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AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA IDRICA PER USO PRODUTTIVO

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ASSESSORATO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PIANIFICAZIONE SETTORIALE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Area dei Servizi di Pubblica Utilità

Ufficio Risorse Idriche, Energia e Vincolo Idrogeologico Via Fertilia 40 – 09013 Carbonia (CI) Tel 0781 6695 - Fax 0781 670821

www.provincia.carboniaiglesias.it Rif. Pozzi uso dom. n° 02 del 2011

DETERMINAZIONE N° 15 DEL 07 FEBBRAIO 2011

AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA IDRICA PER USO PRODUTTIVO

Ai sensi del R. D. n° 1775/33 e s.m.i

VISTO: il Regio Decreto 14 agosto 1920, n.1285 recante “Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO: il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 recante “Approvazione del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” (e s.m.i.);

VISTO: il Decreto Legislativo 12 luglio 1993, n. 275 recante “Riordino in materia di acque pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO: l’art. 18 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA: la L. R. 10 febbraio 1978 , n. 4 “Raccolta di reperti interessanti la conoscenza geologica del sottosuolo”;

VISTA: la L. 04 agosto 1984, n. 464 “Norme per agevolare l’acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 N.152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA: la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”;

VISTO: l’art. 95 del R.D. 1775/1933 del T.U. sull’uso domestico;

VISTO: il Decreto Presidenziale n. 3 del 04/08/2010, con il quale sono state conferite le funzioni di Dirigente dell’Area dei servizi tecnologici e servizi per il territorio, al dirigente Dott. Ing. Palmiro Putzulu;

VISTA: l’istanza (ns. Prot. n° 27706 del 11/11/2010 ), presentata dalla Sig. Massa Piergiuseppe, C.F.

MSS PGS 55°21 D639D, residente in Fluminimaggiore ( CI), in qualità di Sindaco del Comune di Fluminimaggiore, tesa ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca idrica, per uso acquedottistico, in agro di

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DETERMINA N°15 DEL 07.02.2011

Rif. Pozzi uso dom. n° 02 del 2011

FLUMINIMAGGIORE, località PORTIXEDDU, nell’area distinta in catasto al Foglio n° 7 Mappale 105, per una profondità prevista dal piano di campagna di metri 80;

VISTI: gli atti dell’istruttoria esperita a norma di legge;

VISTA: la avvenuta affissione, dal 17/12/2010 al 01/01/2011, all’Albo Pretorio del Comune di FLUMINIMAGGIORE, la cui relata di avvenuta affissione è pervenuta agli uffici della Provincia in data 26/01/2011 nostro prot. n°. 0002087 A, con esito “s enza opposizioni”;

CONSIDERATO: che sussistono i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione alla ricerca idrica sotterranea nel fondo come individuato in premessa a favore del richiedente, ai sensi del R.D. n°

1775/3 3 e succ. mod. ed int. e della L.R. n° 9/06 nell’osservanza delle seguenti prescrizioni:

AUTIORIZZA

Il Sig. Massa Piergiuseppe, C.F. MSS PGS 55°21 D639 D, residente in Fluminimaggiore (CI), in qualità di Sindaco del Comune di Fluminimaggiore, ad eseguire la ricerca idrica per ACQUEDOTTISTICO in agro di FLUMINIMAGGIORE, nell’area distinta in catasto al Foglio n° 7, Mappale 105, per una profondità prevista dal piano di campagna di metri 80, ai sensi dell’art. 95 del R.D. 1775/1933 e della L.R. 4/78, come meglio indicato negli elaborati e cartografie allegati all’istanza presentata e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 1. La Ditta è tenuta ad effettuare la ricerca a regola d’arte mediante pozzo trivellato/escavato, con diametro inferiore a 2 m, assicurando la separazione degli acquiferi mediante cementazioni e riperfori o altro sistema idoneo.

Art. 2. Qualora la perforazione si spinga oltre i 30 metri dal piano di campagna, il Committente (in solido con l’impresa esecutrice dei lavori) è obbligato all’osservanza della legge n. 464/84 e quindi, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica reperibile dal sito internet www.isprambiente.it, a trasmettere all’ISPRA – Servizio Geologico d’Italia – dipartimento Difesa del Suolo – Geologia Applicata ed Idrogeologia – Via Vitaliano Brancati. 48 – 00144 Roma, comunicazione di inizio (Mod, 1), eventuali sospensioni (Mod, 2), riprese (Mod, 3), e fine indagine (Mod, 4 e 4 bis). L’inosservanza della sopracitata legge 464/84 è sanzionabile con ammenda ai sensi dell’art. 3 della citata legge.

Art. 3. La Ditta è tenuta ad osservare le distanze e le cautele di legge e a comunicare a questo Servizio, l’inizio, eventuali sospensioni ed il termine dei lavori onde consentire l’accertamento dei ritrovamenti ai sensi dell’art. 103 del T.U.. Per queste comunicazioni potranno essere utilizzati gli stessi moduli predisposti dall’ISPRA – (Servizio Geologico d’Italia). Le comunicazioni saranno a firma del D.L.. Entro trenta giorni dall'ultimazione della ricerca, dovranno essere trasmessi al Servizio scrivente, corredati di copia della presente autorizzazione i risultati della ricerca con specificazione della profondità e diametro del pozzo, stratigrafia e livelli di falda e quant'altro richiesto ai sensi della L.R. 4 del 10/02/1978.

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DETERMINA N°15 DEL 07.02.2011

Rif. Pozzi uso dom. n° 02 del 2011

Art. 4. Dovrà essere salvaguardato il principio di razionale utilizzo della risorsa idrica prelevata, e dovrà essere effettuato un campionamento dei singoli acquiferi ritrovati, comunicando al Servizio scrivente i dati relativi al: residuo fisso, conducibilità e temperatura e quant'altro in possesso dell'utente.

Art. 5. La Ditta è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U.

11/12/1933, N°1775 e relative norme regolamentari c oncernenti il buon regime delle acque pubbliche.

Art. 6. La Ditta è tenuta all’esercizio delle attività autorizzate nel rispetto di tutta la normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni legislative sulla sicurezza nonché di ogni diritto di terzi preesistente nell’area.

Art. 7. L'utilizzo dell'acqua potrà essere concesso successivamente alla presentazione, dietro regolare istanza (come da modello), da far pervenire all’ ufficio provinciale competente.

La presente autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari della Provincia di Carbonia Iglesias e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica e, pertanto dovrà essere tenuta costantemente nel luogo, sede di autorizzazione. Della stessa fanno parte integrante copia della planimetria catastale e delle corografie bollate e timbrate.

La presente autorizzazione è comunque subordinata alle altre eventuali autorizzazioni o N.O. da parte dei diversi Enti competenti, in base alla normativa di Legge vigente in materia.

Alla Stazione Forestale competente per territorio è demandato il compito di controllo.

Il Dirigente Palmiro Putzulu

f.to

M.Murtas r.p f.to

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