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COMUNE DI SEZZADIO Provincia di Alessandria

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Academic year: 2022

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COMUNE DI SEZZADIO

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA “PRO LOCO” DI SEZZADIO DEL SALONE COMUNALE “G. SARAGAT”.

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di luglio alle ore 13:00 nell’Ufficio del Segretario Comunale.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:

BUFFA Pier Giorgio Sindaco

CANESTRI Giuseppina Anna Maria Vice-Sindaco

RICAGNO Barbara Assessore

Totali

Assiste l’adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa CURELLI Valeria la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE N.36

Presente Assente

SI SI SI

NO NO NO

3 =

(2)

◊ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell’Area Urbanistica, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

___________________________________

F.to Geom. Alessandro RICAGNO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Sezzadio valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di assistenza, di sviluppo del turismo locale, di salvaguardia dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale, di promozione delle attività sportive e del tempo libero quali strumenti di formazione dei cittadini;

- per il raggiungimento delle finalità di cui al punto precedente, il Comune può disporre forme di incentivazione, sia con apporti di natura finanziaria, sia mettendo a disposizione gratuitamente strutture ed attrezzature per l’organizzazione di iniziative e di manifestazioni;

- in particolare, il Comune riconosce alla Pro Loco il ruolo di coordinamento per le iniziative di carattere turistico, culturale e sportivo dell’associazionismo locale e può affidarle la gestione dei servizi comunali inerenti a dette attività;

DATO ATTO che lo Statuto dell’Associazione Turistica Pro Loco, suggellato con parere favorevole del Consiglio Comunale, giusto atto deliberativo del Commissario Prefettizio, in funzione di Consiglio Comunale, n. 5-2013, ai sensi della legge regionale n. 7 aprile 2000 n. 36, prevede che l’Associazione si propone, tra l’altro, di “svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed ambientale”;

“promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti”;

ATTESO che:

- l’Associazione Turistica Pro loco di Sezzadio svolge, senza fini di lucro, una meritoria ed intensa attività di promozione turistica e culturale, gestendo numerose iniziative di carattere socio- ricreativo sul territorio comunale;

- tra l’Associazione Turistica Pro loco e l’Amministrazione Comunale esiste un raccordo istituzionale ed organizzativo che consente alle due persone giuridiche di operare, ciascuna nel rispetto e nel perseguimento delle finalità che la legge attribuisce, per il bene del territorio;

RILEVATO che:

- l’Associazione Turistica Pro Loco di Sezzadio è iscritta all’Albo delle Associazioni Turistiche Pro Loco – Sezione Provinciale di Alessandria – al n. 294/115198 del 06/12/2013;

- il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione Turistica Pro Loco di Sezzadio è stato eletto in data 08/04/2016 ed ha nominato gli organi dell’Associazione stessa;

DATO ATTO che il Comune di Sezzadio è proprietario dell’immobile denominato Salone Comunale “G. Saragat”, sito in via Gramsci – angolo via Lanzavecchia, censito all’Agenzia del Territorio - sezione urbana al Fg. 8 mapp. 404 – porzione, come meglio specificato nell’allegata

(3)

planimetria sotto la lettera A), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RILEVATO che l’attuale Amministrazione Comunale ha intenzione di destinare i predetti locali, in concessione continuativa per anni 3 (tre), alla Pro Loco di Sezzadio, tramite contratto di comodato d’uso gratuito, affinché detta Associazione ne faccia l’uso più rispondente alla sua destinazione urbanistica attuale e lo mantenga in buono stato di manutenzione ed, altresì, possa implementare, curare, mantenere e diffondere la cultura del territorio di Sezzadio a favore della cittadinanza, a beneficio anche degli scopi generali dell’Amministrazione Comunale, non dotata di altre organizzazioni idonee a curare le manifestazioni che si svolgono nel paese, specialmente nel periodo estivo;

PRECISATO che qualsiasi atto di disposizione di beni appartenenti al patrimonio Comunale deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che governano l’azione amministrativa nonché nel rispetto delle norme regolamentari dell’Ente Locale;

CONSTATATO che la normativa vigente richiede che le forme di utilizzazione o destinazione dei beni immobili degli Enti territoriali devono mirare all’incremento del valore economico delle dotazioni stesse, onde trarne una maggiore redditività finale, potenziando così le entrate di natura non tributaria;

RICHIAMATO il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui “il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato od escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni”;

VISTO l’art. 118, comma 4, della Costituzione Italiana, ai sensi del quale “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

VISTO l’art. 32 della legge n. 383/2000, che consente allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, anche ad associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;

RITENUTO, quindi, di concedere i locali in comodato d’uso gratuito all’Associazione Turistica Pro Loco di Sezzadio per anni 3 (tre) dalla data della firma del contratto, alla scadenza dei quali, previa esigenza di entrambe le parti, il contratto potrà essere rinnovato per ulteriore durata;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 10 del “Regolamento recante le norme per l’uso in concessione e/o comodato di immobili di proprietà comunale”, l’Associazione Turistica Pro Loco di Sezzadio provvederà alla voltura a proprio nome di tutte le utenze (luce, gas, acqua ecc.), assumendone l’onere del pagamento;

DATO ATTO che l’Associazione Turistica Pro Loco di Sezzadio provvederà, inoltre, al pagamento di tutte le spese ordinarie sostenute per il godimento dell’immobile, oneri ed accessori compresi, nonché delle spese di registrazione dell’atto;

(4)

VISTO il “Regolamento recante le norme per l’uso in concessione e/o comodato di immobili di proprietà comunale”, approvato con deliberazione di C.C. n. 23/2015 del 04/08/2015, esecutiva;

RITENUTO di approvare lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito che regolerà i rapporti tra il Comune e l’Associazione Turistica Pro Loco di Sezzadio, composto di n. 18 articoli, di cui all’allegato B), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di concedere in comodato d’uso gratuito all’Associazione Turistica Pro Loco di Sezzadio i locali, come meglio specificati nell’allegato schema di contratto, dell’immobile comunale denominato Salone Comunale “G. Saragat”, sito in via Gramsci – angolo via Lanzavecchia, di cui all’allegata planimetria sotto la lettera A), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, censito all’Agenzia del Territorio - sezione urbana al Fg. 8 mapp. 404 – porzione, per anni 3 (tre) dalla data della firma del contratto, alla scadenza dei quali, previa esigenza di entrambe le parti, il contratto potrà essere rinnovato per ulteriore durata;

3) di approvare lo schema del contratto di comodato d’uso gratuito, composto di n. 18 articoli, di cui all’allegato B), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di dare atto che l’Associazione Turistica Pro Loco di Sezzadio assumerà a proprio carico l’onere del pagamento di tutte le utenze relative all’immobile e di tutte le spese ordinarie sostenute per il godimento dello stesso, oneri ed accessori compresi, nonché le spese di registrazione dell’atto;

5) stante l’urgenza di provvedere alla sottoscrizione del contratto di comodato, di dichiarare, ad unanimità di voti, resi con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

(5)

Allegato A) alla D.G.C. n. 36 del 19/07/2016

(6)
(7)
(8)

Allegato B) alla D.G.C. n. 36 del 19/07/2016

COMUNE DI SEZZADIO PROVINCIA DI ALESSANDRIA

CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SEZZADIO E L’ASSOCIAZIONE TURISTICA “PRO LOCO” DI SEZZADIO PER L’UTILIZZO DEL SALONE COMUNALE “G. SARAGAT”.

L’anno ______________, addì ______ del mese di ___________, in Sezzadio e nella Residenza Comunale, sono comparsi:

il Sig. Pier Giorgio BUFFA, nato a Sezzadio (AL) il 19/04/1941 - C.F. BFFPGR41D19I711A – nella sua qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante del Comune di Sezzadio, Piazza Libertà n. 37, codice fiscale e numero di partita IVA 00420540064 - di seguito, per brevità, comodante;

e

il Sig. Filippo FURLANI, nato ad Alessandria (AL) il 15/03/1979, residente a Sezzadio, via Romita n. 106, C.F. FRLFPP79C15A182L, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione Pro Loco di Sezzadio, con sede in Sezzadio (AL) in vicolo S. Francesco n. 3, codice fiscale e partita IVA 01626130064 - di seguito, per brevità, comodatario;

I comparenti con questo atto convengono quanto segue:

PREMESSO CHE

- il Comune di Sezzadio: 1. valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di assistenza, di sviluppo del turismo locale, di salvaguardia dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale, di promozione delle attività sportive e del tempo libero quali strumenti di formazione dei cittadini. 2. per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, il Comune può disporre forme di incentivazione sia con apporti di natura finanziaria sia mettendo a disposizione gratuitamente strutture ed attrezzature per l’organizzazione di iniziative e di manifestazioni. 3. in particolare, il Comune riconosce alla Pro Loco il ruolo di coordinamento per le iniziative di carattere turistico, culturale e sportivo dell’associazionismo locale e può affidarle la gestione dei servizi comunali inerenti a dette attività”;

- lo Statuto dell’Associazione Pro Loco di Sezzadio è stato suggellato con parere favorevole del Consiglio Comunale, giusto atto deliberativo del Commissario Prefettizio, in funzione di Consiglio Comunale, n. 5-2013, ai sensi della legge regionale n. 7 aprile 2000 n. 36, confermando in tal modo che tra Associazione Pro Loco di Sezzadio ed Amministrazione Comunale esiste un raccordo istituzionale ed organizzativo che consente alle due persone giuridiche di operare, ovviamente ciascuna nel rispetto e nel perseguimento delle finalità che la legge attribuisce, per il bene del territorio;

(9)

- il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione Turistica Pro Loco di Sezzadio è stato eletto in data 08/04/2016 ed ha nominato gli organi dell’Associazione stessa;

- in adempimento delle disposizioni di cui alle premesse, l’attuale Amministrazione Comunale ha intenzione di concedere in uso alla Pro Loco di Sezzadio il Salone Comunale “G. Saragat”, affinché detta Associazione ne faccia l’uso più rispondente alla sua destinazione urbanistica attuale e lo mantenga in buono stato di manutenzione;

- l’Amministrazione Comunale di Sezzadio ha deliberato favorevolmente in ordine alla cessione in comodato d’uso gratuito del bene immobile sopra identificato di proprietà comunale, affinché l’Associazione suddetta possa implementare, curare, mantenere e diffondere la cultura del territorio di Sezzadio a favore della cittadinanza, a beneficio anche degli scopi generali dell’Amministrazione Comunale, non dotata di altre organizzazioni idonee a curare le manifestazioni che si svolgono nel paese specialmente nel periodo estivo;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 19/07/2016 veniva approvato lo schema del presente contratto, da individuare nella formula del comodato d’uso gratuito previsto dagli artt.

1803 e seguenti del Codice Civile.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto parte integrante del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Il Comune di SEZZADIO (di seguito indicato come “comodante”), affida alla locale Associazione “Pro Loco”, la quale, a mezzo del suo legale rappresentante, Sig. Filippo FURLANI (di seguito indicato come “comodatario”), accetta il bene immobile, identificato come di seguito:

SALONE COMUNALE “G. Saragat”, composto da ingresso, atrio, cucina, salone, bagni e palco rialzato al piano terreno; camera al 1^ piano; nonché cantina posta nei locali del seminterrato, censito all’Agenzia del Territorio - sezione urbana al Fg. 8 mapp. 404 – porzione, come meglio specificato nell’allegata planimetria, costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L’immobile, come sopra identificato, viene affidato al legale rappresentante dell’Associazione Pro Loco in comodato d’uso gratuito e dovrà essere utilizzato nel rispetto delle obbligazioni normative previste dal presente contratto e dalle norme di sicurezza.

Art. 2) Il Comune dà atto che l’immobile viene consegnato in buone condizioni, come verificato dalle parti. Tutti gli eventuali interventi che verranno eseguiti sull’immobile, da parte dell’Associazione, dovranno essere concordati con l’Ufficio Tecnico ed autorizzati dal medesimo e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni urbanistico - edilizie.

Art. 3) Al momento della sottoscrizione del presente contratto, l’Associazione, nella persona del Presidente sopra generalizzato, dichiara di avere visitato l'immobile, di aver piena conoscenza dello stato di consistenza del medesimo, nonché di assumere l’impegno ad eseguire a propria cura gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria necessari.

(10)

Art. 4) In ossequio all’art. 2 comma 3 del “Regolamento recante le norme per l’uso in concessione e/o comodato di immobili di proprietà comunale”, approvato con deliberazione di C.C. n. 23/2015, esecutiva, la durata del presente contratto è stabilita in anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del medesimo. Il Comune, su richiesta del comodatario, potrà rinnovare alla scadenza il presente contratto con espresso provvedimento della Giunta Comunale, tranne che si manifestino sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di urgente necessità, in ragione delle quali è concesso al Comune di richiederne l’immediato rilascio.

Art. 5) Il comodante - Comune ha la facoltà di utilizzare i locali, dandone congruo preavviso al comodatario, per le proprie finalità istituzionali. In ogni caso, se durante il termine stabilito all’articolo 4 sopravviene un urgente e imprevedibile bisogno del comodante, potrà essere pretesa la restituzione immediata dell’immobile (art. 1809 c.c.).

Art. 6) E’ fatto espresso divieto all’Associazione di cedere il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell’immobile. E’ inoltre vietato al comodatario di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dalle parti. La violazione dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto del comodante di richiedere l’immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

Art. 7. Le altre associazioni che intendono utilizzare i locali per le loro iniziative dovranno inoltrare apposita richiesta all’associazione Pro Loco e, per conoscenza, al Comune. In ogni caso, la Pro Loco informerà per tempo il Comune in merito alle richieste presentate. A tale scopo, il Comodatario - Pro Loco deve, entro il mese di gennaio, depositare in Comune l’elenco delle iniziative in programma e, salvo che il Comune abbia delle osservazioni in merito, da quel momento la Pro Loco ha una priorità nell’uso dei locali nelle date segnate sul programma rispetto a tutte le altre associazioni.

Art. 8. La Pro Loco potrà far utilizzare i locali, su richiesta, anche ai privati (es. feste di compleanno) ed, in tal caso, avrà diritto ad una tariffa di rimborso spese per l’utilizzo temporaneo, il cui importo dovrà essere concordato con il comodante attraverso un apposito disciplinare o tariffario che comprenderà anche un importo a titolo di cauzione per eventuali danni.

Art. 9) Le spese ordinarie sostenute per il godimento dell'immobile, oneri ed accessori compresi, sono a carico esclusivo della Associazione.

Art. 10) Il Comune si impegna a riconoscere alla Associazione Pro – Loco un contributo economico a copertura di eventuali spese straordinarie per la sistemazione dell’immobile, qualora ritenute necessarie e urgenti, come da art. 1808 del Codice Civile. La valutazione delle spese urgenti deve coinvolgere preventivamente l’amministrazione comunale per il necessario controllo sull’effettuazione delle spese. In ogni caso non è dovuto alcun rimborso per le spese di modesto ammontare.

Art. 11) Il comodatario potrà eseguire tutte le migliorie necessarie all’utilizzo dell’immobile per le finalità per cui è concesso l’uso, nonché gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria per il mantenimento in buono stato e la conservazione dell’immobile. Eventuali interventi edilizi sull’immobile non dovranno comportare aumenti di volumetria e dovranno essere autorizzati dall’Ufficio Tecnico comunale, previo assenso dell’Amministrazione.

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Art. 12) Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario resteranno acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, fatto salvo il diritto del comodante di pretendere la remissione in pristino dell’immobile. L’esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico - edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante rispetto ad un mutamento d'uso, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.

Art. 13) È diritto del comodante ispezionare o far ispezionare l’immobile, salvo congruo preavviso scritto. Qualora il comodante intenda alienare l'immobile oggetto del presente contratto, il comodatario dovrà permettere la visita dello stesso.

Art. 14) Il comodatario garantisce il comodante contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa degli associati o di terzi in genere e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dall’immobile in oggetto.

Art. 15) Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.

Il comodatario è costituito custode dell'immobile de quo ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da spandimento di acque, fughe di gas, ecc., nonché di ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

Art. 16) In ossequio all’art. 10 del “Regolamento recante le norme per l’uso in concessione e/o comodato di immobili di proprietà comunale”, approvato con deliberazione di C.C. n. 23/2015, l'ente concessionario, prima della presa in possesso dell'immobile, dovrà provvedere ad effettuare la voltura a proprio nome di tutte le utenze (luce, gas, acqua ecc…), nonché a provvedere personalmente o tramite ditta incaricata alla pulizia dei locali assegnati.

Art. 17) Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto, si rinvia al

“Regolamento recante le norme per l’uso in concessione e/o comodato di immobili di proprietà comunale”, approvato con deliberazione di C.C. n. 23/2015, consegnato, al momento della sottoscrizione del presente contratto, all’Associazione, nella persona del Presidente; alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia di comodato.

Art. 18) A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

_________________________

L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO – Il Presidente

_________________________

IL COMUNE – Il Sindaco

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