• Non ci sono risultati.

Scapuzzi Rusciano Professionisti associati Piazza Attias, Livorno. Premessa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Scapuzzi Rusciano Professionisti associati Piazza Attias, Livorno. Premessa"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

L’art. 12-octies del decreto “Crescita” (D.L. n. 34/2019 ) ha modificato il comma 4-quater dell’art. 7 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 prevedendo che la stampa cartacea dei libri contabili è necessaria solo all’atto del controllo e su richiesta degli organi di controllo. Di fatto è stata ampliata la possibilità, precedentemente prevista unicamente per i registri IVA, a tutti i registri contabili che possono essere aggiornati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto. Esaminiamo le nuove regole applicabili con effetto dal 1° maggio 2019.

Premessa

Con effetto 1° maggio 2019, il decreto “Crescita” (D.L. n. 34/2019 ) stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile (quindi, non solo i registri IVA di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972) con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. Per la tenuta in forma elettronica, inoltre, è considerato valido qualsiasi supporto.

Contabilità in forma meccanizzata (art. 12-octies del D.L. n. 34/2019, che ha modificato l’art. 7, comma 4-quater, D.L. n.

357/1994)

Esteso a tutti i registri contabili tenuti con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, precedentemente previsto per i soli registri IVA (di cui agli artt. 23 e 25 del DPR n. 633/1972).

La disposizione normativa considera, pertanto, regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati su supporti cartacei nei termini di legge, per meglio dire entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione

(2)

dei redditi.

In sede di accertamento, ispezione o verifica tali registri devono tuttavia risultare aggiornati sui sistemi elettronici ed essere stampati a seguito di richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro

presenza.

La disposizione si occupa comunque solamente della tenuta dei registri e non anche della loro conservazione.

Stampa dei registri contabili solo in caso di controlli

Dal 1° maggio 2019 (entrata in vigore del decreto "Crescita"):

è stato ampliato l’ambito di applicazione dell’art. 7 del D.L. n. 357/1994 secondo il quale la tenuta dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza;

la stampa cartacea dei libri contabili è necessaria, soltanto, all’atto del controllo e su richiesta degli organi verificatori.

Attenzione

Ancorché la disposizione normativa in esame nulla dica in merito alla conservazione dei registri contabili si ritiene che solamente la conservazione a norma di tali documenti, seguendo le regole dettate dal D.M. del 17 giugno 2014 (in tema di conservazione elettronica), che richiama a sua volta l’operatività delle disposizioni tecniche contenute nel D.P.C.M. 3 dicembre 2013 sui sistemi di conservazione, rende tali documenti opponibili a terzi nonché all’Amministrazione finanziaria.

(3)

Modalità di tenuta delle scritture contabili

L’art. 22, comma1, del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che:

ad eccezione del libro mastro e delle scritture di magazzino, le altre scritture contabili devono essere tenute a norma dell’art. 2219 del Codice civile, quindi, secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, interlinee e trasporti a margine. Inoltre, non si possono fare abrasioni e, se si deve fare qualche cancellatura, è necessario che le parole cancellate siano leggibili;

le scritture contabili obbligatorie - compresi gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari - devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, anche oltre il termine stabilito dall’art. 2220 del Codice civile (10 anni dalla data dell’ultima registrazione) o da altre leggi tributarie. Fino allo stesso termine, devono essere conservati, per ciascun affare, anche gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

Si ricorda, poi, che (art. 7-bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 357/1994):

non vi è più l’obbligo di vidimazione e bollatura del libro giornale, del libro degli inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e IVA.

Va da sé che la numerazione di tali registri è eseguita, prima del loro utilizzo, direttamente dal contribuente. La numerazione può anche non essere effettuata preventivamente su tutto il registro (o per blocchi di pagine), ma limitarsi ad attribuire, volta per volta, un numero progressivo a ciascuna pagina prima che venga utilizzata;

sono soggetti agli obblighi di bollatura e vidimazione i libri sociali obbligatori previsti dall’art. 2421 del Codice civile ed ogni altro libro o registro per il quale l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Tali libri, prima di essere messi in uso, devono essere numerati

(4)

progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio presso il Registro delle imprese o un notaio.

Tabella: bollatura e numerazione progressiva per le singole tipologie di documenti

Tipologia di documenti

Bollatura iniziale Numerazione progressiva

Imposta di bollo

Registri ai fini IVA:

registro IVA acquisti e vendite;

registro dei corrispettivi;

registro IVA riepilogativo;

altri registri (ad es. merci c/deposito, ecc.)

Non dovuta

Si deve procedere alla numerazione progressiva prima

dell’utilizzo del registro

Non dovuta

Libro dei beni ammortizzabil i

altri registri previsti da norme fiscali

Non dovuta

Si deve procedere alla numerazione progressiva prima

dell’utilizzo del registro

Non dovuta

Registro cronologico professionisti in contabilità ordinaria;

registro incassi e pagamenti professionisti in contabilità semplificata

Non dovuta

Si deve procedere alla numerazione progressiva prima

dell’utilizzo del registro

Non dovuta

(5)

Libro giornale Non dovuta

Si deve procedere alla numerazione progressiva prima

dell’utilizzo del registro

L’imposta di bollo è dovuta per un importo

pari ad euro 16 per ogni 100 pagine o frazioni (ovvero ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse per la

tenuta dei libri su supporti informatici).

Attenzione

Per gli imprenditori commerciali

individuali, le società di persone, le società cooperative

(comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo), le mutue assicuratrici e i consorzi, l’imposta di bollo dovuta è maggiorata di ulteriori euro 16 e pertanto è pari ad euro 32 (16 x 2) per ogni 100 pagine o frazioni.

Libro degli inventari Non dovuta

Si deve procedere alla numerazione progressiva prima

dell’utilizzo del registro

L’imposta di bollo è dovuta per un importo

pari ad euro 16 per ogni 100 pagine o frazioni (ovvero ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse per la

tenuta dei libri su supporti informatici).

Attenzione

(6)

Per gli imprenditori commerciali

individuali, le società di persone, le società cooperative

(comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo), le mutue assicuratrici e i consorzi, l’imposta di bollo dovuta è maggiorata di ulteriori euro 16 e pertanto è pari ad euro 32 (16 x 2) per ogni 100 pagine o frazioni.

Conti di mastro Non

dovuta

Non dovuta Non dovuta

Contabilità di magazzino

Non dovuta

Non dovuta Non dovuta

Libri sociali obbligatori di cui all’art. 2421 del codice civile:

libro soci;

libro

assemblee;

libro collegio sindacale ovvero revisore contabile;

libro del consiglio di a mministrazion e

Dovuta Si deve procedere alla numerazione progressiva prima

dell’utilizzo del registro

L’imposta di bollo è dovuta per un importo

pari ad euro 16 per ogni 100 pagine o frazioni (ovvero ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse per la

tenuta dei libri su supporti informatici).

(7)

Riferimenti

Documenti correlati

Uno dei due orientamenti in esame ritiene che l’imposta di bollo debba essere assolta con riferimento alle fatture che recano l’addebito di corrispettivi imponibili, e spese escluse

La formulazione della norma, considerata alla luce delle disposizioni originarie previste dall’articolo 5, punto 6 della legge di delega per la riforma tributaria 9 Ottobre

Tutte le imprese devono effettuare la stampa dei registri contabili nonché - limitatamente alle imprese in contabilità ordinaria (come detto, ciò esclusivamente

Dal 1° luglio 2019, i soggetti di cui all’art. 119 - alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Con l’avvio dell’obbligo degli

Tuttavia, il momento impositivo della seconda prestazione deve essere inteso come termine ultimo entro il quale ambedue i contraenti possono emettere fattura a fronte

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie

Il periodo può essere esteso fino al 30 giugno 2020 a condizione che, entro il 31 dicembre 2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento

In alternativa è possibile effettuare la registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le