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SCUOLA ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA AVVOCATI

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(1)

SCUOLA ALTA FORMAZIONE

SPECIALISTICA AVVOCATI

di Cammino

in collaborazione con Scuola Superiore Avvocatura e i Dipartimenti di giurisprudenza

delle Università di Roma3, Cassino-Lazio meridionale

(2)

Conflitto genitoriale:

procedimenti sulla

responsabilità genitoriale.

In particolare i

procedimenti ex art. 709 ter c.p.c..

Roma, 6 marzo 2020

Maria Giovanna Ruo

(3)

I PROCEDIMENTI SULLA RESPONSABILITA’

GENITORIALE

Responsabilità genitoriale: insieme di doveri e diritti (dei genitori o del tutore in loro mancanza o di altre figure cui possono essere delegati in parte: ad es. curatore speciale o affidatari) attribuiti dall’ordinamento in funzione del superiore interesse del minore.

Sono certamente tali i procedimenti sulla crisi della coppia

genitoriale Divorzio de i

coniugi o de gli uniti

civilmente

Separazion e personale Cessazione

convivenza

(v. L. 76/20 16)

(4)

Avv. Maria Giovanna Ruo, 6 marzo 2020 - Tutti i diritti riservati. Le presenti slides sono di esclusivi utilizzo e diffusione dei partecipanti alla

I PROCEDIMENTI SULLA RESPONSABILITA’

GENITORIALE

Vi sono poi una serie di ulteriori procedimenti nei quali si stabilisce in tutto o in parte sui doveri diritti che formano contenuto della responsabilità genitoriale.

Si tratta di procedimenti «minori» perché statisticamente meno utilizzati.

Uno è quello di cui all’art. 279 c.c. che riguarda il diritto al mantenimento dei figli non riconoscibili , perché incestuosi o perché è stata negata l’autorizzazione al riconoscimento (art.

250. VI comma, oppure art. 251 c.c.) o perché figli di un interdetto nelle more dell’autorizzazione al tutore per il riconoscimento, ad esempio.

Sussiste tuttavia il diritto al mantenimento.

(5)

Art. 279 c.c.

In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità [269], il figlio [naturale] nato fuori del matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio [naturale] nato fuori dal matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti

(2)

 [433], a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315 bis, sia venuto meno.

L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251.

L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un  curatore speciale [78 c.p.c.] nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la [potestà]

responsabilità genitoriale [316, 317 bis, 34].

(6)

Art. 337-ter comma III

Ricorso al giudice Ricorso al

giudice

Art. 337-ter, comma II

Art. 316, II, c.c.

Art. 337-quater comma III

ESECUZIONE

Per l’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole

CONTRASTO SU DECISIONI DI MAGGIORE INTERESSE

In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

CONTRASTO GENITORIALE

Ciascuno dei genitori, in qualsiasi momento, può ricorrere al giudice per un contrasto

genitoriale

VIGILANZA DEL GENITORE NON AFFIDATARIO

Il genitore non affidatario può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro

interesse.

Art. 145 c.c.

Sussiste disaccordo: ciascuno dei coniugi può ricorrere al giudice

Art. 709-ter c.p.c.

CONFLITTO GENITORIALE genitori in ordine all’esercizio della

responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento

Art. 337 c.c.

Per l’attuazione e l’esecuzione delle disposizioni fissate dal giudice

VIGILANZA DEL GIUDICE TUTELARE

MEDIAZIONE

(7)

Procedimento ex art. 316 c.c., II-III comma

La responsabilità genitoriale è di entrambi i genitori che la esercitano di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio (ascoltandone l’opinione: non è detto nel corpo della norma ma nel precedente art. 315 bis c,c,).

In caso di contrasto, ciascuno dei genitori può adire senza formalità il giudice che non decide ma –ascoltato il minore- attribuisce al genitore che ritiene più idoneo a curare l’interesse del minore.

Competente è il tribunale ordinario ai sensi dell’art. 38 disp att. c.c. (collegio perché la competenza del GT è residuale e stabilita dalla legge

Lo strumento è poco utilizzato perché quando si è in situazioni di totale disaccordo da adire il giudice, di solito:

-o ci si sta «separando», e allora si apre un subprocedimento ai sensi dell’art.

709 ter I co. C.p.c.

oppure

- si è nell’ambito dei procedimenti ex artt. 330 e sgg. e allora lo strumento è

uno dei provvedimenti previsti dall’art. 336 c.c.

(8)

Avv. Maria Giovanna Ruo, 6 marzo 2020 - Tutti i diritti riservati. Le presenti slides sono di esclusivi utilizzo e diffusione dei partecipanti alla

comma

Tuttavia può capitare che, prima dell’instaurazione dei procedimenti «separativi» o limitativi e ablativi della responsabilità genitoriale, sorga un contrasto insanabile tra i genitori circa le questioni di particolare rilevanza quali

-Salute: scelte terapeutiche, riabilitative, alimentari;

-Educazione: scelte religiose:

-Residenza -istruzione

Questioni che non possono attendere e che vanno risolte rapidamente.

Ad es, scelta scolastica con iscrizione della minore.

La casistica è la stessa del 709 ter c.p.c.

(9)

Procedimento ex art. 316 c.c., II-III comma

PROCEDIMENTO

•Legittimazione: solo dei genitori (il figlio è privo di strumenti ad es. se non concorda con l’indirizzo scolastico prescelto dai genitori…dovrebbe rivolgersi al PMM e richiedere la limitazione della responsabilità genitoriale: una scelta

«cruenta» e impossibile di fatto);

•Giudice competente: tribunale ordinario ai sensi dell’art. 38 disp. Att. C.c.

•Atto introduttivo: senza formalità (comunque un ricorso ci vuole e bisogna anche indicare la soluzione più idonea)

•Camerale (direi destrutturato): il giudice «sente» i genitori, «ascolta» il minore ultradodicenne (o anche di età inferiore se ha capacità di discernimento);

«suggerisce» le determinazioni più utili, tenta quindi l’accordo (media);

• se non è possibile attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene più idoneo a curare l’interesse del figlio.

•Non è specificato che il provvedimento non è impugnabile (come invece nel

precedente procedimento ex art. 145 c.c.: quindi impuignabile nei modi ordinari.

(10)

Avv. Maria Giovanna Ruo, 6 marzo 2020 - Tutti i diritti riservati. Le presenti slides sono di esclusivi utilizzo e diffusione dei partecipanti alla

Procedimento ex art. 145 c.c.

- Solo per i coniugi e per stabilire l’indirizzo della vita coniugale;

- Legittimati i coniugi, congiuntamente;

- Il figlio ultrasedicenne può essere ascoltato;

- Il giudice adotta la soluzione che ritiene più adeguata se è richiesto congiuntamente ;

- Solo su questioni essenziali (ad es. residenza della famiglia (non microconflittualità)

- Rito camerale.

- Definito con decreto che non è impugnabile per espressa previsione di legge.

- Il figlio deve essere rappresentato da un curatore speciale, come

previsto dallo strumento di ratifica della Convenzione di Strasburgo

sull’esercizio dei diritti dei minori del 25.01.1996, rat. con l. 77/2003

(11)

Procedimento ex art. 337 c.c.

Vigilanza del giudice tutelare: art. 337 c.c.

Art. 337 c.c.. Vigilanza del giudice tutelare. Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilita' genitoriale e per l'amministrazione dei beni.

il Giudice Tutelare dovrebbe ricevere copia del provvedimento ex art. 6 co. 10 della legge 898/70: «All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma otto, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare» . Ai sensi dell’art. 23 l. div. la norma dovrebbe estendersi alla separazione. Sembrerebbero esclusi i figli dei genitori non coniugati.

Art. 344 c.c.: Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele

ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

Il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

Il Giudice Tutelare acquisisce, a tutti gli effetti, il potere di vigilanza attiva delle disposizioni del Giudice di primo grado. Non può modificare l’affidamento o il

“collocamento” del figlio, ma può sicuramente attuare provvedimenti per il rispetto, ad

esempio, del diritto di frequentazione figlio-genitori stabilito dal Tribunale. Egli, inoltre,

può coinvolgere i Servizi Sociali, Consultori ecc. (Tribunale Castrovillari 728/2018)

(12)

Avv. Maria Giovanna Ruo, 6 marzo 2020 - Tutti i diritti riservati. Le presenti slides sono di esclusivi utilizzo e diffusione dei partecipanti alla

Procedimento art. 337 quater u.c.

In caso di affidamento «superesclusivo» o «esclusivo concentrato», il genitore escluso dall’affidamento ha il diritto- dovere di vigilare su istruzione ed educazione e può ricorrere lal giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Quale giudice?

-Quello del procedimento in corso ex art. 709 ter c.p.c., I comma (ad es. se il provvedimento è stato assunto con provvedimento provvisorio o in I grado e pende reclamo in appello;

-Se il procedimento è concluso:

o Il Giudice Tutelare attivando il potere di vigilanza ex art. 337 c.c.

o Aprendo un procedimento ai sensi degli artt. 710 e 709 ter c.p.c.

(13)

AFFIDAMENTO SUPERESCLUSIVO O RAFFORZATO

- I provvedimenti che dispongono l’affidamento esclusivo devono essere specificamente motivati dal giudice che li adotta sia in ordine al “pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso” sia anche

“all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (fra le altre, Cass. Civ. n. 27/2017).

- il contenuto del pregiudizio nei confronti del minore è rinvenibile in tutte quelle situazioni idonee ad alterare o porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei minori; tale pregiudizio non può risolversi nell’indicazione di una conflittualità fra figlio – genitore o fra genitori, non essendo questa sufficiente ad elidere il diritto alla bigenitorialità per il minore né lo speculare dovere di responsabilità genitoriale sussistente in capo al genitore (cfr. Cass.

Civ. n.27/2017).

- Applicazioni:

- Ord, _Trib Milano 20/03/2014 (est. Buffone): il marito straniero era tornato a Londra disinteressandosi di moglie e figlio, non aveva corrisposto il mantenimento

- Decr.. Trib. Roma 05/09/2017 n. 22749/2017

- Decr. Trib. Roma 23.01.2020: il padre si rifiuta di vedere la figlia, anche solo di

incontrarla e non paga mantenimento congruo

(14)

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Conflitto decisionale e intervento del giudice

Sensibile Sensibile mutamen mutamen

to del to del luogo di luogo di

vita vita

Percorso Percorso scolastico ed scolastico ed

educativo educativo

Trattamenti Trattamenti chirurgici e chirurgici e sanitari in sanitari in

generale

generale

(15)

Padre ricorre al giudice perché la madre vuole tagliare i capelli alla figlia di

7 anni

Padre ricorre al giudice perché la

madre vuole iscrivere la figlia al

catechismo

Madre ricorre al giudice perché il

padre vuole somministrare alla

figlia una dieta

vegana

(16)

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Art. 709 ter c.p.c.

1) presupposto: regolamentazione precedente dell’affidamento

2) Può avere carattere officioso (assunto dal giudice senza domanda di parte nell’interesse del minore)

3) Può avere carattere sostitutivo? Non autonomo MA se inserito in un procedimento ex art. 710 c.p.c.

4) Rito: dipende

 Se il procedimento è pendente, quello del procedimento; si apre un subprocedimento;

 Se il procedimento non è pendente: camerale, introdotto con

ricorso (ex art. 710 c.p.c.

(17)

Art. 709 ter c.p.c.

Art. 709-ter.

(Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)

Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può anche congiuntamente:

1) Ammonire il genitore inadempiente;

2) Disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

3) Disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;

4) Condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

(18)

PRESUPPOSTO

Il ricorso ex art. 709-ter c.p.c. presuppone che sussista già una regolamentazione di fonte giudiziale, vuoi pattizia e/o omologata, vuoi originata da provvedimento all’esito di contenzioso. Se non sussiste una regola previgente, non è applicabile l’art. 709-ter c.p.c. e lo strumento di tutela è quello di cui agli artt.

316 comma IV, 337-bis e ss c.c.

Avv. Maria Giovanna Ruo, 6 marzo 2020 - Tutti i diritti riservati. Le presenti slides sono di esclusivi utilizzo e diffusione dei partecipanti alla SAFSA

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PROCEDIMENTO

LEGITTIMAZIONE

GENITORE MA ANCHE CURATORE SPECIALE

COMPETENZA:

 GIUDICE DEL PROCEDIMENTO IN CORSO

OPPURE

 GIUDICE DELLA RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE

PROVVEDIMENTO: A SECONDA DEL PROCEDIMENTO E DEL

SUO STATO E GRADO:

PUO’ ESSERE SENTENZA, ORDINANZA, DECRETO

IMPUGNABILE:

 CON I MEZZI ORDINARI:

ATTENZIONE AI TERMINI!

(20)

Il genitore presenta il ricorso per comporre il

conflitto

PROCEDU PROCEDU RA RA

Il giudice, instaurato il contraddittorio, convoca le parti e fissa udienza e

termini per notifica

Difesa tecnica necessaria

UDIENZA UDIENZA

Contraddittorio pieno (diritti

soggettivi)

Il giudice, d’ufficio, può anche nominare un curatore

speciale

Il 709-ter può essere diretto o incidentale (sub - procedimento)

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(21)

CONTENUTO DEI PROVVEDIMENTI

il giudice può

ADOTTARE I PROVVEDIMENTI OPPORTUNI PER RISOLVERE IL

CONFLITTO

ADOTTARE I PROVVEDIMENTI OPPORTUNI PER RISOLVERE IL

CONFLITTO

(22)

CONTENUTO DEI PROVVEDIMENTI

Avv. Maria Giovanna Ruo, 6 marzo 2020 - Tutti i diritti riservati. Le presenti slides sono di esclusivi utilizzo e diffusione dei partecipanti alla SAFSA

il giudice inoltre può

1) Ammonire il genitore inadempiente 1) Ammonire il

genitore inadempiente

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del

minore 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei

genitori, nei confronti dell’altro

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di

una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000

euro a favore della Cassa

delle ammende.

(23)

PROVVEDIMENTI

• Sull’istruzione: scuola pubblica/privata

• Sulla salute: interventi chirurgici, alimentazione, anche sport

• Sull’educazione: scelte religiose

(24)

IMPUGNAZIONE: QUINDI

• APPELLO:

– SE IN SENTENZA CON RECLAMO ALLA CA (TERMINI BREVI SE NOTIFICATA; TERMINI ORDINARI SE NO) – SE CON DECRETO CON RECLAMO ALLA CA

(TERMINE BREVE DI 10 GG. DALLA NOTIFICA A CURA DI PARTE; TERMINI ORDINARI SE NO)

– SE ORDINANZA PRESIDENZIALE: CON RECLAMO

• CASSAZIONE:

Sulla ammissibilità del ricorso per Cassazione orientamenti oscillanti.

Secondo le ultime decisioni sono ricorribili per Cassazione i provvedimenti ex ar.t 709 ter c.p.c. di irrogazione sanzione pecuniaria o di condanna al risarcimento del danno mentre non sarebbero ricorribili le statuizioni relative alle modalità di affidamento e l’ammonimento (Cass. 21.2.2014 n. 4176)

Avv. Maria Giovanna Ruo, 6 marzo 2020 - Tutti i diritti riservati. Le presenti slides sono di esclusivi utilizzo e diffusione dei partecipanti alla SAFSA

(25)

Figli maggiorenni

Non sono ritenuti ammissibili

provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. nei

confronti di figli maggiorenni anche se

non economicamente autosufficienti

(la cui posizione andrebbe

integralmente rivista non solo in

relazione a questo istituto).

(26)

Raccordo con le misure ex art. 614 bis c.p.c.

• La giurisprudenza ammette il «cumulo» tra le misure ex art. 709 ter c.p.c e 614 bis cpc in quanto l’art. 709 ter c.p.c. reprime condotte violative già realizzatisi, l’art. 614 bis ha la finalità di assicurare il futuro adempimento della misura

 Nel caso di «astreinte» beneficiario della somma di denaro prevista in caso di inottemperanza alla disposizione è il soggetto che subisce le conseguenze dannose della mancata ottemperanza (per es l’altro genitore nel caso di mancata ottemperanza alle modalità di frequentazione del figlio) (cfr. Tribunale Firenze , 10/11/2011; Tribunale di Roma 17/6/2016)

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(27)

Cass. civ. Sez. I

Ord., 17/05/2019, n. 13400

Le misure sanzionatorie previste dall'art. 709 ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili, invero, di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti

"che comunque arrechino pregiudizio al minore od

ostacolino il corretto svolgimento delle modalità

dell'affidamento".

(28)

Cass. civ. Sez. I Ord., 27/06/2018, n. 16980

Le misure sanzionatorie previste dall'art. 709-ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti "che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento"; esse, tuttavia, non presuppongono l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva "od" evidenzia che l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata.

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(29)

Cass. civ. Sez. VI

1 Ord., 29/03/2018, n. 7875

E' nullo il provvedimento definitivo di

merito in caso di omessa pronuncia sul

ricorso ex art. 709-ter c.p.c. proposto

in pendenza del procedimento.

(30)

Cass. civ. Sez. VI – 1

Ord., 17/11/2017, n. 27358

Il procedimento ex art. 709 ter c.p.c. si instaura nel luogo di residenza abituale del minore, senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, atteso che nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore, ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell'altro genitore o alla disciplina della competenza territoriale.

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(31)

RESIDENZA ABITUALE

Concetto giuridico che proviene da fonti europee.

E’ più idoneo a giudicare il giudice prossimo

Due sentenze della Corte di giustizia

importanti.

(32)

LA RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE QUANDO E’ NEONATO (O POCO PIU’)

SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA

INTERESSE DEL MINORE E GIUDICE PROSSIMO

Avv. Maria Giovanna Ruo, 6 marzo 2020 - Tutti i diritti riservati. Le presenti slides sono di esclusivi utilizzo e diffusione dei partecipanti alla SAFSA

(33)

Strettamente connesso con il tema dell’interesse del minore è quello processuale del giudice competente.

Non può che essere quello della sua residenza abituale, quale giudice che meglio può conoscere la situazione, il contesto familiare e ambientale e, quindi, valutare con maggiore consapevolezza il suo interesse.

Difatti il considerando 12 del Reg. CE 2201/2003 afferma che è opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale…si informino all’interesse superiore del minore e, in particolare, al criterio di vicinanza.

Il successivo art. 12 fa riferimento al criterio di residenza abituale:

- legame sostanziale del minore con quello Stato, perché uno dei genitori vi risiede abitualmente o ne è cittadino;

- La competenza è accettata da tutte le parti ed è conforme

all’interesse superiore del minore

(34)

MA SE IL MINORE E’ UN NEONATO O POCO PIU’?

2 SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IN APPARENTE CONTRASTO

1)SENTENZA 28 GIUGNO 2018, NELLA CAUSA C-512/17

2)SENTENZA 22 dicembre 2010, MERCREDI, nella causa c-497/10 PPU EU:c 2010:829

Cammino: Roma, 30 settembre 2019– Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati

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(35)

SENTENZA 28 GIUGNO 2018, NELLA CAUSA C-512/17

La questione verte sull’interpretazione dell’art. 8: nozione di residenza abituale.

- madre: cittadina polacca che vive e lavora in Belgio;

- Padre: cittadino belga che vive e lavora in Belgio;

- Figlia: nasce in Belgio (2015), ha la doppia cittadinanza, trascorre lunghi periodi in Polonia nel congedo parentale materno, nelle vacanze, anche per tre mesi continuativi;

- I genitori si separano nel 2016, il padre vede la bambina una volta la settimana a casa propria.

- La bambina è accudita a casa da madre e nonna polacca;

prima aveva un’educatrice polacca; è residente sia in Polonia sia in Belgio

- La madre vuole stabilirsi in Polonia senza consenso

paterno

(36)

SENTENZA 28 GIUGNO 2018, NELLA CAUSA C-512/17

- La madre chiede al giudice polacco che la residenza della minore venga fissata con lei in Polonia e che venga stabilito il diritto di visita del padre;

- Il giudice polacco dichiara la propria incompetenza internazionale per essere la residenza abituale della minore in Belgio (la bambina ha un anno); il giudice superiore annulla l’ordinanza (2017) ritenendo la competenza del giudice polacco per essere alla data della domanda la residenza della bambina in Polonia

- Intanto in Belgio viene vietato l’espatrio della bambina, ma la madre viene autorizzata a soggiornare in Polonia nell’estate del 2017

- Il giudice polacco di I grado, reinvestito della questione, sottopone la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia

Cammino: Roma, 30 settembre 2019– Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati

Avv. Maria Giovanna Ruo, 6 marzo 2020 - Tutti i diritti riservati. Le presenti slides sono di esclusivi utilizzo e diffusione dei partecipanti alla SAFSA

(37)

SENTENZA 28 GIUGNO 2018, NELLA CAUSA C-512/17

• le norme in materia di competenza che esso stabilisce sono concepite in funzione dell’interesse superiore del minore e, in particolare, del criterio di vicinanza;

• la residenza abituale del minore dev’essere stabilita sulla base delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie e corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita

• occorre aver riguardo, in linea generale, a fattori quali la

durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del

soggiorno del minore nel territorio dei diversi Stati membri

in questione, il luogo e le condizioni della frequenza

scolastica di quest’ultimo nonchè le relazioni familiari e

sociali del minore in detti Stati membri

(38)

SENTENZA 28 GIUGNO 2018, NELLA CAUSA C-512/17

• occorre aver riguardo, in linea generale, a fattori quali la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno del minore nel territorio dei diversi Stati membri in questione, il luogo e le condizioni della frequenza scolastica di quest’ultimo nonchè le relazioni familiari e sociali del minore in detti Stati membri;

• se il minore non in età scolare, a fortiori quando si tratta di un neonato, le circostanze proprie della persona o delle persone di riferimento con cui esso vive, dalle quali effettivamente accudito e che si prendono cura di lui quotidianamente – di regola, i genitori – hanno particolare importanza per determinare il luogo in cui si trova il centro della sua vita.

• Infatti, la Corte ha rilevato che l’ambiente di tale minore essenzialmente familiare, determinato da detta persona o da dette persone, e che egli condivide necessariamente l’ambiente sociale e familiare della cerchia di persone da cui dipende

Cammino: Roma, 30 settembre 2019– Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati

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(39)

SENTENZA 28 GIUGNO 2018, NELLA CAUSA C-512/17

Sono quindi fattori da tenere presenti:

- Il luogo in cui i genitori sono presenti stabilmente e sono integrati in un ambiente sociale e familiare (fattori: durata, stabilità, regolarità e condizioni del loro soggiorno nel territorio degli Stati membri)

- L’intenzione dei genitori di stabilirsi in uno Stato

Nel caso di specie, anche se la minore aveva soggiornato in Polonia anche per periodi significativi, si era sempre trattato di soggiorni comunque precari della madre (congedi parentali, vacanze) mentre la madre risiedeva stabilmente in Belgio con la bambina, dove vive il padre che la frequenta abitualmente.

L’intenzione materna di trasferirsi nel proprio Stato di residenza

non può prevalere sulla situazione di fatto della residenza

abituale al momento del radicarsi della competenza.

(40)

SENTENZA 28 GIUGNO 2018, NELLA CAUSA C-512/17

La residenza abituale del minore corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita. Spetta al giudice nazionale determinare il luogo in cui si trovava tale centro al momento della proposizione della domanda concernente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, sulla base di un complesso di elementi di fatto concordanti. Sono circostanze determinanti:

• il fatto che il minore, dalla nascita fino alla separazione dei genitori, abbia generalmente abitato con questi ultimi in un determinato luogo;

• la circostanza che il genitore che esercita di fatto, dopo la separazione della coppia, la custodia del minore continui a vivere quotidianamente con quest’ultimo in tale luogo e ivi eserciti la sua attività professionale, la quale si inserisce nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e

• il fatto che il minore, in questo luogo, abbia contatti regolari con l’altro genitore, che continua a risiedere nel medesimo luogo.

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(41)

SENTENZA 28 GIUGNO 2018, NELLA CAUSA C-512/17

Per contro, in un caso come quello di specie, non possono essere considerate circostanze determinanti:

• i soggiorni che, in passato, il genitore che esercita la custodia effettiva del minore ha effettuato con quest’ultimo nel territorio dello Stato membro di cui detto genitore originario nell’ambito dei suoi congedi o dei periodi festivi;

• le origini del genitore in questione, i conseguenti legami culturali del minore con questo Stato membro e i suoi rapporti con la famiglia che risiede in detto Stato membro, e

• l’eventuale intenzione di detto genitore di stabilirsi in futuro

con il minore in questo stesso Stato membro.

(42)

(C.497/10 PPU, EU.C 2010:829)

La sig.ra Mercredi aveva lasciato il Regno Unito, in cui risiedeva in precedenza con la figlia, per trasferirsi nell’isola della Reunion (Francia) quando la figlia aveva solo due mesi. Al momento di tale trasferimento, solo la sig.ra Mercredi aveva il diritto di affidamento della minore, a norma dell’articolo 2, punto 9, del regolamento n. 2201/2003. Poichè, alla data di proposizione del ricorso in detta causa, la madre e la figlia vivevano solo da pochi giorni sull’isola in questione, si trattava di determinare se la residenza abituale della minore, ai sensi di tale regolamento, continuasse ad essere il Regno Unito o se, tenuto conto di siffatto spostamento geografico, essa fosse stata trasferita in Francia. In tale contesto, le circostanze che la sig.ra Mercredi fosse originaria di tale isola, che la sua famiglia continuasse ad abitarci e che essa parlasse francese costituivano indizi idonei a dimostrare un trasferimento permanente di quest’ultima e, pertanto, , il trasferimento della residenza abituale della figlia.

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FINE

Grazie per l’attenzione!

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