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Torino, 15 ottobre Centro Congressi Lingotto. Torino, 15 ottobre Centro Congressi Lingotto. All Consulting

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(1)

Torino, 15 ottobre 2009 - Centro Congressi Lingotto

Il processo di liquidazione e criticità nella fase di Loss Il processo di liquidazione e criticità nella fase di Loss

Adjustment per i casi di RC Prodotto/Ritiro Prodotti Adjustment per i casi di RC Prodotto/Ritiro Prodotti Adjustment per i casi di RC Prodotto/Ritiro Prodotti Adjustment per i casi di RC Prodotto/Ritiro Prodotti

Massimo Ferro Massimo Ferro All Consulting

(2)

LA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE

LA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE

(3)

Primi riferimenti legislativi

‹ CONTRATTUALE

€ ART. 1218 C.C.

‹ EXTRACONTRATTUALE

€ ART. 2043 E SEGG. C.C.

(4)

Sviluppi legislativi con la CEE

La direttiva CEE 85/374 con la quale muore soltanto per La direttiva CEE 85/374, con la quale muore – soltanto per quanto attiene al “consumatore” - il principio “nessuna

responsabilità senza colpa”, viene recepita in Italia dal espo sab à se a co pa , e e ecep a a a da D.P.R. 224/88, che attiva il “processo logico presuntivo”

nell’individuazione della colpa del produttore.

(5)

Evoluzione della responsabilità del produttore

La R.C.P. si evolve con il recepimento di successive Direttive:

• Legge 126/91, con le norme per l’informazione del consumatore;

• D.P.R. 459/96, detta anche “direttiva macchine”;

• D. Lgs. 25/2001, che amplia la definizione di produttore;

• D.Lgs. 172/2004 sulla sicurezza generale dei prodotti e la Garanzia di prodotto

• D. Lgs 2072005 (Codice del consumo)

(6)

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224

Art. 1. Responsabilità del produttorep p

Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.p

(7)

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224

Art. 10. Colpa del danneggiato Art. 10. Colpa del danneggiato

1 Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato 1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato

il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'art. 1227 del codice civile.

(8)

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224

Art. 11. Danno risarcibile

1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente decreto:

1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente decreto:

a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;

b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente

destinato all'uso o consumo privato e così principalmente destinato all uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.

(9)

Cassazione civile, sez. II, 9 giugno 1986 n. 3816

Nel caso in cui al processo produttivo di un determinato bene

partecipi, in fasi diverse, una pluralità di soggetti, l'acquirente di un pezzo difettoso, che proceda al suo assemblaggio, non va esente da responsabilità per i danni derivati dall'uso del va esente da responsabilità per i danni derivati dall uso del prodotto finale, per il solo fatto che il difetto sia imputabile ad altri, avendo egli il dovere di sottoporre il pezzo acquistato a diligente controllo e restando, quindi, la responsabilità dei

produttori esclusa soltanto nell'ipotesi in cui il pezzo stesso sia stato (dopo l'assemblaggio) destinato ad un uso atipico e non stato (dopo l assemblaggio) destinato ad un uso atipico e non prevedibile.

(10)

LE COPERTURE ASSICURATIVE

LE COPERTURE ASSICURATIVE

(11)

La garanzia di RC Prodottig

(12)

Art. … Oggetto dell’Assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente

quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente

responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a , p ) g

terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza - per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.

(13)

Art. … Esclusioni

L’assicurazione non comprende:

L assicurazione non comprende:

•) le spese di sostituzione e/o riparazione del prodotto difettoso nonché l’importo pari al suo controvalore;

difettoso nonché l’importo pari al suo controvalore;

(14)

Tipologia di danno risarcibile

C di i i di bil hé il i i t i t i ll

Condizione indispensabile perché il sinistro rientri nella garanzia RCP: il prodotto assicurato deve aver arrecato danni a persone e/o a cose

danni a persone e/o a cose

Se vi è solo perdita patrimoniale ma senza danni a

Se vi è solo perdita patrimoniale, ma senza danni a persone o a cose, la garanzia RCP non opera

Se il danno consiste nella inidoneità o inefficacia del prodotto, la garanzia RCP non opera.

p , g p

(15)

Esempio

In un motore elettrico si verifica un corto circuito che provoca l’incendio del motore stesso, oggetto di copertura RCP,

senza però che vi siano altri danni, ma

lt t l i d ll’ tti ità d ll’ i d soltanto la sospensione dell’attività dell’azienda.

C

In tal caso la garanzia RCP non opera poiché la sospensione dell’attività è conseguente ad un danno non risarcibile, in

t l (“ di tit i / i i d l

quanto escluso (“spese di sostituzione e/o riparazione del

prodotto difettoso nonché l’importo pari al suo controvalore…”)

(16)

Art. … Esclusioni

L’assicurazione non comprende:p

•) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti - cui si riferisce l’assicurazione - risultanti difettosi o

presunti tali;

RITIRO DIRETTO

RITIRO DIRETTO vs.vs. RITIRO INDIRETTORITIRO INDIRETTO

L’esclusione riguarda soltanto il cosiddetto “Ritiro diretto”, ovvero quello del prodotto assicurato che non sia un componente o una parte di un prodotto finito o di un maggior prodotto in cui il componente è inserito.

Il iti di l i i lt i d tt ” it d l

Il ritiro di qualsiasi altro “maggior prodotto” a seguito del suo

danneggiamento o perché dal suo utilizzo sono derivati danni a

persone conseguenti a difetto del prodotto assicurato, costituisce invece

(17)

B B

A A

A

B B

B

A A

A A

B

B

A

A A A

RITIRO RITIRO INDIRETTO INDIRETTO RITIRO

RITIRO DIRETTO DIRETTO

B B

A

B

(18)

La garanzia di Ritiro Prodottig

(19)

Ritiro “indiretto”

“La garanzia comprende le spese e gli altri oneri per il ritiroLa garanzia comprende le spese e gli altri oneri per il ritiro dal mercato di prodotti difettosi diversi da quelli indicati in polizza, purché durante il periodo di efficacia della

assicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze riconducibili a responsabilità dell’Assicurato:

a) i prodotti abbiano cagionato danni corporali o danni materiali a terzi;

a terzi;

b) documentata possibilità che i prodotti arrechino danni corporali o danni materiali;

corporali o danni materiali;

c) ordine dell’autorità di ritiro dei prodotti perché i prodotti

(20)

Ritiro dei prodotti assicurati (“Diretto”)

La Compagnia rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti indicati in polizza, dopo la loro messa in circolazione purché durante il periodo di loro messa in circolazione, purché durante il periodo di efficacia dell’assicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze:

circostanze:

a) i prodotti abbiano cagionato danni corporali o danni materiali a terzi;

b) documentata possibilità che i prodotti arrechino danni corporali o danni materiali a terzi ;

danni corporali o danni materiali a terzi ;

c) ordine dell’autorità di ritiro dei prodotti perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che ci si può stessi non presentano la sicurezza che ci si può

(21)

Spese rimborsabili

le spese di annuncio e comunicazione tramite qualsiasi id

mezzo idoneo

le spese di trasporti necessari per il ritiro dal mercato dei prodotti

p

le spese relative a prestazioni di lavoro da parte di personale alle dipendenze dell'Assicurato e/o di terzi preposto dall'Assicurato stesso alle operazioni di ritiro dei preposto dall Assicurato stesso alle operazioni di ritiro dei prodotti

le spese necessarie per la distruzione dei prodotti, quando

i i t d A t ità bbli h i

ciò sia imposto da Autorità pubbliche, o sia economicamente più conveniente rispetto all'onere di ritiro dei prodotti

le spese per lo smontaggio delle parti difettose e delle altre necessarie per individuare la parte difettosa, ed il montaggio

(22)

IL SINISTRO

IL SINISTRO

(23)

Realizzazione di un nuovo componente

(24)

La procedura di approvazione viene effettuata in uno

Production Part Approval Process (PPAP)

La procedura di approvazione viene effettuata in uno qualunque dei casi seguenti:

1. Prodotto nuovo

2. Prodotto ricampionato per non avere superato la prima p p p p approvazione

3. Prodotto modificato (disegni, specifiche o materiali) 4. Introduzione di una nuova tecnologia di produzione o

nuovo materiale rispetto all’approvazione precedente 5. Produzione con attrezzature nuove o modificate, tali da

influenzare l’integrità del prodotto finale

(25)

B B

A A

A

B

B

A A

A A

A B

A A B

A

B B

A B

(26)
(27)

• Denuncia di sinistro

S ifi h di i t d d d ti il Cli t

La documentazione da predisporre

• Specifiche, disegni, standard concordati con il Cliente

• Fatture di vendita e D.D.T. dei prodotti contestati

• Scambi epistolari con il Cliente verbali dei meeting tenutisi ecc

• Scambi epistolari con il Cliente, verbali dei meeting tenutisi, ecc…

• Controlli interni svolti sui prodotti contestati ed eventuali note redatte dal CQ, laboratorio interno, ecc…, ,

• Comunicazioni del Cliente in ordine al Richiamo dei prodotti

• Scheda tecnica dell’intervento riparativo (smontaggio, verifica e sostituzione, montaggio, ecc…)

• Note di debito con i dettagli dei costi (interni ed esterni), il tabulato degli interventi riparativi ecc

tabulato degli interventi riparativi, ecc….

• 8D Report o documenti similari

(28)

8D R t

8D Report

(29)
(30)

Origini e criticità dei “difetti” del prodotto

Progettazione Progettazione

Tempi

Codesign

Codesign Produzione Produzione

Tempi

Fluttuazione di parametri di processop p

Controlli in ingresso, in produzione e in uscita

Errore umano

(31)

Vi ringrazio per l’

Vi ringrazio per l’attenzione… attenzione…

Massimo Ferro

All Consulting & Engineering srlg g g C.so Svizzera 185 , 10149 Torino

[email protected]

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