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AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA IDRICA PER USO DOMESTICO

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Academic year: 2022

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ASSESSORATO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PIANIFICAZIONE SETTORIALE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Area dei Servizi di Pubblica Utilità

Ufficio Risorse Idriche, Energia e Vincolo Idrogeologico Via Fertilia 40 – 09013 Carbonia (CI) Tel 0781 6695 - Fax 0781 670821

www.provincia.carboniaiglesias.it Rif. Pozzi uso dom. n° 30 del 2011

DETERMINAZIONE N° 63 DEL 31 MARZO 2011

AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA IDRICA PER USO DOMESTICO

Ai sensi del R. D. n° 1775/33 e s.m.i

VISTO il Regio Decreto 14 agosto 1920, n.1285 recante “Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 recante “Approvazione del T.U.

delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” (e s.m.i.);

VISTO il Decreto Legislativo 12 luglio 1993, n. 275 recante “Riordino in materia di acque pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’art. 18 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L. R. 10 febbraio 1978 , n. 4 “Raccolta di reperti interessanti la conoscenza geologica del sottosuolo”;

VISTA la L. 04 agosto 1984, n. 464 “Norme per agevolare l’acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 N.152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”;

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DETERMINA N°63 DEL 31.03.2011

Rif. Pozzi uso dom. n° 30 del 2011

VISTO l’art. 93 del R.D. 1775/1933 del T.U. sull’uso domestico;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 3 del 04/08/2010, con il quale sono state conferite le funzioni di Dirigente dell’Area dei servizi tecnologici e servizi per il territorio, al dirigente Dott. Ing. Palmiro Putzulu;

VISTA l’istanza (Prot. 23436 del 05/10/2010) presentata dal Sig. Dessì Massimiliano, (C.F. DSS MSM 74D24 L219U), residente in Narcao (CI) località Is Cherchis tesa ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca idrica sotterranea ad uso domestico nel fondo sito in agro di NARCAO, località IS CHERCHIS, distinto in catasto al Foglio n. B/9 Mappale 158/a, per una profondità prevista dal piano di campagna di metri 10;

VISTI gli atti dell’istruttoria esperita a norma di legge;

RITENUTO dover provvedere al rilascio di apposita autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso domestico di cui sopra a favore del Sig. Dessì Massimiliano.

AUTORIZZA

Art. 1. Il Sig. Dessì Massimiliano, in qualità di proprietaria del fondo sito in agro di NARCAO, località IS CHERCHIS, distinto in catasto al Foglio n. B/9 Mappale 158/a, alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi dell’art. 93 del R.D.

1775/1933, come meglio indicato negli elaborati e cartografie allegati all’istanza presentata e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art. 2. La Ditta è tenuta ad effettuare la ricerca a regola d’arte mediante pozzo trivellato/escavato, con diametro inferiore a 2 m, assicurando la separazione degli acquiferi mediante cementazioni e riperfori o altro sistema idoneo;

Art. 3. Qualora la perforazione si spinga oltre i 30 metri dal piano di campagna, il Committente (in solido con l’impresa esecutrice dei lavori) è obbligato all’osservanza della legge n. 464/84 e quindi, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica reperibile dal sito internet www.isprambiente.it, a trasmettere all’ISPRA – Servizio Geologico d’Italia – dipartimento Difesa del Suolo – Geologia Applicata ed Idrogeologia – Via Vitaliano Brancati. 48 – 00144 Roma, comunicazione di inizio (Mod, 1), eventuali sospensioni (Mod, 2), riprese (Mod, 3), e fine indagine (Mod, 4 e 4 bis).

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DETERMINA N°63 DEL 31.03.2011

Rif. Pozzi uso dom. n° 30 del 2011

L’inosservanza della sopracitata legge 464/84 è sanzionabile con ammenda ai sensi dell’art. 3 della citata legge.

Art. 4. La Ditta è tenuta ad osservare le distanze e le cautele di legge e a comunicare a questo Servizio, l’inizio, eventuali sospensioni ed il termine dei lavori onde consentire l’accertamento dei ritrovamenti ai sensi dell’art. 103 del T.U.. Per queste comunicazioni potranno essere utilizzati gli stessi moduli predisposti dall’ISPRA – (Servizio Geologico d’Italia). Le comunicazioni saranno a firma del D.L.. Entro trenta giorni dall'ultimazione della ricerca, dovranno essere trasmessi al Servizio scrivente, corredati di copia della presente autorizzazione i risultati della ricerca con specificazione della profondità e diametro del pozzo, stratigrafia e livelli di falda e quant'altro richiesto ai sensi della L.R. 4 del 10/02/1978;

Art. 5. Dovrà essere salvaguardato il principio di razionale utilizzo della risorsa idrica prelevata, e dovrà essere effettuato un campionamento dei singoli acquiferi ritrovati, comunicando al Servizio scrivente i dati relativi al: residuo fisso, conducibilità e temperatura e quant'altro in possesso dell'utente.

Art. 6. L’acqua dovrà essere utilizzata unicamente per uso domestico;

Art. 7. La Ditta è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. 11/12/1933, N°1775 e relative norme regolament ari concernenti il buon regime delle acque pubbliche;

Art. 8. La Ditta è tenuta all’esercizio delle attività autorizzate nel rispetto di tutta la normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni legislative sulla sicurezza nonché di ogni diritto di terzi preesistente nell’area;

Art. 9. Salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca, l’autorizzazione è accordata compatibilmente con le autorizzazioni preesistenti, dalla data della presente;

Art. 10. L'utilizzo dell'acqua si intende autorizzato solo dopo l'invio di tutta la documentazione citata in premessa, salvo comunicazione contraria da parte di questo Servizio;

Art. 11. La portata prelevabile non dovrà superare 0,5 l/s per un consumo annuo non superiore a 1500 mc. che dovrà risultare da apposito contatore da installarsi in luogo ispezionabile e facilmente accessibile agli incaricati del controllo. La

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DETERMINA N°63 DEL 31.03.2011

Rif. Pozzi uso dom. n° 30 del 2011

tubazione di eduzione a bocca pozzo non dovrà superare il diametro di 3/4".

La presente autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari della Provincia di Carbonia Iglesias e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica e, pertanto dovrà essere tenuta costantemente nel luogo, sede di autorizzazione. Della stessa fanno parte integrante copia della planimetria catastale e delle corografie bollate e timbrate.

La presente autorizzazione non è valida qualora entro il raggio di 200 m esistano prelievi per usi pubblici acquedottistici.

Si tende ulteriormente a precisare come l'uso domestico è unicamente finalizzato a soddisfare i fabbisogni del proprio nucleo familiare, comprendendo in tal uso l'innaffiamento di orti e giardini e l'abbeveraggio del bestiame: questi presupposti escludono categoricamente qualunque attività produttiva, anche se a conduzione familiare

La presente autorizzazione è comunque subordinata alle altre eventuali autorizzazioni o N.O. da parte dei diversi Enti competenti, in base alla normativa di Legge vigente in materia.

Alla Stazione Forestale competente per territorio è demandato il compito di controllo.

Il Dirigente ing. Palmiro Putzulu

f.to

M Murtas - R.P. f.to

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