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Un po’ di storia … Un po’ di storia …

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Un po’ di storia … Un po’ di storia …

LE TAPPE DELL’INTEGRAZIONE LE TAPPE DELL’INTEGRAZIONE

prof. Giovanni Soldini prof. Giovanni Soldini

11

(2)

SOMMARIO SOMMARIO

 1 Introduzione 1 Introduzione

 2 Dalla Costituzione alla 517 2 Dalla Costituzione alla 517

 3 Dalla sentenza della Corte 3 Dalla sentenza della Corte

Costituzionale alla convenzione ONU Costituzionale alla convenzione ONU

 4 Sistema di classificazione ICF 4 Sistema di classificazione ICF

 5 Integrazione,inclusione e alunni 5 Integrazione,inclusione e alunni con Bisogni Educativi Speciali

con Bisogni Educativi Speciali

22

(3)

Linea Evolutiva Linea Evolutiva

 I tappa: da esclusione a I tappa: da esclusione a inserimento inserimento

 II tappa:da inserimento a II tappa:da inserimento a integrazione integrazione

 III tappa : da integrazione a III tappa : da integrazione a inclusione inclusione

33

(4)

Premessa Premessa

L’integrazione scolastica è un L’integrazione scolastica è un processo irreversibile processo irreversibile : viene da lontano e intende andare lontano

: viene da lontano e intende andare lontano

Dietro alla “coraggiosa” scelta c’è una Dietro alla “coraggiosa” scelta c’è una concezione concezione altaalta tanto dell’istruzione quanto della persona umana, tanto dell’istruzione quanto della persona umana,

che trova nell’educazione il momento prioritario del che trova nell’educazione il momento prioritario del

proprio sviluppo e della propria maturazione.

proprio sviluppo e della propria maturazione.

l'ignoranza, la negligenza, la superstizione e la l'ignoranza, la negligenza, la superstizione e la paura sono fattori sociali che attraverso tutta la paura sono fattori sociali che attraverso tutta la

storia della disabilità hanno isolato le persone storia della disabilità hanno isolato le persone

con disabilità e ritardato la loro evoluzione”.

con disabilità e ritardato la loro evoluzione”.

44

(5)

Partiamo da una Partiamo da una

definizione definizione

MENOMAZIONE/DEFICIT = Qualsiasi perdita o anomalia di MENOMAZIONE/DEFICIT = Qualsiasi perdita o anomalia di strutture o funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche

strutture o funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche

DISABILITA‘= Qualsiasi restrizione o perdita(conseguente ad una DISABILITA‘= Qualsiasi restrizione o perdita(conseguente ad una menomazione) della capacità di svolgere un'attività nel modo o nei menomazione) della capacità di svolgere un'attività nel modo o nei limiti ritenuti normali per un essere umano

limiti ritenuti normali per un essere umano

HANDICAP = L'handicap è una situazione di svantaggio sociale HANDICAP = L'handicap è una situazione di svantaggio sociale conseguente a menomazione o disabilità che limita o impedisce conseguente a menomazione o disabilità che limita o impedisce l’adempimento di un ruolo normale per un individuo in funzione di l’adempimento di un ruolo normale per un individuo in funzione di età, sesso, fattori culturali e sociali

età, sesso, fattori culturali e sociali

Accettare il deficit e ridurre l’handicap ( A. Canevaro)Accettare il deficit e ridurre l’handicap ( A. Canevaro)

55

(6)

La Costituzione La Costituzione

Art. 3 Art. 3 «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione (e )di condizioni uguali dinanzi alla legge, senza distinzione (e )di condizioni

personali e sociali».

personali e sociali».

«E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di «E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà

e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo

della persona umana e l’effettiva partecipazione».

della persona umana e l’effettiva partecipazione».

Art. 34 « La scuola è aperta a tutti ». Art. 34 « La scuola è aperta a tutti ».

Art.Art. 38 «Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione 38 «Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale».

e all’avviamento professionale».

66

(7)

3. Legge 118/71 3. Legge 118/71

La legge 118/71 prevedeva che

l’istruzione dell’obbligo dovesse avvenire

«nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi

deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto

difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali»

inserimento” di alunni con disabilità meno gravi nelle

classi comuni 77

(8)

…L.118/71

 Per favorire l’inserimento si assicurava il Per favorire l’inserimento si assicurava il trasporto, l’accesso agli edifici scolastici trasporto, l’accesso agli edifici scolastici

mediante il superamento delle barriere mediante il superamento delle barriere architettoniche, l’assistenza durante gli architettoniche, l’assistenza durante gli

orari scolastici degli alunni più gravi.

orari scolastici degli alunni più gravi.

(9)

…dibattito…

All’applicazione della L.118/71 fece seguito un acceso dibattito nel mondo della scuola e delle istituzioni tra:

 coloro che erano favorevoli ad una piena integrazione di tutti gli alunni

 coloro che propendevano per un modello di integrazione rivolto solo ai meno gravi

(10)

Commissione Falcucci

La relazione finale (elaborata dalla

commissione della Falcucci) fu diffusa

nelle scuole tramite la C.M. 227 dell’8

agosto 1975 a firma dell’allora Ministro

dell’Istruzione Malfatti

(11)

Documento Falcucci 1975 Documento Falcucci 1975

" La preliminare considerazione che la " La preliminare considerazione che la

Commissione ha ritenuto di fare è che...il problema Commissione ha ritenuto di fare è che...il problema dei ragazzi handicappati presuppone il

dei ragazzi handicappati presuppone il

convincimento che anche i soggetti con difficoltà di convincimento che anche i soggetti con difficoltà di sviluppo, di apprendimento, di adattamento devono sviluppo, di apprendimento, di adattamento devono essere considerati

essere considerati protagonisti della propria protagonisti della propria crescita

crescita..

In essi esistono potenzialità In essi esistono potenzialità conoscitive, operative, conoscitive, operative, relazionali spesso bloccate dagli schemi della

relazionali spesso bloccate dagli schemi della cultura corrente. Favorire lo sviluppo di queste cultura corrente. Favorire lo sviluppo di queste

potenzialità è un impegno peculiare della scuola...".

potenzialità è un impegno peculiare della scuola...".

1111

(12)

L. 517/77

La L. 517/77 prescrive che nella scuola media dovessero essere attuate

“forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati” (artt. 2 e 7).

Vennero finalmente estese anche ad alunni con altre disabilità “le norme sulla frequenza

scolastica previste dagli articoli 28 e 29 della legge 20 marzo 1971, n. 118” (art. 10)

(13)

Legge 517/77 Legge 517/77

La La Legge 517/77Legge 517/77, stabilisce con chiarezza , stabilisce con chiarezza

presupposti, condizioni, strumenti e finalità per presupposti, condizioni, strumenti e finalità per

l’integrazione scolastica

l’integrazione scolastica degli alunni con degli alunni con disabilità, in un quadro

disabilità, in un quadro di riforma della scuola: di riforma della scuola:

la programmazione,la programmazione,

la flessibilità, la flessibilità,

le attività integrative, le attività integrative,

la funzione formativa della valutazione ,la funzione formativa della valutazione ,

l’abolizione degli esami di riparazionel’abolizione degli esami di riparazione..

1313

(14)

…integrazione…

Se un bambino viene ammesso in una scuola che non procede a nessun cambiamento egli viene

“assimilato”.

Se invece l'accoglimento di un bambino in una scuola comporta piccoli adattamenti, tanto da parte del

bambino che da parte della scuola, allora si può parlare di “integrazione”…

L'integrazione è dunque un cambiamento e un adattamento reciproco , un processo aperto e

correlato con il riconoscimento e l'assunzione delle identità e delle conoscenze “incorporate”».

.Canevaro (1985)

(15)

cont. cont.

Legge 517/77 Legge 517/77

L’integrazione scolasticaL’integrazione scolastica degli alunni con degli alunni con disabilità, si attua con

disabilità, si attua con

- la presa in carico del progetto di integrazione la presa in carico del progetto di integrazione da parte della comunità scolastica ( team

da parte della comunità scolastica ( team docente o Consiglio di Classe ),

docente o Consiglio di Classe ),

- la prestazione di insegnanti specializzati,la prestazione di insegnanti specializzati, - l’adeguamento della programmazione , l’adeguamento della programmazione , - l’apporto di specialisti socio- sanitaril’apporto di specialisti socio- sanitari

1515

(16)

Classi differenziali

Il panorama della scuola italiana però non comprendeva solamente

“handicappati”

ma anche gli alunni con problematiche di svantaggio e difficoltà di apprendimento

per i quali erano previste classi

non speciali ma “differenziali”

(17)

… differenziali…

 le classi speciali erano frequentate dai bambini con “difficoltà di apprendimento” e problemi

comportamentali

le classi differenziali erano associate a scuole

‘comuni’

le classi speciali per minorati e le scuole di

differenziazione costituivano istituti scolastici a se stanti.

(18)

Per quali alunni ?

«Intelligenza mediocre, svogliato

È un bambino tardivo

Nessuna attitudine allo studio, tardivo, passivo

Intelligente anche studioso, lascia molto desiderare per la condotta

Alunno diligente ma assai delicato di salute

Intelligente e anche sensibile, ma prepotente

Tardivo, menomato da una grave malattia infantile

Carattere molto violento, a volte incontenibile

Intelligenza mediocre, furbo e monello

Vivace, svogliato, à più famigliarità con la strada che con la scuola»

(19)

CM 11 marzo 1953

La Circolare Ministeriale n. 1771/12 dell'11 marzo 1953 delinea precisamente tale differenza:

«Le classi speciali per minorati e quelle di differenziazione didattica sono istituti scolastici nei quali viene impartito

l'insegnamento elementare ai fanciulli aventi determinate minorazioni fisiche o psichiche ed istituti nei quali vengono adottati speciali metodi didattici per l'insegnamento ai ragazzi anormali, es. scuole Montessori.

Le classi differenzialiclassi differenziali, invece, non sono istituti scolastici a sé stanti, ma funzionano presso le comuni scuole elementari ed accolgono gli alunni nervosi, tardivi, instabili, i quali

rivelano l'inadattabilità alla disciplina comune e ai normali

metodi e ritmi d'insegnamento e possono raggiungere un livello migliore solo se l'insegnamento viene ad essi impartito con

modi e forme particolari».

(20)

L. 1859/62

La legge n.1859 del 31/12/1962

con l’istituzione di classi di aggiornamento (art.11)

e di classi differenziali (art. 12)

contiene misure specifiche per alunni con difficoltà di apprendimento

e “disadattati scolastici”

(21)

…quali maestri

per questi alunni ?

Circolare Ministeriale del 9 luglio 1962

«Ai maestri che non abbiano una preparazione specifica possono essere affidate soltanto le classi differenziali nelle quali saranno accolti gli

alunni le cui anomalie sono tali da prevedere un facile e rapido adattamento alla scuola

comune».

 gli insegnanti meno preparati assegnati a questi alunni !!!

,

(22)

DPR n.1518

del 22 dicembre 1967

«I soggetti che presentano anomalie o anormalità somato-psichiche che non consentono la regolare

frequenza nelle scuole comuni e che abbisognano di particolare trattamento e assistenza medico-didattica sono indirizzati alle scuole speciali.

I soggetti ipodotati intellettuali non gravi, disadattati ambientali, o soggetti con anomalie del

comportamento, per i quali possa prevedersi il

reinserimento nella scuola comune sono indirizzati alle classi differenziali».

(23)

…eliminazione

classi differenziali…

La Legge 517 del 1977

abrogò esplicitamente (art. 7) le classi di

aggiornamento e quelle differenziali nelle scuole medie

«all'eventuale onere derivante dall'attuazione della presente

legge, per l'anno finanziario 1977, si provvede con le economie risultanti dalla soppressione delle classi di aggiornamento, di cui al precedente» (art. 17)

Le classi differenziali nelle scuole elementari

continuarono a sopravvivere ancora per quindici anni e verranno soppresse soltanto con la Legge 104/1992 (art. 43).

(24)

… BES ??? …

Vi è una popolazione di alunni, con difficoltà di

apprendimento e/o con problemi nella condotta, che viene lasciata indietro.

Nessuna misura strutturale è prevista per loro.

“soggetti ipodotati intellettuali non gravi … o … con anomalie del comportamento” sono gli alunni che poi

verranno individuati come “border cognitivi” e con border cognitivi deficit di attenzione.

Non fu programmata alcuna misura di supporto per gli

“alunni disadattati”, ma il semplice travaso nelle classi comuni

(25)

…BES…

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali”

compare per la prima volta in Inghilterra nel Rapporto Warnock, nel 1978, per abolire il termine “handicap” e per sottolineare la

necessità di un rinnovamento in ambito

pedagogico, è presa in prestito da molti paesi e si è ormai affermata a livello internazionale.

Il concetto di Special Needs è infatti presente nelle indagini e nelle definizioni dell’OCSE

(26)

Salamanca

 Con la Dichiarazione di Salamanca

(1994) a distanza di poco dalla entrata in vigore della Legge 104 in Italia, i “Bisogni Educativi Speciali” sono assunti come

definizione a livello internazionale di un ambito educativo che ricomprende

disabilità, difficoltà e svantaggio.

(27)

…Index for Inclusion…

Oltre al cambiamento culturale è necessario anche un cambiamento fattuale

 Recenti studi internazionali (Disability studies)

propongono di superare il riferimento ai Bisogni Educativi Speciali

e sostituirlo con quello di

“ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione”

Tom Booth e Mel Ainscow, Index for Inclusion

(28)

Sentenza della Corte Sentenza della Corte

Costituzionale n 215/87 Costituzionale n 215/87

La Corte Costituzionale, a partire dalla La Corte Costituzionale, a partire dalla Sentenza n. 215/87

Sentenza n. 215/87, ha costantemente dichiarato , ha costantemente dichiarato il diritto pieno e incondizionato

il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni di tutti gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minorazione o con disabilità, qualunque ne sia la minorazione o

il grado di complessità della stessa, alla il grado di complessità della stessa, alla

frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado.

frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado.

Tale sentenza, oggetto della C M nTale sentenza, oggetto della C M n. 262/88, può . 262/88, può considerarsi la “Magna Charta”

considerarsi la “Magna Charta”

dell’integrazione scolastica ed ha orientato tutta dell’integrazione scolastica ed ha orientato tutta la successiva normativa primaria e secondaria.

la successiva normativa primaria e secondaria.

2828

(29)

Legge Quadro 104/92 Legge Quadro 104/92

 La Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 La Legge del 5 febbraio 1992, n. 104

“Legge Quadro per l’assistenza,

“Legge Quadro per l’assistenza,

l’integrazione sociale e i diritti delle l’integrazione sociale e i diritti delle

persone handicappate”

persone handicappate” raccoglie ed raccoglie ed

integra tali interventi legislativi divenendo integra tali interventi legislativi divenendo

il punto di riferimento normativo il punto di riferimento normativo

dell’integrazione scolastica e sociale dell’integrazione scolastica e sociale

2929

(30)

Art.1

1. Finalità – c 1. La Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne

promuove la piena integrazione nella

famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella

società;

(31)

Art. 3 c. 1

3. Soggetti aventi diritto.

c 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di

difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di

emarginazione.

(32)

Art. 3 c.3

 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un

intervento assistenziale permanente,

continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume

connotazione di gravità. Le situazioni

riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi

pubblici.

(33)

Art. 4

4. Accertamento dell'handicap. –

c.1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle

difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

(34)

Art. 5 - Principi generali per i

diritti della persona handicappata

sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica

prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce

intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi

informazione di carattere sanitario e sociale alla famiglia

collaborazione della famiglia nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari

prevenzione primaria e secondaria

decentramento territoriale dei servizi

adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnologici

informazione e di partecipazione della popolazione

diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei

superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale

(35)

…altri articoli…

6. Prevenzione e diagnosi precoce

7. Cura e riabilitazione

8. Inserimento ed integrazione sociale

9. Servizio di aiuto personale

11. Soggiorno all'estero per cure.

(36)

Art. 10

Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità

c 1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le

province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno

1990, n. 142 , possono realizzare con le proprie

ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica

secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri

socioriabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.

(37)

Art. 12 - Diritto all'educazione e all'istruzione

 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli

garantito l'inserimento negli asili nido. asili nido.

 2. E' garantito il diritto all'educazione e 2. E' garantito il diritto all'educazione e

all'istruzione della persona handicappata all'istruzione della persona handicappata

nelle sezioni di

nelle sezioni di scuola materna, nelle scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni

classi comuni delle istituzioni

scolastiche di ogni ordine e grado e scolastiche di ogni ordine e grado e

nelle istituzioni universitarie.

nelle istituzioni universitarie.

3737

(38)

art. 12 - c. 3 - c. 4 art. 12 - c. 3 - c. 4

 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona

sviluppo delle potenzialità della persona handicappata

handicappata nell'apprendimento, nella nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella comunicazione, nelle relazioni e nella

socializzazione.

socializzazione.

 4. 4. L'esercizio del diritto all'educazione L'esercizio del diritto all'educazione e e all'istruzione non può essere impedito da all'istruzione non può essere impedito da

difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

3838

(39)

…art. 12 c. 5

5. All'individuazione dell'alunno come persona

handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un

profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato alla cui

definizione provvedono congiuntamente …

- progetto riabilitativoprogetto riabilitativo, a cura dell’ASL , a cura dell’ASL

- progetto di socializzazioneprogetto di socializzazione, a cura degli Enti , a cura degli Enti Locali

Locali

- progetto educativo-didatticoprogetto educativo-didattico, a cura della , a cura della scuola

scuola

(40)

…art. 12 c. 8

 8. Il profilo dinamico-funzionale è

aggiornato a conclusione della scuola

materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di

istruzione secondaria superiore.

(41)

… art. 12 c. 9

 9. Ai minori handicappati soggetti

all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite

l'educazione e l'istruzione scolastica… …

istituzione, per i minori ricoverati, di

classi ordinarie quali sezioni staccate

della scuola statale …

(42)

Art. 13 - Integrazione scolastica

Si realizza attraverso:

 c. 1 -… programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi … accordi di

programma …

 la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici

 la sperimentazione di cui al DPR n. 419/74, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

(43)

Art 13 – c. 2

 gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento

dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con

handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti

specializzati

(44)

Art. 13 c. 3

 3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e

successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con

handicap fisici o sensoriali, sono garantite

attività di sostegno mediante l'assegnazione di

docenti specializzati.

(45)

Art. 13 c. 5

 5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di

sostegno, con priorità per le iniziative

sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno

specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

(46)

Art. 13 c. 6

 6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla

programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei

docenti

(47)

Art. 14 - Modalità di attuazione dell'integrazione

c 1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e

all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in

materia di integrazione scolastica degli

studenti handicappati

(48)

… art. 14 …

Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

 a) all'attivazione di forme sistematiche di

orientamento… con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

 b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione

delle sezioni e delle classi, anche aperte

 c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di

consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del

ciclo superiore … consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del

diciottesimo anno di età;… può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

(49)

Art. 15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica

1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico un esperto della scuola utilizzato due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni

2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

(50)

art. 16 - Valutazione del

rendimento e prove d'esame

. - 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti

impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di

apprendimento iniziali.

(51)

Altri articoli

17. Formazione professionale

18. Integrazione lavorativa

19. Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio

20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.

21. Precedenza nell'assegnazione di sede

22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato. - 1. Ai

fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative

24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

(52)

…altri articoli

25. Accesso alla informazione e alla comunicazione

26. Mobilità e trasporti collettivi

27. Trasporti individuali

28. Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate

29. Esercizio del diritto di voto

30. Partecipazione (promozione e di tutela dei diritti)

31. Riserva di alloggi

32. Agevolazioni fiscali

33. Agevolazioni. - [1. La lavoratrice madre … familiare… 3gg / mese)

34. Protesi e ausili tecnici

35. Ricovero del minore handicappato

36. Aggravamento delle sanzioni penali.

39. Compiti delle regioni

40. Compiti dei comuni

41. Competenze del Ministro per gli affari sociali …

(53)

Gli strumenti :PDF e PEI Gli strumenti :PDF e PEI

Art 12 Art 12

Gli strumenti concreti con cui si esercita il diritto Gli strumenti concreti con cui si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione sono :

all’istruzione e all’educazione sono :

il Profilo Dinamico Funzionaleil Profilo Dinamico Funzionale ( ( PDFPDF) )

il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)

 In correlazione al PEI, i responsabili delle singole In correlazione al PEI, i responsabili delle singole istituzioni, (ASL, Enti Locali ) formulano, ciascuna per istituzioni, (ASL, Enti Locali ) formulano, ciascuna per

proprio conto, i rispettivi progetti : proprio conto, i rispettivi progetti :

 il il progetto riabilitativoprogetto riabilitativo, a cura dell’ASL ; , a cura dell’ASL ;

 il il progetto di socializzazioneprogetto di socializzazione, a cura degli Enti , a cura degli Enti Locali ;

Locali ;

5353

(54)

LEGGE 104/92 LEGGE 104/92

Art.16 Valutazione del rendimento e prove d'esameArt.16 Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato,

indicato, sulla base del piano educativo individualizzato,sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di

siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1,

conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esameprove d'esame corrispondenti agli corrispondenti agli

insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni , per gli alunni handicappati sono consentite

handicappati sono consentite prove equipollentiprove equipollenti e tempi più lunghi per e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del 4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di

rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

l'uso degli ausili loro necessari.

5454

(55)

Regolamento DPR n°122/09 Regolamento DPR n°122/09

Valutazione alunni H Valutazione alunni H

Articolo 9 Articolo 9

Valutazione degli alunni con disabilita’ Valutazione degli alunni con disabilita’

 1. La valutazione degli alunni con disabilità 1. La valutazione degli alunni con disabilità

…… è riferita al

…… è riferita al comportamento, alle comportamento, alle

discipline e alle attività svolte sulla base discipline e alle attività svolte sulla base

del piano educativo individualizzato

del piano educativo individualizzato ed ed è espressa con voto in decimi.

è espressa con voto in decimi.

5555

(56)

Regolamento DPR n°122/09 Regolamento DPR n°122/09 Valutazione alunni H

Valutazione alunni H

22. Per. Per l’esame l’esame conclusivo del primo ciclo sono conclusivo del primo ciclo sono predisposte

predisposte prove di esame differenziateprove di esame differenziate, ,

comprensive della prova a carattere nazionale ,…

comprensive della prova a carattere nazionale ,…

corrispondenti agli insegnamenti impartiti

corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a , idonee a valutare

valutare il progressoil progresso dell’alunno in rapporto alle sue dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le

prove sono

prove sono adattateadattate,, ove necessario in relazione al ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti piano educativo individualizzato, a cura dei docenti

componenti la commissione. Le

componenti la commissione. Le prove differenziateprove differenziate hanno

hanno valore equivalentevalore equivalente a quelle ordinarie a quelle ordinarie ai fini ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del del superamento dell’esame e del conseguimento del

diploma di licenza.

diploma di licenza.

5656

(57)

Regolamento DPR n°122/09 Regolamento DPR n°122/09

Valutazione alunni H Valutazione alunni H

 4. Agli alunni con disabilità che non 4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un conseguono la licenza è rilasciato un

attestato di credito formativo.

attestato di credito formativo. Tale attestato Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la

è titolo per l’iscrizione e per la frequenza frequenza delle classi successive

delle classi successive. .

 5.Gli alunni con disabilità sostengono le prove 5.Gli alunni con disabilità sostengono le prove d’esame di stato conclusivo del secondo d’esame di stato conclusivo del secondo

ciclo dell’istruzione

ciclo dell’istruzione secondo le modalità secondo le modalità previste dall’articolo 318 del T.U. n297/94 previste dall’articolo 318 del T.U. n297/94

5757

(58)

Convenzione ONU per i diritti Convenzione ONU per i diritti

delle persone con disabilità delle persone con disabilità

(dicembre 2006) (dicembre 2006)

 Con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Parlamento italiano ratifica la

Parlamento italiano ratifica la

Convenzione ONU per i diritti delle Convenzione ONU per i diritti delle

persone con disabilità persone con disabilità . .

5858

(59)

Convenzione ONU per i diritti Convenzione ONU per i diritti

delle persone con disabilità delle persone con disabilità

L'art 24, riconosce “il diritto all’istruzione delle L'art 24, riconosce “il diritto all’istruzione delle persone con disabilità all’interno di

persone con disabilità all’interno di “un sistema di “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli

istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un ed un

apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, finalizzati

finalizzati: :

(a)(a) al pieno sviluppo del potenziale umano ; al pieno sviluppo del potenziale umano ;

(b)(b) allo sviluppo della propria personalità, dei talenti , allo sviluppo della propria personalità, dei talenti , della creatività e delle abilità fisiche e mentali;

della creatività e delle abilità fisiche e mentali;

(c)(c) a porre le persone con disabilità in condizione di a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente

partecipare effettivamente a una società liberaa una società libera”. ”.

5959

(60)

ICF ICF

(International Classification of (International Classification of Funcioning, Disability and Health Funcioning, Disability and Health ) )

Dalla prospettiva sanitaria Dalla prospettiva sanitaria

alla prospettiva bio-psico-sociale alla prospettiva bio-psico-sociale

 Nel 2001, Nel 2001, l’Assemblea dell’OMS l’Assemblea dell’OMS ha ha approvato la nuova

approvato la nuova Classificazione Classificazione Internazionale del Funzionamento, Internazionale del Funzionamento,

della Disabilità e della Salute della Disabilità e della Salute

6060

(61)

ICD-10 (2001) ICD-10 (2001)

La La ICD-10ICD-10 è la decima revisione della è la decima revisione della classificazione ICD

classificazione ICD (1990) (1990), ossia la classificazione , ossia la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, internazionale delle malattie e dei problemi correlati,

proposta dall'

proposta dall'OMSOMS..

Modello medico: Modello medico: utile utile a stabilire una corretta diagnosi a stabilire una corretta diagnosi della malattia e una valutazione funzionale e obiettiva della malattia e una valutazione funzionale e obiettiva

della disabilità della disabilità

Tripartizione:menomazione,disabilità,handicapTripartizione:menomazione,disabilità,handicap

Viene evidenziata la mancanza, il il difetto, la parte per Viene evidenziata la mancanza, il il difetto, la parte per il tutto

il tutto

6161

(62)

ICF ICF

 L’ICF promuove un L’ICF promuove un

approccio globale alla persona approccio globale alla persona , , attento alle potenzialità complessive, attento alle potenzialità complessive,

alle varie

alle varie risorse del soggetto risorse del soggetto , ,

tenendo ben presente che il contesto, tenendo ben presente che il contesto, (personale, naturale, sociale e culturale) (personale, naturale, sociale e culturale)

incide decisamente nella possibilità incide decisamente nella possibilità che tali risorse hanno di esprimersi.

che tali risorse hanno di esprimersi.

6262

(63)

ICD - 10 ICD - 10

6363

(64)

ICF ICF

DISABILITA’DISABILITA’ = = Risultato della interazione tra Risultato della interazione tra

le condizioni di salute + fattori ambientalile condizioni di salute + fattori ambientali

Esecuzione Esecuzione azioni e compiti azioni e compiti

con funzione di con funzione di facilitazione o barriera facilitazione o barriera

6464

(65)

ICF ICF

 Nella prospettiva dell’ICF,lo svolgimento di Nella prospettiva dell’ICF,lo svolgimento di attività e la partecipazione sociale di una attività e la partecipazione sociale di una

persona con disabilità è determinata persona con disabilità è determinata

dall’interazione della sua condizione di dall’interazione della sua condizione di

salute (a livello di strutture e di funzioni salute (a livello di strutture e di funzioni

corporee) con le condizioni ambientali, corporee) con le condizioni ambientali,

culturali, sociali e personali (definite culturali, sociali e personali (definite

fattori contestuali) in cui essa vive.

fattori contestuali) in cui essa vive.

6565

(66)

ICF ICF

 Nel modello ICF assume valore prioritario Nel modello ICF assume valore prioritario il il contesto

contesto, i cui molteplici elementi possono , i cui molteplici elementi possono essere qualificati come

essere qualificati come “barriera“barriera”, qualora ”, qualora ostacolino l’attività e la partecipazione della ostacolino l’attività e la partecipazione della

persona, o

persona, o “facilitatori“facilitatori”, nel caso in cui, ”, nel caso in cui, invece, favoriscano le attività e la

invece, favoriscano le attività e la partecipazione

partecipazione

 …….ci sono tanti (.ci sono tanti (diversidiversi ) ) modi di modi di funzionamento

funzionamento

6666

(67)

L’INCLUSIONE L’INCLUSIONE

 Riconoscere la diversità presente in Riconoscere la diversità presente in ciascuno dei soggetti

ciascuno dei soggetti

 Valorizzare la diversità Valorizzare la diversità

 Costruzione di legami che riconoscono la Costruzione di legami che riconoscono la specificità e la differenza di identità

specificità e la differenza di identità

6767

(68)

Individualizzazione Individualizzazione

vs vs

Personalizzzazione Personalizzzazione

L'individualizzazione si riferisce all'insieme delle strategie L'individualizzazione si riferisce all'insieme delle strategie

didattiche che intendono garantire agli studenti il raggiungimento didattiche che intendono garantire agli studenti il raggiungimento

degli stessi obiettivi di apprendimento, con ritmi differenti, in tempi degli stessi obiettivi di apprendimento, con ritmi differenti, in tempi

diversi, e modalità diverse rispetto agli stili cognitivi.

diversi, e modalità diverse rispetto agli stili cognitivi.

L'insegnante (o il computer) gestisce e sceglie la migliore L'insegnante (o il computer) gestisce e sceglie la migliore soluzione per chi apprende.

soluzione per chi apprende.

La personalizzazione intende valorizzare il potenziale cognitivo di La personalizzazione intende valorizzare il potenziale cognitivo di chi apprende, la sua biografia, l'intelligenza, la sensibilità e le

chi apprende, la sua biografia, l'intelligenza, la sensibilità e le competenze (incluse quelle emotive) che caratterizzano ciascun competenze (incluse quelle emotive) che caratterizzano ciascun individuo in quanto persona, al fine di raggiungere una forma di individuo in quanto persona, al fine di raggiungere una forma di

eccellenza cognitiva, sviluppando tutte le proprie attitudini, eccellenza cognitiva, sviluppando tutte le proprie attitudini,

capacità e talenti.

capacità e talenti.

I risultati e gli obiettivi di apprendimento saranno quindi diversi per I risultati e gli obiettivi di apprendimento saranno quindi diversi per ciascuno studente, e non sarà possibile stabilirli dall'inizio

ciascuno studente, e non sarà possibile stabilirli dall'inizio dell'apprendimento.

dell'apprendimento.

6868

(69)

Integrazione Integrazione

vs vs

Inclusione Inclusione

INTEGRAZIONE INTEGRAZIONE

Guarda al singolo alunno Guarda al singolo alunno

Interviene prima sul Interviene prima sul

soggetto, poi sul contesto soggetto, poi sul contesto

Incrementa una risposta Incrementa una risposta speciale

speciale

INCLUSIONE INCLUSIONE

Guarda tutti gli alunniGuarda tutti gli alunni

Interviene prima sul Interviene prima sul contesto,poi sul soggetto

contesto,poi sul soggetto

Trasforma la risposta Trasforma la risposta speciale in normalità speciale in normalità

6969

(70)

INCLUSIONE INCLUSIONE

Processo che risponde alla variabilità degli stili di Processo che risponde alla variabilità degli stili di apprendimento

apprendimento

Promuove le risorse e le potenzialità di ciascunoPromuove le risorse e le potenzialità di ciascuno

Implica cambiamenti nel contesto:nei Implica cambiamenti nel contesto:nei

contenuti,nelle strutture, nelle metodologie contenuti,nelle strutture, nelle metodologie

Attenzione alle diversità che incontrano Attenzione alle diversità che incontrano DIFFICOLTA’

DIFFICOLTA’

7070

(71)

Alunni con Bisogni Alunni con Bisogni

Educativi Speciali Educativi Speciali

 gli ALUNNI che hanno qualche difficoltà gli ALUNNI che hanno qualche difficoltà nel loro percorso evolutivo-apprenditivo, i nel loro percorso evolutivo-apprenditivo, i

cui bisogni educativi normali incontrano cui bisogni educativi normali incontrano

maggiore complessità nel trovare risposte maggiore complessità nel trovare risposte

adeguate al loro

adeguate al loro human functioning: human functioning:

alunni con handicap,migranti, con DSA, alunni con handicap,migranti, con DSA, svantaggiati…..

svantaggiati…..

7171

(72)

La speciale normalità La speciale normalità

 Rendere le condizioni ordinarie di Rendere le condizioni ordinarie di funzionamento …

funzionamento … speciali speciali ( Ianes) ( Ianes)

 Come? Introducendo quegli ingredienti Come? Introducendo quegli ingredienti tecnici,pedagogici,curricolari,psicologici, tecnici,pedagogici,curricolari,psicologici,

didattici…che rendono la

didattici…che rendono la normalità normalità speciale

speciale ,adatta al rispondere ,adatta al rispondere efficacemente ai

efficacemente ai Bisogni Educativi Bisogni Educativi Speciali degli alunni

Speciali degli alunni

7272

(73)

Nota 04.08.09 : LINEE-GUIDA Nota 04.08.09 : LINEE-GUIDA

sull’integrazione scolastica sull’integrazione scolastica

degli alunni con disabilità degli alunni con disabilità

III PARTE: III PARTE:

LA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA SCUOLALA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA SCUOLA

1. Il ruolo del dirigente scolastico

1.1 Leadership educativa e cultura dell’integrazione 1.2 Programmazione

1.3 Flessibilità

1.4 Il progetto di vita

1.5 La costituzione di reti di scuole

2. La corresponsabilità educativa e formativa dei docenti 2.1 Il clima della classe

2.2 Le strategia didattiche e gli strumenti 2.3 L’apprendimento-insegnamento 2.4 La valutazione

2.5 Il docente assegnato alle attività di sostegno 3. Il personale ATA e l’assistenza di base 4. La collaborazione con le famiglie

7373

(74)

Legge 08.10.10 n 170 Legge 08.10.10 n 170

Disposizioni per alunni con disturbi di Disposizioni per alunni con disturbi di apprendimento

apprendimento

 Riconoscimento disturbi specifici Riconoscimento disturbi specifici apprendimento

apprendimento

dislessia,disgrafia,disortografia,discalculia dislessia,disgrafia,disortografia,discalculia

 Diagnosi Diagnosi da servizi specialistici da servizi specialistici

 Misure educative e didattiche di supporto Misure educative e didattiche di supporto (compensative e dispensative)

(compensative e dispensative)

7474

(75)

BES BES

Bisogni Educativi Spciali Bisogni Educativi Spciali

Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012

Strumenti di intervento per alunni con Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali

Bisogni Educativi Speciali

e organizzazione territoriale per l’inclusione e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”

scolastica”

7575

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