• Non ci sono risultati.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche searretrata, della e GazzettaUfficiale. Sem. Trim.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche searretrata, della e GazzettaUfficiale. Sem. Trim."

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI Roma

-

Sabato, 3 gennaio 1925 Numero 2

Abbonarnenti.

In Roma, sia presso l'Amministrazione clie a

domicilioed in tutto il Regno (Parte IcII) All'estero (Paesi dell'Unione postale)

.

Ti Roma, sia presso l'Amministrazione clie a

domicilioed in tutto il Regno (solaParte1) All'estero (Paesi dell'Unione postale)

Anno Sem. Trim.

L. 100 60 40

200 120 70

» 70 40 25

» 120 80 SO

Gliabbonamenti decorrono dalprimo delmescin cuinoviene fatta richiesta.

Il prezzo di venditadi ogni puntata,anchesearretrata,dellaeGaz- zetta Ufficiale. (ParteI e Il complessivamente) à fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo deisupplementi ordinari e straordinari ò fissato in ra-

gione di cent. 5 perogni pagina.

Un abbonaments si fannopreSEoVAmministrazionedella «GazzettaUfd- ciale* -Ministerodelle Finanze (Telefono 01-86)-ovveropresso le libreric concessionarie indicato nelseguente elenco. L'importo degliabbonamenti doman- dati per corrispondenzadeveessere versatonegli Uffici postallafavore del conto corrento N. 1/2010 del Provveditorato generalodello Stato,a normadella circolare 26 giugno1924.

Gliabbonatthannodiritto anche aisupplementiordinari. Isupplementistraor- Per 11 prezzo degli annunzi da inserire nella aGazzetta UfRciale a

dinartsono fuori abbonamento- vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Uficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sonoin vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria . A. Hoffl. - Ancona -G. Focola -- Aquila F. Agnelli. - Arezzo A. Pellegrini. - Ascoli Piceno - Ugo Censori.-Avellino - C. Leprini. - Bari - Fratelli Faria. - Belluno - 8. Benetta. - Benevento- E. Podio. - Bergamo - Anonima libraria italiana. - Bologna - L.

Cappelli. -- Bolzano . L. Trevisini. -Brescia . B. Castoldi. - Cagliari G.Carla. - Caltanissetta . I'. Milia llusso. - Campobasso- (*) - Casetta . F. Abussi. --

Catania . Q. Giannotta. - Catanzaro - G. Ma::occo. - Chieti . E. Piccivilli. - Como. C. Nani e C. -- Cosenza· L. Luberto. -Cremona. H. liastelli. - Cuneo . G.

Salomone.- Ferrara -Taddci Soatt.- Firenze- 31. 3tozzon. - Fiumo · Libreria Dante Allg1tieri. - Foggia · G. Pilone. - Forll . G. Archetti. - Genova - Libreria internazionale Treves dctl'Anonima libraria italiana. - Girgenti - (*). - GrossetoP. Signorelli. - Imperia - 8. Benedusi. - Lecce - Libreria P.lli Spacciante. - Li-

vorno- 8. Delforte eC. - Lucca .S.Delfortee C.- Macerata-12.Franceschetti.-Mantova- Artiero 31ondovi. - Massa Carrara- A. Zanttoni. - Messina - G. Principato.

- Milano . Libreria Fratelli Trcres dell'Anonima libraria italiana. - Modena - G.T. Vincenri e nipote. - Napoli - Anonima libraria italiana. - Novara - lš, Gua- glio.- Padova . A. Draglii.- Palermo - 0. Fiorenza. - Parma . D. Vannini.- Pavia - Succ. 11runt Narelli. - Perugia - N. Simonelli. - Pesaro C. G. Fcderici.

-- Piacenza - V, Porta. - Pisa . Libreria Rcmporad delle Libreria Italiane riunite. - Pola - l'. ScItmidt. - Potenza - (*). - Itavenna . 19. Lavagna e F. -

Reggio Calabria - 11. D'Angelo. Reggio Emilia - L. Bonvicini. - Roma . Anonima libraria italiana, Stamperia Tfeale. - Rovigo - G. 2\Iarin. - Salerno -P.

Schiavone. -. Sassari- G. Ledda. Siena - Libreria San Bernardino. -Siracusa- G. Greco. - Sondrio - Zarucchi. - Spezia - A. Zaculti. - Taranto- Fratelli Filippi. - Teramo.L. d'Ignazio. - Torino. F. Casanova e C, - Trapani . G. Tianci. - Trento-M. Disertori - Treviso.Longo e Zoppelli. - Trieste. L. Cap- pelli. - Frittli-Carducci. - Venezia -S. Scrafin. - Verona- 12. Cabianca.- Vicenza - G. Galla. - Zara- M. de Scönfeld. - (*) Provvisoriamcuto presso l'In- tendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribu- zione degli atti di Govèrno ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la

spedizione

del « Volume II - 1924 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dell'anno 1924.

Gli eventuali reclami per mancata ricezione del volume sud- detto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggt e dei decreti, via Giulia n. 52 - Roma (16), entro un

.mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto di- spone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno

più ammessi, e che

gl'interessati

dovranno pagare i volumi che richiederanno.

13, - REGIO

DECRETO

30 novembro 1924, n. 380.

Denominazione

di «

Regio

istituto

professionale

Elena di Savoia» del

Regio

istituto di istruzione

professionale

femminile di

Napoli

. . . . . . . . . .

Pag.

14. - REGIO DECRETO 7 dicembre 1994, n. 2110.

Approvazione

dello statuto della Cassa di

maternità,

sezione autonoma del Patronato per

gli

infortuni del

lavoro,

in Milano . . . . . . . . . . .

Pag.

25

15. - REGIO

DECRETO

30 novembro 1921, n. 2111.

Approvazione

dello statuto della Cassa di soccorso per il

personale

delle Tramvie di Terni . . . .

Pag.

25

16. - REGIO DECRETO 7 dicembre 1924, n. 2112.

Approvazione

dello statuto della Cassa di soccorso per

pu

ËiÎcaro di,

LEGGI E

DECRETI rearsonale

della Tramvia elettrica

Ventimigli Bord2Ë

9. - REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 2094.

Applicazione

dei diritti di

segreteria sugli

atti e certi=

ficati rilasciati dalla Camera di commercio di

Campo.

DECRETO PREFETTIZIO 23 dicembre 1924.

basso , , . . . . . . . . . . . .

Pag.

29

Proroga

di

poteri

del Commissario straordinario di

Gropello

Cairoli . . . . . . . . .. . . .

Pag.

23

10. - REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre

1924,

n. 2115. ---

Aggregazione

dei comuni di

Avella, Baiano, Mugnano

del

Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Sperone

al manda-

DISPOSIZIONI

E COMUNICATI mento di

Avellino,

distaccandoli da

quello

di Cicciano. . .

Pa "2 Allmstero

dell'economia

nazionale: Corso medio dei cambi e

media dei consolidati

negoziati

a contauti . . .

Pag.

25 11. - REGIO DECRETO 16 novembre 1924, n. 2113. Alinistero delle comunicazioni: Casse di

risparmio postali

- Re- Modificazioni e

aggiunte

al R. decreto 10 settembre soconto sommario delle operaz1om eseguito a tutto il mese

1871,

n.

472, riguardante

la Scuola di

capi

minatori e

di luglio

1924 . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

2G

di

capi

officina di

Iglesias

. . . . . . . .

Pag.

23 ---

12. - RELAZIONE o R. DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, BANDI DI CONCONSO

n. 2107. Ministero dell'economia nazionale:

Concorso,

per esami e per

Norme

interpretative

delle

disposizioni

sul foro era=

titoli,

a 5

posti

di

professore

straordinario di

lingua italiana,

riale in materia di tasse

sugli

affari . . . .

Pag.

24 storia e

geografia

nelle

Regic

scuole

agrario

medic.

Fag.

28

(2)

22

3-1-1925--

GAZZETTA

UFFICIALE DEL REGNO D'lTALIA -- N. ]

LEGGI E DECRETI

Numero di

pubblicaziono

9.

REGIO DECRETO

so novembre

1924,

n. 209•l.

ApþIicazione

dei diritti di

segreteria sugli

atti e certißcati rilasciati dalla Camera di commercio di

Campobasso.

VITTORIO EMANUELE

III

PEB GRAZIA DIDIO E PERVOLONTÀ DELLA NAZIONE

BE D'ITALIA

Visto

il dedreto

Luogotenenziale

26 settembre

1918,

n.

1570,

che aut

rizza

la Camera di

commercio

e

industria

di Cam-

pobasso

a

prelevare

dei diritti

sui certificati

e

sugli

atti da

essa

rilasciati;

Visto Part. 50, lettere a)

e

b)

ed il successivo art. 51 del R.

decreto-legge

8

maggio 1924,

n.

750, 'aulPordinamento

delle

Camere

di

commercio

e

industria

del

Regno;

Vista la deliberásione

31 ottobre 1924 del Commissaric

governativo

ddlla

predetta

Camera di

commercio

di Cam-

pobasso;

Su proposta

del Nostro Ministro

Segretario

di Stato per

l'economia naziona,1e;

Abbiamo

decretato e

decretiamo

: Art. 1.

La Camera di

-cömmercio

e industria di

Campobusso

è

sirtorizzato,

a

percepire

dei

diritti sugli

atti e

cert1ûcati

da

essa

rilasciati

in

conformità della seguente

tariffa:

1. Per

certincati di prezzi risultanti

dalle mercuriali e

dai

listini uñicíaB

della

Camera

L. 3.

2. Per

certificati di prezzi

non risultanti dalle mercu.

rialli e dai

listini u¾ciali

della

Camera

L. 4.

3. Per certificati con

serie

di

prezzi

L. 6.

4. Per

certificati

di

inscrizione, variazione

e

cessazione

nel

registro'

dalle ditte L. 3.

5. Per certificati di inscrizione nel vari

ruoli

tenuti dalla Camera L. 3.

6. Per

ogni inscrizione

in uno dei ruoli

compilati

dalla

Camera

(tale .diritto

è dovuto anche ad

ogni

rinnovazione

di ruolo,

ed è

pagabile all'atto

della

presentazione

della do.

manda

d'inscrizione)

L. 30.

7. Per

certificati

di usi e

consuetudini, già

accertati

umcialmente

dalla Camera L. 3.

8. Per

certificati

di usi e

consuetudini,

nön ac'certati

ancora dailla Camera L. 5.

9. Per

copie

di

atti

camerali e

deliberazioni

L. 5.

10. Per

certificati

di

origine

o

equivalenti dichiarazioni

sulle

fatture commerciali

L. 3. . -

11. Per

certificati

di idoneità a concorrere ad

aste,

ap-

palti pubblici, licitazioni

e gare L. 5.

12.

Per ogni visione di

atti o

deliberazioni R documenti

depositati negli afBei.della

Camera L..2.

13. Per

legalizzazione

di firme L. 3.

14. Per

certifiati

non altri.menti

specificati

L. 5.

Art. 2.

I

diritßi

di

cui

sopra saranno riscossi con le nörme cönte-

nute

nell'annesso

regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal

Ministro .prpponente.

.

Art. 3.

Il

decretö Luogotenenziale

20 settembre

1918,

n.

1570,

è

abrogatö,

Ordiniamo che il presente

decreto,

munito del

sigillo delld

.

Státo,

sia inserto nella raccolta

uniciale

delle

leggi

e

dei~de- crqti

del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di os. .

servarilo

edi farlo osservare.

Dato a

Roma,

addì 30 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato afla Corte de¿ conti, addi 27 diceml>rc 1924.

Atti del Governo, registro 231, foglio 179. - GRANATA.

Regolamento

per la riscossione dei diritti di

segreteria sugli

atti rilasciati dalla Camera di commercio di

Campobasso.

Art. 1.

Hanno carattere di atti uíticiali della Camera di commercio e industria di Campobasso quelli che emanano direttamente

¢a)1a presidenza,

e sono muniti delle firmo del presidente, o di chi ne la le veci, del segretario, o di un suo sostátuto, e segnati col tim- bro di uffleio.

Art. 2.

La Camera rilascia i propri atti uffleiali in base a quanto ri- sulta dai suoi regist•ri e dai suoi documenti di ufficio. Può anche r11esciare atti, in base ad assunte informazioni, ed a quanto risulta da sua conoscenza, facendo, pero, di ciò espressa menzione

negli

atti stessi.

Art. 3.

Ogni

documento viene rilascåato dietro domanda in carta 11- bero, elencata su apposito registro, che indicherà l'ordine di pre- .sentazione e che servirá a regolare l'evasione.

ATt. 4.

I richiedenti il rilascio di atti e la prestazione di servizi came- rali dovranno pagare alla Camera, al utomento della presentagione deBa relativa richiesta, i diritti di cui all'annessa tariffa, appro- Vata ai sensi di legge.

Art. 5.

Gli atti nilasciatti a tielliesta di autonità statali o locali o di Enti morali per uso proprio non sono soggetti a rlinitto qua.lsiani;

spetterà, però,

alla Lamera, il rimborso delle eventuali sPese soste- nute per il rilascio degli atti suddetti.

Art. 6.

Sopra ogni atto rilasciato dalla Camera verranno

apposto

delle marche speciali, annullate col timbro dell'ufficio e comprovanti 10 importo dei diritti pagati.

Art. 7.

Il versamento delle somme riscosse dall'ufucio dovrà famt alla

cassa deMa Camera, non oltre l'ultimo giorno di ciascun

eeni¢stre,

ed in agni caso tutte le volte che Pimporto delle riscossioni ditet- tuate superi le L.. 500.

Visto, d'ordine di Sua Maestò il Re:

Il Ministro per Veconomía nazionale:

NAVA.

Kumero di

pubblicazione

10.

REGIO DECEETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2115.

Aggregazione

dei comuni di

Avella, Baiano, Mugnano

-

del Cardinale, Quadrelle, Sirignano. Sperone al'mandamento

di Avel.

lino,

distaccandoli da

quello

di Cicciano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GITAZIA DI DIO E PEft VOLONTÀ DELLA NAZIONE

. RE D'ITALIA

Visto

il R. decreto 24 marzo

1923,

n.

001,

e

Pannessasta- bella

della circoscrizione territoriale delle

preture, distinte

per Corti di

alppello

e per

Tribunali;

(3)

3+1923 -- GAZZETTA

L'FFICIAIE

DEL REGEO

D'ITALIE

-N. 2

23

Ilitenuta

la necessità di aggregare i comuni di

Avella,

Baiano, Mugnano

del

Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Spe-

rone al mandamento di

Avellino,

distaccandoli da

quello

di

Clieciano (Tribunale

di Santa Maria

Capua Vetere)

TJdito il

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla

proposta

del Nostro

Guardasigilli,

Ministro

Segre

tario di Stato per la

giustizia

e

gli

affari di

culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I

comuni di

XVella, Baiano, Mugnano

del

Cardinale, Qua- drelle, Sirignano, Sperone,

attualmente

compresi

nella cir-

coscrizione

della

pretura

di

Cicciano,

sono

aggregati

al

mandamento di Avellino.

Rimane

ferma lla istituzione della sede distaccata di pre- tura nel comune di Baiano.

'Art. 2.

La modificazione delle circoscrizioni

iuandamentali

di Cic- ciano e Avellino indicata nell'articolo

precedente

avrà vi-

gore dal 5

gennaio

3925.

Gli

affari in corso di

trattazione

alla data

predetta

sa-

mano esauriti

dagli

uffici

giudiziari competenti

secondo la

ciricoscrizione

attualmente in

vigore,

e dovranno

all'uopo

osservarsi le norme contenuto

negli

articoli

3, 4,

5 e se-

guenti

del R. decreto 24 marzo

1923,

n.

602,

sostituiti ri-

spottivamente

i termini del 30

giugno,

10

luglio,

20 e 30set-

tembre 1923 con

quelli

del 5

gennaio,

15, 20 e 31 marzo 1û25.

Per i

provvedimenti

di

competenza

della Corte di assise

saranno osservate le

disposizioni

contenute

negli

articoli

2, capoverso,

Se 5

prima parte,

del R. decreto 28

giugno 1923,

n.

1300,

sostituito il termine del 30 setternbre 1923 con

quello

del 5

gennaio

1925.

Nel caso

preveduto

dall'art.

5,

capovers , del mentovato R. decreto 28

giugno 1923,

l'atto di accusa sarà

depositato

presso la cancelleria della Corte di assise di Avellino.

La modificazione delle liste

dei giurati

ordinari e sup-

plenti

per i

circoli

di Santa Maria

Capua

Vetere e di Avel-

lino

secondo la nuova circoscrizione sara fatta a cura dei

presidenti

dei

rispettivi

tribunali entro i

primi

dieci

giorni del gennaio

1925.

Il

primo presidente

della Corte di

appello

di

Napoli

ed il

pretore

di Avellino

adempiranno

a

quanto

è

prescritto negli

articoli 6 eT del R. decreto 30 dicembre

1923,

n.

2785,

nei

tekmini del 10 e 15

gennaio 1925,

circa il numero e l'orario

delle

udienze che saranno tenute nella sede staccata di pre- tara di Baiano nel

periodo febbraio-giugno

1925.

Art. 3.

11

servizio del On ejllario per

gli

individui nati nei Comuni

indicati

nel

precedente

articolo 1 continuerà ad essere di-

simpegnato

fino al 31 marzo 1925 dal Tribunale di Santa

Maria Chapua Vetere,

al

quale

dovranno

inviarsi,

fino al

d'etto termine,

i

cartellini dovunque compilati riguardanti gli

individui stessi. Posteriormente a tale data tutti i car-

tellini mlativi. agli individui

nati nei comuni

predetti do-

v.ranno essere trasmessi al

Tribunale

di Avellino che assa-

inerà il

corrispondente

servizio del casellario.

Il materiale archivistico del soppresso ufficio di

pretura

di

Baiano

sarà trasmesso alla

protura

di Avellino

rispettivan

mente entro il

ti gennaio

1925 ed entro il 31 marzo 1925 nei

diversi casi e secondo le modalità indicate

negli

articoli

1,

3 e 4 del R. decreto 35

biglio 1923,

n. 1562.

Art. 4.

p presente

decreto sarù

presentato

al Parlamento per es-

s'ere

convertito i

legge.

Ordiniamo che il

presente decreto,

munito del

sigillo

dello

Stato,

sia inserto nella raccolta uftleiale delle

leggi

edei de-

creti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di os

servarlo e di farlo osservare.

Dato a

Roma,

addì SS

dicembre

1924.

VITTORIO EMANUELE.

MTISSOLINI - ÛVIGLIO.

VJsto, il Guardasigilli: OVIGLJ0.

Registrato alla corte dei conti, conriserca, addi e geintato 1925.

Atti del Governo, registro 232, foglio 1. - GIMNATA.

Numero di

pubblicazione

11.

REGIO

DECRETO

16 novembre 1924, n. 2113.

Modificazioni e

aggiunte

al R. decreto 10 settembre

1871,

n.

472, riguardante

la Scuola di

capi

minatori e di capi ofilcina di

Iglesias.

VITTORIO EMANUELE

III

PER GluZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 settembre

1871,

n.

472,

col

quale

fu

istituita in

Iglesias

una Scuola di

capi

minatori e di

capi

ofil-

eina delle miniere e le fu dato un

Consiglio

di

perfeziona-

mento di

quattro delegati

nominati

rispettivamente

dal Go-

verno,

dalla

provincia

di

Cagliari,

dalla Camera di commercio di

Cagliari

edal

municipio

di

Iglesias;

Vista la

deliberazione delPAssociazione

mineraria sarda in

data

20 febbraio

1921,

con la

quale

si stabilisce di asse-

guare un

contributo

annno di L. 0000 per il

funzionamento

di detta Scuola

mineraria,

a condizione

che

la stessa Asso- ciazione

mineraria sarda

sia

rappresentata

da unodei suoi membri nel

Consiglio

di

perfezionamento

della Scuola me-

desima;

Visto il parere favorevole del

Consiglio

di

perfezionamentö

della Senola

predetta

in data 24 marzo1924 ;

Ritenuta

l'opportunità

e la convenienza di accettare detto

contributo

con

la

condizione che un

rappresentante delPAs-

sociazione mineraria

sarda

entria far

parte

del

Consiglio

di

perfezionamento

della Scuola su

ricordata;

Sulla proposta

del Nostro Ministro

Segretario

di Stato per Peconomia

nazionale;

Abbiamo

decretato.

e decretiamo:

Art. 1.

E' accettato il

contrib'uto

annuodi L. 6000 offerto dalPAs- sociazione mineraria sarda a favore della Scuola di

capi

mi-

natorie di

capi

officina delle

miniere

in

Iglesias.

Art. 2.

L'art. 2 del R. decreto 10 settembre 1871

viene

modificató nel modo

seguente

:

Il bilancio annuo de11a Scuola ò stabilito in L.

73,450

for-

mato coi

seguenti

contributi:

il Ministero

delPeconomia

nazionale perannne L.

37,950

la

provincia

di

Cagliari per

annne »

8,500

il comune

d'Iglesias

perannuo »

13,000

la Camera di commercio di

Cagliari

per annne »

8,000

PAssociazione

mineraria

sarda per annne »

6,000

(4)

24

3+105 -- aszzETTA FFFlei.tLL: DEL ImcNo 1 T.u - N. ]

Art. 8.

Un rappresentante dell'Associazione

mineraria sarda en- trerà a far

parte

del

Consiglio di perfezionamento

della

Scuola

medesima.

In tal

modo,

il numero dei

componenti-

il

onsiglio

stesso è elevato a5.

Conseguentemente gli articoli 5,

10 e 16 del decreto ven- gono

modificati

nel,senso che

agli

Enti di cui al

precedente

'

articolo

è

aggiunta l'Associazione

mineraria sarda.

Ordiniamo che

11 presente decreto,

munito del

sigillo

dello

Stato,

sia inserto nella

raccolta ufficiale

delle

leggi

e

dei

decreti del

Regno d'Italia, mandando

a

chiunque spetti

di

osservarlo

e di farlo osservare.

*

Dato

a

Roma,

addl 10

novembre

1921.

XITTORIO

EMANUELE.

NAv.s.

,Visto,

il

Guardasißilli:

OVIGuo·

Ilegistrato alla Corte del conti, addì 30 dicembre 19¾.

Atti del Governo, registro 231, foglio 103. - GRANATA.

Numero di

pubblicazione

12.

RELAZIONE eR.

DEORETO-LEGGE

10 novembre

1924,

n. 2107.

Norme

,interpretative

delle

disposizioni

sul foro erariale in materia di tasse

sugli

affari.

Relazione del Ministro

Segretario

di Stato per le

finanze,

a S. M. 11

Re,

in

udienza-del

10

novembre 1921,

sul de-

creto-legge concernente

norme

interpretative

delle

dispo-

eizioni sul foro

erariale

in materia di tasse

sugli

afari.

SIRE,

Il nuovo testo dellaeleggo del registro, approvata in virtil dei pieni poteri conil R. docžeto30 dicembre 1923, n. 3269, riproduce, nely rart. 147 l'art. 136 del

precedente,

testo unico, dichiarando al primo

comma che la decisione delle controversie

giudiziali

riguardanti le tasse, le sopratasse e le penepecuniarie stabilite dallapresente le60e spettain

prima

falanza al Tribunale civile nella cui giurisdizione ha sede

l'u[ficio

delregistro cite ha liquidato la tassa, lasopratassao la pena pecuniaria controversa.

Contemporaneamente con altro R. decreto .del 30 dicembre1923,

n.2828, istitutivo del foroerariale, all'art. 19 fu stabilito che la com-

petenza per territorio nelle cause nelle qttali è parte una delle Am- ministrazioni

dello.

Stato . . . . . spcita al Tribunale o alla Corte di appello rlel luogo dove Ita sede l'ufficiodella Regia avvocatura era- 71ale nel citi distretto si trova il Tribunale o la Corte d'appello cite .sarebbe competente secondo lenorme ordinarie. Questedue disposi- zioni coevo, di natura legislativa formalmente

divergenti,

devono interpretarsi con criterio di coordinazione, non essendo

possibile

che

il legislatore abbia dettato, nello stesso tempo, disposizioni diverse

e contradittorie: esse si conciliano con la prevalenza della

dispO6i-

zione contenuta nell'art. 19 del citato Regio decreto istitutivo del foro erariale. Infatti, basta considerare che, data la percentuale del- 10 cause suddette, rispetto alla massa del contenzioso dell'Ammini- strazione, la riforma voluta coll'istituzione del foro erariale sarebbe in gran ,parte annullata.

Comunque,ad eliminare ogni ragione d'incertezza, essendovi già molte controversie in corso su tale riguardo, si ritiene conveniente .risolvere il dubbio con norma di interpretazione autentica. Al fine poi di un completo coordinamento, si ritiene opportuno estendere la disposizione in parola a tutta la mate.ria delle tasse; come pure, ni flni

degli

articoli 19 e 20 del citato Itegio decreto istitutivo del foro

orariale,

si ravvisa opportuno chiarire che la norma suddetta ri- guarda tutto lo questioni tributarie indipendentemente dalla natura delgiudizionelquale vengano proposte, e quindianche se insorgano in sede di esecuzione. In altri termini la disposizione dell'art. 20 del II. decreto n. 2828, la quale lascia soggetta alle norme comuni la competenza per i «

procedimenti

esecutivi », vale anche per i pro- cedimenti esecutivi diretti alla riscossione delle tasse esopratasse, se ed

,in,

quanto, e fino a quando non si sollerino questioni che invol- gano l'interpretazione o l'applicazione delle leggi

tributario,

materia questa clie fu sempre, e deve restare, riservata al giudizio di prima

1stapza

dei Tribunali.

Resta in dipendenza cliiarito anclie clie gli atti di

op'posizione

allo ingiunzioni (lebl>ano notitlearsi presso la Regia avvocaturaera- riale

competente,

giusta l'art. 25 del R. decreto 30 dicembre 1983,

n. 2828.

E' superfluo aggiungere. nel decreto interpretativo, che lenormo da esso recate sono al>I>l.icabili anclie alle controversie in corso, sia per la loro natura, poichè,

riguardando

l'ordinamento dello com-

.pe,tenze

attongono al diritto comune e si applicano, come tutte le

nuove leggi di procedura, anclio alle cause in corso, sia per 11 ca- rattere interpretativo delle 1nedesime, il cui effetto pertanto pren- derà data dalla entrata in vigore del testo legislativo che esse ine terpretano.

Con tali chiarimenti il sottoscritto sottopone alla Maestà Vostra l'accluso schema di decreto, nella fiducia che vorrà

apporvi l'Augti-

sta Sua firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E FER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti

gli

articoli

19,

20 e 25 del R. decreto 30 dicembre

1923,

n. 2828;

Visti

gli

articoli 52 e 70 del R. decreto 30 dicembre

1923,

n. 3268 ;

Visti

gli

articoli 145e 14T del R. decreto 30 dicembre

1923,

n.

3269;

Visto l'art. 95 del R. decreto 30 dicembre

1923,

n. 3270 ;

Visto

l'art. 30 del R. decreto 30 dicembre

1923,

n.

3271;

Visto

l'art.

12 del R. decreto 30 dicembre

1923,

n.

3272;

Visto l'art. 10 del R. decreto 30 dicembre

1923,

n.

3275;

Visto l'art. 17 del R. decreto 30 dicembre

1923,

n.

327T;

Visto l'art. 20 del R. decreto 30 dicembre

1923,

n. 3280 ;

Visto

l'art. 42 del R. decreto 30 dicembre

1923,

n.

3281;

Visto Fart. 24 del R. decreto 30 dicembre

1923,

n.

3283;

Considerata

Fopportunità

di coordinarecon

interpretazione autentica

le

disposizioni

dei

detti articoli;

Udito il

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla

proposta

del Nostro Ministro

Segretario

di Stato

per

le finanze ;

Abbiamo

decretato

e decretiamo:

Art. 1.

La decisiolie delle controversie

giudiziali riguardanti

le

insse e sovratasse, anche se insorte in sede di

esecuzione, spetta

in

prima istanza, quando

sia

parte

l'Amministrazione dello

Stato,

al Tribunale civile del

luogo

dove

risiede

l'nf-

ficio

della

Regia avvcteatura

erariale

nél

til

distátt#',trovasi

Pufficio

che ha

liquidato

la tassa o

la sovrataÔa conkoversa.

Anche

gli

atti di

opposizione

ad

ingiunzione devono

essere

notificati

presso la

Regia

avvocatura erariale

cömpetente, giusta

l'art. 25 del R. decreto 30 dicembre

1923,

n.

2828.

Art.

2.

Il

presente

decreto sarà

presentato

al

Parlaniento per

la conversione in

legge.

Ordiniamo che il

presente decreto,

munito del

sigillo

dello

Stato,

sia inserto nella racdolta ufficiale dello

leggi

e dei

decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di

osservarlo e di farlo caservare.

Dato a San

Rössore,

addì 10 növembre 1924.

VITTORIO E11ANUELE.

hiUSSOLINI - De' SouvAxt.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Ilegistrato alla Corte de¿ conti, conriserra, addi 30 dicembre 195.

Affi dd Governo, registro '131, foglio 186. --- GRANATA.

(5)

3-1-1925--- GAZZETTA

UFFICIALE

DEL REGNO

D'1TALIA

--- N. 2

25

Numero di

pubblicazione

13. Ritenuto che il Commissario straordinario non haancora

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 380.

potuto completare

la sistemazione delle finanze comunali e

I)enominazione di «

Regio

istituto

professionale

Elena di Sa, dei

pubblici

servizi e che la situazione dei

partiti

locali non

vola» del

Regio

istituto di istruzione

professionale

femminile di

consente,

d'altra

parte,

di indire subito le elezioni per la

Napoli.

-- ricostituzione della normale

rappresentanza;

N. 380. R. decreto 30 novembre

1924,

col

quale,

sulla pro- Decreta:

.posta

del Ministro per l'economia

nazionale,

il

Regio

isti-

tuto di istruzione

professionale

femminile di

Napoli

as. Il termine per la ricostituzione del

Consiglio

comunale di

. sume la denoininazione di

Regio

istituto

professionale Gropello

Cairoli è

prorogato

di tre mesi.

Elena di Savoia·

Pavia,

addl 23 dicembre 1924.

Visto, il Guatdasifilli: OVIGLIO.

PPC/CÉÉO

: RICCI.

Ilegistrato alla Corte dei conti, addl 30 dicembre 195.

Numero di

pubblicazione

14.

I)ISP0 SIZIONI E 00 MUNICA TI

REGIO DECRETO 7 dicembre 1924, n. 2110.

Approvazione

dello statuto della Cassa di

maternità,

sezione

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

autonoma del Patronato per

gli

infortuni del

lavoro,

in Milano. ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

N. 2110. R. decreto 7 dicembre

1924,

col

quale,

sulla pro-

posta

del Ministro per l'economia

nazionale,

viene ap-

provato

il nuovo testo di statuto

organico

della Cassa di

maternità,

sezione autonoma del Patronato per

gli

in-

fortuni del

lavoro,

con sede in Milano.

Visto, il Guardasigilli. OVIGLIO.

Registrato alla Corte del conti, addi 30 dicembre 198.

Numero di

pubblicazione

15.

REGIO DECRETO 30 novembro 1924, n. 2111.

Approvazione

dello statuto della Cassa di soccorsoper il per=

sonale delle Tramvie di Terni.

N. 2111. R. decreto 30 novembre

1924,

col

qua.le,

sulla pro-

liosta

del Ministro per l'economia

nazionale,

viene appro- vato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del per- sonale addetto al servizio delle Tromvie di Terni.

Visto, il Guardasigilti: OVIGLIO.

Re0tstrato alla Corte dei conti, addi 30 dicembre 19¾.

Numero

di

pubblicazione

16.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1924,n. 2112.

Approvazione

dello statuto della Cassa di soccorso per il per=

sonnie

della

Tramvia elettrica

Ventimiglia=Bordighera.

N. 2112. R. decreto T dicembre

1924,

col

quale,

sulla pro-

posta

del Ministro per

l'economia nazionale,

viene ap-

provato lo

statuto della Cassa di soccorso a favore del

I>ersonale

addetto al servizio della Tramvia elettrica Ven-

timiglia-Bordighera.

Visto, ti Guardasigilti: OVIGLIO.

Registrato

alla Corte dei conti, addi 30 dicembre 1924.

DECRETO

PREFETTIZIO 23 dicembre 1024.

Proroga

di

poteri

del Commissario straordinario di

Gropello

Cairoli. --

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Veduto il R. decreto 11 settembre 192

L,

col

quale

venne sciolto ill

Consiglio

comunale di

Grapello Osiroli;

Veduta

la

legge

comunale e

provinciale

testo unico 4 feb- braio

1915,

n.

148,

modificata col R. decreto 30 dicembre

1923,

n-

2839;

Bollettino N. 292

CORSO

A1EDIO DEI CAMBI

del

giorno

31 dicembre 1924

Media Aledia

Parigi

. . . . . . . 127 96

Belgio.,

. . . . . . . 118 64 Londra. . . . . . . 112 011 Olanda - . . . . . . 9 595 Svizzera . . . . . . 460 87

Peso= oro . . . . . . 21 55

Spagna.

. . . . . . 332 --

Berlino (rrarco

oro).

5 67 Fesos carta . . . . . 9 48 Vienna. . . . . . . 0 0345 New-York. . . . . . 23 679

Praga...

7120 Oro. ...45689

Dollaro canadese . . 23 50

Belgrado

. . . . . . 36 45 Romania. . . . . . 11 75

Budapest

. . . . . . 0 0325

hiedia del consolidati

negoziati

a contanti.

godimentoCon incorso

3.50

%

netto

(1906)

. . . . . . . . . 81 18

3.50

°/o

a

(1902)

. . . . . . . . .- CONSOLIDAT1 3.00

%

lordo . . . . . . . . . . . . 52 33

5.00°4netto...

9881

Obbligazioni

delle Venezie 3.50 . 80 69

Bollettino N. 1

COllSO

AiEDIO DEI CAMBI

del giorno 2

gennaio

1925

hiedia Media

Parigi

. . . . . . . 128 01

Belgio

. . . . . . . 119 OG

Londra. . . . . . . 112 653

Svizzera . . . . . . 461 ,50 Olanda. . . . . . . 9 66

Spagna.

. . . . . . 332 50 Pesos oro. . . . . . 21 50

Berlino (marco

oro).

.5 675 Posos carta , . . . 9 50 - Vienna. . . . . . . 0 0336 New-York . . . . . 23 731

Pragn

. . . . . . . 71 80 Oro . . . . . . . . 457 00

Romania. . . . . . 11 75

Belgrado

. . . . . . 36 50 Dollaro canadese . . 23 62

Budapest

. . . . . 0 0325

Media dei consolidati

negoziati

a coutanti.

Con godimento

in corso

3.50 % netto

(1906).

. . . . . . . 70 01

CONSOLTDATI

0 lordo

.

.2).

. . . . . . .9 .

5.00 netto . . . . . . . . . . . 96 19

Obbligazioni

delle Venezie

3.50%

. 78 91

(6)

gy 3-1-1925

---GAZZETTA

UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA-- N. 2

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Direzigne generale

del

servizi postall

--

Casse

di

risparmio postall

Resoconto soalmario deNe operazioni eseguite

a tutto

il

mese

di luglio 1994

OPERBIONI ORDINARIE.

¯¯

QuantitA

Uffici

AIovimonto

dei libretti

dello

operazloni

Di prima (1ltimati.

AutOriEEnti omissiont estinti.amar-

|ccedenza Depositi Rimborsi rinnovati riti, prescritti

e duplicati e annullatt

Mese,.di luglio

, . . . . . . . . . , , , . , , , , . , , , -

57,781

38,459 10,322 271,079

241,013

Mesi

precedenti

: . . . . . . . . . . . . . - 960,523 630,458 330,065 1,434,408

1,334,474

Sommo totali dell'anno in corso . . . - 1,018,304 668,917 349,387 1,703,577

1,575,487

Anni 1870-1923 . . . . . . . . . . . . . -

10,926 25,339,783

18,244.724

7,095,059

120.995.901 93.087.143 Somme

coinplessive

. . . 10.020

26,358,087 18,913,641 7,444,446

122,701,478

05,262,630

MOVIAIENTO DEI FONDJ

Depositi

Interessi Somme Rimborsi Rimanoeze

capitahzzati complessive

Mg

di

liiglio.

. . . . , . . . . . . . . 314,250,030.05 -

314,250,036.05 230,556,537.43 83,093,498.62

Mes

preoddònti

. . . . . . . . . . . .

1,091,472,375.51

- 1,691,472,375.51

1,341,470,073.56

348,995.401.95

omme totali delPanno in corso. . .

2,00õ,722,411.50

-

2,005,722,411.56 1,578,033,510.90 427,688,900.57 Anni 1870.1923

. . 14.ll5.340,438.75

1,892.346,004.80

36.007 698 103.55 ?7.025.557 173.3ö 8,982.138.930.20 Somme

complessive

. . .

36,121,071,850.31 t.802.340,661.80

38,013,418,515.11

28,003,590,684.34 0,400,827,830.77

LIBRETTI AL PORTATORE.

31ovimento dei libretti

Wan

M

UfBoi

delle

operazioni

Dipelina Ultimati

autorizzati s ne e Jocedenza Deposit

(timborsi

iduplicati ' annulleti

Mese di lugno . . . . . . . . . . . - 670 176 494 2,935 2,700 Mesi

precedenti

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4,209

1,130

3,070 17,443

15,545

Somme totali dell'anno in corso . . .

1

4,879

1,318 3,564

20,378

18,805

Anni 1915-1923 . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 55.695 17.035

37,700

197.507

07.221

Somme

complessive

. . . 402 60,574 19 250 41,324 217,045

105,526

MOVI .I ENTO DET FONDT

Depositi

,

.

Interessi

Somme

flimborsi

himanonió capitalizzati complessivo

Moso

di

luglio

. . . . . . . . . . . . .

2,185,450.75°

-

2,785A50.75 2,247,338.28 538,118.47

Mes

reSedenti

, , . . . , , , . . . . - 16,020,147.24 -

16,020,147.24

12,180124.11 3,840,023.13 Shinme totali dell'anno in oorso . . .

18,80ö,603.99

-

18,805,603.99 14,421,462.30

I

4,3ŸŠ,1¢1.60

Anni 1915-1923 . . . . . . . . . . .

128,660A06.62, 2,620.820.40

13L298.432.02 LO5.lBB.31ß.05

26.124.115.97

Somme complessivo

, . . 147,472,210.01

2,ÑË0S25.40 150,090,036(01 119,690,178.44

3

Š† ËÝ

Riferimenti

Documenti correlati

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigilltrdello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti

Ordiniamo che il presente decreto, mumto del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta uíficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando o chiunque opetti

Ordinianio che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei.. decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque

Ordiniamo, che il presente decreto, munito del sigillo llello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi.. a dei decrett del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei .decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei.. decreti del Regno d'Italia, mandgndo a chiunque

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno dTtalia, mandando a chiunque spetti