L’art. 12-octies del decreto “Crescita” (D.L. n. 34/2019 ) ha modificato il comma 4-quater dell’art. 7 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 prevedendo che la stampa cartacea dei libri contabili è necessaria solo all’atto del controllo e su richiesta degli organi di controllo. Di fatto è stata ampliata la possibilità, precedentemente prevista unicamente per i registri IVA, a tutti i registri contabili che possono essere aggiornati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto. Esaminiamo le nuove regole applicabili con effetto dal 1° maggio 2019.
Premessa
Con effetto 1° maggio 2019, il decreto “Crescita” (D.L. n. 34/2019 ) stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile (quindi, non solo i registri IVA di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972) con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. Per la tenuta in forma elettronica, inoltre, è considerato valido qualsiasi supporto.
Contabilità in forma meccanizzata (art. 12-octies del D.L. n. 34/2019, che ha modificato l’art. 7, comma 4-quater, D.L. n.
357/1994)
Esteso a tutti i registri contabili tenuti con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, precedentemente previsto per i soli registri IVA (di cui agli artt. 23 e 25 del DPR n. 633/1972).
La disposizione normativa considera, pertanto, regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati su supporti cartacei nei termini di legge, per meglio dire entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi.
In sede di accertamento, ispezione o verifica tali registri devono tuttavia risultare aggiornati sui sistemi elettronici ed essere stampati a seguito di richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro
presenza.
La disposizione si occupa comunque solamente della tenuta dei registri e non anche della loro conservazione.
Stampa dei registri contabili solo in caso di controlli
Dal 1° maggio 2019 (entrata in vigore del decreto "Crescita"):
è stato ampliato l’ambito di applicazione dell’art. 7 del D.L. n. 357/1994 secondo il quale la tenuta dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza;
la stampa cartacea dei libri contabili è necessaria, soltanto, all’atto del controllo e su richiesta degli organi verificatori.
Attenzione
Ancorché la disposizione normativa in esame nulla dica in merito alla conservazione dei registri contabili si ritiene che solamente la conservazione a norma di tali documenti, seguendo le regole dettate dal D.M. del 17 giugno 2014 (in tema di conservazione elettronica), che richiama a sua volta l’operatività delle disposizioni tecniche contenute nel D.P.C.M. 3 dicembre 2013 sui sistemi di conservazione, rende tali documenti opponibili a terzi nonché all’Amministrazione finanziaria.
Modalità di tenuta delle scritture contabili
L’art. 22, comma1, del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che:
ad eccezione del libro mastro e delle scritture di magazzino, le altre scritture contabili devono essere tenute a norma dell’art. 2219 del Codice civile, quindi, secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, interlinee e trasporti a margine. Inoltre, non si possono fare abrasioni e, se si deve fare qualche cancellatura, è necessario che le parole cancellate siano leggibili;
le scritture contabili obbligatorie - compresi gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari - devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, anche oltre il termine stabilito dall’art. 2220 del Codice civile (10 anni dalla data dell’ultima registrazione) o da altre leggi tributarie. Fino allo stesso termine, devono essere conservati, per ciascun affare, anche gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.
Si ricorda, poi, che (art. 7-bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 357/1994):
non vi è più l’obbligo di vidimazione e bollatura del libro giornale, del libro degli inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e IVA.
Va da sé che la numerazione di tali registri è eseguita, prima del loro utilizzo, direttamente dal contribuente. La numerazione può anche non essere effettuata preventivamente su tutto il registro (o per blocchi di pagine), ma limitarsi ad attribuire, volta per volta, un numero progressivo a ciascuna pagina prima che venga utilizzata;
sono soggetti agli obblighi di bollatura e vidimazione i libri sociali obbligatori previsti dall’art. 2421 del Codice civile ed ogni altro libro o registro per il quale l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
Tali libri, prima di essere messi in uso, devono essere numerati
progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio presso il Registro delle imprese o un notaio.
Tabella: bollatura e numerazione progressiva per le singole tipologie di documenti
Tipologia di documenti
Bollatura iniziale Numerazione progressiva
Imposta di bollo
Registri ai fini IVA:
registro IVA acquisti e vendite;
registro dei corrispettivi;
registro IVA riepilogativo;
altri registri (ad es. merci c/deposito, ecc.)
Non dovuta
Si deve procedere alla numerazione progressiva prima
dell’utilizzo del registro
Non dovuta
Libro dei beni ammortizzabil i
altri registri previsti da norme fiscali
Non dovuta
Si deve procedere alla numerazione progressiva prima
dell’utilizzo del registro
Non dovuta
Registro cronologico professionisti in contabilità ordinaria;
registro incassi e pagamenti professionisti in contabilità semplificata
Non dovuta
Si deve procedere alla numerazione progressiva prima
dell’utilizzo del registro
Non dovuta
Libro giornale Non dovuta
Si deve procedere alla numerazione progressiva prima
dell’utilizzo del registro
L’imposta di bollo è dovuta per un importo
pari ad euro 16 per ogni 100 pagine o frazioni (ovvero ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse per la
tenuta dei libri su supporti informatici).
Attenzione
Per gli imprenditori commerciali
individuali, le società di persone, le società cooperative
(comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo), le mutue assicuratrici e i consorzi, l’imposta di bollo dovuta è maggiorata di ulteriori euro 16 e pertanto è pari ad euro 32 (16 x 2) per ogni 100 pagine o frazioni.
Libro degli inventari Non dovuta
Si deve procedere alla numerazione progressiva prima
dell’utilizzo del registro
L’imposta di bollo è dovuta per un importo
pari ad euro 16 per ogni 100 pagine o frazioni (ovvero ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse per la
tenuta dei libri su supporti informatici).
Attenzione
Per gli imprenditori commerciali
individuali, le società di persone, le società cooperative
(comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo), le mutue assicuratrici e i consorzi, l’imposta di bollo dovuta è maggiorata di ulteriori euro 16 e pertanto è pari ad euro 32 (16 x 2) per ogni 100 pagine o frazioni.
Conti di mastro Non
dovuta
Non dovuta Non dovuta
Contabilità di magazzino
Non dovuta
Non dovuta Non dovuta
Libri sociali obbligatori di cui all’art. 2421 del codice civile:
libro soci;
libro
assemblee;
libro collegio sindacale ovvero revisore contabile;
libro del consiglio di a mministrazion e
Dovuta Si deve procedere alla numerazione progressiva prima
dell’utilizzo del registro
L’imposta di bollo è dovuta per un importo
pari ad euro 16 per ogni 100 pagine o frazioni (ovvero ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse per la
tenuta dei libri su supporti informatici).