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COMUNE DI SEZZADIO Provincia di Alessandria

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Academic year: 2022

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COMUNE DI SEZZADIO

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: proroga di polizza fideiussoria bancaria da stipularsi con la B.P.M., Banca Popolare di Milano S.C.ar.l. , con sede legale in Milano (MI), Piazza Filippo Meda n. 4, a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del D.lgs n. 22/97 e s.m.i. (vedi D.lgs 152/2006, Testo Unico Ambiente) – Importo garantito € 31.000,00. Durata dal 16/07/2014 al 16/07/2019. Presa d’atto della decurtazione della somma garantita dal limite dei 5/12 di cui all’art. 222 del TUEL.

L’anno duemilaquindici addì due del mese di marzo alle ore 11:00 nell’Ufficio del Segretario Comunale.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:

BUFFA Pier Giorgio Sindaco

CANESTRI Giuseppina Anna Maria Vice-Sindaco

PAGELLA Ireneo Assessore

Totali

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. VALERII Stefano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 11

Presente Assente

SI SI NO

NO NO SI

2 1

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LA GIUNTA COMUNALE

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 24-2014, stesso oggetto, adottata per le finalità di cui all’epigrafe della presente deliberazione;

- Ritenuto opportuno adottare identico atto anche per l’anno 2015;

- Richiamato il decreto del Ministro dell’Interno n. 301/2014, che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per gli EE.LL. al 31.03.2015, disponendo automaticamente l’autorizzazione all’esercizio provvisorio nel periodo transitorio;

- Visto il D.lgs 22/97, confluito nel TUA, approvato con D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., inerente la gestione e l’esercizio di discarica di tipo A per rifiuti inerti;

- Vista l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Alessandria per la gestione di una discarica di II categoria di tipo A nel Comune di Sezzadio e la successiva proroga sino al 31/12/04;

- Vista la L.R. 59/95 art. 31 ( D.G.R. n. 20-192 del 12/06/00 di approvazione dei “Criteri e le modalita’ di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.lgs 22/97 e s.m.i,”) ovvero che tutti i soggetti autorizzati, sia pubblici che privati, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs 22/97 per l’esercizio di attivita’ di smaltimento o recupero di rifiuti sono tenuti alla presentazione delle garanzie finanziarie;

- Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 56- del 19.10.2011, ratificata con D.C.C. n. 39-2011, recante: 3° variazione alle dotazioni di competenza del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, esecutiva ai sensi di legge, nella quale, inserendo la somma di € 19.000,00 nelle dotazioni di competenza del succitato bilancio, si specificava, in narrativa: “PROBLEMA RIPRISTINO DISCARICA DI INERTI: costi post mortem altissimi per la bonifica del sito. Il Comune sta pagando una fideiussione alla Provincia di AL (garantita per anni 15); si stima un intervento che vada ad impegnare le finanze del Comune per una spesa quantificata attualmente in € 19.000,00, come da preventivo ricevuto da ditta autorizzata. La discarica, ad oggi, non è a norma. È importante cercare di addivenire ad una soluzione del problema.

DATO ATTO CHE il Comune non ha i mezzi finanziari per fare fronte all’intervento, e, per procedere ad eseguire la bonifica di che trattasi, impiegherà tutto l’avanzo di amministrazione disponibile dopo la redazione ed approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2010, approvato con la citata D.C.C. n. 14-2011, nella misura di € 19.000,00;

DATO ATTO CHE sono salvaguardati i principi del pareggio contabile e gli altri della prudenza e ragionevolezza delle previsioni e degli interventi che si vanno a modificare;

RISCONTRATO il rispetto degli equilibri di bilancio, come dimostrato dall’allegato tecnico alla presente deliberazione di variazione, quale parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto della presente delibera;

PRESA visione del prospetto elaborato d’intesa con gli Uffici Comunali e ritenutolo conforme alle proprie esigenze ed aspirazioni;

CONSIDERATO CHE,

DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO, SI SEGNALA LA SEGUENTE GIURISPRUDENZA:

Rifiuti - Discarica di rifiuti satura - Post gestione - Soggetto autorizzato alla realizzazione ed utilizzazione della discarica - Soggetto gestore - Competenza - Limiti - Atto convenzionale - Fasi di bonifica e sistemazione dell’area - Sistemi di drenaggio e captazione del percolato - Biogas - DPR 27 luglio 1984. In materia di post gestione di una discarica di rifiuti, non è applicabile, nel silenzio di specifiche previsioni dell’atto convenzionale (e nel caso, come in specie, in cui il soggetto gestore è diverso dal soggetto autorizzato alla realizzazione ed utilizzazione della discarica) il disposto contenuto nel DPR 27 luglio 1984 del competente Comitato interministeriale, che pone le attività di raccolta, captazione ed eliminazione del percolato e del biogas a carico del gestore. Tale decreto, infatti, non ha preso in considerazione l’ipotesi che il soggetto gestore potesse essere diverso dal soggetto autorizzato alla realizzazione ed utilizzazione della discarica; ma allorché, come nella specie, tali soggetti non coincidevano - per avere il soggetto autorizzato dalla regione concesso la gestione della discarica a terzi - spettava alle puntuali norme convenzionali stabilire quali fossero gli specifici contenuti del rapporto e l’esatta portata dei reciproci oneri e obblighi; in altre parole, spettava all’atto convenzionale disciplinare gli esatti contenuti del

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rapporto sinallagmatico e, come si rivela nell’atto convenzionale, la fase della post gestione non ha costituito oggetto puntuale dell’atto disciplinante il rapporto convenzionale. Pres. Iannotta - Est. Buonvino - AIMERI s.p.a. (avv.ti Montanaro e Vaiano) c. Azienda Consortile Ecologica Monregalese - A.C.E.M.

(avv.ti Dal Piaz e Contaldi) e Comune di Perlo (n.c.) (riforma, T.A.R. Piemonte, Sezione II, 30/04/2003, n.

636). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10 GENNAIO 2007 (C.C. 06/06/2006), Sentenza n. 48 Rifiuti - Chiusura della discariche di prima categoria - Recupero del percolato e del biogas - Oneri - Competenza - DPR 27/07/1984. Il recupero del percolato e del biogas attengono, in base al DPR 27 luglio 1984, alla fase successiva alla chiusura della discarica con la conseguenza che i relativi oneri devono fare carico soltanto al soggetto che, in base al rapporto convenzionale disciplinante la gestione, è responsabile di tale fase. Pres. Iannotta - Est. Buonvino - AIMERI s.p.a. (avv.ti Montanaro e Vaiano) c. Azienda Consortile Ecologica Monregalese - A.C.E.M. (avv.ti Dal Piaz e Contaldi) e Comune di Perlo (n.c.) (riforma, T.A.R. Piemonte, Sezione II, 30/04/2003, n. 636). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10/01/2007 (C.C. 06/06/2006), Sentenza n. 48 Rifiuti - Gestione di una discarica - Nozione di “gestore” - Differenti e autonome fasi gestorie - Soggetti responsabili - Chiusura della discarica - Gestione post-operativa - Dir. 26-4-1999 n. 1999/31/CE, art. 2 - D.Lgs. 13-1-2003 n. 36. In materia di rifiuti, si intende per “gestore la persona fisica o giuridica responsabile della discarica conformemente alla legislazione interna dello Stato membro nel quale è situata la discarica; tale persona può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura” (Dir. 26-4-1999 n. 1999/31/CE, art. 2), ovvero (D.Lgs. 13-1-2003 n. 36) “il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica”; si tratta, invero, di formulazioni normative manifestamente descrittive, con le quali si è inteso precisare che la gestione delle discariche non aveva carattere necessariamente unitario, potendosi distinguere in essa differenti e autonome fasi gestorie. Pres. Iannotta - Est. Buonvino - AIMERI s.p.a.

(avv.ti Montanaro e Vaiano) c. Azienda Consortile Ecologica Monregalese - A.C.E.M. (avv.ti Dal Piaz e Contaldi) e Comune di Perlo (n.c.) (riforma, T.A.R. Piemonte, Sezione II, 30/04/2003, n. 636).

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10/01/2007 (C.C. 06/06/2006), Sentenza n. 48;

Cass. Pen. sez. III, sentenza 8 marzo 2007 (ud. 29 novembre 2006), n. 9794, Sentenza Montigiani”: La procedura operativa e amministrativa per la bonifica dei siti e` ora disciplinata dall’art. 242, D.Lgs. n. 152/

2006 con regole che non sono completamente sovrapponibili con quelle stabilite dal previgente art. 17, D.Lgs. n. 22/1997, sia perche´ : a) il presupposto generalmente previsto per l’apertura della procedura, secondo la normativa previgente, consisteva nel superamento dei limiti di accettabilita` della contaminazione stabiliti con D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, ovvero nel pericolo concreto e attuale del superamento dei medesimi limiti (art. 17 cit., comma 2); mentre, secondo la normativa vigente, l’anzidetto presupposto consiste nell’accertamento di piu` precise concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) al di sopra delle quali si apre un procedimento di caratterizzazione e di analisi rischio sito specifica, in esito al quale, se e` accertato il superamento di concentrazione soglia di rischio (CSR), e` richiesta la messa in sicurezza e la bonifica del sito (art. 242 cit., in relazione all’art. 240); b) uno specifico presupposto per l’apertura della procedura consisteva nel mutamento di destinazione d’uso del sito che comportasse l’applicazione di limiti di accettabilita` piu` restrittivi (art. 17 cit., comma 13); ma un siffatto presupposto non appare riprodotto negli stessi termini dalla normativa vigente. Cosı` comparata la procedura amministrativa della bonifica secondo le due diverse normative, si deve quindi osservare che la struttura del reato contravvenzionale di cui all’art. 51 bis, D.Lgs. n. 22/1997 e` stata ora riprodotta nella fattispecie prevista dall’art. 257, D.Lgs. n. 152/ 2006, giacche´ entrambe le norme puniscono chiunque cagiona l’inquinamento del sito se non provvede alla bonifica secondo la relativa procedura prevista. Trattasi, secondo l’interpretazione preferibile sotto il profilo letterale e sistematico, di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità negativa””;

- Ravvisato che la discarica di II categoria tipo “A” ubicata nel Comune di Sezzadio è stata bonificata, e, attualmente, la Provincia di Alessandria, Direzione Ambiente, con determina n.

390 del 28 novembre 2013, ha autorizzato la chiusura della citata discarica, a condizione che

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vengano effettuate le previste operazioni di monitoraggio e venga accesa apposita polizza fideiussoria per l’importo di € 31.000,00 per la durata di anni 5 (Cinque), redatta secondo le specifiche di cui alla D.G.R. 12 giugno 2000 n. 20-192, rubricata “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22-1997 e ss.mm.ii.;

- Preso atto della necessità di provvedere alla proroga della polizza fidejussoria riguardante la discarica sopra citata, a garanzia degli obblighi di monitoraggio previsti nel provvedimento dell’Ente Territoriale intermedio, allegato alla presente in calce per farne parte integrante e sostanziale, ad ogni legale effetto;

- Vista la determinazione n. 24/04 del 31/07/04 con cui si è incaricata la cassa si Risparmio di Alessandria di prorogare la fideiussione fino al 31/12/04 e che tale garanzia, come previsto nelle condizioni, deve operare fino al 31/12/04 maggiorata di un anno e decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori dodici mesi;

-Vista la determinazione n. 54/04, rubricata: “integrazione determina di incarico e di impegno di spesa per proroga fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del D.lgs n. 22/97 e s.m.i.”;

- Riscontrato che la Cassa di Risparmio di Alessandria agenzia di Sezzadio, ha prorogato per conto del Comune di Sezzadio la garanzia fideiussoria bancaria prestata alla provincia di Alessandria Uff. Ambiente;

- Vista la necessità di provvedere alla proroga della garanzia fideiussoria in essere, per il periodo dal 16/07/2014 al 16/07/2019,

- Richiamata integralmente la D.G.R. di Regione Piemonte n. 20-192 del 12/06/00, citata anche in epigrafe della presente deliberazione, di approvazione dei “Criteri e le modalita’ di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.lgs 22/97 e s.m.i,”;

-Richiamata la determina della Provincia di Alessandria n. 390-2013, pure citata nelle premesse;

- VISTO il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

- VISTO lo Statuto Comunale;

- VISTO il regolamento comunale di contabilità dell’Ente;

- RICHIAMATO l’art. 48 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 49 comma 1 e 147 bis del D.lgs n. 267/2000 come modificati dal D.L. n. 174/2012, e ss.mm.ii., allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto;

Con votazione favorevole ed unanime, resa nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA

1. Di confermare, anche per l’anno 2015, i contenuti della D.G.C. n. 24-2014, stesso oggetto, citata nella parte narrativa della presente deliberazione.

2. Di prorogare la polizza fideiussoria bancaria stipulata a garanzia degli obblighi di cui al D.Lgs n. 22/97 confluito nel TUA – testo unico ambiente, approvato con D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., stipulata con la Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.a., già Banca di Legnano S.p.a., ora B.P.M., Banca Popolare di Milano S.C.ar.l. , con sede legale in Milano (MI), Piazza Filippo Meda n. 4, a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del D.lgs n. 22/97 e s.m.i. (vedi D.lgs 152/2006, Testo Unico Ambiente) – Importo garantito € 31.000,00. Durata dal 16/07/2014 al 16/07/2019.

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3. Di dare atto che la polizza fideiussoria stipulata e qui prorogata deve rispettare le specifiche di cui alla D.G.R. di Regione Piemonte n. 20-192 del 12/06/00, citata anche in epigrafe della presente deliberazione, di approvazione dei “Criteri e le modalita’ di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.lgs 22/97 e s.m.i,”.

4. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 207 comma 4° del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.

5. Di dare e prendere atto che, nel caso in cui l’Ente ricorra all’istituto dell’anticipazione di cassa di cui all’articolo 222 comma 5, possibile entro il limite dei cinque dodicesimi sino alla data del 31.12.2014 (in forza dell’articolo 2, comma 3-bis, del D.L. 28 gennaio 2014 n. 4 conv.

in legge n. 50 del 28/03/2014), il suddetto limite dei 5/12 delle entrate accertate così come risultano dai primi tre titoli del rendiconto di gestione del penultimo esercizio precedente (2013), sarà decurtato della cifra di € 31.000,00 che rappresenta la somma garantita per le operazioni di monitoraggio post mortem della discarica bonificata.

6. Di imputare la spesa derivante dal rinnovo della presente polizza ad apposito intervento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, in esercizio provvisorio autorizzato ex lege dal Decreto del Ministro dell’Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, n. 301, con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali.

7. Di rinviare al responsabile del servizio per la formulazione della determinazione di impegno e liquidazione della spesa derivante dal pagamento del premio afferente alla proroga della garanzia fideiussoria di che trattasi, stipulata a favore della Provincia di Alessandria, Direzione Ambiente (Ente Garantito).

8. Di allegare alla presente deliberazione la determinazione di chiusura della Provincia di Alessandria n. 390 del 28 novembre 2013, che ha autorizzato la chiusura della citata discarica, a condizione che vengano effettuate le previste operazioni di monitoraggio e venga accesa apposita polizza fideiussoria per l’importo di € 31.000,00 per la durata di anni 5 (Cinque), redatta secondo le specifiche di cui alla D.G.R. 12 giugno 2000 n. 20-192, rubricata “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22-1997 e ss.mm.ii..

9. Di dichiarare la presente delibera, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4° del D.lg. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii..

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