Deliberazione n. 3/2022/PRSP
Comune di Roccasecca dei Volsci (LT) Rend. 2015-2019
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO composta dai magistrati
Roberto BENEDETTI presidente
Laura d’AMBROSIO consigliera
Francesco SUCAMELI consigliere
Ottavio CALEO referendario
Marinella COLUCCI referendaria relatrice
Giuseppe LUCARINI referendario
nella Camera di consiglio da remoto del 2 febbraio 2022 ha assunto la seguente
DELIBERAZIONE VISTI l’art. 100, comma 2, e l’art. 103 della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;
VISTA la l. 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/CONTR/2000;
VISTO il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, con cui è stato approvato il codice di giustizia contabile;
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTA il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la l. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la l. 5 giugno 2003, n. 131;
VISTO l’art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213;
VISTE le relazioni-questionario pervenute dall’Organo di revisione contabile del Comune di Roccasecca dei Volsci (LT) sui rendiconti per gli esercizi 2015-2019;
VISTA la richiesta istruttoria trasmessa dalla Sezione al Comune di Roccasecca dei Volsci, prot. Cdc n. 5804 del 3 settembre 2021;
VISTE la risposta trasmessa dall’ente e la documentazione allegata;
VISTA l’ordinanza n. 4/2022 con cui il presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio,da svolgersi in modalità “da remoto” in base alla vigente normativa in tema di emergenza epidemiologica COVID-19 e secondo le regole tecniche ed operative emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreti nn. 139/2020, 153/2020, 287/2020 e 341/2021;
UDITA la relatrice Marinella Colucci;
RITENUTO IN FATTO
A seguito dell’esame delle relazioni-questionario sui rendiconti per gli esercizi dal 2015 al 2019 del Comune di Roccasecca dei Volsci (LT), è stata svolta un’attività istruttoria per acquisire informazioni su alcune criticità rilevate, cui l’ente ha fornito riscontro in data 20 dicembre 2021 (prot. Cdc n. 9269).
In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio (ex multis, delibb. n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n.
19/SEZAUT/2019/INPR), la verifica è stata svolta su una pluralità di esercizi, in modo da evidenziare fenomeni significativi e in grado di incidere sugli equilibri di bilancio, con specifico riguardo agli aspetti della gestione finanziaria connessi all’armonizzazione contabile.
Sono state utilizzate anche informazioni desunte dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te. e da altre banche dati disponibili, quali quella dei certificati al bilancio di previsione e al rendiconto del Ministero dell’interno, Finanza locale, e della Camera di commercio, Telemaco, per gli organismi partecipati.
La metodologia di controllo utilizzata è conforme alle linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni sui bilanci di previsione 2019-2021 fissate dalla delib.
n. 19/SEZAUT/2019, secondo cui “finalità precipua del questionario rimane quella di acquisire informazioni mirate su temi centrali per la stabilità finanziaria degli enti territoriali
e sulla corretta tenuta della contabilità armonizzata, nei limiti delle strette necessità informative non soddisfatte direttamente dalla BDAP”.
A conclusione dell’attività istruttoria, svolta in contraddittorio cartolare con l’ente, il magistrato istruttore ha deferito la questione al Collegio in ragione di criticità finanziarie e irregolarità contabili riferibili ai seguenti aspetti:
- Vincoli, accantonamenti e disavanzo di amministrazione;
- Gestione della cassa e anticipazione di tesoreria;
- Gestione dei residui e riscossione delle entrate;
- Tempestività dei pagamenti;
- Rapporti debiti/crediti con gli organismi partecipati;
- Contabilità economico-patrimoniale;
- Criticità relative agli equilibri di parte capitale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto l’obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte relazioni sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto del medesimo, formulate sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte stessa. Si tratta di una peculiare forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto degli equilibri di bilancio. Tale controllo (Corte cost., sent. n. 60/2013) configura un sindacato generale e obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione, finalizzato a tutelare, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti e il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea, collocandosi nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli artt. 28, 81, 97 e 119 della Costituzione.
L’art. 148-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha rafforzato tali controlli. Nel caso di accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti,
l’obbligo, per gli enti, di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l’insostenibilità finanziaria.
Qualora non si ravvisino difetti di copertura (art. 148-bis, comma 3, TUEL) o irregolarità “suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico- finanziari degli enti” (art. 148-bis, comma 1 TUEL), la Sezione può non emettere una pronuncia di accertamento nell’ambito del procedimento in unico grado previsto dal combinato disposto dell’art. 20 della l. n. 243/2012 e dell’art. 11 del d.lgs. n. 174/2016, ma rendere una relazione di natura collaborativa, ai sensi dell’art. 7, comma 7, della l.
5 giugno 2003, n. 131, segnalando irregolarità contabili che non appaiono con certezza esporre a pericolo gli equilibri di bilancio; di ciò l’ente è tenuto a tenere conto per evitare l’insorgenza di deficitarietà o di squilibrio atti a pregiudicare la sana gestione finanziaria.
La Sezione, preso atto degli elementi emersi, formula le seguenti considerazioni sulla situazione finanziaria dell’ente, con riserva di successive pronunce in occasione dell’esame dei prossimi questionari. Peraltro, il controllo condotto, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non esaurisce i profili di irregolarità che possono essere presenti, né comporta una valutazione positiva su aspetti non riscontrati.
1. Evoluzione del risultato di amministrazione dal 2015 al 2019. Accantonamenti, vincoli e disavanzo di amministrazione.
Si riporta, di seguito, l’evoluzione del risultato di amministrazione, dal 2015 al 2019.
2015 2016 2017 2018 2019
Fondo di cassa al 31 dicembre 1.330.889,50 223.537,60 146.519,49 0 0
Residui attivi da riportare 4.732.951,05 3.490.592,26 4.078.483,03 5.339.704,88 3.771.552,93 Residui passivi da riportare 2.360.564,42 3.508.390,18 4.011.890,28 5.031.643,71 3.403.098,39
FPV per spesa corrente 0 0 0 0 0
FPV per spese in conto capitale 0 0 0 0 0
Risultato di amministrazione (A) 3.703.276,13 205.739,68 213.112,24 308.061,17 368.454,54 Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 93.447,47 187.451,89 213.112,24 301.303,85 1.044.930,77 Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo contenzioso 10.000,00
Altri accantonamenti 23.166,84
Totale parte accantonata 93.447,47 187.451,89 213.112,24 301.303,85 1.078.097,61
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0 0 0 0 0
Vincoli derivanti da trasferimenti 0 0 0 0 0
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0 0 0 0 0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0 0 0 0 0
Altri vincoli 0 0 0 0 0
Totale parte vincolata 0 0 0 0 0
Parte destinata agli investimenti 0 0 0 0 0
Totale parte destinata agli investimenti 0 0 0 0 0
Totale parte disponibile 3.609.828,66 18.287,79 0 6.757,32 -709.643,07
- In merito al FPV (Fondo Pluriennale Vincolato), emerge che lo stesso è sempre pari a zero, sin dal 2015 e, sul punto, lo stesso Organo di revisione ha dichiarato, nel questionario sul consuntivo 2019, che “non ci sono reimputazioni di impegni” (domande 3, 3.1, 3.2, 3.2.1, pag. 7) e, nella relazione sul consuntivo 2019, che “Riguardo l’evoluzione del FPV si dà evidenza di come l’Ente non abbia mai gestito il Fondo pluriennale vincolato introdotto dalla contabilità armonizzata di Regioni ed Enti Locali e si rimanda alle osservazioni già fatte nel verbale n. 07 del 14.06.2020 riguardante il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2019”.
Sul punto, l’Amministrazione, in sede istruttoria, ha riferito che il FPV risulta pari a zero, per mancato adeguamento del cronoprogramma da parte dell’ufficio tecnico e che provvederà a quantificarlo correttamente per le annualità successive.
In definitiva, la criticità contabile registrata è stata riconosciuta dall’Ente e si accerta, pertanto, una non corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, quale principio caratterizzante l’armonizzazione contabile.
L’Ente, sin dall’introduzione dell’armonizzazione contabile, difatti, non ha mai operato nel rispetto del principio contabile di cui sopra, in dispregio alle previsioni di cui al punto 5.4 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.
Siffatta criticità, se non sanata nell’immediato, non può che minare la trasparenza, la veridicità e la correttezza della gestione contabile dell’Ente, peraltro già caratterizzata da una pluralità di problematiche, come sarà di seguito meglio riportato.
- In merito al FCDE, si fa presente che, per il 2019, l’Ente ha provveduto, su richiesta dell’Organo di revisione, ad effettuare il ricalcolo del relativo accantonamento che, secondo quanto riportato in BADP, assume il valore di euro 1.044.930,77 (domanda 4.1.1, pag. 8, del questionario sul consuntivo 2019 “Come evidenziato nella propria relazione al Rendiconto 2019, è stato rilevato l’errato calcolo del FCDE da parte dell’Ente che hai poi provveduto ad un successivo ricalcolo utilizzando il metodo ordinario con il conseguente emergere di un disavanzo di gestione da ripianare”). I capitoli di entrata sui quali è stato calcolato il FCDE sono l’imposta municipale propria, la tasi e i proventi del codice della strada. L’accantonamento, così come ricalcolato, appare congruo, fermo restando che ci si riserva ogni futura verifica sul calcolo del FCDE per il 2020, in merito a cui l’Ente ha riferito che “l’accantonamento al FCDE dell’anno 2020 è in fase di elaborazione, sarà cura dell’Ente provvedere quanto prima a fornire i dati e le informazioni richieste”.
Per i precedenti esercizi finanziari (2015-2018), l’Ente ha dichiarato di aver utilizzato il metodo semplificato. In proposito, si evidenzia che lo stesso Organo di revisione, nella relazione sul consuntivo 2018, aveva invitato “l’Ente a procedere al ricalcolo del F.C.D.E.
secondo le specifiche disposizioni previste dal punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs. 118/2011”.
Sebbene, dunque, per il 2019 l’accantonamento in esame appare congruo, non può sottacersi che, per i precedenti esercizi finanziari, il FCDE è stato sottostimato, non tenendo conto del rischio di rinviare oneri all’esercizio 2019.
- dal ricalcolo del FCDE di consuntivo 2019, difatti, è emerso, al 31/12/2019, un disavanzo di euro -709.643,07. Tale disavanzo è ripianato ai sensi dell’art. 39-quater del D.L. n. 162/2019, derivando dal passaggio dal metodo di calcolo semplificato al metodo di calcolo ordinario del FCDE (“Al fine di prevenire l’incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l’eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall’allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l’importo del
fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti”).
Il disavanzo in parola è stato approvato con delibera consiliare n. 16 del 30/07/2020 avente ad oggetto “Approvazione del piano di riparto ai sensi dell’art. 39-quater DL 162/ 2019”, trasmessa agli atti della Sezione. Con tale deliberazione, il disavanzo de quo è ripartito “in 15 quote costanti di euro 33.079,37 da applicare ai bilanci di previsione a partire dall’esercizio 2021 e fino al bilancio di previsione dell’esercizio 2035 e, ai sensi dell’art.
188 del D. Lgs. 267/2000, ripartendolo in 2 quote costanti di € 106.726,26 da applicare al bilancio di previsione degli anni 2020 e 2021”, mediante riduzione delle spese correnti.
Anno Disavanzo 2019 da ripianare importo
2020 Cap. 4 106.726,26
2021 Cap. 4 139.805,63
2022 Cap. 4 33.079,37
- Con riferimento al Fondo rischi contenzioso, si rileva, in primo luogo, che lo stesso non risulta mai valorizzato, dal 2015 al 2018, mentre solo nel 2019 si ritrova un accantonamento, pari ad euro 10.000. A tale ultimo proposito, l’Organo di revisione, nella relazione sul consuntivo 2019 (pag. 17), ha riferito che “Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 10.000,00, determinato secondo stime non meglio specificate dai Responsabili del Settore Finanziario e Tecnico, volto al pagamento di potenziali oneri derivanti da possibili liti giudiziarie. In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l’Organo di revisione ritiene di non poter esprimere il relativo giudizio, considerata l’impossibilità di acquisire dai vari Responsabili dei Settori, le informazioni riguardanti il contenzioso esistente a carico dell’Ente stesso, nonostante le ripetute sollecitazioni effettuate al riguardo”.
Ancora, nel questionario sul consuntivo 2019, si legge (pag. 11, domanda 7.2.1) che “Il Revisore non è in grado di esprimere un motivato giudizio in merito alla congruità del fondo
considerata la mancanza di informazioni fornite dai Responsabili dei vari Settori riguardanti il contenzioso esistente a carico del Comune”.
Alla luce di quanto sopra, a fronte di specifiche richieste formulate in sede istruttoria, l’Ente ha riferito solo che “L’importo di € 10.000 è riferibile alle eventuali soccombenze dell’Ente per i giudizi in itinere dall’anno 2019. Il fondo contenzioso per l’anno 2020 è in via di quantificazione anche alla luce del contenzioso di questi giorni con la Regione Lazio, Delibera di Giunta n. 62 del 19.10.2021”.
Emerge, pertanto, un difetto di motivazione e una mancanza di trasparenza nella ricostruzione del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento al percorso logico-giuridico seguito e alla probabilità di soccombenza per ciascun contenzioso in atto, nel rispetto del principio contabile applicato 5.2, dell’allegato 4/2 al d.lgs. n.
118/2011.
Ciò posto, si richiede all’Ente di adottare misure correttive volte a garantire la tutela degli equilibri di bilancio, provvedendo, in particolare, ad effettuare congrui accantonamenti e vincoli, nonché a documentare la riduzione della spesa corrente, ai fini del ripiano del disavanzo di amministrazione maturato nel 2019.
2. Gestione della cassa e anticipazione di tesoreria.
In primo luogo, si segnala che la cassa vincolata non risulta correttamente aggiornata al 2019, tenuto conto di quanto dichiarato dall’Organo di revisione, nella sua relazione sul consuntivo 2019 (pag. 6) (“L’Ente anche nell’anno 2019 non ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2019 ma, dietro continua sollecitazione dell’Organo di revisione, ha provveduto a determinare e gestire la cassa vincolata con determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Finanziario n. 237 del 15/06/2020”) e nel questionario sul consuntivo 2019 (domanda 2.1, pag. 6).
2016 2017
Fondo cassa complessivo al 31.12 223.537,6 146.519,49
di cui cassa vincolata (1) 146.519,49 146.519,49
0,00
Fondo cassa complessivo al 31.12 146.519,49 0,00 0,00
di cui cassa vincolata (1)
2019 2018
2017
146.519,49 0,00
Si evidenzia, sul punto, che dalla verifica d’ufficio dell’utilizzo di risorse vincolate, ai sensi dell’art. 195 TUEL, ristretta solo alla parte capitale, per gli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019 emerge un dato di cassa vincolata diverso da quello indicato dall’Ente. In particolare, nel 2016 il vincolo di cassa per spese per investimento è di euro 1.345.346,61, per l’esercizio 2017 è di euro 1.134.330,92, per l’esercizio 2018 è di euro 967.123,23 e per l’esercizio 2019 è di euro 1.229.613,43.
Il suddetto riscontro è stato effettuato ponendo a confronto i residui attivi di parte capitale conservati al 31 dicembre + l’avanzo di amministrazione impiegato per spesa d’investimento + le risorse di spesa corrente destinate a spesa in c/capitale, al netto dei residui passivi di parte capitale al 31 dicembre e del FPV di spesa del titolo 2.
In proposito, l’Ente in sede istruttoria ha dichiarato che “La cassa vincolata dalla documentazione agli atti risulta essere:
Anno 2016 Cassa Vincolata € 146.519,49 Anno 2017 Cassa Vincolata € 146.519,49 Anno 2018 Cassa Vincolata € 148.519,49 Anno 2019 Cassa Vincolata € 148.519,49
Ci si riserva di approfondire con separata nota la richiesta di verifica sui vincoli di cassa per spese in conto capitale. Si precisa che i trasferimenti vincolati di entrata sono tracciati in contabilità e vengono controllati e inibiti in caso di operazioni in esubero rispetto al vincolo assegnato sulle disponibilità delle somme vincolate, il tutto con supervisione del gestore del programma di contabilità, la società Halley informatica”.
Inoltre, dalla documentazione prodotta agli atti della Sezione, la cassa vincolata al 31/12/2019 è pari a euro 141.153,62 (vi è, dunque, una discrasia con quanto dichiarato dall’Ente) e al 31/12/2020 è pari a euro 282.153,62.
In secondo luogo, si evidenzia una preoccupante situazione della cassa dell’Ente, atteso non solo il fatto che al 31/12 il fondo cassa, sia per il 2018 sia per il 2019, risulta pari a zero, ma anche che l’Ente, sin dal 2015, ha fatto ricorso cospicuo e reiterato all’anticipazione di tesoreria, per n. 365 giorni all’anno e con importi non restituiti al 31/12 al Tesoriere nel 2015, 2017, 2018 e 2019, come di sotto riepilogato. In merito a tale situazione, l’Ente non ha fornito alcun chiarimento e/o controdeduzione.
tab. 5 (questionari consuntivi 2017, 2018 e 2019):
2015 Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL
787.859,66 Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2
TUEL
0,00 Giorni di utilizzo dell'anticipazione
365,00 Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (2) 315.951,49
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12
4.376,96
2016 2017
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL
545.237,8 381.918,48
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 TUEL
0,00 0,00
Giorni di utilizzo dell'anticipazione
365,00 365,00
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (2) 0,00 26.365,95
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al
31/12 6.673,02 3.676,94
2018 2019
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art.
222 del TUEL
314.107,8 271.017,42
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 TUEL
146.519,49 0,00
Giorni di utilizzo dell'anticipazione
365,00 365,00
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata
89.268,58
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (2) 117.637,35 195.192,57
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12
3.623,00 366,50
Ciò posto, la Sezione non può che rilevare una patologica gestione della cassa da parte dell’Ente, non solo in termini di corretta determinazione della cassa vincolata, ma anche di ricorso all’anticipazione di tesoreria, in violazione alle previsioni di cui ai punti 10.6 e 3.26 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.
Si accerta, pertanto, la necessità di ricostituire i vincoli di cassa e, più in generale, di monitorare la gestione della cassa, onde scongiurare che le tensioni accertate nel
corretta copertura delle spese con le entrate proprie dell’Ente, atteso che il ricorso all’anticipazione di tesoreria, in quanto cospicuo e reiterato, può essere assimilato ad una sostanziale elusione dell’art. 119 Cost. comma 6 Cost e dell’art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare le spese di investimento.
3. Gestione dei residui e riscossione delle entrate.
Con riferimento alla gestione dei residui attivi, si riporta, di seguito, l’ammontare, al 31/12, di quelli di titolo 1 e di titolo 3 nell’ultimo triennio (2017-2019), rilevando non solo il loro aumento nel corso del tempo (per i residui attivi di titolo 1), ma anche l’esiguità del FCDE accantonato (e calcolato con metodo semplificato), con particolare riguardo al 2017 e al 2018, come sopra già evidenziato.
Residui attivi 2017 2018 2019
Titolo 1 677.279,42 881.993,06 925.662,10
Titolo 3 1.305.513,01 1.134.495,53 1.290.584,03
Si rilevano, inoltre, basse percentuali di riscossione dei residui attivi (titoli 1, 3 e 9) per il medesimo triennio, come di seguito riportato.
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 2017
Titolo 1 Titolo 3 Titolo 9 Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1 644.473,59 1.449.088,32 147.451,08
Residui riscossi 115.379,06 505.243,94 14.256,48
Residui stralciati o cancellati 142.451,91 19.230,99 50,24
Maggiori residui attivi
Residui da riscuotere alla data del 31/12 386.642,62 924.613,39 133.144,36
22,98% 34,87% 9,67%
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 2018
Titolo 1 Titolo 3 Titolo 9 Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1 677.279,42 1.305.513,01 149.689,72
Residui riscossi 57.477,64 392.521,90 13.403,96
Residui stralciati o cancellati 54.327,09
Maggiori residui attivi
Residui da riscuotere alla data del 31/12 565.474,69 912.991,11 136.285,76
9,23% 30,07% 8,95%
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 2019
Titolo 1 Titolo 3 Titolo 9 Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1 881.993,06 1.134.495,53 148.489,53
Residui riscossi 136.748,61 154.566,38 1.103,41
Residui stralciati o cancellati 25.000,00 10.258,82
Maggiori residui attivi
Residui da riscuotere alla data del 31/12 720.244,45 969.670,33 147.386,12
15,96% 13,75% 0,74%
Parimenti, dai dati riportati nel questionario sul consuntivo 2019, emergono critiche percentuali di riscossioni delle entrate in c/residui, come di seguito riportato, con particolare riferimento alla IMU/TASI, TARSU/TIA/TARI/TARES e alle sanzioni per violazione del codice della strada.
In proposito, si evidenzia, altresì, che, dalla relazione dell’Organo di revisione sul consuntivo 2019 (pag. 22), emergono le seguenti percentuali di residui attivi (all’1/1/2019) non riscossi al 31/12/2019: IMU, 89,95%; TASI, 99,26%;
TARSU/TIA/TARI, 80,60%; Sanzioni per violazioni del codice della strada, 88,09%.
L’Organo di revisione, nella relazione sul consuntivo 2019, “continua a segnalare la necessità di monitorare costantemente la gestione dei residui sia attivi che passivi, in considerazione degli importi cospicui presenti nel rendiconto soprattutto per quelli più vetusti”.
141.169,97 139.097,78 74.969,97 39.253,29 47.985,90 0,00
263.528,98 403.857,15 496.440,07 650.584,29 644.365,92 511.433,23
937.765,76 1.085.167,53 910.362,92 717.720,05 865.781,27 529.511,82
18.089,71 15.287,64 3.708,59 4.011,72 6.032,84 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449.510,16 308.308,97 98.060,17 92.060,46
458.507,08
41,42
3,4 19,40
39.671,83
Sanzioni per violazioni codice della strada
Residui iniziali 783.565,74 1.118.215,88
Riscosso c/residui al 31.12
330.696,62 630.450,12 Percentuale di riscossione
1.114.262,36
2.003,37 1.693,50 13,66
54,02 42,21
33,87
15.768,33 2.586,03 996,75 14.959,43
56,38 48,89
Percentuale di riscossione
50.149,06 13,21 5,51 97,85
Fitti attivi e canoni patrimoniali
Residui iniziali Riscosso c/residui al 31.12
34.380,73 19.579,99
0,00 0,00
Proventi acquedotto
Residui iniziali 0,00 0,00
Riscosso c/residui al 31.12
0,00 0,00
Percentuale di riscossione
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Proventi canoni depurazione
Residui iniziali 0,00 0,00
Riscosso c/residui al 31.12
Percentuale di riscossione
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 TARSU/TIA/
TARI/TARES
Residui iniziali 301.493,05 239.037,8
Riscosso c/residui al 31.12
150.447,15 102.508,82 Percentuale di riscossione
451.940,2 42,88
23.072,19 4.750,27
16.855,78 126.218,37
15,05 22,8
10,05
Esercizi precedenti 2015 2016 2017
Percentuale di riscossione
253.561,51 23,87 16,34 3,42
36.046,54
2018 2019
Totale residui conservati al 31.12.2019
FCDE al 31.12.2019
26,77
20.070,24 3.943,27 IMU/TASI
Residui iniziali 167.474,93 151.016,51
Riscosso c/residui al 31.12
86.086,58 Residui attivi
Dal questionario sul consuntivo 2019, inoltre, emerge che (domanda 5.2.1, pag. 9) “Il riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o insussistenza del credito non è stato adeguatamente motivato” e che, in merito ai residui passivi, “Nelle scritture contabili dell’Ente persistono residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti” (domanda 5.4, pag. 9).
Da ultimo, si segnala che dall’analisi dei residui passivi e dei residui attivi di parte capitale 2019 cancellati emergono residui passivi superiori ai residui attivi (per euro 59.680,12 = 1.009.744,12 – 950.064,00), che non trovano copertura né nei vincoli né nella quota destinata agli investimenti. Identica situazione (cancellazione di residui passivi di parte capitale per importi superiori alle cancellazioni dei correlati residui attivi) è stata rilevata anche negli esercizi 2016 (euro 194.869,46), 2017 (euro 58.556,79) e 2018 (euro 2.673,61).
Insussistenze ed economie dei residui passivi 2019 Insussistenze dei residui attivi 2019 Gestione corrente non vincolata 13.439,96 Gestione corrente non
vincolata 35.258,82
Gestione corrente vincolata Gestione corrente vincolata
Gestione in conto capitale vincolata 1.009.744,12 Gestione in conto capitale
vincolata 950.064,00
Gestione in conto capitale non
vincolata Gestione in conto capitale
non vincolata
Gestione servizi c/terzi Gestione servizi c/terzi
MINORI RESIDUI PASSIVI 1.023.184,08 MINORI RESIDUI ATTIVI 985.322,82
Sulla base delle evidenti criticità sopra riportate, in sede istruttoria sono stati richiesti chiarimenti all’Ente che ha riferito solo che “Nel corso degli ultimi anni sono state attivate le procedure per il recupero dei residui attivi per quanto concerne le sanzioni del codice della strada e della tassa rifiuti. A seguito della pandemia e della crisi economica che ha colpito i contribuenti, nonché del Decreto Sostegni 2021 con il quale è prevista la cancellazione delle cartelle fiscali, l’Ente ha visto rallentare la riscossione con riferimento alle entrate sopra esposte.
Si precisa altresì che nell’anno 2021 l’Ente ha emesso i ruoli TARI anni 2017 e 2018…e i ruoli delle Sanzioni amministrative al codice della strada”.
La risposta dell’Ente non consente di superare le problematiche concernenti la gestione dei residui e la riscossione delle entrate in c/residui, tenuto anche conto che le stesse riguardano annualità precedenti alla crisi da Covid-19.
L’incapacità strutturale di riscuotere tali entrate comporta, peraltro, non solo la necessità di sempre più ingenti accantonamenti a titolo di FCDE – con conseguente minore disponibilità di risorse da impiegare per l’erogazione dei servizi alla comunità amministrata – ma anche la necessità di un ricorso patologico (come è emerso nel corso delle annualità oggetto di controllo) all’anticipazione di tesoreria per la copertura delle spese.
Ancora, la presenza di residui passivi cancellati superiori ai residui attivi, per quanto riguarda la parte capitale, che non trova copertura né nei vincoli né nella quota destinata agli investimenti (e su cui l’Ente, ad oggi, non ha fornito alcun chiarimento) comporta un serio pregiudizio all’attendibilità e alla veridicità del risultato di amministrazione che, nel 2019, chiude con un disavanzo considerevole, come sopra già indicato.
In definitiva, la Sezione, pur consapevole dell’attuale situazione economica collegata alla pandemia, accerta la necessità di una puntuale verifica dei residui da parte dell’Ente, adottando ogni misura, organizzativa e gestionale, utile a migliorare la propria capacità di riscossione delle entrate, dando luogo, nell’immediato, a tutte le attività di vigilanza e di monitoraggio a tutela delle proprie ragioni creditorie, anche al fine di evitare il decorso di termini prescrizionali e decadenziali, ponendo in essere con tempestività le necessarie misure sollecitatorie.
Si richiamano, infine, all’attenzione dell’Ente anche le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio per il 2020 (art. 1, commi da 784 a 815, l. 27 dicembre 2019, n.160, da ultimo modificati dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. dalla l. 11 settembre 2020, n. 120) con riferimento all’introduzione dell’accertamento esecutivo e delle modifiche operative in tema di riscossione coattiva.
4. Tempestività dei pagamenti.
Nonostante un miglioramento degli indicatori di tempestività dei pagamenti nel triennio 2019-2020-2021, permangono criticità sul fronte del rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti, tenuto anche conto che da quanto riportato
nel questionario sul consuntivo 2019 (domande 6.1, 6.4 e 6.5, pag. 10) e dalla relazione dell’Organo di revisione sul consuntivo 2019 (pag. 9) risulta che l’Ente: non ha adottato misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti (L’Ente a causa del personale ridotto (e a part-time) nel settore economico-finanziario non riesce a far fronte in maniera puntuale alle varie incombenze contabili); non ha fornito alcuna informazione in merito alle misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge; non è ancora riuscito ad allineare i dati della PCC con quelli presenti nella contabilità e, pertanto, non risultano correttamente attuate le procedure di cui ai commi 4 e 5, dell’art. 7-bis, del d.l. n. 35/2013.
Ciò posto, l’Ente ha confermato che “dai dati contabili risultano gli importi dei pagamenti effettuati oltre la scadenza, evidenziando che tale ritardo è imputabile ad una carenza di personale in cui l’Ente si trova a causa dei pensionamenti senza possibilità di reintegro”.
Da ultimo, quanto alle problematiche connesse con la PCC (piattaforma dei crediti commerciali), l’Ente ha dichiarato che “Quanto al riallineamento con i dati della PCC, l'Ente si impegna a provvedere quanto prima anche in considerazione della nuova software house”.
Atteso che, a decorrere dall’esercizio 2021, il Legislatore ha previsto la creazione di uno specifico Fondo di garanzia dei debiti commerciali (quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l’effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti), in sede istruttoria sono state richieste informazioni in merito alla costituzione di tale Fondo. A tale proposito, l’Ente ha trasmesso la delibera di Giunta comunale n. 14 del 26/02/2021, con cui il fondo è stato quantificato in euro 22.500,00, tenendo in considerazione l’indicatore di tempestività dei pagamenti per l’anno 2020 che è di 57,04 giorni.
La Sezione si riserva di verificare, in occasione dei prossimi controlli, la congruità dell’accantonamento in parola.
In conclusione, il Collegio, nell’accertare l’irregolarità in esame, richiede all’Ente di proseguire nell’adozione di ogni misura utile, anche di carattere organizzativo, per ridurre l’importo dei pagamenti effettuati oltre le scadenze di legge e per il rispetto dei
tempi di pagamento dei propri debiti commerciali, atteso che il relativo indicatore annuale, ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014, deve tendere ad un risultato negativo, in quanto lo stesso si misura in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza, rispetto ai tempi di legge, che, di norma, sono pari a trenta giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti con cui il termine può arrivare a sessanta giorni.
5. Rapporti debiti/crediti con gli organismi partecipati.
In merito alle posizioni debiti/crediti tra l’Ente e i suoi organismi partecipati (Acqualatina S.p.A. e Compagnia dei Lepini s.c.p.a.), dall’istruttoria svolta emerge che si sono verificati casi di mancata conciliazione e che, rispetto ai prospetti dimostrativi di cui all’art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011, “l’ultima richiesta di dati riguardante i rapporti creditori e debitori con le partecipate risale a fine anno 2018 su sollecitazione del Revisore ma l’Ente non ha mai proceduto alla riconciliazione con le sue scritture contabili”
(domanda n. 10.1, pag. 16, questionario 2019).
Sul punto, l’Ente si è limitato a riferire che “L’aggiornamento della situazione debito/crediti al 31.12.2020 è in fase di elaborazione. L’Ente si impegna a fornire i dati e le informazioni richieste quanto prima”.
Agli atti della Sezione, inoltre, l’Ente ha trasmesso la delibera consiliare n. 18 del 30/07/2020 (prot. Cdc n. 8428 del 15/11/2021), di ricognizione delle partecipazioni al 31/12/2019, priva degli allegati tecnici e, pertanto, non è possibile verificare l’esito della ricognizione effettuata.
In proposito, si evidenzia che per la Compagnia dei Lepini s.c.p.a. (partecipata dall’Ente allo 0,85%) emerge il mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e che l’Ente, con precedente delibera consiliare n. 45 del 28/12/2018 (ricognizione al 31/12/2017), aveva deciso di alienare le quote attraverso una procedura ad evidenza pubblica. In proposito, sono stati richiesti aggiornamenti che l’Ente non ha fornito.
Parimenti, l’Ente non ha dato prova di aver trasmesso al MEF (Dipartimento del Tesoro) i dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2018 e al 31/12/2019, atteso che “L’Ente non ha provveduto alla trasmissione al Dipartimento del Tesoro del MEF tramite l’applicativo "Partecipazioni" dei dati relativi alla revisione periodica
delle partecipazioni di cui all’art.20 del TUEL al 31.12.2018” (domanda n. 12.1, pag. 16, questionario 2019).
In definitiva, la situazione dei rapporti debiti/crediti con gli organismi partecipati, nonché la gestione della partecipazione nella Compagnia dei Lepini s.c.p.a. sono, ad oggi, prive di riscontri documentabili e, come tali, critiche, soprattutto se si considera la situazione di disavanzo in cui versa l’Ente.
In particolare, la circostanza per cui l’Ente non è in grado di fornire copia dei prospetti dimostrativi di cui all’art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo, comporta l’accertamento di una criticità contabile che può pregiudicare potenzialmente gli equilibri di bilancio, atteso che tale
“asseverato” allineamento contabile si pone quale strumento imprescindibile per una effettiva e congrua verifica delle posizioni reciproche di debiti e crediti tra l’Ente e gli organismi partecipati, atta a scongiurare il rischio dell’emersione di passività latenti, non conosciute dall’Ente (vd. deliberazione della Sezione delle Autonomie n.
2/SEZAUT/2016/QMIG).
La Sezione, in conclusione, accerta l’illegittima omissione del prospetto in esame, richiedendo all’Ente di conformarsi tempestivamente alle previsioni di cui all’art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011, producendo agli atti della Corte i prospetti dimostrativi in parola, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo. La mancanza di tali prospetti, infatti, rende incongrua, per difetto di giustificazione, la quota di accantonamenti connessi al rischio di mancata cartolarizzazione.
In sede di misure correttive, si pone, per le stesse ragioni, la necessità di fornire aggiornamenti in merito alla procedura di liquidazione delle quote della Compagnia dei Lepini s.c.p.a. e in merito alla trasmissione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni al Ministero dell’economia e delle finanze.
6. Contabilità economico-patrimoniale.
Dal questionario e dalla relazione dell’Organo di revisione sul consuntivo 2019, emerge che “L’Ente non ha verificato la corretta implementazione degli automatismi tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale e benché abbia affidato ad un soggetto esterno la redazione della Situazione Patrimoniale Semplificata ai sensi del DM 11/11/2019 di cui alla scrivente non è mai stata data visione, non ha ad ogni modo proceduto a verificare e
riconciliare le scritture contabili interne all’Ente stesso il che non permette un corretto aggiornamento degli inventari e dei conti accesi alle immobilizzazioni”.
Sul punto, l’Ente ha unicamente documentato (determinazione del responsabile dell’area finanziaria n. 5 dell’11/02/2021) l’affidamento della gestione della contabilità economico patrimoniale alla società Nus Utility Service Italia Srl, “a cui è stato richiesto un aggiornamento della redazione della Situazione Patrimoniale Semplificata”.
La mancanza, ad oggi, di tale circolarità contabile tra rappresentazione economico- patrimoniale e ricchezza finanziaria non rende intellegibile le riserve di valore per il recupero di eventuali disavanzi, rendendo incerta la capacità di recupero degli squilibri.
Si accerta, pertanto, la necessità di rimuovere tale irregolarità e di rendere conto delle azioni poste in essere in sede di adozione delle misure correttive.
7. Criticità relative agli equilibri di parte capitale.
Dall’esame degli equilibri dell’Ente, emerge che i saldi di parte capitale, dal 2015 al 2019, sono sempre stati negativi (vd. tabella sotto).
Tale criticità costituisce sintomo di un non corretto allineamento delle entrate accertate che devono finanziare le spese di investimento.
Inoltre, nel 2019, l’equilibrio di bilancio (W2) è negativo (- 172.344,59), così come negativo è l’equilibrio complessivo (W3) (-949.138,35). Il Risultato di competenza (W1), tuttavia, è positivo e pari ad euro 22.532,41.
A tale ultimo proposito, pur nella consapevolezza che, per il 2019, i parametri W2 e W3 hanno finalità conoscitiva, si fa presente, sin da ora, che il Risultato di competenza (W1) e l’Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.
Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non
2015 2016 2017 2018 2019
SALDO DI PARTE CAPITALE
- 374.630,15 -144.143,98 -358.069,42 -252.507,52 -230.158,47
dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l’effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.
L’equilibrio complessivo W3, invece, svolge una funzione attualizzante, essendo calcolato al fine di aggiornare i risultati considerando anche, prudenzialmente, gli effetti conseguenti alle possibili variazioni prodotte degli accantonamenti effettuati, in sede di rendiconto, a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio, appostati nel rispetto dei principi contabili.
Posto quanto sopra, l’Ente ha unicamente fatto presente che “Per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni di equilibrio, l’ente si impegna a monitorare costantemente la situazione contabile, le entrate e le spese di competenza e la situazione di cassa”, senza fornire, dunque, alcun chiarimento specifico in merito alle misure adottate per il superamento delle criticità in esame.
Ciò posto, appare evidente che il comune manifesta una generale precarietà degli equilibri, con una particolare costante mancanza di copertura effettiva degli investimenti. Ne consegue l’urgenza di provvedere a sanare tale irregolarità, con la necessità di aumentare, se del caso, le quote vincolate del risultato di amministrazione, ai sensi dell’art. 187, comma 3-ter, lett. d), del TUEL, tenuto anche conto delle irregolarità emerse in merito alla cancellazione di residui passivi di parte capitale in misura superiore ai correlati residui attivi.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio, ACCERTA
la presenza, nei termini evidenziati in parte motiva, di profili di irregolarità/illegittimità, con riferimento ai seguenti aspetti concernenti la sana gestione finanziaria:
- accantonamenti e vincoli nel risultato di amministrazione;
- cassa vincolata e ricorso cospicuo e reiterato all’anticipazione di tesoreria;
- gestione dei residui e riscossione delle entrate;
- rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali;
- rapporti debiti/crediti con gli organismi partecipati;
- tenuta della contabilità economico-patrimoniale;
- equilibri di parte capitale.
ORDINA
ai sensi dell’art. 148-bis, comma 3, d.lgs. n. 267/2000
all’Amministrazione di porre in essere, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione del deposito della presente delibera di accertamento, le misure correttive sul ciclo di bilancio, necessarie a superare le ridette criticità e a comunicarle a questa Sezione. In particolare, si richiede di:
- effettuare congrui accantonamenti e vincoli nel risultato di amministrazione, nonché documentare la riduzione della spesa corrente, ai fini del ripiano del disavanzo di amministrazione maturato nel 2019;
- documentare la corretta costituzione dei vincoli di cassa;
- adottare misure concrete per ridurre il patologico ricorso all’anticipazione di tesoreria;
- adottare ogni misura utile a contrastare la carenza di liquidità e a migliorare l’efficienza della riscossione delle entrate, provvedendo, nel contempo, al costante monitoraggio della mole di residui da conservare a bilancio;
- proseguire nell’adozione di misure utili a garantire il rispetto dei tempi di pagamenti dei propri debiti commerciali;
- conformarsi tempestivamente alle previsioni di cui all’art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs.
n. 118/2011, producendo agli atti della Sezione i prospetti dimostrativi, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo. Si richiede, altresì, di fornire aggiornamenti in merito alla procedura di liquidazione delle quote della Compagnia dei Lepini s.c.p.a. e in merito alla trasmissione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni al Ministero dell’economia e delle finanze;
- adottare misure idonee per una corretta tenuta della contabilità economico patrimoniale;
- adottare ogni misura utile al superamento degli squilibri di parte capitale, fornendo, altresì, un aggiornamento dei dati W1, W2 e W3 al 2020 e al 2021.
RICHIEDE
all’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 del d.lgs. n. 267/2000, di fornire il massimo supporto in fase di implementazione delle misure correttive, predisponendo una apposita relazione sulla congruità delle medesime, che dovrà essere inviata a questa Sezione nel temine sopra fissato;
DISPONE
- che copia della deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all’Organo di revisione dell’ente;
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deliberato nella Camera di consiglio da remoto del 2 febbraio 2022.
IL MAGISTRATO ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to digitalmente
Marinella COLUCCI f.to digitalmente
Roberto BENEDETTI
Depositata in Segreteria l’8 febbraio 2022
Il funzionario preposto al Servizio di supporto f.to digitalmente
Aurelio CRISTALLO