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Allegato D MANDATO AZIONARIO GLOBALE STRUMENTI FINANZIARI, VINCOLI E LIMITI, BENCHMARK E CONTROLLO DEL RISCHIO

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Allegato D

MANDATO “AZIONARIO GLOBALE”

STRUMENTI FINANZIARI, VINCOLI E LIMITI, BENCHMARK E CONTROLLO DEL RISCHIO

1. STRUMENTI FINANZIARI

Fermi restando i divieti ed i limiti della normativa sulla previdenza complementare, in particolare quelli stabiliti dal Decreto e dal DM MEF e successive integrazioni e modificazioni, il Gestore può investire esclusivamente nei seguenti strumenti finanziari:

a. titoli di capitale e di debito quotati, o quotandi entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione, in mercati regolamentati ai sensi dell’art. 1 del DM MEF;

b. strumenti derivati, previa definizione e formalizzazione tra le parti di una disciplina specifica, con finalità di copertura dei rischi oltre che per efficiente gestione, nelle modalità tecniche definite nella medesima disciplina, e limitatamente alle seguenti tipologie:

• futures su indici azionari, titoli di Stato e divise, solo se negoziati su mercati regolamentati, come sopra definiti;

• forward e “fixing currency swap” su divise (derivati OTC).

Con riferimento alle operazioni in strumenti finanziari derivati, siano essi listati che Over the Counter (di seguito OTC), il Fondo autorizza sin d’ora il Gestore ad utilizzare le risorse in gestione al fine di costituire, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti che disciplinano l’operatività in tali strumenti, i margini di garanzia/collateral. Poiché la natura delle operazioni in strumenti finanziari derivati può richiedere, anche in tempi successivi, l’adeguamento dei margini di garanzia/collateral ai valori richiesti, la predetta autorizzazione si estende anche alla costituzione di questi ulteriori margini. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ferma restando la definizione della specifica disciplina di cui alla lett. b), il Fondo conferisce mandato al Gestore a concludere, limitatamente al patrimonio in gestione, in nome e per conto del Fondo o, ai sensi dell’articolo 21, comma 2 del D.lgs. 58/1998, a nome del Gestore per conto del Fondo, tutti i contratti necessari e strumentali all’operatività in strumenti finanziari derivati siano essi ETD che OTC quali, a titolo meramente esemplificativo, i contratti Global Repurchase Master Agreement (GMRA), ISDA, CSA (Credit Support Annex), Master Confirmation Agreements, Contratti con Clearing Brokers, Give Up Agreements, contratti per l’apertura presso Clearing Brokers di conti correnti e di deposito titoli necessari per il versamento dei Margini. Tale contrattualistica potrà essere conclusa dal Gestore con le controparti tempo per tempo selezionate e utilizzate dal Gestore in relazione a tale operatività. Il Fondo Pensione inoltre, ove necessario, autorizza il Gestore a sottoscrivere in proprio nome e conto la cd. Cross Border Representation Letter rappresentando sin d’ora che non è una entità di diritto statunitense (U.S. Person), in quanto: i) non è un’affiliata posseduta a maggioranza da una U.S. Person, ii) non controlla, o è controllata da una U.S. Person, iii) i risultati finanziari del Fondo Pensione non sono inclusi nel bilancio consolidato di una U.S. Person; iv) non conclude transazioni con altre controparti al fine di coprire o mitigare i rischi sostenuti da proprie affiliates statunitensi e v) non conclude transazioni o altri accordi con proprie affiliates statunitensi al fine di trasferire i rischi ed i benefici di tali transazioni alle proprie affiliates statunitensi. Inoltre, dichiara che le obbligazioni contratte per effetto della conclusione di transazioni non sono garantite da U.S. Person.

c. quote e/o azioni di OICVM (inclusi ETF) come definiti dal DM MEF, a condizione che:

1. il Gestore motivi adeguatamente al Fondo e al Depositario la compatibilità dell’OICVM prescelto in relazione anche alle caratteristiche dimensionali e all’Asset Allocation Strategica del Patrimonio Gestito;

2. il Gestore provveda a fornire al Fondo un’opportuna reportistica che evidenzi il grado di compatibilità tra gli OICVM investiti e le linee guida in tema di investimenti socialmente responsabili adottate dal Fondo;

2. il Gestore comunichi al Fondo e al Depositario i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione dell’OICVM, della società di gestione e dell’eventuale soggetto delegato alla gestione dell’OICVM;

3. gli OICVM siano utilizzati al fine di assicurare una efficiente gestione del portafoglio tramite una adeguata diversificazione del rischio senza inoltre interferire nell’efficiente gestione;

4. la politica di investimento degli OICVM sia compatibile con l’Asset Allocation Strategica del Patrimonio Gestito; la verifica di tale compatibilità dovrà essere preventivamente confermata dal Depositario ed il Gestore, dopo la positiva verifica di quest’ultima, potrà utilizzare solo gli strumenti solo se espressamente autorizzati dalla Direzione Investimenti del Fondo;

5. il Gestore fornisca tutte le informazioni funzionali ad un corretto espletamento dei controlli da parte del Depositario e del Fondo, in conformità alle disposizioni di cui al DM MEF e della Delibera COVIP del 16 marzo 2012.Il Gestore si impegna a comunicare, con cadenza mensile, ovvero ogni qual volta ne sia

(2)

fatta richiesta dal Fondo, l’elenco dei titoli che compongono gli OICVM ed il relativo peso, secondo il formato concordato o predisposto dal Fondo e comunicato al Gestore, nonché la conferma della compatibilità della politica di investimento dell’OICVM con l’Asset Allocation Strategica del Patrimonio Gestito; il Gestore si impegna altresì a comunicare, entro il giorno 12 successivo ad ogni trimestre, l’elenco dei titoli che compongono gli OICVM ed il relativo peso, secondo il formato fornito dal Depositario, ai fini delle segnalazioni verso il Regolatore.

6. il Gestore si impegni a investire esclusivamente in OICVM per i quali sia prevista la disponibilità dei dati sull’esposizione dei titoli costituenti (look through) sulla piattaforma FactSet, per garantirne la corretta misurazione di rischio;

7. nel caso in cui l’OICVM sia istituito e/o gestito dal Gestore e/o da società del suo Gruppo non gravino sul Fondo commissioni di gestione Gruppo, e in ogni caso non gravino sul Fondo spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle azioni e/o quote acquisite, né altre forme di commissioni aggiuntive rispetto a quanto stabilito all’Allegato G dalla presente Convenzione. A tal fine, qualora necessario per tali attività di investimento, si dovranno concludere preventivamente accordi di retrocessione tra le parti interessate e il Fondo;

8. in caso di quote di OICVM non registrabili nel deposito titoli del Fondo presso il Depositario, il Depositario sottoponga al Gestore i contratti che, ai sensi della normativa di riferimento, dovranno essere previamente sottoscritti dal Gestore, dal Depositario, dal Fondo e dai soggetti presso i quali avverrà il subdeposito e/o la rilevazione della titolarità delle quote degli OICVM medesimi.

2. LIMITI DI INVESTIMENTO

Il Gestore si impegna a rispettare i seguenti limiti di investimento:

a. titoli di capitale: sino ad un massimo del 100%. Sono ammessi investimenti in offerte pubbliche iniziali (IPO) e offerte pubbliche di vendita.

b. titoli di debito: non ammessi, ad eccezione della previsione indicata nel punto seguente (c).

c. Il patrimonio in gestione potrà essere investito sino ad un massimo del 100% in liquidità o in strumenti finanziari del mercato monetario (obbligazioni, certificati di deposito, Treasury Notes, Euro Medium Term Notes, etc.) emessi da Stati Sovrani che abbiano un rating almeno Investment Grade da parte di una agenzia riconosciuta a livello internazionale. L’obiettivo di tali investimenti è gestire la liquidità e limitare l’esposizione alle obbligazioni convertibili in caso di aspettative di mercato avverse.

d. quote e/o azioni di OICVM (inclusi ETF solo a replica fisica): sino al massimo del 20% del valore del patrimonio gestito, preferibilmente in Euro. L’esposizione per singolo OICVM non potrà essere maggiore del 10%.

Se si utilizzano OICVM questi devono presentare benchmark coerenti con il benchmark del mandato.

e. esposizione complessiva in valuta non euro, comprensiva dell’effetto delle coperture del rischio valutario operate mediante strumenti derivati: premesso l’obbligo di copertura sul rischio di cambio, per motivi tecnici è consentito un margine di scostamento entro un limite del 10% del valore complessivo del patrimonio gestito.

f. Strumenti finanziari alternativi (FIA): non ammessi.

g. Il Gestore non potrà effettuare operazioni di prestito titoli senza la preventiva autorizzazione del Fondo.

h. È fatto altresì divieto al Gestore di effettuare vendite allo scoperto.

i. Il Gestore non potrà ricorrere alla leva finanziaria.

j. In tutte le ipotesi di violazione dei limiti in Convenzione il Gestore dovrà procedere al rientro dalla violazione secondo il timing ritenuto di maggior interesse per il Fondo, comunque non oltre 30 giorni dall’accertamento della violazione salvo diverso accordo intercorso per scritto con il Fondo.

3. CONTROPARTI DI MERCATO

Le operazioni sono ammesse con Controparti di mercato di primaria importanza. In particolare:

a. il Gestore dovrà comunicare al Fondo ed al Depositario la lista dei soggetti con cui intende operare;

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b. il Gestore dovrà altresì comunicare ogni variazione/integrazione alla predetta lista almeno su base trimestrale;

c. il Fondo potrà esercitare un diritto di veto che comporta la sospensione immediata dell’operatività con i soggetti individuati per tutte le nuove operazioni, fatte salve le operazioni già disposte;

d. il Fondo si riserva la facoltà di chiedere l’indicazione dei volumi intermediati per mandato in un determinato periodo e suddivisi per controparte;

e. per le attività in strumenti derivati non intermediate direttamente con il Clearer Unico del Fondo, Intesa Sanpaolo - Global Markets & Investment Banking, e per il cambio spot delle divise, il Gestore opera soltanto con Controparti di mercato di primaria importanza aventi rating non inferiore a A- (S&P) e A3 (Moody’s); in caso di mancanza di rating da parte di una tra S&P e Moody’s, i requisiti in merito al rating di cui sopra devono essere soddisfatti dal rating attribuito dall’altra Agenzia;

f. Le transazioni su forward e cambi spot in divisa sono regolate tramite il circuito CLS Bank.

4. BENCHMARK

Misurazione della performance a fini di valutazione finanziaria

Il confronto tra Portafoglio e Benchmark ai fini della valutazione della performance realizzata dal Gestore avverrà con rilevazioni settimanali/mensili riferite al venerdì o al giorno lavorativo precedente in caso di festività.

a. Calcolo del rendimento “lordo” del Portafoglio del Gestore

Il rendimento giornaliero lordo del Gestore viene calcolato nel modo seguente:

1

g GAV

F R GAV

1 g G g

g

= −

+

con:

GAVg = valore del portafoglio del Gestore (ovvero lordo commissioni e imposte) valorizzato al giorno g, GAVg-1 = valore del portafoglio del Gestore (ovvero lordo commissioni e imposte) valorizzato al g-1 Fg = conferimenti netti al Gestore del giorno g

Il rendimento di periodo (es. settimanale, mensile o annuale) del Gestore viene calcolato nel modo seguente:

n = numero di giorni nel periodo.

b. Calcolo del rendimento del Benchmark Lordo

Il benchmark utilizzato per la valutazione del portafoglio è costituto dagli indici e dalle percentuali di seguito riportate:

TABELLA BENCHMARK

INDICE Ticker Bloomberg PESO

STXE 600 50%

MSCI World Net Return Index EUR Hedge 50%

( 1 ) 1

n

1 g

G g G

P

R

R =+

=

(4)

Il rendimento giornaliero del benchmark viene calcolato con la seguente formula:

 = −  

 

 −

= 3

1 1

) 1 (

) ) (

(

j g j

j g j

B

g I X

X X I

w

R

da cui l’indice Benchmark:

) R 1 ( I

I

gB

=

gB1

+

Bg

con:

=

B

I

g valore in euro dell’indice benchmark al giorno g,

I

B0

= 100

per g=0 data di inizio confronto,

Ig(...) = valore in euro dell’indice componente al giorno g, I0(...) = 100 (indici componenti ribasati in g=0) w (...) = peso di ribilanciamento della singola asset-class

Il rendimento di periodo (es. settimanale, mensile, annuale) del Benchmark viene calcolato nel modo seguente:

I 1 R I

B

1 P

B B P

p

= −

con

B

I

p

valore dell’indice benchmark nell’ultimo giorno lavorativo del periodo e

B 1

I

p

valore dell’indice benchmark nell’ultimo giorno lavorativo del periodo precedente.

Il Benchmark viene ribilanciato mensilmente.

Gli indici utilizzati per tutti i Comparti del Fondo sono espressi in euro o convertiti in euro usando il tasso di cambio WMReuters del giorno di riferimento.

5. PARAMETRI DI CONTROLLO

Per il controllo del rischio e la valutazione della gestione vengono utilizzati rispettivamente l’indicatore della Tracking Error Volatility e quello del turnover di portafoglio.

a. Tracking Error Volatility annuale

La Tracking Error Volatility è da contenere nel limite e da calcolarsi secondo le modalità e la formula di calcolo qui sotto indicate.

Il limite può essere soggetto a modifiche in relazione ad eventuali variazioni del Benchmark di riferimento e/o delle linee di indirizzo.

Di seguito è riportata la formula della Tracking Error Volatility T.E.ann rispetto al benchmark di riferimento

( )

( ) ( )

 

) (

1 *

2 ) ( )

( .

. t

N

R R

R

N R

i

B t P

t B

i P i i

E ann

T − − − 

= =

dove:

(5)

( ) i E ann

T . .

= T.E.V. annuale basata sulle N osservazioni precedenti (Rolling period)

∆(𝑡) rappresenta la frequenza delle osservazioni (esempio: osservazioni settimanali ∆(𝑡)= 52, osservazioni mensili ∆(𝑡)=12 ecc.)

N= numero di osservazioni dell’intera distribuzione. Per la significatività dell’indicatore deve essere 𝑁 ≥ ∆(𝑡) i = i-esimo dato riferito al giorno di valorizzazione del Fondo

P

R i

= Rendimento del portafoglio dell’ i-esima osservazione in base alla frequenza ∆(𝑡)

i B

R

= Rendimento del benchmark dell’ i-esima osservazione in base alla frequenza ∆(𝑡)

N R P

R t

N

i P

i

=

=

 ( )

1 = Rendimento medio del portafoglio

N R B

R t

N

i B

i

=

=

 ( )

1 = Rendimento medio del benchmark di riferimento

Il Gestore si impegna ad operare tenendo in considerazione il limite di Tracking Error Volatility ex-post (TEV) seguente:

Tracking Error Volatility (TEV) Massimo 15% su base annua.

La TEV ex-post è calcolata dal Gestore considerando le ultime 52 rilevazioni settimanali “rolling” ed utilizzando le proprie valorizzazioni patrimoniali.

b. Obiettivo di Turnover di portafoglio

Il calcolo del Turnover di portafoglio dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni specificate nella Deliberazione Covip del 22 dicembre 2020 – “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza”, con cadenza mensile e con orizzonte di valutazione relativo agli ultimi 1 (uno), 3 (tre), 6 (sei) e 12 (dodici) mesi (vedi All. F).

Il Gestore si impegna ad operare tenendo in considerazione un livello obiettivo di Turnover con orizzonte di valutazione di 12 (dodici) mesi di XXX.

Rilevato un eventuale superamento, il Gestore, entro il 15-esimo giorno del mese successivo, invierà un’informativa di dettaglio avente ad oggetto l’analisi dei principali fattori che hanno contribuito al raggiungimento di detto livello e le correlate motivazioni di carattere gestionale.

Torino, [data] ,

FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

______________________________________

(GESTORE)

______________________________

Riferimenti

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