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PRINCIPIO N. 2 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

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Academic year: 2022

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C C A A S S I I S S T T I I C C A A

P P E E R R L L A A P P P P L L I I C C A A Z Z I I O O N N E E D D E E I I P P R R I I N N C C I I P P I I CO C ON NT T AB A BI I L L I I P PE ER R L L E E AZ A ZI I E E ND N DE E S SA AN NI IT TA AR RI I E E

DE D EL LL LA A R R EG E GI I ON O NE E T T OS O SC CA AN NA A

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P

RINCIPIO N

. 2 I

MMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2.1 ACQUISTO PACCHETTI SOFTWARE

I software acquistati dall’azienda devono essere contabilizzati nella voce A.A.I.3.1. del piano dei conti regionale. L’aliquota applicata per esigenze di semplificazione e standardizzazione è il 20%, sia per i software di sistema operativo, sia per le licenze d’uso svincolate dalla macchina.

2.2 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NON UTILIZZATE O CHE NEL PIANO PLURIENNALE DI INVESTIMENTI DELLAZIENDA SONO DESTINATE A NON ESSERE PIÙ UTILIZZATE

Una immobilizzazione che non viene utilizzata (o che si prevede non venga utilizzata nel piano degli investimenti pluriennali) non partecipa all’attività dell’azienda e quindi non sussiste più il presupposto per la sospensione del relativo costo. Conseguentemente, tale immobilizzazione non può essere iscritta nell’attivo immobilizzato ed il residuo valore da ammortizzare deve essere completamente imputato a conto economico.

2.3 CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI DI ACCREDITAMENTO

In merito a costi di accreditamento, si ritengono capitalizzabili tra le spese di impianto e di ampliamento solamente i costi direttamente imputabili al percorso di accreditamento sostenuti in sede di primo impianto del processo.

A titolo di esempio si ritengono capitalizzabili:

- le spese per consulenze specifiche;

- le spese per l’organizzazione e l’erogazione di corsi di formazione;

- gli investimenti specifici;

- i costi di pubblicizzazione dei risultati.

Analogamente non si possono ritenere capitalizzabili:

- la quota di spese generali aziendali;

- gli stipendi del personale addetto allo specifico ufficio;

- gli stipendi del personale che ha partecipato ai corsi.

L’aliquota di ammortamento da utilizzare per tali immobilizzazioni immateriali è il 20%.

2.4 CONTABILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI E DELLE SPESE SOSTENUTE PER EFFETTUARE LAVORI SU BENI DI TERZI A LORO DESTINATI

Nel caso in cui siano ad un’azienda sanitaria siano assegnati, da parte dello Stato o dalla Regione, contributi per effettuare lavori su beni di terzi ad essi destinati, si provvede alla seguente contabilizzazione:

Alla delibera di finanziamento:

Si iscrive in “dare” un credito verso l’Ente finanziatore, e come contropartita in “avere”, un

“Debito per finanziamenti destinati a terzi” (da classificarsi tra i “Debiti vs altri)

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Al momento dell’incasso del finanziamento:

Si “storna” il credito, addebitando il conto del tesoriere All’arrivo della fattura per fornitura

Si rileva il costo come “Spese su immobili per conto di terzi” (classificato tra le “altre immobilizzazioni immateriali”). La contropartita è l’accreditamento del conto “Debiti verso fornitori”;

Contestuale storno del “Debito per finanziamenti destinati a terzi” (iscritto al momento dell’arrivo della delibera di finanziamento), con accreditamento del conto “Spese su immobili per conto terzi”, iscritto all’arrivo della fattura per fornitura.

Si consiglia di procedere allo storno contestualmente alla rilevazione della fattura per fornitura;

comunque, il saldo del conto “Spese su immobili per conto terzi”, deve essere sempre pari a 0.

La finalità della sua movimentazione è legata al fatto di lasciare tracciato in contabilità tale fatto di gestione.

Al momento del pagamento fattura

Chiusura del conto “Debiti v/ fornitori”, con accreditamento del conto della tesoreria.

Eventuali accantonamenti di fine esercizio

Eventuali accantonamenti per rischi, dovuti al mancato collaudo dell’opera, devono essere stimati di volta in volta in funzione della probabilità dell’avveramento della passività potenziale, alimentando gli “Altri fondi rischi”.

Movimentazione conti d’ordine

Occorre anche movimentare il conto d’ordine per il valore complessivo dell’opera, che evidenzia l’impegno alla realizzazione da parte dell’azienda.

2.5 SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI DI PROPRIETÀ DELLUNIVERSITÀ E UTILIZZATI DALLAZIENDA OSPEDALIERA

Tale costo pluriennale deve essere classificato all’interno della categoria “A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali – migliorie su beni di terzi dell’Attivo.

L’ammortamento di tali costi si effettua secondo l’aliquota prevista dalla principio contabile regionale n. 3 ex delibera n. 1343 del 20 dicembre 2004 (ovvero in base in base alla natura del bene sul quale le migliorie sono state effettuate e la residua possibilità di utilizzazione), salvo non via sia una forma contrattualizzata scritta per l’utilizzo, in tal caso il periodo di ammortamento di tali spese non potrà essere superiore alla durata del contratto.

2.6 CAPITALIZZABILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERIMENTO

Le spese di trasloco, trasporto e facchinaggio relativo al trasferimento di attività e/o riposizionamento straordinario di cespiti, laddove significative, possono essere capitalizzate in un periodo non superiore di cinque anni e previo parere del Collegio Sindacale da farsi risultare nella relazione al bilancio.

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RINCIPIO N

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MMOBILIZZAZIONI MATERIALI

3.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (DIVERSE DAI FABBRICATI) NON UTILIZZATE O CHE NEL PIANO PLURIENNALE DI INVESTIMENTI DELLAZIENDA SONO DESTINATE A NON ESSERE PIÙ UTILIZZATE

Una immobilizzazione che non viene utilizzata (o che si prevede non venga utilizzata nel piano degli investimenti pluriennali), qualora non sia destinata alla vendita e non partecipi all’attività dell’azienda, non può essere iscritta nell’attivo immobilizzato e il residuo valore da ammortizzare deve essere completamente imputato a conto economico.

3.2 AMMORTAMENTO DI UN CESPITE DISMESSO NELLESERCIZIO

Nel bilancio relativo all’anno nel quale si effettua la dismissione o la vendita di un cespite l’ammortamento non va calcolato.

3.3 BENI IN LEASING

Ai fini di una standardizzazione contabile delle aziende sanitarie toscane, il trattamento contabile suggerito è quello del metodo patrimoniale. In base a tale metodo le operazioni di leasing sono contabilizzate alla stregua di un contratto di affitto, in particolare:

- alla stipula del contratto di leasing, in considerazione del fatto che non si è ancora avuto il trasferimento della proprietà del bene, questo non viene rilevato in contabilità. Occorre però iscrivere nei conti d’ordine accesi agli impegni il valore dei canoni da corrispondere, comprensivo del valore di riscatto del bene;

- al momento del pagamento periodico dei canoni di leasing occorrerà procedere contabilmente alla liquidazione e al regolamento del debito nei confronti della società di leasing, nonché allo storno del canone pagato nei conti d’ordine;

- in bilancio l’azienda dovrà indicare il risconto dell’eventuale rata iniziale (maxicanone) versata;

- al momento del riscatto del bene, ovvero nel momento del passaggio di proprietà, occorre iscrivere in contabilità il valore del cespite (pari al valore di riscatto) addebitando il conto di riferimento secondo la natura del cespite stesso. Da questo momento in poi il cespite è sottoposto al processo di ammortamento per il periodo residuo di utilizzazione del bene.

3.4 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO

I cespiti in corso di esecuzione e gli anticipi corrisposti ai fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali vanno iscritti nella voce "Immobilizzazioni in corso e acconti".

L’azienda deve disporre di un dettaglio per progetto. Al completamento del progetto (tipicamente alla firma del verbale di collaudo) il valore del bene deve essere iscritto nella relativa voce delle immobilizzazioni e deve essere avviato il processo di ammortamento.

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3.5 IMMOBILIZZAZIONI ACQUISITE CON CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO A DESTINAZIONE VINCOLATA

Le immobilizzazioni acquisite utilizzando contributi in conto esercizio a destinazione vincolata devono essere interamente ammortizzate nell’esercizio di acquisizione.

3.6 BENI DI VALORE ARTISTICO

In beni di valore artistico di proprietà dell’azienda devono essere inseriti negli inventari e valutati a valore pari a 0, salvo il caso in cui siano acquisiti a titolo oneroso.

In tal caso dovranno essere iscritti in bilancio al costo sostenuto.

Vista la particolare natura di tali beni, generalmente non suscettibili di perdite di valore nel tempo, si ritiene corretto non procedere ad ammortamento.

In caso di sostenimento di spese di restauro ad utilità pluriennale su beni di valore artistico, queste possono essere ammortizzate in funzione della natura del bene cui si riferiscono.

3.7 IMMOBILIZZAZIONI ACQUISITE IN PARTE CON CONTRIBUTI IN C/CAPITALE E IN PARTE CON MEZZI PROPRI

Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni acquisite mediante finanziamenti in c/capitale e con la compartecipazione di risorse proprie dell’azienda devono essere sterilizzate ciascun anno solo per la parte finanziata tramite detti contributi.

Tale impostazione vale anche per le manutenzioni straordinarie capitalizzate.

3.8 AMMORTAMENTO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE

In pratica si fa spesso riferimento alla distinzione tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. La prima è quella costituita dalle manutenzioni e riparazioni, che rappresentano spese di natura ricorrente, che si sostengono per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ecc.. Si tratta di spese che servono a mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento. Le spese di manutenzione ordinaria costituiscono costi dell'esercizio in cui sono state sostenute.

La seconda è costituita da quei costi che si concretizzano in un incremento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza, ovvero che prolungano la vita utile dei vari cespiti. Tali costi rientrano tra quelli capitalizzabili. Le manutenzioni straordinarie capitalizzate devono essere ammortizzate per un periodo non superiore alla vita utile del bene a cui si riferiscono.

Per quanto concerne la valutazione dei cespiti in caso di operazioni di ampliamento, ammodernamento e/o miglioramento degli elementi strutturali degli stessi, si rinvia a quanto descritto nel Principio contabile nazionale n. 4 sub D.III).

3.9 SOPRAVVENIENZE PATRIMONIALI SUCCESSIVE ALLA COSTITUZIONE DELLAZIENDA

Gli immobili provenienti dal patrimonio dei Comuni, in precedenza utilizzati dalle ex UU.SS.LL., non trasferiti all’azienda al momento della costituzione, ma pervenuti in un momento successivo, in seguito al concludersi della procedura di trasferimento con il decreto

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del presidente della Giunta Regionale, devono essere iscritti come incremento del Fondo di dotazione, valutandoli al valore catastale ai fini ICI.

Fino a quando la procedura di trasferimento non è ultimata, tali beni devono essere iscritti tra i conti d’ordine.

3.10 MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI CONFERITI DAI COMUNI DOPO LA COSTITUZIONE DELLAZIENDA

Qualora su un bene conferito dal Comune dopo il 1997 siano state operate manutenzioni di natura straordinaria (iscritte come tali nella voce Migliorie su beni di terzi), esse devono essere portate ad incremento del valore catastale del cespite cui si riferiscono.

3.11 CONTENUTO DELLE VOCI “IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI E “ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE

La nuova struttura del bilancio d’esercizio prevede la seguente distinzione:

A.II.3. Impianti e macchinari:

Sanitari;

Tecnici;

Economali;

A.II.4. Attrezzature sanitarie e scientifiche.

I beni possono avere alto o basso contenuto tecnologico. Per contenuto tecnologico si intende la novità e la rilevanza della tecnologia utilizzata dal macchinario/attrezzatura. Un alto grado di informatizzazione ed automazione, la capacità di elaborazione di grandi quantità di dati, l’utilizzo di tecnologie digitali, di materiali innovativi, etc. sono elementi che caratterizzano i beni ad alto contenuto tecnologico. Ne sono esempio le TAC, le RMN, le attrezzature di laboratorio, ecc..

3.12 VALORE DEI TERRENI A SEGUITO DI ABBATTIMENTO DI FABBRICATI

Nel caso in cui venga abbattuto un fabbricato che incorpora anche il valore dei terreni sui quali essi insistono e l’area dei fabbricati demoliti non sia destinata a nuova edificazione, il valore dei terreni va scorporato sulla base di stime. Se, tuttavia, l’area dei fabbricati demoliti è destinata a nuova edificazione, il valore dei terreni si presume incorporato al valore del nuovo fabbricato.

3.13 PLUSVALENZE ORDINARIE

I proventi rappresentati dalle plusvalenze relative alla cessione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi che vengono alienati per effetto di deperimento economico-tecnico e che hanno scarsa significatività rispetto alla totalità di beni strumentali utilizzati per la normale attività o comunque una entità tale da non stravolgere il significato tecnico del valore intermedio indicato come differenza tra valore e costo della produzione, devono essere indicati nel conto economico nella voce altri ricavi e proventi. Le

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plusvalenze generate dalla cessione di fabbricati devono, invece, ritenersi sempre di carattere straordinario.

3.14 SUDDIVISIONE DI IMMOBILE

Qualora un bene immobile venga suddiviso in più unità, ognuna dotata di specifiche aliquote catastali (es. terreno e immobile), il valore dello stesso già iscritto in contabilità dovrà essere ripartito tra i due nuovi cespiti. Considerato che la somma dei valori assegnati ai due nuovi cespiti deve essere pari al valore iniziale di iscrizione dell’unico bene immobile, non è ipotizzabile l’indicazione di una sopravvenienza attiva.

3.15 CAPITALIZZAZIONE DI COSTI

La capitalizzazione dei costi (es. manutenzioni straordinarie, costruzioni in economia, ecc…) può essere rilevata tramite la voce A.5) del conto economico Costi capitalizzati oppure direttamente nel conto dell’immobilizzazione a cui si riferisce.

3.16 TRATTAMENTO CONTABILE DEL VALORE DEI TERRENI SU I QUALI INSISTONO FABBRICATI

Il valore dei terreni su i quali insistono fabbricati è determinato secondo i seguenti criteri:

a) costo di acquisto del terreno risultante da atto di acquisto e/o fattura;

b) valore di esproprio risultante da atto;

c) qualora non vi sia specifica documentazione sul valore del terreno, si deve fare riferimento alla percentuale del 20% del valore di costo storico inserito in bilancio, al netto di eventuali incrementi successivi all’acquisto del fabbricato. In questo ultimo caso, gli uffici interni dovranno confermare o meno la ragionevolezza del valore attribuito forfetariamente al terreno. Qualora dall’analisi di massima svolta dagli uffici interni (Patrimonio) risulti che la proporzione tra il valore del terreno e del fabbricato sia significativamente diversa da quella risultante dal criterio esposto al punto c), si dovrà procedere ad uno scorporo sulla base della proporzione di valori ottenuta da apposita perizia.

3.17 IMMOBILI DI PRIMA DOTAZIONE CEDUTI AD ALTRI ENTI PUBBLICI DEL SSN A TITOLO NON ONEROSO

Gli immobili, appartenenti al patrimonio delle Aziende Sanitarie, derivanti da conferimento di enti pubblici, in caso di successivo trasferimento di proprietà, a titolo non oneroso, ad altri enti pubblici vengono stornati dal patrimonio delle Aziende cedenti attraverso una riduzione del Fondo di dotazione. L’importo da portare a riduzione è pari al valore residuo contabile dell’immobile risultante al 31/12 dell’esercizio precedente.

3.18 BENI TRASFERITI DALLE CARCERI

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I beni pluriennali trasferiti da altri enti pubblici a titolo di donazione devono essere iscritti con contropartita il conto “Fondo di dotazione”. Il valore di tali donazioni viene stabilito in base ad apposite perizie degli uffici tecnici, e successivamente ammortizzato e sterilizzato, senza alcun effetto economico.

3.19 CLASSIFICAZIONE E AMMORTAMENTO DEGLI AUSILI AD USO DUREVOLE

Per ausili ad uso durevole si intendono quelli definiti dal D.M. n. 332 del 27 agosto 1999

“Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe”.

Tali beni vengono classificati in bilancio tra le attrezzature sanitarie (A.II.IV dell’Attivo).

Per quelle categorie di ausili per le quali il decreto non prevede tempi minimi di rinnovo, il processo di ammortamento segue il principio contabile regionale n. 3.

Per quelle categorie di ausili per le quali il decreto prevede invece specifici tempi minimi di rinnovo, la durata dell’ammortamento non può essere superiore alla vita utile del bene indicata dal decreto stesso.

3.20 - CLASSIFICAZIONE E AMMORTAMENTO DELLO STRUMENTARIO SANITARIO

Rientrano in questa categoria di beni strumenti sanitari quali: pinze, divaricatori, bisturi, forbici, ecc… Tali beni vengono classificati in bilancio tra le attrezzature sanitarie (A.II.IV dell’Attivo).

Data la natura dei beni afferenti a questa categoria, questi, in sede di inventariazione iniziale, non possono essere soggetti al procedimento di etichettatura fisica identificativa.

I beni afferenti a tale categoria possono essere iscritti nel libro cespiti individualmente o per set omogeneo di elementi (universalità) afferenti ad un medesimo centro utilizzatore.

L’aliquota di ammortamento per detti beni è la stessa delle attrezzature ordinarie (12,5%).

La cancellazione dal libro cespiti dei beni afferenti alla categoria “strumentario” avviene mediante apposite comunicazioni dei centri utilizzatori o attraverso le risultanze di inventari fisici periodici presso i centri stessi.

Il controllo dei costi relativi al consumo dello strumentario deve essere assicurato anche attraverso l’utilizzo di idonei meccanismi di contabilità analitica.

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RINCIPIO N

. 4 R

IMANENZE

4.1 VALUTAZIONE AL MINORE TRA COSTO E MERCATO

Il principio del minore tra costo e mercato è inteso a misurare l'utilità o funzionalità attuale di un valore originario di magazzino. Sebbene il costo sia la base di partenza della valutazione del magazzino, si rende necessario - quando l'utilità o la funzionalità originaria è ridotta - modificare tale valore se esso non è recuperabile. Il metodo del minore tra costo e mercato serve appunto ad eliminare quei costi di magazzino che si prevede non possano essere recuperati in futuro.

Perdite derivanti da danni, deterioramenti, obsolescenza, ecc. devono essere rilevate, in conformità al criterio della prudenza, come componenti negativi del reddito nell'esercizio in cui si possono prevedere e non nell'esercizio in cui vengono alienate le relative partite di magazzino. In altri termini, ad esempio, il costo storico delle rimanenze di magazzino determinato con i criteri predetti può non essere recuperabile se i prezzi di acquisto sono diminuiti, se i beni si sono deteriorati, se sono divenuti obsoleti o se hanno un lento rigiro.

L'esistenza di uno o più di questi eventi deve essere determinata per ogni voce di magazzino e considerata per stimare il futuro realizzo.

La rilevazione delle perdite di valore e utilità non deve però comportare un’eccessiva e non giustificata riduzione di valore, la quale modificherebbe artificiosamente i risultati sia dell'esercizio in cui il magazzino viene valutato, sia di quello in cui viene venduto.

4.2 VALUTAZIONE AL COSTO MEDIO PONDERATO ANNUO

Esempio di calcolo di media ponderata per periodo applicata ad una voce in giacenza.

Q. COSTO UNITARIO

COSTO TOTALE

COSTO MEDIO

Rimanenze all'inizio del periodo 100 100 10.000 100

Acquisti del periodo:

Primo acquisto 100 120 12.000

Secondo acquisto 150 150 22.500

TOTALE ACQUISTI DEL PERIODO E

RIMANENZA INIZIALE 350 44.500 127

Prelievi del periodo 150 127 19.050

RIMANENZE DEL PERIODO 200 25.450 127

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4.3 SCORTE DI MATERIALI PRESSO I PRESIDI DELLAZIENDA

Fermo restando il principio della necessità di valutare, tra le rimanenze, anche i materiali di consumo già prelevati dai magazzini, ma ancora presenti, al 31/12 di ciascun esercizio, presso i presidi dell’azienda, si ritiene che la rilevazione inventariale annuale debba riguardare principalmente i beni di maggior valore ad esempio farmaci, prodotti diagnostici, lastre RX tra le rimanenze sanitarie; cartucce toner per stampanti e fotocopiatrici tra le rimanenze non sanitarie.

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RINCIPIO N

. 5 C

REDITI

5.1 INCASSO

L’azienda deve registrare l’incasso al momento in cui dispone del denaro. Nel caso in cui l’incasso avvenga mediante istituto di credito, il credito si chiude nel momento in cui l’istituto di credito dà notizia dell’avvenuta operazione di incasso.

5.2 CESSIONE DI CREDITI

Le operazioni di cessione di crediti, generalmente con società di factoring (di seguito indicate "factor"), possono configurarsi nelle seguenti tipologie:

- cessione senza azione di regresso: in questo caso il rischio di insolvenza è trasferito al cessionario. Ai fini del bilancio, i crediti ceduti devono essere rimossi dal bilancio. La differenza tra il valore cui il credito era iscritto in bilancio ed il valore ricevuto costituisce una componente negativa di reddito;

- cessione con azione di regresso: i crediti ceduti pro solvendo generalmente sono eliminati dal bilancio di esercizio e sostituiti con l’anticipazione ricevuta e con il credito nei confronti del factor per la differenza tra il valore nominale del credito ceduto e l’anticipazione ottenuta. E’ necessario evidenziare nei conti d’ordine il rischio di regresso, facendone, ove necessario, menzione nella nota integrativa. Al conto economico vanno imputate le commissioni passive addebitate dal factor;

- mandato all'incasso: quando il factor si limita a curare la riscossione per conto del cedente.

In questo caso il factor cura semplicemente l’incasso del credito alla scadenza. I crediti non devono essere rimossi dal bilancio fino all’avvenuto incasso dei crediti stessi ed essi vengono sostituiti dal credito verso il factor.

5.3 RILEVAZIONE CREDITI VERSO COMUNI PER PERDITA DA ATTIVITÀ SOCIALE

Nel caso in cui dallo svolgimento dell’attività sociale venga rilevata una perdita, l’azienda si trova a vantare un credito verso i Comuni per la parte dei costi non coperta dai contributi già deliberati a preventivo. Conseguentemente l’azienda dovrà iscrivere un credito verso Comuni con contropartita il conto: “Contributi in conto esercizio da Comuni”.

5.4 SVALUTAZIONE CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI

I crediti verso enti pubblici (Comuni, Regioni, altre aziende sanitarie ecc.) iscritti in bilancio in forza di un atto non devono essere svalutati se l’azienda ha provveduto agli atti necessari ad interrompere i tempi di prescrizione del credito stesso.

L'azienda ha la facoltà di procedere ugualmente a parziale o totale svalutazione degli stessi qualora ne ravvisi l'opportunità o la necessità.

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5.5 SVALUTAZIONE CREDITI VERSO PRIVATI

I crediti per prestazioni effettuate verso privati devono essere valutati in base alla loro effettiva possibilità di recupero. Per determinare la congruità del fondo svalutazione crediti, si deve fare riferimento, oltre che sulla stima della possibilità di recupero, anche all’analisi di anzianità delle singole posizioni di credito.

5.6 (OMISSIS)

5.7 SVALUTAZIONE CREDITI VERSO PROCEDURE CONCORSUALI

I crediti verso procedure concorsuali devono essere svalutati per il loro intero importo salvo l’esistenza di polizze fidejussorie o altre garanzie prestate da soggetti non falliti.

5.8 CREDITI OGGETTO DI CONTENZIOSO

Il credito non riconosciuto dal debitore ed oggetto di contenzioso giudiziario deve essere valutato in bilancio secondo le effettive possibilità di riscossione. A tal fine l’azienda può dotarsi di specifico parere del legale.

5.9 CREDITI DI PICCOLO IMPORTO

La perdita definitiva del credito può derivare dall’esaurimento senza esito delle procedure legali di recupero crediti, dalla chiusura di una procedura concorsuale, ma anche dall’abbandono di crediti di piccolo importo che non giustificherebbero il ricorso a procedure legali onerose, dal compiersi della prescrizione, da accordi transattivi tesi ad evitare un contenzioso giudiziario, dalla cessione del credito.

5.10 IRREPERIBILITÀ DEL DEBITORE

In caso di irreperibilità del debitore o di accertata inconsistenza patrimoniale di quest’ultimo, si ritiene opportuno lo stralcio immediato del credito e l’inserimento del relativo onere sui costi dell’esercizio.

5.11 RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA NEUTRALITÀ DEL BILANCIO

Alla svalutazione del credito non sono applicabili le aliquote forfetarie previste dalla normativa tributaria.

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RINCIPIO N

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ATEI E RISCONTI

7.1 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PER FINANZIAMENTO PROGETTI FINALIZZATI

Per contributi in conto esercizio finalizzati si intendono le assegnazioni della Regione Toscana, di altri enti pubblici e privati, effettuate:

a) sulla base di specifici progetti, le cui attività sono previste su un arco temporale definito;

b) sulla base di ben definite finalità o caratteristiche territoriali derivanti dagli strumenti di programmazione sanitaria e/o sociale della Regione.

In merito al punto a), il trattamento contabile di tali contributi prevede che questi siano iscritti nel bilancio delle Aziende in seguito ad apposito atto regionale di assegnazione. L’atto di assegnazione può prevedere:

1) un unico importo complessivo a valere per uno o più esercizi;

2) un importo complessivo distinto per quote annuali, pari alla durata del progetto;

Nel primo caso, qualora tali contributi siano utilizzati solo in parte nell’esercizio di assegnazione, si dovrà rilevare un risconto passivo per la quota di finanziamento non utilizzata, affinché la competenza del provento segua la dinamica del relativo costo. Se la realizzazione del progetto avviene in più esercizi, ogni anno dovrà essere riscontata la quota di provento non utilizzata.

Nel secondo caso, viene contabilizzato ogni esercizio soltanto quanto assegnato per quell’esercizio. Anche in questo caso ogni anno dovrà essere riscontata la quota di provento non utilizzata (relativa ovviamente alla quota di assegnazione dell’anno).

Le scritture contabili relative ai contributi in conto esercizio finalizzati nel caso in cui quote di ricavo non risultino ancora utilizzate, sono le seguenti:

Alla data di assegnazione: viene contabilizzato l’importo deliberato dall’Ente finanziatore Crediti v/ente finanziatore a Ricavi per contributi speciali finalizzati Alla data di incasso della parte di contributo

Istituto Tesoriere a Crediti v/ente finanziatore In sede di assestamento viene riscontata la quota di ricavo non ancora utilizzata

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Ricavi per contributi speciali Finalizzati a Risconto passivo

Nel caso in cui un contributo in conto esercizio a destinazione vincolata già deliberato non venga interamente utilizzato per effetto di una realizzazione parziale del progetto, l’azienda provvede a stornare il credito con contropartita la parte di ricavo che non avrà nel medesimo esercizio correlati costi. La rilevazione contabile avviene a seguito di apposita comunicazione relativa alla rideterminazione dell’assegnazione da parte dell’Ente Finanziatore.

In merito al punto b), si osserva come questi siano contributi in conto esercizio, assegnati in modo ricorrente, e destinati all’ulteriore sviluppo e/o implementazione di servizi e attività. Si contraddistinguono inoltre per essere attribuiti secondo determinati indici stabiliti dalla programmazione regionale e dietro presentazione di specifici progetti e sono soggette ad una valutazione regionale sugli obiettivi raggiunti connessa ad una adeguata rendicontazione economica.

Rientrano in tale categoria, ad esempio i finanziamenti per:

ƒ lo sviluppo dell’attività di ricerca e per l’innovazione;

ƒ lo sviluppo dei servizi territoriali;

ƒ la valorizzazione e qualificazione dell’assistenza sanitaria nelle zone insulari e montane;

ƒ l’integrazione delle medicine complementari negli interventi per la salute ed al sostegno della ricerca clinica nella materia;

ƒ il sostegno dell’attività di trapianto e di prelievo di organi e tessuti;

ƒ i progetti speciali che sono tutt’ora di interesse regionale (quali l’attuazione della sanità d’iniziativa a livello territoriale);

ƒ l’attività dei laboratori di sanità pubblica

Tali contributi sono iscritti in bilancio integralmente per la quota annuale assegnata e non sono soggetti a “Risconto Passivo”, a meno che non sussistono specifiche e motivate esigenze progettuali legate alle finalità del progetto. Di tali esigenze dovrà essere data informativa in nota integrativa. Tali specifiche e motivate esigenze, che devono essere del tutto eccezionali, possono essere utilizzate ai fini del risconto per un solo esercizio; l'anno successivo il finanziamento deve essere completamente iscritto a ricavo.

In ogni caso, sia relativo al punto a) sia relativo al punto b), si ritiene improprio rilevare il risconto qualora il finanziamento dei progetti derivi da un contributo “da fondo sanitario”.

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Il risconto è possibile, in relazione alle disposizioni che precedono, qualora il contributo sia classificabile come “extrafondo”

Sintesi

TIPOLOGIA CONTRIBUTI POSSIBILITÀ DI RISCONTO

“da fondo” Non riscontabile

“extrafondo” Riscontabile nei casi del punto a);

non riscontabile nei casi del punto b)

L'assegnazione e la successiva erogazione di un contributo in conto esercizio per finanziamento di progetti finalizzati ha lo scopo di favorire la realizzazione di specifici obiettivi che non possono che avere breve termine e realizzazione celere. Di conseguenza si ritiene improprio il risconto di contributi iscritti in bilancio da più di un anno rispetto all'esercizio di chiusura (es. chiusura 2011 – risconti impropri sono quelli su finanziamenti 2009 e precedenti).

Nell'eccezionale eventualità che il risconto venga effettuato, in Nota Integrativa se ne deve dare informativa, argomentando e dettagliando le ragioni, per singolo contributo, che hanno richiesto la rilevazione di un risconto.

7.2 CANONI DI LOCAZIONE

Il pagamento anticipato di un canone di locazione a cavallo dell’esercizio dà origine ad un risconto attivo per la quota non di competenza dell’esercizio. Essendo il risconto attivo una voce patrimoniale dell’attivo, la contropartita sarà la rettifica del costo per il canone di locazione.

Viceversa, la riscossione anticipata di un canone di locazione a cavallo dell’esercizio dà origine ad un risconto passivo per la quota non di competenza dell’esercizio. Essendo il risconto passivo una voce patrimoniale del passivo, la contropartita sarà la rettifica del ricavo per il canone di locazione.

Qualora il pagamento o l’incasso avvenga posticipatamente, a fine esercizio dovrà essere rilevato rispettivamente un rateo passivo o attivo per la quota maturata nell’esercizio di competenza.

7.3 DEGENZE IN CORSO AL 31/12

Con riguardo alla valorizzazione delle prestazioni sanitarie in corso di erogazione alla chiusura dell’esercizio (in particolare il trattamento ospedaliero di pazienti non ancora dimessi al 31/12), si riafferma l’impossibilità di inserire tale voce tra le rimanenze di beni (in quanto servizi in corso di erogazione). Si sospende la possibilità di ogni trattamento contabile di tale fattispecie.

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7.4 CONTRIBUTI FINALIZZATI RICORRENTI A COPERTURA DELLA SPESA ANNUALE DERIVANTE DAL RICONOSCIMENTO DELLA RESPONSABILITA CIVILE AZIENDALE, IN CASO DI SINISTRI SANITARI.

La Regione con delibera di Giunta n° 1203 del 21/12/2009, ha stabilito che, dal 1 Gennaio 2010 le Aziende sanitarie della Regione Toscana provvedono in via diretta, alla gestione del rischio per responsabilità civile, senza trasferire il medesimo ad una Compagnia di assicurazioni.

La medesima delibera stabilisce che la gestione diretta del rischio pone a carico della Regione, tramite il Fondo Sanitario Regionale, i costi relativi alla responsabilità civile relativa ai sinistri sanitari.

La medesima delibera statuisce che, dal momento che la Regione garantisce la copertura finanziaria di tutte le liquidazioni nel corso dell’anno, “a fine esercizio non devono essere effettuati accantonamenti per gli importi relativi ai rischi insorti nel Bilancio di esercizio aziendale”.

Alla luce di quanto detto in precedenza, si prevedono i seguenti adempimenti:

a) Ogni anno, in sede di Bilancio di Previsione, le Aziende devono comunicare alla Regione le stime relative agli esborsi che prevedono di effettuare nel corso dell’anno;

b) La Regione in base alla previsione degli esborsi effettuata dall’azienda assegna alle Aziende Sanitarie un primo contributo finalizzato a tale scopo.

c) In corso d’anno, al manifestarsi di richieste risarcitorie da parte di utenti l’Azienda effettuerà periodiche comunicazioni alla Regione evidenziando i rischi probabili, possibili o remoti connessi a tali richieste;

d) In corso d’anno l’Azienda, a fronte degli importi effettivamente pagati, utilizza il contributo assegnato dalla Regione di cui al precedente punto b).

e) Nel caso in cui il contributo non risultasse sufficiente a coprire quanto effettivamente pagato, ne dovrà essere fatta immediata comunicazione alla Regione, che provvederà a integrare quanto già erogato, con una successiva assegnazione, da effettuarsi entro la fine dell’esercizio di riferimento.

f) In sede di bilancio l’Azienda indicherà in nota integrativa le seguenti informazioni:

o Ammontare delle richieste risarcitorie comunicate alla Regione in corso di anno, distinte tra quelle il cui esito possa essere stimato in possibile, probabile e remoto;

o Ammontare degli importi in corso di accertamento distinti per annualità;

o Ammontare dei contributi finalizzati assegnati dalla Regione a tale scopo, con l’indicazione degli atti di riferimento e degli importi;

o Situazione di debito/credito nei confronti della Regione in relazione a tale fenomeno.

Lo stesso principio descritto più sopra in questo paragrafo si applica nell'eventualità di sottoposizione a procedure concorsuali della società assicuratrice che dimostrino l'insolvibilità finanziaria della stessa e che costringa l'azienda assicurata all'assunzione del rischio e all'eventuale pagamento del danno.

(17)

P

RINCIPIO N

. 8 C

ONTI D

ORDINE

8.1 RISCHI ASSUNTI DALLAZIENDA

Si fa riferimento alle garanzie prestate dall’azienda direttamente o indirettamente, distinte fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali.

8.2 ESEMPI DI OPERAZIONI DA INSERIRE TRA I CONTI DORDINE

Sono di norma da inserire nei conti d’ordine:

- le fideiussioni prestate;

- i libretti al portatore ricevuti in cauzione;

- gli impegni relativi ad appalti in corso d’opera da parte dell’azienda che svolga le funzioni di stazione appaltante;

- i beni del patrimonio in attesa di assegnazione.

8.3 PROJECT FINANCING

Nei conti d’ordine devono essere inseriti eventuali impegni contrattuali assunti dall’azienda in sostituzione del pagamento per la realizzazione o l’acquisto di opere.

8.4 BENI RICEVUTI A TITOLO GRATUITO PER I QUALI NON È ANCORA AVVENUTO IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

Le immobilizzazioni materiali acquisite in tutto o in parte a titolo gratuito (ad esempio tramite donazioni) devono essere iscritte nell’attivo patrimoniale al momento in cui il titolo di proprietà delle stesse si trasferisce all’azienda. Se alla data di bilancio il titolo di proprietà non è stato ancora legalmente trasferito all’azienda, le immobilizzazioni ricevute a titolo gratuito vengono iscritte nei conti d’ordine.

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RINCIPIO N

. 9 P

ATRIMONIO NETTO

9.1 CONTRIBUTI DA REGIONE IN C/CAPITALE

Per contributi da Regione si intendono le somme assegnate dalla Regione all’azienda per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione ed all'ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurate al costo delle medesime.

I contributi da Regione sono iscrivibili in bilancio nell’apposita voce di Patrimonio Netto al momento in cui esiste una delibera formale di assegnazione da parte della Regione, ossia dopo che è venuto meno ogni eventuale vincolo alla loro riscossione e l'azienda ne abbia ricevuto comunicazione scritta.

9.2 STERILIZZAZIONE

L'ammortamento dei cespiti acquisiti mediante contributi da Regione si calcola sul valore complessivo del cespite stesso. Il contributo va ridotto alla fine di ogni periodo con accredito a conto economico (voce A.V Costi capitalizzati) da effettuarsi con lo stesso tasso utilizzato per l'ammortamento del cespite cui si riferisce (sterilizzazione).

A titolo esemplificativo, il legame tra contributi in conto capitale e sterilizzazioni viene trattato attraverso i seguenti passaggi contabili:

1. Alla data della delibera di finanziamento per l’acquisto di immobilizzazioni Crediti verso Regione per trasferimenti in

c/capitale

a Finanziamenti per investimenti

2. Alla data di incasso del finanziamento

Istituto cassiere a Crediti verso Regione per trasferimenti in c/capitale

3. Alla data di acquisto dell’ immobilizzazione

Immobilizzazione a Debiti verso fornitori

4. Alla data di pagamento della fattura

Debiti verso fornitori a Istituto cassiere 5. In sede di assestamento

Ammortamento immobilizzazione a F.do ammortamento immobilizzazione Finanziamenti per investimenti a Utilizzo contributi in conto capitale

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9.3 STERILIZZAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI CONFERITE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE

L’ammortamento dei beni acquisiti al momento della costituzione delle aziende sanitarie tramite conferimento da parte della Regione e dei Comuni deve essere effettuato secondo le aliquote previste nei presenti principi ed indicato nella corrispondente voce del conto economico. Al fine di uniformare il comportamento dovuto alle diverse modalità con cui è stato rappresentato il patrimonio nel bilancio di apertura (costituzione) e di correttamente rappresentare i costi di competenza gravanti sulla gestione delle aziende, la sterilizzazione degli ammortamenti di tali immobilizzazioni deve essere effettuata seguendo una delle seguenti modalità:

a) per le aziende che nel primo bilancio abbiano identificato come contributi vincolati da Regione l’importo corrispondente al valore delle suddette immobilizzazioni, tramite l’utilizzo di tali contributi nella voce A.V del conto economico;

b) per le aziende che in forma indistinta abbiano contrapposto a tali beni il Fondo di dotazione, tramite l’utilizzo del Fondo di dotazione stesso nella voce A.V del conto economico;

c) per gli ammortamenti effettuati negli esercizi scorsi, dal momento che la Regione ha provveduto al relativo ripiano, non deve essere recuperata la voce di costo.

9.4 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI, DA PRIVATI E DONAZIONI DESTINATE AD INVESTIMENTO

La procedura di contabilizzazione e di sterilizzazione è la stessa indicata per i contributi da Regione.

9.5 ERRATA VALUTAZIONE DI BENI IN SEDE DI PRIMA COSTITUZIONE

Qualora la valutazione dei beni in sede di costituzione contenga errori (ad es. errata rendita catastale, impropria stima della vita utile ecc.) il valore del cespite deve essere ridotto (o incrementato) non appena conosciuta la difformità di valore, stornando (o imputando) il relativo importo direttamente dal (al) Fondo di dotazione. Allo stesso modo dovranno essere aggiornati i valori relativi al Fondo Ammortamento.

9.6 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE RELATIVI A BENI ALIENATI

Qualora l’azienda alieni un bene acquistato con contributi regionali o conferito al momento della costituzione, l’eventuale residuo del contributo non utilizzato per la sterilizzazione degli ammortamenti relativi a detto bene può essere utilizzato per la sterilizzazione degli ammortamenti dei beni acquistati o costruiti in sostituzione.

La sterilizzazione degli ammortamenti dei beni acquistati o costruiti in sostituzione è ammessa anche qualora il bene acquistato con contributi regionali o conferito al momento della costituzione, pur non essendo ancora stato alienato, figuri tra i beni destinati alla vendita, come definiti nel principio contabile regionale n. 3 - Immobilizzazioni materiali.

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Alternativamente il contributo residuo non utilizzato per la sterilizzazione degli ammortamenti deve essere portato in aumento del Fondo di dotazione.

9.7 DONAZIONE VINCOLATA AD INVESTIMENTI

Rientra nella tipologia delle donazioni e lasciti vincolata ad investimenti qualunque risorsa pervenuta all’azienda in cui il mancato utilizzo secondo le modalità stabilite comporti la possibile revoca delle donazioni stesse. Sono da considerarsi donazioni vincolate ad investimenti le donazioni di immobili, attrezzature ed altre immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Le donazioni in denaro non vincolate ad investimenti devono essere considerate invece sopravvenienze attive.

(21)

P

RINCIPIO N

. 10 - F

ONDI PER RISCHI E ONERI FONDI RISCHI

10.1 CLASSIFICAZIONE DEI FONDI RISCHI E IMPOSTAZIONI GENERALI

Ai fini della standardizzazione dell’informativa contabile in merito alla rappresentazione dei fondi rischi, devono essere iscritti nella voce B.1 dello Stato Patrimoniale passivo, i seguenti fondi:

- Fondi rischi per accantonamenti relativi a cause in corso;

- Fondi accantonamento per probabili interessi di mora;

- Altri fondi rischi relativi ad altri ed eventuali accantonamenti per rischi probabili o possibili, il cui accadimento è incerto nell’ammontare e nel tempo.

Della natura e della movimentazione di tali fondi, deve essere data informativa in Nota Integrativa.

Vista la particolarità del Servizio Sanitario, che finalizza le proprie risorse alla salute del cittadino, si ritiene opportuno e doveroso che la rilevazione dei fondi rischi avvenga in modo obiettivo, etico e deontologicamente corretto.

La rilevazione dei fondi deve infatti avvenire secondo regole di prudenza e di competenza e non con quantificazioni discrezionali.

In tale logica, salve specifiche eccezioni esplicitamente indicate di seguito nella casistica ed in assenza di criteri di quantificazione più puntuali, si reputa congruo l'ammontare di un fondo rischi che non superi la sommatoria degli eventi avversi, riferiti a quella tipologia di rischio, avveratasi negli ultimi tre anni antecedenti quello di chiusura dell'esercizio.

La possibilità di derogare da quest'ultima disposizione, da considerarsi eccezionale, deve avvenire fornendone apposita relazione informativa circostanziata in Nota Integrativa.

Restano fermi tutti gli obblighi informativi da dare in Nota Integrativa.

10.2 ACCANTONAMENTO PER PROBABILI INTERESSI MORATORI

Con l’emanazione del D. Lgs. 231/02 in attuazione della direttiva 2000/35/CE è stato sancito che gli interessi moratori relativi a transazioni commerciali decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto contrattualmente e, laddove tale termine non sia previsto nel contratto, gli interessi decorrono dopo trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura. Si ritiene di iscrivere al fondo rischi la valorizzazione di probabili interessi che verranno richiesti dai fornitori per debiti già scaduti al 31/12 di ciascun esercizio.

Ai fini della stima dei “probabili interessi” le aziende valutano la percentuale di interessi ricevuti dalle ditte fornitrici rapportando gli interessi fatturati a quelli astrattamente fatturabili e prendendo a riferimento per l’anno in corso la media aritmetica degli ultimi tre anni. Tuttavia il fondo non può essere superiore alla sommatoria degli interessi di mora rilevati nel corso degli ultimi tre anni. Dell'operazione deve essere data adeguata informativa in Nota Integrativa.

10.3 ACCANTONAMENTO PER MOBILITA' PASSIVA EXTRAREGIONALE

Viste le specificità che attengono al trattamento della voce “Mobilità” da parte del Ministero e che potrebbero paradossalmente portare a penalizzazioni nell'utilizzo di fondi rischi

(22)

precostituiti per far fronte alle eventuali sopravvenienze passive relative alla mobilità extraregionale, si ritiene che tale accantonamento non debba essere effettuato. Le Aziende rileveranno nella parte straordinaria del Conto Economico eventuali conguagli, relativi alla voce “mobilità”, comunicati negli esercizi successivi a quelli di effettiva competenza.

FONDI ONERI

10.4 ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO

I rinnovi contrattuali che hanno validità retroattiva danno origine a costi aggiuntivi per l’azienda, per l’adeguamento del periodo pregresso alle nuove condizioni contrattuali.

L’adeguamento riguarda sia il personale in forza, sia il personale che ha cessato il rapporto di lavoro con l’azienda successivamente alla scadenza del vecchio contratto di lavoro (si pensi a coloro che sono andati in pensione a seguito della scadenza del contratto e prima del rinnovo dello stesso: beneficiano anch’essi degli eventuali aumenti del rinnovo sulla pensione che per l’azienda rappresentano costi da stanziare). Tali costi devono essere correttamente stimati ed accantonati dall’azienda nell’esercizio di competenza.

10.5 ACCANTONAMENTO IRAP PER RINNOVI CONTRATTUALI

La quota IRAP relativa agli accantonamenti del personale dipendente, deve essere sommata alla quota di incremento degli stipendi stimata nell’anno di competenza, e da collocarsi nell’apposito fondo acc.nti per rinnovi contrattuali del personale dipendente, all’interno della categoria “B.3 Altri Fondi ” del Passivo.

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P

RINCIPIO N

. 11 - D

EBITI

11.1 RILEVAZIONE DEBITI VERSO COMUNI PER UTILE DA ATTIVITÀ SOCIALE

Nel caso in cui dallo svolgimento dell’attività sociale venga rilevato un utile, l’azienda deve iscrivere un debito verso i comuni per la parte dei ricavi che non hanno trovato riscontro nei costi sostenuti. Conseguentemente l’azienda dovrà iscrivere un debito verso Comuni con contropartita i “Contributi in conto esercizio da comuni” (storno di ricavi).

11.2 DEBITI VERSO FORNITORI

I debiti verso fornitori vanno registrati al netto degli sconti commerciali. Gli sconti cassa devono essere rilevati al momento del pagamento. I debiti possono subire modifiche a causa di resi o di rettifiche di fatturazione. Le cause possono essere molteplici: beni difettosi, beni eccedenti le ordinazioni, differenze di qualità, ritardi di consegna, applicazione di prezzi diversi da quelli concordati, errori di conteggi nelle fatture, conguagli e rettifiche per collaudi e così via. Per questi fatti, se rilevanti e certi, il valore nominale dei debiti in bilancio deve essere rettificato nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. In relazione ai debiti verso fornitori per interessi, saranno valutati gli interessi fatturati dai fornitori, mentre per i probabili interessi maturati vedasi quanto riportato al principio contabile regionale n. 10 relativo ai Fondi per rischi e oneri.

11.3 DEBITI VERSO ISTITUTO CASSIERE

Il saldo da esporre in bilancio deve esprimere l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili alla data di bilancio, anche se gli interessi e gli oneri accessori vengono addebitati successivamente a tale data.

11.4 MUTUI PASSIVI

I mutui passivi vanno esposti in bilancio al loro valore nominale; gli oneri accessori per l'ottenimento dei mutui vanno differiti, se di ammontare rilevante, ed ammortizzati in base al periodo di durata del prestito.

11.5 DEBITI TRIBUTARI

La voce deve accogliere solo le passività per imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte dirette ed indirette dovute in base a dichiarazioni, per accertamenti o contenziosi definiti, per ritenute operate come sostituto d'imposta, per imposte di fabbricazione ed in genere tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo, mentre i debiti per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza vanno iscritti nella voce B.I. Fondi per rischi ed oneri – Fondi per imposte.

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I debiti per le singole imposte devono essere iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta, tranne nel caso in cui ne sia stato chiesto il rimborso; in questo ultimo caso gli importi di cui è stato chiesto il rimborso vanno esposti tra i crediti alla voce B.II.5).

11.6 DEBITI VERSO IL PERSONALE PER STRAORDINARI

Il debito verso il personale per straordinari al 31/12 di ciascun esercizio è determinato dal valore dei compensi effettivamente erogati entro la data di approvazione del bilancio d’esercizio.

Considerata la specificità dei contratti del comparto sanitario pubblico e le oggettive difficoltà nella corretta stima degli eventuali successivi recuperi o pagamenti, non vengono effettuate altre iscrizioni in bilancio relativamente alla posta in oggetto.

11.7 DEBITI PER FERIE MATURATE DA DIPENDENTI

Considerata la specificità dei contratti del comparto sanitario pubblico, in deroga al principio di competenza, il debito verso personale per ferie maturate e non godute non deve essere rilevato in bilancio.

11.8 (OMISSIS)

11.9 DEBITI PER COMPENSI ATTIVITÀ IN LIBERA PROFESSIONE

I costi per compensi pagati in applicazione degli accordi tra azienda e personale dipendente a titolo di libera professione, devono essere iscritti tra i costi per acquisto di servizi e come contropartita alla voce patrimoniale debiti.

11.10 DEBITI PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVI A ISTITUTI CONTRATTUALI NON DISTRIBUITI ENTRO LA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

I costi conseguenti all’applicazione degli istituti contrattuali della retribuzione di posizione e di risultato, sia per la dirigenza che per il comparto, e degli altri istituti contrattuali fissati nella misura dalla norma o da accordi decentrati, per il principio di competenza, dovranno essere rilevati nell’esercizio di maturazione ed avere come contropartita uno o più conti accesi a debiti verso il personale dipendente .

Se, alla data di approvazione del bilancio, vi sono risorse per le quali non è stata prevista la modalità di assegnazione ai vari ruoli, il costo relativo dovrà essere ripartito, in modo proporzionale, tra i dipendenti che potenzialmente possono godere di tali istituti contrattuali.

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