Torino, 15 ottobre 2009 - Centro Congressi Lingotto
Il processo di liquidazione e criticità nella fase di Loss Il processo di liquidazione e criticità nella fase di Loss
Adjustment per i casi di RC Prodotto/Ritiro Prodotti Adjustment per i casi di RC Prodotto/Ritiro Prodotti Adjustment per i casi di RC Prodotto/Ritiro Prodotti Adjustment per i casi di RC Prodotto/Ritiro Prodotti
Massimo Ferro Massimo Ferro All Consulting
LA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE
LA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE
Primi riferimenti legislativi
CONTRATTUALE
ART. 1218 C.C.
EXTRACONTRATTUALE
ART. 2043 E SEGG. C.C.
Sviluppi legislativi con la CEE
La direttiva CEE 85/374 con la quale muore soltanto per La direttiva CEE 85/374, con la quale muore – soltanto per quanto attiene al “consumatore” - il principio “nessuna
responsabilità senza colpa”, viene recepita in Italia dal espo sab à se a co pa , e e ecep a a a da D.P.R. 224/88, che attiva il “processo logico presuntivo”
nell’individuazione della colpa del produttore.
Evoluzione della responsabilità del produttore
La R.C.P. si evolve con il recepimento di successive Direttive:
• Legge 126/91, con le norme per l’informazione del consumatore;
• D.P.R. 459/96, detta anche “direttiva macchine”;
• D. Lgs. 25/2001, che amplia la definizione di produttore;
• D.Lgs. 172/2004 sulla sicurezza generale dei prodotti e la Garanzia di prodotto
• D. Lgs 2072005 (Codice del consumo)
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224
Art. 1. Responsabilità del produttorep p
Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.p
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224
Art. 10. Colpa del danneggiato Art. 10. Colpa del danneggiato
1 Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato 1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato
il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'art. 1227 del codice civile.
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224
Art. 11. Danno risarcibile
1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente decreto:
1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente decreto:
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente
destinato all'uso o consumo privato e così principalmente destinato all uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.
Cassazione civile, sez. II, 9 giugno 1986 n. 3816
Nel caso in cui al processo produttivo di un determinato bene
partecipi, in fasi diverse, una pluralità di soggetti, l'acquirente di un pezzo difettoso, che proceda al suo assemblaggio, non va esente da responsabilità per i danni derivati dall'uso del va esente da responsabilità per i danni derivati dall uso del prodotto finale, per il solo fatto che il difetto sia imputabile ad altri, avendo egli il dovere di sottoporre il pezzo acquistato a diligente controllo e restando, quindi, la responsabilità dei
produttori esclusa soltanto nell'ipotesi in cui il pezzo stesso sia stato (dopo l'assemblaggio) destinato ad un uso atipico e non stato (dopo l assemblaggio) destinato ad un uso atipico e non prevedibile.
LE COPERTURE ASSICURATIVE
LE COPERTURE ASSICURATIVE
La garanzia di RC Prodottig
Art. … Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente
quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente
responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a , p ) g
terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza - per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
Art. … Esclusioni
L’assicurazione non comprende:
L assicurazione non comprende:
•) le spese di sostituzione e/o riparazione del prodotto difettoso nonché l’importo pari al suo controvalore;
difettoso nonché l’importo pari al suo controvalore;
Tipologia di danno risarcibile
C di i i di bil hé il i i t i t i ll
• Condizione indispensabile perché il sinistro rientri nella garanzia RCP: il prodotto assicurato deve aver arrecato danni a persone e/o a cose
danni a persone e/o a cose
• Se vi è solo perdita patrimoniale ma senza danni a
• Se vi è solo perdita patrimoniale, ma senza danni a persone o a cose, la garanzia RCP non opera
• Se il danno consiste nella inidoneità o inefficacia del prodotto, la garanzia RCP non opera.
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Esempio
In un motore elettrico si verifica un corto circuito che provoca l’incendio del motore stesso, oggetto di copertura RCP,
senza però che vi siano altri danni, ma
lt t l i d ll’ tti ità d ll’ i d soltanto la sospensione dell’attività dell’azienda.
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In tal caso la garanzia RCP non opera poiché la sospensione dell’attività è conseguente ad un danno non risarcibile, in
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quanto escluso (“spese di sostituzione e/o riparazione del
prodotto difettoso nonché l’importo pari al suo controvalore…”)
Art. … Esclusioni
L’assicurazione non comprende:p
•) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti - cui si riferisce l’assicurazione - risultanti difettosi o
presunti tali;
RITIRO DIRETTO
RITIRO DIRETTO vs.vs. RITIRO INDIRETTORITIRO INDIRETTO
L’esclusione riguarda soltanto il cosiddetto “Ritiro diretto”, ovvero quello del prodotto assicurato che non sia un componente o una parte di un prodotto finito o di un maggior prodotto in cui il componente è inserito.
Il iti di l i i lt “ i d tt ” it d l
Il ritiro di qualsiasi altro “maggior prodotto” a seguito del suo
danneggiamento o perché dal suo utilizzo sono derivati danni a
persone conseguenti a difetto del prodotto assicurato, costituisce invece
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A A
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RITIRO RITIRO INDIRETTO INDIRETTO RITIRO
RITIRO DIRETTO DIRETTO
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La garanzia di Ritiro Prodottig
Ritiro “indiretto”
“La garanzia comprende le spese e gli altri oneri per il ritiroLa garanzia comprende le spese e gli altri oneri per il ritiro dal mercato di prodotti difettosi diversi da quelli indicati in polizza, purché durante il periodo di efficacia della
assicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze riconducibili a responsabilità dell’Assicurato:
a) i prodotti abbiano cagionato danni corporali o danni materiali a terzi;
a terzi;
b) documentata possibilità che i prodotti arrechino danni corporali o danni materiali;
corporali o danni materiali;
c) ordine dell’autorità di ritiro dei prodotti perché i prodotti
Ritiro dei prodotti assicurati (“Diretto”)
La Compagnia rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti indicati in polizza, dopo la loro messa in circolazione purché durante il periodo di loro messa in circolazione, purché durante il periodo di efficacia dell’assicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze:
circostanze:
a) i prodotti abbiano cagionato danni corporali o danni materiali a terzi;
b) documentata possibilità che i prodotti arrechino danni corporali o danni materiali a terzi ;
danni corporali o danni materiali a terzi ;
c) ordine dell’autorità di ritiro dei prodotti perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che ci si può stessi non presentano la sicurezza che ci si può
Spese rimborsabili
• le spese di annuncio e comunicazione tramite qualsiasi id
mezzo idoneo
• le spese di trasporti necessari per il ritiro dal mercato dei prodotti
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• le spese relative a prestazioni di lavoro da parte di personale alle dipendenze dell'Assicurato e/o di terzi preposto dall'Assicurato stesso alle operazioni di ritiro dei preposto dall Assicurato stesso alle operazioni di ritiro dei prodotti
• le spese necessarie per la distruzione dei prodotti, quando
iò i i t d A t ità bbli h i
ciò sia imposto da Autorità pubbliche, o sia economicamente più conveniente rispetto all'onere di ritiro dei prodotti
• le spese per lo smontaggio delle parti difettose e delle altre necessarie per individuare la parte difettosa, ed il montaggio
IL SINISTRO
IL SINISTRO
Realizzazione di un nuovo componente
La procedura di approvazione viene effettuata in uno
Production Part Approval Process (PPAP)
La procedura di approvazione viene effettuata in uno qualunque dei casi seguenti:
1. Prodotto nuovo
2. Prodotto ricampionato per non avere superato la prima p p p p approvazione
3. Prodotto modificato (disegni, specifiche o materiali) 4. Introduzione di una nuova tecnologia di produzione o
nuovo materiale rispetto all’approvazione precedente 5. Produzione con attrezzature nuove o modificate, tali da
influenzare l’integrità del prodotto finale
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A A
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B B
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• Denuncia di sinistro
S ifi h di i t d d d ti il Cli t
La documentazione da predisporre
• Specifiche, disegni, standard concordati con il Cliente
• Fatture di vendita e D.D.T. dei prodotti contestati
• Scambi epistolari con il Cliente verbali dei meeting tenutisi ecc
• Scambi epistolari con il Cliente, verbali dei meeting tenutisi, ecc…
• Controlli interni svolti sui prodotti contestati ed eventuali note redatte dal CQ, laboratorio interno, ecc…, ,
• Comunicazioni del Cliente in ordine al Richiamo dei prodotti
• Scheda tecnica dell’intervento riparativo (smontaggio, verifica e sostituzione, montaggio, ecc…)
• Note di debito con i dettagli dei costi (interni ed esterni), il tabulato degli interventi riparativi ecc
tabulato degli interventi riparativi, ecc….
• 8D Report o documenti similari
8D R t
8D Report
Origini e criticità dei “difetti” del prodotto
Progettazione Progettazione
• Tempi
• Codesign
• Codesign Produzione Produzione
• Tempi
• Fluttuazione di parametri di processop p
• Controlli in ingresso, in produzione e in uscita
• Errore umano
Vi ringrazio per l’
Vi ringrazio per l’attenzione… attenzione…
Massimo Ferro
All Consulting & Engineering srlg g g C.so Svizzera 185 , 10149 Torino