direttamente alla Società San Marco S.p.A oppure spedita alla stessa tramite raccomandata semplice. La dichiarazione di variazione in presenza di più contitolari soggetti passivi dell’imposta può essere presentata congiuntamente purché riporti i dati relativi a tutti i contitolari.

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Quanto si deve pagare

Per la determinazione dell’importo da pagare è necessario prima stabilire la base imponibile, che è data dal valore dell’immobile calcolato a seconda dei casi con riferimento a diversi parametri.

Per i fabbricati iscritti in catasto, la rendita risultante negli atti catastali al 1 gennaio dell’anno in corso deve essere sempre rivalutata del 5% (anche se si tratta di rendita attribuita successivamente al 1997) e deve essere poi moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- 100 per le categorie A, C (escluse A/10 e C/1)

- 50 per le categorie A/10 e D (eccetto i fabbricati D privi di rendita posseduti da società o imprese)

- 34 per la categoria C/1

- 140 per la categoria B (moltiplicatore variato da 100 a 140 con decorrenza 3/10/2006)

Per i terreni agricoli, vale il reddito dominicale risultante in catasto al 1 gennaio dell’anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno in corso.

Pertinenze

Si intendono per pertinenze la soffitta e la cantina ubicate nello stesso immobile o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, box garage o posto auto anche se ubicati in altro complesso. Non si considerano pertinenze dell’abitazione principale:

 i box, garage, posto auto, cantine e soffitte ulteriori al primo

 la pertinenza utilizzata per uso diverso da quello risultante dal catasto

Aliquote

L’aliquota ordinaria in vigore nel Comune di Segrate per il 2011 è il 7 per mille, ma si applica il:

- 4,0 per mille per abitazione principale (di categoria A1, A8, A9) e pertinenza annessa dei soggetti passivi residenti nel Comune

- 4,0 per mille per abitazione principale e pertinenza annessa dei soggetti passivi non compresi nell’esenzione di cui al Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 126 del 24/07/2008

- 4,0 per mille per unità immobiliari (di categoria A1, A8, A9) e pertinenza annessa, adibite a civile abitazione possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che

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ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate

- 4,0 per mille per unità immobiliari e pertinenza annessa locate

 con contratto registrato a persone che le utilizzano come abitazione principale e sono residenti nel comune

 con contratto alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della Legge n.431/98 e il Decreto Ministeriale del 05/03/1999

- 4,0 per mille per unità immobiliari (di categoria A1, A8, A9) e pertinenza annessa, adibite a civile abitazione, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado o in linea collaterale entro il secondo grado che le utilizzano come abitazione principale e hanno la residenza nel comune

- 7,0 per mille per unità immobiliari e pertinenze annesse, adibite a civile abitazione, sfitte e per seconde case a disposizione

- 7,0 per mille per aree fabbricabili - 4,7 per mille per terreni agricoli

Detrazioni d’imposta per l’abitazione principale

Le detrazioni per l’abitazione principale per l’anno 2011 sono:

a) € 104,00 per le seguenti fattispecie

 agli immobili utilizzati come abitazione principale di categoria A1, A8, A9

 agli immobili di categoria A1, A8, A9, il cui proprietario o usufruttuario sia un anziano o un disabile residente in modo permanente in un istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l’immobile non sia dato in affitto

 agli immobili utilizzati come abitazione principale non compresi nell’esenzione di cui al Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008

b) € 155,00 detrazione d’imposta per le categorie di soggetti (non compresi nell’esenzione di cui al Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 coordinato con la Legge di conversione 24/07/2008 n.126) la cui unità immobiliari è adibita ad abitazione principale e abbia un valore catastale non superiore a € 90.000,00 e nel contempo siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, opportunamente certificati

 pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, del nucleo familiare, fino a € 10.850,00; per ogni persona a carico la cifra viene aumentata di € 827,00

 portatore di handicap con attestato di invalidità civile, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, del nucleo familiare fino a € 10.850,00; per ogni persona a carico la cifra viene aumentata di € 827,00

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 disoccupati, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, del nucleo familiare fino a € 10.850,00; per ogni persona a carico la cifra viene aumentata di € 827,00.

Il reddito imponibile IRPEF di riferimento è quello relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno 2010.

Nel caso di presenza nei nuclei di cui ai punti precedenti, fra i soggetti a carico, di altri portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, o nel caso di presenza, fra i soggetti a carico, di persone anziane, conviventi, non autosufficienti il cui stato risulti da certificazione ASL, l’aumento di reddito è elevato da € 827,00 a € 1.550,00

 titolari di assistenza sociale comunale assegnatari di un contributo economico continuativo, se non già beneficiari per i criteri sopra menzionati

Della maggiore detrazione non beneficiano i titolari di immobili delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 anche se facenti parte delle categorie sociali menzionate.

Le domande per la maggiore detrazione si presentano presso il soggetto gestore delle entrate del Comune di Segrate Società San Marco S.p.A. - via Roma n. 9/C - 20090 Segrate - accompagnate da dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 del DPR n. 445/2000 entro il termine ultimo per il pagamento della seconda rata (16 dicembre 2011).

Versamento dell’imposta

L’ICI può essere versata in due rate, delle quali la prima in acconto e la seconda a saldo. La prima rata è pari all’imposta relativa al primo semestre; la seconda è pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.

Per la prima rata il contribuente deve calcolare l’imposta applicando le aliquote e le detrazioni vigenti per l’anno 2010 alla situazione imponibile relativa al primo semestre 2011 ed effettuare il versamento a titolo d’acconto dell’imposta dovuta.

Per la seconda rata, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione all’intero anno 2011, calcolare l’imposta applicando le aliquote e le detrazioni previste per l’anno 2011 ed effettuare il versamento previa deduzione di quanto già versato.

I termini di versamento dell’ICI per l’anno 2011 sono:

 16 giugno per l’acconto

 16 dicembre per il saldo

Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2011 sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno in corso.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

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Non si fa luogo al versamento dell’imposta se l’importo dovuto è uguale o inferiore a 4,00 euro.

Come compilare il bollettino

Sul bollettino di versamento si devono indicare senza arrotondamento nella sezione:

- ABITAZIONE PRINCIPALE, l’importo a carico di ogni persona relativo all’abitazione principale

- ALTRI FABBRICATI, l’importo a carico di ogni persona relativo alle pertinenze e ad altri immobili

- TERRENI, l’importo a carico di ogni persona relativo ai terreni agricoli

- AREE FABBRICABILI, l’importo a carico di ogni persona relativo alle aree fabbricabili - NUMERO DEI FABBRICATI, il numero effettivo dei soli immobili (no i terreni) - DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE, l’importo della detrazione

spettante

Bisogna barrare la casella ACCONTO, se si versa solo l’acconto,

entrambe le caselle, ACCONTO e SALDO, se si effettua il pagamento in unica soluzione entro il 16/06/2011.

Come pagare l’ICI

Versamento

bollettino c/c postale n. 42437632 intestato a San Marco S.p.A. Comune di Segrate, Serv. Gest. Entrate Tributarie ICI – via Roma, 9/c 20090 Segrate MI

Modello F24 - il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento ICI attraverso il modello F24, pertanto potranno essere utilizzati anche i crediti ammessi in compensazione in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi.(D.L. 4 luglio 2006 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248)

Codice Comune: I577

Codici Tributo: ATTENZIONE VARIATI

 Da 3901 diventa 3940 – ICI per l’abitazione principale

 Da 3902 diventa 3941 - ICI per i terreni agricoli

 Da 3903 diventa 3942 – ICI per le aree fabbricabili

 Da 3904 diventa 3943 - ICI per gli altri fabbricati

 3906 - Imposta Comunale sugli Immobili – interessi

 3907 - Imposta Comunale sugli Immobili - sanzioni

Il modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali.

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Dove effettuare il pagamento

uffici postali, tramite apposito bollettino (costo € 1,10)

Banca Popolare di Sondrio - Agenzie di via Morandi, 25 e via F.lli Cervi - Residenza Botteghe MI2, tramite apposito bollettino (costo € 2,00)

Credito Artigiano – Agenzia di San Felice (Centro Commerciale), tramite apposito bollettino (costo € 2,00)

San Marco S.p.A., a mezzo: contanti, bancomat, carta di credito (Visa e Mastercard), assegno circolare o bancario intestato a San Marco S.p.A.

a mezzo carta di credito (Visa e Mastercard), telefonando allo 02/26.92.30.26 nei giorni lunedì – mercoledì – dalle 14.30 alle 16.30

istituti di credito o uffici postali tramite il modello F24

Ravvedimento operoso

Se entro i termini previsti non si versa l’imposta oppure si versa meno del dovuto, è possibile utilizzare il ravvedimento operoso, cioè un pagamento in ritardo che permette di pagare una sanzione ridotta e un tasso di interesse calcolato sui giorni di ritardo del versamento rispetto al termine previsto, utilizzando il bollettino ministeriale e barrando l’apposita casella RAVVEDIMENTO.

Ravvedimento operoso per omesso versamento dell’imposta relativa all’anno 2011

Nel caso di versamento effettuato tra il 31° giorno successivo alla scadenza ed il termine previsto dalla legge per presentazione della dichiarazione ICI relativa all’anno in cui l’imposta doveva essere versata (entro il 30 settembre 2012 per l’anno d’imposta 2011) si applica la sanzione del 3,75% dell’imposta omessa oltre gli interessi legali.

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.

In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non avviene.

Ravvedimento per la rettifica di errori ed omissioni nelle dichiarazioni presentate

La regolarizzazione deve avvenire entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all’anno in cui è stata presentata, o non è stata rettificata, la dichiarazione infedele o errata.

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga la presentazione della dichiarazione effettiva ed il pagamento, dell’imposta o differenza di imposta dovuta, degli interessi legali (commisurati all’imposta) maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione ridotta sull’imposta versata in ritardo.

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La sanzione ridotta prevista dal ravvedimento per la rettifica di errori ed omissioni nelle dichiarazioni presentate è il 6,25%%. Per l’anno di imposta 2010 il ravvedimento può essere effettuato entro il 30 settembre 2012, per l’anno d’imposta 2011 il ravvedimento può essere effettuato entro il 30 settembre 2013.

In mancanza della presentazione della dichiarazione o anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non avviene.

Ravvedimento per omessa dichiarazione

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine di 90 giorni dalla scadenza avvenga la presentazione della dichiarazione omessa ed il pagamento dell’imposta o differenza di imposta dovuta, degli interessi legali (commisurati sull’imposta) maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione del 10% sull’imposta, con un minimo di Euro 5,16.

In mancanza della presentazione della dichiarazione o anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non avviene.

Saggio di interessi legali:

1% Dal 1/1/2010 al 31/12/2010 D.M. 04/12/2009 1,5% Dal 1/1/2011 al 31/12/2011 D.M. 07/12/2010

2,5% Dal 1/1/2012 D.M. 21/12/2011

Informazioni

Società San Marco S.p.A - via Roma, 9/c – Segrate dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00 telefono 02/26.92.30.26 – fax 02/ 26.95.00.63

Ritiro modulistica

Società San Marco S.p.A - via Roma, 9/c – Segrate dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00 telefono 02/26.92.30.26 – fax 02/ 26.95.00.63 Comune – Area S@C – via I Maggio

dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 18.00 venerdì e sabato dalle 8.00 alle 12.30

E’ inoltre possibile avere accesso agli atti (deliberazioni e regolamenti) e scaricare la modulistica necessaria all’assolvimento degli obblighi d’imposta sul sito www.comune.segrate.mi.it

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Normativa di riferimento

• D.Lgs. 504/92 e successive modifiche e integrazione di istituzione Imposta Comunale sugli Immobili

• D.Lgs. 471 e 473/97 e successive modifiche e integrazioni relative a sanzioni per omesso o tardivo pagamento

• Delibera Consiglio Comunale n. 11/2005 di adozione Regolamento Unico delle Entrate e successive modifiche ed integrazioni

• Delibera Consiglio Comunale n. 54/2010 di approvazione aliquote e detrazioni imposta per l’anno 2011

• L. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria per l’anno 2008)

• D.M. 12/05/2009 di approvazione del modello di dichiarazione ICI

• D.L. 93 del 27/05/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 126 del 24/07/2008 (esenzione ICI prima casa)

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