Conto corrente
conla posta Anno 799
-Numero 264
GAZZETTA UFFICIATÆ
PARTE PRIMA DEL REGNO D' I TALIA s-sammmon
ROMA
-Sabato, 19 novembre 1938
-ANNo XVII
. AIEN0I FESTMDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI CRAZIA E CIUSTIZIA -UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LECCl-- TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914
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All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . • 180 100 10 restero,
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3,
6 autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati amano ed accompagnatidal relativo importo.
SOMMAltIO
LEGGI E
DECRETI
GIO
DECRETO-LEGGE
17 novembre1938-XVII,
n. 1728.Provvedimenti per la difesa della razza italiana ,
Pag.
4796GIO
DECRETO-LEGGE
5 settembre1938-XYI,
n. 1729.Modificazione alla
classificazione degli alberghi,
delle pen.ni e delle locande , . . . . . . . ,
Pag.
4797REGIO DECRETO-LEGGE
13 settembre1938-XVI,
n. 1730. gAutorizzazione al comune di
Bologna
adapplicare
il contri-buto di
fognatura
. . . . . . . . . . . . . .Pag.
4799DECRETO
DEL CAPO DELGOVERNO
7 novembre1938-XVII.
Nomina del
prof.
Fodale Ernesto a membro dellaCorpora.
zione della
previdenza
e del credito . . . . . .Pag.
4800DECRETO
DEL CAPO DELGOVERNO
1 novembre1938-XVII.
Nomina del dott.
Pellegrini Giampietro
Domenico a membro dellaCorporazione
dellaprevidenza
e del credito . .Pag.
4800DECRETO
DEL CAPO DELGOVERNO
Y novembre 1938-XVILNomina del dott. D'Amelio Mario a membro della
Corpora-
tiene dellaprevidenza
e del credito . . . . . . .Pag.
4800DECRETO MINISTERIALE
12 settembre 1988-XVI.Attivazione del nuovo catasto per alcuni Comuni della pro-
Vincia
di Asti . . . . . .Pag.
4800DEORETO
MINISTERIALE 14 novembre1938-XVII.
Proroga
di divieto di caccia euccellagione
inprovincia
diiloma... Pag.4801
Ispettorato
per la difesa delrisparmio
e per l'esercizio del credito.Sostituzione di due membri del Comitato di
sorveglianza
della Societàcooperativa agricola
di Chiusa Selafani(Palermo),
inliquidazione
. . . . . . . . . . . . . . . .Pag.
4806Sostituzione di un membro del Comitato di
sorveglianza
della Cassa rurale edartigiana
dei combattenti di Delia(Caltanis-
setta)
......Pag4808
Sostituzione di un membrodel Comitato di
sorveglianza
dellaCassa rurale ed
artigiana
di Delia(Caltanissetta)
.Pag.
4801CONCORS
IPresidenza del
Consiglio
dei Ministri: Diario delle prove scritte del concorso a 10posti
diaggiunto
di procura di 2. classe presso l'Avvocatura dello Stato . . . . . . .Pag.
4807 Ministero dell'educazione nazionale: Diario delle prove scrittee
grafiche degli
esami diabilitazione all'insegnamento
della.calligrafia
edattilografia
nelleRegie
scuole eRegi
istituti di istruzione media . . . . . . . . . . .Pag
4807 Ministero dellecorporazioni: Varianti
al concorso aposti
di somstituto direttore
aggiunto negli
Ufficiprovinciah
delle cor-porazioni
. . . . . . . . . . . . . . .Pag.
4807Ministero delle comunicazioni: Varianti al concorso a 6
posti
di alunno d'ordine nel ruolo della marina mercantile.Pag.
4808 Ministero dell'interno: Sostituzione delpresidente
della Com-missione
giudicatrice
del concorso alposto
di coadiutore delreparto
medicomicrografico
del Laboratoriod'igiene
e pro- fdassi di Bari . , , , . . . . . . . . . .Pag.
4808SUPPLEMENTI
ORDINARISUPPI.DIENTO ALLA « ÛAZZETTA EFFICIALE >> N. ÂÁ DEL 1Û NO4 VEMBRE 1938-XVII:
DISPOSIZIONI
ECOMUNICATI
Bollettino delleobbligazioni,
delle cartelle edegli
altri titdi estratti per il rimborso epel
conferimento dipremi
n. 57:i51inistero
dellecorporazioni: Novantatreesimo
elenco dei decreti Societàgenerale esplosivi
e munizioní, in Afilano:Obbliga- Alinisteriali
di concessione mineraria emanati inapplicazione
zionisorteggiate
21 26 ottobre 1938-XVI. - «P.I.L.P. » So- del R. decretolegislativo
29luglio 1927,
n. 1443 .Pag.
4801 cietà anonima Fabbrica Italiana Lime diPrecisione,
in Roma:A
Obbligazioni sorteggiate
il 2 novembre 1938-XVII. - SocietäIinistero
delle finanze:anogima
ferrovia siculaoccidentale (Palermo-Marsala-Tra.
Diffide
per smarrimento di ricevute di titoli del Debitopub- pani),
innoma:
Elenco delleobbligazioni sorteggiate
il 2 no-blico
. . . . . . . . . . . . , , , . , , ,
Pag.
4801 sembre 1938-XVII e diquelle sorteggiate precedentemente Medie
dei cambi e deititoli
. . . . . . . .Pag.
4802 e non ancorapresentate
per il rimborso. - Società anonimaDiffida
per smarrimento di mezzofoglio
di certificato di italiana per le strade ferrate dellaSardegna,
in Torino:rendta consolidato 3,50
%
. . . . . . . . , ,Pag.
4802 Elenco delle azionisorteggiate
il 7 novembre1938-XVII
eRettifiche
d'intestazione . . .. .a « . . . .Paz.
4803 diquelle sorteggiate precedentemente
e non ancora pre-4794 19--11--1938 (XVII)
-GAZZETTE
UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA -N.
264sentate per il rimborso. - Societé anonyme de Consom.
mation,
in Aosta:Obbligazioni sorteggiate
il 7 novembre 1938-XVII. - Comune di Salò:Obbligazioni sorteggiate
il6 novembre 1938-XVII. - «
S.A.C.R.A.S.
» Società AnonimaCompere
Rivendita AmministrazionoStabili,
in Milano: Ob-bligazioni sorteggiate
l'8 novembre1938-XVII.
- Società anonima emiliana di ferrovie tramvie ed automobili(ex
fer.rovia
Sassuolo•Afodena-Mirandola-Finaiej,
in Modenaf Elencodelle, öbbligazioni sorteggiate
il 9 novembre 1938-XVII e diquelle sorteggiate precedentemente
e non ancorapresentate
per il rimborso. - Società anonima
Serio,
inBergamo:
Ob-bligazioni sorteggiate
il 29 ottobre 1938-XVII. - Società anonima «Reggiane
» Officine meccaniche italiane, inReggio Emilia:
Elenco delleobbligazioni sorteggiate
il 7 novembre1938-XVII
& diquelle sorteggiate, precedentemente
e non an-cöra
presentafé
per il rimborso· -- Società anonimapado.
Vana
Francesço Petrárcti, in
Padova:Obbligazioni sorteg- glate
il 25 ottobre 1938-XVI. - Città diLegnano:
Elenco delleobbligazioni sorteggiate
il 2 novembre1938-XVII
edi quella sorteggiate prgeegateme.hta
? 099 AncaAgreseníafé
per il rimberto. - Società Ariónimã «La
Centrale
» per il finanziamento diimprese elettriche
etelefoniche,
in Milano:Elenco delle
obbligazioni sorteggiate
l'8 novembre1938-XVII
e di
quelle sorteggiate precedentemente
e non ancora pre- Eentate per il rimborso.LEGGI E DECRETI
delle Amministrazioni delle
Provincie,
deiComuni, degli
Entiparastatali
e delle Associazionisindacali
ed Enti collateralinon possono contrarre matrimonio con persone di naziona- lità straniera.
Salva l'applicazione,
ove ne ricorranogli estremi,
dellesanzioni
previste
dall'art.2,
latrasgressione
delpredetto divieto importa
laperdita dell'impiego
e delgrado.
Art. 4.
'Ai fini
dell'applicazione degli
articoli 2 e3, gli
italianinon
regnicoli
non sono consideratistranieri.
Art. 5.
L'vgeiale dello stato civile, richiesto
dipubblicazioni
dimatrimonio,
èobbligato
adaccertare, indipendentemente dalle dichiarazioni
delleparti,
la razza e lo stato di citta- dinanza di entrambi i richiedenti.Nel caso
previsto
dall'art.1,
nonprocederà
nè allepubbli-
cazioni nè alla
celebrazione
del matrimonio.L'ufficiale dello stato civile che
trasgredisce
aldisposto
del
presente
articolo èpunito
conl'ammenda
da lirecinque-
cento a lire
cinquemila.
REGIO
DECRETO-LEGGE 17 novembre1938-XVII,
n. 1728.Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
VITTORIO
EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
IMPERATORE
D'ETIOPIX
Ritenuta la necessità
urgente
ed assoluta diprovvedere;
Visto l'art.
3,
n.2, della legge
31gennaio 1926-lV,
n.100,
sulla facoltà del
potere esecutivo
di emanare normegiuri.
gliche;
Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
delDUCE,
Primo MinistroSegretario
diEtato,
Ministro perl'interno,
di concerto coi 31inistri pergli
afariesteri,
per lagrazia
egiustizia,
per le duanze eper
lecorporazioni;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
Art. 6.
Non
può produrre efetti civili
e nondeve, quindi,
esseretrascritto nei
registri
dello statocivile,
a normadell'art.
5della
legge
27maggio 1929-VII,
n.847,
ilmatrimonio
cele-brato in violazione dell'art. 1.
Al ministro del
culto, davanti
alquale
sia celebrato talematrimonio,
è vietatoPadempimento
diquanto
èdisposto
dal
primo
comma dell'art. 8 dellapredetta legge.
I
traagressori
sonopuniti
conl'ammenda
da lirecinque-
cento a lire
cinquemila.
'Art.
7.L'uniciale
dello
stato civile che haproceduto
alla trascri- sionedegli
atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osser- vanza deldisposto
dell'art. 2 è tenuto afarne immediata denunzia
all'autoritàcompetente.
CAPO I.
Paovvselmesrx neLativi AI mara1xosi,
1r t. 1.
Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana ton
persona appartenente
ad altra razza èproibito.
Il matrimonio
celebrato
in contrasto con tale divieto è aullo.'Art. 2.
Fermo 11
divieto
di cuialPart. 1,
11 matrimonio del citta- dino italiano con persona di nazionalità straniera èsubordi-
nato al
preventivo
consenso del 3finistro per l'interno.I
trasgressori
sonopuniti
con l'arresto fino a tremesi
e¢on
l'ammenda fino alire
diecimila.Art.
3.Fermo sempre il divieto di cui all'art.
1,
igligendenti delle
amministrazioni
civili e militari delloStato,
delleOrganiz-
sazioni
del PartitoNazionale
Fascista o da essocontrollate,
OAPO II.
DEGLI APPARTENENTI ALLA RAZZA EBRA1CAs Art.
8,
'Agli effetti
dilegge:
a)
è dirazzaebraica colui che è nato dagenitori
entrambi di razzaebraica,
ancheseappartenga
areligione diversa
daquella ebraica;
b)
èconsiderato
di razza ebraicacolui che
è nato dagenitori
dicui
uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità4traniera
;c)
èconsiderato
di razzaebraica colui
che è nato da adredi
razza ebraicaqualora
siaignoto
ilpadre;
d)
èconsiderato
dirazzaebraica
coluiche,
puressendo
nato dagenitori
di nazionalitàitaliana, di
cui uno solo dirazza
ebraica, appartenga
allareligione ebraica,
osia,
co-munque, iscritto ad una comunità
israelitica,
ovveroabbia fatto,
inqualsiasi
altromodo,
manifestazioni di ebraismo.Non è considerato dirazza ebraica colui
che
è nato dageni-
tori di
nazionalità italiana,
dicui
uno solodi
razzaebraica,
che,
alla data del 1° ottobre1938-XVI, apparteneva
a reli-gione
diversada quella
ebraica.19-11-103$ (XYII)
- GAZZETTAUFFICIALE
DELREGNO D'ITALIA N. 2ß4
.4705
Art. 9.
L'appartenenza
alla razza ebraicadeve
esseredenunziata
bl
annotatanei registri
dello stato civile edella popolazione.
Tutti gli estratti dei predetti registri
ed i certificati rela-tivi,
cheriguardano appartenenti
alla razzaebraica,
devonofare espressa menzione di tale
annotazione.
Uguale menzione
devefarsi negli
attirelativi
aconcessioni
e autorizzazioni della
pubblica
autorità.1 contravventori alle
disposizioni del presente
articolosono
puniti
con l'ammenda tino a lire duemila.'Art. 10.
I cittadini italiani di razza
ebraica
nonpossono:
a)
prestare sersizio militare
in pace e in guerra;b) esercitate l'uflicio
di. tutore o curatore di minori o diincapaci
nonappartenenti
alla razzaebraica;
c)
essereproprietari
ogestori,
aqualsiasi titolo, di
aziende dichiarate interessanti la difesa della
Nazione,
ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R.decreto-legge
18 no-Tembre 10
9-VIII,
n.SISS,
e di aziende diqualunque
naturache impieghino
cento opiù
persone, nè avere di detteaziende
ladirezione
nèassumersi comunque,
l'utlicio di amministra- tore o disindaco;
d)
essereproprietari
diterreni che,
incomplesso,
ab-biano nu.estimo
superiore
a lirecinquemila;
e)
essereproprietari
difabbricati urbani che,
in com-plesso, abbiano
unimponibile superiore
a lireventimila.
Peri
fabbricati
per iquali
non esistal'imponibile,
esso saràstabilito
sulla basedegli accertamenti eseguiti
ai fini del-l'applicazione dell'imposta straordinaria
sullaproprietà
immobiliare di cui al II.
decreto-legge
5ottobre 1936-XIV,
n. 1743.
Con decreto
Reale,
suproposta
del Ministro per lefinanze,
di concerto coi
Ministri
perl'interno,
per lagrazia
egiu- stizia,
per lecorporazioni
e pergli
scambi evalute,
sarannoemanate le norme
per l'attuazione delle disposizioni
dicui
alle
letteree), d), c).
'Art. 11.
Il
genitore
di razza ebraicapuò
essereprivato della patria potestà
suifigli
cheappartengano
areligione
diversada quella ebraica, qualora
risulti cheegli impartisca
adessi
una
educazione
noncorrispondente
ailoro princiap1 religiosi
o ai
fini nazionali.
Art.
12.Gli
appartenenti alla
razza ebraica nonpossono
avere alleproprie dipendenze,
inqualità
didomestici,
cittadini ita- liani di razza nriana.I
trasgressori
sonopuniti
conl'ammenda
dalire mille
alire
cinquemila.
'Art. 13.
Non possono
avere alleproprie dipendenze persone appar- tenenti alla
razzaebraica:
a)
leAmministrazioni civili
emilitari dello Stato;
'h) il
Partito Nazionale
Fascista e leorganizzazioni
chene
dipendono
o chene sonocontrollate;
c; le
Amministrazioni
delleProvincie,
deiComuni,
delleIstituzioni pul>hliche
di assistenza ebeneficenza
edegli Enti, Istituti
edAziende,
compresequelle di trasporti
ingestione diretta, amministrate
o mantenutecol
concorsodelle
Pro-vincie, dei Comuni,
delleIstituzioni pubbliche di assistenza.
e
beneficenza
odei loro Consorzi;
d) le Amministrazioni
delleaziende municipalizzate;
e)
leAmministrazioni degli
Entiparastatali,
comunquecostituiti
edenominati,
delleOpere nazionali, delle Associa-
zioni sindacali edEnti collaterali
e, ingenere, di tutti gli
Enti ed Istituti
didiritto pubblico,
anche conordinamento autonomo, sottoposti
avigilanza
o a tuteladello Stato,
o alcui mantenimento
lo Stato concorra concontributi di
carat-tere
continuativo;
f)
leAmministrazioni
delleaziende
annesse odiretta-
mentedipeudenti dagli Enti
di cui allaprecedente lettera
e)oche
attingono ad essi,
inmodo
pretalente,
imezzi
necessariper il
raggiungimento
deipropri fini, nonchè delle societa,
il cui
capitale
siacostituito,
almeno per metàdel
suoim- porto,
con laparteci;pazione dello Stato;
g)
leAmministrazioni
delle banche di interesse nazio-nale;
h)
leAmministrazioni delle imprese private
diassicura-
zione.
lArt. 14.
Il
Ministro
perl'interno, sulla documentata
istanzadegli
interessati, può,
casoper
caso,dichiarare
nonapplicabili
ledisposizioni degli
articoli 10e11,
nonchè dell'art.13,
lett.h):
a)
aicomponenti
lefamiglie dei
caduti nelle guerre li-bica, mondiale, etiopica
espagnola
edei caduti
per lacausafascista;
b)
acoloro
chesi trovino
in unadelle seguenti condi-
zioni:
1) mutilati, invalidi, feriti,
volontari diguerra
o de-corati
al valorenelle guerre libica, mondiale, etiopica,
spa-gnola;
2) combattenti
nelleguerre libica, mondiale, etiopica, spagnola,
cheabbiano conseguito
almeno la croce al meritodi guerra;
3) mutilati, invalidi, feriti della
causafascista;
4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni
1919
- 20 - 21- 22 e nel secondo semestre del1924;
5) legionari fiumani;
6) abbiano.acquisito eccezionali benemerenze,
da va-lutarsi
atermini dell'art.
16.Nei casi preveduti
alla lett.b), il beneficio può
essereesteso ai
componenti
lafamiglia
delle persone ivielencate, anche
se
queste siano premorte.
Gli interessati possono
richiederel'annotazione del prov- vedimento
delMinistro
per l'internonei registri di
statocivile
edi popolazione.
Il
provvedimento
del Ministro per l'interno non èsoggetto ad
alcun gravame, sia in viaamministrativa,
siain viaglu-risdizionale.
Art.
'Ai
fini dell'applicazione
dell'art.14,
sonoconsiderati com-ponenti
dellafamiglia,
oltreíl coniuge, gli
ascendenti e idiscendenti
finoal secondo grado.
Art. 16.
Per la
valutazione delle speciali
benemerenze dicui
all'ar- ticolo 14 lett.b),
n.6,
èistituita,
presso il Ministerodell'iu- terno,
unaCommissione composta
delSottosegretario
diStato
all'interno, che
lapresiede,
di un ViceSegretario del
Partito
Nazionale Fascista
edel Capo di Stato Maggiore
della Milizia Ïolontaria Sicurezza. Nazionale.
4706 10-st-tBSS (XVin
GAZZETTA FFFICTALE DEL REGNO D'ITALTA - N 204Art. 17.
E' sietato
agli
ebreistranieri
di fissarestabile diinora
nel :Ilegno,
in Libiae neiPossedimenti dell'Egeo.
.
CAPO III.
Discosiziosi InANstrORIE E FINAM, i
Art. 18.
Per il
periodo
di tremesi
dalladata
di entrata invigore
del
presente decreto,
è data facoltà alMinistro
perl'interno, sentita l'Amministrazione interessata,
didispensare,
incasi periali,
<hil divieto tri cui all'art.3, gli impiegati
che inten·dono contrarre
matrimonio
con persona straniera di razza ariana.Art. 19.
Ai
finidell'applicazione dell'art. 0, tutti coloro
che si tro-vanonelle
condizioni
di cuiall'art. 8,
devono farnedenunzia all'ufficio
di statocivile
del Comune diresidenza,
entro 90giorni
dalla data di entrata invigore
delpresente
decreto.Coloro che non
adempiono
a taleobbligo
entro il termineprescritto
o forniscono dati inesatti oincompleti
sonopuniti
con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.
Art.
20.
I
dipendenti degli
Enti indicati nell'art.13,
cheapparten-
gono alla razza
ebraica,
sarannodispensati
dal servizio neltermine
di tre mesi dalladata
di entrata invigore
delpre-
sente decreto.
Art. 21.
I
dipendenti dello
Stato inpianta stabile, dispensati dal
servizio a norma
dell'art. 20,
sono ammessi a far Valere il diritto al trattamento diquiescenza
lorospettante
atermini
di
legge.
In
deroga
allevigenti disposizioni,
a coloro che non hannomaturato il
periodo
ditempo prescritto
è concesso il tratta-mento minimo
di pensione
sehanno compiuto
almenodieci
anni di
servizio; negli
altri casi èconcessa una indennitàpari
a tauti dodicesimi
dell'ultimo stipendio quanti
sonogli anni
di servizio
compiuti.
Art.
22.
Le
disposizioni
di cuiall'art.
21 sonoestese,
inquanto
ap-plicabili, agli
Enti indicati alle lettereb), c), d), e), f), g), h),
dell'art. 13.Gli
Enti,
nei cui confronti non sonoapplicabili le dispo-
sizioni dell'art.
21, liquideranno,
aidipendenti dispensati
dal
servizio, gli assegni
o le indennitàprevisti
daipropri
ordinamenti o dalle norme che
regolano
ilrapporto
di im- piego per i casi didispensa
o licenziamento per motivi estranei alla volontà deidipendenti.
Art. 23.
Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte all ebrei stranieri
posteriormente
al 1gennaio
1010 si in- tendono adogni
effetto revocate.Art,
'11.Gli ebrei stranieri e
quelli
nei cui confronti sinpplica
l'art.
23,
iquali
abbiano iniziato il lorosoggiorno
nelRegno,
inLibia
e nei Possedimentidell'Egeo posterior-
mente al P
gennaio
101fl. debbono hwiare il territorio delItegno,
della Libia e dei Posselinientidell'Egeo
entro il12 marzo 1930-XVII.
oloro che non arranno
ottemperato
a taleobbligo
entroil termine suddetto saranno
puniti
con l'arresto lino a tre mesi o con l'anonenda fino a lire 5000 e sarannoespulsi
a norma
dell'art.
130 del testo nuien delleleggi
dipubblien sicurezza, approvato
con R. decreto 18giugno lld1-IX,
u. iTD.
Art. 23.
La
disposizione
dell'art. 2-1 non siapplica agli ebrei
dinazionalità straniera i
quali,
anteriormente al 1" ottobre 1938-XVI:al al>biano
compiuto
il G33 anno dietà;
b)
abbiano contratto matrimonio con persone di cit- tadinanza italiana.Ai fini
dell'applicazione
delpresente articolo, gli
interes-sati dovranno far
pervenire
documentata istanza al 311- nistero dell'interno entro trentagiorni dalla
datadi
ca-trata in
vigore
delpresente
decreto.Art. SG.
Le
questioni relative all'applicazione
delpresente
de-ereto saranno
risolte,
casoper
caso, dal Ministro per l'in- tecno, sentiti i Ministrieventualmente interessati.
eprevio
parere di una
Commissione da
lui nominata.Il
prosvedimento
non èsoggetto
ad alcungravame, sia
in viaamministrativa,
sia in viagiurisdizionale.
Art. 27.
Nulla è innovato per
quanto riguarda
ilpubl>lico esercizio
del culto e la
attività
dellecomunità israelitiche,
secondo leleggi vigenti,
salvo le modificazioni eventualmente neces- sarie per coordinaretali leggi
con ledisposizioni
delpre-
sente decreto.
Art. 28.
E'
abrogata ogni disposizione
contraria o, comungne, in-compatibile
conquelle
delpresente
decreto.A rt. 29.
Il
Governo
del Re è autorizzato ad emanare le norme ne-cessarie per
l'attuazione
delpresente
decreto.Il
presente
decreto saràpresentato
al Parlamento per lasua conversione in
legge.
Il
DUCE,
Ministro perl'interno, proponente,
è autoriz-zato a
presentare
il relativodisegno
dilegge.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
del-lo Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle
leggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato
aRoma,
addl 17 novembre 1938-XVIIVITTORIO E3IANUELE
MrssoLINI
- CIANO - OLMI DI REYEL -LANT1xx
V1Mo, ifGuardasigilli:
Soon1mgistrato alla Corte dei conti, addl 18 novembre 1933-XVII Atti del Governo, registro
103,
10909 76. - MacLiL19-sydB3S (XVII)
- CAZZFTTA(TFl"fCIALE
DEL REGNO lflTALIA - N LGI4707
REGIO DECRETO-LEGGE
5 settembre1938-XYI,
n. 1729.ModiBcazione alla classificazione
degli alberghi,
delle pen- sioni e delle locande.VITTORIO E3IANCELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONU
RE D'ITALIA I3IPEIIATORE D'ETIOPIA
Visto il R.
decreto-legge
18gennaio 1937-XV,
n.BT3,
cou-vertito con moditiche nella
legge
30 dicembre 10Ji-XVI,
nu-niero
2631;
Yisto l'art.
3,
n.2,
dellalegge
21gennaio 1926.
n.100;
liitenuta la
necessità urgente
ed assoluta diprossedere;
Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla proposta
delNostro 3Iinistro Segretario
diStato
per la cultura
popolare,
di concerto con i Nostri 31inistri Se-gretari
di Stato perl'interno,
per lagrazia
egiustizia, per
lè finanze e per lecorporazioni;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
Art. 1.
'Al
R.decreto-legge
18gennaio 1037-XV,
n.973, couvertito,
con
modificazioni,
nellalegge
30dicembre 1937-XVI,
n.2631,
sono
apportate
leseguenti modificazioni:
Il comma 1° dell'art. 1 è
sostituito
dalseguente:
« Glialberghi, le pensioni
e le locande sono classiticatinelle
Le-guenti categorie:
«
Alberghi:
dilusso,
diprima categoria,
diseconda
cate-goria,
di terzacategoria, di quarta categoria.
« Pensioni:
di prima categoria, di
secondacategoria, di
terza
categoria.
« Locande:
categoria unica
».Nel 1° comma
dell'art.
2 alleparole
«degli alberglii
e dellepensiom » sono
sostituite
leparole:
«degli alberglii, delle pensioni
edelle locande
».Negli articoli
2 e 3 allaparola
«Triennio
» èsostituita la
parola
«Diennio
».Nel comma 2° dell'art. 2 alla
parola
« Anno » òsostituita
la
parola
« Semestre ».Nell'art. 3 alle
parole
«degli alberghi
e dellepensioni
»sono sostituite le
parole:
«degli alberghi,
dellepensioni
edelle locande»; alla
parola
«Agosto
» èsostituita
laparola
e
Gingno
» ealle parole
«dell'albergo
edellapensione
» sonosostituite le
parole:
«dell'albergo, della pensione
e dellalocanda ».
Nell'art. 4 alle
parole
«degli alberglai
e dellepensioni
»sono
sostituite
leparole:
«degli alberghi,
dellepensioni
edelle locande», alle
parole
«gli alberghi
e le pensioni » sono mostituite leparole:
«gli alberghi,
lepensioni
e lelocande
».Nel
comma 2° dell'art. 5 alleparole
« alproprio albergo
oalla
propria pensione
» sono sostituite leparole:
« alproprio albergo,
allapropria pensione
o allapropria
locanda ».Iln. 4 del 1°comma dell'art. 6: 4 « da un
rappresentante
del Ministero delle finanze
(Direzione generale
della finanzalocale)
» èsostituito
dalseguente:
4° « da unrappresentante
del Ministero
delle
finanze ».Nell'art.
Ï
al comma 1°alle parole
«degli alberghi
e dellepensioni distinte
percategoria
» sono sostituité leparole:
e
degli alberghi
e dellepensioni
distinte percategoria
e dellel<>cande »: al comma2° alle
parole
« pergli alberghi
ele pen-eloni
» sonosostituite
leparole:
« pergli alberghi,
lepensioni
e le locande ».
NMl'art. 9 alle
parole
« di unnibergo
o di unapensione
»sono sostituite le
parole seguenti:
« di unalbergo di
unapensione
o di unalocanda
».Nel comma 2° dell'art. 11
alle parole
a treanni
» sono somstituite le iparole
« due anni ».Nel comma 3°
dell'art.
12alle parole
«l'indennità
nonpotrà
in nessun caso superarela quinta parte
del prezzocomplessivo
dellaloca'zione
per un triennio » sonosostituite
leparole:
«l'indennità
nonpotrà
in nessun casosuperare la
terzaparte del prezzo complessivo della locazione per
un biennio ».Nell'art. 13
alle parole
« dialbergo
opensione
» sonososti-
tuite le
seguenti:
« dialbergo,
dipensione
e dilocanda
».L'art.
15 èsostituito
dalseguente:
«
Indipendentemente
dal casoprevisto
alprecedente
art. 3dalle eventuali
sanzioni dicui
alsuccessivo
art.17, qualora
un
albergo
o unapensione
non abbiatutti
irequisiti
neces-sari per rimanere nella
categoria alla quale
è statoassegnato
anche in via
definitiva,
l'Enteprovinciale,
peril turismo territorialmente competente, provvede alla
suadeclassifly
cazione
ed alla suaassegnazione
allacategoria competente,
« Il
provvedimento
è comunicato dallo stesso Enteprovin-
ciale per il turismo al titolare della licenza
dell'albergo
odella
pensione.
Entro 30giorni
dallacomunicazione'è
.am- messo ricorso alMinistero
della culturapopolare il quale
decide
in merito a mentedel precedente art, 6. Il ricorso sospende
la eseenzione delprovvedimento
».Nell'art. 10 alle
parole
«degli alberghi
epensiom
» sonosostituite
leparole:
«degli alberghi, pensioni
e locande».Nell'art.
17alle parole
«di albergo
opensione
» sono so-stituite le
parole:
e dialbergo, pensione
olocanda
n.Nell'art.
18 alleparole
« dialbergo
opensione
»sonosostla
tuite le
parole:
«di albergo, pensione
oloennda
»:Nell'art.
19 al comma 1° alleparole.
«gli alberghi
epen- Bioni
» sono sostituite leparole:
«gli alberghi, le pensioni
e le loennde ».
Il comma 2• è sostituito
dal seguente:
«per laprima
ap-plicazione
delpresente decreto,
ilbiennio
diclassifica avr&
inizio dal 1°
gennaio
1910-XVIII ».Sono
soppressi
irimanenti commi 3, 4, 5
e 6dello stesst
art. 19.Art, 2.
L'allegato
annesso alII. decreto-legge
18gennaio 1937-XV,
n.
975, convertito,
conmodificazioni,
nellalegge
30dicem-
bre
1937-XVI,
n. 2051 èsostituito
daquello allegato
alpre-
sente
decreto vistato,
d'ordineNostro,
dal Alinistropropo-
nente.Il
presente
decreto entra invigore
ilgiorno successivo
&quello
dellapubblienzione nella
GazzettaUfficiale del Regno
e sarà
presentato
al Parlamento per la suaconversione
inlegge.
Il
31inistro proponente
èautorizzato
apresentare
ilrelas
tiro
disegno di legge.
Ordiniamo
che
ilpresente decreto,
munitodel sigillo dello Stato, sia
inserto nellaraccolta ufuciale delle leggi
edei
decreti del
Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di
osser.sarlo e di farlo osservare.
Dato
a SanRossore, addì
5settembre 1938-XVI VITTORIO
E3IANUELE3IrssouxI - ALFIERI - Sotati -
DI ÛEYEL - LANTIst
Vido, il
Guardasigilli:
SOLMIRegistrato alla Corte dei conti, addi 15 norernbre 1938-XVII Atti del Governo,
registro
403,foglio
40. - MANC1NI4798 19-n-1938.(XVII) .'GAZZETTA UFFIC ALE
DELREGNO Ú'ITALIA
-N. 204
ALLEGATO
Nel procedere all'assegnazione della alassifica degli al·
krghi, delli pensioni
edelle locande, gli Enti provinciali
per
il turismo
terrannoinnanzi
tutto contodel genere della clientela che frequenta
isingoli esercizi, della tradizione
edella importanza generalmente attribuita ai singoli esercizi,
i
quali dovranno possedere
i sottoindicatirequisiti
constatatinella attrezzatura
degli
esercizi stessi.Gli
enti stessi prov-vederanno
asegnalare al 11inistero della cultura popolare
icasi
speciali
neiquali si rende opportuna l'applicazione delle deroghe sottoindicate.
Oli alberghi della categoria di lusso debbono
avere:1) Sale di ritrovo,
dilettura, scrittura, trattenimento, giuoco, ristorante
ebanchetti, locale
dimescita
esale
daballo,
tuttearredate
coneleganza
esignorilità,
con ricchezzadi
decorazioni
accurateanche
neidettagli (impianti sanitari
relativi ai locali pubblici
in armoma conl'importanza di essi); apparecchio radio;
2) Scale
ecorridoi spaziosi, salvo il
casodi speciale
ar-chitettura dello stabile antico,
e atipo antico, impianto di
riscaldamento
centrale perquegli esercizi
che hanno unpe·
riodo
-diapertura durante
i mesiinvernali;
3) Camere
arredate con 10 stesso tono dei saloni di ri- trovo anche se distile diverso, sempre offrenti la massima
comoditàdi arredamento
e diconforto;
4)
Non menodi
metà delle cameredoi'ranno
essereprov- viste
dibagno
egabinetto
annesso,speciali deroghe potranno
ssereconsentite con
provvedimento
del 3Iinistro perla
cul- turapopolare per quegli esercizi
situati inlocalità balneari, termali, oppure
ineasi in
cuila speciale architett'ara antica dello stabile
non consentalainstallazione
dibagni nella pro-
porzione indicata
;5) Le
camere senzabagno
saranno fornite diacqua
cor- rente calda efredda Umche quelle adibite
alpersonale di
Eervizio e
degli ospiti); per ogni piano
vidovrà
essere uncongruo
numerodi gabinetto
ebagni comuni;
6)
I servizi dichiamata
per ilpersonale
devono essere asegnalazione luminosa;
7) Apparecchi telefonici
inogni
stanza per ilservizio interno
eper
ilservizio
esterno nelle' localitàcapoluogo
diprovincia, nelle altre località, apparecchi in ogni
stanzaper
ilservizio interno, ed
unacabius telefonica
perpiano;
8)
Almeno un ascensore perospiti,
numontasivande,
un
montacarichi,
ed una scaladi
servizio(salvo
casispeciali
nei
quali l'albergo
non abbiapiù
di duepiani
e rendaquindi snperfluo il servizio
dimontacarichi in detta forma); spe- ciale deroga potrà
esserefatta
conprovvedimento del 3Iini,
stroper la
culturapopolare qualora l'architettura
dellostabile
antica o astile
antico non consenta laeffettuazione
deilavori;
0) Servizi
accessori(parrncchiere
peruomoe persignora
icon impianto
diimportanza adeguata
allacategoria);
10) Impianti
di cucinamoderna,
camere fredde(ghiac- einie)
;11) Biancheria, stoviglie, argenteria
diprimissima qua-
lità edadeguate agli
ambienti che formanol'esercizio;
·12)
Personaledi
servizio in numeroproporzionato
al-l'importanza dell'azienda
e allepeculiari esigenze
della clien- tela con uniformiadatte agli
ambienti neiquali
sisvolge
Rservizio. In
maggior parte del personale dovrà
conoscere leprincipali lingue
estere.Gli alberghi di
16categoria debbono
avere.3)
Sala di ritrovoe dilettura,
locale mescita e ristorantearredati
e-decorati congusto,
ed in ambientisignorili;
2)
Almeno un terzo delle stanze conbagno
egabilietto
griyato
annesso;speciali deroghe potranno
essere consentitecon
provvedimento del 31inistro per la cultura popolare per quegli esercizi situati
inlocalità balneari, termali
oppurein casi
in cuila speciale architettura antica dello stabile
non consenta
la installazione dei bagni nella proporzione in- dicata;
3) Le
camere senzabagno escluse quelle per
ilpersonale
di servizio degli ospiti fornite di acqua
correntecalda
efredda, segnalazione
di chiamatasilenziosa;
4) Impianti
diriscaldamento
centrale perquegli esercizi che hanno
unperiodo di apertura durante Pinverno;
5) Impianti sanitari
comunisecondo gli ultimi dettami di igiene; almeno
unbagno ed
ungabinetto
comuneper ogni
piano;
0) Normalmen,te impianto telefonico
nellecamere pergli esercizi siti
incittà capoluoghi di provincia
o almeno unacabina telefonica per piano; nelle altre localitã
almeno unacabina telefonica
perpiano;
7)
Un ascensore perpersone ed
unmontacarichi,
un mon-tavisande (salvo
casispeciali nei quali l'albergo
non abbiapiù di due piani
erenda quindi superfluo il servizio del
mon-tacarichi in
dettaforma); speciale deroga potrà
essere fattacon
provvedimento
del Ministro perla
culturapopolare
qua- lora la strutturadello stabile
non consenta laeffettuazione dei lavori;
8)
Tuttele
stanzedovranno
esseredecorate
con distin-zione anche
se consobrietà;
9)
Leporcellane, l'argenteria, la biancheria,
eee., sa- ranno diprima qualità
ed inrelazione al tipo dell'arreda-
mentodell'albergo;
10)
Ilservizio dei pasti del ristorante
sarà fatto atavole separate ed
il servizio saràseparato
perciascuna tavola.
I
capi servizio dovranno
conoscere leprincipali lingue
estere ed il
complessivo
numerodel personale dovrà
essereproporzionato all'importanza dell'azienda, ad ogni
modosuf- fielente ad
unaprecisa esplicazione del sersizio
stesso.11
personale
avrà uniformidi servizio.
Gli
alberghi
di 26categoria
devono avere:D Locali comuni decorosamente arredati e
sufficienti;
2)
Diregola
40 stanzeper ospiti
conalmeno
unbagno privato
o comune perogni
10camere, in ogni
casoperò
unLagno ed
ungabinetto
comune perpiano;
3) Acqua
correntenelle camere, illuminazione
ecampa.
nelli
elettrici:
4) Servizi sanitari comuni secondo le
norme diigiene;
5)
Arredamentodelle
stanzedecoroso, servizio di bian- clieria, porcellane
edargenterie adegnate;
6) Appareccldo telefonico collegato
conla
reteurbana
ed
interurbana,
salvocomprovata impossibilità;
7) Impianti
diriscaldamento per quegli esercizi che sóno aperti
durantel'inverno;
8) Personale
adatto perl'esplicazione
di undecoroso
servizio;
9) Servizio dei pasti
inapposita
sala contavoli separati,
Gli alberghi di
3•categ'oria devono
avere:1)
Almenoun.locale per
uso comuneed
una sala da pranzo;2)
Diregola
30stanze;
3)
Se l'esercizio La 30 stanze almeno unbagno
comune, se dipiù
di 30 stanzealmeno
duebagni comuni.
Inogni
caso un
gabinetto
a chiusuraídraulica
perpiano,
con tuttii requisiti prescritti dall'uflicio provinciale d'igiene;
4) Illuminazione
ecampanelli elettrici,
salvocomprovata, impossibilità
;5)
I fabbricati non devonocomprendere
e non devonoessere annessi a,